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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLI MARIATERESA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1173/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - indirizzo resistente elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Delle Entrate - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJGM00237 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuno è comparso
Resistente: La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni;
insiste per il rigetto del ricorso rappresentando che con riferimento al proprio accertamento prodromico non vi è stata decadenza e non c'è prescrizione per via degli atti interruttivi notificati alle parti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al n. 001173/2025 di RG il contribuente Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1, impugna AA25 INTIMAZ. PAGAM. 07120259018958434 Periodo d'imposta: 2008 Tributo: II.DD. + I.V.A. per un valore economico della controversia pari a 4.746,90 Euro totale.
L'atto le veniva notificato il 28.7.25 ed ella notificava il ricorso il 27.10.25 a:
Ag. Entrate Latina e Formia;
Latina si costituisce con memoria e allegati;
Ag. Entrate SC Roma e Napoli che, ad oggi, non risulta costituta.
La parte chiede l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di accertamento citato e a tal fine eccepisce sostanzialmente la prescrizione del credito sostanziale preteso, che inficierebbe rendendo illegittima qualsivoglia pretesa da parte dell'Agente della riscossione. Ella sostiene di aver ricevuto il 12.9.2013 la prima notificazione dell'avviso e poi sino alla intimazione impugnata, più nulla.
Inoltre, eccepisce il difetto di motivazione dell'atto con riferimento alla mancata indicazione della sorte capitale, le sanzioni, gli interessi;
non potendosi motivare per relationem.
Chiede che l'atto venga sospeso in via cautelare, richiamando le ragioni del ricorso ai fini del fumus e per il periculum in quanto vi sarebbe il fondato pericolo che, nelle more per la definizione del presente procedimento, l'agente della riscossione convenuto possa dare seguito alle proprie illegittime ed infondate pretese, procedendo con il recupero coattivo delle somme indebitamente rivendicate, con ciò causando grave danno di natura patrimoniale e non patrimoniale alla dignità economica e personale della ricorrente.
All'odierna udienza , questo G.M. considerata la regolare costituzione delle parti (tutti hanno ricevuto l'avviso per l'udienza odierna) e, quindi la regolarità del contraddittorio;
il decorso di più di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso (27.10.25); la palese risolvibilità della questione proposta;
sentita la parte presente
Ufficio, pur in assenza della ricorrente, dispone procedersi oltre con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter DLGS n. 546/92, anche nell'interesse della ricorrente che vedrebbe diversamente accollarsi le spese per la fase cautelare, non essendo sufficientemente comprovato il periculum in mora.
La Corte in composizione M. respinge il ricorso con riferimento ai soli crediti tributari per i quali v'è giurisdizione.
Come comprovato da ADE in atti, infatti, dopo la notificazione dell'avviso di accertamento nel 2013 alla parte sono stati notificati una sequela di atti interruttivi della prescrizione.
Prima cosa si rammenta come i crediti erariali si prescrivano nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Sul punto, si richiama il principio, costantemente confermato dalla Suprema Corte anche con le Ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n. 32308/2019, secondo cui: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (così Cass. Sent. n. 24322/2014) e alle più recenti Ordinanze n. 2794/2024, n. 22689/2024, n. 7574/2024). Tornando al caso di specie, l'avviso di accertamento n.TJGM00237 sotteso all'atto impugnato è stato notificato a mezzo raccomandata AG76572310112-7 il 12/09/2013: è inammissibile il motivo relativo all'omessa notifica di detto atto prodromico che, ex art. 19 del D.lgs. 546/1992, andava sollevato impugnando l'intimazione di pagamento n. 07180201600011169000 notificata il 12/04/2016 che corrisponde al 1° atto notificato successivamente all'accertamento presupposto. L'omessa impugnazione di tale intimazione ha determinato l'irretrattabilità del credito. Quanto sostenuto è in linea rispetto a quanto affermato dalla Suprema Corte, che nell'ottica di evitare la continua riapertura di termini e situazioni consolidatesi per effetto dell'intervenuta decadenza dai termini perentori d'impugnazione previsti dalla disciplina di specifico riferimento, ha molto di recente stabilito i seguenti principi:
ex multis, da ultimo, Cass trib. 7578/2025 che ancora una volta ribadisce il principio di diritto secondo cui – in presenza di notificazione e mancata impugnazione delle cartelle sottese all'atto impugnato, come nel caso di specie in cui ADE ha fornito piena prova della notificazione di tutti gli atti interruttivi dopo il primo accertamento – i crediti si cristallizzano e finanche la prescrizione non può essere rilevata o eccepita nella fase susseguente se non eccepita con il primo atto con il quale doveva essere sollevata.
