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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 278/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 278/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO Parte_1 C.F._1
ANTONIO;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avv. NERI CRISTINA;
APPELLATO
Avente ad oggetto: sentenza del Tribunale di Bologna, Sez. III, n.1592/2019 in data 9/07/2019, nella causa R.G.n. 9333/2017, relativa a opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12 luglio 2024, con le seguenti
CONCLUSIONI
L'appellante, come da atto di appello;
il appellato, come da comparsa di costituzione e risposta. CP_1
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) A seguito di deposito di ricorso per decreto ingiuntivo da parte del Parte_2
in persona dell'amministratore p.t., per insoluti condominiali relativi al
[...] rendiconto consuntivo per l'esercizio 1/5/2015-30/4/2016 e al preventivo di spesa 1/5/2016-32/4/2017, approvati nell'assemblea condominiale del 22/9/2016, il Tribunale di Bologna emetteva in data
23/3/2017 decreto ingiuntivo telematico n.1970/2017, R.G.n.2685/2017, immediatamente esecutivo, nei confronti del Sig. per la somma di Euro 5.509,000, oltre spese e interessi, che Parte_1
era notificato in data 19/4/2017 allo stesso Sig. unitamente ad atto di precetto. Pt_1
Il Sig. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna il sopra citato Parte_1
con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificato sul presupposto che le CP_1
somme ingiunte non erano dovute, in quanto frutto di duplicazione ed errata imputazione di spese, contestando in particolar modo l'addebito allo stesso Sig. delle spese legali, pari ad € Pt_1
4.722,00, che si era auto-liquidate il e che erano sommate a quelle già liquidate dagli CP_1
organi giudiziari competenti per l'emissione di due precedenti decreti ingiuntivi richiesti dallo stesso al Giudice di Pace di rispettivamente nel 2011 e nel 2013, e, pertanto, chiedeva CP_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, pronunciata per cui è causa 1) in via preliminare sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo R.G. n. 2685/17, n. decr.
Ing. 1970/17, emesso il 23 marzo u.s. dal Tribunale Ordinario di Bologna per i motivi sopra espressi;
2) nel merito revocare lo stesso decreto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi in atti specificati;
3) sempre nel merito accertare e dichiarare il credito vantato dall'opponente nei confronti del Condominio opposto quantificato in € 2.272,00 già detratte le somme ancora dovute allo stesso
Condominio e per l'effetto condannare lo stesso alla restituzione delle somme accertate;
4) accertare e dichiarare la responsabilità del opposto per aver decuplicato il proprio credito e per CP_1
l'effetto condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'opponente quantificati in questa sede in complessivi € 2.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
5) sempre nel merito condannare il Condominio opposto ai sensi dell'art.
96 c.p.c. in quanto ne ricorrono i presupposti al risarcimento del danno nei confronti dell'opponente da liquidarsi di ufficio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il opposto si costituiva con comparsa di costituzione e risposta contestando tutto quanto ex CP_1
adverso dedotto in quanto ritenuto errato in fatto ed in diritto e rassegnava le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 8 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna,
In via preliminare respingere la richiesta di sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti;
in via principale e nel merito respingere, poiché pretestuosa ed infondata l'opposizione del sig. , confermando, Parte_1 per l'effetto, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto e con condanna dello stesso opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia, per le motivazioni esposte in narrativa.
In ogni caso
Con vittoria di spese legali”.
Il Tribunale di Bologna, dopo aver concesso i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e avere trattenuto in decisione la causa all'udienza del 21/2/2019, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che erano depositate dalle parti, sul presupposto della mancata impugnazione della delibera assembleare contestata che costituiva il titolo del decreto ingiuntivo opposto, dopo avere richiamato giurisprudenza ha ritenuto che solo nel caso in cui la delibera fosse stata riconosciuta nulla si sarebbero potute accogliere le istanze dell'opponente, ma nel caso di specie nessuna delle censure mosse nell'opposizione alle delibere assembleari era idonea a farne dichiarare la nullità, ma solo l'annullabilità in quanto fondata sulla denuncia di una errata applicazione dei criteri di imputazione delle spese e, quindi, ha così ha deciso:
“1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1970/17, R.G.
n. 2685/17 emesso dal Tribunale di Bologna in data 23-27.03.2017. 2) Rigetta ogni altra domanda. 3)
Condanna altresì parte opponente, signor a rimborsare alla parte opposta, Parte_1
, in persona dell'Amministratore pro tempore, le spese di lite, Parte_3 che si liquidano in € 3.800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M.
