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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 16/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del GOT
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 193 2024 promossa
DA
, , rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesi dall'Avv.to DI LORETO PAOLO PRATELLI MICHELE domiciliato in VIA
SAN FRANCESCO, 44 61100 PESARO
attore
CONTRO
RAPPRESENTATA Controparte_1
DA rappresentata e difesa dall'Avv.to PANINI Controparte_2
ALBERIGO e domiciliata elettivamente in VIA PLANA 4 00197 ROMA
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per tutte le ragioni pregiudiziali di rito e di merito evidenziate nel presente atto di opposizione,
- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a e per essa la rappresentata da CP_1 Controparte_1 [...] per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo / Controparte_2 annullare / revocare il decreto ingiuntivo n. 784/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 04/12/2023;
- nel merito, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 784/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 04/12/2023 in accoglimento dell'eccezione pagina 1 di 7 riconvenzionale di nullità integrale della fideiussione omnibus sottoscritta dai SI.ri
, e per violazione della normativa Parte_2 Parte_1 Parte_3 imperativa Antitrust in ragione del disposto degli artt. 2, c. 2, lett. a), e 3 della L. n.
287/1990;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 784/2023 emesso dal
Tribunale di Pesaro in data 04/12/2023 in conseguenza dell'accertamento in via riconvenzionale della nullità delle singole clausole della fideiussione contrastanti con la normativa Antitrust, e per l'effetto, il conseguente accertamento in via riconvenzionale della mancata proposizione di istanze da parte della opposta verso la debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., con liberazione dei fideiussori SI.ri
, e Parte_2 Parte_1 Parte_3
- nel merito, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 784/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 04/12/2023 in quanto la somma monitoriamente ingiunta risulta non corretta.
Con vittoria di spese ed onorari di procedimento
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
• concedere, per i motivi di cui in narrativa, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei IG.ri , Parte_2 Pt_1
e nei limiti dell'importo massimo garantito di €
[...] Parte_3
250.000,00, oltre interessi moratori, al tasso convenzionale, dalla data di emissione dell'ingiunzione di pagamento e fino all'effettivo soddisfo;
• rigettare l'opposizione avversaria siccome inammissibile e/o comunque assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei IG.ri , Parte_2 Pt_1
e nei limiti dell'importo di € 250.000,00, oltre
[...] Parte_3 interessi moratori, al tasso convenzionale, dalla data di emissione dell'ingiunzione di pagamento e fino all'effettivo soddisfo, ovvero, in subordine, condannare i IG.ri
, e al Parte_2 Parte_1 Parte_3 pagamento del suddetto importo € 250.000,00 ovvero di quella diversa somma (minore o maggiore) che sarà ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi moratori, al tasso convenzionale, dalla data di emissione dell'ingiunzione di pagamento e fino all'effettivo soddisfo.
pagina 2 di 7 E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con distinte autonome domande , , Parte_1 Parte_2
, quali fidejubenti, oppongono il decreto ingiuntivo, richiesto da Parte_3
e per essa rappresentata da CP_1 Controparte_1 [...] emesso in data 4.12.2023 dal Tribunale di Pesaro con n. 784/2023 per Controparte_2
l'importo di euro 266.022,15 ed in conseguenza di insoluti su scoperti di conto.
Gli opponenti eccepiscono:
a) Carenza di legittimazione attiva in capo a per incertezza in ordine alla CP_1
cessione dei titoli cartolarizzati (per insufficienza della dichiarazione di cessione in blocco dei crediti da parte di BNL pubblicata in G.U.);
b) Nullità del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della Legge n. 287/1990
c) Inefficacia ed invalidità della fideiussione per violazione della disposizione di cui all'art. 1957 c.c.
d) Errata quantificazione delle somme ingiunte agli opponenti in quanto è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 266.022,15 laddove la fideiussione omnibus prestata è limitata alla somma di € 250.000,00.
