Ordinanza cautelare 30 luglio 2021
Ordinanza collegiale 13 settembre 2021
Sentenza 29 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza collegiale 13/09/2021, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2021
N. 01077/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Salgito S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Orsoni, Maurizio Vilona, Paolo Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce, 205- F.ta Tolentini;
contro
il Comune di Arzignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia n.18;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio-rigetto formatosi – ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 – il 9 gennaio 2021, a seguito della richiesta cod. ID n. 00204270243.10112020.1056, PC096, avente ad oggetto: “Sanatoria ordinaria di un immobile a destinazione residenziale ai sensi degli artt. 34 bis e 36 del D.P.R. 380/2001 e SS.MM.II”, presentata al SUAP del Comune di Arzignano il 10 novembre 2020 dalla Società Salgito Srl;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Salgito S.r.l. il 25/6/2021:
Annullamento, previa concessione delle misure cautelari previste dall'art. 55 cpa, oltre che degli atti e dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, del provvedimento del Comune di Arzignano datato 3 giugno 2021 ed avente ad oggetto "p.e. n. 20p096 - comunicazione diniego dell'istanza edilizia di permesso di costruire n. 20p096. esecuzione opere edilizie in assenza di titolo edilizio abilitativo e in contrasto con la previsione del piano degli interventi vigente".
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Arzignano;
Viste la domanda cautelare, l'ordinanza 351/21 di reiezione, e la domanda di revoca o modifica della stessa ai sensi dell'art. 58 del CPA;"
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Nel corso della ampia e approfondita discussione nella Camera di Consiglio da remoto del 29 luglio u.s., la ricorrente specificava, a domanda del relatore di illustrare il "periculum in mora", di non avere interesse alla sospensione dell'atto impugnato, di contenuto negativo, bensì alla sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 co. 10 del CPA, ovvero alla definizione immediata della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del CPA.
Da tali conclusioni, secondo l'odierna prospettazione, il Collegio avrebbe dovuto desumere una volontà di rinuncia incondizionata all'istanza cautelare, e darne atto, anziché rigettarla per difetto del "periculum", come disposto con l'ordinanza n. 351/2021, di cui pertanto si chiede in questa sede la revoca o la modifica nel senso auspicato, ai sensi dell'art. 58 del CPA.
Il Collegio osserva che, per costante e pacifica giurisprudenza, la volontà di rinuncia deve manifestarsi in modo esplicito ed inequivoco, e ritiene che le conclusioni rassegnate dal difensore della ricorrente nella Camera di Consiglio del 29 luglio u.s. siano invece incompatibili con una rinuncia alla domanda cautelare, perché al contrario manifestano la volontà di coltivarla, ancorché ai soli fini di una pronuncia di accoglimento ex art. 55 co. 10 del CPA, cioè al limitato effetto della immediata fissazione di una vicina udienza di merito, sul presupposto di una delibazione collegiale positiva sulla sussistenza di fondate esigenze cautelari tutelabili in tal modo. Ovvero, alternativamente, ai fini della immediata pronuncia della sentenza in forma semplificata ex art. 60 del CPA, sul presupposto della valutazione collegiale positiva della liquidità della causa.
Il Collegio esprime anche perplessità sulla sussistenza di un qualsiasi interesse a sostegno della domanda di revoca, tenuto conto che l'ordinanza cautelare di rigetto per difetto del" periculum in mora", al pari di una declaratoria di rinuncia, non produce alcun effetto sulla situazione giuridica dedotta in giudizio, e non implica alcun orientamento sulla fondatezza o meno del ricorso; e che, in caso di rinuncia, le spese (nella fattispecie liquidate in euro mille a carico della ricorrente) sono parimenti a carico della parte ricorrente e rinunciante, per regola generale derogabile solo se sussistano particolari motivi, mai rappresentati, per disporne la compensazione, mai richiesta.
Premesse tali considerazioni ai soli fini illustrativi della fattispecie, la domanda di revoca o modifica dell' ordinanza cautelare n. 351/2021 è comunque radicalmente inammissibile, perché non allega alcuno degli indefettibili presupposti applicativi dell' art. 58 del CPA: infatti, l' errore di giudizio, l' equivoco o il travisamento, in cui sia, in ipotesi, incorso il Collegio, nell' intendere le dichiarazioni e conclusioni della ricorrente, nella CC del 29 luglio 2021, non costituirebbe un fatto sopravvenuto, né una sopravvenuta conoscenza di fatti anteriori o una causa di revocazione ex art. 395 CPC, bensì un motivo di gravame avverso l' ordinanza , deducibile solo con l' appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), dichiara inammissibile la domanda di revoca o modifica dell'ordinanza n. 351/2021.
Compensa le spese di questa fase
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO