Articolo 24 della Legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 23Articolo 25
Versione
20 luglio 1962
Art. 24. Spese di funzionamento del Comitato

All'onere di lire 5.000.000 annui relativo al funzionamento del Comitato di cui al precedente articolo 20 si provvedera' per l'esercizio finanziario 1961-62 mediante riduzione di pari importo del fondo inscritto al capitolo n. 393 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per detto esercizio destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 20 luglio 1962