CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 701/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 701/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Michele Di Lorenzo Parte_1
- Appellante -
nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa come in atti CP_1
dall'avv. Annarita Berretta
- Appellata -
********
OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di opposizione ad o.i. applicativa di sanzione amministrativa.
All'udienza di discussione del 4.11.2025 la causa è stata decisa.
1 FATTO e DIRITTO
1. – Il 13.2.2020 i Cc. della di Corato, in servizio in agro di Andria, in località CP_2
“Masseria Cicciarelli”, hanno rilevato, all'interno di un terreno di natura uliveto, “l'avvenuto taglio
alla base del colletto di n° 10 piante di essenza forestale, di cui n° 8 Pino d'Aleppo…e di n° 2 di
. Infatti erano ancora presenti in loco i tagli alla base del colletto delle ceppaie Controparte_3
relative alle piante tagliate ed erano giacenti sul terreno, depezzati ed accatastati in maniera
ordinata i tronchi delle suddette piante tagliate”.
1.1. – I verbalizzanti hanno proceduto al “georeferenziamento” dell'area con strumentazione g.p.s. al fine di identificare il proprietario/conduttore del terreno, nonché alla misurazione delle ceppaie “mediante cavalletto dendrometrico al fine di stabilire attraverso le relative classi
diametriche di ogni singola pianta tagliata ai (così testualmente, nde) relativi importi
sanzionatori…”.
1.2. – Pertanto, ravvisando la violazione degli artt. 2 e 3 del Regolamento Regionale della del 13.10.2017 n. 19, sanzionata dall'art. 14 co. 1 lett. c), e) ed f) dello stesso Regolamento, CP_1
dopo le eseguite misurazioni del diametro delle piante tagliate, hanno determinato nell'importo di
€ 3.800,00 la sanzione pecuniaria da pagare in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/1981.
1.3. – Nel corso del sopralluogo i Cc. hanno effettuato rilievi fotografici e, dopo aver
Cont consultato la piattaforma telematica “SISTER” dell' , hanno accertato che l'area interessata,
censita nel C.T. del Comune di Andria al fg. 146, p.lla 576, “è di proprietà e conduzione come
riportato nel fascicolo aziendale della Sig.ra ”. Parte_2
1.4. – Il giorno successivo i verbalizzanti si sono recati presso l'abitazione di “e Parte_1
la stessa riferiva di aver commissionato il taglio ma di non essere in possesso dell'autorizzazione
prevista dal Regolamento in epigrafe richiamato, in quanto non sapeva che fosse necessaria”.
2. – Con ordinanza del 3.8.2021, prot. n. AOO_149/16637, notificata il 13.8.2021, la ha ingiunto a il pagamento della somma di € 4.180,00 a titolo di CP_1 Parte_1
sanzione amministrativa, oltre € 9,50 per spese di notifica, per un totale di € 4.189.50.
2 3. – Avverso l'ordinanza ingiunzione ha proposto opposizione ex artt. 22 L. n. Parte_1
689/1981 e 6 D.Lgs. n. 150/2011 davanti al Tribunale di Trani, asserendo che: il riferimento contenuto nel verbale di PG alla circostanza di aver commissionato il taglio “non era agli alberi di
pino, ma alla potatura degli alberi di ulivo”; il taglio è stato effettuato da ignoti, che si sono impossessati della legna a sua insaputa;
gli alberi tagliati e la legna sottratta sono riferibili solo a sei piante presenti nel terreno, mentre le altre ceppaie si riferiscono a tagli risalenti nel tempo che non possono essere oggetto di contestazione;
il comodatario del terreno è il fratello Persona_1
il quale le ha riferito che il taglio degli alberi è stata opera di terzi;
l'opponente non ha mai avuto la disponibilità materiale del fondo;
alcune piante non ricadono nel terreno di sua proprietà; al momento della notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo, “ritenendo
erroneamente che il suo contadino avesse tagliato di proposito alcune piante di ulivo, ha assunto
su di sé la responsabilità”, ma la dichiarazione da lei resa ai verbalizzanti si riferiva al taglio degli alberi di ulivo e non a quello dei pini.
4. – La si è costituita in giudizio per mezzo di funzionari delegati ed ha CP_1
contrastato il ricorso in opposizione.
5. – La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e la testimonianza di
Persona_1
6. – Con sentenza n. 1728/2023, pubblicata il 28.11.2023, il giudice onorario del Tribunale di
Trani, dopo aver preso accuratamente in esame tutte le doglianze formulate dalla ricorrente, ha rigettato l'opposizione, nulla disponendo per le spese di causa.
7. – Avverso la sentenza ha proposto appello, chiedendo, in via principale, la Parte_1
riforma della pronunzia impugnata ed il conseguente annullamento del provvedimento ingiunzionale e, in subordine, di ridurre la sanzione amministrativa, determinandola in misura pari al minimo edittale limitatamente al numero delle piante effettivamente tagliate sul terreno di sua proprietà; con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
3 7.1. – In particolare, le censure appellatorie sono incentrate sui seguenti temi: “
1. Erroneità
della contestazione e conduzione del fondo”; “
2. Erroneità delle dichiarazioni e responsabilità dei
tagli”; “
3. Validità del verbale di accertamento”; “
4. Calcolo errato delle sanzioni”; “
5. Prova
testimoniale diretta e indiretta”; “
6. Responsabilità della ricorrente”; “
7. Documentazione
fotografica e onere della prova”. In sintesi, l'impugnante proclama la sua estraneità all'illecito amministrativo in quanto il fondo sarebbe condotto dal fratello in qualità di comodatario;
Per_1
asserisce che il primo giudice avrebbe totalmente ignorato che con la dichiarazione da lei resa ai verbalizzanti intendeva riferirsi alla potatura degli ulivi e non al taglio dei pini e che detta operazione sia stata realizzata da ignoti;
sostiene che il numero delle ceppaie presenti sul terreno di sua proprietà sarebbe differente da quello riportato nel verbale, tanto che alcune di esse sarebbero situate ben oltre il confine del suo predio;
deduce che l'ammontare delle sanzioni irrogate è stato calcolato senza tener conto delle reali dimensioni delle piante e della circostanza che alcune operazioni di taglio siano state effettuate in epoca risalente rispetto all'accertamento; afferma che le dichiarazioni testimoniali rilasciate dal fratello avrebbero chiarito che non v'è stato da Per_1
parte di quest'ultimo alcun taglio di pini e che il sopralluogo effettuato dagli accertatori sarebbe avvenuto in località diversa da quella in cui è situato il terreno di proprietà dell'appellante;
asserisce che la deposizione del teste, la sua qualità di comodatario e l'età avanzata dalla stessa ricorrente escludono la sua responsabilità nell'illecito; lamenta che la ha omesso di CP_1
produrre la documentazione fotografica del “georeferenziamento”, comprovante il numero di piante tagliate ed allocate sul terreno;
sostiene, conclusivamente, che l'Amministrazione
ingiungente non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente.
8. – Al gravame ha resistito la che ha dedotto la correttezza giuridica della CP_1
sentenza impugnata, di cui ha conclusivamente chiesto l'integrale conferma.
9. – Concessi i termini per il deposito di note conclusive e repliche, all'udienza di discussione del 4.11.2025 la causa è stata decisa.
4 10. – L'appello – contenente, in parte, motivi già attentamente esaminati e motivatamente disattesi dal primo giudice e, in altra parte, motivi nuovi non prospettati con il ricorso introduttivo e perciò inammissibili – è infondato e, pertanto, dev'essere respinto.
