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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 125/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , elettivamente domiciliati in Piacenza (PC), Via C.F._2
Sant'Eufemia n. 30, presso lo studio dell'Avv. Isabella Rago, che li rappresenta e difende, come da procura alle liti in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in _1 C.F._3
Pavia (PV), Via A. Volta n. 29, presso lo studio dell'Avv. Paolo Costato, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 685/2023 resa dal
Tribunale di Lecco sezione I Civile in persona del Giudice Unico dott. Alessandro Colnaghi il 5 dicembre 2023 e notificata in data 7 dicembre 2023 nell'ambito del giudizio N.R.G.1707/2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di e dell'importo di € Parte_1 Parte_2
98.736,44 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per _1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria e/o diversa istanza, domanda ed eccezione respinta, confermare la sentenza n. 685/2023 emessa dal
Tribunale di Lecco il 5/12/2023 nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo RGN.
1707/2022.
- Con vittoria di spese e compenso di avvocato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 5.8.2010, ha prestato fideiussione omnibus a Controparte_2 garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore principale nei Parte_3 confronti dell'istituto bancario Credito Valtellinese S.p.A. sino alla concorrenza dell'importo di Euro 200.000,00. Il credito dell'istituto bancario Credito Valtellinese S.p.A. è stato successivamente ceduto a Controparte_3
è deceduto in data 5.12.2020 e l'eredità è stata accettata Controparte_2 dall'erede testamentaria _1
e , nel periodo compreso fra il 20.6.2018 e il Parte_1 Parte_2
14.12.2018, hanno effettuato pagamenti in favore di per l'importo Controparte_3 complessivo di Euro 105.000,00, estinguendo il debito di Parte_3 in data 28.7.2018, 15.10.2018 e 15.12.2018 ha sottoscritto delle Parte_3 dichiarazioni di riconoscimento di debito nei confronti di e Parte_1 PT
.
[...]
2. Il Tribunale di Lecco, con decreto ingiuntivo n. 477/2022, emesso in data 5.7.2022, ha ingiunto a – quale erede di – in solido _1 Controparte_2 con il pagamento della somma di Euro 98.736,44, oltre interessi e Parte_3 spese, in favore di e , in forza della fideiussione Parte_1 Parte_2 prestata da Controparte_2
3. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 477/2022 emesso _1 dal Tribunale di Lecco in data 5.7.2022, deducendo che, nel caso di specie, non aveva pag. 2/7 avuto luogo la surrogazione di e nei diritti del Parte_1 Parte_2 creditore (già Credito Valtellinese). CP_3
4. e si sono costituiti in giudizio, chiedendo, previa Parte_1 Parte_2 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del titolo monitorio.
I convenuti hanno dedotto di essere creditori della somma di Euro 98.736,44 nei confronti del debitore principale essendosi surrogati nelle ragioni Parte_3 della creditrice – cessionaria del credito originariamente vantato Controparte_3 dall'istituto bancario Credito Valtellinese – come riconosciuto da Parte_3
Hanno evidenziato che il credito era garantito da fideiussione prestata in data
5.8.2010 da al quale era succeduta in qualità di erede Controparte_2
l'opponente _1
5. Il Tribunale di Lecco, con sentenza pronunciata in data 5.12.2023, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato nei confronti di il decreto _1 ingiuntivo opposto e ha condannato e , in solido fra Parte_1 Parte_2 loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice (liquidate in Euro 433,50 per anticipazioni e in Euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario
15%, IVA e CPA come per legge).
Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti della surrogazione per volontà del debitore (art. 1202 c.c.), in quanto difettava la prova della conclusione di un contratto di mutuo fra e e il debitore Parte_1 Parte_2 Parte_3
Secondo il Tribunale, le dichiarazioni sottoscritte da in data 28.7.2018, Parte_3
15.10.2018, 15.12.2018 (docc. 4, 5 e 6 fasc. monitorio) non valevano come atti di mutuo, in quanto erano successive ai pagamenti effettuati da e (in data Pt_3 PT
20.6.2018, 13.7.2018, 12.10.2018 e 14.12.2018); parimenti, tali dichiarazioni non potevano essere qualificate alla stregua di atti di quietanza, in quanto non provenivano dalla creditrice , bensì dal debitore. CP_3
Il Tribunale ha concluso nel senso dell'insussistenza di una surrogazione di Parte_1
e nelle ragioni creditorie di in relazione alla
[...] Parte_2 CP_3 fideiussione prestata da a garanzia delle obbligazioni assunte Controparte_2 da nei confronti del Credito Valtellinese. Parte_3
6. e hanno appellato la sentenza davanti a questa Parte_1 Parte_2
Corte, articolando un motivo di gravame: violazione dell'art. 1202 c.c. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la _1 conferma della sentenza appellata.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 16.4.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
pag. 3/7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico e articolato motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 1202 c.c. Sotto un primo profilo, gli appellanti hanno lamentato l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, dell'estinzione del debito dagli stessi effettuata con pagamento diretto in favore di (già Credito Valtellinese). CP_3
A tale riguardo, hanno dedotto che il pagamento del debito di Parte_3 effettuato dagli stessi in favore di (già Credito Valtellinese), non CP_3 escludeva, di per sé, la sussistenza di un rapporto di mutuo e hanno ribadito la conclusione, nel caso di specie, di un contratto di mutuo fra gli stessi e
[...]
Pt_3
Negli scritti conclusivi, gli appellanti hanno precisato che, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, l'adempimento ben poteva essere effettuato direttamente dal terzo, senza necessità di una manifestazione esplicita di volontà del debitore, in presenza di una dichiarazione attestante la provenienza della somma utilizzata per estinguere il debito e hanno evidenziato che, nel caso di specie, tale dichiarazione sussisteva e aveva data certa.
Sotto un secondo profilo, gli appellanti hanno censurato la valutazione del Tribunale in ordine alle dichiarazioni di del 28.7.2018, 15.10.2018 e 15.12.2018 Parte_3
e hanno dedotto l'erroneità della mancata qualificazione delle stesse alla stregua di atti di mutuo, in quanto aventi data posteriore ai pagamenti effettuati dagli stessi appellanti in favore della creditrice (già Credito Valtellinese). CP_3
Gli appellanti hanno rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le dichiarazioni datate 15.10.2018 e 15.12.2018 (doc. 5 e 6 fasc. monitorio) erano contestuali al pagamento del debito e che la sola dichiarazione datata 28.7.2018 (doc.
4 fasc. monitorio) era posteriore a detto pagamento. Hanno rilevato, inoltre, che la lettera dell'art. 1202 c.c. richiede esclusivamente la data certa – che non era stata oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado – e non anche che la dichiarazione sia antecedente al pagamento. Hanno ribadito, infine, l'idoneità delle citate dichiarazioni di ad Parte_3 integrare il requisito del mutuo, ai sensi dell'art. 1202 c.c.
Sotto un terzo profilo, gli appellanti hanno censurato la valutazione del Tribunale sulla natura di quietanza delle citate dichiarazioni di Parte_3
A tale riguardo, gli appellanti hanno dedotto che alle dichiarazioni di Parte_3 erano allegate le ricevute dei bonifici effettuati dagli stessi appellanti, sicché sussistevano i requisiti di cui all'art. 1202 c.c. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame. _1
Sotto il primo profilo, l'appellata ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Tribunale aveva accertato l'assenza di un contratto di mutuo fra gli appellanti e e che, in ogni caso, il contratto di mutuo, ai sensi dell'art. Parte_3
1202 c.c., avrebbe dovuto avere forma scritta ad substantiam, essendo richiesto il pag. 4/7 requisito della data certa e della expressio causae (ossia la destinazione delle somme mutuate). Sotto il secondo profilo, l'appellata ha rilevato che, ai sensi dell'art. 1202 c.c., il contratto di mutuo, in quanto pregiudiziale al pagamento del credito dell'originario creditore, deve essere anteriore rispetto al pagamento stesso, non potendo quest'ultimo avere luogo prima della stipula del mutuo, giacché, in tale eventualità, la pattuizione sarebbe priva di causa.
