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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 2463/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi,
pendente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
costituitosi in persona del in carica, giusta la delibera Parte_2
del Consiglio di amministrazione n. 81 del 21 marzo 2014, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per notar di Napoli del 18 giugno 2014, rep. n. Persona_1
17705 e racc. n. 8545, dall' Avv. Teresa Castellucci (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliati alla via De Leo n. 12 di Salerno, presso l'avvocatura distrettuale dell'Istituto
[...]
[...]
con sede legale alla via Monzambano n. 10 di Controparte_1
Roma (C.F. ), costituitasi in persona dell'avvocato P.IVA_2 Controparte_2
procuratrice speciale giusto l'atto per notar di Roma del 24 febbraio 2016, Persona_2
rep. n. 81369 e racc. n. 21850, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla citazione notificatale, dall'avvocato Cesare Speranza (C.F. presso C.F._2
il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Nicolodi n. 89 -convenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 1°73 marzo 2017, l Parte_1
[che in seguito s'indicherà semplicemente come , per mera
[...] Pt_1
comodità] evocò in lite dinanzi a questo Tribunale di Salerno l deducendo che: CP_1
alle ore 5:00 circa del 13 febbraio 2013 il dott. nel recarsi a lavoro presso Persona_3
l'Ospedale San Giovanni di Dio Ruggi D'Aragona di Salerno, all'altezza del km 60 della
SS18 (Tangenziale di Salerno), aveva imboccato la rampa di uscita dello svincolo di
Mariconda e, percorso la curva volgente a destra, aveva perso il controllo del motociclo
Peugeot targato DD15677, cadendo al suolo, “a causa dell'asfalto usurato e sdrucciolevole”;
gli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto aveva redatto un rapporto di sinistro;
il luogo era già stato teatro di altri incidenti simili;
nessun intervento era stato adottato dall' nonostante la segnalazione della Polstrada delle anomalie del piano viario, CP_1
“usurato e sdrucciolevole”; a causa del sinistro che a quel tempo era Persona_3
assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro, aveva riportato serie lesioni personali;
aveva riconosciuto l'incidente quale “infortunio in itinere”, indennizzabile ex d.lgs.
n. 38/2000; il costo dell'infortunio era “pari a euro 83.571,43, di cui € 3.743,46 per indennità
di temporanea, € 67.192,52 per valore capitale della rendita calcolata al 24.02.2017, €
12.483,99 per ratei già pagati al 24.02.2017, € 151,46 per spese mediche, oltre interessi
legali decorrenti dal giorno dell'erogazione, come da attestazione sottoscritta dal Direttore
della Sede ”; la società convenuta, tenuta alla custodia della strada teatro del sinistro, Pt_1
era responsabile ex art. 2051 c.c. dell'accaduto e si era sottratta all'obbligo di rimborso ex art. 1916 c.c.. l'attrice, quindi, invocato il suo diritto di rivalsa a norma della richiamata disposizione codicistica, chiese: “a) ritenersi e dichiararsi, sulla scorta della documentazione
in atti e delle risultanze processuali, la responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c. per l'evento infortunistico occorso a;
b) e per l'effetto condannarsi la Persona_3
soc. convenuta a rimborsare in favore dell' , sede di Salerno, la complessiva somma di Pt_1 € 83.571,44, o quella che risulterà di giustizia, oltre interessi compensativi di legge. C) Vinte
le spese, competenze ed onorari di causa.”
