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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 213/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 213/2025 promossa da:
(CF ), con l'Avv. Marta Rossi;
Parte_1 C.F._1
e
(CF , con l'Avv. Marta Rossi;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2025 e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tri ia
[...] degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato di aver contratto matrimonio in Livorno il 05.06.2003 e che dalla loro unione sono nati due figli: a Cecina in Persona_1 data 05.10.2004, maggiorenne ma economicamente no Persona_2
a Cecina il 13.08.2008.
[...]
Con decreto del 03/02/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 27.02.2025 rinviata al 06.03.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice relatore, lette le note depositate dalle parti, rinviava all'udienza cartolare del 10.04.2025, assegnando termine di giorni 20 alla parte ricorrente per depositare note scritte contenenti le condizioni correttamente collazionate di cui si chiedeva l'omologa sottoscritte dalle parti, nonché per chiarire se l'autorizzazione del GT fosse già stata ottenuta o si intendeva ottenerla successivamente.
All'udienza del 10.04.2024 in trattazione scritta il Giudice relatore rimetteva la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 23.01.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come modificati in udienza, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 05.06.2003 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 sta o onio dell'Anno 2003 Parte 2 Serie A n. 93.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, in maniera Persona_2 condivisa, con coll dre, nell'abitazione sita in Livorno Piazza Manin n. 15; 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, previo Per_2 preavviso alla madre e nel rispetto dei desideri ricreativi e associativi della stessa, nonché delle di lei esigenze scolastiche, educative, formative e di salute e senz'altro quando la figlia lo richieda;
il padre potrà comunque tenere con sé i la figlia minore almeno due Per_2 giorni a settimana, dalle ore 15:00 alle ore 19,30 ed un fine settimana e, e nel caso in cui il Dott. non svolga attività lavorativa nella giornata del sabato, Parte_1 potrà tenere c 10:00 del sabato alle ore 19,30 della domenica. I giorni esatti verranno individuati e comunicati alla moglie dal predetto entro il giorno 20 del mese precedente. Analogamente la madre comunicherà al padre, con lo stesso termine di preavviso, eventuali impegni lavorativi che comportino la sua assenza prolungata da casa affinché la figlia possa organizzarsi col padre. In ogni caso il padre potrà tenere con sé la figlia minore 7 giorni anche consecutivi nel periodo natalizio compreso il giorno Per_2 di Natale ad rni, pertanto nell'anno successivo il Natale sarà trascorso con l'altro genitore. La madre ugualmente potrà tenere presso di sé la figlia per 7 giorni anche consecutivi coincidenti con le festività natalizie compreso il giorno di Natale. Per tutti gli altri giorni di festività in tale periodo (26/12, 31/12, 01/01, 06/01), i coniugi li trascorreranno con la figlia in alternanza tra loro;
per le vacanze pasquali il padre potrà tenere la bambina 3 giorni, anche consecutivi, così come la madre con la Pasqua ad anni alterni;
il genitore che non passerà il giorno di Pasqua con la figlia avrà in ogni caso diritto a trascorrere con lei il seguente giorno di Lunedì. Ogni altra festività sarà trascorsa dalla figlia con il padre o con la madre ad anni alterni. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giori, di cui 7 anche consecutivi, con preavviso della indicazione di tali giorni entro il 1^ giugno precedente.
3) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 almanten – maggiorenne ente autosufficiente Per_1
e , la somma di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata Per_2
a anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente CP_1 rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) Il Sig. sosterrà le spese straordinarie extra assegno relative ai figli Parte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 in ragione del 100%.
5) Il sig. si obbliga a trasferire l'immobile di sua esclusiva Parte_1 proprietà ia Del Pino n. 168 int. 26, oltre posto auto contraddistinto al n. 6 e locale ad uso cantina distinto col numero 9, posto nel complesso denominato “Villa Maria” censita al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 67, mapp 50, sub 601, cat A/3, foglio 67, mapp 50, sub 10 cat C/2, ai figli e , al 50% tra di essi, riservando per sé stesso il Per_1 Persona_2
Diritto di Abitazione sull'immobile; 6) Il sig. , si obbliga fin da ora ad esercitare il diritto di abitazione Parte_1 godendone solo in modo esclusivo e personalmente, con esclusione di terzi conviventi e/o familiari, ad eccezione dei figli e , dichiarando altresì di Per_1 Persona_2 obbligarsi a meglio precisare i limiti d atto notarile che verrà stipulato tra le parti, in particolare relativamente al termine di tale diritto di abitazione che fin da ora si stabilisce per la durata di anni 10, decorrenti dalla data del rogito notarile che verrà stipulato presso Notaio scelto dal cedente;
7) La sig.ra dal canto suo, con il trasferimento dell'immobile sopradetto Controparte_1 ai figli hiara essere integralmente soddisfatta, e dichiara altresì che Per_1 Per_2 tale disposizione verrà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
8) I sigg.ri e si obbligano a perfezionare il trasferimento Per_2 CP_1 dell'immobil igli , con riserva da parte del del Per_1 Per_2 Per_2 diritto di abitazione sullo stesso, entro e non oltre 3 mesi dall'udienza;
9) I signori e provvederanno successivamente all'emanando Per_2 CP_1 provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a presentare Istanza al GT di autorizzazione - per la minore -all'acquisto del 50% dell'immobile Persona_2 sito in sito in Livorno, Via Del P e posto auto contraddistinto al n. 6 e locale ad uso cantina distinto col numero 9, posto nel complesso denominato “Villa Maria” censita al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 67, mapp 50, sub 601, cat A/3, foglio 67, mapp 50, sub 10 cat C/2.
Per il trasferimento dell'immobile suddetto, nonché per ogni atto di rilievo fiscale, i coniugi chiedono l'applicazione in loro favore delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, nonché di quelle stabilite nella sentenza n. 154/99 della Corte Costituzionale, trattandosi di atti i cui effetti patrimoniali incrementativi si producono in favore dei figli nati dal matrimonio tra gli stessi, e/o di ogni altro beneficio o agevolazione che possa loro spettare.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 10.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 213/2025 promossa da:
(CF ), con l'Avv. Marta Rossi;
Parte_1 C.F._1
e
(CF , con l'Avv. Marta Rossi;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2025 e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tri ia
[...] degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato di aver contratto matrimonio in Livorno il 05.06.2003 e che dalla loro unione sono nati due figli: a Cecina in Persona_1 data 05.10.2004, maggiorenne ma economicamente no Persona_2
a Cecina il 13.08.2008.
[...]
Con decreto del 03/02/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 27.02.2025 rinviata al 06.03.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice relatore, lette le note depositate dalle parti, rinviava all'udienza cartolare del 10.04.2025, assegnando termine di giorni 20 alla parte ricorrente per depositare note scritte contenenti le condizioni correttamente collazionate di cui si chiedeva l'omologa sottoscritte dalle parti, nonché per chiarire se l'autorizzazione del GT fosse già stata ottenuta o si intendeva ottenerla successivamente.
