Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
579/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
e , Pt_1 Pt_2 Parte_3 rappresentate dagli avv.ti Claudio Mastrogiorgio ed Andrea Marmentini per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTI
CONTRO
, difeso dagli avv.ti Carlo Verda e CP_1
Angela Cerisola, come da procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Genova, contrariis reiectis: in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza resa inter partes
a verbale della causa ex art. 281 sexies cpc dal
TRIBUNALE DI SAVONA – SEZIONE CIVILE, in persona del Giudice Unico Dott. Alberto Princiotta,
con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio;
2. e Parte_4 Parte_5
previa ammissione degli incombenti meglio
[...] visti e/o ritenuti, rigettare tutte le domande formulate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre oneri previdenziali e fiscali;
•conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Savona per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. •Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA co me per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia alla Corte
d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, previa – ove ritenuta necessaria – l'ammissione degli incombenti istruttori dedotti nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, nn. 2 e
3 c.p.c. (segnatamente l'escussione di alcuni testi indicati e non escussi) e non ammessi dal Giudice di primo grado - così giudicare: − respingere il proposto gravame e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado per le ragioni indicate nella parte espositiva, con ogni conseguente e dipendente provvedimento;
Vinti spese e compensi del presente grado, accessori fiscali e previdenziali di legge”.
Parole chiave: servitù di passo-destinazione del padre di famiglia-opere permanenti e visibili
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
ha citato in giudizio le sig.re CP_1
, innanzi al Tribunale di Savona, ed ha Parte_3 sostenuto:
• di avere acquistato dalle convenute un terreno, identificato al Catasto Terreni fg 10, part. 410 e fg
11, part. 1194 e 2079, ad Albenga;
• che, al terreno compravenduto, si era sempre acceduto dalla via pubblica passando dal fondo mapp. 43, sub 1 e 3, di proprietà delle convenute;
• che, su tale fondo, erano presenti opere permanenti e visibili, esistenti anche al momento della compravendita di cui sopra, rappresentative della servitù di passo carrabile e pedonale esistente sul fondo delle convenute a beneficio di quello attoreo;
L'attore ha chiesto di accertare il diritto di passaggio carrabile e pedonale a suo favore costituito per destinazione del padre di famiglia e di condannare le controparti ad astenersi da atti lesivi del suddetto diritto, oltre al risarcimento del danno.
Le sig.re si sono costituite in giudizio ed Parte_3 hanno chiesto di respingere le domande proposte.
La causa è stata istruita in via documentale, a mezzo testi e ctu ed è stata decisa con la sentenza n. 368/24, depositata e pubblicata il 3 maggio
2024, non notificata, che ha così statuito: “1.- accerta e dichiara che parte attrice ha diritto, per accedere e uscire dal fondo agricolo di sua proprietà in Ceriale, Via Carendetta, censito a catasto del Comune di Ceriale al foglio 10, particella 410 e al foglio 11, particelle 1194 e 2079, meglio descritto nella CTU effettuata nel corso del giudizio, di transitare con autoveicoli e mezzi meccanici in genere oltre che a piedi sulla corte di compendio del fabbricato e sulla seguente striscia di terreno con destinazione stradale, censiti a catasto dello stesso comune al foglio 11, mappali
43, subalterni 1 e 3 di proprietà delle convenute
, e in forza di Parte_4 Pt_2 Pt_3 acquisto per destinazione del padre di famiglia;
2. - dichiara che le convenute non hanno diritto di impedire, ridurre o creare intralcio al passaggio sull'area adibita al transito o, comunque, rendere in qualche modo difficoltoso l'accesso alla proprietà di;
3.- conseguentemente condanna CP_1
, e Parte_4 Parte_5 Parte_3
a creare un varco d'accesso alla proprietà
[...]
nella recinzione a confine tra le due CP_1 proprietà dalle stesse instal lata dopo la vendita del terreno all'attore; a lasciare libera l'area di transito carraio e pedonale sulla strada d'accesso alla proprietà per un'ampiezza minima pari CP_1
a quella esistente quale risulta dalle fotografie prodotte in causa con contestu ale loro condanna a consegnare all' attore copia delle chiavi del cancello che ora impedisce l'accesso; 4. - condanna le parti convenute , e Parte_4 Pt_2
in solido tra di loro al pagamento delle Pt_3 spese processuali che liquida in favore di
[...]
nella misura di Euro 264,00 per spese CP_1 documentate ed Euro 6.600,10 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge 5.- pone le spese di
CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti convenute in solido”.
