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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1452/2022
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2024, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado iscritta al n. 1452 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi come in atti dall'Avv. TESSARI PAOLO e dall'Avv. C.F._2
TESSARI FRANCESCO, con domicilio eletto VIA DEI BARUCCI 12 - FIRENZE
RICORRENTI
E CP_
( c.f. ), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. GORGONI P.IVA_1
MASSIMILIANO e dall'Avv. FALLACI MARCO;
Avv. IMBRIACI SILVANO;
Avv. ZAFFINA ANTONELLO, con domicilio eletto in VIALE BELFIORE 28/A - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981 Conclusioni: PARTE OPPONENTE: - dichiarare nulla od annullare l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI- 000089989, nonché i verbali presupposti, con ogni consequenziale provvedimento per nullità delle relative notifiche effettuate nei confronti di soggetto incapace di provvedere a se stesso ed ai suoi interessi nonché per intervenuta prescrizione;
- nel merito, in ipotesi: anche in considerazione dell'elemento soggettivo, ridurre l'importo della sanzione pecuniaria. In ogni caso con vittoria di spese e di onorari. CP_ : nel merito respingere il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, rmare le ordinanze ingiunzione opposte, integralmente ovvero nella misura determinata nel provvedimento di rettifica emesso in base al D.L. 48/2023 ovvero comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 06/07/2022 e Parte_1 [...]
, quest'ultima in qualità di amministratrice di sostegno della di lui Parte_2 persona, hanno spiegato opposizione avverso all'ordinanza ingiunzione n. OI- 000089989, protocollata con il numero .3000.05/05/2022.0233608, per il CP_1 pagamento della somma di € 19.006,60 a titolo di sanzione a lui imputata quale legale rappresentante della e relativa a presunte violazioni Controparte_2 contributive ( omesso versamento di contributi per i mesi di ottobre e novembre 2012, per un totale di contributi non versati pari a € 163,65).
In sintesi, per quanto qui rileva, la difesa opponente ha eccepito la nullità della notifica avvenuta a soggetto incapace posto che tutte le notificazioni degli atti, segnatamente gli atti di accertamento del 2017 e l'ordinanza ingiunzione, erano state indirizzate a una persona ( già dichiarata incapace di provvedere Parte_1 ai propri interessi dal Tribunale di Firenze nel 2014. Si è eccepita in particolare la violazione dell'art. 139, II comma, c.p.c., che prevede che la notifica non venga consegnata a persona incapace in tal senso intendendosi pure i soggetti amministrati. Ha altresì eccepito la prescrizione del credito, dato che la violazione risale al 2012 e i verbali di accertamento sono stati notificati nel 2017, quando era già stato Pt_1 dichiarato incapace. Nel merito ha dedotto l'errata applicazione della sanzione, ritenendo che non si sia tenuto conto della personalità e delle condizioni economiche del ricorrente, come previsto dall'art. 11 della L. 689/81. Si sottolinea sul punto che al momento dell'accertamento, era già sotto amministrazione di sostegno e in Pt_1 condizioni economiche precarie, vivendo solo con la pensione di invalidità.
Alla stessa stregua ha eccepito l'errata quantificazione della sanzione in quanto sproporzionata rispetto anche al limite disposto dall'art. 10 della L. 689/81, che stabilisce un limite massimo di 15.000 euro. CP_ 2. - Stabilito il contraddittorio, si è costituito l' che ha resistito al ricorso deducendo l'infondatezza delle eccezioni poste a base dell'opposizione, sia con riferimento al supposto vizio di nullità delle notifiche dell'ordinanza ingiunzione e degli atti presupposti regolarmente ricevuti dal destinatario, sia con riferimento all'eccezione di prescrizione, attesa la circostanza della tempestiva notifica dei verbali di accertamento nel mese di maggio 2017 quali validi atti interruttivi a cui aveva fatto seguito la notifica dell'ordinanza ingiunzione perfezionatasi per compiuta giacenza in data 4 giugno 2022, tenuto altresì conto del periodo di sospensione della prescrizione durante il periodo concesso per il versamento delle quote omesse ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983, e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27. Nel merito, l'Istituto impositore ha dedotto la correttezza della sanzione, in relazione alle violazioni accertate, anche in punto di determinazione, posto che secondo la normativa (allora) vigente, se l'omesso versamento non supera i 10.000 euro, si applica una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro, e l' aveva nella specie applicato la CP_3 sanzione minima con le riduzioni di legge.
