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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14519/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14519/2023
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 12:02 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
Per l'avv. Alessandra Rosella. Parte_1
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Rosella precisa le conclusioni come in atti, si riporta agli atti, memorie e verbali e insiste per la domanda.
IL GIUDICE
Dopo breve discussione orale, preso atto dell'allontanamento della parte presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n r.g. 14519/2023 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Rosella, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Roma, piazzale Medaglie d'Oro, n.
20
Opponente
contro
(C.F. ), nella persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Barbara Battistella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21
Opposta
e
2 Controparte_2
Opposta- contumace
oggetto: opposizione a cartella di pagamento n. 097 20210117530540 000.
conclusioni: la parte presente ha concluso come da verbale di udienza odierna, conclusioni da intendersi trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione ex art. Parte_1
615, comma primo, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 097 20210117530540 000, emessa da e notificatagli in data 30.01.2023, avente a oggetto la Controparte_3 somma complessiva di € 27.828,45 a fronte di un credito derivante dall'omesso pagamento della sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada di cui al verbale n.
70692775.
A fondamento dell'opposizione l'attore deduceva:
- l'illegittimità della pretesa creditoria per omessa notifica del verbale e/o dei solleciti dedotti in cartella;
- l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, stante l'abbondante decorso del termine di cinque anni (previsti dall'art. 28 della legge n. 689/1981) tra la presunta data della notificazione del verbale di accertamento (17.10.2016) e la notifica della cartella di pagamento (30.01.2023);
- la violazione del diritto di difesa del contribuente non avendo potuto usufruire delle agevolazioni previste dalla legge, come il pagamento in misura ridotta, la possibilità di fornire chiarimenti necessari e/o produrre documenti mancanti, o opporsi.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda nei suoi CP_1 confronti, stante la circostanza che le procedure di riscossione coattiva sono demandate esclusivamente alla competenza di Agenzia delle Entrate – Riscossione. Inoltre, richiamava i principi espressi dalla recente sentenza a Sezioni Unite (n. 26238/2022), secondo cui è possibile impugnare il ruolo e le cartelle ove invalidamente notificate, ai sensi dell'art.
3-bis, solo a condizione che il debitore dimostri l'interesse ad agire nei termini previsti dalla
3 disposizione, riferito all'esistenza di pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, da valutare se esistente al momento della pronuncia. Alla luce delle argomentazioni sovra esposte, chiedeva quindi di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
La causa, dopo alcuni rinvii, è pervenuta all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda attorea deve essere accolta.
3. Preliminarmente si impone la disamina dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da stante la dedotta circostanza che le procedure di riscossione CP_1 coattiva sono demandate esclusivamente alla competenza di Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Giova premettere che, nel caso di specie, l'attore ha impugnato la cartella di pagamento n. 097
20210117530540 000, emessa da e notificatagli in data Controparte_3
30.01.2023, deducendo non l'omessa o viziata notifica della suddetta cartella di pagamento, ma l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (n.
70692775).
Sul punto, si richiama la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. civ. n.
11661/2024).
Deve pertanto ritenersi ammissibile l'opposizione nei confronti non solo dell'esattore, che ha emesso la cartella di pagamento oggi opposta, ma anche nei confronti di CP_1 quale titolare della pretesa sostanziale contestata relativa al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada.
4 Infine, sempre in materia di ammissibilità della presente opposizione, non è pertinente il richiamo al principio delle SU n. 26238/2022, in quanto l'attore non ha svolto alcuna allegazione in ordine alla nullità della notifica del ruolo e/o della cartella di pagamento, che assume invece ricevuta in data 30.01.2023.
4. Passando alla disamina dell'eccezione sollevata dall'opponente circa l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione e/o dei solleciti dedotti in cartella, si osserva quanto segue.
4.1 L'art. 201, comma quinto, C.d.S. sancisce che «l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto». La norma, letteralmente interpretata, delinea un fatto estintivo di quell'obbligo che, come si è detto, sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell'illecito amministrativo.