Il Tribunale ha sostenuto che ricorrevano i presupposti per la costituzione della servitù di passo carrabile e pedonale, di cui all'art. 1062
c.c., in quanto era stata dimostrata la presenza, al momento della cessione, di “due strisce parallele di terreno prive di erba: quella sul confine con il mapp. 1001 molto più evidente ed ampia, quella più interna più sottile che sfuma all'interno del mapp. 2079”. Inoltre, “il cancello, la corte e lo scivolo presente tra essa e la parte in terreno battuto e ghiaia costituiscono opere realizzate per rendere possibile il passaggio;
lo scivolo, in particolare avrebbe la funzione di facilitare il passaggio veicolare tra corte e terreno così come nel tratto successivo in cui l'intervento dell'uomo è consistito nella collocazione di ghiaia per rendere più agevole il passaggio e dove il transito continuo dei mezzi ha creato le due rotaie di cui si è detto”.
Tale stato delle cose dimostrava l'esistenza di un tracciato, che “si percepisce e risulta evidenziato dal colore grigio della ghiaia presente rispetto alla prosecuzione interna al terreno in sola CP_1 terra battuta;
le rotaie lasciate dal passaggio delle ruote dei veicoli sono evidenti;
il tracciato, inoltre, si sviluppa sino al limite della proprietà CP_1 sulla quale prosegue per un ulteriore tratto”.
2 Il giudizio di appello
Le sig.re hanno impugnato la sentenza Parte_3 in questione ed hanno chiesto che, in riforma della stessa, venissero respinte tutte le domande proposte dalla controparte.
ha chiesto di respingere l'appello e CP_1 di confermare la sentenza di primo grado.
La causa è stata presa in decisione in data 18 dicembre 2024, sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe.
3 i motivi di appello
Con il primo motivo di appello, le sig.re Parte_3 hanno lamentato il “Difetto di motivazione della sentenza”. La sentenza del Tribunale di Savona aveva accolto la domanda attorea, senza indicare i cardini fattuali della vicenda, dato che non aveva statuito nulla in punto attendibilità dei testi indicati da parte convenuta odierna appellante, né aveva motivato per quale ragione si era discostata dalle conclusioni della Ctu di primo grado, che aveva escluso l'esistenza di segni idonei a fondare una servitù; infine, la sentenza aveva omesso di statuire in ordine al mancato raggiungimento della prova circa la consistenza dello stato dei luoghi prima della divisione.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1061
e 1062 c.c.”
Le prove emerse all'esito dell'istruttoria di primo grado non consentivano di ritenere provata l'apparenza della servitù di passaggio pretesa da
. Anche qualora esistessero sui CP_1 luoghi di causa “tracce di ruote” non sarebbero idonee a dimostrare l'apparenza della servitù, così come non lo sarebbe neppure l'asserita esistenza di una striscia di terra battuta, in quanto tali opere dovevano essere stabili ed apparenti, mentre quelle rilevate non rappresentavano in modo non equivoco la presenza di un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo, mentre la strada di collegamento, di per sé, era un elemento equivoco, non idoneo a fondare l'acquisto a titolo originario del diritto.
Con il terzo motivo, infine, il Tribunale ha lamentato la “Erronea e/o omessa valutazione delle deposizioni testimoniali rese dai sigg.
, e . Tali testi avevano Tes_1 Tes_2 Tes_3 dichiarato che le foto utilizzate dal Tribunale per ritenere sussistenti i presupposti della costituzione della servitù erano state scattate dopo il frazionamento e non al momento della stipula della compravendita.
4 La motivazione apparente
Il primo motivo di appello è infondato.
