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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2968/2023, introdotta
DA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Papa, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall' avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la nullità del provvedimento prot.
, notificato in data 13.1.2023, e dell'invito a CP_1 PartitaIVA_2 regolarizzare del 27.9.2023; per l'effetto, dichiarare il diritto ad usufruire dell'esonero contributivo di cui al provvedimento adottato in data 21.9.2021; con vittoria CP_1 delle spese di lite con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.10.2023, contenente domanda cautelare ex art. 700
c.p.c., il sig. , titolare di esercizio commerciale di rivendita al dettaglio di Parte_1 articoli sportivi, iscritto alla gestione commercianti esponeva di aver CP_1
1 presentato domanda amministrativa all'Istituto chiedendo di fruire dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1 co. 20 L. 178/2020.
Precisava di possedere tutti i presupposti prescritti dalla norma a tal uopo, e segnatamente: calo del fatturato nell'anno 2020 di almeno il 33% rispetto all'anno
2019; aver conseguito nell'anno 2019 un reddito derivante da attività commerciale non superiore ad € 50.000,00; non essere titolare di contratto di lavoro subordinato oppure titolare di pensione diretta;
possesso della regolarità contributiva.
Lamentava che, nonostante l' con provvedimento del 21.9.2021, lo avesse CP_1 ammesso all'esonero parziale per complessivi € 1.882,86, con successivo provvedimento, datato 21.12.2022 e notificato il 13.1.2023, l'Istituto aveva revocato il beneficio, erroneamente ritenendo insussistente il requisito della regolarità contributiva giacché, da D.U.R.C. richiesto addì 13.4.2022, l'esito era risultato irregolare.
Sosteneva l'infondatezza di tale argomento poiché, secondo la circolare n. 124, CP_1
“… la regolarità contributiva è verificata d'ufficio … a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021”.
Evidenziava che, in tale data, la regolarità contributiva era da lui effettivamente posseduta, avendo egli pagato tutti i contributi degli anni fino al 2019 ed avendo versato 3 rate relative al 2020, mentre una rata del 2020 risultava versata a fronte di provvedimento di rateizzazione, anch'esso regolarmente rispettato.
Aggiungeva che le prime tre rate del 2021 non erano state versate proprio perché oggetto di esonero, tanto che era da reputarsi del tutto infondato l'invito a regolarizzare del 27.9.2023, che l' aveva notificato per complessivi € 2.277,01, per i medesimi CP_1 contributi dell'anno 2021, beneficiati dallo sgravio e perciò non dovuti.
Vano il ricorso amministrativo, prospettava l'illegittimità della determinazione dell' e rivendicava la spettanza del beneficio di legge. CP_1
Tanto premesso, evocava in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Il subprocedimento cautelare, in cui il resistente non si costituiva, veniva definito con ordinanza di rigetto del 16.1.2024 per difetto dell'elemento del periculum in mora; spese al merito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nel giudizio di merito, l' Controparte_2 si costituiva contestando l'avversa prospettazione.
Rappresentava l'insussistenza delle condizioni di legge per il beneficio, atteso che il
2 ricorrente versava in situazione di irregolarità contributiva, avendo omesso il pagamento della contribuzione fissa per l'annualità 2021.
Precisava che, ai fini della fruizione del beneficio contributivo dell'esonero parziale per i lavoratori autonomi introdotto dall'art. 1 co. da 20 a 22 bis L. 178/2020 (attuato dal decreto interministeriale del 17.5.2021), era richiesto il possesso della regolarità della contribuzione obbligatoria verificata attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30.1.2015.
Evidenziava che, in dipendenza della situazione di irregolarità contributiva, a seguito della richiesta di in data 13/04/2022 (prot. , aveva Pt_2 CP_3 disposto, con provvedimento di autotutela del 21.12.2022, la revoca della concessione dell'esonero previsto in ragione del mancato versamento dei contributi fissi previsti per l'anno 2021. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'azione proposta dal ricorrente va qualificata giuridicamente, da un lato, come accertamento positivo del diritto allo sgravio contributivo predetto, e, dall'altro lato, come azione di accertamento negativo del credito, in termini di contestazione della pretesa dell'Istituto di previdenza di cui al succitato invito a regolarizzare, il quale, come noto, assume la duplice natura di diffida di pagamento e di atto prodromico alla risultanza di irregolarità contributiva.
In applicazione degli ordinari criteri civilistici in tema di obbligazioni pecuniarie e di correlato riparto probatorio ex art. 2697 c.c., compete anzitutto al ricorrente la dimostrazione dei presupposti dell'esenzione contributiva, mentre compete all' CP_1 la prova degli elementi costitutivi del rivendicato credito, come ritenuto dalla Suprema
Corte (Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2008, n. 19762: “In tema di onere della prova, trovano applicazione i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. anche nell'ipotesi in cui la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo. Pertanto, anche in tale situazione sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa”).
Difatti, vertendosi anzitutto in materia di agevolazione contributiva, costituisce principio consolidato quello secondo cui spetta al preteso beneficiario allegare e provare la sussistenza della causa di esonero dall'assoggettamento a contribuzione
3 nella misura ordinaria (Cass. n. 6762/2020: “… costituisce principio consolidato che, in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. Cass. n. 5137/2006, Cass. Sez. U. n.
6489/2012; Cass. n. 13011/2017)”).
D'altra parte, ove tale onere probatorio resti insoddisfatto, dovrà essere l' in CP_1 veste di preteso creditore, e benché abbia assunto la posizione processuale di resistente, a dimostrare la fonte dell'obbligazione e la sua effettiva esistenza, a fronte della contestazione d'insussistenza mossa in ricorso.
2. Ciò premesso, occorre chiarire che il requisito della regolarità contributiva viene accertato per mezzo del D.U.R.C., già disciplinato dal D. M. 24.10.2007 ed oggetto di innovazione da parte dell'art. 4 D. L. 34/2014, conv. con mod. da L. 78/2014, norma che prevede quanto segue: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell' dell'INAIL e, per le CP_1 imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l' CP_1
l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1”.
Dunque, a decorrere dall'1.7.2015, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, generando, in caso di esito positivo, un apposito documento sostitutivo.
In attuazione di tale dettato normativo, l'art. 4 del D.M. 30.1.2015, ha poi stabilito che:
”Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al CP_1 soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito
a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il
4 Documento in formato «pdf» di cui all'art.
7. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato
l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”.
Quanto all'esonero contributivo di cui all'art. 1 co. 20 e 21 L. 178/2020, è previsto quanto segue: “20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da
COVID 19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti CP dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali
[...]
e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di Controparte_5 previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). 21. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 20 …”.
Il D.L. 73/2021, conv. con mod. da L. 106/2021, all'art. 47 co. 1, in attuazione della prefata disposizione di legge, così recita: “Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre
2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti”.
3. Così definito il quadro normativo di riferimento, l'esame della fattispecie concreta rivela la fondatezza della domanda.
Il ricorrente ha dato prova di aver presentato, in data 21.9.2021, domanda telematica di esonero contributivo ai sensi della prefata normativa, istanza in cui dichiarava di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, oltre che di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria.
L'Istituto, con la comunicazione prot. 0800.21/12/2022.0426014 del 13.1.2023, CP_1 disponeva l'annullamento in autotutela del provvedimento di esonero parziale dei contributi ex L. 178/2020, in precedenza pronunciato in accoglimento della predetta domanda amministrativa (come risulta dalla dicitura presente sulla copia prodotta in
5 atti: “Esito Istruttoria Domanda Stato ACCOLTA - IMPORTO ESONERO CONCESSO
IN RELAZIONE AI MESI DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE”), e ciò in ragione della dedotta irregolarità contributiva, precisata nell'invito a regolarizzare del 27.9.2023, a sua volta seguito dalla notifica dell'avviso di addebito n.
31220230001237665000, formato in data 24.11.2023.
Ebbene, le disposizioni sopra richiamate espressamente prevedono che, ai fini dell'esonero contributivo in esame, era consentito ai contribuenti di regolarizzare la posizione contributiva entro la data del 31.10.2021, e che, a far data dall'1.11.2021,
l' avrebbe provveduto alla verifica d'ufficio di detta regolarità. CP_1
Tale requisito risulta soddisfatto dal ricorrente, il quale ha dato prova di essere in regola con il pagamento dei contributi alla data del 31.10.2021.
Più precisamente, dall'estratto dei versamenti in atti, risultano corrisposte le rate dei contributi relativi all'annualità 2019 e tre rate di contributi relativi all'anno 2020, mentre la quarta rata 2020 veniva versata con piano di rateizzazione.
Tali circostanze, in uno a tutti gli altri requisiti stabiliti ai fini dello sgravio, non sono peraltro cadute in contestazione.
D'altra parte, se è vero che non aveva provveduto al pagamento delle prime Pt_1 tre rate dell'anno 2021, oggetto di domanda di esonero accolta dall' con il CP_1 provvedimento del 21.9.2021, è altrettanto vero che la pretesa irregolarità contributiva, indicata dall' riguarda proprio i contributi oggetto dell'esonero e non pagati CP_1 dal ricorrente sulla scorta del predetto accoglimento della domanda amministrativa.
