Sentenza 7 luglio 1989
Massime • 1
Con riguardo all'impugnazione, da parte dell'offerente pretermesso, del decreto del ministro dell'industria, con il quale sia stato autorizzato il Commissario di un'impresa in amministrazione straordinaria a procedere alla vendita di un ramo dell'azienda (art. 6 bis del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979 n. 95), deve essere affermata la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 1 primo comma della legge 23 agosto 1988 n. 391. Tale norma, peraltro, recepisce e si uniforma ai comuni criteri in tema di riparto della giurisdizione, tenendo conto che la posizione fatta valere con detta impugnazione, rispetto a scelte dell'amministrazione rivolte ad assicurare le finalità peculiari di quella procedura, ha natura di interesse legittimo (non di diritto soggettivo, ne' di interesse di mero fatto), in relazione alla situazione differenziata in cui si trova l'aspirante all'acquisto, non prescelto rispetto alla verifica della legittimità delle determinazioni ministeriali. La norma medesima, pertanto, manifestamente non si pone in contrasto con i precetti costituzionali in materia di tutela giurisdizionale contro gli Atti della pubblica amministrazione (artt. 103 e 113 della Costituzione), ne' con quelli sull'uguaglianza ed il diritto di difesa (artt. 3 e 24 della Costituzione).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/1989, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1989 |
Testo completo
Con riguardo all'impugnazione, da parte dell'offerente pretermesso, del decreto del ministro dell'industria, con il quale sia stato autorizzato il Commissario di un'impresa in amministrazione straordinaria a procedere alla vendita di un ramo dell'azienda (art. 6 bis del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979 n. 95), deve essere affermata la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 1 primo comma della legge 23 agosto 1988 n. 391. Tale norma, peraltro, recepisce e si uniforma ai comuni criteri in tema di riparto della giurisdizione, tenendo conto che la posizione fatta valere con detta impugnazione, rispetto a scelte dell'amministrazione rivolte ad assicurare le finalità peculiari di quella procedura, ha natura di interesse legittimo (non di diritto soggettivo, ne' di interesse di mero fatto), in relazione alla situazione differenziata in cui si trova l'aspirante all'acquisto, non prescelto rispetto alla verifica della legittimità delle determinazioni ministeriali. La norma medesima, pertanto, manifestamente non si pone in contrasto con i precetti costituzionali in materia di tutela giurisdizionale contro gli Atti della pubblica amministrazione (artt. 103 e 113 della Costituzione), ne' con quelli sull'uguaglianza ed il diritto di difesa (artt. 3 e 24 della Costituzione).*