All'udienza del 10.04.2024 in trattazione scritta il Giudice relatore rimetteva la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 23.01.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come modificati in udienza, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 05.06.2003 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 sta o onio dell'Anno 2003 Parte 2 Serie A n. 93.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, in maniera Persona_2 condivisa, con coll dre, nell'abitazione sita in Livorno Piazza Manin n. 15; 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, previo Per_2 preavviso alla madre e nel rispetto dei desideri ricreativi e associativi della stessa, nonché delle di lei esigenze scolastiche, educative, formative e di salute e senz'altro quando la figlia lo richieda;
il padre potrà comunque tenere con sé i la figlia minore almeno due Per_2 giorni a settimana, dalle ore 15:00 alle ore 19,30 ed un fine settimana e, e nel caso in cui il Dott. non svolga attività lavorativa nella giornata del sabato, Parte_1 potrà tenere c 10:00 del sabato alle ore 19,30 della domenica. I giorni esatti verranno individuati e comunicati alla moglie dal predetto entro il giorno 20 del mese precedente. Analogamente la madre comunicherà al padre, con lo stesso termine di preavviso, eventuali impegni lavorativi che comportino la sua assenza prolungata da casa affinché la figlia possa organizzarsi col padre. In ogni caso il padre potrà tenere con sé la figlia minore 7 giorni anche consecutivi nel periodo natalizio compreso il giorno Per_2 di Natale ad rni, pertanto nell'anno successivo il Natale sarà trascorso con l'altro genitore. La madre ugualmente potrà tenere presso di sé la figlia per 7 giorni anche consecutivi coincidenti con le festività natalizie compreso il giorno di Natale. Per tutti gli altri giorni di festività in tale periodo (26/12, 31/12, 01/01, 06/01), i coniugi li trascorreranno con la figlia in alternanza tra loro;
per le vacanze pasquali il padre potrà tenere la bambina 3 giorni, anche consecutivi, così come la madre con la Pasqua ad anni alterni;
il genitore che non passerà il giorno di Pasqua con la figlia avrà in ogni caso diritto a trascorrere con lei il seguente giorno di Lunedì. Ogni altra festività sarà trascorsa dalla figlia con il padre o con la madre ad anni alterni. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giori, di cui 7 anche consecutivi, con preavviso della indicazione di tali giorni entro il 1^ giugno precedente.
3) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 almanten – maggiorenne ente autosufficiente Per_1
e , la somma di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata Per_2
a anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente CP_1 rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) Il Sig. sosterrà le spese straordinarie extra assegno relative ai figli Parte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 in ragione del 100%.
5) Il sig. si obbliga a trasferire l'immobile di sua esclusiva Parte_1 proprietà ia Del Pino n. 168 int. 26, oltre posto auto contraddistinto al n. 6 e locale ad uso cantina distinto col numero 9, posto nel complesso denominato “Villa Maria” censita al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 67, mapp 50, sub 601, cat A/3, foglio 67, mapp 50, sub 10 cat C/2, ai figli e , al 50% tra di essi, riservando per sé stesso il Per_1 Persona_2
Diritto di Abitazione sull'immobile; 6) Il sig. , si obbliga fin da ora ad esercitare il diritto di abitazione Parte_1 godendone solo in modo esclusivo e personalmente, con esclusione di terzi conviventi e/o familiari, ad eccezione dei figli e , dichiarando altresì di Per_1 Persona_2 obbligarsi a meglio precisare i limiti d atto notarile che verrà stipulato tra le parti, in particolare relativamente al termine di tale diritto di abitazione che fin da ora si stabilisce per la durata di anni 10, decorrenti dalla data del rogito notarile che verrà stipulato presso Notaio scelto dal cedente;
7) La sig.ra dal canto suo, con il trasferimento dell'immobile sopradetto Controparte_1 ai figli hiara essere integralmente soddisfatta, e dichiara altresì che Per_1 Per_2 tale disposizione verrà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
8) I sigg.ri e si obbligano a perfezionare il trasferimento Per_2 CP_1 dell'immobil igli , con riserva da parte del del Per_1 Per_2 Per_2 diritto di abitazione sullo stesso, entro e non oltre 3 mesi dall'udienza;
9) I signori e provvederanno successivamente all'emanando Per_2 CP_1 provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a presentare Istanza al GT di autorizzazione - per la minore -all'acquisto del 50% dell'immobile Persona_2 sito in sito in Livorno, Via Del P e posto auto contraddistinto al n. 6 e locale ad uso cantina distinto col numero 9, posto nel complesso denominato “Villa Maria” censita al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 67, mapp 50, sub 601, cat A/3, foglio 67, mapp 50, sub 10 cat C/2.
Per il trasferimento dell'immobile suddetto, nonché per ogni atto di rilievo fiscale, i coniugi chiedono l'applicazione in loro favore delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, nonché di quelle stabilite nella sentenza n. 154/99 della Corte Costituzionale, trattandosi di atti i cui effetti patrimoniali incrementativi si producono in favore dei figli nati dal matrimonio tra gli stessi, e/o di ogni altro beneficio o agevolazione che possa loro spettare.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 10.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai