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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/04/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1468/2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Broglio e Roberta Bognolo ed elettivamente domiciliato a Venezia, San Marco n. 4325, presso lo studio dell'avv.
Bognolo; parte riassumente contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Carli e Maria Francesca Corvo ed elettivamente domiciliata a Vicenza, piazza Duomo n. 5, presso lo studio dei difensori;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 16462/2024, pubblicata il 13 giugno
2024
Conclusioni congiunte delle parti
A) Confermarsi l'obbligo a carico di di versare a a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 2.500,00, annualmente pagina 1 di 10 rivalutabili secondo gli indici Istat
B) Darsi atto, inoltre, che:
nata a [...] il [...], residente in [...]in Cariano Parte_2
(VR), Via della Pieve n 54, C.F: si obbliga a cedere a C.F._2 Pt_1
, nato a [...] il [...], residente in [...],
[...]
C.F. , che si obbliga ad accettare e acquistare, la piena ed C.F._1 esclusiva proprietà della quota indivisa di ½ (Un mezzo) dei seguenti beni immobili, già costituenti la casa familiare, catastalmente identificati come segue:
- Comune di Monteviale catasto fabbricati, foglio n 5:
* particella n 665, cat A/2, classe 2, vani 11,5, rendita € 1.009,67, Via Giovanni
XXIII piani S1-T-1;
*particella 619 sub 2, graffata al 685 sub 2, cat C/6, classe 4, mq 13, rendita €
22,16;
* particella 619 sub 1 graffata al 685 sub 1, cat C/6, cl. 4, mq 15, rendita €
25,56;
- Comune di Monteviale, catasto terreni, foglio n 5:
* particella n 703, di are 00.15, semin. arbor., R.D. € 0,07, R.A. 0,05;
* particella n 893 di are 09.86, bosco ceduo, R.D. € 0,71, R.A. € 0,20;
* particella n 704 di are 00.15 semin arbor, RD € 0.07, RA € 0,05;
Sono compresi nella cessione anche le seguenti particelle attualmente iscritte quali enti urbani e pertanto privi di formale intestazione catastale:
- Comune di Monteviale, catasto terreni, foglio 5:
particella n. 665
particella n 666
particella n. 623
particella n. 624
particella n. 632
particella n. 633
Confini: (in senso NESO)
- i terreni di cui ai mapp. nn. 665-623-624-632-633-893 confinano con i mapp. nn. 892-627-668-667-625-634-186, stesso foglio;
pagina 2 di 10 - i terreni di cui ai mapp. nn. 703-704 confinano con il mapp. n. 702, con via
Giovanni XIII, con i mapp.nn. 705-640;
- i terreni di cui ai mapp. nn. 619-685 confinano con i mapp. nn. 1002-621-792-
791-312-757-via Giovanni XIII, mapp. nn. 739,738, 737, 736, 735, 734,733,
732,731, 730, 729, 1568, 727, 726, 725, 724, 1567, 722, 721, via Giovanni XIII.
Sono altresì compresi nella cessione tutti i mobili, arredi, e suppellettili attualmente presenti presso gli immobili sopra individuati
2- Il corrispettivo della predetta cessione è dalle parti stato liberamente determinato in misura di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), che verranno versati da a contestualmente alla stipula Parte_1 Controparte_1 notarile dell'atto definitivo da perfezionare entro giorni novanta dal deposito della sentenza pronunciata in conformità alle concordi conclusioni delle parti, a semplice richiesta e presso Notaio eletto dalla parte acquirente.
3- La proprietà e il possesso verranno ad ogni effetto trasferiti contestualmente alla stipula notarile.
4- Provenienza: la parte promittente cedente ha acquistato i diritti oggetto di cessione per effetto dei seguenti atti:
- Atto di compravendita 12/11/1990 n. 56946 rep. Notaio , trascritto Persona_1
Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 19/11/1990 ai nn. 14772 R.G. e 10495
R.P., in relazione alle seguenti particelle:
Monteviale C.F. Fg. 5 m. nn. 665-619/1, 619/2 e C.T. Fg. 5 m. nn. 704-623-624-
632-633-665-666
- Atto di compravendita 14/7/2003 nr. 194345 rep. Notaio Persona_2 trascritto Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 5/8/2003 ai nn. 20162 R-G. E
13596 R.P., in relazione alle seguenti particelle:
Monteviale C.T. Fg. 5 m. n. 703 terreno di mq. 15
- Atto di compravendita 11/5/2006 nr. 54287 rep. Notaio , trascritto Persona_3
Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 30/5/2006 ai nn. 14985 R.G. e 9094 R.P., in relazione alle seguenti particelle:
Monteviale C.T. Fg. 5 m. n. 893 terreno di mq. 986
5- I diritti immobiliari ed i beni mobili sopra specificati verranno ceduti nello stato
pagina 3 di 10 di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, noto alle parti, liberi e sgomberi da cose e persone anche interposte nella piena ed esclusiva disponibilità della parte cessionaria, con accessori, pertinenze e parti comuni, nulla escluso.
La parte cedente dichiara inoltre che gli immobili medesimi vengono ceduti liberi da pesi, ipoteche, privilegi e altri oneri, fatta eccezione per la trascrizione delle seguenti formalità pregiudizievoli:
* In data 21/10/10 ai nn. 21.861 R.G. e 14.006 R.P. atto giudiziario – diritto di abitazione casa coniugale del 7/6/10 R.G. nr. 2323/2010 Tribunale di Vicenza a favore della signora e a carico del signor , Parte_3 Parte_1 con cui viene attribuito alla signora il diritto di abitazione sull'unità CP_1 immobiliare sita in Comune di Monteviale – C.F. - Fg.5 – m.n. 665
* In data 30/5/06 ai nn. 14993 R.G. e 9102 R.P. atto di costituzione di diritti reali
a titolo gratuito del 11/5/06 al nr. 54287 rep. Notaio a favore del Persona_3 comune di Monteviale e a carico di e con cui Parte_1 Controparte_1 veniva costituita servitù di passaggio e di accesso con mezzi pubblici per le ispezioni e gli interventi di pubblici sottoservizi sul m. n. 893.
Ritenendo le parti definitivamente estinto il diritto di abitazione di cui alla superiore trascrizione, chiedono concordemente che con l'emananda sentenza venga disposta la cancellazione della trascrizione eseguita presso l'Agenzia delle
Entrate-Servizio di Pubblicità immobiliare, in data 21/10/2010 ai nn. 21861 R.G.
e 14006 R.P. avente ad oggetto il diritto di abitazione in favore della parte cedente sull'unità immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di
Monteviale fg. 5 particella n. 665, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
6- La parte promittente cedente dichiara che l'immobile ad uso abitativo è stato edificato in forza dei seguenti titoli abilitativi:
- Concessione edilizia n. 699 U.T. e n. 142/1978 prot. Del 14/3/1979;
- Concessione edilizia n. 699 U.T. e n. 2482/1980 prot. Del 4/11/1980;
- Concessione edilizia n. 699 U.T. e n. 3131/1980 prot. Del 7/1/1981;
- Concessione edilizia n. 699 U.T. e n. 1416/1982 prot. Del 6/8/1982;
- Concessione edilizia n. 2003/80 prot. del 2/4/1983;
pagina 4 di 10 - Licenza di Abitabilità n. 142/1978 del 2/4/1981.
7- Le parti dichiarano inoltre:
- Che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29-comma 1 bis l. n. 52/1985, gli immobili sopra identificati sono conformi alle risultanze dei dati catastali e relative planimetrie, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale e che eventuali regolarizzazioni di qualsiasi natura che si rendessero necessarie in funzione della stipula, verranno poste in essere dalla parte acquirente a propria cura e spese, così come la produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica;
- Che i redditi delle unità immobiliari oggetto di trasferimento sono stati integralmente dichiarati nelle ultime rispettive dichiarazioni reddituali per le quali alla data odierna risulta scaduto il termine di presentazione;
- Che il trasferimento della quota indivisa di un mezzo oggetto di accordo tra le parti, assunto senza spirito di liberalità, è funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale, dandosi le parti stesse reciprocamente atto che il predetto accordo costituisce elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio ed è espressamente inteso come funzionale alla definizione dei predetti rapporti patrimoniali, divenendo di conseguenza applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della legge n. 47/1987 così come ampliato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n 154 del 29/4-10/5/1999;
- Che il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza in atti delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre in relazione all'oggetto
e al contenuto dell'accordo medesimo, e che resta onere della parte acquirente eseguire, a propria cura e spese, la trascrizione ed ogni altra formalità pubblicitaria, nonché le volture presso gli Uffici competenti, con esonero del
Cancelliere stesso da ogni responsabilità;
- Che per effetto della definitiva stipula notarile i beni oggetto della cessione diverranno integralmente di piena ed esclusiva proprietà della parte promittente acquirente, già proprietaria della residua quota di un mezzo dei beni medesimi.