Nel caso di specie, le dichiarazioni di erano tutte successive rispetto ai Parte_3 pagamenti e non esisteva alcuna contestualità fra tali dichiarazioni e i pagamenti, a nulla rilevando la dichiarazione di “si sono surrogati”, in assenza dei Parte_3 presupposti di cui all'art. 1202 c.c. Sotto il terzo profilo, l'appellata ha evidenziato che non aveva rilasciato CP_3 alcuna quietanza, non rilevando al tal fine le dichiarazioni di in difetto Parte_3 di sottoscrizione da parte del creditore ( ). CP_3
Ritiene la Corte che il motivo di gravame non sia fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
Con riguardo al primo profilo del motivo di gravame, si rileva che il mero pagamento del debito effettuato da e in favore di Parte_1 Parte_2 CP_3 non consente di ritenere dimostrata la sussistenza di un contratto di mutuo fra gli stessi e (quali mutuanti) e (quale Parte_1 Parte_2 Parte_3 mutuatario).
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che il contratto di mutuo – in ipotesi intercorso fra e , da una parte, e dall'altra parte – Parte_1 Parte_2 Parte_3 avrebbe dovuto essere anteriore al pagamento, da parte di e Parte_1 PT
, del debito originario di nei confronti di .
[...] Parte_3 CP_3
Tale affermazione si ricava dalla lettera dell'art. 1202 c.c., secondo cui l'atto di mutuo deve contenere la specifica destinazione della somma mutuata e, dunque, deve necessariamente precedere il pagamento del debito principale.
Ciò posto, come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado, le dichiarazioni di non possono qualificarsi alla stregua di atti di mutuo, in quanto hanno Parte_3 data certa successiva al pagamento effettuato dagli stessi e in favore Pt_3 PT di . In particolare, le dichiarazioni di recano le seguenti CP_3 Parte_3 date: 28.7.2018 (con data certa il 1.08.2018; doc. 4 fasc. monitorio) relativamente ai pagamenti effettuati in data 20.6.2018 e 13.7.2018 (doc. 4 fasc. monitorio);
15.10.2018 (con data certa il 17.10.2018; doc. 5 fasc. monitorio) relativamente al pagamento effettuato in data 12.10.2018 (doc. 5 fasc. monitorio) e, infine, 15.12.2018
(con data certa il 20.12.2018; doc. 6 fasc. monitorio) rispetto al pagamento effettuato in data 14.12.2018 (doc. 6 fasc. monitorio).
Una volta escluso che le citate dichiarazioni possano essere qualificate alla stregua di atti di mutuo, resta da valutare il significato dell'espressione, contenuta in dette dichiarazioni, “per tale cifra io mio ritengo debitore nei loro confronti”.
pag. 5/7 Ritiene la Corte che tale dichiarazione abbia valenza di atto di riconoscimento di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c. Come è noto, l'atto di riconoscimento di debito “ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale" (Cass. Civ., Sez. III, 29.5.2023, n. 15057).
Sotto questo profilo, può ritenersi che con le citate dichiarazioni, Parte_3 abbia riconosciuto la sussistenza di un pregresso contratto di mutuo intercorso con e . Parte_1 Parte_2
In tal caso, ai fini della surrogazione per volontà del debitore, manca, tuttavia, la prova del requisito di cui all'art. 1202 comma 2 n. 2 c.c., vale a dire, l'indicazione, nell'atto di mutuo, della specifica destinazione della somma mutuata e, dunque, la finalità impressa al mutuo.
Mancando, infatti, nel caso di specie, i contratti di mutuo, difetta la prova della expressio causae, ossia della dichiarazione di destinazione delle somme prese a mutuo da dai mutuanti e . Tale Parte_3 Parte_1 Parte_2 dichiarazione, a mente dell'art. 1202 comma 2 n. 2 c.c. deve essere contenuta
“espressamente” nell'atto di mutuo, con conseguente esclusione di comportamenti concludenti.