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N. 1452/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
3. - In preliminarità, va dato atto che nelle more l' , alla luce della modifica CP_3 norma in contestazione in forza dell'art. 23 del d.l. n. 48/2023, (conv. con mod. in l. n. 85/2023) ha dichiarato di avere provveduto a rideterminare, in autotutela, le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, applicando l'importo della sanzione nella misura pari a € 245,48 ( con possibilità, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, di estinzione del procedimento sanzionatorio, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di € 122,74, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo).
A tal fine ha prodotto in uno alle note integrative depositate in data 12 aprile 2024 atto di rideterminazione di cui all'all. 11 della produzione di parte resistente.
Nelle note autorizzate la difesa opponente non ha contestato la circostanza, che è comunque pacifica, ed ha comunque insistito nelle restanti eccezioni di nullità e di prescrizione come sopra richiamate.
4. - Le stesse meritano accoglimento.
4.1. - Invero, è fondata l'eccezione di nullità che investe i procedimenti notificatori dell'ordinanza-sanzione opposta e degli atti presupposti in quanto essi sarebbero stati ricevuti da persona incapace ovvero indirizzati a quest'ultima invece che al suo amministratore di sostegno, essendo pacifico che sin dal 2014 il destinatario
[...]
era stato sottoposto a siffatta misura dal Tribunale di Firenze ( doc. della Parte_1 produzione di parte ricorrente).
4.2. - Giova ricordare che l'art. 409 c.c. prevede che “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno”.
4.3. - Dunque, al fine di verificare la capacità processuale di un soggetto (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre avere riguardo al decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, vedendo se esso preveda, ai sensi dell'art. 405, comma 5, n. 3, cod. civ., atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore, ai sensi del successivo n. 4.
4.4. - Solo nei casi di riconoscimento del potere di rappresentanza dell'amministrato in sostituzione trovano applicazione i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle figure dell'interdetto e dell'inabilitato (invero: “Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio - e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti -, occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte
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quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza”: così Cass. n.3762/2024).
4.5. - Nella specie, come detto, proprio dal decreto di nomina in atti si evince Cont l'ambito di operatività del nominato , nell'esercizio dei suoi poteri di mera assistenza ovvero totalmente sostitutivi, secondo cui – tra gli atti che è tenuto a compiere in via esclusiva – rientrano quelli relativi alla promozione di giudizi, sul presupposto evidentemente di una legittimazione processuale sia attiva che passiva ( e, dunque, ad essere destinatario anche di atti impositivi di una sanzione amministrativa suscettibili di impugnazione giudiziale) sia pure previa autorizzazione del giudice tutelare (pena l'annullabilità dell'atto).
Da tale documentazione si ricava che il era già incapace e bisognevole Pt_1 di assistenza per stare in giudizio poiché già sottoposto ad amministrazione di sostegno sin dal 2014; pertanto, la notificazione degli atti impositivi avrebbero dovuto raggiungere solo l'amministratore di sostegno a cui era demandata l'amministrazione sostitutiva per essere completo e produrre i suoi effetti processuali.
4.6. - Peraltro, anche ove si volesse ritenere che, in relazione alla ricezione di atti amministrativi come il verbale di accertamento di omesso versamento di contributi, Cont permanga una capacità di agire dell'amministrato con l'assistenza dell' la conseguenza derivante da un atto indirizzato e notificato al primo in difetto di una notificazione anche a quest'ultimo sarebbe, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, non già quella della sua nullità bensì quella della giuridica inesistenza della medesima in ragione della sua incompletezza (Cass. 12531/2015, Cass. 6985/2011, Cass. 701/1980, Cass. 2656/1974, Cass. 1698/1972, come richiamate da Cass. 3762/2024 cit.).