Venendo alla funzione dell'impugnazione della cartella in caso di mancata notifica del verbale di accertamento di violazioni al Codice della Strada, le Sezioni Unite con sentenza n.
22080 del 22/09/2017 hanno chiaramente affermato che “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.”
Aggiungono le citate Sezioni Unite, che se è vero che l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, ma queste non attengono soltanto al merito della sanzione ma anche al procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una volta divenuto definitivo.
In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa o invalida notificazione. Se, per contro,
l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione,
l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
5 A ciò si aggiunge che la giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nel senso che quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al Codice della Strada sia stata esperita – in difetto di valida notificazione del verbale – entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019,
Rv. 653724-01; Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021, Rv. 660524-01). Da ultimo si richiama la sentenza della Cassazione (n. 4690/2022) che ha dato continuità al citato prevalente orientamento giurisprudenziale (che trova il suo fondamento nella citata pronuncia delle
Sezioni Unite), secondo cui – con l'opposizione ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011 (pur se in esito a riqualificazione di un'opposizione erroneamente denominata ex art. 615 cod. proc. civ.) esperita entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento – l'opponente può limitarsi a dedurre la mancata notificazione del verbale di accertamento quale vizio di formazione della pretesa dell'Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del Codice della Strada.
Resta comunque fermo che se l'azione è stata proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte (SU n. 22080/2017).
4.2 Ciò posto in diritto, occorre esaminare l'ammissibilità della domanda attorea sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, così diversamente qualificata stante l'allegazione della circostanza per cui si tratta del primo atto con il quale il è venuto Pt_1
a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della dedotta omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada
Nella specie, l'impiego del differente rito della citazione non ha sortito effetti preclusivi in quanto la notifica della citazione è tempestivamente avvenuta.
Giova premettere che nella materia si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti difforme dal rito normativamente prescritto, secondo i quali la tempestività dell'atto va valutata di norma con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito erroneamente omesso.
Invero, nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art. 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di
6 Cassazione hanno formulato un principio di diritto opposto, valorizzando la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. 150/2011. “Nei procedimenti
“semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma del
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7)” (Cass. civ., SS.UU., sent. n.
758/2022).
Nella fattispecie in esame, la cartella opposta è stata notificata in data 30.01.2023, mentre la notifica della citazione introduttiva è avvenuta in data 25.02.2023, allorquando non era ancora decorso il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 7 D.Lgs. 150/2011.
L'azione proposta è, pertanto, ammissibile.
4.3 Quanto all'eccepita omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del
Codice della strada (n. 70692775), se l'amministrazione – che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva – non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta (cfr. sul punto Cass. civ. S.U. n 22080/2017).
Nel caso di specie, a fronte della suddetta eccezione, nulla è stato allegato e provato dalle parti e, in particolare, da che non ha dimostrato di avere ottemperato CP_1 validamente alla notificazione del verbale di accertamento della violazione del Codice della strada relativo alla cartella di pagamento opposta.
Pertanto, la domanda attorea deve essere accolta con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.
7 5. Con riguardo alle spese di lite, che seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., al fine di individuare gli enti convenuti tenuti a sopportare il peso economico delle stesse si osserva quanto segue.
Si richiama la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' che Controparte_3 all'ente impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto -nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione - dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (Cass. civ. n. 7716/2022)
Alla luce dei principi sovra esposti si ritiene di dovere limitare la condanna alle spese di lite nei confronti dell'ente impositore essendo addebitabile alla sua condotta l'accoglimento dell'odierna opposizione, con conseguente compensazione delle spese nei confronti dell'ente riscossore.
Pertanto, le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M.
55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo come riferimento i valori minimi (valore della causa: da €
26.001 a € 52.000) in ragione della natura seriale delle controversie in esame ed esclusa l'attività istruttoria in quanto non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 097
20210117530540 000;
8 - condanna a rifondere le spese di lite all'opponente nella misura di euro CP_1
2.906,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e oltre al rimborso del contributo unificato ove corrisposto, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario;
- compensa interamente le spese di lite tra parte opponente e Controparte_3
.
[...]