C) Spese del presente giudizio, del giudizio di Cassazione e del giudizio di appello integralmente compensate.
pagina 5 di 10 D) Ordinarsi la cancellazione della trascrizione eseguita presso l'Agenzia delle
Entrate-Servizio di Pubblicità immobiliare di Vicenza, in data 21/10/2010 ai nn.
21861 R.G. e 14006 R.P. avente ad oggetto il diritto di abitazione in favore della parte cedente sull'unità immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di Monteviale fg. 5 particella n. 665, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Fatto e ragioni della decisione
Con ricorso del 2 luglio 2015 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 19 febbraio 1987, che da tale matrimonio Controparte_1 erano nati i figli e , che con decreto di omologa n. 2323/2010 il Per_4 Per_5
Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione dei coniugi, prevedendo l'affido condiviso, il collocamento prevalente dei figli presso la madre,
l'assegnazione della casa familiare alla moglie, il pagamento a suo carico di euro
1.500,00 per i figli, oltre il 100% delle spese straordinarie, e di euro 2.300,00 per la , chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, prevedendosi il CP_1 pagamento di euro 1.600,00 per i figli, oltre 100% delle spese straordinarie, ed euro 1.400,00 a titolo di assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio nulla opponendo alla dichiarazione di Controparte_1 scioglimento del matrimonio e chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 5.000,00 a carico del ricorrente.
Con sentenza n. 2271/2021 il Tribunale di Vicenza dichiarava lo scioglimento del matrimonio, revocava l'assegnazione della casa coniugale ponendo a carico di per ciascuno dei figli maggiorenni, ma non economicamente Parte_1 indipendenti, un assegno di euro 800,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, oltre rivalutazione monetaria, e un assegno per di euro 2.200,00 Controparte_1 mensili soggetto a rivalutazione monetaria.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 704/2023, respinto l'appello principale del e in parziale accoglimento dell'appello incidentale della , Pt_1 CP_1 riformava la sentenza del Tribunale di Vicenza aumentando l'assegno divorzile a euro 2.500,00 mensili, oltre la rivalutazione annuale Istat. La Corte territoriale motivava tale aumento tenuto conto che era risultato provato che la aveva CP_1
pagina 6 di 10 cessato di lavorare in dipendenza della nascita dei figli, provvedendo in via esclusiva all'accudimento degli stessi, e che la stessa, a causa della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, doveva sopportare l'esborso mensile di euro 500,00 per la locazione di un immobile dove vivere.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, e la Corte di cassazione, con ordinanza n. 16462/2024, Parte_1 dichiarati inammissibili i primi tre motivi, relativi alla capacità lavorativa e ai redditi della , nonché alla carenza dei presupposti necessari per l'attribuzione CP_1 alla predetta dell'assegno di divorzio, accoglieva il quarto motivo, relativo all'aumento dell'assegno in ragione della sopravvenuta stipula del contratto di locazione ricondotta dalla Corte di appello alla revoca del diritto di abitazione nella casa ex-coniugale, ritenendo che, in tema di divorzio, la revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile non giustifica l'automatico aumento di tale assegno, trattandosi di un provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, e dovendo tale aumento richiedere ulteriori e specifiche ragioni rispetto a quanto già valutato nei precedenti giudizi, dovendosi anche tenere in considerazione che la raggiunta autosufficienza economica dei figli si riverbera sia sul padre che sulla madre, facendo venir meno per entrambi (e non soltanto per l'ex coniuge che provvede al mantenimento indiretto) l'obbligo di mantenimento e quindi, determina per entrambi una maggiore disponibilità economica.