A ciò occorre aggiungere che difetta, altresì, la prova del concorrente requisito di cui all'art. 1202 comma 2 n. 3 c.c., ossia la quietanza di pagamento, con l'indicazione, da parte del debitore, della provenienza della somma, oggetto del terzo profilo del motivo di gravame.
A tale riguardo, va rilevato che le contabili di pagamento – allegate alle citate dichiarazioni di – consentono di ritenere dimostrato l'intervenuto Parte_3 pagamento delle somme, ivi indicate, da parte di e in Parte_1 Parte_2 favore di . Manca, tuttavia, una dichiarazione della creditrice CP_3 CP_3
attestante l'ammontare della somma pagata e del titolo per il quale il pagamento
[...]
è avvenuto.
Come è noto, la quietanza di pagamento, se, da un lato, non è soggetta all'osservanza di forme particolari non previste dalla legge e ben può essere contenuta in una qualsiasi scrittura ed essere resa manifesta da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione che riveli sia l'ammontare della somma pagata sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, dall'altro lato, tale dichiarazione per avere, sul piano probatorio, il significato, proprio della quietanza, di confessione stragiudiziale di uno specifico pagamento, deve provenire dal creditore ed essere dallo stesso sottoscritta, atteso che solo la sottoscrizione del creditore può fare acquistare al documento l'efficacia probatoria privilegiata della scrittura privata pag. 6/7 sancita dall'art. 2702 cod. civ. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 11.7.2024, n.19034; Cass.
Civ., Sez. II, 26.5.1993, n. 5919).
Nel caso di specie, le contabili di pagamento non presentano tali requisiti, in quanto non provengono dalla creditrice , né sono sottoscritte dalla stessa, né, CP_3 infine, recano l'attestazione della stessa dell'avvenuto pagamento del debito CP_3 originario.
Dal che discende il rigetto del motivo di gravame.
2. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con condanna degli appellanti soccombenti alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 PT
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecco in data 5.12.2023, così
[...] provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Euro 9.991,00 in favore dell'appellata, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%
e oltre IVA e CPA;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 125/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , elettivamente domiciliati in Piacenza (PC), Via C.F._2
Sant'Eufemia n. 30, presso lo studio dell'Avv. Isabella Rago, che li rappresenta e difende, come da procura alle liti in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in _1 C.F._3
Pavia (PV), Via A. Volta n. 29, presso lo studio dell'Avv. Paolo Costato, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 685/2023 resa dal
Tribunale di Lecco sezione I Civile in persona del Giudice Unico dott. Alessandro Colnaghi il 5 dicembre 2023 e notificata in data 7 dicembre 2023 nell'ambito del giudizio N.R.G.1707/2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di e dell'importo di € Parte_1 Parte_2
98.736,44 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per _1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria e/o diversa istanza, domanda ed eccezione respinta, confermare la sentenza n. 685/2023 emessa dal
Tribunale di Lecco il 5/12/2023 nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo RGN.
1707/2022.
- Con vittoria di spese e compenso di avvocato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 5.8.2010, ha prestato fideiussione omnibus a Controparte_2 garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore principale nei Parte_3 confronti dell'istituto bancario Credito Valtellinese S.p.A. sino alla concorrenza dell'importo di Euro 200.000,00. Il credito dell'istituto bancario Credito Valtellinese S.p.A. è stato successivamente ceduto a Controparte_3
è deceduto in data 5.12.2020 e l'eredità è stata accettata Controparte_2 dall'erede testamentaria _1
e , nel periodo compreso fra il 20.6.2018 e il Parte_1 Parte_2
14.12.2018, hanno effettuato pagamenti in favore di per l'importo Controparte_3 complessivo di Euro 105.000,00, estinguendo il debito di Parte_3 in data 28.7.2018, 15.10.2018 e 15.12.2018 ha sottoscritto delle Parte_3 dichiarazioni di riconoscimento di debito nei confronti di e Parte_1 PT
.
[...]