Pertanto, è evidente che il mancato pagamento dei contributi 2021, eseguito sulla scorta del provvedimento favorevole, non può comportare il venir meno della regolarità contributiva prescritta per fruire dell'esonero stesso.
Inoltre, l'allegato avviso di addebito comprova che il debito contributivo vantato dall'Istituto previdenziale si riferisce appunto al mancato versamento dei contributi
I.V.S. dovuti dal ricorrente alla gestione speciale esercenti il commercio proprio per la detta annualità 2021, oggetto dell'esonero.
Sarebbe invero irragionevole pretendere che un contribuente, per ottenere il requisito della regolarità contributiva ai fini di uno sgravio, debba versare proprio quei contributi oggetto dello sgravio stesso.
Invero, la regolarità contributiva deve riguardare necessariamente un periodo anteriore a quello per cui la richiamata normativa prevede l'esonero.
Diversamente opinando, la prescritta verifica di regolarità non avrebbe ragion d'essere
6 poiché finirebbe per riguardare quegli stessi contributi che l'interessato ammesso all'esonero non è tenuto a pagare.
Pertanto, la tesi dell' non è condivisibile. CP_1
Deve, perciò, riscontrarsi l'illegittimità della pretesa azionata dall'
[...]
, con conseguente statuizione di fondatezza della domanda azionata. CP_6
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, si riscontra una situazione di soccombenza reciproca delle parti, ed in specie del ricorrente nel subprocedimento cautelare (le cui spese giudiziali devono essere disciplinate in questa sede) e dell' nel presente giudizio di merito, il che costituisce grave ed eccezionale CP_1 ragione, analoga a quella prevista dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impone l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara infondato il provvedimento contenuto nella nota prot. n. I.N.P.S. ed insussistente la correlata NumeroDiCartaIdentit_1 pretesa di pagamento di cui all'invito a regolarizzare del 27.9.2023;
2) dichiara sussistente il diritto di alla fruizione dell'esonero contributivo Parte_1 di cui alla domanda amministrativa prot. 0800.21/09/2021.0343274; CP_1
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 15.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2968/2023, introdotta
DA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Papa, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall' avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la nullità del provvedimento prot.
, notificato in data 13.1.2023, e dell'invito a CP_1 PartitaIVA_2 regolarizzare del 27.9.2023; per l'effetto, dichiarare il diritto ad usufruire dell'esonero contributivo di cui al provvedimento adottato in data 21.9.2021; con vittoria CP_1 delle spese di lite con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.10.2023, contenente domanda cautelare ex art. 700
c.p.c., il sig. , titolare di esercizio commerciale di rivendita al dettaglio di Parte_1 articoli sportivi, iscritto alla gestione commercianti esponeva di aver CP_1
1 presentato domanda amministrativa all'Istituto chiedendo di fruire dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1 co. 20 L. 178/2020.
Precisava di possedere tutti i presupposti prescritti dalla norma a tal uopo, e segnatamente: calo del fatturato nell'anno 2020 di almeno il 33% rispetto all'anno
2019; aver conseguito nell'anno 2019 un reddito derivante da attività commerciale non superiore ad € 50.000,00; non essere titolare di contratto di lavoro subordinato oppure titolare di pensione diretta;
possesso della regolarità contributiva.
Lamentava che, nonostante l' con provvedimento del 21.9.2021, lo avesse CP_1 ammesso all'esonero parziale per complessivi € 1.882,86, con successivo provvedimento, datato 21.12.2022 e notificato il 13.1.2023, l'Istituto aveva revocato il beneficio, erroneamente ritenendo insussistente il requisito della regolarità contributiva giacché, da D.U.R.C. richiesto addì 13.4.2022, l'esito era risultato irregolare.
Sosteneva l'infondatezza di tale argomento poiché, secondo la circolare n. 124, CP_1
“… la regolarità contributiva è verificata d'ufficio … a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021”.
Evidenziava che, in tale data, la regolarità contributiva era da lui effettivamente posseduta, avendo egli pagato tutti i contributi degli anni fino al 2019 ed avendo versato 3 rate relative al 2020, mentre una rata del 2020 risultava versata a fronte di provvedimento di rateizzazione, anch'esso regolarmente rispettato.