55/2014 I.V.A., C.A.P.”.
2) Il Sig. ha proposto il presente appello deducendo cinque motivi di gravame: Parte_1
- sulla annullabilità o nullità delle delibere condominiali utilizzate come atti presupposti del credito azionato nella procedura monitoria e sulla decuplicazione dei crediti;
- sulla omissione di indagine sui motivi essenziali di causa e sulla illegittima decisione assunta sulla base di presupposti illegittimi ed errati;
- sulla nullità delle delibere condominiali de quo;
pagina 3 di 8 - sulla “errata” lettura delle prove prodotte;
- sulle conseguenze dell'erroneità degli addebiti.
Con il primo motivo il Sig. ha dedotto che il Condominio nel corso degli anni gli aveva Pt_1
addebitato per “spese personali” la somma complessiva di Euro 4.722,00, a titolo di spese legali auto liquidate dal Condominio e inserita nei bilanci consuntivi relativi agli anni 2011/12 e 2012/13 approvati in assemblea e infine richiesta nei decreti ingiuntivi emessi negli anni nei suoi confronti, tra cui quello opposto nel giudizio di primo grado;
al riguardo, ha precisato che il opposto mai aveva CP_1
contestato detta tesi, ma si era limitato ad eccepire che dovevano essere impugnate le delibere assembleari che avevano deliberato il bilancio consuntivo con detto importo.
In particolare, ha rilevato che dalle scritture contabili del si evinceva che detta somma di CP_1
Euro 4.722,00 fosse una duplicazione del credito in suo danno a titolo di spese legali che si aggiungevano a quelle già in precedenza liquidate dal Giudice di Pace in sede di emissione dei due decreti ingiuntivi emessi nel 2011 e nel 2013, e poi azionate e riscosse dal in separata CP_1
procedura esecutiva presso terzi conclusasi nel 2015.
Riguardo al secondo motivo, il Sig. lamenta che il Giudice di prime cure ha omesso di Pt_1
verificare se le voci di spese che gli erano state addebitate dal Condominio fossero lecite o lesive del suo diritto di condomino al fine si stabilire se le delibere oggetto di causa fossero nulle o solamente annullabili in quanto, se lo avesse fatto, ne avrebbe accertato la loro nullità.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che nel caso di specie non era stata considerata la giurisprudenza che considera nulle le delibere condominiali che dispongono anche a carico del condomino, controparte in una causa, il pagamento pro quota delle spese sostenute dal per CP_1
il compenso al proprio difensore nominato per detta causa.
Nel quarto motivo la difesa del Sig. ha lamentato una non corretta lettura della Pt_1 documentazioni in atti da cui risulterebbe dimostrato l'addebito di spese legali quali duplicazioni di quelle liquidate dal Giudice di Pace e pagate al in esito alla procedura esecutiva presso CP_1
terzi incardinata nel 2013 e conclusa nel 2015.
Con il quinto e ultimo motivo l'appellante ha nello specifico evidenziato i dati di bilancio in atti da cui sarebbe confermato che le somme dovute a seguito dei due titoli emessi dal Giudice di Pace di Bologna
e della procedura esecutiva erano state interamente pagate, mentre quelle oggetto del presente appello sarebbero il frutto della duplicazione del credito da parte del CP_1
Il Sig. quindi, concludeva l'atto di appello chiedendo: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, Pt_1
respinta ogni contraria istanza, riformare
pagina 4 di 8 1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 1592/2019, emessa dal Tribunale Ordinario di
Bologna, sezione terza civile, in persona del Giudice dott.ssa Cinzia Gamberini, nell'ambito del giudizio n.R.G. 9333/2017, pubblicata in data 09/07/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “respinta ogni contraria eccezione e deduzione, pronunciata per cui è causa 1) nel merito revocare il decreto ingiuntivo 1970/2017 in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi in atti specificati;
3) sempre nel merito accertare e dichiarare il credito vantato dall'opponente nei confronti del Condominio opposto quantificato in € 754,00 già detratte le somme ancora dovute allo stesso Condominio o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condannare lo stesso Condominio alla restituzione delle somme accertare come credito del signor 4) sempre nel merito condannare il Condominio opposto ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c. in quanto ne ricorrono i presupposti al risarcimento del danno nei confronti dell'opponente da liquidarsi di ufficio (…).”
