Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2751/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. SOLIDORO SIRIO e con gli avv. e Parte_1
contro:
con Controparte_1 l'avv. SERAFINO FRANCESCO e gli avv. e
OGGETTO: inserimento nelle Seconde Fasce delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze di per la classe di concorso A027. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 28 Febbraio 2024, ha chiamato in Parte_1 giudizio il e ha dedotto che Controparte_1
avrebbe conseguito il titolo di laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, in data 18/07/2005 presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Inoltre, svolgerebbe servizio presso l'Istituto Superiore “S. Allende” di e il titolo posseduto le permetterebbe di insegnare, oltre che nella classe CP_1
A047 (Scienze Matematiche Applicate alle scuole superiori).
Tuttavia, secondo i criteri della pubblica amministrazione illustrati nel ricorso, in virtù dei predetti titoli, potrebbe insegnare fisica alle scuole superiori
(classe di concorso A020), matematica applicata alle scuole superiori (A047), ma non anche entrambe le materie “matematica” e “fisica” alle scuole superiori
(classe di concorso A027).
Ritenendo l'illogicità di tale opzione amministrativa e richiamando le decisioni del giudice amministrativo in materia, la parte attorea ha sostenuto come avrebbe diritto ad insegnare anche nelle classi di concorso di matematica e fisica alle scuole superiori proponendo le seguenti conclusioni, chiedendo di
“accertare e/o dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il proprio titolo di
Laurea come valido ai fini dell'insegnamento nella classe di concorso A027 (e pertanto anche
A026) e per lo effetto l'inserimento nelle Seconde Fasce delle Graduatorie provinciali per le
Supplenze di per la classe A027 (e pertanto anche A026), con il punteggio e la posizione CP_1 spettante, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;
ove occorra, previa disapplicazione e/o inibizione dei provvedimenti amministrativi allegati nei limiti dell'interesse del ricorrente, ossia l'ordinanza ministeriale n. 112/2022, il DPR n. 19/2016
Tabella A, il DM n. 259/2017 Tabella A, il DM n. 354/1998 con l'Ambito Disciplinare n. 8, il DM n.
39/1998 con Tabella A;
il DM n. 201/2020 Tabella D, le GPS di , Seconda Fascia e il CP_1 relativo decreto di approvazione per la classe di concorso A027 (e pertanto anche A026), fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
Per lo effetto: ordinare e/o condannare la parte datoriale ad emanare ogni atto che permetta alla ricorrente di insegnare nella classe di concorso A027 (e pertanto anche A026) al fine di essere utilmente collocata all'interno delle Graduatorie provinciali di Seconda Fascia per CP_1 la classe di concorso A027 (e pertanto anche A026), con punteggio e posizione spettante, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;
nonché disporre la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del . In ogni caso, fatta salva ogni altra e diversa Controparte_1 statuizione secondo giustizia”.
Costituendosi, con articolata memoria difensiva, il
[...]
ha sostenuto la carenza di interesse ex art. 100 cpc in Controparte_1
quanto la ricorrente starebbe già lavorando con un contratto su classe A027 (i.e.
Matematica e fisica), con decorrenza dal 28 settembre 2023 al 31 agosto 2024 e starebbe già maturando n.12 punti validi per questa classe di concorso. Inoltre, per il DM 255 del 22.12.2023, a partire dal febbraio 2024, il titolo di studio di , ossia la laurea in ingegneria, Parte_1
sarebbe stato inserito nei titoli di accesso alla Classe A027 (matematica e fisica negli istituti di II grado) richiesta, cosicché già, con il prossimo rinnovo delle GPS - valide per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 – la stessa potrebbe essere inclusa nelle GPS in tale classe di concorso.
La difesa della parte convenuta, poi, in udienza, ha rettificato tale impostazione confermando il mantenimento della controversia e, dunque,
l'interesse al ricorso.