Di qui la richiesta di revoca del decreto.
Si costituiva l'opposta contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la concessione di provvisoria esecutività del decreto e sua definitiva efficacia.
Trattandosi di causa in diritto la stessa veniva assunta in decisione senza istruttoria successivamente al deposito delle memorie istruttorie.
2) Deve preliminarmente osservarsi che l'odierna attrice in via monitoria è legittimata alla promozione dell'azione.
Nell'opposizione, introdotta ad opera del convenuto in monitorio, rimangono prive di effetto le eccezioni attinenti ad aspetti esauriti con l'emissione del decreto, venendosi ad instaurare un giudizio a cognizione ordinaria in cui l'attore in senso sostanziale dovrà fornire prova del suo diritto, secondo le regole del giudizio a cognizione piena.
Detta prova, nel caso di specie, può essere fornita in qualsiasi modo, purchè entro i termini preclusivi di cui alla II memoria 171 ter, e così anche mediante la dichiarazione allegata da parte attrice in senso sostanziale ai propri atti quale doc.6) all'atto di costituzione in giudizio.
pagina 3 di 7 Quanto al merito devono farsi alcune osservazioni in ordine alla eccepita nullità del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della Legge
n. 287/1990.
Deve infatti osservarsi che il provvedimento n. 55/2005 della BA d'IA, accerta che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) costituiscono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, così come accertato da sentenza n.
41994/2021 delle SS.UU..
Ciò consente di affermare una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria da parte della banca, circa il fatto che al momento della stipula non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di
Vigilanza.
Tale aspetto, tuttavia, non consente di estendere la suddetta nullità ai contratti in data notevolmente successiva al periodo esaminato dal citato provvedimento della BA
d'IA (prodotto in atti dagli opponenti) .
Deve infatti a tal proposito osservarsi che se da un lato l'intesa anticoncorrenziale era, all'epoca, e cioè fino al 2005, desumibile dal provvedimento con il quale il rappresentante di categoria (ABI) pubblicava il facsimile concordato di contratto di garanzia e ne veniva accertata l'applicazione in via generalizzata, dall'altro deve ritrarsene che, né l'accertamento di nullità derivante dal provvedimento n. 55/2005 della
BA d'IA, né i contenuti di SS.UU.41994/2021, hanno la capacità di accertare l'accordo anticoncorrenziale per epoche notevolmente successive all'accertamento intervenuto con il provvedimento n. 55/2005 cit.
Deve infatti convenirsi che l'accertamento effettuato “illo tempore” non può tramutarsi in una censura definitiva di deroghe a clausole normativamente previste e legittimamente derogabili, altrimenti risultandone una indebita compressione dell'ambito della libertà contrattuale e della libera attività di impresa.
L'atto BA D'IA n. 55/2005 e le Sentenze di legittimità, ivi compresa le SS.UU. citate, possono solo accertare la nullità delle clausole 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contratte in regime di vigenza del patto anticoncorrenziale riconosciuto esistente.
Ciò comporta l'illegittimità originaria dei soli contratti per cui sia stata accertata la sussistenza del patto anticoncorrenziale, il cui accertamento interviene juris tantum fino pagina 4 di 7 al 2005 o al più in epoca di poco successiva, proprio a mezzo del provvedimento 55/2005 ridetto.
Negli altri casi non potrà certo affermarsi sic et simpliciter l'insussistenza del patto anticoncorrenziale, ma esso, in quanto patto occulto, dovrà provarsi caso per caso, anche a mezzo di presunzioni fortemente indicative.
Se quindi la BA potrà fornire prova contraria della sussistenza del patto anticoncorrenziale in epoca in cui lo stesso è accertato juris tantum, dall'altro è ovvio che, per i periodi successivi al 2005, la prova della sussistenza del patto incomba su chi lo stesso affermi esistente.