11. – Il giudice di primo grado ha posto a fondamento della decisione l'ampio e condivisibile apparato argomentativo di seguito testualmente trascritto: “Per consolidata massima della
giurisprudenza di legittimità, <<nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa < i>
di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a
querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua
presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla
provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre
la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai
fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità
si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche>> (Cass., Lav.,
7.11.2014 n. 23800): tanto ex art. 2700 c.c. Consegue, nel presente giudizio, che il verbale redatto
dai Carabinieri della Stazione Forestale di Corato il 14.2.2020 sottostante il provvedimento
opposto anzitutto fa piena prova, fino a querela di falso, nella specie non proposta per alcun
profilo, della circostanza che la ha dichiarato ai verbalizzanti di avere essa commissionato il Pt_1
taglio delle piante di interesse boschivo che gli accertatori hanno riscontrato, senza averne
chiesto l'autorizzazione. La mancata proposizione della querela di falso preclude alla opponente
di dare dimostrazione di non avere reso ai verbalizzanti siffatta dichiarazione. D'altro canto,
sarebbe rimasta senz'altro destituita di prova la revoca per errore di fatto della confessione in tal
modo resa agli accertatori che, in alternativa, la avesse in ipotesi inteso operare, ex art. Pt_1
2732 c.c., con il dedurre il secondo dei motivi come sopra addotti a sostegno dell'impugnazione
proposta, dacché è altrettanto consolidato orientamento della Suprema Corte che, <
revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo la inesistenza del
fatto confessato, ma anche che al momento della confessione il confidente versava in errore,
5 provando quelle circostanze che lo avevano indotto all'erroneo convincimento che il fatto
confessato fosse vero>>: al qual fine la opponente non ha offerto alcun elemento. Né può ritenersi
dunque non rispondente al vero che la ha dichiarato ai Forestali di avere essa Pt_1
commissionato, senza autorizzazione, il taglio delle piante contestatole, né - escluso che tale
dichiarazione le sia stata estorta con la violenza - può reputarsi che essa abbia reso la
dichiarazione in parola per errore di fatto. La portata confessoria di tale dichiarazione
stragiudiziale non corrisponde peraltro a quella di prova legale che l'art. 2733, co. 2, c.c.
attribuisce alla confessione giudiziale, a cui l'art. 2735, co. 1, prima parte, c.c. equipara la
confessione stragiudiziale <<fatta alla parte o a chi la rappresenta>>. Se è vero infatti che nel
caso di specie gli accertatori hanno agito quali organi della competente Autorità regionale,
insegna tuttavia il Supremo Collegio (generalizzandone la statuizione specificamente affermata in
tema di accertamenti eseguiti nei confronti di datori di lavoro dagli ispettori del lavoro) che <
dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa … [dalla parte] in un verbale … [di accertamento di un
illecito amministrativo] non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria
nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto …
[l'accertatore], pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e,
quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'animus confitendi, trattandosi di
dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta>> (Cass., Lav., 7.9.2015 n. 17702, più di
recente richiamata da Cass., Lav., 2.3.2022 n. 6825). In forza dell'art. 2735, co. 1, seconda parte,
c.c. pertanto, il tenore confessorio della suddetta dichiarazione, pur non potendo valere a
costituire di per se solo fondamento della sanzione irrogata, non manca però di integrare idoneo
elemento di prova a conforto della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, ancorché da
valutare in rapporto alle altre risultanze istruttorie. Per <<circa 6 piante ad alto fusto>>, v'è
espresso riconoscimento da parte della che esse sono state abusivamente tagliate. Peraltro, Pt_1
con riferimento al numero delle piante abusivamente tagliate, che gli accertatori hanno rilevato
essere pari a 10, il verbale sottostante il provvedimento sanzionatorio impugnato riveste senz'altro
6 come innanzi la fede privilegiata propria dell'atto pubblico, trattandosi di circostanza oggettiva,
che i verbalizzanti hanno puramente e semplicemente constatato, <<senza alcun margine di < i>
apprezzamento>>; e né la ha impugnato di falso detto verbale neppure sotto tale profilo né Pt_1
ha rilievo la circostanza che alcuni dei tagli riscontrati possano essere stati eseguiti in epoca
meno prossima all'accertamento che i Carabinieri ne hanno fatto, nessuna prova essendo stata
offerta dalla opponente né di quando i tagli meno recenti siano stati eseguiti né di esservi stata
autorizzata. La medesima fede privilegiata il verbale dei Forestali del 13.2.2020, che neanche per
tale riguardo è stato impugnato di falso, riveste con riferimento alla circostanza che essi hanno
trovato <<giacenti sul terreno, depezzati e accatastati in maniera ordinata, i tronchi delle
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 701/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Michele Di Lorenzo Parte_1
- Appellante -
nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa come in atti CP_1
dall'avv. Annarita Berretta
- Appellata -
********
OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di opposizione ad o.i. applicativa di sanzione amministrativa.
All'udienza di discussione del 4.11.2025 la causa è stata decisa.
1 FATTO e DIRITTO
1. – Il 13.2.2020 i Cc. della di Corato, in servizio in agro di Andria, in località CP_2
“Masseria Cicciarelli”, hanno rilevato, all'interno di un terreno di natura uliveto, “l'avvenuto taglio
alla base del colletto di n° 10 piante di essenza forestale, di cui n° 8 Pino d'Aleppo…e di n° 2 di
. Infatti erano ancora presenti in loco i tagli alla base del colletto delle ceppaie Controparte_3
relative alle piante tagliate ed erano giacenti sul terreno, depezzati ed accatastati in maniera
ordinata i tronchi delle suddette piante tagliate”.
1.1. – I verbalizzanti hanno proceduto al “georeferenziamento” dell'area con strumentazione g.p.s. al fine di identificare il proprietario/conduttore del terreno, nonché alla misurazione delle ceppaie “mediante cavalletto dendrometrico al fine di stabilire attraverso le relative classi
diametriche di ogni singola pianta tagliata ai (così testualmente, nde) relativi importi
sanzionatori…”.
1.2. – Pertanto, ravvisando la violazione degli artt. 2 e 3 del Regolamento Regionale della del 13.10.2017 n. 19, sanzionata dall'art. 14 co. 1 lett. c), e) ed f) dello stesso Regolamento, CP_1
dopo le eseguite misurazioni del diametro delle piante tagliate, hanno determinato nell'importo di
€ 3.800,00 la sanzione pecuniaria da pagare in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/1981.
1.3. – Nel corso del sopralluogo i Cc. hanno effettuato rilievi fotografici e, dopo aver
Cont consultato la piattaforma telematica “SISTER” dell' , hanno accertato che l'area interessata,
censita nel C.T. del Comune di Andria al fg. 146, p.lla 576, “è di proprietà e conduzione come
riportato nel fascicolo aziendale della Sig.ra ”. Parte_2
1.4. – Il giorno successivo i verbalizzanti si sono recati presso l'abitazione di “e Parte_1
la stessa riferiva di aver commissionato il taglio ma di non essere in possesso dell'autorizzazione
prevista dal Regolamento in epigrafe richiamato, in quanto non sapeva che fosse necessaria”.
2. – Con ordinanza del 3.8.2021, prot. n. AOO_149/16637, notificata il 13.8.2021, la ha ingiunto a il pagamento della somma di € 4.180,00 a titolo di CP_1 Parte_1
sanzione amministrativa, oltre € 9,50 per spese di notifica, per un totale di € 4.189.50.
2 3. – Avverso l'ordinanza ingiunzione ha proposto opposizione ex artt. 22 L. n. Parte_1
689/1981 e 6 D.Lgs. n. 150/2011 davanti al Tribunale di Trani, asserendo che: il riferimento contenuto nel verbale di PG alla circostanza di aver commissionato il taglio “non era agli alberi di
pino, ma alla potatura degli alberi di ulivo”; il taglio è stato effettuato da ignoti, che si sono impossessati della legna a sua insaputa;
gli alberi tagliati e la legna sottratta sono riferibili solo a sei piante presenti nel terreno, mentre le altre ceppaie si riferiscono a tagli risalenti nel tempo che non possono essere oggetto di contestazione;
il comodatario del terreno è il fratello Persona_1
il quale le ha riferito che il taglio degli alberi è stata opera di terzi;
l'opponente non ha mai avuto la disponibilità materiale del fondo;
alcune piante non ricadono nel terreno di sua proprietà; al momento della notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo, “ritenendo
erroneamente che il suo contadino avesse tagliato di proposito alcune piante di ulivo, ha assunto
su di sé la responsabilità”, ma la dichiarazione da lei resa ai verbalizzanti si riferiva al taglio degli alberi di ulivo e non a quello dei pini.
4. – La si è costituita in giudizio per mezzo di funzionari delegati ed ha CP_1
contrastato il ricorso in opposizione.
5. – La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e la testimonianza di
Persona_1
6. – Con sentenza n. 1728/2023, pubblicata il 28.11.2023, il giudice onorario del Tribunale di
Trani, dopo aver preso accuratamente in esame tutte le doglianze formulate dalla ricorrente, ha rigettato l'opposizione, nulla disponendo per le spese di causa.
7. – Avverso la sentenza ha proposto appello, chiedendo, in via principale, la Parte_1
riforma della pronunzia impugnata ed il conseguente annullamento del provvedimento ingiunzionale e, in subordine, di ridurre la sanzione amministrativa, determinandola in misura pari al minimo edittale limitatamente al numero delle piante effettivamente tagliate sul terreno di sua proprietà; con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
3 7.1. – In particolare, le censure appellatorie sono incentrate sui seguenti temi: “
1. Erroneità
della contestazione e conduzione del fondo”; “
2. Erroneità delle dichiarazioni e responsabilità dei
tagli”; “
3. Validità del verbale di accertamento”; “
4. Calcolo errato delle sanzioni”; “
5. Prova
testimoniale diretta e indiretta”; “
6. Responsabilità della ricorrente”; “
7. Documentazione
fotografica e onere della prova”. In sintesi, l'impugnante proclama la sua estraneità all'illecito amministrativo in quanto il fondo sarebbe condotto dal fratello in qualità di comodatario;
Per_1
asserisce che il primo giudice avrebbe totalmente ignorato che con la dichiarazione da lei resa ai verbalizzanti intendeva riferirsi alla potatura degli ulivi e non al taglio dei pini e che detta operazione sia stata realizzata da ignoti;
sostiene che il numero delle ceppaie presenti sul terreno di sua proprietà sarebbe differente da quello riportato nel verbale, tanto che alcune di esse sarebbero situate ben oltre il confine del suo predio;
deduce che l'ammontare delle sanzioni irrogate è stato calcolato senza tener conto delle reali dimensioni delle piante e della circostanza che alcune operazioni di taglio siano state effettuate in epoca risalente rispetto all'accertamento; afferma che le dichiarazioni testimoniali rilasciate dal fratello avrebbero chiarito che non v'è stato da Per_1
parte di quest'ultimo alcun taglio di pini e che il sopralluogo effettuato dagli accertatori sarebbe avvenuto in località diversa da quella in cui è situato il terreno di proprietà dell'appellante;
asserisce che la deposizione del teste, la sua qualità di comodatario e l'età avanzata dalla stessa ricorrente escludono la sua responsabilità nell'illecito; lamenta che la ha omesso di CP_1
produrre la documentazione fotografica del “georeferenziamento”, comprovante il numero di piante tagliate ed allocate sul terreno;
sostiene, conclusivamente, che l'Amministrazione
ingiungente non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente.
8. – Al gravame ha resistito la che ha dedotto la correttezza giuridica della CP_1
sentenza impugnata, di cui ha conclusivamente chiesto l'integrale conferma.
9. – Concessi i termini per il deposito di note conclusive e repliche, all'udienza di discussione del 4.11.2025 la causa è stata decisa.
4 10. – L'appello – contenente, in parte, motivi già attentamente esaminati e motivatamente disattesi dal primo giudice e, in altra parte, motivi nuovi non prospettati con il ricorso introduttivo e perciò inammissibili – è infondato e, pertanto, dev'essere respinto.
11. – Il giudice di primo grado ha posto a fondamento della decisione l'ampio e condivisibile apparato argomentativo di seguito testualmente trascritto: “Per consolidata massima della
giurisprudenza di legittimità, <<nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa < i>
di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a
querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua
presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla
provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre
la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai
fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità
si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche>> (Cass., Lav.,
7.11.2014 n. 23800): tanto ex art. 2700 c.c. Consegue, nel presente giudizio, che il verbale redatto
dai Carabinieri della Stazione Forestale di Corato il 14.2.2020 sottostante il provvedimento
opposto anzitutto fa piena prova, fino a querela di falso, nella specie non proposta per alcun
profilo, della circostanza che la ha dichiarato ai verbalizzanti di avere essa commissionato il Pt_1
taglio delle piante di interesse boschivo che gli accertatori hanno riscontrato, senza averne
chiesto l'autorizzazione. La mancata proposizione della querela di falso preclude alla opponente
di dare dimostrazione di non avere reso ai verbalizzanti siffatta dichiarazione. D'altro canto,
sarebbe rimasta senz'altro destituita di prova la revoca per errore di fatto della confessione in tal
modo resa agli accertatori che, in alternativa, la avesse in ipotesi inteso operare, ex art. Pt_1
2732 c.c., con il dedurre il secondo dei motivi come sopra addotti a sostegno dell'impugnazione
proposta, dacché è altrettanto consolidato orientamento della Suprema Corte che, <
revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo la inesistenza del
fatto confessato, ma anche che al momento della confessione il confidente versava in errore,
5 provando quelle circostanze che lo avevano indotto all'erroneo convincimento che il fatto
confessato fosse vero>>: al qual fine la opponente non ha offerto alcun elemento. Né può ritenersi
dunque non rispondente al vero che la ha dichiarato ai Forestali di avere essa Pt_1
commissionato, senza autorizzazione, il taglio delle piante contestatole, né - escluso che tale
dichiarazione le sia stata estorta con la violenza - può reputarsi che essa abbia reso la
dichiarazione in parola per errore di fatto. La portata confessoria di tale dichiarazione
stragiudiziale non corrisponde peraltro a quella di prova legale che l'art. 2733, co. 2, c.c.
attribuisce alla confessione giudiziale, a cui l'art. 2735, co. 1, prima parte, c.c. equipara la
confessione stragiudiziale <<fatta alla parte o a chi la rappresenta>>. Se è vero infatti che nel
caso di specie gli accertatori hanno agito quali organi della competente Autorità regionale,
insegna tuttavia il Supremo Collegio (generalizzandone la statuizione specificamente affermata in
tema di accertamenti eseguiti nei confronti di datori di lavoro dagli ispettori del lavoro) che <
dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa … [dalla parte] in un verbale … [di accertamento di un
illecito amministrativo] non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria
nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto …
[l'accertatore], pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e,
quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'animus confitendi, trattandosi di
dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta>> (Cass., Lav., 7.9.2015 n. 17702, più di
recente richiamata da Cass., Lav., 2.3.2022 n. 6825). In forza dell'art. 2735, co. 1, seconda parte,
c.c. pertanto, il tenore confessorio della suddetta dichiarazione, pur non potendo valere a
costituire di per se solo fondamento della sanzione irrogata, non manca però di integrare idoneo
elemento di prova a conforto della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, ancorché da
valutare in rapporto alle altre risultanze istruttorie. Per <<circa 6 piante ad alto fusto>>, v'è
espresso riconoscimento da parte della che esse sono state abusivamente tagliate. Peraltro, Pt_1
con riferimento al numero delle piante abusivamente tagliate, che gli accertatori hanno rilevato
essere pari a 10, il verbale sottostante il provvedimento sanzionatorio impugnato riveste senz'altro
6 come innanzi la fede privilegiata propria dell'atto pubblico, trattandosi di circostanza oggettiva,
che i verbalizzanti hanno puramente e semplicemente constatato, <<senza alcun margine di < i>
apprezzamento>>; e né la ha impugnato di falso detto verbale neppure sotto tale profilo né Pt_1
ha rilievo la circostanza che alcuni dei tagli riscontrati possano essere stati eseguiti in epoca
meno prossima all'accertamento che i Carabinieri ne hanno fatto, nessuna prova essendo stata
offerta dalla opponente né di quando i tagli meno recenti siano stati eseguiti né di esservi stata
autorizzata. La medesima fede privilegiata il verbale dei Forestali del 13.2.2020, che neanche per
tale riguardo è stato impugnato di falso, riveste con riferimento alla circostanza che essi hanno
trovato <<giacenti sul terreno, depezzati e accatastati in maniera ordinata, i tronchi delle
R.G. n. 701/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 701/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Michele Di Lorenzo Parte_1
- Appellante -
nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa come in atti CP_1
dall'avv. Annarita Berretta
- Appellata -
********
OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di opposizione ad o.i. applicativa di sanzione amministrativa.
All'udienza di discussione del 4.11.2025 la causa è stata decisa.
1 FATTO e DIRITTO
1. – Il 13.2.2020 i Cc. della di Corato, in servizio in agro di Andria, in località CP_2
“Masseria Cicciarelli”, hanno rilevato, all'interno di un terreno di natura uliveto, “l'avvenuto taglio
alla base del colletto di n° 10 piante di essenza forestale, di cui n° 8 Pino d'Aleppo…e di n° 2 di
. Infatti erano ancora presenti in loco i tagli alla base del colletto delle ceppaie Controparte_3
relative alle piante tagliate ed erano giacenti sul terreno, depezzati ed accatastati in maniera
ordinata i tronchi delle suddette piante tagliate”.
1.1. – I verbalizzanti hanno proceduto al “georeferenziamento” dell'area con strumentazione g.p.s. al fine di identificare il proprietario/conduttore del terreno, nonché alla misurazione delle ceppaie “mediante cavalletto dendrometrico al fine di stabilire attraverso le relative classi
diametriche di ogni singola pianta tagliata ai (così testualmente, nde) relativi importi
sanzionatori…”.
1.2. – Pertanto, ravvisando la violazione degli artt. 2 e 3 del Regolamento Regionale della del 13.10.2017 n. 19, sanzionata dall'art. 14 co. 1 lett. c), e) ed f) dello stesso Regolamento, CP_1
dopo le eseguite misurazioni del diametro delle piante tagliate, hanno determinato nell'importo di
€ 3.800,00 la sanzione pecuniaria da pagare in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/1981.
1.3. – Nel corso del sopralluogo i Cc. hanno effettuato rilievi fotografici e, dopo aver
Cont consultato la piattaforma telematica “SISTER” dell' , hanno accertato che l'area interessata,
censita nel C.T. del Comune di Andria al fg. 146, p.lla 576, “è di proprietà e conduzione come
riportato nel fascicolo aziendale della Sig.ra ”. Parte_2
1.4. – Il giorno successivo i verbalizzanti si sono recati presso l'abitazione di “e Parte_1
la stessa riferiva di aver commissionato il taglio ma di non essere in possesso dell'autorizzazione
prevista dal Regolamento in epigrafe richiamato, in quanto non sapeva che fosse necessaria”.
2. – Con ordinanza del 3.8.2021, prot. n. AOO_149/16637, notificata il 13.8.2021, la ha ingiunto a il pagamento della somma di € 4.180,00 a titolo di CP_1 Parte_1
sanzione amministrativa, oltre € 9,50 per spese di notifica, per un totale di € 4.189.50.
2 3. – Avverso l'ordinanza ingiunzione ha proposto opposizione ex artt. 22 L. n. Parte_1
689/1981 e 6 D.Lgs. n. 150/2011 davanti al Tribunale di Trani, asserendo che: il riferimento contenuto nel verbale di PG alla circostanza di aver commissionato il taglio “non era agli alberi di
pino, ma alla potatura degli alberi di ulivo”; il taglio è stato effettuato da ignoti, che si sono impossessati della legna a sua insaputa;
gli alberi tagliati e la legna sottratta sono riferibili solo a sei piante presenti nel terreno, mentre le altre ceppaie si riferiscono a tagli risalenti nel tempo che non possono essere oggetto di contestazione;
il comodatario del terreno è il fratello Persona_1
il quale le ha riferito che il taglio degli alberi è stata opera di terzi;
l'opponente non ha mai avuto la disponibilità materiale del fondo;
alcune piante non ricadono nel terreno di sua proprietà; al momento della notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo, “ritenendo
erroneamente che il suo contadino avesse tagliato di proposito alcune piante di ulivo, ha assunto
su di sé la responsabilità”, ma la dichiarazione da lei resa ai verbalizzanti si riferiva al taglio degli alberi di ulivo e non a quello dei pini.
4. – La si è costituita in giudizio per mezzo di funzionari delegati ed ha CP_1
contrastato il ricorso in opposizione.
5. – La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e la testimonianza di
Persona_1
6. – Con sentenza n. 1728/2023, pubblicata il 28.11.2023, il giudice onorario del Tribunale di
Trani, dopo aver preso accuratamente in esame tutte le doglianze formulate dalla ricorrente, ha rigettato l'opposizione, nulla disponendo per le spese di causa.