4.7. - L'eccezione che precede attinge dunque tutte le ipotesi di notificazione venute in rilievo, sia con riguardo all'ordinanza ingiunzione opposta, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione, sia con riguardo agli atti prodromici, ai fini interruttivi della prescrizione, in particolare con riferimento alla notifica dell'accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) prot. N. .3000.03/04/2017.0094953 del CP_1 3/4/2017, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 19 maggio 2017 e perfezionatasi per compiuta giacenza il successivo 4 giugno 2022.
5. - Ne consegue la fondatezza dell'ulteriore eccezione, proprio in quanto strettamente connessa alla validità e tempestività - da escludere nella specie per le ragioni anzidette - degli atti interruttivi rappresentati dalla suddetta diffida e dall'ordinanza ingiunzione opposta, di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni contestate, decorrente dal giorno della commessa violazione.
6. - In definitiva, assorbita ogni altra questione, ivi comprese quelle relative al merito dell'obbligazione contributiva (non essendo peraltro in discussione l'ammontare dei contributi non versati come risultanti dai flussi presentati Pt_3 dal datore di lavoro ed allegati in atti) e alla dedotta sproporzione della sanzione
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Tribunale di Firenze
applicata, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, così come rideterminata nell'importo della sanzione pari ad € 245,00 e in misura ridotta a € 122,74, deve essere accolta per il venir meno dell'obbligazione, per maturata prescrizione, ad essa sottostante, fermi gli effetti nei confronti della società coobbligata in solido, essendo la presente opposizione accolta per ragioni personali del coobbligato principale, legate alla sua capacità di agire ( cfr. Cass. S.U. 22082/2017 e succ. )
7. - Le incertezze interpretative sulle questioni dedotte, in parte solo di recente superate dallo jus supeveniens, inducono a ravvisare nel caso di specie “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) accoglie l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. OI-000089989 prot.
.3000.05/05/2022.0233608, e, per l'effetto, annulla e dichiara priva di effetto nei CP_1 confronti del coobligato , la sanzione applicata nei suoi confronti, Parte_1 così come rideterminata ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del d.l. 463/1983, conv. con mod. nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modif. dall'art. 23 d.l. 48/2023 conv. in l. 85/2023.
II) Spese interamente compensate tra le parti. Così deciso in Firenze, il 13/01/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2024, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado iscritta al n. 1452 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi come in atti dall'Avv. TESSARI PAOLO e dall'Avv. C.F._2
TESSARI FRANCESCO, con domicilio eletto VIA DEI BARUCCI 12 - FIRENZE
RICORRENTI
E CP_
( c.f. ), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. GORGONI P.IVA_1
MASSIMILIANO e dall'Avv. FALLACI MARCO;
Avv. IMBRIACI SILVANO;
Avv. ZAFFINA ANTONELLO, con domicilio eletto in VIALE BELFIORE 28/A - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981 Conclusioni: PARTE OPPONENTE: - dichiarare nulla od annullare l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI- 000089989, nonché i verbali presupposti, con ogni consequenziale provvedimento per nullità delle relative notifiche effettuate nei confronti di soggetto incapace di provvedere a se stesso ed ai suoi interessi nonché per intervenuta prescrizione;
- nel merito, in ipotesi: anche in considerazione dell'elemento soggettivo, ridurre l'importo della sanzione pecuniaria. In ogni caso con vittoria di spese e di onorari. CP_ : nel merito respingere il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, rmare le ordinanze ingiunzione opposte, integralmente ovvero nella misura determinata nel provvedimento di rettifica emesso in base al D.L. 48/2023 ovvero comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 06/07/2022 e Parte_1 [...]
, quest'ultima in qualità di amministratrice di sostegno della di lui Parte_2 persona, hanno spiegato opposizione avverso all'ordinanza ingiunzione n. OI- 000089989, protocollata con il numero .3000.05/05/2022.0233608, per il CP_1 pagamento della somma di € 19.006,60 a titolo di sanzione a lui imputata quale legale rappresentante della e relativa a presunte violazioni Controparte_2 contributive ( omesso versamento di contributi per i mesi di ottobre e novembre 2012, per un totale di contributi non versati pari a € 163,65).