2. Il Tribunale di Lecco, con decreto ingiuntivo n. 477/2022, emesso in data 5.7.2022, ha ingiunto a – quale erede di – in solido _1 Controparte_2 con il pagamento della somma di Euro 98.736,44, oltre interessi e Parte_3 spese, in favore di e , in forza della fideiussione Parte_1 Parte_2 prestata da Controparte_2
3. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 477/2022 emesso _1 dal Tribunale di Lecco in data 5.7.2022, deducendo che, nel caso di specie, non aveva pag. 2/7 avuto luogo la surrogazione di e nei diritti del Parte_1 Parte_2 creditore (già Credito Valtellinese). CP_3
4. e si sono costituiti in giudizio, chiedendo, previa Parte_1 Parte_2 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del titolo monitorio.
I convenuti hanno dedotto di essere creditori della somma di Euro 98.736,44 nei confronti del debitore principale essendosi surrogati nelle ragioni Parte_3 della creditrice – cessionaria del credito originariamente vantato Controparte_3 dall'istituto bancario Credito Valtellinese – come riconosciuto da Parte_3
Hanno evidenziato che il credito era garantito da fideiussione prestata in data
5.8.2010 da al quale era succeduta in qualità di erede Controparte_2
l'opponente _1
5. Il Tribunale di Lecco, con sentenza pronunciata in data 5.12.2023, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato nei confronti di il decreto _1 ingiuntivo opposto e ha condannato e , in solido fra Parte_1 Parte_2 loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice (liquidate in Euro 433,50 per anticipazioni e in Euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario
15%, IVA e CPA come per legge).
Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti della surrogazione per volontà del debitore (art. 1202 c.c.), in quanto difettava la prova della conclusione di un contratto di mutuo fra e e il debitore Parte_1 Parte_2 Parte_3
Secondo il Tribunale, le dichiarazioni sottoscritte da in data 28.7.2018, Parte_3
15.10.2018, 15.12.2018 (docc. 4, 5 e 6 fasc. monitorio) non valevano come atti di mutuo, in quanto erano successive ai pagamenti effettuati da e (in data Pt_3 PT
20.6.2018, 13.7.2018, 12.10.2018 e 14.12.2018); parimenti, tali dichiarazioni non potevano essere qualificate alla stregua di atti di quietanza, in quanto non provenivano dalla creditrice , bensì dal debitore. CP_3
Il Tribunale ha concluso nel senso dell'insussistenza di una surrogazione di Parte_1
e nelle ragioni creditorie di in relazione alla
[...] Parte_2 CP_3 fideiussione prestata da a garanzia delle obbligazioni assunte Controparte_2 da nei confronti del Credito Valtellinese. Parte_3
6. e hanno appellato la sentenza davanti a questa Parte_1 Parte_2
Corte, articolando un motivo di gravame: violazione dell'art. 1202 c.c. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la _1 conferma della sentenza appellata.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 16.4.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
pag. 3/7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico e articolato motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 1202 c.c. Sotto un primo profilo, gli appellanti hanno lamentato l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, dell'estinzione del debito dagli stessi effettuata con pagamento diretto in favore di (già Credito Valtellinese). CP_3
A tale riguardo, hanno dedotto che il pagamento del debito di Parte_3 effettuato dagli stessi in favore di (già Credito Valtellinese), non CP_3 escludeva, di per sé, la sussistenza di un rapporto di mutuo e hanno ribadito la conclusione, nel caso di specie, di un contratto di mutuo fra gli stessi e
[...]
Pt_3
Negli scritti conclusivi, gli appellanti hanno precisato che, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, l'adempimento ben poteva essere effettuato direttamente dal terzo, senza necessità di una manifestazione esplicita di volontà del debitore, in presenza di una dichiarazione attestante la provenienza della somma utilizzata per estinguere il debito e hanno evidenziato che, nel caso di specie, tale dichiarazione sussisteva e aveva data certa.
