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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA GA GE, OR
GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1285/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Trapani
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso uadm.sicilia5@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUG200011228U GIOCHI-LOTTERIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, RGR n. 1285/23, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento n. MUG 200011228U, notificato in data 18.09.2023 ed emesso dall'ADM Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, direzione territoriale per la Sicilia - sezione operativa territoriale di Trapani, in materia di imposta unica per gli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 1 comma 646 lettera b) l. 23.12.2014 n. 190 e succ. mod. per una complessiva somma pari ad € 73.872,00, per sanzione amministrativa pecuniaria pari al 120% dell'imposta asseritamente evasa, (€ 61.560,00), sostenendone la illegittimità.
Il ricorrente precisava che l'avviso di accertamento assumeva in via presuntiva che n.2 apparecchi avessero fruttato al ricorrente un imponibile medio giornaliero forfettario di € 3000,00 e sulla base di questa presunzione veniva accertata l'evasione di un'imposta di € 61.560,00 per l'anno 2020, con irrigazione di sanzione per
73.872,00.
Assumeva parte ricorrente la illegittimità del predetto avviso di accertamento atteso che gli apparecchi rinvenuti dalla Guardia di Finanza non avevano prodotto alcun reddito in favore del ricorrente in quanto sforniti di dispositivi di inserimento lettura e erogazione di denaro, carte o ticket, e risultando essere esclusivamente dei PC con connessione internet, trattandosi di un internet point.
Citava la sentenza n. 49/2023 del 23.01.2023 del Tribunale di Trapani, secondo la quale “La messa a disposizione di personal computer a navigazione libera, che, tramite rete telematica, utilizzino il collegamento a server esterni consentendo il gioco on line in assenza di autorizzazione nell'esercizio pubblico, sia tramite tasti che tramite tastiera periferica, che renda possibile da remoto l'interazione con il giocatore, risulta sussumibile nel disposto dell'art. 7 comma 3 quater dl 158/2012”.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, direzione territoriale per la Sicilia - sezione operativa territoriale di
Trapani, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 02.02.2024, confutava le argomentazioni di parte ricorrente, depositava copiosa giurisprudenza anche della Suprema Corte a sostegno delle proprie ragioni e concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza del 17.05.2024, all'udienza del 09.01.2026, la controversia, sulle rispettive conclusioni, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi del ricorso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nei termini qui di seguito precisati.
L'atto impugnato scaturisce da un processo verbale di verifica prot. 42958, redatto in data 24.05.2022 con il quale, nel locale sito in Mazara del Vallo, Borgata Costiera, Indirizzo_1 , veniva accertata un'attività di raccolta di scommesse tramite due distinti videoterminali a disposizione degli avventori per il collegamento a siti di scommesse on line in violazione dell'art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012 ( c.d. Legge Balduzzi ).
Infatti, nel corso di un controllo eseguito, venivano rinvenuti n.2 apparecchi videoterminali caratterizzati dai seguenti componenti:
1) pc HP Compaq 6000, pro small form fador, mat. N. CZC1139CPR;
2) pc Lenovo model number C22 S/N LMVBZY6
trovati accesi e funzionanti, di cui uno in uso ad un avventore, mediante connessione telematica attiva, idonei quindi, ad avviso dell'Ufficio, ad accedere ad apposita sezione dei giochi.
Sostiene, di contro, parte ricorrente che l'avviso sia illegittimo, mancando ogni prova di operazione di raccolta scommesse effettuata con i due personal computer rinvenuti.
L'art. 1 comma 646 prevede che “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, e' soggetto al pagamento: a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro
3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operativita' dell'apparecchio; b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operativita' dell'apparecchio”.
Condizione imprescindibile per contestare l'astratta applicabilità ai fini dell'eventuale quantificazione dell'imposta unica della disposizione di cui l'art. 1 comma 646, è che si tratti di 1) di AWP non collegata e/o manomessa 2) di TOTEM.
Dall'esito della verifica, il cui risultato è stato trasfuso, per relationem, nell'avviso impugnato è stato contestato al ricorrente “di avere consentito l'uso, all'interno del proprio esercizio di un “n° 2 videoterminalI (PC) installati nell'esercizio di cui sopra messo a disposizione della clientela ed idonei mediante connessione telematica attiva (alias libera navigazione) all'accesso ad apposita sezione giochi disponibile sul medesimo sito”.
Orbene, nessuna dimostrazione o prova è stata fornita, anche attraverso la cronologia dei collegamenti, cosa facilmente esigibile, che dai due p.c. siano partite operazione su scommesse.