Così deciso in Roma, il 15.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14519/2023
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 12:02 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
Per l'avv. Alessandra Rosella. Parte_1
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Rosella precisa le conclusioni come in atti, si riporta agli atti, memorie e verbali e insiste per la domanda.
IL GIUDICE
Dopo breve discussione orale, preso atto dell'allontanamento della parte presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n r.g. 14519/2023 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Rosella, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Roma, piazzale Medaglie d'Oro, n.
20
Opponente
contro
(C.F. ), nella persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Barbara Battistella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21
Opposta
e
2 Controparte_2
Opposta- contumace
oggetto: opposizione a cartella di pagamento n. 097 20210117530540 000.
conclusioni: la parte presente ha concluso come da verbale di udienza odierna, conclusioni da intendersi trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione ex art. Parte_1
615, comma primo, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 097 20210117530540 000, emessa da e notificatagli in data 30.01.2023, avente a oggetto la Controparte_3 somma complessiva di € 27.828,45 a fronte di un credito derivante dall'omesso pagamento della sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada di cui al verbale n.
70692775.
A fondamento dell'opposizione l'attore deduceva:
- l'illegittimità della pretesa creditoria per omessa notifica del verbale e/o dei solleciti dedotti in cartella;
- l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, stante l'abbondante decorso del termine di cinque anni (previsti dall'art. 28 della legge n. 689/1981) tra la presunta data della notificazione del verbale di accertamento (17.10.2016) e la notifica della cartella di pagamento (30.01.2023);
- la violazione del diritto di difesa del contribuente non avendo potuto usufruire delle agevolazioni previste dalla legge, come il pagamento in misura ridotta, la possibilità di fornire chiarimenti necessari e/o produrre documenti mancanti, o opporsi.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda nei suoi CP_1 confronti, stante la circostanza che le procedure di riscossione coattiva sono demandate esclusivamente alla competenza di Agenzia delle Entrate – Riscossione. Inoltre, richiamava i principi espressi dalla recente sentenza a Sezioni Unite (n. 26238/2022), secondo cui è possibile impugnare il ruolo e le cartelle ove invalidamente notificate, ai sensi dell'art.
3-bis, solo a condizione che il debitore dimostri l'interesse ad agire nei termini previsti dalla
3 disposizione, riferito all'esistenza di pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, da valutare se esistente al momento della pronuncia. Alla luce delle argomentazioni sovra esposte, chiedeva quindi di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
La causa, dopo alcuni rinvii, è pervenuta all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda attorea deve essere accolta.
3. Preliminarmente si impone la disamina dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da stante la dedotta circostanza che le procedure di riscossione CP_1 coattiva sono demandate esclusivamente alla competenza di Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Giova premettere che, nel caso di specie, l'attore ha impugnato la cartella di pagamento n. 097
20210117530540 000, emessa da e notificatagli in data Controparte_3
30.01.2023, deducendo non l'omessa o viziata notifica della suddetta cartella di pagamento, ma l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (n.
70692775).
Sul punto, si richiama la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. civ. n.
11661/2024).
Deve pertanto ritenersi ammissibile l'opposizione nei confronti non solo dell'esattore, che ha emesso la cartella di pagamento oggi opposta, ma anche nei confronti di CP_1 quale titolare della pretesa sostanziale contestata relativa al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada.
4 Infine, sempre in materia di ammissibilità della presente opposizione, non è pertinente il richiamo al principio delle SU n. 26238/2022, in quanto l'attore non ha svolto alcuna allegazione in ordine alla nullità della notifica del ruolo e/o della cartella di pagamento, che assume invece ricevuta in data 30.01.2023.
4. Passando alla disamina dell'eccezione sollevata dall'opponente circa l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione e/o dei solleciti dedotti in cartella, si osserva quanto segue.
4.1 L'art. 201, comma quinto, C.d.S. sancisce che «l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto». La norma, letteralmente interpretata, delinea un fatto estintivo di quell'obbligo che, come si è detto, sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell'illecito amministrativo.