Deve allora osservarsi che le parti opponenti producono ciascuna due contratti (per vero sempre gli stessi e neppure coevi a quello per cui è causa) riportanti data successiva al
2005 e riproducenti, nei contenuti pratici le clausole “vietate” dello schema contrattuale predisposto dall'ABI.
Tale produzione tuttavia non appare poter individuare una volontà di mantenimento del patto anticoncorrenziale e ciò per i seguenti motivi.
In primo luogo non appare dimostrabile, a mezzo dei pochi allegati contrattuali, potersi accertare la convergenza delle aziende interessate verso lo scopo comune di dar vita ad un condizionamento del mercato del credito.
E' vero che in linea teorica sarebbero sufficienti anche due sole convenzioni uniformi per determinarsi il condizionamento del mercato, tuttavia ciò richiederebbe l'accertamento della consapevole partecipazione, delle due aziende, di realizzare una condotta di mercato condizionante.
Detta consapevole partecipazione, per i contratti successivi al 2005, non è tuttavia più desumibile in via presuntiva, dal momento in cui la BA d'IA ha appunto accertato l'illegittimità delle clausole 2, 6 e 8 del contratto uniforme ABI: quel modello è ormai sconfessato dall'organo di vigilanza.
La violazione alla normativa antitrust invocata, presupponendo che l'accordo in violazione determini un risultato ben preciso, e cioè quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ha quindi necessità che sia provata l'intesa.
Per i contratti fino al 2005 basta in sé l'aderenza al contratto uniforme ABI, ma per i contratti successivi detta mera aderenza non è più sufficiente, quanto meno non nei ristrettissimi limiti proposti da parte attrice.
pagina 5 di 7 Che tre istituti differenti, quello qui attualmente convenuto ed i due proponenti i modelli di contratti allegati da parte attrice, nella galassia degli istituti bancari esistenti su piazza, abbiano clausole in comune, ancorchè proprio quelle di contenuto pratico pari a quelle dello schema ABI sanzionato nel 2005, non solo non appare evento eccezionale, ma neppure indicativo di un accordo diretto a “restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.
Diverso sarebbe stato se si fossero prodotti una quantità rilevante di contratti riportanti le medesime clausole e di provenienza di molteplici istituti bancari, oppure se fossero prodotti contratti di provenienza di istituti bancari che, per loro posizione di mercato, fossero rappresentativi di una fetta fortemente maggioritaria del mercato bancario stesso: in tali condizioni ben ammissibile sarebbe stata una ricognizione positiva della intesa diretta a pervenire ad una uniformità di proposta contrattuale incidente sul mercato.
In assenza di tali elementi non può dichiararsi la nullità delle specifiche clausole, mancando la prova o il forte indizio dell'accordo in frode.
Non risultando provato l'accordo suddetto e non potendocisi riferire ad un accordo accertato in precedenza (2005), risalente di circa 6 anni rispetto alla data di stipula dei contratti fidejussori qui discussi (2011), la domanda sul punto deve essere rigettata
Gli opponenti eccepiscono inoltre l'inefficacia ed invalidità della fideiussione per violazione della disposizione di cui all'art. 1957 c.c.
In buona sostanza parte opponente eccepisce che l'opposta non abbia iniziato le azioni a tutela del proprio credito nel termine semestrale dalla comunicazione di recesso della
BA medesima e che pertanto i garanti debbano andare sciolti dall'obbligo di garanzia..
Si rileva infatti che la clausola 6) del contratto prevede la rinuncia alla garanzia di cui all'art 1957 cc..
Detta clausola, non inficiata da nullità per richiamo alla violazione della normativa antitrust, per le ragioni più sopra espresse, non è in sé inderogabile.
La norma in questione tutela il fideiussore garantendo che il creditore agisca nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza per evitare l'incremento della garanzia a causa dell'inerzia del creditore: tale inerzia trova la correlativa sanzione nella perdita della garanzia, ma detta tutela non è irrinunciabile.
Per altro verso, che maggiormente interessa le tesi di parte opposta, si osserva che successiva clausola 7) del contratto di garanzia, per contro, non fa altro che indicare il contenuto dell'obbligazione del garante affermando che il fidejussore è comunque tenuto a pagare immediatamente a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del pagina 6 di 7 debitore, tutto quanto risulti per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio e che, per la determinazione di quanto dovuto, fanno fede le risultanze delle scritture contabili della banca e, in buona sostanza, tutto quanto risultante dal saldo banca.
Detta clausola, sotto la prospettiva di parte convenuta, non è in grado di mutare il contenuto fidejussorio del contratto, ma individua una sola limitazione alle eccezioni opponibili dal garante, aggiungendo una mera clausola solve et repete che, per altro, non impedisce l'opposizione delle eccezioni attinenti la validità dello stesso contratto di garanzia, ma soprattutto non ne può mutare la tipologia.
Quanto infine alla errata indicazione delle somme di debenza. parte opposta intende opporre l'eccedenza delle somme ingiunte in relazione alla misura della garanzia prestata e tuttavia deve osservarsi che a detta limitazione parte opposta ha aderito fin dall'inizio.
Tale aspetto implica l'accoglimento della opposizione entro il citato limitato ambito, tuttavia senza conseguenze in ordine alle spese vista l'adesione di parte opposta.
Per tale ultima ragione il decreto deve essere revocato e l'opposizione solo entro tali limitati ambiti accolta, per le ragioni di cui sopra, con condanna degli opponenti al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 250.000,00, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) Accoglie l'opposizione nei ristretti limiti di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto emesso in data 4.12.2023 dal Tribunale di Pesaro con n. 784/2023 per l'importo di € 266.022,15
2) Condanna , , Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento in solido tra loro della somma di € 250.000,00 nei limiti Pt_3 della garanzia prestata, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo in favore di Controparte_1
RAPPRESENTATA DA Controparte_2
3) spese compensate.
Così deciso in Pesaro, in data 10/06/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del GOT
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 193 2024 promossa
DA
, , rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesi dall'Avv.to DI LORETO PAOLO PRATELLI MICHELE domiciliato in VIA
SAN FRANCESCO, 44 61100 PESARO
attore
CONTRO
RAPPRESENTATA Controparte_1
DA rappresentata e difesa dall'Avv.to PANINI Controparte_2
ALBERIGO e domiciliata elettivamente in VIA PLANA 4 00197 ROMA
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per tutte le ragioni pregiudiziali di rito e di merito evidenziate nel presente atto di opposizione,
- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a e per essa la rappresentata da CP_1 Controparte_1 [...] per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo / Controparte_2 annullare / revocare il decreto ingiuntivo n. 784/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 04/12/2023;
- nel merito, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 784/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 04/12/2023 in accoglimento dell'eccezione pagina 1 di 7 riconvenzionale di nullità integrale della fideiussione omnibus sottoscritta dai SI.ri
, e per violazione della normativa Parte_2 Parte_1 Parte_3 imperativa Antitrust in ragione del disposto degli artt. 2, c. 2, lett. a), e 3 della L. n.
287/1990;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 784/2023 emesso dal
Tribunale di Pesaro in data 04/12/2023 in conseguenza dell'accertamento in via riconvenzionale della nullità delle singole clausole della fideiussione contrastanti con la normativa Antitrust, e per l'effetto, il conseguente accertamento in via riconvenzionale della mancata proposizione di istanze da parte della opposta verso la debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., con liberazione dei fideiussori SI.ri
, e Parte_2 Parte_1 Parte_3
- nel merito, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 784/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 04/12/2023 in quanto la somma monitoriamente ingiunta risulta non corretta.