Sotto un secondo profilo, gli appellanti hanno censurato la valutazione del Tribunale in ordine alle dichiarazioni di del 28.7.2018, 15.10.2018 e 15.12.2018 Parte_3
e hanno dedotto l'erroneità della mancata qualificazione delle stesse alla stregua di atti di mutuo, in quanto aventi data posteriore ai pagamenti effettuati dagli stessi appellanti in favore della creditrice (già Credito Valtellinese). CP_3
Gli appellanti hanno rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le dichiarazioni datate 15.10.2018 e 15.12.2018 (doc. 5 e 6 fasc. monitorio) erano contestuali al pagamento del debito e che la sola dichiarazione datata 28.7.2018 (doc.
4 fasc. monitorio) era posteriore a detto pagamento. Hanno rilevato, inoltre, che la lettera dell'art. 1202 c.c. richiede esclusivamente la data certa – che non era stata oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado – e non anche che la dichiarazione sia antecedente al pagamento. Hanno ribadito, infine, l'idoneità delle citate dichiarazioni di ad Parte_3 integrare il requisito del mutuo, ai sensi dell'art. 1202 c.c.
Sotto un terzo profilo, gli appellanti hanno censurato la valutazione del Tribunale sulla natura di quietanza delle citate dichiarazioni di Parte_3
A tale riguardo, gli appellanti hanno dedotto che alle dichiarazioni di Parte_3 erano allegate le ricevute dei bonifici effettuati dagli stessi appellanti, sicché sussistevano i requisiti di cui all'art. 1202 c.c. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame. _1
Sotto il primo profilo, l'appellata ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Tribunale aveva accertato l'assenza di un contratto di mutuo fra gli appellanti e e che, in ogni caso, il contratto di mutuo, ai sensi dell'art. Parte_3
1202 c.c., avrebbe dovuto avere forma scritta ad substantiam, essendo richiesto il pag. 4/7 requisito della data certa e della expressio causae (ossia la destinazione delle somme mutuate). Sotto il secondo profilo, l'appellata ha rilevato che, ai sensi dell'art. 1202 c.c., il contratto di mutuo, in quanto pregiudiziale al pagamento del credito dell'originario creditore, deve essere anteriore rispetto al pagamento stesso, non potendo quest'ultimo avere luogo prima della stipula del mutuo, giacché, in tale eventualità, la pattuizione sarebbe priva di causa.
Nel caso di specie, le dichiarazioni di erano tutte successive rispetto ai Parte_3 pagamenti e non esisteva alcuna contestualità fra tali dichiarazioni e i pagamenti, a nulla rilevando la dichiarazione di “si sono surrogati”, in assenza dei Parte_3 presupposti di cui all'art. 1202 c.c. Sotto il terzo profilo, l'appellata ha evidenziato che non aveva rilasciato CP_3 alcuna quietanza, non rilevando al tal fine le dichiarazioni di in difetto Parte_3 di sottoscrizione da parte del creditore ( ). CP_3
Ritiene la Corte che il motivo di gravame non sia fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
Con riguardo al primo profilo del motivo di gravame, si rileva che il mero pagamento del debito effettuato da e in favore di Parte_1 Parte_2 CP_3 non consente di ritenere dimostrata la sussistenza di un contratto di mutuo fra gli stessi e (quali mutuanti) e (quale Parte_1 Parte_2 Parte_3 mutuatario).
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che il contratto di mutuo – in ipotesi intercorso fra e , da una parte, e dall'altra parte – Parte_1 Parte_2 Parte_3 avrebbe dovuto essere anteriore al pagamento, da parte di e Parte_1 PT
, del debito originario di nei confronti di .
[...] Parte_3 CP_3
Tale affermazione si ricava dalla lettera dell'art. 1202 c.c., secondo cui l'atto di mutuo deve contenere la specifica destinazione della somma mutuata e, dunque, deve necessariamente precedere il pagamento del debito principale.