Ogni cliente che accede alle scommesse, infatti deve essere titolare di un conto gioco a seguito di sottoscrizione di contratto con il concessionario di gioco a distanza, nonché delle credenziali di accesso.
Con Circolare n. 0019453 del 6.3.2014 l'Agenzia dei Monopoli aveva già delimitato il concetto di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentendo ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line indicandone le caratteristiche fisiche: apparecchi terminali, collegati ad internet o funzionanti tramite intranet con collegamenti che consentono una navigazione a circuito chiuso, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati ed utilizzati per l'effettuazione di giochi on- line, attraverso la connessione a siti illegali, con una struttura dotata di schermo touch- screen, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità
l'inserimento di smart card che abilita al gioco sull'apparecchiature l'introduzione di banconote per ricaricare la smart card utilizzata per i cc.dd. totem di gioco. Nella specie, non vi è prova alcuna che dai pc rinvenuti fossero state effettuate scommesse illegali.
Dal verbale e dall'avviso di accertamento, insomma, non è desumibile che le due apparecchiature rinvenute nel locale gestito dal ricorrente fosse destinati esclusivamente al gioco.
Dagli atti si può solo dedurre che le apparecchiature rinvenute consentissero il libero accesso ad internet e che la connessione ai siti di gioco non era inibita.
Non è stato inoltre, fornita alcuna prova in ordine a somme di denaro in qualche modo riconducibili ad una raccolta di gioco, né sono stati riscontrati giocatori connessi ai siti atti ad effettuare giocate.
Né tale prova è desumibile dal dossier fotografico agli atti.
Gli elementi in atti, pertanto, sono indicativi non della destinazione in via di normalità dei p.c. rinvenuti a consentire agli avventori la pratica del gioco on-line, quanto piuttosto dello svolgimento all'interno dell'esercizio commerciale, delle attività di vendita di ricariche dei conti gioco per conto dei concessionari che non rientra nell'ambito di applicazione della norma che configura l'illecito di cui si discute.
Deve ritenersi, pertanto, che le prova adotta dall'Agenzia dei Monopoli è insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Il ricorso, può, pertanto, trovare integrale accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Dogane e Monopoli al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore del ricorrente, in euro 2.000,00 oltre oneri se dovuti.
Così deciso in Trapani, addì 09.01.2026
Il Presidente Il OR
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA GA GE, OR
GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1285/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Trapani
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso uadm.sicilia5@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUG200011228U GIOCHI-LOTTERIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, RGR n. 1285/23, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento n. MUG 200011228U, notificato in data 18.09.2023 ed emesso dall'ADM Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, direzione territoriale per la Sicilia - sezione operativa territoriale di Trapani, in materia di imposta unica per gli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 1 comma 646 lettera b) l. 23.12.2014 n. 190 e succ. mod. per una complessiva somma pari ad € 73.872,00, per sanzione amministrativa pecuniaria pari al 120% dell'imposta asseritamente evasa, (€ 61.560,00), sostenendone la illegittimità.
Il ricorrente precisava che l'avviso di accertamento assumeva in via presuntiva che n.2 apparecchi avessero fruttato al ricorrente un imponibile medio giornaliero forfettario di € 3000,00 e sulla base di questa presunzione veniva accertata l'evasione di un'imposta di € 61.560,00 per l'anno 2020, con irrigazione di sanzione per
73.872,00.
Assumeva parte ricorrente la illegittimità del predetto avviso di accertamento atteso che gli apparecchi rinvenuti dalla Guardia di Finanza non avevano prodotto alcun reddito in favore del ricorrente in quanto sforniti di dispositivi di inserimento lettura e erogazione di denaro, carte o ticket, e risultando essere esclusivamente dei PC con connessione internet, trattandosi di un internet point.
Citava la sentenza n. 49/2023 del 23.01.2023 del Tribunale di Trapani, secondo la quale “La messa a disposizione di personal computer a navigazione libera, che, tramite rete telematica, utilizzino il collegamento a server esterni consentendo il gioco on line in assenza di autorizzazione nell'esercizio pubblico, sia tramite tasti che tramite tastiera periferica, che renda possibile da remoto l'interazione con il giocatore, risulta sussumibile nel disposto dell'art. 7 comma 3 quater dl 158/2012”.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, direzione territoriale per la Sicilia - sezione operativa territoriale di
Trapani, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 02.02.2024, confutava le argomentazioni di parte ricorrente, depositava copiosa giurisprudenza anche della Suprema Corte a sostegno delle proprie ragioni e concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza del 17.05.2024, all'udienza del 09.01.2026, la controversia, sulle rispettive conclusioni, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi del ricorso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nei termini qui di seguito precisati.
L'atto impugnato scaturisce da un processo verbale di verifica prot. 42958, redatto in data 24.05.2022 con il quale, nel locale sito in Mazara del Vallo, Borgata Costiera, Indirizzo_1 , veniva accertata un'attività di raccolta di scommesse tramite due distinti videoterminali a disposizione degli avventori per il collegamento a siti di scommesse on line in violazione dell'art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012 ( c.d. Legge Balduzzi ).
Infatti, nel corso di un controllo eseguito, venivano rinvenuti n.2 apparecchi videoterminali caratterizzati dai seguenti componenti:
1) pc HP Compaq 6000, pro small form fador, mat. N. CZC1139CPR;
2) pc Lenovo model number C22 S/N LMVBZY6
trovati accesi e funzionanti, di cui uno in uso ad un avventore, mediante connessione telematica attiva, idonei quindi, ad avviso dell'Ufficio, ad accedere ad apposita sezione dei giochi.
Sostiene, di contro, parte ricorrente che l'avviso sia illegittimo, mancando ogni prova di operazione di raccolta scommesse effettuata con i due personal computer rinvenuti.
L'art. 1 comma 646 prevede che “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, e' soggetto al pagamento: a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro
3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operativita' dell'apparecchio; b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operativita' dell'apparecchio”.
Condizione imprescindibile per contestare l'astratta applicabilità ai fini dell'eventuale quantificazione dell'imposta unica della disposizione di cui l'art. 1 comma 646, è che si tratti di 1) di AWP non collegata e/o manomessa 2) di TOTEM.
Dall'esito della verifica, il cui risultato è stato trasfuso, per relationem, nell'avviso impugnato è stato contestato al ricorrente “di avere consentito l'uso, all'interno del proprio esercizio di un “n° 2 videoterminalI (PC) installati nell'esercizio di cui sopra messo a disposizione della clientela ed idonei mediante connessione telematica attiva (alias libera navigazione) all'accesso ad apposita sezione giochi disponibile sul medesimo sito”.
Orbene, nessuna dimostrazione o prova è stata fornita, anche attraverso la cronologia dei collegamenti, cosa facilmente esigibile, che dai due p.c. siano partite operazione su scommesse.
Ogni cliente che accede alle scommesse, infatti deve essere titolare di un conto gioco a seguito di sottoscrizione di contratto con il concessionario di gioco a distanza, nonché delle credenziali di accesso.
Con Circolare n. 0019453 del 6.3.2014 l'Agenzia dei Monopoli aveva già delimitato il concetto di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentendo ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line indicandone le caratteristiche fisiche: apparecchi terminali, collegati ad internet o funzionanti tramite intranet con collegamenti che consentono una navigazione a circuito chiuso, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati ed utilizzati per l'effettuazione di giochi on- line, attraverso la connessione a siti illegali, con una struttura dotata di schermo touch- screen, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità
l'inserimento di smart card che abilita al gioco sull'apparecchiature l'introduzione di banconote per ricaricare la smart card utilizzata per i cc.dd. totem di gioco. Nella specie, non vi è prova alcuna che dai pc rinvenuti fossero state effettuate scommesse illegali.
Dal verbale e dall'avviso di accertamento, insomma, non è desumibile che le due apparecchiature rinvenute nel locale gestito dal ricorrente fosse destinati esclusivamente al gioco.
Dagli atti si può solo dedurre che le apparecchiature rinvenute consentissero il libero accesso ad internet e che la connessione ai siti di gioco non era inibita.
Non è stato inoltre, fornita alcuna prova in ordine a somme di denaro in qualche modo riconducibili ad una raccolta di gioco, né sono stati riscontrati giocatori connessi ai siti atti ad effettuare giocate.
Né tale prova è desumibile dal dossier fotografico agli atti.
Gli elementi in atti, pertanto, sono indicativi non della destinazione in via di normalità dei p.c. rinvenuti a consentire agli avventori la pratica del gioco on-line, quanto piuttosto dello svolgimento all'interno dell'esercizio commerciale, delle attività di vendita di ricariche dei conti gioco per conto dei concessionari che non rientra nell'ambito di applicazione della norma che configura l'illecito di cui si discute.
Deve ritenersi, pertanto, che le prova adotta dall'Agenzia dei Monopoli è insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Il ricorso, può, pertanto, trovare integrale accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Dogane e Monopoli al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore del ricorrente, in euro 2.000,00 oltre oneri se dovuti.
Così deciso in Trapani, addì 09.01.2026
Il Presidente Il OR