Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/05/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.5282 /2020 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni, assunta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c e vertente
TRA
(c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Caserta Viale Delle Querce n. 20, presso lo studio dell'Avv. Valeria
Spagnoli (c.f.: ) dalla quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Natale (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, alla via Cupa d'Ercole n. 19.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore dell'attrice concludeva per l'integrale accoglimento della domanda con la condanna del convenuto al CP_1
pagamento in proprio favore della somma accertata mediante CTU per i danni fisici e morali subiti a causa del sinistro verificatosi nell'area condominiale antistante
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all'ingresso del suo palazzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite, con attribuzione diretta al procuratore anticipatario.
Il convenuto concludeva per il rigetto della domanda attorea, Controparte_1
con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio, per infondatezza e mancanza di riscontro probatorio. In subordine chiedeva dichiararsi il concorso colposo dell'attrice, e di respingere e disattendere la quantificazione operata dal CTU.
Il tutto con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., pertanto, ai fini della decisione è sufficiente ricordare che Parte_1 conveniva in giudizio il in persona dell'amministratore
[...] Controparte_1
p.t. al fine di sentirne accertare la responsabilità in ordine alle lesioni riportate dalla stessa il giorno 13.8.2018.
L'attrice deduceva, in particolare, che nella predetta circostanza di tempo, verso le ore
16:30 circa, mentre percorreva l'area condominiale antistante l'ingresso del fabbricato in cui è collocata la propria abitazione, sita in Caserta, a causa di una anomalia della pavimentazione, rovinava al suolo riportando serie lesioni personali accertate presso il
Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Maddaloni
Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale, in via Controparte_1
preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione deducendo la genericità della descrizione del luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro, nonché in ordine alla rappresentazione dello stato dei luoghi. In particolare la difesa del convenuto deduceva che le aree condominiali interessate non presentavano alcuna situazione configurabile come insidiosa e/o pericolosa e concludeva per l'insussistenza di alcuna responsabilità
a proprio carico, sul presupposto che l'attrice, residente da molti anni nel complesso condominiale, fosse perfettamente a conoscenza delle condizioni dei luoghi e, dunque, la caduta sarebbe stata da ricondurre esclusivamente ad una sua condotta negligente.
Il Giudice Istruttore ritenuta fondata l'eccezione formulata dalla parte convenuta ordinava l'integrazione dell'atto di citazione da parte dell'attrice vi provvedeva nei
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termini e nei modi indicati dall'Istruttore sanando così il vizio originario dell'atto introduttivo.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento della prova per testi ammessa nonché con
C.T.U. finalizzata all'accertamento delle cause, natura ed entità delle lesioni riportate nell'incidente dedotto in lite, all'udienza del 13.03.2025 il Giudice Istruttore si riservava la decisione, assegnando, alle parti, i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Passando al merito, si rileva che la domanda è fondata e, per quanto provata, merita accoglimento. Nell'affrontare il thema decidendum va premessa la direzione della verifica da compiersi, dovendo accertarsi in primo luogo la sussistenza del fondamento della domanda alla luce delle risultanze processuali.
In merito alla dimostrazione del fatto storico rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio, va rilevato che le prove testimoniali assunte hanno effettivamente confermato che, l'attrice, il 13.08.2018 si trovava alle ore 16:30 circa nell'area condominiale antistante l'ingresso del palazzo in cui risiede e, nell'attraversarla, cadeva a causa di una disconnessione nella pavimentazione, causata dalla mancanza di alcune mattonelle.
Particolarmente rilevante si reputa la deposizione del teste , avendo Testimone_1
il predetto riferito di aver assistito personalmente alla caduta della madre
[...]
precisando, al riguardo che, dopo aver parcheggiato l'auto nei pressi Parte_1 della scala C, adiacente alla scala D dove risiede la madre, ha visto quest'ultima, perdere improvvisamente l'equilibrio e rovinare a terra mentre stava per raggiungere il portone della propria abitazione. Al riguardo il teste ha poi precisato che “nel punto in cui mia madre ha salito il gradino del marciapiede vi era mancanza della pavimentazione, che tuttora manca e che non era segnalata”.
