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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 15239/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MACRI' ELISABETTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in COLLEGNO il 13/09/2009. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 68 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato una figlia: il 25/05/2011. Per_1
Con ricorso depositato il 20/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale Per_1 per le questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE la collocazione principale della minore anche agli effetti anagrafici presso la casa coniugale, sita in Torino Corso Re Umberto 139.
DISPONE che possa frequentare il padre senza limitazioni secondo i suoi desideri, previo Per_1 accordo con il medesimo con la madre, nel rispetto delle esigenze della ragazza e dei suoi impegni scolastici e anche delle attività extrascolastiche, o, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
• Un fine settimana, a settimane alterne: dal venerdì pomeriggio alle ore 18,00 fino alla domenica sera alle ore 22,00 in periodo scolastico (e, in ogni caso, secondo le esigenze di e i suoi impegni) e Per_2 fino alle ore 23,00 in periodo non scolastico, quando il padre provvederà a riaccompagnare Per_1 presso la sua residenza,
• Nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi Per_1 infrasettimanali dalle ore 18,00 fino alle ore 21,30 in periodo scolastico e fino alle ore 23,00 in periodo non scolastico, quando il padre provvederà a riaccompagnare presso la sua residenza;
Per_1
• Nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre, un pomeriggio infrasettimanale, dalle ore 18,00 fino alle ore 21,30 in periodo scolastico e fino alle ore 23,00 in periodo non scolastico, quando il padre provvederà a riaccompagnare presso la sua residenza Per_1
pagina 2 di 3 • Per le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale, con obbligo del padre di riaccompagnare la figlia presso la madre la mattina di Natale o il giorno di Natale con obbligo di riaccompagnarle presso la madre alla sera di Santo Stefano;
e ad anni alterni il periodo dal 26 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio
• Le vacanze di Pasqua ad anni alterni
• In occasione delle altre festività infrasettimanali ed il giorno del compleanno di alternandosi Per_1 con l'altro genitore;
• Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre due settimane consecutive a luglio o ad Per_1 agosto con previsione che i genitori concordino fra loro entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i periodi da trascorrere con la minore;
ASSEGNA alla moglie la casa coniugale con i relativi arredi che la compongono
DISPONE che il Signor verserà alla moglie tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato Pt_2 alla Signora un contributo al mantenimento della figlia minore di € 680,00, da Pt_1 Per_1 aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat-Foi, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., previamente concordate e documentate, delle spese scolastiche ed extrascolastiche sportive e ricreative concordate e documentate.
DÀ ATTO che la Signora percepirà l'intero assegno unico per la figlia Pt_1 Per_1
DÀ ATTO che le parti si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 15239/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MACRI' ELISABETTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in COLLEGNO il 13/09/2009. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 68 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato una figlia: il 25/05/2011. Per_1
Con ricorso depositato il 20/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale Per_1 per le questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE la collocazione principale della minore anche agli effetti anagrafici presso la casa coniugale, sita in Torino Corso Re Umberto 139.
DISPONE che possa frequentare il padre senza limitazioni secondo i suoi desideri, previo Per_1 accordo con il medesimo con la madre, nel rispetto delle esigenze della ragazza e dei suoi impegni scolastici e anche delle attività extrascolastiche, o, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
• Un fine settimana, a settimane alterne: dal venerdì pomeriggio alle ore 18,00 fino alla domenica sera alle ore 22,00 in periodo scolastico (e, in ogni caso, secondo le esigenze di e i suoi impegni) e Per_2 fino alle ore 23,00 in periodo non scolastico, quando il padre provvederà a riaccompagnare Per_1 presso la sua residenza,
• Nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi Per_1 infrasettimanali dalle ore 18,00 fino alle ore 21,30 in periodo scolastico e fino alle ore 23,00 in periodo non scolastico, quando il padre provvederà a riaccompagnare presso la sua residenza;
Per_1
• Nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre, un pomeriggio infrasettimanale, dalle ore 18,00 fino alle ore 21,30 in periodo scolastico e fino alle ore 23,00 in periodo non scolastico, quando il padre provvederà a riaccompagnare presso la sua residenza Per_1
pagina 2 di 3 • Per le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale, con obbligo del padre di riaccompagnare la figlia presso la madre la mattina di Natale o il giorno di Natale con obbligo di riaccompagnarle presso la madre alla sera di Santo Stefano;
e ad anni alterni il periodo dal 26 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio
• Le vacanze di Pasqua ad anni alterni
• In occasione delle altre festività infrasettimanali ed il giorno del compleanno di alternandosi Per_1 con l'altro genitore;
• Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre due settimane consecutive a luglio o ad Per_1 agosto con previsione che i genitori concordino fra loro entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i periodi da trascorrere con la minore;
ASSEGNA alla moglie la casa coniugale con i relativi arredi che la compongono
DISPONE che il Signor verserà alla moglie tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato Pt_2 alla Signora un contributo al mantenimento della figlia minore di € 680,00, da Pt_1 Per_1 aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat-Foi, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., previamente concordate e documentate, delle spese scolastiche ed extrascolastiche sportive e ricreative concordate e documentate.
DÀ ATTO che la Signora percepirà l'intero assegno unico per la figlia Pt_1 Per_1
DÀ ATTO che le parti si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3