Ciò posto, come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado, le dichiarazioni di non possono qualificarsi alla stregua di atti di mutuo, in quanto hanno Parte_3 data certa successiva al pagamento effettuato dagli stessi e in favore Pt_3 PT di . In particolare, le dichiarazioni di recano le seguenti CP_3 Parte_3 date: 28.7.2018 (con data certa il 1.08.2018; doc. 4 fasc. monitorio) relativamente ai pagamenti effettuati in data 20.6.2018 e 13.7.2018 (doc. 4 fasc. monitorio);
15.10.2018 (con data certa il 17.10.2018; doc. 5 fasc. monitorio) relativamente al pagamento effettuato in data 12.10.2018 (doc. 5 fasc. monitorio) e, infine, 15.12.2018
(con data certa il 20.12.2018; doc. 6 fasc. monitorio) rispetto al pagamento effettuato in data 14.12.2018 (doc. 6 fasc. monitorio).
Una volta escluso che le citate dichiarazioni possano essere qualificate alla stregua di atti di mutuo, resta da valutare il significato dell'espressione, contenuta in dette dichiarazioni, “per tale cifra io mio ritengo debitore nei loro confronti”.
pag. 5/7 Ritiene la Corte che tale dichiarazione abbia valenza di atto di riconoscimento di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c. Come è noto, l'atto di riconoscimento di debito “ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale" (Cass. Civ., Sez. III, 29.5.2023, n. 15057).
Sotto questo profilo, può ritenersi che con le citate dichiarazioni, Parte_3 abbia riconosciuto la sussistenza di un pregresso contratto di mutuo intercorso con e . Parte_1 Parte_2
In tal caso, ai fini della surrogazione per volontà del debitore, manca, tuttavia, la prova del requisito di cui all'art. 1202 comma 2 n. 2 c.c., vale a dire, l'indicazione, nell'atto di mutuo, della specifica destinazione della somma mutuata e, dunque, la finalità impressa al mutuo.
Mancando, infatti, nel caso di specie, i contratti di mutuo, difetta la prova della expressio causae, ossia della dichiarazione di destinazione delle somme prese a mutuo da dai mutuanti e . Tale Parte_3 Parte_1 Parte_2 dichiarazione, a mente dell'art. 1202 comma 2 n. 2 c.c. deve essere contenuta
“espressamente” nell'atto di mutuo, con conseguente esclusione di comportamenti concludenti.
A ciò occorre aggiungere che difetta, altresì, la prova del concorrente requisito di cui all'art. 1202 comma 2 n. 3 c.c., ossia la quietanza di pagamento, con l'indicazione, da parte del debitore, della provenienza della somma, oggetto del terzo profilo del motivo di gravame.
A tale riguardo, va rilevato che le contabili di pagamento – allegate alle citate dichiarazioni di – consentono di ritenere dimostrato l'intervenuto Parte_3 pagamento delle somme, ivi indicate, da parte di e in Parte_1 Parte_2 favore di . Manca, tuttavia, una dichiarazione della creditrice CP_3 CP_3
attestante l'ammontare della somma pagata e del titolo per il quale il pagamento
[...]
è avvenuto.
Come è noto, la quietanza di pagamento, se, da un lato, non è soggetta all'osservanza di forme particolari non previste dalla legge e ben può essere contenuta in una qualsiasi scrittura ed essere resa manifesta da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione che riveli sia l'ammontare della somma pagata sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, dall'altro lato, tale dichiarazione per avere, sul piano probatorio, il significato, proprio della quietanza, di confessione stragiudiziale di uno specifico pagamento, deve provenire dal creditore ed essere dallo stesso sottoscritta, atteso che solo la sottoscrizione del creditore può fare acquistare al documento l'efficacia probatoria privilegiata della scrittura privata pag. 6/7 sancita dall'art. 2702 cod. civ. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 11.7.2024, n.19034; Cass.
Civ., Sez. II, 26.5.1993, n. 5919).
Nel caso di specie, le contabili di pagamento non presentano tali requisiti, in quanto non provengono dalla creditrice , né sono sottoscritte dalla stessa, né, CP_3 infine, recano l'attestazione della stessa dell'avvenuto pagamento del debito CP_3 originario.
Dal che discende il rigetto del motivo di gravame.
2. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con condanna degli appellanti soccombenti alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 PT
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecco in data 5.12.2023, così
[...] provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Euro 9.991,00 in favore dell'appellata, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%
e oltre IVA e CPA;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Domenico Bonaretti
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