Lo stesso teste ha inoltre precisato che si trattava di una porzione ampia di superficie ed ha riconosciuto, nei luoghi rappresentati nella documentazione fotografica prodotta in atti, il punto in cui si è verificato il sinistro, e quindi la porzione di cortile priva di pavimentazione, confermando che lo stato dei luoghi risultava invariato rispetto al giorno dell'evento e precisando che la zona priva di pavimentazione si presentava come una porzione grigia che si confondeva con il resto della superficie, di colore bianco e grigio, e dunque non visibile nell'immediatezza.
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Il teste ha anche riferito che la madre, benché residente nel condominio da circa cinquant'anni, non attraversava abitualmente quella zona, collocata nei pressi della scala C, poiché l'ingresso alla propria abituazione era collocato nella la scala D e pertanto abitualmente percorreva un tragitto differente per recarsi a casa.
Parimenti rilevante ai della ricostruzione dell'evento lesivo, si reputa la deposizione del teste poiché anch'egli presente sui luoghi del sinistro il giorno Tes_2 dell'accaduto il quale ha dichiarato di aver visto l'attrice rientrare con il figlio e, pochi istanti dopo, di aver udito delle grida, accorrendo immediatamente in soccorso;
ha precisato inoltre di aver notato l'assenza della mattonella nel punto esatto in cui l'attrice è caduta e di non saper indicare di preciso da quanto tempo mancasse quella porzione di pavimentazione.
Il teste ha quindi riferito che la zona in cui si è verificato il sinistro ricade nell'area condominiale adibita a parcheggio e conduce direttamente all'ingresso dell'abitazione dell'attrice, precisando che l'accesso a tale zona è potenzialmente quotidiano ma non necessariamente abituale per l'attrice, in quanto “l'attrice può parcheggiare ovunque non essendo previsti posti assegnati, precisa che non sa se la sig.ra percorre quotidianamente la strada ed il marciapiede luogo del sinistro, ma precisa che il marciapiede si trova presso l'area condominiale adibita a parcheggio.”.
Alla stregua delle deposizioni testimoniali risulta, pertanto accertato l'evento lesivo come dedotto in lite nonché il soggetto responsabile dello stesso.
Al riguardo giova ricordare che la violazione da parte del condominio del generale principio del neminem laedere sia fonte di responsabilità aquiliana a suo carico, al pari di quanto si verifica in ogni ipotesi di fatto illecito commesso dal privato.
Risulta, inoltre, accertato, il nesso causale tra la condotta omissiva del convenuto, consistente nel non aver adottato le necessarie misure cautelari atte a prevenire il pericolo, quali il ripristino della pavimentazione ovvero l'apposizione di adeguata segnaletica, ed il verificarsi dell'evento dannoso in quanto la porzione priva di pavimentazione, ubicata in una zona condominiale di abituale transito, presenta una colorazione pressoché simile/identica al resto della superficie, circostanza che ne accentua la pericolosità, rendendola difficilmente percepibile da parte dei pedoni.
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Dunque, la responsabilità del si configura non soltanto in presenza della CP_1
violazione di una norma istitutiva dell'obbligo inadempiuto, ma anche quando la condotta stessa si ponga come violazione del principio di massima di prudenza e diligenza di cui è espressione l'art.2043 C.C.(Cass. sez I°,12/8/92, n°9550, in Foro It., pag.2799, n°132; Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 20943 del 30/06/ 2022).
Il invero, non si sottrae all'osservanza delle specifiche norme e delle CP_1
comuni regole di prudenza poste a tutela dell'incolumità dei terzi e del suo patrimonio, in ossequio al fondamentale-canone richiamato. (Cass.S.U. 88/6635).
Quanto alla situazione di pericolo presa in esame nella fattispecie certamente può dirsi che essa presenta i connotati della insidia e trabocchetto, essendo provato sia l'elemento oggettivo della non visibilità del fattore di rischio, costituito da una porzione priva di pavimentazione, visivamente confondibile con il resto della superficie, in quanto caratterizzata da una colorazione grigia simile alle aree circostanti, che quello soggettivo della non prevedibilità ed evitabilità dello stesso, attesa la mancanza sul luogo, teatro dell'infortunio, di qualsivoglia segnale che preavvertisse, facendo presagire l'insidia. (c.f.r. Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 20943 del
30/06/ 2022).