7. – Avverso la sentenza ha proposto appello, chiedendo, in via principale, la Parte_1
riforma della pronunzia impugnata ed il conseguente annullamento del provvedimento ingiunzionale e, in subordine, di ridurre la sanzione amministrativa, determinandola in misura pari al minimo edittale limitatamente al numero delle piante effettivamente tagliate sul terreno di sua proprietà; con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
3 7.1. – In particolare, le censure appellatorie sono incentrate sui seguenti temi: “
1. Erroneità
della contestazione e conduzione del fondo”; “
2. Erroneità delle dichiarazioni e responsabilità dei
tagli”; “
3. Validità del verbale di accertamento”; “
4. Calcolo errato delle sanzioni”; “
5. Prova
testimoniale diretta e indiretta”; “
6. Responsabilità della ricorrente”; “
7. Documentazione
fotografica e onere della prova”. In sintesi, l'impugnante proclama la sua estraneità all'illecito amministrativo in quanto il fondo sarebbe condotto dal fratello in qualità di comodatario;
Per_1
asserisce che il primo giudice avrebbe totalmente ignorato che con la dichiarazione da lei resa ai verbalizzanti intendeva riferirsi alla potatura degli ulivi e non al taglio dei pini e che detta operazione sia stata realizzata da ignoti;
sostiene che il numero delle ceppaie presenti sul terreno di sua proprietà sarebbe differente da quello riportato nel verbale, tanto che alcune di esse sarebbero situate ben oltre il confine del suo predio;
deduce che l'ammontare delle sanzioni irrogate è stato calcolato senza tener conto delle reali dimensioni delle piante e della circostanza che alcune operazioni di taglio siano state effettuate in epoca risalente rispetto all'accertamento; afferma che le dichiarazioni testimoniali rilasciate dal fratello avrebbero chiarito che non v'è stato da Per_1
parte di quest'ultimo alcun taglio di pini e che il sopralluogo effettuato dagli accertatori sarebbe avvenuto in località diversa da quella in cui è situato il terreno di proprietà dell'appellante;
asserisce che la deposizione del teste, la sua qualità di comodatario e l'età avanzata dalla stessa ricorrente escludono la sua responsabilità nell'illecito; lamenta che la ha omesso di CP_1
produrre la documentazione fotografica del “georeferenziamento”, comprovante il numero di piante tagliate ed allocate sul terreno;
sostiene, conclusivamente, che l'Amministrazione
ingiungente non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente.
8. – Al gravame ha resistito la che ha dedotto la correttezza giuridica della CP_1
sentenza impugnata, di cui ha conclusivamente chiesto l'integrale conferma.
9. – Concessi i termini per il deposito di note conclusive e repliche, all'udienza di discussione del 4.11.2025 la causa è stata decisa.
4 10. – L'appello – contenente, in parte, motivi già attentamente esaminati e motivatamente disattesi dal primo giudice e, in altra parte, motivi nuovi non prospettati con il ricorso introduttivo e perciò inammissibili – è infondato e, pertanto, dev'essere respinto.
11. – Il giudice di primo grado ha posto a fondamento della decisione l'ampio e condivisibile apparato argomentativo di seguito testualmente trascritto: “Per consolidata massima della
giurisprudenza di legittimità, <
di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a
querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua
presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla
provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre
la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai
fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità
si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche>> (Cass., Lav.,
7.11.2014 n. 23800): tanto ex art. 2700 c.c. Consegue, nel presente giudizio, che il verbale redatto
dai Carabinieri della Stazione Forestale di Corato il 14.2.2020 sottostante il provvedimento
opposto anzitutto fa piena prova, fino a querela di falso, nella specie non proposta per alcun
profilo, della circostanza che la ha dichiarato ai verbalizzanti di avere essa commissionato il Pt_1
taglio delle piante di interesse boschivo che gli accertatori hanno riscontrato, senza averne
chiesto l'autorizzazione. La mancata proposizione della querela di falso preclude alla opponente
di dare dimostrazione di non avere reso ai verbalizzanti siffatta dichiarazione. D'altro canto,
sarebbe rimasta senz'altro destituita di prova la revoca per errore di fatto della confessione in tal
modo resa agli accertatori che, in alternativa, la avesse in ipotesi inteso operare, ex art. Pt_1
2732 c.c., con il dedurre il secondo dei motivi come sopra addotti a sostegno dell'impugnazione
proposta, dacché è altrettanto consolidato orientamento della Suprema Corte che, <
revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo la inesistenza del
fatto confessato, ma anche che al momento della confessione il confidente versava in errore,
5 provando quelle circostanze che lo avevano indotto all'erroneo convincimento che il fatto
confessato fosse vero>>: al qual fine la opponente non ha offerto alcun elemento. Né può ritenersi
dunque non rispondente al vero che la ha dichiarato ai Forestali di avere essa Pt_1
commissionato, senza autorizzazione, il taglio delle piante contestatole, né - escluso che tale
dichiarazione le sia stata estorta con la violenza - può reputarsi che essa abbia reso la
dichiarazione in parola per errore di fatto. La portata confessoria di tale dichiarazione
stragiudiziale non corrisponde peraltro a quella di prova legale che l'art. 2733, co. 2, c.c.
attribuisce alla confessione giudiziale, a cui l'art. 2735, co. 1, prima parte, c.c. equipara la
confessione stragiudiziale <>. Se è vero infatti che nel
caso di specie gli accertatori hanno agito quali organi della competente Autorità regionale,
insegna tuttavia il Supremo Collegio (generalizzandone la statuizione specificamente affermata in
tema di accertamenti eseguiti nei confronti di datori di lavoro dagli ispettori del lavoro) che <
dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa … [dalla parte] in un verbale … [di accertamento di un
illecito amministrativo] non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria
nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto …
[l'accertatore], pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e,
quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'animus confitendi, trattandosi di
dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta>> (Cass., Lav., 7.9.2015 n. 17702, più di
recente richiamata da Cass., Lav., 2.3.2022 n. 6825). In forza dell'art. 2735, co. 1, seconda parte,
c.c. pertanto, il tenore confessorio della suddetta dichiarazione, pur non potendo valere a
costituire di per se solo fondamento della sanzione irrogata, non manca però di integrare idoneo
elemento di prova a conforto della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, ancorché da
valutare in rapporto alle altre risultanze istruttorie. Per <>, v'è
espresso riconoscimento da parte della che esse sono state abusivamente tagliate. Peraltro, Pt_1
con riferimento al numero delle piante abusivamente tagliate, che gli accertatori hanno rilevato
essere pari a 10, il verbale sottostante il provvedimento sanzionatorio impugnato riveste senz'altro
6 come innanzi la fede privilegiata propria dell'atto pubblico, trattandosi di circostanza oggettiva,
che i verbalizzanti hanno puramente e semplicemente constatato, <
apprezzamento>>; e né la ha impugnato di falso detto verbale neppure sotto tale profilo né Pt_1
ha rilievo la circostanza che alcuni dei tagli riscontrati possano essere stati eseguiti in epoca
meno prossima all'accertamento che i Carabinieri ne hanno fatto, nessuna prova essendo stata
offerta dalla opponente né di quando i tagli meno recenti siano stati eseguiti né di esservi stata
autorizzata. La medesima fede privilegiata il verbale dei Forestali del 13.2.2020, che neanche per
tale riguardo è stato impugnato di falso, riveste con riferimento alla circostanza che essi hanno
trovato <
suddette piante tagliate>>, configurando anche questo un fatto oggettivo, che gli accertatori
hanno puramente e semplicemente verificato <>.
