Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/02/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7438/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7438/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Alessia Gigli, sono comparsi: per l'avv. l'avv. Fichera Alberto. Parte_1
Per e nessuno è comparso. Controparte_1 CP_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Fichera si richiama ai propri atti depositati e precisa le conclusioni come da ricorso del 13.11.2023.
Il giudice, preso atto di quanto sopra, si ritira per la decisione, dando atto altresì che le parti, allontanandosi, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza, che verrà loro comunicata all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice onorario
Alessia Gigli pagina 1 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott.ssa Alessia Gigli, all'esito della camera di consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che costituiscono parte integrante del presente verbale, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 7438/2023 R.G. promossa da:
Avvocato Tirozzi Davide A. (C.F. residente in [...]di Valpolicella C.F._1
(VR), via Don Bosco n. 3, rappresentato e difeso dall' avv. Fichera Alberto (C.F.
– PEC – Fax 0458309311), presso lo studio del C.F._2 Email_1 quale in Verona, via Giuseppe Cesare Abba n. 12, ha eletto domicilio come da mandato allegato al ricorso RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, residenti in [...] C.F._4
CONVENUTI - CONTUMACI
Avente per oggetto: Pagamento compensi avvocato. pagina 2 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 14 D.Lgs 150/2011 depositato telematicamente in data 15.11.2023 l'avv. ha chiesto la condanna dei resistenti, e Parte_1 Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento in favore dello stesso legale dell'importo di € CP_2
1.279,20 oltre accessori ed interessi di legge ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa. Il ricorrente ha dedotto che tale importo è relativo alle competenze maturate dallo stesso per l'attività prestata nel procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Verona R.G. 1656/2023. Il ricorrente, in particolare, ha allegato di aver prestato assistenza legale in favore dei resistenti in forza di regolare mandato difensivo e che, in adempimento dello stesso, ha provveduto a redigere la comparsa per la costituzione nel procedimento di sfratto per morosità instaurato da innanzi al Tribunale di Verona R.G. 1656/2023, ha Parte_2 partecipato alle udienze tenutesi in data 21/03/2023 e in data 20/06/2023 ed ha altresì gestito le trattative con l'avvocato Del Villano, legale di . Il ricorrente ha dedotto che Parte_2
l'attività di mediazione con l'avv. Del Villano ha avuto esito positivo portando all'estinzione del procedimento di sfratto. L'avv. ha affermato di aver chiesto ai resistenti, a fronte delle attività svolte e Parte_1 del buon esito della vertenza, il saldo delle proprie competenze per l'importo complessivo di € 1.866,50, comprensivi di accessori di legge, come da pro forma n. 97/2023, senza tuttavia ottenere alcun riscontro. Alla prima udienza, tenutasi in data 03.06.2024, nessuno è comparso per Controparte_1
e i quali, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del pedissequo CP_2 decreto di fissazione udienza, non si sono costituiti nel presente procedimento e, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia. La domanda dell'avv. va accolta per i motivi di seguito esposti. Parte_1
Si rileva che, sulla base della documentazione prodotta, risulta provato che l'avvocato Pt_1 ha svolto l'attività di assistenza giudiziale in favore di e
[...] Controparte_1 CP_2 avanti il Tribunale di Verona.
[...]
Il ricorrente, infatti, ha provato di aver ricevuto l'incarico professionale dai resistenti per assistere gli stessi nel procedimento Posenato/Padoan -Ursu mediante deposito del mandato pagina 3 di 5 sottoscritto (doc. 1 ricorrente) da e Controparte_1 CP_2
Parimenti provato è poi l'adempimento dell'incarico professionale da parte del ricorrente, come ben si evince dalla documentazione versata in atti, tra cui: la comparsa di costituzione redatta dal legale, la corrispondenza del legale intrattenuta con il cliente e gli atti di causa del procedimento R.G. n. 1656/2023 (docc. 2,3,4,5). Tale documentazione, peraltro, evidenzia non solo lo studio da parte del ricorrente delle questioni sottese alla vicenda processuale che ha coinvolto i suoi assistiti, ma anche la preparazione delle relative udienze. A fronte della richiesta del ricorrente, e non si sono Controparte_1 CP_2 costituiti, mancando quindi di provare l'avvenuto pagamento dei compensi richiesti dall'avv.
. Parte_1
Con riguardo alla somma da riconoscere a titolo di compenso per l'attività svolta dall'avv. deve evidenziarsi che il ricorrente l'ha indicata nell'importo di € 1.279,20 oltre 15% Pt_1 spese generali oltre 4% CPA ed Iva Ritenuta la congruità, in base al D.M. 55/14, degli importi richiesti dall'avvocato Parte_1 per i compensi relativi all'attività giudiziale svolta avanti il Tribunale di Verona in favore di e in considerazione sia dell'attività svolta sia del favorevole Controparte_1 CP_2 risultato conseguito in favore degli stessi. Ritenuto, pertanto, che i resistenti siano tenuti, per lo svolgimento dell'attività professionale svolta dall'avvocato , al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di Parte_1
€ 1.279,20 oltre al rimborso forfettario 15% oltre al 4% CPA oltre IVA oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, in base ai principi codificati dall'art. 91 c.p.c., e si liquidano a carico dei resistenti, in solido fra loro, nella misura di cui in dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. 54/2014 sulla base dei valori medi previsti dallo scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva, sulla base dei valori minimi per la fase decisionale tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata. Al ricorrente spetta anche il rimborso delle spese generali, nella misura del 15% del predetto importo, oltre che di quella versata a titolo di contributo unificato e marca da bollo per iscrizione al ruolo della presente causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, rigettata, disattesa ovvero assorbita ogni diversa eccezione e domanda così provvede:
1) accoglie la domanda svolta dall'avvocato Tirozzi Davide A. e, per l'effetto, condanna
[...]
e in solido tra loro, al pagamento in favore dell'avvocato Tirozzi CP_1 CP_2
Davide A., per lo svolgimento dell'attività professionale descritta in motivazione, dell'importo di € 1.866,50 oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore dell'avvocato Tirozzi Davide A., delle spese di lite del presente giudizio, pagina 4 di 5 spese che si liquidano in € 125,00 per spese (C.U. – marca da bollo), € 1.276,00 per compensi oltre 15% spese generali, CPA ed IVA se dovuta.
Verona, 26.02.2025 Il Giudice onorario Alessia Gigli
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