Infatti vi è prova documentale che, successivamente all'atto prodromico, notificato (come riporta la Parte in data 12/09/2013) di cui sopra sono stati notificati ulteriori atti interruttivi:
- il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201600011169000 notificato il 12/04/2016
- l'intimazione di pagamento n. 07120189000128081000 notificata il 31/05/2018
- l'intimazione di pagamento n. 07120229018971530000 notificata il 09/02/2023.
Ne deriva che non è intervenuta alcuna prescrizione del credito in questione decorrente dall'ultimo atto interruttivo (intimazione n. 07120229018971530000 notificata il 09/02/2023), non essendo decorso il termine di prescrizione decennale alla data di notifica (28/07/2025) dell'intimazione opposta.
Ne consegue il rigetto del motivo relativo alla prescrizione. L'atto è motivato secondo i canoni di legge;
trattandosi di intimazione essa rispetta il contenuto fissato dalle circolari in materia. Anche in questo caso rileva il principio di diritto sancito dalla Cass. trib., sent. n. 21065/5 del 04/07/2022 secondo cui l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre
1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Secondo i giudici, infatti, l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Ne consegue il rigetto del ricorso anche sul punto in questione.
Dal rigetto deriva la condanna alle spese della parte ricorrente liquidabili in base alle Tariffe in vigore nella misura di € 1500,00 oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte in c.m. respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della controparte costituita, liquidate nella misura di €1.500,00 oltre oneri se dovuti.
In Latina il 27 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Mariateresa POLI
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLI MARIATERESA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1173/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - indirizzo resistente elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Delle Entrate - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJGM00237 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuno è comparso
Resistente: La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni;
insiste per il rigetto del ricorso rappresentando che con riferimento al proprio accertamento prodromico non vi è stata decadenza e non c'è prescrizione per via degli atti interruttivi notificati alle parti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al n. 001173/2025 di RG il contribuente Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1, impugna AA25 INTIMAZ. PAGAM. 07120259018958434 Periodo d'imposta: 2008 Tributo: II.DD. + I.V.A. per un valore economico della controversia pari a 4.746,90 Euro totale.
L'atto le veniva notificato il 28.7.25 ed ella notificava il ricorso il 27.10.25 a:
Ag. Entrate Latina e Formia;
Latina si costituisce con memoria e allegati;
Ag. Entrate SC Roma e Napoli che, ad oggi, non risulta costituta.
La parte chiede l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di accertamento citato e a tal fine eccepisce sostanzialmente la prescrizione del credito sostanziale preteso, che inficierebbe rendendo illegittima qualsivoglia pretesa da parte dell'Agente della riscossione. Ella sostiene di aver ricevuto il 12.9.2013 la prima notificazione dell'avviso e poi sino alla intimazione impugnata, più nulla.
Inoltre, eccepisce il difetto di motivazione dell'atto con riferimento alla mancata indicazione della sorte capitale, le sanzioni, gli interessi;
non potendosi motivare per relationem.
Chiede che l'atto venga sospeso in via cautelare, richiamando le ragioni del ricorso ai fini del fumus e per il periculum in quanto vi sarebbe il fondato pericolo che, nelle more per la definizione del presente procedimento, l'agente della riscossione convenuto possa dare seguito alle proprie illegittime ed infondate pretese, procedendo con il recupero coattivo delle somme indebitamente rivendicate, con ciò causando grave danno di natura patrimoniale e non patrimoniale alla dignità economica e personale della ricorrente.