Suonano di contro inconciliabilmente contraddittorie le asserzioni della , che la testimonianza Pt_1
del fratello non ha mancato di confermare, per cui, da un lato, il fondo oggetto di causa sarebbe
stato condotto non da lei, ma dal fratello comodatario e, dall'altro lato, essa aveva
<> costituenti la
piantagione prevalente del fondo: ed infatti, se fosse stata vera la ricorrenza del comodato,
nessuna lavorazione la comodante avrebbe avuto ragione di commissionare al comodatario, il
quale avrebbe invece in totale autonomia deciso e direttamente eseguite o fatte eseguire tutte le
lavorazioni che avesse ritenuto opportune e necessarie per la conduzione del fondo concessogli in
godimento. Si ricava da quanto innanzi che: - il fondo oggetto degli accertamenti dei Carabinieri
era condotto dalla sua proprietaria, cioè dalla opponente, ancorché non direttamente, ma
avvalendosi della collaborazione del fratello, circostanza irrilevante se non al fine di una
eventuale corresponsabilità del fratello medesimo, che non è stata tuttavia contestata e dunque
estranea al presente giudizio;
- non è affatto verosimile che i tagli abusivi siano stati eseguiti da
ignoti terzi, i quali non è plausibile che avrebbero lasciato in loco, ordinatamente accatastato, il
legname ricavatone;
- deve pertanto ritenersi che i tagli abusivi siano stati disposti dalla , Pt_1
7 così come da essa stessa dichiarato agli accertatori, al più nella comunque colpevole ignoranza
della necessità di previa autorizzazione;
- i tagli abusivi hanno riguardato le n. 10 piante riportate
nel verbale dei Forestali del 13.2.2020, la correttezza della cui misurazione, ai fini della
determinazione dell'importo delle sanzioni da irrogare, comminate per classi di diametro, non è
contestata dalla opponente. L'ammontare di tali sanzioni, irrogate col provvedimento impugnato
in misura corrispondente al minimo edittale, con la mera maggiorazione, giustificata dal mancato
pagamento in misura ridotta entro il termine a tal fine fissato, di un solo decimo, ad onta del
disposto dell'art. dall'art. 27, co. 6, l. n. 689/1981, risulta del tutto legittimo…”.
12. – Dunque, tutte le doglianze prospettate in primo grado dall'opponente (cfr. punto 3
dell'esposizione che precede: ossia il supposto equivoco insito nella dichiarazione resa ai verbalizzanti circa il taglio/potatura dei pini o degli ulivi;
la presunta operazione di taglio eseguita da terzi ignoti;
l'asserita non riferibilità alla violazione contestata dei tagli risalenti nel tempo relativi alle altre ceppaie;
l'affermata qualità di comodatario del terreno rivestita dal fratello
; l'asserita mancata disponibilità materiale del terreno;
il supposto collocamento di alcune Per_1
piante al di fuori del perimetro del suo fondo) sono state oggetto di puntuale disamina e confutazione da parte del giudice del Tribunale di Trani. Di talché, tutte le altre censure fatte valere in fase di gravame (si rinvia al punto 7.1 dell'esposizione che precede) si atteggiano a contestazioni incorrenti nel divieto dello “ius novorum”.
13. – Ad ogni modo, non è documentalmente dimostrato alcun rapporto di comodato in essere con il fratello;
risulta “ex actis” proprietaria del terreno in cui sono Per_1 Parte_1
avvenuti i tagli boschivi;
in detta qualità soggettiva è chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 6 L. n. 689/1981; quanto riscontrato “de visu” dai verbalizzanti al momento del sopralluogo (si rinvia al punto 1 dell'esposizione che precede) è frutto di un'attività
oggettiva, compiuta senza alcun margine di apprezzamento e di opinabilità valutativa, onde il verbale di contestazione possiede, sotto tale profilo, efficacia pleniprobante;
la contestazione circa
8 l'ammontare delle sanzioni irrogate, che sarebbe stato asseritamente calcolato senza tener conto delle reali dimensioni delle piante, è stata introdotta “ineditamente” soltanto in grado di appello.
14. – Pertanto, l'assunto dell'Amministrazione è sufficientemente provato – in relazione all'illecito amministrativo sanzionato (di cui risulta integrato sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo) – alla stregua delle norme codicistiche dettate in tema di riparto dell'onere probatorio relativamente ai fatti di causa.
15. – Infine, l'ordinanza ingiunzione non può essere censurata neppure nella parte relativa all'entità della sanzione irrogata. In proposito, l'Amministrazione non ha fatto scorretto uso dei criteri dosimetrici dettati dall'art. 11 L. n. 689/1981, avendo determinato la misura della sanzione pecuniaria variabile in un importo (€ 4.180,00) lievemente superiore al minimo edittale ex art. 14
co. 1 lett. c), e) ed f) del Regolamento Regionale n. 19/2017, evidentemente alla luce del non irrisorio livello di gravità della violazione perpetrata, avente ad oggetto il taglio di una pluralità di piante di interesse boschivo.
16. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza.
Nella loro liquidazione, eseguita in base allo scaglione di valore in cui è ricompresa la somma ingiunta, si farà applicazione dei parametri forensi medi, escludendo dal computo la fase di trattazione/istruttoria (cfr., sul punto, Cass. 19.3.2025 n. 7343, pagg. 10 e segg. e, in particolare,
punto 3 della motivazione) giacché non è stato ammesso alcun mezzo di prova e né è stata espletata una tangibile attività di effettiva trattazione della causa a seguito della sua introduzione e fino alla decisione.
17. – Infine occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. . CP_5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1728/2023, pubblicata il 28.11.2023, CP_1
con ricorso notificato il 16.6.2024, così provvede:
9 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio, che si liquidano in € 1.923,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
10
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 701/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Michele Di Lorenzo Parte_1
- Appellante -
nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa come in atti CP_1
dall'avv. Annarita Berretta
- Appellata -
********
OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di opposizione ad o.i. applicativa di sanzione amministrativa.
All'udienza di discussione del 4.11.2025 la causa è stata decisa.
1 FATTO e DIRITTO
1. – Il 13.2.2020 i Cc. della di Corato, in servizio in agro di Andria, in località CP_2
“Masseria Cicciarelli”, hanno rilevato, all'interno di un terreno di natura uliveto, “l'avvenuto taglio
alla base del colletto di n° 10 piante di essenza forestale, di cui n° 8 Pino d'Aleppo…e di n° 2 di
. Infatti erano ancora presenti in loco i tagli alla base del colletto delle ceppaie Controparte_3
relative alle piante tagliate ed erano giacenti sul terreno, depezzati ed accatastati in maniera
ordinata i tronchi delle suddette piante tagliate”.
1.1. – I verbalizzanti hanno proceduto al “georeferenziamento” dell'area con strumentazione g.p.s. al fine di identificare il proprietario/conduttore del terreno, nonché alla misurazione delle ceppaie “mediante cavalletto dendrometrico al fine di stabilire attraverso le relative classi
diametriche di ogni singola pianta tagliata ai (così testualmente, nde) relativi importi
sanzionatori…”.
1.2. – Pertanto, ravvisando la violazione degli artt. 2 e 3 del Regolamento Regionale della del 13.10.2017 n. 19, sanzionata dall'art. 14 co. 1 lett. c), e) ed f) dello stesso Regolamento, CP_1
dopo le eseguite misurazioni del diametro delle piante tagliate, hanno determinato nell'importo di
€ 3.800,00 la sanzione pecuniaria da pagare in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/1981.
1.3. – Nel corso del sopralluogo i Cc. hanno effettuato rilievi fotografici e, dopo aver
Cont consultato la piattaforma telematica “SISTER” dell' , hanno accertato che l'area interessata,
censita nel C.T. del Comune di Andria al fg. 146, p.lla 576, “è di proprietà e conduzione come
riportato nel fascicolo aziendale della Sig.ra ”. Parte_2
1.4. – Il giorno successivo i verbalizzanti si sono recati presso l'abitazione di “e Parte_1
la stessa riferiva di aver commissionato il taglio ma di non essere in possesso dell'autorizzazione
prevista dal Regolamento in epigrafe richiamato, in quanto non sapeva che fosse necessaria”.
2. – Con ordinanza del 3.8.2021, prot. n. AOO_149/16637, notificata il 13.8.2021, la ha ingiunto a il pagamento della somma di € 4.180,00 a titolo di CP_1 Parte_1
sanzione amministrativa, oltre € 9,50 per spese di notifica, per un totale di € 4.189.50.
