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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2045/2023 di R.G. (n. 955/2023 R.G., prima del mutamento del rito) promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Costabile Salvatore, elett.te Parte_1 dom.to come in atti,
INTIMANTE nei confronti di
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Do- Controparte_1 Controparte_2 nato Sorvillo, elett.te dom.ti come in atti,
INTIMATI
CONCLUSIONI: come da memorie conclusionali depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu- dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, conveniva in giudizio i sig.ri e Parte_1 Controparte_2
, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile sito in Sarno Controparte_1
(SA), alla via Onofrio Tortora n. 24, concesso in locazione con contratto ad uso abitativo del 22/08/2020 e regolarmente registrato in pari data. L'intimante la- mentava il mancato pagamento da parte dei conduttori dei canoni relativi ai mesi da ottobre a dicembre 2020; da gennaio 2021 ad agosto 2021; marzo 2022, da giugno 2022 a dicembre 2022; gennaio 2023; oneri accessori per euro 1000,00 per un totale di euro 6.000,00.
Si costituivano, con atto di costituzione e risposta, gli intimati, i quali si oppone- vano allo sfratto e spiegavano domanda riconvenzionale onde sentire condanna-
1 re il sig. al pagamento della complessiva somma di euro Parte_1
3.500,00 per lavori di straordinaria manutenzione effettuati presso l'immobile di proprietà di quest'ultimo. A seguito dell'opposizione, il giudice disponeva il rilascio dell'immobile in fa- vore dell'intimante ed il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. fissando l'udienza di discussione. Con note scritte ritualmente depositate, parte intimata dava atto dell'intervenuta transazione tra le parti in causa e chiedeva dichiararsi cessata la materia del con- tendere, allegando il verbale di riconsegna dell'immobile sottoscritto da tutte le parti.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti,
s'impone di dichiarare la cessata materia del contendere. A tal fine, giova rilevare che –secondo l'indirizzo esegetico maggioritario in se- no alla Suprema Corte “il giudice, il quale ritenga perfezionato un accordo con- ciliativo fra le parti non può più pronunciare alcuna sentenza di condanna”, dovendo, invece, dichiarare la cessazione della materia del contendere. Apertis verbis, delle due l'una: come perspicuamente statuito dalla Corte di nomofila- chia, “se si pronuncia una condanna, vuol dire che tra le parti pendeva una lite;
e per pendere una lite non deve essere stato raggiunto alcun accordo;
se è stato raggiunto un accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere;
se poi i termini dell'accordo non vengano rispettati da una delle parti, tale inadempi- mento va fatto valere nelle sedi opportune, e non chiedendo una condanna all'adempimento al giudice del giudizio concluso dall'accordo conciliativo”
(Cass. ord. n. 12899/21).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, non può che essere di- chiarata la cessazione della materia del contendere, risultando irrefutabilmente ex actis che parte intimante ha prodotto in giudizio verbale di riconsegna sotto- scritto dalle parti dal quale risulta l'effettiva consegna da parte dei conduttori dell'immobile in oggetto comprensivo delle relative pertinenze, accessori e chiavi e la cessazione del rapporto locatizio.
Tale sopravvenienza processuale, idoneamente documentata, ha definito inte- gralmente la controversia. In particolare, l'avvenuto rilascio dell'immobile e la volontà comune di non proseguire il giudizio, costituiscono circostanze idonee a fondare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 28/2010 e dell'art. 1965 c.c.
2 Tuttavia, non risulta dagli atti che le parti abbiano raggiunto un accordo espresso anche in ordine alle spese processuali.
Pertanto, alla luce della c.d. soccombenza virtuale – avendo l'intimante ottenuto la convalida di sfratto e il rilascio dell'immobile, mentre gli intimati hanno ri- nunciato alla domanda riconvenzionale – le spese devono essere poste a carico degli intimati, in quanto processualmente soccombenti.
Tenuto conto che il difensore degli intimati risulta ammesso al patrocinio a spe- se dello Stato, e che è stata depositata nota spese, si provvede alla liquidazione del compenso spettante ai sensi degli artt. 82 ss. del d.P.R. n. 115/2002 con se- parato decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna gli intimati e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'intimante, che liqui- da in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Regola la liquidazione del compenso spettante all'Avv. Donato Sorvillo, in qualità di difensore degli intimati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, con separato decreto.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Nocera Inferiore, lì 22/05/2025.