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Si è costituito il in persona dell'amministratore Parte_2
p.t., che ha in toto contestato l'atto di appello deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal
Sig. nei bilanci erano state riportate solo le spese legali liquidate nei giudizi per il recupero Pt_1
del credito e oneri condominiali dovuti, e non pagati, aggiuntisi successivamente alle azioni legali svolte;
inoltre, ha dedotto che lo stesso appellante mai aveva chiesto l'accertamento della eventuale nullità delle delibere assembleari oggetto di causa e che, comunque, in tali delibere non si erano assunte decisioni che esorbitavano le attribuzioni dell'assemblea.
Il Condominio appellato ha poi proseguito rilevando che le delibere messe in discussione non erano state nemmeno specificamente indicate dal Sig. con numero o con data, né prodotte in atti, e, Pt_1
quindi ha concluso chiedendo: “Ogni contraria istanza ed eccezione rejetta, con ogni più ampia riserva di legge e conclusione con vittoria di spese,
- che l'On. Corte d'Appello adita voglia rigettare l'appello proposto dal sig. , poiché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1592/2019 del Tribunale di Bologna, impugnata.
Con vittoria di spese legali”.
pagina 5 di 8 All'udienza del 20/12/2022, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, che erano depositati dalle parti costituite.
Successivamente, in ragione dell'avvenuta variazione del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni, la causa, con ordinanza, è stata rimessa sul ruolo all'udienza del 12/7/2024. Detta udienza si è tenuta in forma cartolare, mediante trattazione scritta, con il deposito delle parti costituite di note scritte recanti la precisazione delle conclusioni con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa, quindi, è stata presa in decisione senza termini di legge.
3) Il Collegio osserva che l'oggetto del presente appello riguarda la obbligatorietà delle somme addebitate nei bilanci all'appellante in ragione della cogenza o meno delle delibere condominiali con cui sono stati approvati detti bilanci.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n.32463 del 13/12/2024, ribadendo un consolidato principio e richiamando le Sezioni Unite n.9839 del 2021, ha affermato che la “regola generale” è quella dell'annullabilità della delibera condominiale impugnabile nel termine di 30 giorni dalla deliberazione o dalla sua conoscenza, mentre la nullità è relegata a fattispecie di gravissima carenza di potere decisionale o di illiceità del contenuto, come il contrasto con norme imperative, ordine pubblico o buon costume.
Nell'atto di appello il Sig. lamenta che nel caso di specie le delibere condominiali Parte_4
sarebbero nulle, e non annullabili, in quanto avrebbero riguardato decisioni che esorbitavano le attribuzioni del come previste dalla vigente normativa del codice civile e, quindi, ai sensi CP_1 dell'art. 1421 c.c. il giudice avrebbe ben potuto rilevarne d'ufficio la nullità.
Al riguardo, il Collegio osserva che in materia di condominio è stato affermato che sia da considerare nulla per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il ed un singolo condomino, ponga anche a carico di CP_1 quest'ultimo, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso CP_1
per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino, e neppure, perciò, trovando applicazione in tale ipotesi l'art. 1132 c.c. (Cassazione, Sez. II, ordinanza n.1629 del 23/01/2018).
pagina 6 di 8 La delibera condominiale del 22/9/2016 che ha approvato il rendiconto consuntivo per l'esercizio
1/5/2015-30/4/2016 e il preventivo di spesa 1/5/2016-30/4/2017 su cui si è fondato il decreto ingiuntivo opposto, tuttavia, imputa al Sig. i seguenti importi: Pt_1
Euro 2.623,30 per spese condominiali a consuntivo, di cui Euro 1.544,74 per saldo esercizio precedente, ed Euro 622,48, per spese condominiali in preventivo, pari a complessivi Euro 3.245,78, a cui si aggiunge l'importo dovuto pro quota, pari a Euro 13.729,00, per i lavori di impermeabilizzazione della copertura dell'immobile condominiale affidati alla e che richiedono una spesa Controparte_2
complessiva per il Condominio di Euro 315.350,50.
A fronte di detti importi, il decreto ingiuntivo opposto chiedeva nei confronti del Sig. il Pt_1
pagamento della somma di Euro 5.509,000, oltre spese e interessi, costituita da Euro 3.038,00, pari a quanto non pagato della maggiore somma di Euro 3.245,78, dovuta come dai sopra citati rendiconto e preventivo, ed Euro 2.471,00, pari alla prima rata scaduta in data 1/2/2017 e non pagata per i predetti lavori di impermeabilizzazione.
Degli importi portati dal decreto ingiuntivo opposto, quindi, Euro 2.471,00 si riferiscono ai lavori di impermeabilizzazione, mentre dell'importo di Euro 3.038,00, dovuto per oneri condominiali, solo Euro
1.544,74 riguardano il saldo esercizio precedente, mentre i rimanenti Euro 1.493,26 sono relativi a spese condominiali maturate a partire dal 2015.
Ciò posto, la Corte osserva che da quanto depositato in atti appare evidente che l'eventuale contestazione delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto sarebbero limitate all'importo di
Euro 1.544,74 dovuto per il saldo degli anni precedenti;
tuttavia, vi è una palese carenza di prova che possa dimostrare che detta somma sia effettivamente collegabile a quelle, relative ad azioni legali contro l'appellante, che l'assemblea avrebbe illegittimamente imputato negli anni precedenti al Sig.
e che determinerebbero la nullità della delibera condominiale che le aveva approvate. Pt_1
Su tale aspetto, in primo luogo, il Collegio ritiene che, poiché gli importi in questione che sarebbero stati illegittimamente posti a carico del Sig. sono stati indicati nell'ambito dei rendiconti Pt_1
2011/12 e 2012/13, presumibilmente sono stati oggetto del decreto ingiuntivo richiesto al Giudice di
Pace nel 2013 e, come eccepito dalla difesa del il saldo dell'esercizio precedente riguarda CP_1
oneri condominiali dovuti, e non pagati, aggiuntisi successivamente alle azioni legali svolte;
inoltre, si ritiene che, comunque, non è stato adeguatamente provato che gli importi contestati siano inclusi nella somma di Euro 1.544,74 dovuta per il saldo degli anni precedenti inserita nel rendiconto consuntivo per l'esercizio 1/5/2015-30/4/2016.
Ne consegue che il presente appello va dunque respinto.
pagina 7 di 8 L'integrale rigetto dell'appello implica ex art. 91 c.p.c. la condanna del Sig. a Parte_1
rifondere il delle spese relative al presente giudizio, Parte_2
calcolate sulla base dei parametri forensi di cui al ai sensi del D.M. n. 55/201, aggiornati al DM
n.147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore della controversia da Euro 5.200,01 a Euro
26.000,00) ad esclusione della fase istruttoria non svolta, e che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario, ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell' appellante, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del sentenza del Tribunale di Bologna, Sez. III, n.1592/2019 in data 9/07/2019, nella causa R.G.n. 9333/2017;
2) dichiara tenuto e condanna il Sig. a rifondere al Parte_1 Parte_2 [...]
in persona dell'Amministratore p.t., le spese di lite per il presente grado di giudizio Parte_5
che si liquidano in Euro 2.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. suddetto (vedi Cassazione, Civ., S.U., n. 23535 del 20 settembre 2019; Cassazione, Civ., S.U., n. 4315 del 20 aprile 2020).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 278/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO Parte_1 C.F._1
ANTONIO;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avv. NERI CRISTINA;
APPELLATO
Avente ad oggetto: sentenza del Tribunale di Bologna, Sez. III, n.1592/2019 in data 9/07/2019, nella causa R.G.n. 9333/2017, relativa a opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12 luglio 2024, con le seguenti
CONCLUSIONI
L'appellante, come da atto di appello;
il appellato, come da comparsa di costituzione e risposta. CP_1
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) A seguito di deposito di ricorso per decreto ingiuntivo da parte del Parte_2
in persona dell'amministratore p.t., per insoluti condominiali relativi al
[...] rendiconto consuntivo per l'esercizio 1/5/2015-30/4/2016 e al preventivo di spesa 1/5/2016-32/4/2017, approvati nell'assemblea condominiale del 22/9/2016, il Tribunale di Bologna emetteva in data
23/3/2017 decreto ingiuntivo telematico n.1970/2017, R.G.n.2685/2017, immediatamente esecutivo, nei confronti del Sig. per la somma di Euro 5.509,000, oltre spese e interessi, che Parte_1
era notificato in data 19/4/2017 allo stesso Sig. unitamente ad atto di precetto. Pt_1
Il Sig. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna il sopra citato Parte_1
con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificato sul presupposto che le CP_1
somme ingiunte non erano dovute, in quanto frutto di duplicazione ed errata imputazione di spese, contestando in particolar modo l'addebito allo stesso Sig. delle spese legali, pari ad € Pt_1
4.722,00, che si era auto-liquidate il e che erano sommate a quelle già liquidate dagli CP_1
organi giudiziari competenti per l'emissione di due precedenti decreti ingiuntivi richiesti dallo stesso al Giudice di Pace di rispettivamente nel 2011 e nel 2013, e, pertanto, chiedeva CP_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, pronunciata per cui è causa 1) in via preliminare sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo R.G. n. 2685/17, n. decr.
Ing. 1970/17, emesso il 23 marzo u.s. dal Tribunale Ordinario di Bologna per i motivi sopra espressi;
2) nel merito revocare lo stesso decreto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi in atti specificati;
3) sempre nel merito accertare e dichiarare il credito vantato dall'opponente nei confronti del Condominio opposto quantificato in € 2.272,00 già detratte le somme ancora dovute allo stesso
Condominio e per l'effetto condannare lo stesso alla restituzione delle somme accertate;
4) accertare e dichiarare la responsabilità del opposto per aver decuplicato il proprio credito e per CP_1
l'effetto condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'opponente quantificati in questa sede in complessivi € 2.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
5) sempre nel merito condannare il Condominio opposto ai sensi dell'art.
96 c.p.c. in quanto ne ricorrono i presupposti al risarcimento del danno nei confronti dell'opponente da liquidarsi di ufficio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il opposto si costituiva con comparsa di costituzione e risposta contestando tutto quanto ex CP_1
adverso dedotto in quanto ritenuto errato in fatto ed in diritto e rassegnava le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 8 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna,
In via preliminare respingere la richiesta di sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti;
in via principale e nel merito respingere, poiché pretestuosa ed infondata l'opposizione del sig. , confermando, Parte_1 per l'effetto, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto e con condanna dello stesso opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia, per le motivazioni esposte in narrativa.
In ogni caso
Con vittoria di spese legali”.
Il Tribunale di Bologna, dopo aver concesso i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e avere trattenuto in decisione la causa all'udienza del 21/2/2019, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che erano depositate dalle parti, sul presupposto della mancata impugnazione della delibera assembleare contestata che costituiva il titolo del decreto ingiuntivo opposto, dopo avere richiamato giurisprudenza ha ritenuto che solo nel caso in cui la delibera fosse stata riconosciuta nulla si sarebbero potute accogliere le istanze dell'opponente, ma nel caso di specie nessuna delle censure mosse nell'opposizione alle delibere assembleari era idonea a farne dichiarare la nullità, ma solo l'annullabilità in quanto fondata sulla denuncia di una errata applicazione dei criteri di imputazione delle spese e, quindi, ha così ha deciso:
“1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1970/17, R.G.
n. 2685/17 emesso dal Tribunale di Bologna in data 23-27.03.2017. 2) Rigetta ogni altra domanda. 3)
Condanna altresì parte opponente, signor a rimborsare alla parte opposta, Parte_1
, in persona dell'Amministratore pro tempore, le spese di lite, Parte_3 che si liquidano in € 3.800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M.
55/2014 I.V.A., C.A.P.”.
2) Il Sig. ha proposto il presente appello deducendo cinque motivi di gravame: Parte_1
- sulla annullabilità o nullità delle delibere condominiali utilizzate come atti presupposti del credito azionato nella procedura monitoria e sulla decuplicazione dei crediti;
- sulla omissione di indagine sui motivi essenziali di causa e sulla illegittima decisione assunta sulla base di presupposti illegittimi ed errati;
- sulla nullità delle delibere condominiali de quo;
pagina 3 di 8 - sulla “errata” lettura delle prove prodotte;
- sulle conseguenze dell'erroneità degli addebiti.
Con il primo motivo il Sig. ha dedotto che il Condominio nel corso degli anni gli aveva Pt_1
addebitato per “spese personali” la somma complessiva di Euro 4.722,00, a titolo di spese legali auto liquidate dal Condominio e inserita nei bilanci consuntivi relativi agli anni 2011/12 e 2012/13 approvati in assemblea e infine richiesta nei decreti ingiuntivi emessi negli anni nei suoi confronti, tra cui quello opposto nel giudizio di primo grado;
al riguardo, ha precisato che il opposto mai aveva CP_1
contestato detta tesi, ma si era limitato ad eccepire che dovevano essere impugnate le delibere assembleari che avevano deliberato il bilancio consuntivo con detto importo.
In particolare, ha rilevato che dalle scritture contabili del si evinceva che detta somma di CP_1
Euro 4.722,00 fosse una duplicazione del credito in suo danno a titolo di spese legali che si aggiungevano a quelle già in precedenza liquidate dal Giudice di Pace in sede di emissione dei due decreti ingiuntivi emessi nel 2011 e nel 2013, e poi azionate e riscosse dal in separata CP_1
procedura esecutiva presso terzi conclusasi nel 2015.
Riguardo al secondo motivo, il Sig. lamenta che il Giudice di prime cure ha omesso di Pt_1
verificare se le voci di spese che gli erano state addebitate dal Condominio fossero lecite o lesive del suo diritto di condomino al fine si stabilire se le delibere oggetto di causa fossero nulle o solamente annullabili in quanto, se lo avesse fatto, ne avrebbe accertato la loro nullità.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che nel caso di specie non era stata considerata la giurisprudenza che considera nulle le delibere condominiali che dispongono anche a carico del condomino, controparte in una causa, il pagamento pro quota delle spese sostenute dal per CP_1
il compenso al proprio difensore nominato per detta causa.
Nel quarto motivo la difesa del Sig. ha lamentato una non corretta lettura della Pt_1 documentazioni in atti da cui risulterebbe dimostrato l'addebito di spese legali quali duplicazioni di quelle liquidate dal Giudice di Pace e pagate al in esito alla procedura esecutiva presso CP_1
terzi incardinata nel 2013 e conclusa nel 2015.
Con il quinto e ultimo motivo l'appellante ha nello specifico evidenziato i dati di bilancio in atti da cui sarebbe confermato che le somme dovute a seguito dei due titoli emessi dal Giudice di Pace di Bologna
e della procedura esecutiva erano state interamente pagate, mentre quelle oggetto del presente appello sarebbero il frutto della duplicazione del credito da parte del CP_1
Il Sig. quindi, concludeva l'atto di appello chiedendo: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, Pt_1
respinta ogni contraria istanza, riformare
pagina 4 di 8 1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 1592/2019, emessa dal Tribunale Ordinario di
Bologna, sezione terza civile, in persona del Giudice dott.ssa Cinzia Gamberini, nell'ambito del giudizio n.R.G. 9333/2017, pubblicata in data 09/07/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “respinta ogni contraria eccezione e deduzione, pronunciata per cui è causa 1) nel merito revocare il decreto ingiuntivo 1970/2017 in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi in atti specificati;
3) sempre nel merito accertare e dichiarare il credito vantato dall'opponente nei confronti del Condominio opposto quantificato in € 754,00 già detratte le somme ancora dovute allo stesso Condominio o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condannare lo stesso Condominio alla restituzione delle somme accertare come credito del signor 4) sempre nel merito condannare il Condominio opposto ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c. in quanto ne ricorrono i presupposti al risarcimento del danno nei confronti dell'opponente da liquidarsi di ufficio (…).”