2 3. – Avverso l'ordinanza ingiunzione ha proposto opposizione ex artt. 22 L. n. Parte_1
689/1981 e 6 D.Lgs. n. 150/2011 davanti al Tribunale di Trani, asserendo che: il riferimento contenuto nel verbale di PG alla circostanza di aver commissionato il taglio “non era agli alberi di
pino, ma alla potatura degli alberi di ulivo”; il taglio è stato effettuato da ignoti, che si sono impossessati della legna a sua insaputa;
gli alberi tagliati e la legna sottratta sono riferibili solo a sei piante presenti nel terreno, mentre le altre ceppaie si riferiscono a tagli risalenti nel tempo che non possono essere oggetto di contestazione;
il comodatario del terreno è il fratello Persona_1
il quale le ha riferito che il taglio degli alberi è stata opera di terzi;
l'opponente non ha mai avuto la disponibilità materiale del fondo;
alcune piante non ricadono nel terreno di sua proprietà; al momento della notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo, “ritenendo
erroneamente che il suo contadino avesse tagliato di proposito alcune piante di ulivo, ha assunto
su di sé la responsabilità”, ma la dichiarazione da lei resa ai verbalizzanti si riferiva al taglio degli alberi di ulivo e non a quello dei pini.
4. – La si è costituita in giudizio per mezzo di funzionari delegati ed ha CP_1
contrastato il ricorso in opposizione.
5. – La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e la testimonianza di
Persona_1
6. – Con sentenza n. 1728/2023, pubblicata il 28.11.2023, il giudice onorario del Tribunale di
Trani, dopo aver preso accuratamente in esame tutte le doglianze formulate dalla ricorrente, ha rigettato l'opposizione, nulla disponendo per le spese di causa.
7. – Avverso la sentenza ha proposto appello, chiedendo, in via principale, la Parte_1
riforma della pronunzia impugnata ed il conseguente annullamento del provvedimento ingiunzionale e, in subordine, di ridurre la sanzione amministrativa, determinandola in misura pari al minimo edittale limitatamente al numero delle piante effettivamente tagliate sul terreno di sua proprietà; con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
3 7.1. – In particolare, le censure appellatorie sono incentrate sui seguenti temi: “
1. Erroneità
della contestazione e conduzione del fondo”; “
2. Erroneità delle dichiarazioni e responsabilità dei
tagli”; “
3. Validità del verbale di accertamento”; “
4. Calcolo errato delle sanzioni”; “
5. Prova
testimoniale diretta e indiretta”; “
6. Responsabilità della ricorrente”; “
7. Documentazione
fotografica e onere della prova”. In sintesi, l'impugnante proclama la sua estraneità all'illecito amministrativo in quanto il fondo sarebbe condotto dal fratello in qualità di comodatario;
Per_1
asserisce che il primo giudice avrebbe totalmente ignorato che con la dichiarazione da lei resa ai verbalizzanti intendeva riferirsi alla potatura degli ulivi e non al taglio dei pini e che detta operazione sia stata realizzata da ignoti;
sostiene che il numero delle ceppaie presenti sul terreno di sua proprietà sarebbe differente da quello riportato nel verbale, tanto che alcune di esse sarebbero situate ben oltre il confine del suo predio;
deduce che l'ammontare delle sanzioni irrogate è stato calcolato senza tener conto delle reali dimensioni delle piante e della circostanza che alcune operazioni di taglio siano state effettuate in epoca risalente rispetto all'accertamento; afferma che le dichiarazioni testimoniali rilasciate dal fratello avrebbero chiarito che non v'è stato da Per_1
parte di quest'ultimo alcun taglio di pini e che il sopralluogo effettuato dagli accertatori sarebbe avvenuto in località diversa da quella in cui è situato il terreno di proprietà dell'appellante;
asserisce che la deposizione del teste, la sua qualità di comodatario e l'età avanzata dalla stessa ricorrente escludono la sua responsabilità nell'illecito; lamenta che la ha omesso di CP_1
produrre la documentazione fotografica del “georeferenziamento”, comprovante il numero di piante tagliate ed allocate sul terreno;
sostiene, conclusivamente, che l'Amministrazione
ingiungente non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente.
8. – Al gravame ha resistito la che ha dedotto la correttezza giuridica della CP_1
sentenza impugnata, di cui ha conclusivamente chiesto l'integrale conferma.
9. – Concessi i termini per il deposito di note conclusive e repliche, all'udienza di discussione del 4.11.2025 la causa è stata decisa.
4 10. – L'appello – contenente, in parte, motivi già attentamente esaminati e motivatamente disattesi dal primo giudice e, in altra parte, motivi nuovi non prospettati con il ricorso introduttivo e perciò inammissibili – è infondato e, pertanto, dev'essere respinto.
11. – Il giudice di primo grado ha posto a fondamento della decisione l'ampio e condivisibile apparato argomentativo di seguito testualmente trascritto: “Per consolidata massima della
giurisprudenza di legittimità, <
di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a
querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua
presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla
provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre
la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai
fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità
si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche>> (Cass., Lav.,
7.11.2014 n. 23800): tanto ex art. 2700 c.c. Consegue, nel presente giudizio, che il verbale redatto
dai Carabinieri della Stazione Forestale di Corato il 14.2.2020 sottostante il provvedimento
opposto anzitutto fa piena prova, fino a querela di falso, nella specie non proposta per alcun
profilo, della circostanza che la ha dichiarato ai verbalizzanti di avere essa commissionato il Pt_1
taglio delle piante di interesse boschivo che gli accertatori hanno riscontrato, senza averne
chiesto l'autorizzazione. La mancata proposizione della querela di falso preclude alla opponente
di dare dimostrazione di non avere reso ai verbalizzanti siffatta dichiarazione. D'altro canto,
sarebbe rimasta senz'altro destituita di prova la revoca per errore di fatto della confessione in tal
modo resa agli accertatori che, in alternativa, la avesse in ipotesi inteso operare, ex art. Pt_1
2732 c.c., con il dedurre il secondo dei motivi come sopra addotti a sostegno dell'impugnazione
proposta, dacché è altrettanto consolidato orientamento della Suprema Corte che, <
revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo la inesistenza del
fatto confessato, ma anche che al momento della confessione il confidente versava in errore,
5 provando quelle circostanze che lo avevano indotto all'erroneo convincimento che il fatto
confessato fosse vero>>: al qual fine la opponente non ha offerto alcun elemento. Né può ritenersi
dunque non rispondente al vero che la ha dichiarato ai Forestali di avere essa Pt_1
commissionato, senza autorizzazione, il taglio delle piante contestatole, né - escluso che tale
dichiarazione le sia stata estorta con la violenza - può reputarsi che essa abbia reso la
dichiarazione in parola per errore di fatto. La portata confessoria di tale dichiarazione
stragiudiziale non corrisponde peraltro a quella di prova legale che l'art. 2733, co. 2, c.c.
