Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 19.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 942/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Maida;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile, Oreste Manzi e Isabella Patrizia
Basile;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: APE sociale
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso del 24.07.2023: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Previo accertamento e conseguente declaratoria dell'esistenza, in capo alla IG.ra Parte_1
, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, alla data dell'1/3/23, alle 00,01,
[...] pagina 1 di 7
179 a 186 e successive proroghe, modifiche ed integrazioni e dell'irrilevanza, a tale fine, del decesso, avvenuto alle ore 17,50 del giorno 1/3/23, del IG. soggetto portatore CP_2 di handicap grave (art.3, comma 3, L. 104/92), padre convivente della IG.ra da lei Pt_1 assistito in via continuativa da due anni e comunque da oltre sei mesi, annullarsi, revocarsi e/o dichiararsi nullo e comunque di nessun effetto giuridico il provvedimento del 29/3-20/4/23 con cui ha respinto la domanda di fruizione di tale beneficio pensionistico. CP_3
Conseguentemente, dirsi tenuta e condannarsi , in persona del suo legale rappresentante CP_3 pro tempore, a corrispondere alla IG.ra , come in epigrafe rappresentata, difesa Parte_1
e domiciliata, i ratei arretrati dell'APE Sociale dovuti a partire dall'1/3/23 e sino alla cessazione del diritto per il raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o l'eventuale conseguimento di una pensione o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art.24, comma 6, D.L. 6/12/11, n°201, convertito in Legge 22/12/11, in moneta via via mensilmente rivalutata oltre ad interessi maturati su tali ratei arretrati alla data dei singoli versamenti.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a rimborso delle spese generali di studio nella misura vigente al momento in cui sarà pronunciata la sentenza.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 15.01.2024: “Il ricorso CP_3 di controparte appare infondato e se ne chiede il rigetto. Spese secondo giustizia.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 24.07.2023, , premesso di Parte_1 aver pestato assistenza al padre convivente deceduto in data 01.03.2023 CP_2 alle ore 17.50, e di aver cessato l'attività lavorativa il giorno 28.02.2023, chiedeva accertarsi l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di APE sociale presentata in data 18.10.2022 e, per l'effetto, condannarsi l' a corrispondere i ratei CP_3
del predetto beneficio a decorrere dall'1.03.2023 e sino alla cessazione del diritto per il raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o l'eventuale conseguimento di una pensione o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, D.L. n. 201/2011, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
pagina 2 di 7 2. L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, contestava la domanda attorea CP_3
e ne chiedeva il rigetto. L'ente rilevava che la richiesta di APE sociale era stata respinta in quanto “alla data di decorrenza effettiva dell'anticipo pensionistico il familiare disabile della richiedente la prestazione, risultava deceduto” (cfr. Messaggio Hermes n. 1481 del
04.04.2018).
3. Sul merito
3.1. La controversia si inscrive all'interno di una cornice fattuale da ritenersi pacifica poiché non oggetto di specifica contestazione tra le parti. E' incontroverso - oltre che documentato - che: a) ha prestato assistenza per più di due anni, Parte_1 come caregiver, al padre disabile (in condizioni di handicap grave ex art. CP_2
3, comma 3, L. n. 104/1992), deceduto in data 01.03.2023 alle ore 17.50; b) la ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa Gulliver in data
28.02.2023; c) in data 18.10.2022 la IG.ra ha presentato domanda di Pt_1 riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale ex Legge n. 232/2016; d) con nota del 13.12.2022, l' ha riconosciuto che “i requisiti e le condizioni per l'accesso CP_3 all'APE Sociale di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del ConIGlio dei Ministri n°
88/2017 saranno perfezionati in data 03/11/2022. In considerazione delle risorse disponibili, si attesta che sussiste la relativa copertura finanziaria”, precisando che la prestazione sarebbe stata erogata “dal primo giorno del mese successivo alla presentazione di accesso al benefico, qualora a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previsti dalla legge, compresa la cessazione dell'attività lavorativa”; e) con successivo provvedimento del 20.04.2023, l'ente ha comunicato il rigetto della domanda di APE sociale “per il seguente motivo: Il familiare assistito è deceduto”.
