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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 5048/2018 R.G., avente ad oggetto azione ex art. 2932 c.c., con domanda subordinata di pagamento somme ex art. 2041 c.c., vertente
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del Commissario Straordinario, leg.
[...] P.IVA_1
rappr. p.t., rappresentato e difeso, in forza di mandato agli atti, dall'avv. Antonio Sorice
(c.f. ) - indirizzo pec: C.F._1 Email_1
presso il cui studio, in , alla via C. Colombo n. 34, è elett.te domiciliato Pt_1
ATTORE
E
(C.F. e P.IVA , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, in forza di mandato agli atti, dall'avv. Carmen Pedicino (c.f.
) - indirizzo pec: C.F._2 Email_2
presso il cui studio, in , alla via M. Del Gaizo n. 30, è elett.te domiciliato Pt_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti e da note scritte di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
(di seguito conveniva in giudizio, innanzi al
[...] Pt_2 Parte_1
Tribunale di Avellino, il al fine di sentir emettere ex art. 2932 c.c. Controparte_1 sentenza costitutiva degli effetti del contratto di cessione a titolo gratuito del diritto di proprietà di n. 12 alloggi di proprietà del Comune siti alla località S. Andrea ST
(meglio identificati in ricorso).
In via subordinata, l'attore chiedeva la condanna dell'Ente convenuto al pagamento della somma di euro 889.847,41, per aver realizzato con propri fondi gli alloggi rimasti di proprietà del comune di . Chiedeva la condanna del convenuto al pagamento CP_1
delle spese di lite.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva: che, con delibera consiliare n. 29 dell'11.04.2023, il si era obbligato a cedergli in proprietà a titolo Controparte_1
gratuito l'area con il fabbricato composto di n. 12 alloggi da ricostruire, sito nel comune di , alla località S. Andrea ST e n. 4 alloggi siti nel medesimo Comune CP_1
alla via Principe Amedeo;
-che la proprietà di tali beni era stata trasferita al CP_1
convenuto dall' con atti del 20.05.2022 (rep. Controparte_2
n. 15 del 20.05.2022, registrato ad il 7.08.2022) e del 7.08.2022 (rep. n. 24, Pt_1
registrato ad il 2.10.2022); - che il si era rifiutato di addivenire alla Pt_1 CP_1 stipula dell'atto pubblico definitivo di cessione della proprietà, benché formalmente invitato a prestare il consenso per la stipula di tale atto per il giorno 27.02.2009; - che, in forza di permesso di costruire, aveva realizzato, con propri fondi, la ricostruzione dei n. 12 alloggi in lite, sostenendo una spesa di euro 889.847,41; - che aveva inutilmente diffidato l'Ente a tener fede agli impegni assunti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il Controparte_1 quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza di entrambe le domande attore.
Rilevava, inoltre, di essere, a sua volta, creditore, nei confronti dell' relativamente Pt_2
al guadagno ottenuto a seguito dell'indebito utilizzo delle aree e la percezione dei canoni di locazione degli alloggi, chiedendo CTU per la quantificazione di tali somme.
Concludeva per il rigetto delle domande dell'attore, con la condanna alle spese di lite.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 24.11.2020, l'Ente convenuto eccepiva, poi, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Assumeva, in particolare, che, attesa la riconducibilità del “mancato accordo” al paradigma dell'accordo amministrativo di cui all'art. 11 L. 241/1990, di natura pubblicistica, la giurisdizione sulla domanda ex art. 2932 c.c. apparteneva al giudice amministrativo ex art. 133 co. 1 lett. a) n. 2 d.lgs.
104/2010.
pag. 2/8 La causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Veniva ammessa CTU, che, tuttavia, non veniva espletata attesa la specifica richiesta delle parti che manifestavano la volontà di transigere la lite e intavolavano trattative, richiedendo molti rinvii d'udienza. Che poi si concludevano negativamente.
All'udienza del 25.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per la redazione di comparse conclusionali e memorie di replica.
OSSERVAZIONI IN DIRITTO
Le domande attoree sono infondate per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del Tribunale di Avellino, quale giudice ordinario.
Giova a tal fine osservare, in punto di diritto, che la controversia avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c. è assorbita nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo nel caso in cui l'obbligo tragga titolo in una convenzione urbanistica riconducibile agli accordi procedimentali sostitutivi/integrativi di cui all'art. 11 L. n. 241 del 1990 (pe tutte TAR. Genova, Liguria sez. I, 19/10/2007, n. 1760).
L'art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 del CPA prevede espressamente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni.
Ebbene, le risultanze processuali in atti rendono palese che non v'è mai stata la stipulazione tra le parti di una convenzione o di un impegno a contrarre riconducibile ad un accordo procedimentale-sostitutivo/integrativo di cui all'art. 11 L. n. 241/1990.
Va precisato che gli accordi procedimentali configurano uno strumento di cooperazione fra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la precipua funzione di consentire proprio ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel contemperamento dei diversi interessi in gioco, altrimenti appannaggio esclusivo dell'ente.
L'amministrazione, nell'esercizio del suo potere autoritativo, ha la facoltà di stipulare accordi allo scopo di fissare il contenuto del provvedimento finale oppure in sostituzione del provvedimento stesso.
pag. 3/8 Presupposto indefettibile per la stipula degli accordi in parola è l'esistenza di un procedimento già avviato. Il comma 1 della citata norma dispone, infatti, che l'amministrazione possa pervenire alla definizione dei predetti accordi con i soggetti interessati “in accoglimento di osservazioni e proposte” presentati nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni contenute nella stessa legge. L'accordo rivela un nesso strettissimo con la partecipazione procedimentale, tanto che può dirsi che non vi può essere accordo senza che vi sia stato avvio del procedimento. Si tratta, infatti, di atti c.d. endoprocedimentali, che si collocano all'interno di un procedimento amministrativo complesso, finalizzato a consentire al privato di edificare su terreni di sua proprietà. La determinazione preventiva alla stipula dell'accordo deve provenire, secondo il chiaro disposto legislativo, dallo stesso organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
Nel caso in esame, invece, v'è stata l'approvazione di una delibera del C.C. - sopra meglio indicata- contenente la decisione di cedere all'attore la proprietà dei beni in lite. Tuttavia, non v'è stato mai un passaggio dalla fase provvedimentale autoritativa
(dominata dall'esercizio della discrezionalità amministrativa piena) alla fase negoziale.
In altre parole, mai alcun impegno negoziale è stato contratto, né formalizzate le trattative sotto forma di contratto preliminare (mai sono stati stilati una bozza e/o uno schema di convenzione).
A ciò si aggiunga che nessun obbligo a contrarre discende a carico del convenuto dalla legge;
tant'è che nulla di ciò risulta allegato dall'attore.
A tale proposito, va evidenziata una evidente genericità nella formulazione della causa petendi di entrambe le domande attoree. Non risultano con chiarezza delineati i presupposti della domanda ex art. 2932 c.c. e della domanda subordinata, che si risolve una un mero petitum di richiesta di pagamento somme.
Con riferimento alla domanda principale, in particolare, manca l'indicazione della necessaria fonte negoziale o legale del diritto azionato. Tale non può essere considerata la delibera di C.C. suindicata.
D'altro canto, va rilevato che la giurisprudenza amministrativa considera esperibile l'azione ex art. 2932 c.c. solo per l'esecuzione in forma specifica di obbligazioni derivanti da convenzioni urbanistiche e giammai per obbligazioni derivanti da un provvedimento amministrativo (per tutte C.d.S., Sez. II, 28 febbraio 2024, n. 1952).
pag. 4/8 Dunque, poiché nella presente causa viene azionato uno strumento di natura prettamente civilistica, quale il 2932 c.c., in assenza della stipula di un accordo ex art. 11 Legge 241/1990 sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Può, dunque, esaminarsi il merito e delinearsi l'oggetto del contendere.
L'art. 2932 c.c. prevede che se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Essa configura un rimedio azionabile a fronte del mancato adempimento dell'obbligazione di concludere un contratto, preordinato all'emissione di una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso.
La giurisprudenza ne riconosce l'applicabilità non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo ma, più in generale, ogniqualvolta sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o ad un fatto dai quali possa sorgere legittimamente tale obbligazione (in questi termini, ex multis Cass. civ., Sez. II, 30.3.2012
n. 5160).
Orbene, tenendo conto di tali principi, ritiene il Tribunale che la domanda non sia meritevole di accoglimento.
Va ribadito che tra le parti in causa non è stato stipulato un contratto preliminare di cessione, né un negozio che vincoli l'Ente convenuto all' esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c..
E' vero che è stata adottata la delibera del Consiglio Comunale n. 29 dell'11.04.2023, con cui il Comune di , attesa la mancata disponibilità dei mezzi finanziari per CP_1
procedere alla ricostruzione dei 12 alloggi siti alla località S. Andrea ST, deliberava di cedere l'area e l'immobile su cui tali alloggi insistevano, a titolo gratuito, in proprietà all'IACP di Avellino.
Tale delibera riguarda, tra l'altro solo i n. 12 alloggi siti alla località S. Andrea
ST e non anche gli ulteriori n. 4 alloggi siti alla via Principe Amedeo, parimenti oggetto della domanda attorea.
pag. 5/8 Come anticipato, tale delibera è inidonea a determinare l'insorgenza di un obbligo del convenuto da azionare in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c.. CP_1
È noto che l'attività contrattuale di una Pubblica Amministrazione costituisce una fattispecie complessa, composta da una serie di atti giuridici distinti. Vi è una prima fase (fase procedimentale), nella quale l'ente pubblico “decide” di stipulare il contratto attraverso un'apposita deliberazione dell'organo competente ed una seconda fase (fase negoziale) nella quale tale volontà viene esternata.
Dunque, la fase deliberativa della volontà contrattuale dell'Ente è nettamente distinta da quella negoziale avente ad oggetto la successiva conclusione del contratto. La deliberazione a contrarre dell'ente non spiega di per sé effetti nei confronti dei terzi, in quanto consiste in un mero atto preparatorio del futuro contratto, mentre il perfezionamento dell'accordo contrattuale e, quindi, la conclusione del contratto, avviene al momento dell'incontro delle reciproche volontà delle parti nelle forme richieste dalla legge (per iscritto e con la sottoscrizione delle parti contraenti). La stipulazione del contratto, peraltro, deve essere effettuata dall'organo dotato di rappresentanza esterna dell'ente stipulante.
Va precisato che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere necessaria, non solo la forma scritta, ma anche la consacrazione della volontà contrattuale in un unico documento.
Per tale ragione, non possono essere qualificati - contrariamente a quanto assunto dalla difesa dell'attore- in termini di atti accettazione contrattuale, idonei a vincolare contrattualmente l'Ente convenuto, sia la delibera del Consiglio di Amministrazione dell' n. 489 del 21.04.2009, sia l'accordo intervenuto tra il presidente dell' Pt_2 Pt_2
ed il vicesindaco del Controparte_1
La domanda principale va, quindi, rigettata.
Parimenti va rigettata la domanda proposta in via subordinata, finalizzata a
CP_ conseguire la condanna dell' convenuto al pagamento della somma di euro
889.847,41, spesa per la realizzazione di n. 12 alloggi alla località S. Andrea ST.
Tale domanda, pur volendo prescindere dalla genericità dell'indicazione del titolo ed alla riconducibilità all'art. 2041 e/o all'art. 2043 c.c., è completamente destituita di prova in merito alla spesa di cui si chiede il rimborso.
pag. 6/8 L'attore si è limitato a depositare il “quadro economico” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 603 del 18.02.2010. Si tratta di un atto unilaterale, assolutamente insufficiente a dimostrare l'ingente esborso della somma di euro
889.847,41 per l'intervento di demolizione e ricostruzione degli alloggi.
Tale conclusione è avvalorata dalla ferma e specifica contestazione del convenuto, che ha eccepito come l'intervento di ricostruzione dei 12 alloggi in lite è stato oggetto di un finanziamento effettuato con fondi destinati alle Regioni per l'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 135/1997.
Infine, va rilevato che le lacune probatorie evidenziate non avrebbero potuto essere colmate attraverso l'espletamento della CTU, atteso che la giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidatosi successivamente all'introduzione del giudizio, esclude che la CTU può avere la funzione di acquisire elementi istruttori non allegati dalle parti, sulle quali grava l'onere probatorio, e non può avere finalità esplorativa (Cass. 26048/2023; Cass. 06/12/2019 n. 31886).
Proprio per tale ragione, la CTU, ammessa originariamente e non espletata nell'immediato a causa della richiesta delle parti, non è stata più espletata, ma implicitamente revocata dal provvedimento del Giudice che ha ritenuto la causa matura per la decisione.
In definitiva, entrambe le domande dell'attore vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore delle domande (euro
889.847,41), valori minimi con aumento del 10% del valore dell'ultimo scaglione ex art. 6 d.m. cit., attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
1. rigetta le domande dell'attore;
2. condanna l'attore, in persona del leg. rappr. p.t., al pagamento in favore del in persona del sindaco p.t., delle spese di lite, che liquida Controparte_1
nella somma di euro 12.351,00, per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese pag. 7/8 generali, come per legge, con attribuzione al procuratore del convenuto, avv.
Carmen Pedicino, dichiaratasi antistatario.
Così deciso in Avellino in data 5.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 8/8