Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 134
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Prescrizione del credito sostanziale

    La Corte ha ritenuto che, a fronte della notifica di molteplici atti interruttivi della prescrizione (preavviso di fermo amministrativo e intimazioni di pagamento) dopo il primo avviso di accertamento, il credito non sia prescritto. Si richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui i crediti erariali sono soggetti a prescrizione decennale e che la mancata impugnazione degli atti interruttivi comporta la cristallizzazione del credito.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto

    La Corte ha rigettato tale motivo, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'intimazione di pagamento, essendo un atto vincolato e redatto secondo modelli approvati, non è annullabile per carenza di motivazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 134
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 134
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo