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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 5.3.2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 5.3.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Tonia D'Oronzo, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall'avvocato Maurizio Friolo e dall'avvocato Alfredo Perricci ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente resistente
oggetto: risarcimento danni da dequalificazione
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.5.2022, parte ricorrente ha dedotto: - di essere dipendente di dal 16.7.2009 e di avere prestato attività CP_1 lavorativa sin dal 16.9.2010 presso il P.O. di San Pietro V.co – Unità operativa complessa di Lungodegenza – con il profilo di Infermiere Professionale, cat. D, fascia 2; - di essere stato continuativamente adibito, a causa della carenza di personale con profilo di operatore socio sanitario, a mansioni proprie di quest'ultimo, inferiori rispetto al proprio profilo professionale, occupandosi di assistenza igienico sanitaria e socio assistenziale dei pazienti in base alle esigenze di reparto. Tutto ciò premesso, l'odierna parte istante ha concluso per Contr l'accertamento del demansionamento posto in essere dall' con la condanna dell'azienda ad adibirlo alle mansioni del proprio livello professionale e al risarcimento del danno non patrimoniale di tipo esistenziale subito. Costituitasi in giudizio parte resistente ha contestato gli avversi assunti in quanto infondati in fatto e in diritto, eccependo la prescrizione parziale del credito. All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** La domanda merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. Parte ricorrente, infermiere professionale, lamenta, con l'introduzione del presente giudizio, di essere stato adibito fin dall'inizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro a mansioni inferiori, di competenza del personale OSS. Ebbene, al fine di dirimere la presente controversia e vagliare la fondatezza delle pretese azionate è necessario richiamare la normativa di riferimento. L'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. n. 739 del 1994, il cui art. 1 prevede:
“1. E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento
2 assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.”
Il C.C.N.L. comparto sanità prevede che gli infermieri siano inquadrati nella categoria D. In merito agli operatori OSS, le mansioni sono disciplinate dall'accordo conferenza stato regioni del 22 febbraio 2011, il quale all'art. 1 identifica l'OSS con “l'operatore che a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito dlle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente”. L'art. 5 e la tabella Allegata al decreto specificano le attività svolte dall'OSS:
1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale.
2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio- danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.
3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici.
3 Dalla definizione normativa dunque emerge che quella dell'infermiere è, al pari di altre professioni intellettuali ed anche specificamente sanitarie, attività essenzialmente fondata su un sapere scientifico e anche se si estrinseca in atti di carattere pratico-manuale, presuppone un insieme di conoscenze complesse ed articolate, tanto che, può essere esercitata solo da soggetti in possesso di titolo di laurea ad hoc. Le mansioni dell'OSS, invece, sono riconducibili sia ad interventi di tipo igienico-sanitario - aiuto nelle operazioni per la cura e l'igiene personale, vestizione, alimentazione, mobilizzazione, aiuto domestico e pulizia dell'ambiente - sia ad interventi di carattere socio-sanitario, come attività di animazione e di socializzazione per singoli o gruppi. L'Oss, in sostanza, è una figura di supporto al personale medico e infermieristico, la cui responsabilità principale consiste nel rilevare i bisogni primari dei pazienti nelle attività di vita quotidiana e di igiene personale. Nel caso di specie, premesso che è pacifico e incontestato che il ricorrente sia inquadrato professionalmente nella categoria D, come emerge dalla busta paga depositata in atti, dall'istruttoria espletata, è emersa la prova che l'istante sia stato adibito in modo non occasionale, durante tutto il rapporto di lavoro, a mansioni inferiori - afferenti alle mansioni dell'OSS - rispetto a quelle previste per la propria figura professionale, Tali circostanze hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente escussi. La teste , collega dell'istante da oltre dieci anni, Testimone_1 con una dichiarazione puntuale e scevra da contraddizioni, ha riferito:
“Devo precisare che io sono stata nel reparto in cui lavora il ricorrente sino all'agosto 2019; Confermo che in reparto non vi erano ausiliari né OSS. Dopo il mio trasferimento so che sono arrivati 2 OSS;
Confermo che il ricorrente accompagnava i pazienti in diagnostica lasciando il collega solo per tutto il reparto … … In genere vi era sempre bisogno di una figura che uscisse da reparto (diagnostica, consegna provette, magazzino, farmacia, consulenze verso altri presidi) e quindi il ricorrente o il suo collega di turno rimaneva solo in reparto. Dico quanto sopra perché quando io ero in turno con il ricorrente era sistematico che ciò accadesse. Tanto accadeva giornalmente poiché i pazienti erano tutti molto anziani e sofferenti. Il ricorrente ha sempre svolto mansioni di OSS ( cure igieniche per funzioni fisiologiche, attività dirette a soddisfare esigenze primarie della persona, deambulazione del paziente, mobilizzazione, posizionamento nel letto, distribuzione dei pasti ed aiuto a farli mangiare, rifacimento letto, igiene del letto, ove necessario, a seguito di espletamento funzioni fisiologiche post pulizie, raccolta rifiuti, chiusura ROT, consegna e ritiro materiale farmaceutico con firma, sistemazione materiale di magazzino).
4 Pur garantendo le mansioni infermieristiche, le mansioni di OSS erano equivalenti come mansioni..… … il ricorrente veniva chiamato dai pazienti per qualsiasi loro necessità, anche non rientrante nelle competenze dell'infermiere; le mansioni igienico-alberghiere venivano svolte dinanzi a tutti coloro che accedono al reparto, per questo intendo anche alla presenza dei parenti in occasione di una necessità fisiologica
… …. Poiché non vi era la capo-sala, né gli OSS oltre alle nostre mansioni svolgevano i compiti di tali altre figure. La figura dell'ausiliario era carente e sopperivamo noi. Lo svolgimento dell'attività in questi termini stressava il ricorrente. Non ho assistito a vere crisi di ansia ma sicuramente si lavorava in situazioni di stress.”. Detta deposizione ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese da altro teste, , dirigente medico dal 2010 al Testimone_2
2018, il quale ha confermato che “ … … vi era carenza sia di personale ausiliari, che di OSS … … Confermo che portava i pazienti Parte_1 verso la diagnostica lasciando l'altro collega in turno solo in reparto. Stesso dicasi in caso di esami presso il a Brindisi, o per Per_1 trasferimento del paziente. Tanto accadeva con cadenza quasi quotidiana per non dire più volte al giorno. Il ricorrente svolgeva anche mansioni di OSS (pulire, lavare i pazienti in caso di funzioni fisiologiche, l'igiene della mattina, posizionamento nel letto, deambulazione, mobilizzazione). Se vi erano parenti presenti si faceva aiutare da loro … … Il ricorrente oltre ad allestire i carrelli, distribuiva i pasti ed aiutava i pazienti non autosufficienti. Si occupava del cambio letto, farmacia, raccolta rifiuti e sistemazione magazzino … … Confermo che vi erano turnazioni in reparto, anche con il sottoscritto, a causa dell'attività frenetica cui era sottoposto il personale infermieristico. Gli infermieri facevano tutto, lo svolgimento di mansioni alberghiere avveniva anche alla presenza di tutti coloro che accedevano al reparto. Confermo che gran parte della mattinata era occupata a svolgere le mansioni non proprie dell'infermiere, dopo comunque si assicuravano le prestazioni infermieristiche … …”. Alla luce delle risultanze istruttorie, è emerso quindi che di fatto il ricorrente abbia svolto attività promiscue, solo in parte riconducibili ai compiti afferenti la propria sfera di competenza e il proprio effettivo inquadramento professionale. Ciò in considerazione del fatto che, come dichiarato dai testi vi era una cronica carenza di personale ausiliario e, anche nel periodo in cui vi era un solo operatore OSS assegnato all'unità operativa, questi lavorando su turni, per ovvie ragioni non poteva essere presente durante tutta la giornata, non potendo quindi coprire tutti i turni. Ad aggravare la posizione di parte resistente è la circostanza che la stessa fosse a conoscenza della situazione di carenza di personale con
5 qualifica di OSS e del conseguente demansionamento così come delineati, come emerge dalle risultanze istruttorie (vedasi deposizione di
) e dalla diffida datata 6.9.2017, inviata dal ricorrente, Testimone_1 unitamente ad altri colleghi di lavoro, al direttore generale, ai direttori sanitari ed al dirigente medico, rimasta priva di riscontro, non essendo emersi dall'istruttoria espletata e dagli atti depositati provvedimenti volti a far fronte alla situazione di cronica carenza denunciata. Né può attribuirsi rilievo, come dedotto da parte resistente, al fatto Cont che abbia affidato i servizi di pulizia e ristorazione a gestori esterni, in quanto tale circostanza rappresenta una misura organizzativa dell'intera azienda sanitaria e che, in assenza di allegazioni idonee ad indurre a differenti conclusioni, prescinde dalla carenza di personale OSS nell'unità operativa in cui il ricorrente ha svolto servizio. Inoltre, la presenza di ditte esterne non è circostanza da sola sufficiente ad escludere che l'istante di fatto si occupasse di mansioni alberghiere, circostanze ampiamente provate nel corso dell'istruttoria. Ritenuta, pertanto, provata l'adibizione a mansioni inferiori, occorre precisare che in materia di pubblico impiego l'art. 52 del d.lgs. 165/2001 prevede che il dipendente pubblico deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, o ancora a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure concorsuali o selettive. Vige pertanto un generale divieto di demansionamento. In tema di jus variandi la Suprema Corte ha precisato che "è legittima l'adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza"; inoltre, "l'espletamento delle mansioni inferiori, in quanto implicanti un impiego di energie lavorative di breve durata, non incidono sullo svolgimento in modo prevalente delle mansioni di appartenenza". (Cass. Civ. n. 4301/2013). Pertanto può il datore di lavoro adibire il lavoratore a mansioni inferiori allorquando l'impegno lavorativo abbia le caratteristiche della breve durata e occasionalità e quando tale adibizione non incida sullo svolgimento delle mansioni di appartenenza in modo prevalente. Nel caso di specie l'impiego in mansioni inferiori non presenta le caratteristiche dell'occasionalità ma, al contrario, può definirsi abituale e soprattutto si è protratto per diversi anni. Inoltre è provato che il ricorrente ha dovuto espletare continuamente attività afferenti sia alla qualifica di infermiera che di OSS, pregiudicando la possibilità di svolgere le mansioni tipiche proprie in modo prevalente, circostanze confermate dai testi escussi in giudizio.
6 Né le deduzioni dell'asl possono portare a conclusioni diverse, considerato che, come osservato dalla Corte d'Appello di Lecce in fattispecie analoga alla presente: “La circostanza che il sig. (..) non sia stato ridotto a svolgere esclusivamente mansioni inferiori ma che le abbia svolte in aggiunta alle proprie non esclude che ci si trovi in presenza di una sostanziale violazione del primo comma dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001. E, infatti, “In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario. L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare” (Cass., Sez. Lav. n. 17774 del 07/08/2006) (Rv 591870 – 01). Nel caso in esame non sono state sottratte al dipendente le prestazioni tipiche della professionalità da lui acquisita, ma se ne sono aggiunte ulteriori, per le quali non può però farsi riferimento alla nozione di mansione accessoria, non trattandosi di compiti preparatori o inscindibilmente strumentali alle mansioni proprie o che fanno parte del bagaglio professionale del dipendente. Lo svolgimento di tali compiti è risultato stabilmente necessitato, dovendo tenersi conto dell'interesse di terzi utenti/pazienti del servizio pubblico sui quali non possono gravare, nei limiti del possibile, carenze di organico e, di conseguenza, non è stato incidentale né marginale rispetto a quelli propri del livello di appartenenza dell'appellato. Anche se il richiamato (..) art. 49 del codice deontologico dell'infermiere professionale prevede che l'infermiere, nell'interesse primario dei pazienti, “compensa le carenze e i disservizi che possono verificarsi nella struttura in cui opera”, è la stessa disposizione a stabilire che ciò avvenga eccezionalmente e ad escludere che la compensazione possa essere “abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente” il mandato professionale dell'infermiere.” (Corte Appello Lecce – Sez. Lavoro sentenza n. 405 del 03.07.2020). Alla luce di quanto esposto, le risultanze istruttorie permettono di provare che parte ricorrente ha svolto mansioni inferiori in modo non occasionale, e che le mansioni in questione - non essendo connesse o strumentali a quelle di competenza dell'infermiere professionale –
7 abbiano pregiudicato la possibilità di svolgere le mansioni tipiche della propria professionalità in modo prevalente. In merito alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, rileva, preliminarmente, il giudicante che costituisce jus receptum che un danno non patrimoniale possa configurarsi anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale (cfr cass, sez. un., 11 novembre 2008 n.2697; cass, sez. un., 11 novembre 2008 n. 26975; cass, sez. un., 24 marzo 2006 n. 6572), ragion per cui il danno biologico o esistenziale, quale danno non patrimoniale conseguente ad inadempimento contrattuale, è suscettibile di essere risarcito sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. che ne ammette l'applicabilità a tutti i danni non patrimoniali a prescindere dalla circostanza che la lesione consegua ad un titolo di responsabilità aquiliana o contrattuale. Disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso parlando del cosiddetto “danno evento”, nonché quella che ritiene che nel caso di valori costituzionalmente garantiti il danno sarebbe in re ipsa – così instaurando la funzione stessa del risarcimento che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo – il predetto orientamento giurisprudenziale è pervenuto all'approdo che il danno non patrimoniale costituisce sempre un danno conseguenza che in quanto tale deve essere allegato e provato dalla parte che lo invochi (cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972; cass., sez. III, 31 maggio 2003, nr. 8827 e 8828). Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale “Nel demansionamento non è configurabile un danno risarcibile “in re ipsa”, poiché quest'ultimo rappresenta una conseguenza possibile, ma non necessaria, della violazione delle norme in tema di divieto di mobilità professionale “verso il basso”. L'oggettiva consistenza del pregiudizio derivante dal demansionamento (e il nesso causale) va, perciò, provato, dal lavoratore che ne domandi il risarcimento, anche attraverso presunzioni” (Cass. civ, sez. lav., 29/05/2018, n. 13484).
“Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione” (Cass. civ. sez. lav., 15/10/2018, n. 25743; v. anche Id., 03/01/2019, n. 21). Il danno conseguente al demansionamento va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui
8 dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, frustrazione professionale) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (cfr. Cass., sez. un. n. 6572 del 2006; Cass. n. 29832 del 2008; n, 28274 del 2008). Ancora più di recente la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavòro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento e la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n. 24585/2019; Cass. n. 21/2019)” (Cass., ordinanza n. 3400 del 10.2.2025). Nella fattispecie in esame, può ritenersi sufficientemente provata l'esistenza di un danno alla dignità professionale del ricorrente sulla base degli elementi indiziari complessivamente desumibili dagli atti di causa e dall'escussione dei testi. In particolare, rilevano le circostanze che la condotta illecita del datore di lavoro si è protratta senza soluzione di continuità per oltre dieci anni, che le mansioni svolte hanno carattere di natura alberghiera assistenziale, nettamente in contrasto con la natura scientifico-professionale di quelle proprie dell'infermiere professionale, e che lo svolgimento di dette mansioni inferiori è avvenuto in presenza di altri pazienti e di chiunque entrasse in reparto, ingenerando negli utenti del servizio una confusione di ruoli. Alla luce di quanto esposto risulta adeguatamente provato il nesso causale tra la condotta illecita del datore di lavoro e la situazione di mortificazione professionale e personale generata nel lavoratore, il quale essendo adibito a mansioni inferiori ed a stressanti turni di lavoro non ha potuto arricchire il proprio bagaglio professionale. Cont Inoltre, in tale prospettiva rileva anche la circostanza che l' non abbia posto in essere alcuna azione volta a rimediare alla situazione di dequalificazione denunciata, situazione percepibile dai pazienti del reparto e dal personale stesso dell'unità operativa.
9 In merito alla quantificazione del danno non patrimoniale, costituisce ius receptum che “in caso di demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno, costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione…” (Cass. Sez. Lav. N. 12253/2015) Pertanto, in via equitativa, considerato che il danno non patrimoniale è limitato alla mortificazione dell'immagine e della professionalità del ricorrente, per la quantificazione dello stesso si potrà fare riferimento alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore ed alla durata della dequalificazione, considerando come ulteriori parametri, laddove sussistenti i motivi del provvedimento di demansionamento e la notorietà e risonanza nell'ambiente specifico, l'elemento intenzionale del datore di lavoro, la gravità del demansionamento (desumibile dal divario tra le mansioni svolte prima e quelle svolte dopo il demansionamento), il fatto che il dipendente si sia rifiutato di svolgere le mansioni del proprio livello, le numerose assenze fatte dal lavoratore durante il periodo successivo alla dequalificazione (canoni di valutazione richiamati nella decisione delle SS.UU. 22.2.2010 n. 4063). Applicando tali criteri al caso de quo, rilevato che il demansionamento può ritenersi provato a decorrere dal 16.9.2010 (ossia da quando il ricorrente ha prestato servizio in reparto), che si è protratto per almeno 10 anni senza soluzione di continuità, considerato la gravità dello stesso, stante la rilevante differenza fra le mansioni di infermiere professionale e quelle di OSS, in assenza di specifiche allegazioni dalle quali desumere una maggiore entità del danno ed in difetto di elementi probatori dai quali evincere un effettivo pregiudizio alla carriera o alla salute del ricorrente, il risarcimento può essere commisurato in via equitativa nel 10% della retribuzione netta percepita dal 16.9.2010. Va, infine, disattesa l'avversa eccezione di prescrizione, considerate la pacifica applicabilità del termine decennale di prescrizione in tema di responsabilità contrattuale (cfr Cass. Civ, n. 17579/2013; Cass. Civ. sez. lav. n. 21406/2006) e la persistenza della condotta demansionante posta in essere dal datore di lavoro quantomeno sino al 2018 – 2019, come dichiarato dai testi escussi in giudizio. Pertanto, ritenuto che, sulla base di un condivisibile orientamento giurisprudenziale, nell'ambito del demansionamento, trattandosi di un illecito a carattere permanente, la prescrizione decorre dal momento della cessazione della condotta demansionante (Cass., ordinanza n. 15814 del 23.07.2020; Cass., ordinanza n. 31558 del 04.11.2021), alcuna prescrizione risulta maturata nella fattispecie in esame. Per i motivi sopra esposti il ricorso merita accoglimento.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 12.5.2022 da nei confronti di , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante in carica, così provvede:
- dichiara che parte ricorrente è stata adibita a mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento professionale e per l'effetto condanna parte resistente ad assegnare in via esclusiva alla stessa mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento;
- condanna parte resistente al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato nella misura del 10% della retribuzione netta percepita dal 16.9.2010, oltre accessori dal dovuto e sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 05.03.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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