Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 4331/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Paola Gatto;
e
( ), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Paola Gatto;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 18/08/2022 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nardò (atto n. 44, parte II, serie A, anno
2022). Hanno precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale nonché la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, con riferimento alla separazione, hanno concordato di:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del CP_1 reciproco rispetto, liberi di fissare dove vorranno la loro residenza, rilasciandosi reciprocamente fin d'ora
l'autorizzazione al rinnovo e/o al rilascio dei passaporti e/o documenti equipollenti;
2) Ordinare al Comune di Nardò (LE) di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
3) Senza nessuna statuizione di carattere economico godendo, entrambi i coniugi, di redditi adeguati propri.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 16/10/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 31/01/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione in ordine alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4331/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 16/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Galatina Parte_1
(LE), 08/06/1985) e (Nardò (LE), 06/01/1988) Controparte_1 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del per le Parte_2 annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 31/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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