Non possono condividersi le allegazioni difensive sollevate dal secondo CP_1 cui l'attrice, residente da circa cinquant'anni nello stabile, avrebbe avuto piena contezza dello stato dei luoghi e quella secondo cui il tratto dell'area condominiale in cui si è verificato il sinistro costituirebbe un passaggio obbligato per l'attrice, con suo conseguente obbligo, di conoscere perfettamente lo stato dei luoghi, esse non sono meritevoli di accoglimento.
Invero, l'assunto relativo al passaggio obbligato non trova alcun riscontro probatorio: parte convenuta non ha allegato né prodotto elementi concreti a sostegno della pretesa frequenza o della necessità per l'attrice di transitare abitualmente in quel punto;
al contrario, le deposizioni rese dai testi escussi su istanza attrice hanno chiarito che il passaggio in questione non fosse obbligatorio, potendo l'attrice accedere alla propria abitazione attraverso percorsi alternativi.
Inoltre l'assunto difensivo relativo alla conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attrice, in quanto residente da lungo tempo, non è idoneo a superare la presunzione
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di responsabilità ex art. 2051 c.c., non potendo ritenersi che un'ordinaria disattenzione dell'utente abituale integri di per sé caso fortuito.
Occorre ricordare, al riguardo, il principio secondo cui, in materia di responsabilità da custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., incombe sul custode l'onere di dimostrare che il danno sia stato causato da caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Nel caso di specie, nessuna allegazione né prova risulta offerta dal in tal CP_1
senso.
Nemmeno può ritenersi rilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità del la deduzione difensiva secondo cui le testimonianze assunte CP_1 presenterebbero profili di contraddittorietà in ordine alla descrizione dell'area priva di pavimentazione, avendo un teste parlato della mancanza di una singola “mattonella” e un altro di una “porzione estesa”.
Tale divergenza terminologica non incide sull'attendibilità complessiva delle deposizioni né sul fatto oggettivo dell'esistenza di un dissesto in corrispondenza del quale si è verificato il sinistro. Invero, la forma quadrangolare della superficie priva di pavimentazione può legittimamente indurre, per l'osservatore comune, l'impressione visiva di una singola mattonella mancante, pur trattandosi, come confermato anche dalla documentazione fotografica prodotta in atti, di una porzione effettivamente ampia e idonea a costituire fonte di pericolo.
Ciò posto in relazione all'an debeatur, occorre, quindi, esaminare il profilo inerente il quantum
Conviene sceverare, come di consueto, le componenti del danno cominciando da quella costituente il pregiudizio di natura biologica.
Sotto questo profilo si evince dalla espletata C.T.U. e dalla documentazione medica in atti versata che la attrice ebbe a riportare, nell'infortunio in questione “frattura scomposta pluriframmentaria testa omerale a destra a trattata incruentemente ed un trauma toracico con frattura della II costa di destra".
Gli esiti del trauma, funzionalmente, determinano “a causa dell'età relativamente avanzata della e della prolungata immobilizzazione, (….) una capsulite Pt_1
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adesiva cioè una forte riduzione dei movimenti della spalla con irrigidimento dell'articolazione. (….). Limitati tutti i movimenti della spalla, in particolare
l'elevazione arriva a 130°, l'abduzione a 90° con impegno di scapola, deficit marcato delle rotazioni ed in particolare l'extrarotazione a 50°. Marcata limitazione dei movimenti combinati. Completi, anche se riferiti dolenti i movimenti del gomito.
Marcata riduzione della forza nei movimenti attivi. Torace: cifotico, con emitoraci lievemente ipoespansibili, dolente alla palpazione sulla zona sede della pregressa frattura. FVT ridotto su tutto l'ambito. Qualche rumore secco basale.”.