Secondo la giurisprudenza, “Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture”
(Cass. 6758/22).
Nella specie, il Tribunale ha dato adeguato conto delle ragioni per cui ha ritenuto sussistere i presupposti dell'art. 1062 c.c.; non è chiaro, poi, perché e quali dichiarazioni dei testi sarebbero inattendibili, nella prospettazione di parte appellante;
infine, la sentenza non si è affatto discostato dalla ctu, la quale era sì giunta a conclusioni difformi rispetto alla decisione del
Tribunale, ma in quanto aveva preso in considerazione lo stato dei luoghi al momento della consulenza e non al momento della cessione, quale raffigurato nelle foto prodotte.
5 Le opere permanenti e visibili
Il secondo motivo di appello è, invece, fondato.
Al mapp. 43, di proprietà , si accede da Parte_3
Via Carendetta tramite 2 varchi: il primo, frontistante l'accesso al garage ed il secondo, presente sulla corte laterale posta lungo il prospetto sud-ovest del fabbricato (foto 1 della ctu). Secondo la prospettazione di parte appellata, questo è l'ingresso dal quale prende inizio il percorso oggetto della rivendicata servitù.
Tale percorso prosegue, poi, nella corte laterale del fabbricato, sempre di proprietà , Parte_3 presente sul mapp. 43, che costeggia il fabbricato presente su tale mappale, parallelamente al confine con il terreno mapp. 1001 (foto 2 della ctu), sino al confine con l'appezzamento CP_1 mapp. 2079.
Nella porzione retrostante il fabbricato, la corte risulta pavimentata in battuto di cemento (foto 3
e 4 della ctu) e termina con quello che la sentenza definisce lo “scivolo” (ben visibile nella foto 6 della ctu e 3 parte ). Parte_3
Parte appellante ha sostenuto, poi, che, al momento della compravendita del 2022, vi erano, al termine della rampa sopra descritta, due strisce parallele di terreno prive di erba (scomparse al momento del sopralluogo del ctu;
sul punto, si vedano le foto prodotte da parte appellante e riprodotte nelle osservazioni alla ctu dal ctp di parte appellata): una sul confine con il mapp.1001, molto più evidente ed ampia, l'altra più interna e più sottile, che “sfuma” all'interno del mapp. 2079.
Tali elementi, così sommariamente descritti, non sono, però, sufficienti a costituire la servitù di passo.
L'art. 1062 c.c. prevede che possa costituirsi una servitù quando due fondi, nel passato appartenuti e posseduti da uno stesso soggetto, siano destinati l'uno a servizio dell'altro. La servitù si costituisce nel momento in cui i due fondi vengono divisi e, cioè, ceduti, a due diversi titolari, lasciando, tuttavia, lo stato di fatto per il quale un fondo è gravato da un peso a favore di un altro fondo.
In sostanza, perché operi l'istituto in esame è necessario:
a) che i due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti o, comunque, lasciati in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
b) che tale situazione persista o perduri, nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
c) esistano opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento;
d) manchino disposizioni relative alla servitù.
Solo in presenza di tali condizioni, chi acquista potrà fare un affidamento meritevole di tutela in ordine alla sussistenza di una simile servitù.
Nella specie, manca il requisito sub c).
Anche dando per scontato che lo stato dei luoghi sopra descritto era quello esistente al momento della divisione, egualmente dovrebbe escludersi la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1062 c.c.
Secondo giurisprudenza, le opere permanenti, rilevanti ex art. 1061 c.c., devono essere tali da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente (Cass. 15447/07). Esse, in sostanza, devono dimostrare a chiunque che quel fondo è specificamente asservito a quell'altro fondo ed il profilo funzionale dell'asservimento.
Tale asservimento deve essere inequivoco.