Costituendosi con comparsa del 25 marzo 2024, l Controparte_1
[d'ora innanzi semplicemente eccepì la “nullità della surroga dell' ,
[...] CP_1 Parte_1
non essendo allegato “il credito del danneggiato nei confronti del responsabile civile” né
contenuto la sua pretesa nei limiti di quel credito;
l'infondatezza della pretesa, non avendo il dott. “patito alcuna riduzione della capacità di guadagno”; la carenza di Persona_3
prova del “fatto storico”, ampiamente contestato;
l'insussistenza del “nesso causale tra la
caduta del motocilista … e le presunte cattive condizioni della sede” stradale;
l'insussistenza di qualsivoglia sua responsabilità ex art. 2043 c.c.; il concorso colposo del creditore danneggiato;
l'insussistenza dei “danni rivendicati in surroga”. La convenuta, quindi, chiese:
“1 Voglia l'On.le Giudice adito la nullità della domanda dell' agendo l'assicuratore Parte_1
sociale ex art. 1916 c.c., surrogandosi nei diritti del danneggiato verso il presunto
responsabile civile, senza tuttavia allegare il credito del danneggiato contro il responsabile
civile, elidendo i presupposti indispensabili alla valutazione delle somme dovute in surroga;
2. Voglia l'On.le Giudice adito dichiarare la parziale infondatezza della domanda
surrogatoria ex art, 1916 c.c. poiché, non avendo la vittima, patto alcuna riduzione della
capacità di guadagno, non vanta il relativo credito verso il responsabile civile, così che non
esistendo questo diritto, non può neppure trasferirsi all' sia rispetto all'erogazione Parte_1
di una rendita sul valore capitale di €.42.315,53, non rivendicabile dall' poiché Parte_1
l'indennizzo del danno patrimoniale da riduzione permanente della capacità di guadagno
per invalidità da infortunio del 16%, in mancanza di pregiudizio aquiliano da riduzione
permanente della capacità di guadagno, non consente surroga, parimenti rispetto alla
rivendicazione di €.7.777,27 pari all'acconto sul valore capitale della rendita al 24/02/2017,
neppure possono essere oggetto di surroga le spese mediche per accertamenti per
€.151,465 sostenuti dall'ente;
3. Voglia l'On.le Giudice adito contestare il fatto storico
allegato, basato solo mere ipotesi;
4. Voglia l'On.le Giudice adito contestare la responsabilità dell' ex art. 2'43 cc., ricorrendo il comportamento colposo del CP_1
motociclista per violazione dell'art. 141 C.d.S. ed in mero subordine dichiarare il concorso
colposo del creditore;
5. Voglia l'On.le Giudica adito contestare la quantificazione operata
in surroga e, considerare la determinazione civilistica delle singole voci di danno come
parametro insormontabile.”
Istruita con l'escussione di testimoni e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, la causa, riassegnata a questo giudice, sulle conclusioni delle parti all'udienza del
19 marzo 2025 fu trattenuta a sentenza, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è scaduto il 9 giugno 2025.
2.- L'attore ha così concluso: “a) ritenersi e dichiararsi, sulla scorta della Pt_1
documentazione in atti e delle risultanze processuali, la responsabilità di ai CP_1
sensi dell'art. 2051 c.c. per l'evento infortunistico occorso a;
b) e per l'effetto Persona_3
condannarsi la soc. convenuta a rimborsare in favore dell' , sede di Salerno, la Pt_1
complessiva somma di € 83.571,43, o quella che risulterà di giustizia, oltre interessi
compensativi di legge. c) Vinte le spese, competenze ed onorari di causa”.
La convenuta ha così concluso: “il rigetto della domanda attorea con condanna CP_1
al pagamento di spese e competenze, da attribuire al legale antistatario”.
3.- L' è tenuto a erogare le prestazioni previdenziali dovute ai soggetti Pt_1
suscettibili di tutela in base agli articoli 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/1965 nel caso in cui questi subiscano infortuni sul lavoro. Nel caso in cui l'infortunio sia ascrivibile a comportamenti illeciti di altri soggetti non riconducibili al datore di lavoro, l – che in base all'art. 1916 Pt_1
c.c., è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità pagata, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabil – è tenuto ad agire nei confronti del responsabile dell'evento indennizzato ai fini del recupero di quanto erogato in favore del proprio assicurato: l'azione di rivalsa è lo strumento processuale con cui l agisce nei confronti Pt_1
dei responsabili di un infortunio per il recupero delle prestazioni erogate al lavoratore assicurato (o ai suoi eredi, in caso di evento mortale). La surrogazione costituisce una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, che per effetto del fatto illecito la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile. La norma dettata dall'art. 1916 c.c. attribuisce all'assicuratore la legittimazione ad agire contro il responsabile, in luogo del danneggiato, in forza del solo pagamento. Presupposti dell'azione sono: a) che la vittima del fatto illecito (cioè l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
b) che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi diversi;
c) che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
Nel caso di specie, la convenuta ha puntualmente negato la sussistenza del CP_1
primo presupposto, contestando la sua responsabilità per il sinistro accaduto al dott. Per_3
(assicurato), per non essere dimostrato che costui, nel percorrere una strada
[...]
rimessa alla propria custodia, fosse caduto al suolo a causa delle condizioni dell'asfalto.