Venendo alla funzione dell'impugnazione della cartella in caso di mancata notifica del verbale di accertamento di violazioni al Codice della Strada, le Sezioni Unite con sentenza n.
22080 del 22/09/2017 hanno chiaramente affermato che “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.”
Aggiungono le citate Sezioni Unite, che se è vero che l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, ma queste non attengono soltanto al merito della sanzione ma anche al procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una volta divenuto definitivo.
In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa o invalida notificazione. Se, per contro,
l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione,
l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
5 A ciò si aggiunge che la giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nel senso che quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al Codice della Strada sia stata esperita – in difetto di valida notificazione del verbale – entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019,
Rv. 653724-01; Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021, Rv. 660524-01). Da ultimo si richiama la sentenza della Cassazione (n. 4690/2022) che ha dato continuità al citato prevalente orientamento giurisprudenziale (che trova il suo fondamento nella citata pronuncia delle
Sezioni Unite), secondo cui – con l'opposizione ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011 (pur se in esito a riqualificazione di un'opposizione erroneamente denominata ex art. 615 cod. proc. civ.) esperita entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento – l'opponente può limitarsi a dedurre la mancata notificazione del verbale di accertamento quale vizio di formazione della pretesa dell'Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del Codice della Strada.
Resta comunque fermo che se l'azione è stata proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte (SU n. 22080/2017).
4.2 Ciò posto in diritto, occorre esaminare l'ammissibilità della domanda attorea sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, così diversamente qualificata stante l'allegazione della circostanza per cui si tratta del primo atto con il quale il è venuto Pt_1
a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della dedotta omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada
Nella specie, l'impiego del differente rito della citazione non ha sortito effetti preclusivi in quanto la notifica della citazione è tempestivamente avvenuta.
Giova premettere che nella materia si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti difforme dal rito normativamente prescritto, secondo i quali la tempestività dell'atto va valutata di norma con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito erroneamente omesso.
Invero, nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art. 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di
6 Cassazione hanno formulato un principio di diritto opposto, valorizzando la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. 150/2011. “Nei procedimenti
“semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma del
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7)” (Cass. civ., SS.UU., sent. n.
758/2022).
Nella fattispecie in esame, la cartella opposta è stata notificata in data 30.01.2023, mentre la notifica della citazione introduttiva è avvenuta in data 25.02.2023, allorquando non era ancora decorso il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 7 D.Lgs. 150/2011.
L'azione proposta è, pertanto, ammissibile.
4.3 Quanto all'eccepita omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del
Codice della strada (n. 70692775), se l'amministrazione – che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva – non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta (cfr. sul punto Cass. civ. S.U. n 22080/2017).
Nel caso di specie, a fronte della suddetta eccezione, nulla è stato allegato e provato dalle parti e, in particolare, da che non ha dimostrato di avere ottemperato CP_1 validamente alla notificazione del verbale di accertamento della violazione del Codice della strada relativo alla cartella di pagamento opposta.
Pertanto, la domanda attorea deve essere accolta con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.
7 5. Con riguardo alle spese di lite, che seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., al fine di individuare gli enti convenuti tenuti a sopportare il peso economico delle stesse si osserva quanto segue.
Si richiama la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' che Controparte_3 all'ente impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto -nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione - dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (Cass. civ. n. 7716/2022)
Alla luce dei principi sovra esposti si ritiene di dovere limitare la condanna alle spese di lite nei confronti dell'ente impositore essendo addebitabile alla sua condotta l'accoglimento dell'odierna opposizione, con conseguente compensazione delle spese nei confronti dell'ente riscossore.
Pertanto, le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M.
55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo come riferimento i valori minimi (valore della causa: da €
26.001 a € 52.000) in ragione della natura seriale delle controversie in esame ed esclusa l'attività istruttoria in quanto non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 097
20210117530540 000;
8 - condanna a rifondere le spese di lite all'opponente nella misura di euro CP_1
2.906,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e oltre al rimborso del contributo unificato ove corrisposto, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario;
- compensa interamente le spese di lite tra parte opponente e Controparte_3
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Così deciso in Roma, il 15.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
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