Quindi, verificata l'impossibilità conciliativa, realizzata la notificazione per pubblici proclami ex articolo 150 cpc ai potenziali controinteressati che non si sono costituiti, non essendo necessaria alcuna ulteriore istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve essere rilevato come, inizialmente, con la memoria di costituzione, la parte convenuta abbia sostenuto la carenza di interesse al ricorso ex art. 100 cpc, in quanto le richieste della ricorrente sarebbero già state soddisfatte e riconosciute.
Tuttavia, poi, in udienza, ha modificato tale impostazione e ha esposto che la ricorrente non si troverebbe in possesso dei crediti formativi menzionati nella nota 2 di cui alla classe A27 del doc. 3 ric. (cfr. il verbale) .
Ciò posto, confermata la sussistenza della materia del contendere, occorre accogliere il ricorso.
A) LA MATERIA CONTROVERSA.
ha chiamato in giudizio il Parte_1 [...]
e ha dedotto che avrebbe conseguito il titolo Controparte_1
di laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, in data 18/07/2005 presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (doc.1 ric.).
Inoltre, svolgerebbe servizio presso l'Istituto Superiore “S. Allende” di
(doc.2 ric.) e il titolo posseduto le permetterebbe di insegnare, oltre che CP_1 nella classe di concorso A020 (fisica alle scuole superiori), anche nella classe di concorso A047 (Scienze Matematiche Applicate alle scuole superiori).
Tuttavia, secondo i criteri della pubblica amministrazione illustrati nel ricorso, in virtù dei predetti titoli, potrebbe insegnare fisica alle scuole superiori
(classe di concorso A020), matematica applicata alle scuole superiori (A047), ma non anche entrambe le materie “matematica” e “fisica” alle scuole superiori
(classe di concorso A027).
Ritenendo l'illogicità di tale opzione amministrativa e richiamando le decisioni del giudice amministrativo in materia, la parte attorea ha sostenuto come avrebbe diritto ad insegnare anche nelle classi di concorso di matematica e fisica alle scuole superiori, chiedendo, nelle conclusioni, l'inserimento nelle Seconde
Fasce delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di per la classe di CP_1
concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori), con il punteggio e la posizione spettante.
B) LA PRONUNCIA DEL TAR LAZIO N. 16335/2022.
La parte ricorrente ha prodotto la sentenza del Tar Lazio N. 16335/2022 che ha annullato il regolamento che vietava il cumulo delle possibilità di insegnamento in modo analogo a quanto sostiene il nella presente CP_1
causa.
Nel verbale di causa del 19/03/2025 ha illustrato come tale pronuncia abbia effetto erga omnes, come, del resto, appare compatibile con il suo dispositivo che dispone l'annullamento degli atti impugnati e non solo la loro disapplicazione, così statuendo:
“definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati”.
Nello stesso senso, d'altronde, si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza RG 3978/2024 (depositata da parte attorea il 11 Aprile 2025), che con riguardo ad analoga pronuncia del tribunale amministrativo, ha rilevato: “in particolare, così come esattamente rilevato dal TAR, la preclusione per i laureati in ingegneria di insegnare nella classe di concorso A027 derivava dal dPR n. 19/2016 (Tab. A) prima ancora di essere ripresa dall'OM n. 60/2020, ma la previsione escludente di cui al dPR 19/2016 è stata annullata, in parte qua, dal TAR del Lazio con sentenza n. 6360/2022 (passata in giudicato non essendo stata appellata dall'amministrazione), ed è pertanto venuta meno (con valenza erga omnes) la disposizione che impediva all'appellato di essere inserito nelle GPS per quella materia”.
La sentenza del Tar Lazio N. 16335/2022, poi, in particolare, ha accolto il ricorso proposto da un docente in posizione analoga rispetto a quella della ricorrente, annullando l'impugnata Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 (doc. 6 ric.), limitatamente alla parte in cui, con riferimento alla classe di concorso A027
“Matematica e Fisica”, non consente l'accesso ai laureati in ingegneria che siano in possesso dei requisiti per accedere, singolarmente, sia alla classe A020
“Fisica” sia alla classe A026 “Matematica”, dettati dal medesimo regolamento.
Appare opportuno riportare, per quanto qui d'interesse, i motivi espressi dal
Giudice amministrativo nella pronuncia richiamata.
8. “Venendo al merito della controversia, occorre rilevare che la giurisprudenza della Sezione è costante (a partire dalla menzionata sentenza n. 6360 del 2022, si rammenta poi, inter alia, la recente sentenza del 10 luglio 2023, n. 11515) nel dichiarare l'illegittimità della previsione, contenuta nel ripetuto D.P.R., che non consente al laureato in ingegneria di insegnare nella classe di concorso A027. Il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere trattati congiuntamente vista la connessione che li caratterizza, deve quindi trovare accoglimento nei termini che seguono.
8.1. In particolare, la Sezione ha chiarito che sussiste manifesta illogicità della previsione posta dall'amministrazione alla base dei provvedimenti impugnati, risultando persuasivo il sillogismo per cui se ad insegnare matematica può essere (a determinate condizioni normative e formative qui non in discussione) un laureato in ingegneria, e se ad insegnare fisica può essere
(a determinate condizioni normative qui non in discussione) un laureato in ingegneria, non vi sono ragioni per cui ad insegnare matematica e fisica non potrebbe essere la medesima figura professionale.
8.2. Sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l'attuale D.P.R. 19/2016, alla Tabella A, quest'ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, (a determinate condizioni normative e formative qui non in discussione) accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente, precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende in unum gli insegnamenti di cui trattasi.
Tale ultima previsione si rivela quindi incomprensibile e irragionevole.
8.3. Appare assente una valida presa di posizione su tale preciso aspetto da parte dell'amministrazione e quindi una idonea motivazione seppure postuma.
Infatti, a seguito della richiesta in via istruttoria di questa Sezione, nei casi che hanno dato origine alle pronunzie sopra ricordate, il ha sostenuto la sussistenza di una metodologia CP_1 peculiare di insegnamento connessa ad un
“approccio interdisciplinare” che caratterizzerebbe la classe di concorso A027 (ex 49/A), ma non sono state esposte in alcun modo le basi giuridiche e sostanziali di tale asserzione, che non sono state esplicate nemmeno nella presente causa. Tantomeno è spiegata la correlazione di tale assunto con il percorso universitario seguito e con le conoscenze acquisibili in seguito dall'interessato, considerando anche che non pare alieno dagli studi di ingegneria il menzionato
“approccio interdisciplinare”.
Il Collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal medesimo D.P.R. 19/2016.
8.4. La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi per concorso (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.
8.5. A corroborare la tesi che precede contribuiscono: (i) l'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, norma fondamento del regolamento in parola che fissa, per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una serie di criteri tra i quali, per quanto qui interessa, la “razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti”; (ii) il d.m. n. 354/1998, seppure applicabile direttamente solo in alcuni casi specifici e non nella presente fattispecie, il quale istituisce un ambito disciplinare 8 che accorpa le classi di cui si discorre;
(iii) l'art. 4 del d.m. n.
38/98, che al comma 2 dispone: “2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica.”.
In tale modo, infatti, risultano inserite nel quadro normativo generale delle significative previsioni di (relativa) fungibilità delle classi di concorso in esame che confermano l'assenza di ragioni sostanziali contrarie alla ricostruzione logica, ragionevole e costituzionalmente orientata di cui ai punti precedenti della presente sentenza.
9. Dalle statuizioni che precedono deriva la conseguente riattribuzione del punteggio spettante al ricorrente per il perfettamente legittimo servizio prestato, con reintegrazione integrale della posizione che lo stesso ricopriva nelle graduatorie della classe di concorso A027..”
5. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve trovare accoglimento, dovendosi disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe, che devono ritenersi viziati alla stregua delle ragioni che precedono, in via derivata, a causa della illegittimità delle disposizioni contemplate dalla Tabella A del D.P.R. 19/2016 che, in parte qua, risultano già annullate per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità, dal momento che immotivatamente non consentono a laureati in ingegneria, in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe di concorso A027”.
Dunque nel rispetto del giudicato amministrativo, occorre accogliere il ricorso.
Nello stesso senso, si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza
RG 3978/2024 (depositata da parte attorea il 11 Aprile 2025), così motivando:
7 - Pertanto, essendo stato annullato (in parte qua) il d.p.r. n. 19/2016, è stato ed i suoi effetti caducati (in parte qua), ed essendo ugualmente venuti meno gli atti generali (OO.MM. 60 e
112 del 2020/2022) che a tale D.P.R. rinviavano, nessuna preclusione ormai esiste più a carico dei laureati in ingegneria, per accedere alla classe di concorso A027 (Matematica e Fisica) e,
quindi, la loro esclusione dalle graduatorie relative a detta classe di concorso, come avvenuto nel caso di specie, deve essere ritenuta illegittima”.
A ciò, ad abundantiam, si può aggiungere che, nel costituirsi, la convenuta:
(I) ha dato atto che la ricorrente stava già lavorando con un contratto su classe
A027 (i.e. Matematica e fisica), con decorrenza dal 28 settembre 2023 al 31 agosto 2024 (doc. 2 ric.), confermando, in tal modo, che non vi sono ragioni preclusive per consentire una tale forma di docenza alla parte attorea tanto che le viene già assegnata;
(II) non ha esposto motivi, in fatto o in diritto, idonei a illustrare per quale ragione a chi sia laureato in ingegneria delle telecomunicazioni, come , dovrebbero essere Pt_1 Parte_1
richiesti i CFU aggiuntivi di cui alla nota 3 dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 (cfr. il doc. 3 res., pag. 19 e la tab. A del DPR n. 19/2016 di cui al doc. 6 ric.).
In tal modo, a fronte della contestazione di ragionevolezza proposta dalla parte attorea, il convenuto non ha replicato, non esponendo ragioni CP_1
adeguate a supporto della prescrizione suddetta (non argomentando le motivazioni per cui chi possa insegnare sia fisica che matematica individualmente considerate non possa ricoprire il ruolo per entrambe le materie), confermandosi, dunque, anche in tali termini quanto già deciso dalla pronuncia del Tar Lazio N. 16335/2022 (cfr., in proposito, anche quanto esposto sul punto dal Consiglio di
Stato con la sentenza RG 3978/2024, par. 9 e 10).
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e occorre, come richiesto nelle conclusioni di , accertare il diritto della stessa Parte_1 all'inserimento nelle Seconde Fasce delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze di per la classe di concorso A027 (matematica e fisica alle CP_1
scuole superiori), con il punteggio e la posizione spettante.
Quanto, agli oneri del processo, sono decisi sulla base del principio della soccombenza e tenendo conto della breve durata e della natura del contenzioso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite per complessivi €
1500, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA.
Tale entità deve essere ripartita tra e il Parte_1
suo difensore che si è dichiarato anticipatario delle spese di causa, eccetto che per la somma di euro 700 versata al medesimo dalla parte attorea stessa (cfr. il verbale), cosicché tale ultimo importo (già incluso e non ulteriore rispetto alla somma di € 1500, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA sopra riportata) deve essere versato direttamente a . Parte_1
P.Q.M.
1. accerta il diritto della ricorrente all'inserimento nelle Seconde Fasce delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze di per la classe di concorso A027 (matematica e CP_1
fisica alle scuole superiori), con il punteggio e la posizione spettante;
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 1500, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore della stessa, dichiaratosi antistatario, eccetto che per la somma di euro 700 che deve essere versata direttamente a Parte_1
.
[...]
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 17/04/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo