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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/11/2024, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 933 /2023 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott.ssa Giusi Ianni Presidente rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 933 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giancarlo Bria ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Cosenza, al viale Guglielmo Marconi n.110, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- ATTORE-
E
(c.f. elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Cosenza alla via L. Miceli n 36 presso lo studio dell'avv. Nicoletta Grandinetti, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- TERZO INTERVENIENTE –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2024, il cui svolgimento su richiesta delle parti era sostituito dallo scambio telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti chiedevano concordemente recepirsi i provvedimenti temporanei ed urgenti dettati dal
Presidente dell'ufficio all'udienza del 7.2.2024. Il PM, avuta ricezione degli atti, nulla ha opposto in ordine alle domande delle parti.
PREMESSO IN FATTO
Nel presente processo (non soggetto, ratione temporis, al rito introdotto dal d.lgs.
149/2022) è stata già dichiarata, con sentenza parziale n. 1499/2024, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Con istanza congiunta del 17.10.2024
i difensori hanno dato atto di un accordo intervenuto tra gli ex coniugi in punto di statuizioni accessorie, confermativo dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal Presidente del Tribunale all'udienza del 7.2.2024 (a loro volta confermativi delle condizioni concordate dalle parti in sede di separazione, salvo per quanto riguarda l'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 avendo quest'ultima rinunciato all'assegno divorzile, e fermo il consenso espresso dall'attore alla percezione integrale dell'assegno unico da parte della convenuta).
Per effetto, pertanto, del predetto accordo possono adottarsi le seguenti statuizioni accessorie, che il collegio reputa eque e confacenti all'interesse della figlia minore delle parti:
• Affido condiviso della minore (nata a [...] il [...]) Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre;
• Assegnazione a , in quanto collocataria della figlia minore, Controparte_1
del godimento della casa coniugale (in Cosenza alla Piazza Beniamino
Chiatto n. 26, già via Bendicenti);
• Obbligo a carico di di concorrere al mantenimento Parte_1
ordinario della figlia minore mediante versamento al genitore collocatario della somma mensile di euro 400,00, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludiche preventivamente concordate salvi i casi di urgenza) nella misura del
50%, fermo il consenso dell'attore alla percezione integrale da parte della convenuta dell'assegno unico familiare;
• Regolamentazione nei seguenti termini del diritto di visita del genitore n non collocatario: , compatibilmente con i propri Parte_1 3
impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia tutti i giorni per almeno un'ora al giorno e per un massimo di tre, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i genitori.
Ulteriori periodi di visita potranno sempre essere concordati dai genitori.
Attesa la natura del presente procedimento e l'accordo raggiunto dalle parti in punto di statuizioni accessorie, sussistono i presupposti di legge per la compensazione integrale tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe a seguito di sentenza parziale sullo status, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in punto di statuizioni accessorie alla già intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e per l'effetto:
• dispone l'affido condiviso della minore (nata a [...] il Persona_1
23.7.2014) con collocamento prevalente presso la madre;
• Assegna a in quanto collocataria della figlia minore, il Controparte_1
godimento della casa coniugale (in Cosenza alla Piazza Beniamino Chiatto
n. 26, già via Bendicenti);
• Pone a carico di l'obbligo di concorrere al Parte_1
mantenimento ordinario della figlia minore mediante versamento al genitore collocatario della somma mensile di euro 400,00, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie
(mediche, scolastiche e ludiche preventivamente concordate salvi i casi di urgenza) nella misura del 50%, fermo il consenso dell'attore alla percezione integrale da parte della convenuta dell'assegno unico familiare;
• Regola nei seguenti termini il diritto di visita del genitore n non collocatario:
, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, Parte_1 avrà la facoltà di tenere con sé la figlia tutti i giorni per almeno un'ora al giorno e per un massimo di tre, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i genitori. Ulteriori periodi di visita potranno sempre essere concordati dai genitori.
2. dichiara compensate le spese del presente giudizio. 4
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 13.11.2024
Il Presidente est.
dott.ssa Giusi Ianni