Secondo la giurisprudenza, l'opera, sia essa naturale o artificiale, deve essere non solo visibile e permanente, ma specificamente orientata all'esercizio della servitù, manifestando senz'ambiguità la sua funzione e la condizione di asservimento alle esigenze di un altro immobile. A tal fine, secondo la giurisprudenza, non è sufficiente una destinazione generica o concorrente, o anche prevalente, occorrendo invece una destinazione esclusiva. Su queste basi, si è escluso che il requisito della univocità sussista nel caso di una scalinata, che opera come via di transito tra una zona alta ed una bassa dell'abitato, adoperata dai proprietari di più fondi e raccordante una via pubblica a monte ed una a valle, in quanto è evidente il suo uso promiscuo
(e, quindi, non univoco) a favore di più beni (Cass.
11834/21); neppure una semplice apertura nella recinzione di un fondo (Cass. 25355/17) o un androne d'ingresso pedonale e carraio, adoperato sia dai proprietari dei fondi (asseritamente) dominanti, che da quello del fondo (asseritamente) servente, trattandosi di una via d'accesso comune alle singole unità (Cass. 24856/14 e Cass.
12961/15) sono opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù; infine, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che ai fini dell'art. 1061 c.c. “non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mos trino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”. (Cass. 11834/21; Cass.
7004/17; Cass. 13228/10; Cass. 3389/09; Cass.
15447/07; Cass. 15869/06; Cass. 3076/05; Cass.
2994/04; Cass. 6208/98).
Le opere descritte e presenti nel fondo asseritamente servente sono sicuramente compatibili con un uso diretto a collegare il fondo oggi di proprietà alla via pubblica, CP_1 secondo il percorso indicato da quest'ultimo, ma questo non appare, agli occhi di un terzo, la destinazione principale e meno ancora quella esclusiva.
Infatti, il cancello che da via Carendetta immette nella proprietà delle sig.re è funzionale, Parte_3 in prima battuta, a collegare la via pubblica all'edificio ivi presente;
il cortile, che può certamente essere utilizzato per raggiungere carrabilmente il fondo , è pertinenziale CP_1 all'edificio e, comunque, collega non solo il fondo asseritamente dominante, ma consente anche l'accesso all'u.i. posta al p.1° dell'edificio (sub. 3) avente ingresso dal prospetto posteriore (nord - ovest) dell'edificio.
Inoltre, la parte cementata della corte, se può essere utilizzata per raggiungere con mezzi meccanici il fondo Paliotto, è compatibile con un diverso utilizzo, quale quello di parcheggio. Anche quella che parte appellata definisce “la rampa” o lo scivolo è in continuità con la porzione di corte pavimentata in cemento e, comunque, si interrompe ben prima del confine con la proprietà
e non è, quindi, necessariamente a CP_1 servizio di quest'ultimo.
Infine, quanto alle strisce riprese nelle foto prodotte dalle appellanti, queste non presentano caratteristiche di stabilità, tant'è che sono esistite solo in un ristretto periodo di tempo (il ctu ha escluso che queste fossero presenti nelle foto storiche consultate) e, quindi, dimostrano, al più, un utilizzo precario e transeunte (sulla necessità che l'opera sia stabile, si veda Cass. 6665/24).
In ogni caso, il fatto che ci fosse un collegamento tra i fondi, nella parte di confine tra l'attuale proprietà e quella , non consente CP_1 Parte_3 di ritenere costituita una servitù di passo che parte sin dall'accesso alla via pubblica.
In conclusione, quindi, manca la prova che lo stato dei luoghi fosse stato posto in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante.
6 Le spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sulla base dei valori indicati nella sentenza di primo grado, non oggetto di censura, seguono la soccombenza
(parametri medi, nulla per la fase istruttoria).
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Savona
368/24, depositata e pubblicata il 3 maggio 2024
Respinge le domande proposte da;
CP_1 condanna a rifondere a , CP_1 Pt_1
e le spese di lite del Pt_2 Parte_3 giudizio di primo grado, che liquida in euro
5.077,00 per compensi, oltre spese generali al
15% e accessori di legge;
Pone le spese di ctu a carico di;
CP_1 condanna a rifondere a , CP_1 Pt_1
e le spese di lite del Pt_2 Parte_3 giudizio di appello, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Genova 18 dicembre 2024
Il Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Valeria Albino