Il Giudice
dott. Luigi Bobbio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2045/2023 di R.G. (n. 955/2023 R.G., prima del mutamento del rito) promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Costabile Salvatore, elett.te Parte_1 dom.to come in atti,
INTIMANTE nei confronti di
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Do- Controparte_1 Controparte_2 nato Sorvillo, elett.te dom.ti come in atti,
INTIMATI
CONCLUSIONI: come da memorie conclusionali depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu- dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, conveniva in giudizio i sig.ri e Parte_1 Controparte_2
, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile sito in Sarno Controparte_1
(SA), alla via Onofrio Tortora n. 24, concesso in locazione con contratto ad uso abitativo del 22/08/2020 e regolarmente registrato in pari data. L'intimante la- mentava il mancato pagamento da parte dei conduttori dei canoni relativi ai mesi da ottobre a dicembre 2020; da gennaio 2021 ad agosto 2021; marzo 2022, da giugno 2022 a dicembre 2022; gennaio 2023; oneri accessori per euro 1000,00 per un totale di euro 6.000,00.
Si costituivano, con atto di costituzione e risposta, gli intimati, i quali si oppone- vano allo sfratto e spiegavano domanda riconvenzionale onde sentire condanna-
1 re il sig. al pagamento della complessiva somma di euro Parte_1
3.500,00 per lavori di straordinaria manutenzione effettuati presso l'immobile di proprietà di quest'ultimo. A seguito dell'opposizione, il giudice disponeva il rilascio dell'immobile in fa- vore dell'intimante ed il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. fissando l'udienza di discussione. Con note scritte ritualmente depositate, parte intimata dava atto dell'intervenuta transazione tra le parti in causa e chiedeva dichiararsi cessata la materia del con- tendere, allegando il verbale di riconsegna dell'immobile sottoscritto da tutte le parti.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti,
s'impone di dichiarare la cessata materia del contendere. A tal fine, giova rilevare che –secondo l'indirizzo esegetico maggioritario in se- no alla Suprema Corte “il giudice, il quale ritenga perfezionato un accordo con- ciliativo fra le parti non può più pronunciare alcuna sentenza di condanna”, dovendo, invece, dichiarare la cessazione della materia del contendere. Apertis verbis, delle due l'una: come perspicuamente statuito dalla Corte di nomofila- chia, “se si pronuncia una condanna, vuol dire che tra le parti pendeva una lite;
e per pendere una lite non deve essere stato raggiunto alcun accordo;
se è stato raggiunto un accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere;
se poi i termini dell'accordo non vengano rispettati da una delle parti, tale inadempi- mento va fatto valere nelle sedi opportune, e non chiedendo una condanna all'adempimento al giudice del giudizio concluso dall'accordo conciliativo”
(Cass. ord. n. 12899/21).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, non può che essere di- chiarata la cessazione della materia del contendere, risultando irrefutabilmente ex actis che parte intimante ha prodotto in giudizio verbale di riconsegna sotto- scritto dalle parti dal quale risulta l'effettiva consegna da parte dei conduttori dell'immobile in oggetto comprensivo delle relative pertinenze, accessori e chiavi e la cessazione del rapporto locatizio.
Tale sopravvenienza processuale, idoneamente documentata, ha definito inte- gralmente la controversia. In particolare, l'avvenuto rilascio dell'immobile e la volontà comune di non proseguire il giudizio, costituiscono circostanze idonee a fondare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 28/2010 e dell'art. 1965 c.c.
2 Tuttavia, non risulta dagli atti che le parti abbiano raggiunto un accordo espresso anche in ordine alle spese processuali.
Pertanto, alla luce della c.d. soccombenza virtuale – avendo l'intimante ottenuto la convalida di sfratto e il rilascio dell'immobile, mentre gli intimati hanno ri- nunciato alla domanda riconvenzionale – le spese devono essere poste a carico degli intimati, in quanto processualmente soccombenti.
Tenuto conto che il difensore degli intimati risulta ammesso al patrocinio a spe- se dello Stato, e che è stata depositata nota spese, si provvede alla liquidazione del compenso spettante ai sensi degli artt. 82 ss. del d.P.R. n. 115/2002 con se- parato decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna gli intimati e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'intimante, che liqui- da in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Regola la liquidazione del compenso spettante all'Avv. Donato Sorvillo, in qualità di difensore degli intimati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, con separato decreto.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Nocera Inferiore, lì 22/05/2025.
Il Giudice
dott. Luigi Bobbio
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