Art. 4. Assegno di cumulo
L'assegno per cumulo di infermita' si aggiunge a quello di superinvalidita', sempre che si tratti di invalidita' diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidita'. Al mutilato o invalido e' dovuto un assegno di cumulo di cui alla tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 .
L'assegno per cumulo di infermita' si aggiunge a quello di superinvalidita', sempre che si tratti di invalidita' diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidita'. Al mutilato o invalido e' dovuto un assegno di cumulo di cui alla tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 .