Aggiungeva che le prime tre rate del 2021 non erano state versate proprio perché oggetto di esonero, tanto che era da reputarsi del tutto infondato l'invito a regolarizzare del 27.9.2023, che l' aveva notificato per complessivi € 2.277,01, per i medesimi CP_1 contributi dell'anno 2021, beneficiati dallo sgravio e perciò non dovuti.
Vano il ricorso amministrativo, prospettava l'illegittimità della determinazione dell' e rivendicava la spettanza del beneficio di legge. CP_1
Tanto premesso, evocava in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Il subprocedimento cautelare, in cui il resistente non si costituiva, veniva definito con ordinanza di rigetto del 16.1.2024 per difetto dell'elemento del periculum in mora; spese al merito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nel giudizio di merito, l' Controparte_2 si costituiva contestando l'avversa prospettazione.
Rappresentava l'insussistenza delle condizioni di legge per il beneficio, atteso che il
2 ricorrente versava in situazione di irregolarità contributiva, avendo omesso il pagamento della contribuzione fissa per l'annualità 2021.
Precisava che, ai fini della fruizione del beneficio contributivo dell'esonero parziale per i lavoratori autonomi introdotto dall'art. 1 co. da 20 a 22 bis L. 178/2020 (attuato dal decreto interministeriale del 17.5.2021), era richiesto il possesso della regolarità della contribuzione obbligatoria verificata attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30.1.2015.
Evidenziava che, in dipendenza della situazione di irregolarità contributiva, a seguito della richiesta di in data 13/04/2022 (prot. , aveva Pt_2 CP_3 disposto, con provvedimento di autotutela del 21.12.2022, la revoca della concessione dell'esonero previsto in ragione del mancato versamento dei contributi fissi previsti per l'anno 2021. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'azione proposta dal ricorrente va qualificata giuridicamente, da un lato, come accertamento positivo del diritto allo sgravio contributivo predetto, e, dall'altro lato, come azione di accertamento negativo del credito, in termini di contestazione della pretesa dell'Istituto di previdenza di cui al succitato invito a regolarizzare, il quale, come noto, assume la duplice natura di diffida di pagamento e di atto prodromico alla risultanza di irregolarità contributiva.
In applicazione degli ordinari criteri civilistici in tema di obbligazioni pecuniarie e di correlato riparto probatorio ex art. 2697 c.c., compete anzitutto al ricorrente la dimostrazione dei presupposti dell'esenzione contributiva, mentre compete all' CP_1 la prova degli elementi costitutivi del rivendicato credito, come ritenuto dalla Suprema
Corte (Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2008, n. 19762: “In tema di onere della prova, trovano applicazione i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. anche nell'ipotesi in cui la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo. Pertanto, anche in tale situazione sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa”).
Difatti, vertendosi anzitutto in materia di agevolazione contributiva, costituisce principio consolidato quello secondo cui spetta al preteso beneficiario allegare e provare la sussistenza della causa di esonero dall'assoggettamento a contribuzione
3 nella misura ordinaria (Cass. n. 6762/2020: “… costituisce principio consolidato che, in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. Cass. n. 5137/2006, Cass. Sez. U. n.
6489/2012; Cass. n. 13011/2017)”).
D'altra parte, ove tale onere probatorio resti insoddisfatto, dovrà essere l' in CP_1 veste di preteso creditore, e benché abbia assunto la posizione processuale di resistente, a dimostrare la fonte dell'obbligazione e la sua effettiva esistenza, a fronte della contestazione d'insussistenza mossa in ricorso.
2. Ciò premesso, occorre chiarire che il requisito della regolarità contributiva viene accertato per mezzo del D.U.R.C., già disciplinato dal D. M. 24.10.2007 ed oggetto di innovazione da parte dell'art. 4 D. L. 34/2014, conv. con mod. da L. 78/2014, norma che prevede quanto segue: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell' dell'INAIL e, per le CP_1 imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l' CP_1
l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1”.
Dunque, a decorrere dall'1.7.2015, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, generando, in caso di esito positivo, un apposito documento sostitutivo.
In attuazione di tale dettato normativo, l'art. 4 del D.M. 30.1.2015, ha poi stabilito che:
”Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al CP_1 soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito
a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il
4 Documento in formato «pdf» di cui all'art.
7. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato
l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”.
Quanto all'esonero contributivo di cui all'art. 1 co. 20 e 21 L. 178/2020, è previsto quanto segue: “20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da
COVID 19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti CP dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali
[...]
e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di Controparte_5 previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). 21. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 20 …”.
Il D.L. 73/2021, conv. con mod. da L. 106/2021, all'art. 47 co. 1, in attuazione della prefata disposizione di legge, così recita: “Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre
2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti”.