È irrilevante la circostanza che l attore abbia riconosciuto in quello denunciato Pt_1
dall'assicurato n infortunio in itinere, trattandosi di atto interno della stessa Persona_3
parte che agisce in giudizio.
L'istruttoria orale non ha dimostrato la reale dinamica di quanto accaduto alle ore
5:00 del 13 febbraio 2013, nulla in particolare confermando che la perdita di controllo del mezzo condotto dal motocilista e la sua caduta del fossero state provocate dalla pavimentazione usurata e sdrucciolevole della strada, come postulato dall'attrice, piuttosto che da una errata condotta di guida dell'assicurato. A tal fine sono insufficienti le dichiarazioni dell'unico testimone addotto da parte attrice ( , il quale ha solo Testimone_1
riferito che la dichiarazione d'infortunio resa da u raccolta da un suo collega Persona_3
agente di polizia in ospedale, aggiungendo, per altro, che la curva teatro dell'incidente, in quel momento bagnata perché “piovigginava”, “va affrontata a velocità moderata” e che sul posto non aveva riscontrato “materiale bituminoso relativo al cattivo stato della strada”. Così
come è insufficiente quanto risulta dal verbale n. 26 del 13 febbraio 2013 della Polizia di
Stato (in prod. att.), posto che, per un verso, la considerazione circa la “possibile perdita di efficacia dell'asfalto” desunta dai verbalizzanti dalla ripetizione di incidenti è mera ipotesi,
non suffragata da concreti e apprezzabili riscontri e non confermata dal teste escusso, e,
per altro verso, è trascritta la – assai significativa – dichiarazione di resa Persona_3
alle ore 9:30 dello stesso giorno 13 febbraio 2016, secondo cui “il veicolo perdeva aderenza
probabilmente perché [l'asfalto era, n.d.r.] reso viscido dalla pioggia”, così ricollegando lo stesso assicurato la sua caduta non già a un difetto di manutenzione della strada, ma alle particolari condizioni dell'asfalto determinate dalla pioggia in atto.
Neppure risulta in atti l'invocata “nota del 21.01.2013” con cui “la Polstrada aveva
informato l delle anomalie del piano stradale rilevate nel tratto in questione e CP_1
consistenti nell'asfalto usurato e sdrucciolevole” (così nello scritto conclusionale dell'attore,
a pagina 5), solo richiamata nel citato verbale n. 26 e comunque, per un verso, relativa a un indeterminato tratto viario, non necessariamente coincidente con il punto esatto della caduta dell'assicurato e, per altro verso, neutra rispetto allo specifico sinistro.
La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. presuppone che la cosa abbia avuto efficacia causale del danno, quindi, con riferimento al caso in esame, che la condizione dell'asfalto fosse effettivamente difettosa o pericolosa (sdrucciolevole nella tesi attorea) e che tale condizione avesse determinato la perdita di controllo del mezzo e la caduta al suolo del motociclista;
e la relativa prova incombe sul danneggiato (nella specie, sull' ; che Pt_1
agisce in surroga). Nel caso in esame, invece, tale prova è mancata.
In conclusione, non essendo dimostrato che avesse un credito Persona_3
risarcitorio, la domanda dell' va respinta. Pt_1
4.- La definizione della lite in punto di prova e l'abnorme durata del processo integrano le ragioni eccezionali che giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio, invece, vanno interamente poste a carico dell'attore, in ragione della soccombenza e della causalità dell'esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) rigetta la domanda dell' ; Parte_1
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
3) pone definitivamente a carico dell' Parte_1
le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio.
[...]
Salerno, 13 giugno 2025.
Il giudice
Andrea Luce