3.2. Le ragioni addotte dall' per il diniego della prestazione non sono CP_3 condivisibili. Ad avviso dell'ente, il beneficio pensionistico in esame non può essere riconosciuto qualora, alla data di decorrenza effettiva dell'APE sociale, si sia verificato il decesso dell'assistito.
La Legge n. 232/2016 (art.1, commi da 179 a 186 1) e il regolamento attuativo (DPCM
n. 88 del 23.05.2017) non prevedono alcuna decadenza dal beneficio in caso di decesso 1 “179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma pagina 3 di 7 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.
180. La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
181. L'indennità di cui al comma 179 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.
182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.
184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. 185. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del ConIGlio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a: a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d); b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:
1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
pagina 4 di 7 del disabile assistito. Il diritto sorge al momento dell'accertamento, da parte dell'ente previdenziale, delle condizioni di legge. Il dato testuale è chiaro ed univoco, posto che la legge istitutiva riconosce l'APE sociale a coloro che assistono “al momento della richiesta” il familiare con handicap in situazione di gravità. Anche l'art. 6, comma 2 del
DPCM n. 88/2017 conferma che i presupposti di legge debbono sussistere al momento della presentazione della domanda. La procedura si conclude con la comunicazione al richiedente “dell'esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale prese in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno.” E' di tutta evidenza come i fatti sopravvenuti, verificatesi in data successiva alla verifica amministrativa delle condizioni legittimanti il riconoscimento dell'APE sociale, non abbiano alcuna incidenza sul riconoscimento del beneficio pensionistico. L'unica ipotesi di decadenza è quella prevista dal comma 183, ossia il
“raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato”. Siccome le ipotesi di decadenza sono tassative ed eccezionali, non è ammissibile una interpretazione estensiva o analogica delle fattispecie normativamente codificate.
Si osserva, inoltre, che la cessazione del rapporto di lavoro condiziona esclusivamente l'erogazione della prestazione, come chiaramente desumibile dalla disciplina dettata dall'art. 1, comma 180, ove si prevede che “La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa.” Opzione interpretativa
4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186;
7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati. 186. Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del ConIGlio dei ministri di cui al comma 185, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.” pagina 5 di 7 avallata dal cit. DPCM, in quanto l'art. 7 àncora la corresponsione del beneficio “alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4”.
3.3. Nel caso di specie, l' ha riconosciuto il diritto rivendicato dall'attrice CP_1 con nota del 13.12.2022, riscontrando la sussistenza di tutte le condizioni di legge. Alla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta in data 28.02.2023 (con decorrenza
01.03.2023), si è avverata la condicio iuris che consente l'erogazione dei ratei mensili al beneficiario.
Per tali ragioni, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla fruizione dell'APE sociale, con conseguente condanna dell'ente a versare i ratei arretrati a decorrere dall'1.03.2023 e sino alla cessazione del diritto per il raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o l'eventuale conseguimento di una pensione o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, D.L. n. 201/2011.
Spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, accessori da liquidarsi secondo i criteri dettati dall'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
Lo scaglione di riferimento è quello da €. 5.200,00 a €. 26.000,00 (cause di previdenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di a fruire dell'APE sociale e, per Parte_1
l'effetto, condanna l' a liquidare i ratei mensili nella misura di legge, a decorrere CP_3 dall'1.03.2023 e sino alla cessazione del diritto per il raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o l'eventuale conseguimento di una pensione o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, D.L. n. 201/2011, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa pagina 6 di 7 al saldo;
2) CONDANNA l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che CP_3 liquida nella complessiva somma di €. 2.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.
Modena, 02 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
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