All'odierna udienza , questo G.M. considerata la regolare costituzione delle parti (tutti hanno ricevuto l'avviso per l'udienza odierna) e, quindi la regolarità del contraddittorio;
il decorso di più di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso (27.10.25); la palese risolvibilità della questione proposta;
sentita la parte presente
Ufficio, pur in assenza della ricorrente, dispone procedersi oltre con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter DLGS n. 546/92, anche nell'interesse della ricorrente che vedrebbe diversamente accollarsi le spese per la fase cautelare, non essendo sufficientemente comprovato il periculum in mora.
La Corte in composizione M. respinge il ricorso con riferimento ai soli crediti tributari per i quali v'è giurisdizione.
Come comprovato da ADE in atti, infatti, dopo la notificazione dell'avviso di accertamento nel 2013 alla parte sono stati notificati una sequela di atti interruttivi della prescrizione.
Prima cosa si rammenta come i crediti erariali si prescrivano nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Sul punto, si richiama il principio, costantemente confermato dalla Suprema Corte anche con le Ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n. 32308/2019, secondo cui: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (così Cass. Sent. n. 24322/2014) e alle più recenti Ordinanze n. 2794/2024, n. 22689/2024, n. 7574/2024). Tornando al caso di specie, l'avviso di accertamento n.TJGM00237 sotteso all'atto impugnato è stato notificato a mezzo raccomandata AG76572310112-7 il 12/09/2013: è inammissibile il motivo relativo all'omessa notifica di detto atto prodromico che, ex art. 19 del D.lgs. 546/1992, andava sollevato impugnando l'intimazione di pagamento n. 07180201600011169000 notificata il 12/04/2016 che corrisponde al 1° atto notificato successivamente all'accertamento presupposto. L'omessa impugnazione di tale intimazione ha determinato l'irretrattabilità del credito. Quanto sostenuto è in linea rispetto a quanto affermato dalla Suprema Corte, che nell'ottica di evitare la continua riapertura di termini e situazioni consolidatesi per effetto dell'intervenuta decadenza dai termini perentori d'impugnazione previsti dalla disciplina di specifico riferimento, ha molto di recente stabilito i seguenti principi:
ex multis, da ultimo, Cass trib. 7578/2025 che ancora una volta ribadisce il principio di diritto secondo cui – in presenza di notificazione e mancata impugnazione delle cartelle sottese all'atto impugnato, come nel caso di specie in cui ADE ha fornito piena prova della notificazione di tutti gli atti interruttivi dopo il primo accertamento – i crediti si cristallizzano e finanche la prescrizione non può essere rilevata o eccepita nella fase susseguente se non eccepita con il primo atto con il quale doveva essere sollevata.
Infatti vi è prova documentale che, successivamente all'atto prodromico, notificato (come riporta la Parte in data 12/09/2013) di cui sopra sono stati notificati ulteriori atti interruttivi:
- il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201600011169000 notificato il 12/04/2016
- l'intimazione di pagamento n. 07120189000128081000 notificata il 31/05/2018
- l'intimazione di pagamento n. 07120229018971530000 notificata il 09/02/2023.
Ne deriva che non è intervenuta alcuna prescrizione del credito in questione decorrente dall'ultimo atto interruttivo (intimazione n. 07120229018971530000 notificata il 09/02/2023), non essendo decorso il termine di prescrizione decennale alla data di notifica (28/07/2025) dell'intimazione opposta.
Ne consegue il rigetto del motivo relativo alla prescrizione. L'atto è motivato secondo i canoni di legge;
trattandosi di intimazione essa rispetta il contenuto fissato dalle circolari in materia. Anche in questo caso rileva il principio di diritto sancito dalla Cass. trib., sent. n. 21065/5 del 04/07/2022 secondo cui l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre
1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Secondo i giudici, infatti, l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Ne consegue il rigetto del ricorso anche sul punto in questione.
Dal rigetto deriva la condanna alle spese della parte ricorrente liquidabili in base alle Tariffe in vigore nella misura di € 1500,00 oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte in c.m. respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della controparte costituita, liquidate nella misura di €1.500,00 oltre oneri se dovuti.
In Latina il 27 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Mariateresa POLI