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2024 ha riassunto il Parte_1 giudizio chiedendo la rideterminazione dell'assegno divorzile spettante ad nella misura di euro 1.500,00 mensili, e comunque non oltre Controparte_1
l'importo mensile di euro 1.800,00, e la condanna della a restituirgli le CP_1 somme indebitamente percepite.
Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e la determinazione Controparte_1 dell'assegno nell'importo mensile pari, quantomeno, a euro 2.500,00, oltre rivalutazione ISTAT.
pagina 7 di 10 All'udienza del 27 novembre 2024 il Consigliere istruttore ha invitato le parti a raggiungere una soluzione conciliativa e ha rinviato per la discussione all'udienza del 9 aprile 2025, udienza che, su richiesta di entrambe le parti, è stata sostituita con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni.
In data 8 aprile 2025 le parti, dando atto di avere raggiunto un accordo transattivo, hanno depositato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe che costituiscono parte integrante della presente decisione.
In particolare, nel documento prodotto dai difensori, sottoscritto da Pt_1
e , i predetti
[...] Controparte_1
- hanno chiesto:
A) confermarsi l'obbligo a carico di di versare ad Parte_1 Controparte_1
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 2.500,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
- hanno dato atto
B) che, al fine di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti giuridici ed economici come intercorsi tra loro in costanza di matrimonio e volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici in modo consensuale, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, e hanno convenuto il trasferimento Parte_1 Controparte_1 immobiliare della quota del 50% della proprietà degli immobili, già costituenti la casa familiare, siti a Monteviale (VI), via Giovanni XXIII, compresi nella cessione tutti i mobili, arredi, e suppellettili attualmente presenti presso tali immobili. In particolare si è impegnata a cedere, entro novanta giorni Controparte_1 dall'emissione della presente sentenza, a che si è impegnato ad Parte_1 accettare, la quota del 50% della predetta proprietà, come specificata nelle note di precisazione delle conclusioni, a fronte del versamento del prezzo pari ad euro
150.000,00 che il verserà alla contestualmente all'atto di Pt_1 CP_1 compravendita avanti al Notaio scelto dal predetto, con oneri (eventuale regolarizzazione amministrativa e catastale funzionale alla stipula del definitivo trasferimento e dunque anche al fine di garantire al momento della compravendita la completa regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile;
pagina 8 di 10 Attestato di Prestazione Energetica, ove non già disponibile;
eventuali spese e/o imposte legate al trasferimento immobiliare) a carico della parte cessionaria;
- hanno chiesto:
C) che le spese del presente giudizio, del giudizio di Cassazione e del giudizio di appello siano integralmente compensate;
D) che venga ordinata la cancellazione della trascrizione eseguita presso l'Agenzia delle Entrate-Servizio di Pubblicità immobiliare di Vicenza, in data 21/10/2010 ai nn. 21861 R.G. e 14006 R.P. avente ad oggetto il diritto di abitazione in favore della parte cedente sull'unità immobiliare identificata al catasto fabbricati del
Comune di Monteviale fg. 5 particella n. 665, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Ritiene il Collegio che, a fronte dell'accordo transattivo concluso da Parte_1
e , debba essere dichiarata la cessazione della materia del Controparte_1 contendere essendo venuta meno, nella fattispecie, ogni ragione di contrasto tra le parti.
Infatti, i predetti hanno dato atto che nelle more della causa di riassunzione hanno deciso concordemente di definire transattivamente la controversia ponendo fine ad ogni questione in corso, costituendo l'accordo raggiunto elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio ed essendo tale accordo funzionale alla definizione dei predetti rapporti patrimoniali.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio, così pronuncia:
A) conferma l'obbligo a carico di di versare ad a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 2.500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
B) dichiara cessata la materia del contendere;
C) ordina la cancellazione della trascrizione eseguita presso l'Agenzia delle
Entrate-Servizio di Pubblicità immobiliare di Vicenza, in data 21.10.2010 ai nn.
21861 R.G. e 14006 R.P. avente ad oggetto il diritto di abitazione in favore della pagina 9 di 10 parte cedente sull'unità immobiliare identificata al catasto Controparte_1 fabbricati del Comune di Monteviale fg. 5 particella n. 665, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità;
D) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio, del giudizio di Cassazione e del giudizio di appello.
Venezia, 10 aprile 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1468/2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Broglio e Roberta Bognolo ed elettivamente domiciliato a Venezia, San Marco n. 4325, presso lo studio dell'avv.
Bognolo; parte riassumente contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Carli e Maria Francesca Corvo ed elettivamente domiciliata a Vicenza, piazza Duomo n. 5, presso lo studio dei difensori;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 16462/2024, pubblicata il 13 giugno
2024
Conclusioni congiunte delle parti
A) Confermarsi l'obbligo a carico di di versare a a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 2.500,00, annualmente pagina 1 di 10 rivalutabili secondo gli indici Istat
B) Darsi atto, inoltre, che:
nata a [...] il [...], residente in [...]in Cariano Parte_2
(VR), Via della Pieve n 54, C.F: si obbliga a cedere a C.F._2 Pt_1
, nato a [...] il [...], residente in [...],
[...]
C.F. , che si obbliga ad accettare e acquistare, la piena ed C.F._1 esclusiva proprietà della quota indivisa di ½ (Un mezzo) dei seguenti beni immobili, già costituenti la casa familiare, catastalmente identificati come segue:
- Comune di Monteviale catasto fabbricati, foglio n 5:
* particella n 665, cat A/2, classe 2, vani 11,5, rendita € 1.009,67, Via Giovanni
XXIII piani S1-T-1;
*particella 619 sub 2, graffata al 685 sub 2, cat C/6, classe 4, mq 13, rendita €
22,16;
* particella 619 sub 1 graffata al 685 sub 1, cat C/6, cl. 4, mq 15, rendita €
25,56;
- Comune di Monteviale, catasto terreni, foglio n 5:
* particella n 703, di are 00.15, semin. arbor., R.D. € 0,07, R.A. 0,05;
* particella n 893 di are 09.86, bosco ceduo, R.D. € 0,71, R.A. € 0,20;
* particella n 704 di are 00.15 semin arbor, RD € 0.07, RA € 0,05;
Sono compresi nella cessione anche le seguenti particelle attualmente iscritte quali enti urbani e pertanto privi di formale intestazione catastale:
- Comune di Monteviale, catasto terreni, foglio 5:
particella n. 665
particella n 666
particella n. 623
particella n. 624
particella n. 632
particella n. 633
Confini: (in senso NESO)
- i terreni di cui ai mapp. nn. 665-623-624-632-633-893 confinano con i mapp. nn. 892-627-668-667-625-634-186, stesso foglio;
pagina 2 di 10 - i terreni di cui ai mapp. nn. 703-704 confinano con il mapp. n. 702, con via
Giovanni XIII, con i mapp.nn. 705-640;
- i terreni di cui ai mapp. nn. 619-685 confinano con i mapp. nn. 1002-621-792-
791-312-757-via Giovanni XIII, mapp. nn. 739,738, 737, 736, 735, 734,733,
732,731, 730, 729, 1568, 727, 726, 725, 724, 1567, 722, 721, via Giovanni XIII.
Sono altresì compresi nella cessione tutti i mobili, arredi, e suppellettili attualmente presenti presso gli immobili sopra individuati
2- Il corrispettivo della predetta cessione è dalle parti stato liberamente determinato in misura di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), che verranno versati da a contestualmente alla stipula Parte_1 Controparte_1 notarile dell'atto definitivo da perfezionare entro giorni novanta dal deposito della sentenza pronunciata in conformità alle concordi conclusioni delle parti, a semplice richiesta e presso Notaio eletto dalla parte acquirente.
3- La proprietà e il possesso verranno ad ogni effetto trasferiti contestualmente alla stipula notarile.
4- Provenienza: la parte promittente cedente ha acquistato i diritti oggetto di cessione per effetto dei seguenti atti:
- Atto di compravendita 12/11/1990 n. 56946 rep. Notaio , trascritto Persona_1
Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 19/11/1990 ai nn. 14772 R.G. e 10495
R.P., in relazione alle seguenti particelle:
Monteviale C.F. Fg. 5 m. nn. 665-619/1, 619/2 e C.T. Fg. 5 m. nn. 704-623-624-
632-633-665-666
- Atto di compravendita 14/7/2003 nr. 194345 rep. Notaio Persona_2 trascritto Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 5/8/2003 ai nn. 20162 R-G. E
13596 R.P., in relazione alle seguenti particelle:
Monteviale C.T. Fg. 5 m. n. 703 terreno di mq. 15
- Atto di compravendita 11/5/2006 nr. 54287 rep. Notaio , trascritto Persona_3
Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 30/5/2006 ai nn. 14985 R.G. e 9094 R.P., in relazione alle seguenti particelle:
Monteviale C.T. Fg. 5 m. n. 893 terreno di mq. 986
5- I diritti immobiliari ed i beni mobili sopra specificati verranno ceduti nello stato
pagina 3 di 10 di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, noto alle parti, liberi e sgomberi da cose e persone anche interposte nella piena ed esclusiva disponibilità della parte cessionaria, con accessori, pertinenze e parti comuni, nulla escluso.
La parte cedente dichiara inoltre che gli immobili medesimi vengono ceduti liberi da pesi, ipoteche, privilegi e altri oneri, fatta eccezione per la trascrizione delle seguenti formalità pregiudizievoli:
* In data 21/10/10 ai nn. 21.861 R.G. e 14.006 R.P. atto giudiziario – diritto di abitazione casa coniugale del 7/6/10 R.G. nr. 2323/2010 Tribunale di Vicenza a favore della signora e a carico del signor , Parte_3 Parte_1 con cui viene attribuito alla signora il diritto di abitazione sull'unità CP_1 immobiliare sita in Comune di Monteviale – C.F. - Fg.5 – m.n. 665
* In data 30/5/06 ai nn. 14993 R.G. e 9102 R.P. atto di costituzione di diritti reali
a titolo gratuito del 11/5/06 al nr. 54287 rep. Notaio a favore del Persona_3 comune di Monteviale e a carico di e con cui Parte_1 Controparte_1 veniva costituita servitù di passaggio e di accesso con mezzi pubblici per le ispezioni e gli interventi di pubblici sottoservizi sul m. n. 893.
Ritenendo le parti definitivamente estinto il diritto di abitazione di cui alla superiore trascrizione, chiedono concordemente che con l'emananda sentenza venga disposta la cancellazione della trascrizione eseguita presso l'Agenzia delle
Entrate-Servizio di Pubblicità immobiliare, in data 21/10/2010 ai nn. 21861 R.G.
e 14006 R.P. avente ad oggetto il diritto di abitazione in favore della parte cedente sull'unità immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di
Monteviale fg. 5 particella n. 665, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
6- La parte promittente cedente dichiara che l'immobile ad uso abitativo è stato edificato in forza dei seguenti titoli abilitativi:
- Concessione edilizia n. 699 U.T. e n. 142/1978 prot. Del 14/3/1979;
- Concessione edilizia n. 699 U.T. e n. 2482/1980 prot. Del 4/11/1980;
- Concessione edilizia n. 699 U.T. e n. 3131/1980 prot. Del 7/1/1981;
- Concessione edilizia n. 699 U.T. e n. 1416/1982 prot. Del 6/8/1982;
- Concessione edilizia n. 2003/80 prot. del 2/4/1983;
pagina 4 di 10 - Licenza di Abitabilità n. 142/1978 del 2/4/1981.
7- Le parti dichiarano inoltre:
- Che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29-comma 1 bis l. n. 52/1985, gli immobili sopra identificati sono conformi alle risultanze dei dati catastali e relative planimetrie, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale e che eventuali regolarizzazioni di qualsiasi natura che si rendessero necessarie in funzione della stipula, verranno poste in essere dalla parte acquirente a propria cura e spese, così come la produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica;
- Che i redditi delle unità immobiliari oggetto di trasferimento sono stati integralmente dichiarati nelle ultime rispettive dichiarazioni reddituali per le quali alla data odierna risulta scaduto il termine di presentazione;
- Che il trasferimento della quota indivisa di un mezzo oggetto di accordo tra le parti, assunto senza spirito di liberalità, è funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale, dandosi le parti stesse reciprocamente atto che il predetto accordo costituisce elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio ed è espressamente inteso come funzionale alla definizione dei predetti rapporti patrimoniali, divenendo di conseguenza applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della legge n. 47/1987 così come ampliato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n 154 del 29/4-10/5/1999;
- Che il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza in atti delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre in relazione all'oggetto
e al contenuto dell'accordo medesimo, e che resta onere della parte acquirente eseguire, a propria cura e spese, la trascrizione ed ogni altra formalità pubblicitaria, nonché le volture presso gli Uffici competenti, con esonero del
Cancelliere stesso da ogni responsabilità;
- Che per effetto della definitiva stipula notarile i beni oggetto della cessione diverranno integralmente di piena ed esclusiva proprietà della parte promittente acquirente, già proprietaria della residua quota di un mezzo dei beni medesimi.
C) Spese del presente giudizio, del giudizio di Cassazione e del giudizio di appello integralmente compensate.
pagina 5 di 10 D) Ordinarsi la cancellazione della trascrizione eseguita presso l'Agenzia delle
Entrate-Servizio di Pubblicità immobiliare di Vicenza, in data 21/10/2010 ai nn.
21861 R.G. e 14006 R.P. avente ad oggetto il diritto di abitazione in favore della parte cedente sull'unità immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di Monteviale fg. 5 particella n. 665, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Fatto e ragioni della decisione
Con ricorso del 2 luglio 2015 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 19 febbraio 1987, che da tale matrimonio Controparte_1 erano nati i figli e , che con decreto di omologa n. 2323/2010 il Per_4 Per_5
Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione dei coniugi, prevedendo l'affido condiviso, il collocamento prevalente dei figli presso la madre,
l'assegnazione della casa familiare alla moglie, il pagamento a suo carico di euro
1.500,00 per i figli, oltre il 100% delle spese straordinarie, e di euro 2.300,00 per la , chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, prevedendosi il CP_1 pagamento di euro 1.600,00 per i figli, oltre 100% delle spese straordinarie, ed euro 1.400,00 a titolo di assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio nulla opponendo alla dichiarazione di Controparte_1 scioglimento del matrimonio e chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 5.000,00 a carico del ricorrente.
Con sentenza n. 2271/2021 il Tribunale di Vicenza dichiarava lo scioglimento del matrimonio, revocava l'assegnazione della casa coniugale ponendo a carico di per ciascuno dei figli maggiorenni, ma non economicamente Parte_1 indipendenti, un assegno di euro 800,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, oltre rivalutazione monetaria, e un assegno per di euro 2.200,00 Controparte_1 mensili soggetto a rivalutazione monetaria.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 704/2023, respinto l'appello principale del e in parziale accoglimento dell'appello incidentale della , Pt_1 CP_1 riformava la sentenza del Tribunale di Vicenza aumentando l'assegno divorzile a euro 2.500,00 mensili, oltre la rivalutazione annuale Istat. La Corte territoriale motivava tale aumento tenuto conto che era risultato provato che la aveva CP_1
pagina 6 di 10 cessato di lavorare in dipendenza della nascita dei figli, provvedendo in via esclusiva all'accudimento degli stessi, e che la stessa, a causa della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, doveva sopportare l'esborso mensile di euro 500,00 per la locazione di un immobile dove vivere.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, e la Corte di cassazione, con ordinanza n. 16462/2024, Parte_1 dichiarati inammissibili i primi tre motivi, relativi alla capacità lavorativa e ai redditi della , nonché alla carenza dei presupposti necessari per l'attribuzione CP_1 alla predetta dell'assegno di divorzio, accoglieva il quarto motivo, relativo all'aumento dell'assegno in ragione della sopravvenuta stipula del contratto di locazione ricondotta dalla Corte di appello alla revoca del diritto di abitazione nella casa ex-coniugale, ritenendo che, in tema di divorzio, la revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile non giustifica l'automatico aumento di tale assegno, trattandosi di un provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, e dovendo tale aumento richiedere ulteriori e specifiche ragioni rispetto a quanto già valutato nei precedenti giudizi, dovendosi anche tenere in considerazione che la raggiunta autosufficienza economica dei figli si riverbera sia sul padre che sulla madre, facendo venir meno per entrambi (e non soltanto per l'ex coniuge che provvede al mantenimento indiretto) l'obbligo di mantenimento e quindi, determina per entrambi una maggiore disponibilità economica.