Con vittoria di spese ed onorari di procedimento
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
• concedere, per i motivi di cui in narrativa, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei IG.ri , Parte_2 Pt_1
e nei limiti dell'importo massimo garantito di €
[...] Parte_3
250.000,00, oltre interessi moratori, al tasso convenzionale, dalla data di emissione dell'ingiunzione di pagamento e fino all'effettivo soddisfo;
• rigettare l'opposizione avversaria siccome inammissibile e/o comunque assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei IG.ri , Parte_2 Pt_1
e nei limiti dell'importo di € 250.000,00, oltre
[...] Parte_3 interessi moratori, al tasso convenzionale, dalla data di emissione dell'ingiunzione di pagamento e fino all'effettivo soddisfo, ovvero, in subordine, condannare i IG.ri
, e al Parte_2 Parte_1 Parte_3 pagamento del suddetto importo € 250.000,00 ovvero di quella diversa somma (minore o maggiore) che sarà ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi moratori, al tasso convenzionale, dalla data di emissione dell'ingiunzione di pagamento e fino all'effettivo soddisfo.
pagina 2 di 7 E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con distinte autonome domande , , Parte_1 Parte_2
, quali fidejubenti, oppongono il decreto ingiuntivo, richiesto da Parte_3
e per essa rappresentata da CP_1 Controparte_1 [...] emesso in data 4.12.2023 dal Tribunale di Pesaro con n. 784/2023 per Controparte_2
l'importo di euro 266.022,15 ed in conseguenza di insoluti su scoperti di conto.
Gli opponenti eccepiscono:
a) Carenza di legittimazione attiva in capo a per incertezza in ordine alla CP_1
cessione dei titoli cartolarizzati (per insufficienza della dichiarazione di cessione in blocco dei crediti da parte di BNL pubblicata in G.U.);
b) Nullità del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della Legge n. 287/1990
c) Inefficacia ed invalidità della fideiussione per violazione della disposizione di cui all'art. 1957 c.c.
d) Errata quantificazione delle somme ingiunte agli opponenti in quanto è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 266.022,15 laddove la fideiussione omnibus prestata è limitata alla somma di € 250.000,00.
Di qui la richiesta di revoca del decreto.
Si costituiva l'opposta contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la concessione di provvisoria esecutività del decreto e sua definitiva efficacia.
Trattandosi di causa in diritto la stessa veniva assunta in decisione senza istruttoria successivamente al deposito delle memorie istruttorie.
2) Deve preliminarmente osservarsi che l'odierna attrice in via monitoria è legittimata alla promozione dell'azione.
Nell'opposizione, introdotta ad opera del convenuto in monitorio, rimangono prive di effetto le eccezioni attinenti ad aspetti esauriti con l'emissione del decreto, venendosi ad instaurare un giudizio a cognizione ordinaria in cui l'attore in senso sostanziale dovrà fornire prova del suo diritto, secondo le regole del giudizio a cognizione piena.
Detta prova, nel caso di specie, può essere fornita in qualsiasi modo, purchè entro i termini preclusivi di cui alla II memoria 171 ter, e così anche mediante la dichiarazione allegata da parte attrice in senso sostanziale ai propri atti quale doc.6) all'atto di costituzione in giudizio.
pagina 3 di 7 Quanto al merito devono farsi alcune osservazioni in ordine alla eccepita nullità del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della Legge
n. 287/1990.
Deve infatti osservarsi che il provvedimento n. 55/2005 della BA d'IA, accerta che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) costituiscono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, così come accertato da sentenza n.
41994/2021 delle SS.UU..
Ciò consente di affermare una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria da parte della banca, circa il fatto che al momento della stipula non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di
Vigilanza.
Tale aspetto, tuttavia, non consente di estendere la suddetta nullità ai contratti in data notevolmente successiva al periodo esaminato dal citato provvedimento della BA
d'IA (prodotto in atti dagli opponenti) .