In sintesi, per quanto qui rileva, la difesa opponente ha eccepito la nullità della notifica avvenuta a soggetto incapace posto che tutte le notificazioni degli atti, segnatamente gli atti di accertamento del 2017 e l'ordinanza ingiunzione, erano state indirizzate a una persona ( già dichiarata incapace di provvedere Parte_1 ai propri interessi dal Tribunale di Firenze nel 2014. Si è eccepita in particolare la violazione dell'art. 139, II comma, c.p.c., che prevede che la notifica non venga consegnata a persona incapace in tal senso intendendosi pure i soggetti amministrati. Ha altresì eccepito la prescrizione del credito, dato che la violazione risale al 2012 e i verbali di accertamento sono stati notificati nel 2017, quando era già stato Pt_1 dichiarato incapace. Nel merito ha dedotto l'errata applicazione della sanzione, ritenendo che non si sia tenuto conto della personalità e delle condizioni economiche del ricorrente, come previsto dall'art. 11 della L. 689/81. Si sottolinea sul punto che al momento dell'accertamento, era già sotto amministrazione di sostegno e in Pt_1 condizioni economiche precarie, vivendo solo con la pensione di invalidità.
Alla stessa stregua ha eccepito l'errata quantificazione della sanzione in quanto sproporzionata rispetto anche al limite disposto dall'art. 10 della L. 689/81, che stabilisce un limite massimo di 15.000 euro. CP_ 2. - Stabilito il contraddittorio, si è costituito l' che ha resistito al ricorso deducendo l'infondatezza delle eccezioni poste a base dell'opposizione, sia con riferimento al supposto vizio di nullità delle notifiche dell'ordinanza ingiunzione e degli atti presupposti regolarmente ricevuti dal destinatario, sia con riferimento all'eccezione di prescrizione, attesa la circostanza della tempestiva notifica dei verbali di accertamento nel mese di maggio 2017 quali validi atti interruttivi a cui aveva fatto seguito la notifica dell'ordinanza ingiunzione perfezionatasi per compiuta giacenza in data 4 giugno 2022, tenuto altresì conto del periodo di sospensione della prescrizione durante il periodo concesso per il versamento delle quote omesse ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983, e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27. Nel merito, l'Istituto impositore ha dedotto la correttezza della sanzione, in relazione alle violazioni accertate, anche in punto di determinazione, posto che secondo la normativa (allora) vigente, se l'omesso versamento non supera i 10.000 euro, si applica una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro, e l' aveva nella specie applicato la CP_3 sanzione minima con le riduzioni di legge.
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Tribunale di Firenze
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
3. - In preliminarità, va dato atto che nelle more l' , alla luce della modifica CP_3 norma in contestazione in forza dell'art. 23 del d.l. n. 48/2023, (conv. con mod. in l. n. 85/2023) ha dichiarato di avere provveduto a rideterminare, in autotutela, le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, applicando l'importo della sanzione nella misura pari a € 245,48 ( con possibilità, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, di estinzione del procedimento sanzionatorio, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di € 122,74, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo).
A tal fine ha prodotto in uno alle note integrative depositate in data 12 aprile 2024 atto di rideterminazione di cui all'all. 11 della produzione di parte resistente.
Nelle note autorizzate la difesa opponente non ha contestato la circostanza, che è comunque pacifica, ed ha comunque insistito nelle restanti eccezioni di nullità e di prescrizione come sopra richiamate.
4. - Le stesse meritano accoglimento.
4.1. - Invero, è fondata l'eccezione di nullità che investe i procedimenti notificatori dell'ordinanza-sanzione opposta e degli atti presupposti in quanto essi sarebbero stati ricevuti da persona incapace ovvero indirizzati a quest'ultima invece che al suo amministratore di sostegno, essendo pacifico che sin dal 2014 il destinatario
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era stato sottoposto a siffatta misura dal Tribunale di Firenze ( doc. della Parte_1 produzione di parte ricorrente).
4.2. - Giova ricordare che l'art. 409 c.c. prevede che “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno”.
4.3. - Dunque, al fine di verificare la capacità processuale di un soggetto (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre avere riguardo al decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, vedendo se esso preveda, ai sensi dell'art. 405, comma 5, n. 3, cod. civ., atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore, ai sensi del successivo n. 4.