3. Così definito il quadro normativo di riferimento, l'esame della fattispecie concreta rivela la fondatezza della domanda.
Il ricorrente ha dato prova di aver presentato, in data 21.9.2021, domanda telematica di esonero contributivo ai sensi della prefata normativa, istanza in cui dichiarava di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, oltre che di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria.
L'Istituto, con la comunicazione prot. 0800.21/12/2022.0426014 del 13.1.2023, CP_1 disponeva l'annullamento in autotutela del provvedimento di esonero parziale dei contributi ex L. 178/2020, in precedenza pronunciato in accoglimento della predetta domanda amministrativa (come risulta dalla dicitura presente sulla copia prodotta in
5 atti: “Esito Istruttoria Domanda Stato ACCOLTA - IMPORTO ESONERO CONCESSO
IN RELAZIONE AI MESI DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE”), e ciò in ragione della dedotta irregolarità contributiva, precisata nell'invito a regolarizzare del 27.9.2023, a sua volta seguito dalla notifica dell'avviso di addebito n.
31220230001237665000, formato in data 24.11.2023.
Ebbene, le disposizioni sopra richiamate espressamente prevedono che, ai fini dell'esonero contributivo in esame, era consentito ai contribuenti di regolarizzare la posizione contributiva entro la data del 31.10.2021, e che, a far data dall'1.11.2021,
l' avrebbe provveduto alla verifica d'ufficio di detta regolarità. CP_1
Tale requisito risulta soddisfatto dal ricorrente, il quale ha dato prova di essere in regola con il pagamento dei contributi alla data del 31.10.2021.
Più precisamente, dall'estratto dei versamenti in atti, risultano corrisposte le rate dei contributi relativi all'annualità 2019 e tre rate di contributi relativi all'anno 2020, mentre la quarta rata 2020 veniva versata con piano di rateizzazione.
Tali circostanze, in uno a tutti gli altri requisiti stabiliti ai fini dello sgravio, non sono peraltro cadute in contestazione.
D'altra parte, se è vero che non aveva provveduto al pagamento delle prime Pt_1 tre rate dell'anno 2021, oggetto di domanda di esonero accolta dall' con il CP_1 provvedimento del 21.9.2021, è altrettanto vero che la pretesa irregolarità contributiva, indicata dall' riguarda proprio i contributi oggetto dell'esonero e non pagati CP_1 dal ricorrente sulla scorta del predetto accoglimento della domanda amministrativa.
Pertanto, è evidente che il mancato pagamento dei contributi 2021, eseguito sulla scorta del provvedimento favorevole, non può comportare il venir meno della regolarità contributiva prescritta per fruire dell'esonero stesso.
Inoltre, l'allegato avviso di addebito comprova che il debito contributivo vantato dall'Istituto previdenziale si riferisce appunto al mancato versamento dei contributi
I.V.S. dovuti dal ricorrente alla gestione speciale esercenti il commercio proprio per la detta annualità 2021, oggetto dell'esonero.
Sarebbe invero irragionevole pretendere che un contribuente, per ottenere il requisito della regolarità contributiva ai fini di uno sgravio, debba versare proprio quei contributi oggetto dello sgravio stesso.
Invero, la regolarità contributiva deve riguardare necessariamente un periodo anteriore a quello per cui la richiamata normativa prevede l'esonero.
Diversamente opinando, la prescritta verifica di regolarità non avrebbe ragion d'essere
6 poiché finirebbe per riguardare quegli stessi contributi che l'interessato ammesso all'esonero non è tenuto a pagare.
Pertanto, la tesi dell' non è condivisibile. CP_1
Deve, perciò, riscontrarsi l'illegittimità della pretesa azionata dall'
[...]
, con conseguente statuizione di fondatezza della domanda azionata. CP_6
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, si riscontra una situazione di soccombenza reciproca delle parti, ed in specie del ricorrente nel subprocedimento cautelare (le cui spese giudiziali devono essere disciplinate in questa sede) e dell' nel presente giudizio di merito, il che costituisce grave ed eccezionale CP_1 ragione, analoga a quella prevista dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impone l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara infondato il provvedimento contenuto nella nota prot. n. I.N.P.S. ed insussistente la correlata NumeroDiCartaIdentit_1 pretesa di pagamento di cui all'invito a regolarizzare del 27.9.2023;
2) dichiara sussistente il diritto di alla fruizione dell'esonero contributivo Parte_1 di cui alla domanda amministrativa prot. 0800.21/09/2021.0343274; CP_1
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 15.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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