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2024 ha riassunto il Parte_1 giudizio chiedendo la rideterminazione dell'assegno divorzile spettante ad nella misura di euro 1.500,00 mensili, e comunque non oltre Controparte_1
l'importo mensile di euro 1.800,00, e la condanna della a restituirgli le CP_1 somme indebitamente percepite.
Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e la determinazione Controparte_1 dell'assegno nell'importo mensile pari, quantomeno, a euro 2.500,00, oltre rivalutazione ISTAT.
pagina 7 di 10 All'udienza del 27 novembre 2024 il Consigliere istruttore ha invitato le parti a raggiungere una soluzione conciliativa e ha rinviato per la discussione all'udienza del 9 aprile 2025, udienza che, su richiesta di entrambe le parti, è stata sostituita con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni.
In data 8 aprile 2025 le parti, dando atto di avere raggiunto un accordo transattivo, hanno depositato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe che costituiscono parte integrante della presente decisione.
In particolare, nel documento prodotto dai difensori, sottoscritto da Pt_1
e , i predetti
[...] Controparte_1
- hanno chiesto:
A) confermarsi l'obbligo a carico di di versare ad Parte_1 Controparte_1
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 2.500,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
- hanno dato atto
B) che, al fine di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti giuridici ed economici come intercorsi tra loro in costanza di matrimonio e volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici in modo consensuale, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, e hanno convenuto il trasferimento Parte_1 Controparte_1 immobiliare della quota del 50% della proprietà degli immobili, già costituenti la casa familiare, siti a Monteviale (VI), via Giovanni XXIII, compresi nella cessione tutti i mobili, arredi, e suppellettili attualmente presenti presso tali immobili. In particolare si è impegnata a cedere, entro novanta giorni Controparte_1 dall'emissione della presente sentenza, a che si è impegnato ad Parte_1 accettare, la quota del 50% della predetta proprietà, come specificata nelle note di precisazione delle conclusioni, a fronte del versamento del prezzo pari ad euro
150.000,00 che il verserà alla contestualmente all'atto di Pt_1 CP_1 compravendita avanti al Notaio scelto dal predetto, con oneri (eventuale regolarizzazione amministrativa e catastale funzionale alla stipula del definitivo trasferimento e dunque anche al fine di garantire al momento della compravendita la completa regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile;
pagina 8 di 10 Attestato di Prestazione Energetica, ove non già disponibile;
eventuali spese e/o imposte legate al trasferimento immobiliare) a carico della parte cessionaria;
- hanno chiesto:
C) che le spese del presente giudizio, del giudizio di Cassazione e del giudizio di appello siano integralmente compensate;
D) che venga ordinata la cancellazione della trascrizione eseguita presso l'Agenzia delle Entrate-Servizio di Pubblicità immobiliare di Vicenza, in data 21/10/2010 ai nn. 21861 R.G. e 14006 R.P. avente ad oggetto il diritto di abitazione in favore della parte cedente sull'unità immobiliare identificata al catasto fabbricati del
Comune di Monteviale fg. 5 particella n. 665, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Ritiene il Collegio che, a fronte dell'accordo transattivo concluso da Parte_1
e , debba essere dichiarata la cessazione della materia del Controparte_1 contendere essendo venuta meno, nella fattispecie, ogni ragione di contrasto tra le parti.
Infatti, i predetti hanno dato atto che nelle more della causa di riassunzione hanno deciso concordemente di definire transattivamente la controversia ponendo fine ad ogni questione in corso, costituendo l'accordo raggiunto elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio ed essendo tale accordo funzionale alla definizione dei predetti rapporti patrimoniali.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio, così pronuncia:
A) conferma l'obbligo a carico di di versare ad a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 2.500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
B) dichiara cessata la materia del contendere;
C) ordina la cancellazione della trascrizione eseguita presso l'Agenzia delle
Entrate-Servizio di Pubblicità immobiliare di Vicenza, in data 21.10.2010 ai nn.
21861 R.G. e 14006 R.P. avente ad oggetto il diritto di abitazione in favore della pagina 9 di 10 parte cedente sull'unità immobiliare identificata al catasto Controparte_1 fabbricati del Comune di Monteviale fg. 5 particella n. 665, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità;
D) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio, del giudizio di Cassazione e del giudizio di appello.
Venezia, 10 aprile 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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