Deve infatti a tal proposito osservarsi che se da un lato l'intesa anticoncorrenziale era, all'epoca, e cioè fino al 2005, desumibile dal provvedimento con il quale il rappresentante di categoria (ABI) pubblicava il facsimile concordato di contratto di garanzia e ne veniva accertata l'applicazione in via generalizzata, dall'altro deve ritrarsene che, né l'accertamento di nullità derivante dal provvedimento n. 55/2005 della
BA d'IA, né i contenuti di SS.UU.41994/2021, hanno la capacità di accertare l'accordo anticoncorrenziale per epoche notevolmente successive all'accertamento intervenuto con il provvedimento n. 55/2005 cit.
Deve infatti convenirsi che l'accertamento effettuato “illo tempore” non può tramutarsi in una censura definitiva di deroghe a clausole normativamente previste e legittimamente derogabili, altrimenti risultandone una indebita compressione dell'ambito della libertà contrattuale e della libera attività di impresa.
L'atto BA D'IA n. 55/2005 e le Sentenze di legittimità, ivi compresa le SS.UU. citate, possono solo accertare la nullità delle clausole 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contratte in regime di vigenza del patto anticoncorrenziale riconosciuto esistente.
Ciò comporta l'illegittimità originaria dei soli contratti per cui sia stata accertata la sussistenza del patto anticoncorrenziale, il cui accertamento interviene juris tantum fino pagina 4 di 7 al 2005 o al più in epoca di poco successiva, proprio a mezzo del provvedimento 55/2005 ridetto.
Negli altri casi non potrà certo affermarsi sic et simpliciter l'insussistenza del patto anticoncorrenziale, ma esso, in quanto patto occulto, dovrà provarsi caso per caso, anche a mezzo di presunzioni fortemente indicative.
Se quindi la BA potrà fornire prova contraria della sussistenza del patto anticoncorrenziale in epoca in cui lo stesso è accertato juris tantum, dall'altro è ovvio che, per i periodi successivi al 2005, la prova della sussistenza del patto incomba su chi lo stesso affermi esistente.
Deve allora osservarsi che le parti opponenti producono ciascuna due contratti (per vero sempre gli stessi e neppure coevi a quello per cui è causa) riportanti data successiva al
2005 e riproducenti, nei contenuti pratici le clausole “vietate” dello schema contrattuale predisposto dall'ABI.
Tale produzione tuttavia non appare poter individuare una volontà di mantenimento del patto anticoncorrenziale e ciò per i seguenti motivi.
In primo luogo non appare dimostrabile, a mezzo dei pochi allegati contrattuali, potersi accertare la convergenza delle aziende interessate verso lo scopo comune di dar vita ad un condizionamento del mercato del credito.
E' vero che in linea teorica sarebbero sufficienti anche due sole convenzioni uniformi per determinarsi il condizionamento del mercato, tuttavia ciò richiederebbe l'accertamento della consapevole partecipazione, delle due aziende, di realizzare una condotta di mercato condizionante.
Detta consapevole partecipazione, per i contratti successivi al 2005, non è tuttavia più desumibile in via presuntiva, dal momento in cui la BA d'IA ha appunto accertato l'illegittimità delle clausole 2, 6 e 8 del contratto uniforme ABI: quel modello è ormai sconfessato dall'organo di vigilanza.
La violazione alla normativa antitrust invocata, presupponendo che l'accordo in violazione determini un risultato ben preciso, e cioè quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ha quindi necessità che sia provata l'intesa.
Per i contratti fino al 2005 basta in sé l'aderenza al contratto uniforme ABI, ma per i contratti successivi detta mera aderenza non è più sufficiente, quanto meno non nei ristrettissimi limiti proposti da parte attrice.
pagina 5 di 7 Che tre istituti differenti, quello qui attualmente convenuto ed i due proponenti i modelli di contratti allegati da parte attrice, nella galassia degli istituti bancari esistenti su piazza, abbiano clausole in comune, ancorchè proprio quelle di contenuto pratico pari a quelle dello schema ABI sanzionato nel 2005, non solo non appare evento eccezionale, ma neppure indicativo di un accordo diretto a “restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.
Diverso sarebbe stato se si fossero prodotti una quantità rilevante di contratti riportanti le medesime clausole e di provenienza di molteplici istituti bancari, oppure se fossero prodotti contratti di provenienza di istituti bancari che, per loro posizione di mercato, fossero rappresentativi di una fetta fortemente maggioritaria del mercato bancario stesso: in tali condizioni ben ammissibile sarebbe stata una ricognizione positiva della intesa diretta a pervenire ad una uniformità di proposta contrattuale incidente sul mercato.
In assenza di tali elementi non può dichiararsi la nullità delle specifiche clausole, mancando la prova o il forte indizio dell'accordo in frode.
Non risultando provato l'accordo suddetto e non potendocisi riferire ad un accordo accertato in precedenza (2005), risalente di circa 6 anni rispetto alla data di stipula dei contratti fidejussori qui discussi (2011), la domanda sul punto deve essere rigettata
Gli opponenti eccepiscono inoltre l'inefficacia ed invalidità della fideiussione per violazione della disposizione di cui all'art. 1957 c.c.
In buona sostanza parte opponente eccepisce che l'opposta non abbia iniziato le azioni a tutela del proprio credito nel termine semestrale dalla comunicazione di recesso della
BA medesima e che pertanto i garanti debbano andare sciolti dall'obbligo di garanzia..
Si rileva infatti che la clausola 6) del contratto prevede la rinuncia alla garanzia di cui all'art 1957 cc..
Detta clausola, non inficiata da nullità per richiamo alla violazione della normativa antitrust, per le ragioni più sopra espresse, non è in sé inderogabile.
La norma in questione tutela il fideiussore garantendo che il creditore agisca nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza per evitare l'incremento della garanzia a causa dell'inerzia del creditore: tale inerzia trova la correlativa sanzione nella perdita della garanzia, ma detta tutela non è irrinunciabile.
Per altro verso, che maggiormente interessa le tesi di parte opposta, si osserva che successiva clausola 7) del contratto di garanzia, per contro, non fa altro che indicare il contenuto dell'obbligazione del garante affermando che il fidejussore è comunque tenuto a pagare immediatamente a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del pagina 6 di 7 debitore, tutto quanto risulti per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio e che, per la determinazione di quanto dovuto, fanno fede le risultanze delle scritture contabili della banca e, in buona sostanza, tutto quanto risultante dal saldo banca.
Detta clausola, sotto la prospettiva di parte convenuta, non è in grado di mutare il contenuto fidejussorio del contratto, ma individua una sola limitazione alle eccezioni opponibili dal garante, aggiungendo una mera clausola solve et repete che, per altro, non impedisce l'opposizione delle eccezioni attinenti la validità dello stesso contratto di garanzia, ma soprattutto non ne può mutare la tipologia.
Quanto infine alla errata indicazione delle somme di debenza. parte opposta intende opporre l'eccedenza delle somme ingiunte in relazione alla misura della garanzia prestata e tuttavia deve osservarsi che a detta limitazione parte opposta ha aderito fin dall'inizio.
Tale aspetto implica l'accoglimento della opposizione entro il citato limitato ambito, tuttavia senza conseguenze in ordine alle spese vista l'adesione di parte opposta.
Per tale ultima ragione il decreto deve essere revocato e l'opposizione solo entro tali limitati ambiti accolta, per le ragioni di cui sopra, con condanna degli opponenti al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 250.000,00, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) Accoglie l'opposizione nei ristretti limiti di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto emesso in data 4.12.2023 dal Tribunale di Pesaro con n. 784/2023 per l'importo di € 266.022,15
2) Condanna , , Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento in solido tra loro della somma di € 250.000,00 nei limiti Pt_3 della garanzia prestata, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo in favore di Controparte_1
RAPPRESENTATA DA Controparte_2
3) spese compensate.
Così deciso in Pesaro, in data 10/06/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
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