Il CTU accerta che “la lesività riportata è compatibile con la dinamica riferita e desumibile dagli atti (caduta accidentale causa pavimentazione sconnessa all'interno del condominio dove abita)” e che il periodo di temporanea invalidità è stato quantificato in giorni 40 al 75% e in giorni 60 al 50% ; quella infine permanente è stata valutata sotto il profilo del danno biologico nella misura del 8%, tenuto presente ogni aspetto della subita limitazione della integrità fisica, età della sinistrata, sue condizioni di vita, durata delle lesioni, incidenza delle stesse nell'orbita delle relazioni sociali, -aspetto statico e dinamico del danno biologico, tenuto conto della circostanza che si tratti di arto dominante e degli esiti della frattura al torace. (cfr. CTU in atti).
Le valutazioni peritali, cui questo Giudicante ritiene di dover prestare adesione, risultano complete e ben argomentate dal punto di vista logico-scientifico, e sono senz'altro condivisibili poiché corredate dalla letteratura clinica in materia.
Ne consegue che utilizzando i valori riconosciuti dal perito per la determinazione del risarcimento del danno, quest'ultimo debba essere quantificato come segue:
• 40 giorni (quaranta) di ITP Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 75%):
€ 3.450,00
• 60 giorni (sessanta) di ITP Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 50%):
€ 3.450,00
• Danno biologico 8% : € 12.407,00
Per una invalidità totale pari ad €. 19.307,00.
Detta somma deve essere devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso
( €. 16.361,86) e su tale importo, via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a €.
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21.221,80, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Ritiene, poi, il Giudicante che, nella specie, non sussistano i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno, mediante l'aumento in termini percentuali della somma riconosciuta a titolo di danno biologico.
Nell'esaminare tale capo della domanda, giova osservare che, nella sentenza a sezioni unite numero 26972/2008, la Corte di Cassazione ha affermato che: il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Inoltre, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr. Cass. sez. un. 26972/2008 e da ultimo sez. un. n. 3677/09).
Nella specie la domanda non può, sul punto, trovare accoglimento, in quanto il fatto lesivo non integra neanche astrattamente gli estremi di un reato ed, inoltre,
l'allegazione operata, nell'atto introduttivo, sotto il profilo in esame, si è rivelata assolutamente carente.
A titolo di danno emergente, per le spese mediche sostenute, (delle quali il CTU ha, sulla scorta dei documenti in atti, riconosciuto la congruità), compete a parte attrice l'importo di euro 140,00.
Di conseguenza, sommando gli importi innanzi indicati, il pregiudizio sofferto dalla parte attrice ascende a complessivi euro 21.361,80.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio
In accoglimento per quanto di ragione della domanda, il convenuto condominio di conseguenza, deve essere condannato a pagare, in favore di Parte_1
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l'importo di euro 21.361,80., oltre agli interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
Al pagamento di tale somma, in favore dell'attrice sarà, pertanto, tenuto il convenuto condominio a carico del quale vanno poste, in via definitiva, anche le spese per la
CTU espletata, come liquidate con decreto emesso in corso di causa il 3.11.2023.
Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice;
spese che si liquidano come da dispositivo ex art. D.M.
55/2014, sì come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum ( €5.20,00 - €26.000,00) tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice, avv. Valeria Spagnoli, la quale ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate come in corso di causa, vanno poste a definitivo carico del convenuto CP_1
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t., in accoglimento per quanto Controparte_1
di ragione della domanda proposta, così decide:
- dichiara l'esclusiva responsabilità del il nella causazione dei Controparte_1 danni subiti dall'attrice e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna il convenuto condominio al pagamento, in favore dell'attrice a titolo di risarcimento dei danni della complessiva somma Parte_1 di €. 21.326,80, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento per le spese di CTU sostenute e come liquidate da separato decreto;
- condanna, inoltre, il convenuto alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio liquidate in complessive € 5.077,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per compensi ed € 237,00 per esborsi, con attribuzione diretta al procuratore anticipatario.
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Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 13.5.2025
IL GIUDICE UNICO
dott.ssa Ida D'Onofrio
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