4.4. - Solo nei casi di riconoscimento del potere di rappresentanza dell'amministrato in sostituzione trovano applicazione i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle figure dell'interdetto e dell'inabilitato (invero: “Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio - e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti -, occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte
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quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza”: così Cass. n.3762/2024).
4.5. - Nella specie, come detto, proprio dal decreto di nomina in atti si evince Cont l'ambito di operatività del nominato , nell'esercizio dei suoi poteri di mera assistenza ovvero totalmente sostitutivi, secondo cui – tra gli atti che è tenuto a compiere in via esclusiva – rientrano quelli relativi alla promozione di giudizi, sul presupposto evidentemente di una legittimazione processuale sia attiva che passiva ( e, dunque, ad essere destinatario anche di atti impositivi di una sanzione amministrativa suscettibili di impugnazione giudiziale) sia pure previa autorizzazione del giudice tutelare (pena l'annullabilità dell'atto).
Da tale documentazione si ricava che il era già incapace e bisognevole Pt_1 di assistenza per stare in giudizio poiché già sottoposto ad amministrazione di sostegno sin dal 2014; pertanto, la notificazione degli atti impositivi avrebbero dovuto raggiungere solo l'amministratore di sostegno a cui era demandata l'amministrazione sostitutiva per essere completo e produrre i suoi effetti processuali.
4.6. - Peraltro, anche ove si volesse ritenere che, in relazione alla ricezione di atti amministrativi come il verbale di accertamento di omesso versamento di contributi, Cont permanga una capacità di agire dell'amministrato con l'assistenza dell' la conseguenza derivante da un atto indirizzato e notificato al primo in difetto di una notificazione anche a quest'ultimo sarebbe, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, non già quella della sua nullità bensì quella della giuridica inesistenza della medesima in ragione della sua incompletezza (Cass. 12531/2015, Cass. 6985/2011, Cass. 701/1980, Cass. 2656/1974, Cass. 1698/1972, come richiamate da Cass. 3762/2024 cit.).
4.7. - L'eccezione che precede attinge dunque tutte le ipotesi di notificazione venute in rilievo, sia con riguardo all'ordinanza ingiunzione opposta, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione, sia con riguardo agli atti prodromici, ai fini interruttivi della prescrizione, in particolare con riferimento alla notifica dell'accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) prot. N. .3000.03/04/2017.0094953 del CP_1 3/4/2017, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 19 maggio 2017 e perfezionatasi per compiuta giacenza il successivo 4 giugno 2022.
5. - Ne consegue la fondatezza dell'ulteriore eccezione, proprio in quanto strettamente connessa alla validità e tempestività - da escludere nella specie per le ragioni anzidette - degli atti interruttivi rappresentati dalla suddetta diffida e dall'ordinanza ingiunzione opposta, di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni contestate, decorrente dal giorno della commessa violazione.
6. - In definitiva, assorbita ogni altra questione, ivi comprese quelle relative al merito dell'obbligazione contributiva (non essendo peraltro in discussione l'ammontare dei contributi non versati come risultanti dai flussi presentati Pt_3 dal datore di lavoro ed allegati in atti) e alla dedotta sproporzione della sanzione
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N. 1452/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
applicata, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, così come rideterminata nell'importo della sanzione pari ad € 245,00 e in misura ridotta a € 122,74, deve essere accolta per il venir meno dell'obbligazione, per maturata prescrizione, ad essa sottostante, fermi gli effetti nei confronti della società coobbligata in solido, essendo la presente opposizione accolta per ragioni personali del coobbligato principale, legate alla sua capacità di agire ( cfr. Cass. S.U. 22082/2017 e succ. )
7. - Le incertezze interpretative sulle questioni dedotte, in parte solo di recente superate dallo jus supeveniens, inducono a ravvisare nel caso di specie “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) accoglie l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. OI-000089989 prot.
.3000.05/05/2022.0233608, e, per l'effetto, annulla e dichiara priva di effetto nei CP_1 confronti del coobligato , la sanzione applicata nei suoi confronti, Parte_1 così come rideterminata ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del d.l. 463/1983, conv. con mod. nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modif. dall'art. 23 d.l. 48/2023 conv. in l. 85/2023.
II) Spese interamente compensate tra le parti. Così deciso in Firenze, il 13/01/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 1452/2022 R.G.S.L.