attribuisce alla confessione giudiziale, a cui l'art. 2735, co. 1, prima parte, c.c. equipara la
confessione stragiudiziale <
caso di specie gli accertatori hanno agito quali organi della competente Autorità regionale,
insegna tuttavia il Supremo Collegio (generalizzandone la statuizione specificamente affermata in
tema di accertamenti eseguiti nei confronti di datori di lavoro dagli ispettori del lavoro) che <
dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa … [dalla parte] in un verbale … [di accertamento di un
illecito amministrativo] non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria
nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto …
[l'accertatore], pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e,
quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'animus confitendi, trattandosi di
dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta>> (Cass., Lav., 7.9.2015 n. 17702, più di
recente richiamata da Cass., Lav., 2.3.2022 n. 6825). In forza dell'art. 2735, co. 1, seconda parte,
c.c. pertanto, il tenore confessorio della suddetta dichiarazione, pur non potendo valere a
costituire di per se solo fondamento della sanzione irrogata, non manca però di integrare idoneo
elemento di prova a conforto della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, ancorché da
valutare in rapporto alle altre risultanze istruttorie. Per <
espresso riconoscimento da parte della che esse sono state abusivamente tagliate. Peraltro, Pt_1
con riferimento al numero delle piante abusivamente tagliate, che gli accertatori hanno rilevato
essere pari a 10, il verbale sottostante il provvedimento sanzionatorio impugnato riveste senz'altro
6 come innanzi la fede privilegiata propria dell'atto pubblico, trattandosi di circostanza oggettiva,
che i verbalizzanti hanno puramente e semplicemente constatato, <
apprezzamento>>; e né la ha impugnato di falso detto verbale neppure sotto tale profilo né Pt_1
ha rilievo la circostanza che alcuni dei tagli riscontrati possano essere stati eseguiti in epoca
meno prossima all'accertamento che i Carabinieri ne hanno fatto, nessuna prova essendo stata
offerta dalla opponente né di quando i tagli meno recenti siano stati eseguiti né di esservi stata
autorizzata. La medesima fede privilegiata il verbale dei Forestali del 13.2.2020, che neanche per
tale riguardo è stato impugnato di falso, riveste con riferimento alla circostanza che essi hanno
trovato <
suddette piante tagliate>>, configurando anche questo un fatto oggettivo, che gli accertatori
hanno puramente e semplicemente verificato <
Suonano di contro inconciliabilmente contraddittorie le asserzioni della , che la testimonianza Pt_1
del fratello non ha mancato di confermare, per cui, da un lato, il fondo oggetto di causa sarebbe
stato condotto non da lei, ma dal fratello comodatario e, dall'altro lato, essa aveva
<
piantagione prevalente del fondo: ed infatti, se fosse stata vera la ricorrenza del comodato,
nessuna lavorazione la comodante avrebbe avuto ragione di commissionare al comodatario, il
quale avrebbe invece in totale autonomia deciso e direttamente eseguite o fatte eseguire tutte le
lavorazioni che avesse ritenuto opportune e necessarie per la conduzione del fondo concessogli in
godimento. Si ricava da quanto innanzi che: - il fondo oggetto degli accertamenti dei Carabinieri
era condotto dalla sua proprietaria, cioè dalla opponente, ancorché non direttamente, ma
avvalendosi della collaborazione del fratello, circostanza irrilevante se non al fine di una
eventuale corresponsabilità del fratello medesimo, che non è stata tuttavia contestata e dunque
estranea al presente giudizio;
- non è affatto verosimile che i tagli abusivi siano stati eseguiti da
ignoti terzi, i quali non è plausibile che avrebbero lasciato in loco, ordinatamente accatastato, il
legname ricavatone;
- deve pertanto ritenersi che i tagli abusivi siano stati disposti dalla , Pt_1
7 così come da essa stessa dichiarato agli accertatori, al più nella comunque colpevole ignoranza
della necessità di previa autorizzazione;
- i tagli abusivi hanno riguardato le n. 10 piante riportate
nel verbale dei Forestali del 13.2.2020, la correttezza della cui misurazione, ai fini della
determinazione dell'importo delle sanzioni da irrogare, comminate per classi di diametro, non è
contestata dalla opponente. L'ammontare di tali sanzioni, irrogate col provvedimento impugnato
in misura corrispondente al minimo edittale, con la mera maggiorazione, giustificata dal mancato
pagamento in misura ridotta entro il termine a tal fine fissato, di un solo decimo, ad onta del
disposto dell'art. dall'art. 27, co. 6, l. n. 689/1981, risulta del tutto legittimo…”.
12. – Dunque, tutte le doglianze prospettate in primo grado dall'opponente (cfr. punto 3
dell'esposizione che precede: ossia il supposto equivoco insito nella dichiarazione resa ai verbalizzanti circa il taglio/potatura dei pini o degli ulivi;
la presunta operazione di taglio eseguita da terzi ignoti;
l'asserita non riferibilità alla violazione contestata dei tagli risalenti nel tempo relativi alle altre ceppaie;
l'affermata qualità di comodatario del terreno rivestita dal fratello
; l'asserita mancata disponibilità materiale del terreno;
il supposto collocamento di alcune Per_1
piante al di fuori del perimetro del suo fondo) sono state oggetto di puntuale disamina e confutazione da parte del giudice del Tribunale di Trani. Di talché, tutte le altre censure fatte valere in fase di gravame (si rinvia al punto 7.1 dell'esposizione che precede) si atteggiano a contestazioni incorrenti nel divieto dello “ius novorum”.
13. – Ad ogni modo, non è documentalmente dimostrato alcun rapporto di comodato in essere con il fratello;
risulta “ex actis” proprietaria del terreno in cui sono Per_1 Parte_1
avvenuti i tagli boschivi;
in detta qualità soggettiva è chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 6 L. n. 689/1981; quanto riscontrato “de visu” dai verbalizzanti al momento del sopralluogo (si rinvia al punto 1 dell'esposizione che precede) è frutto di un'attività
oggettiva, compiuta senza alcun margine di apprezzamento e di opinabilità valutativa, onde il verbale di contestazione possiede, sotto tale profilo, efficacia pleniprobante;
la contestazione circa
8 l'ammontare delle sanzioni irrogate, che sarebbe stato asseritamente calcolato senza tener conto delle reali dimensioni delle piante, è stata introdotta “ineditamente” soltanto in grado di appello.
14. – Pertanto, l'assunto dell'Amministrazione è sufficientemente provato – in relazione all'illecito amministrativo sanzionato (di cui risulta integrato sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo) – alla stregua delle norme codicistiche dettate in tema di riparto dell'onere probatorio relativamente ai fatti di causa.
15. – Infine, l'ordinanza ingiunzione non può essere censurata neppure nella parte relativa all'entità della sanzione irrogata. In proposito, l'Amministrazione non ha fatto scorretto uso dei criteri dosimetrici dettati dall'art. 11 L. n. 689/1981, avendo determinato la misura della sanzione pecuniaria variabile in un importo (€ 4.180,00) lievemente superiore al minimo edittale ex art. 14
co. 1 lett. c), e) ed f) del Regolamento Regionale n. 19/2017, evidentemente alla luce del non irrisorio livello di gravità della violazione perpetrata, avente ad oggetto il taglio di una pluralità di piante di interesse boschivo.
16. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza.
Nella loro liquidazione, eseguita in base allo scaglione di valore in cui è ricompresa la somma ingiunta, si farà applicazione dei parametri forensi medi, escludendo dal computo la fase di trattazione/istruttoria (cfr., sul punto, Cass. 19.3.2025 n. 7343, pagg. 10 e segg. e, in particolare,
punto 3 della motivazione) giacché non è stato ammesso alcun mezzo di prova e né è stata espletata una tangibile attività di effettiva trattazione della causa a seguito della sua introduzione e fino alla decisione.
17. – Infine occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. . CP_5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1728/2023, pubblicata il 28.11.2023, CP_1
con ricorso notificato il 16.6.2024, così provvede:
9 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio, che si liquidano in € 1.923,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
10