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Si è costituito il in persona dell'amministratore Parte_2
p.t., che ha in toto contestato l'atto di appello deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal
Sig. nei bilanci erano state riportate solo le spese legali liquidate nei giudizi per il recupero Pt_1
del credito e oneri condominiali dovuti, e non pagati, aggiuntisi successivamente alle azioni legali svolte;
inoltre, ha dedotto che lo stesso appellante mai aveva chiesto l'accertamento della eventuale nullità delle delibere assembleari oggetto di causa e che, comunque, in tali delibere non si erano assunte decisioni che esorbitavano le attribuzioni dell'assemblea.
Il Condominio appellato ha poi proseguito rilevando che le delibere messe in discussione non erano state nemmeno specificamente indicate dal Sig. con numero o con data, né prodotte in atti, e, Pt_1
quindi ha concluso chiedendo: “Ogni contraria istanza ed eccezione rejetta, con ogni più ampia riserva di legge e conclusione con vittoria di spese,
- che l'On. Corte d'Appello adita voglia rigettare l'appello proposto dal sig. , poiché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1592/2019 del Tribunale di Bologna, impugnata.
Con vittoria di spese legali”.
pagina 5 di 8 All'udienza del 20/12/2022, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, che erano depositati dalle parti costituite.
Successivamente, in ragione dell'avvenuta variazione del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni, la causa, con ordinanza, è stata rimessa sul ruolo all'udienza del 12/7/2024. Detta udienza si è tenuta in forma cartolare, mediante trattazione scritta, con il deposito delle parti costituite di note scritte recanti la precisazione delle conclusioni con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa, quindi, è stata presa in decisione senza termini di legge.
3) Il Collegio osserva che l'oggetto del presente appello riguarda la obbligatorietà delle somme addebitate nei bilanci all'appellante in ragione della cogenza o meno delle delibere condominiali con cui sono stati approvati detti bilanci.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n.32463 del 13/12/2024, ribadendo un consolidato principio e richiamando le Sezioni Unite n.9839 del 2021, ha affermato che la “regola generale” è quella dell'annullabilità della delibera condominiale impugnabile nel termine di 30 giorni dalla deliberazione o dalla sua conoscenza, mentre la nullità è relegata a fattispecie di gravissima carenza di potere decisionale o di illiceità del contenuto, come il contrasto con norme imperative, ordine pubblico o buon costume.
Nell'atto di appello il Sig. lamenta che nel caso di specie le delibere condominiali Parte_4
sarebbero nulle, e non annullabili, in quanto avrebbero riguardato decisioni che esorbitavano le attribuzioni del come previste dalla vigente normativa del codice civile e, quindi, ai sensi CP_1 dell'art. 1421 c.c. il giudice avrebbe ben potuto rilevarne d'ufficio la nullità.
Al riguardo, il Collegio osserva che in materia di condominio è stato affermato che sia da considerare nulla per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il ed un singolo condomino, ponga anche a carico di CP_1 quest'ultimo, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso CP_1
per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino, e neppure, perciò, trovando applicazione in tale ipotesi l'art. 1132 c.c. (Cassazione, Sez. II, ordinanza n.1629 del 23/01/2018).
pagina 6 di 8 La delibera condominiale del 22/9/2016 che ha approvato il rendiconto consuntivo per l'esercizio
1/5/2015-30/4/2016 e il preventivo di spesa 1/5/2016-30/4/2017 su cui si è fondato il decreto ingiuntivo opposto, tuttavia, imputa al Sig. i seguenti importi: Pt_1
Euro 2.623,30 per spese condominiali a consuntivo, di cui Euro 1.544,74 per saldo esercizio precedente, ed Euro 622,48, per spese condominiali in preventivo, pari a complessivi Euro 3.245,78, a cui si aggiunge l'importo dovuto pro quota, pari a Euro 13.729,00, per i lavori di impermeabilizzazione della copertura dell'immobile condominiale affidati alla e che richiedono una spesa Controparte_2
complessiva per il Condominio di Euro 315.350,50.
A fronte di detti importi, il decreto ingiuntivo opposto chiedeva nei confronti del Sig. il Pt_1
pagamento della somma di Euro 5.509,000, oltre spese e interessi, costituita da Euro 3.038,00, pari a quanto non pagato della maggiore somma di Euro 3.245,78, dovuta come dai sopra citati rendiconto e preventivo, ed Euro 2.471,00, pari alla prima rata scaduta in data 1/2/2017 e non pagata per i predetti lavori di impermeabilizzazione.
Degli importi portati dal decreto ingiuntivo opposto, quindi, Euro 2.471,00 si riferiscono ai lavori di impermeabilizzazione, mentre dell'importo di Euro 3.038,00, dovuto per oneri condominiali, solo Euro
1.544,74 riguardano il saldo esercizio precedente, mentre i rimanenti Euro 1.493,26 sono relativi a spese condominiali maturate a partire dal 2015.
Ciò posto, la Corte osserva che da quanto depositato in atti appare evidente che l'eventuale contestazione delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto sarebbero limitate all'importo di
Euro 1.544,74 dovuto per il saldo degli anni precedenti;
tuttavia, vi è una palese carenza di prova che possa dimostrare che detta somma sia effettivamente collegabile a quelle, relative ad azioni legali contro l'appellante, che l'assemblea avrebbe illegittimamente imputato negli anni precedenti al Sig.
e che determinerebbero la nullità della delibera condominiale che le aveva approvate. Pt_1
Su tale aspetto, in primo luogo, il Collegio ritiene che, poiché gli importi in questione che sarebbero stati illegittimamente posti a carico del Sig. sono stati indicati nell'ambito dei rendiconti Pt_1
2011/12 e 2012/13, presumibilmente sono stati oggetto del decreto ingiuntivo richiesto al Giudice di
Pace nel 2013 e, come eccepito dalla difesa del il saldo dell'esercizio precedente riguarda CP_1
oneri condominiali dovuti, e non pagati, aggiuntisi successivamente alle azioni legali svolte;
inoltre, si ritiene che, comunque, non è stato adeguatamente provato che gli importi contestati siano inclusi nella somma di Euro 1.544,74 dovuta per il saldo degli anni precedenti inserita nel rendiconto consuntivo per l'esercizio 1/5/2015-30/4/2016.
Ne consegue che il presente appello va dunque respinto.
pagina 7 di 8 L'integrale rigetto dell'appello implica ex art. 91 c.p.c. la condanna del Sig. a Parte_1
rifondere il delle spese relative al presente giudizio, Parte_2
calcolate sulla base dei parametri forensi di cui al ai sensi del D.M. n. 55/201, aggiornati al DM
n.147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore della controversia da Euro 5.200,01 a Euro
26.000,00) ad esclusione della fase istruttoria non svolta, e che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario, ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell' appellante, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del sentenza del Tribunale di Bologna, Sez. III, n.1592/2019 in data 9/07/2019, nella causa R.G.n. 9333/2017;
2) dichiara tenuto e condanna il Sig. a rifondere al Parte_1 Parte_2 [...]
in persona dell'Amministratore p.t., le spese di lite per il presente grado di giudizio Parte_5
che si liquidano in Euro 2.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. suddetto (vedi Cassazione, Civ., S.U., n. 23535 del 20 settembre 2019; Cassazione, Civ., S.U., n. 4315 del 20 aprile 2020).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
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