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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2102/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2102/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 16/04/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 28/03/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 20/05/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 292/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 17/10/2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 26/08/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 17/10/2024, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e
279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 16/04/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
28/03/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in TU (Brasile) il 15/02/2014 e registrato e trascritto in Italia, Comune di NT (MS)(Atton.23, Parte II, serie C - Anno 2019)ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
Affidare congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle questioni di ordinaria Per_1
amministrazione, potranno esercitare la responsabilità in forma disgiunta;
Fissare la residenza abituale e prevalente di presso la madre;
Per_1
Regolamentare il diritto di visita del padre secondo quanto omologato in sentenza di separazione ovvero nei seguenti modi e termini (che tengono conto del lavoro e della turnistica del padre):
Parte_3
settimana A 6-14 6-14 6-17 6-14 6-14 settimana B 22-6 22-6 17-22 14-22 14-22 settimana C 14-22 14-22 22-6 22-6 22-6 settimana D 6-14 6-14 6-17 6-14 6-14 settimana E 22-6 22-6 17-22 14-22 14-22 settimana F 14-22 14-22 22-6 22-6 22-6
In particolare, immaginando di considerare un periodo di tre settimane + tre settimane, vede il papà secondo lo Per_1
schema riassuntivo sotto riportato:
settimana A 2 pomeriggi + weekend (da venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina);
settimana B 1 pomeriggio
settimana C 2 pomeriggi + weekend (da sabato mattina a domenica sera)
settimana D 3 pomeriggi
settimana E 1 pomeriggio + weekend (da venerdì sera alla domenica sera)
settimana F 2 pomeriggi
Rispetto a quanto sopra le parti ritengono si possa confermare il calendario attualmente in vigore.
Ciascun genitore trascorrerà, inoltre, con due settimane, anche non continuative, durante l'estate, e metà delle Per_1
vacanze pasquali e natalizie.
E' fatto salvo ogni diverso accordo preso dai genitori nell'interesse del minore.
Per_ Disporre, a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_2
mediante il versamento in favore della moglie di un assegno pari ad € 300,00 mensili da versarsi anticipatamente
[...]
entro il giorno 5 del mese, con aggiornamento annuale del detto importo in ragione delle variazioni dell'Indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed
è altresì rispondente all'interesse del minore il figlio minore , non potrà che andare accolta con Per_1
le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15/02/2014 tra
[...]
e matrimonio Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NT (MS), in data 03/05/2019, al n.
23, parte II, serie C, dell'anno 2019;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2102/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2102/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 16/04/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 28/03/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 20/05/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 292/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 17/10/2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 26/08/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 17/10/2024, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e
279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 16/04/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
28/03/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in TU (Brasile) il 15/02/2014 e registrato e trascritto in Italia, Comune di NT (MS)(Atton.23, Parte II, serie C - Anno 2019)ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
Affidare congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle questioni di ordinaria Per_1
amministrazione, potranno esercitare la responsabilità in forma disgiunta;
Fissare la residenza abituale e prevalente di presso la madre;
Per_1
Regolamentare il diritto di visita del padre secondo quanto omologato in sentenza di separazione ovvero nei seguenti modi e termini (che tengono conto del lavoro e della turnistica del padre):
Parte_3
settimana A 6-14 6-14 6-17 6-14 6-14 settimana B 22-6 22-6 17-22 14-22 14-22 settimana C 14-22 14-22 22-6 22-6 22-6 settimana D 6-14 6-14 6-17 6-14 6-14 settimana E 22-6 22-6 17-22 14-22 14-22 settimana F 14-22 14-22 22-6 22-6 22-6
In particolare, immaginando di considerare un periodo di tre settimane + tre settimane, vede il papà secondo lo Per_1
schema riassuntivo sotto riportato:
settimana A 2 pomeriggi + weekend (da venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina);
settimana B 1 pomeriggio
settimana C 2 pomeriggi + weekend (da sabato mattina a domenica sera)
settimana D 3 pomeriggi
settimana E 1 pomeriggio + weekend (da venerdì sera alla domenica sera)
settimana F 2 pomeriggi
Rispetto a quanto sopra le parti ritengono si possa confermare il calendario attualmente in vigore.
Ciascun genitore trascorrerà, inoltre, con due settimane, anche non continuative, durante l'estate, e metà delle Per_1
vacanze pasquali e natalizie.
E' fatto salvo ogni diverso accordo preso dai genitori nell'interesse del minore.
Per_ Disporre, a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_2
mediante il versamento in favore della moglie di un assegno pari ad € 300,00 mensili da versarsi anticipatamente
[...]
entro il giorno 5 del mese, con aggiornamento annuale del detto importo in ragione delle variazioni dell'Indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed
è altresì rispondente all'interesse del minore il figlio minore , non potrà che andare accolta con Per_1
le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15/02/2014 tra
[...]
e matrimonio Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NT (MS), in data 03/05/2019, al n.
23, parte II, serie C, dell'anno 2019;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca