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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/10/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3972/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
24.7.1972, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Fabrizio Martella,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alberto Carbonaro;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 17-19.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate, Per_ Per_ anche concernenti i figli della coppia e (nati rispettivamente il 4.2.2007 e il
1 26.7.2009);
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova il 12.10.2006 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano Per_ venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei figli e Per_
e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Pt_3
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Il figlio minore è collocato prevalentemente presso la madre, Sig.ra Persona_3
restando affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, tenuto conto dei Parte_2
principi della bigenitorialità;
2 3. La figlia maggiorenne resterà, attualmente, a convivere con la madre;
Persona_4
4. La casa familiare, sita in Genova Corso A. De Stefanis 25/24 sc. A, di proprietà esclusiva della Sig.ra viene assegnata alla medesima, la quale vi convivrà con il figlio Parte_2
Per_ minore con ella collocato, oltre che con la figlia maggiorenne;
l'immobile è gravato da mutuo intestato alla Sig.ra e resterà ad esclusivo carico della medesima;
Pt_2
5. La Sig.ra in forza dei presenti accordi presi in sede di separazione, avrà obbligo di Pt_2
intestare a sé medesima tutte le utenze domestiche della casa familiare, entro il termine di un mese da quando il Sig. l'avrà lasciata;
Parte_1
6. Il Sig. si obbliga a rilasciare alla sig.ra la casa Parte_1 Parte_2
familiare di Genova Corso A. De Stefanis 25/24 sc. A entro e non oltre il termine dell'01 settembre 2025, consegnandole le chiavi, per stabilirsi in altro immobile di sua proprietà, sito in Genova Via Robino, 18/36, ove egli, su assenso della moglie, ha già spostato la propria residenza;
anche tale immobile è gravato da mutuo intestato al Sig. e resterà Parte_1
ad esclusivo carico del medesimo;
7. Il Sig. , su accordo delle parti, potrà portare con sé, oltre agli effetti Parte_1
personali, i seguenti beni: TV LG 75 pollici e i gioielli di sua esclusiva proprietà (con particolare riferimento alla fede nuziale e ad una collana in oro), oltre vettovaglie e stoviglieria che potrebbero servire inizialmente alla sistemazione del Sig. nella Parte_1
nuova abitazione, laddove assentito dalla Sig.ra Pt_2
8. I coniugi dichiarano che gli ulteriori beni mobili, personali e comuni, sono già stati divisi tra di loro;
9. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento ed a qualunque contribuzione economica per sé stessi, dichiarando di essere allo stato economicamente autosufficienti;
10. I coniugi precisano che quanto risultante nel conto corrente cointestato in Controparte_1
resterà al Sig. (ad eccezione di quanto investito nel Buono Fruttifero
[...] Parte_1
Postale cointestato tra i coniugi, che verrà diviso come infra), mentre quanto risultante in
Banco Desio Spa resterà alla Sig.ra pertanto, sotto questo profilo, i coniugi Pt_2
dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
3 11. I coniugi si impegnano a pagare l'uno in favore dell'altra e viceversa, entro il 15-09- 2025, quanto risultasse dovuto all'altro/a, a titolo di spese sostenute per il menage familiare dall'01-04-2025 alla data in cui il sig. avrà lasciato la casa familiare, previa Parte_1
esibizione – ove richiesto – delle pezze giustificative, con conseguente compensazione dei rispettivi reciproci crediti a tali titoli;
12. Nell'ambito della complessiva sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, la Sig.ra si obbliga a riconoscere ed a corrispondere al sig. la Parte_2 Parte_1
complessiva somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) che verrà versata nei seguenti termini e modalità: € 2.000,00 entro il 15.9.2025; € 2.000,00 entro il 15.9.2026; € 11.000,00 con le modalità di cui al successivo paragrafo 13);
13. La sig.ra una volta liquidato il Buono Fruttifero Postale cointestato tra i Parte_2
coniugi di € 30.000,00 (trentamila/00) oltre interessi, emesso il 25.1.2007 e riscattabile alla scadenza ventennale di Gennaio 2027, con accredito sul conto corrente cointestato tra i coniugi, acceso presso , potrà accreditarsi, anche a mezzo bonifico, sul Controparte_1
proprio conto corrente personale la somma ricavata dal rimborso di detto Buono Fruttifero
Postale (compresi gli interessi maturati), detratta la somma di euro 11.000,00
(undicimila/00) che lascerà nella disponibilità del marito sul medesimo conto cointestato in
, in adempimento dell'obbligazione di cui al precedente paragrafo 12 (cioè il CP_1
pagamento di euro 11.000,00);
14. I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso
[...]
entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui la sig.ra avrà ricevuto CP_1 Parte_2
l'accredito di quanto al precedente punto 13), precisando che le somme di denaro in esso depositate sono di esclusiva proprietà del sig. , il quale potrà ritirarle anche in Parte_1
epoca antecedente (ad eccezione del buono fruttifero postale e del suo ricavato, che verrà ripartito tra i coniugi come sopra precisato). Inoltre, le spese di tenuta del conto corrente cointestato in (e quindi ad eccezione di qualunque altra spesa, anche personali CP_1
del sig. o dei figli), maturate dall'1.9.2025 alla effettiva chiusura del conto, che Parte_1
avverrà, come già precisato, successivamente al riscatto del buono fruttifero postale di cui al punto precedente, saranno divise tra i coniugi in parti uguali e la Sig.ra si obbliga, Pt_2
dunque, a rifondere al Sig. la quota del 50% di dette spese di sua spettanza;
Parte_1
4 15. I coniugi si obbligano, altresì, a chiudere il conto corrente cointestato in Banco Desio Spa, entro e non oltre 15 giorni dalla omologa del verbale di separazione, precisando che le somme di denaro in esso depositate sono di esclusiva proprietà della sig.ra che Parte_2
potrà ritirarle anche in epoca antecedente;
16. Il veicolo Golf Tg. FJ938SN intestato al sig. con finanziamento ancora Parte_1
pendente e a lui intestato resterà nel suo esclusivo possesso;
17. Il Sig. si obbliga a pagare alla sig.ra un assegno Parte_1 Parte_2
mensile di € 650,00 (seicentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento dei figli (e cioè euro 325,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, sul suo conte corrente avente IBAN: [...]; tale assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tale obbligo di versamento permarrà fino a quando i figli non avranno raggiunto la loro indipendenza economica;
18. Sempre ai fini del concorso al mantenimento dei figli il Sig. Parte_1
rinuncia alla sua quota di assegno unico dei figli, che pertanto verrà percepito integralmente dalla Sig.ra la quale eseguirà tutte le pratiche all'uopo necessarie;
il sig. Parte_2
si obbliga, comunque, ad espletare tutte le eventuali pratiche Parte_1
necessarie affinché la moglie possa percepire l'assegno unico integralmente, qualora richiesto dagli Enti preposti, perché solo dallo stesso espletabili;
19. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra il 50% Parte_1 Parte_2
delle spese straordinarie relative ai figli, comprese quelle già pendenti, secondo le modalità stabilite nel Verbale di Riunione (c.d. Protocollo) del 15-09- 2016 redatto dal Tribunale di
Genova – Sezione IV Civile, che i coniugi dichiarano di conoscere;
20. I libretti ed i buoni postali di risparmio intestati al figlio minore, quali forme di risparmio nell'interesse presente e futuro del medesimo, potranno essere movimentati solo dai genitori congiuntamente e nell'interesse esclusivo del figlio, sino al raggiungimento della maggiore età dello stesso;
è pertanto fatto divieto esplicito ai coniugi di procedere in autonomia disgiuntamente rispetto all'altro coniuge e senza l'assenso di esso sino a tale data;
Per_ 21. Quanto al calendario della frequentazione tra i genitori ed il figlio minore, , i coniugi potranno vedere e stare col minore ogniqualvolta lo vorranno, compatibilmente ai loro Per_ impegni di lavoro, agli impegni scolastici ed extrascolastici di ed ai desideri del minore;
5 22. Salvo diverso accordo tra i coniugi, tenendo sempre presente l'interesse del minore, il sig.
potrà trascorrere almeno due pomeriggi infrasettimanali con il figlio Parte_1
nelle settimane in cui lo terrà con sé anche nel week end, e almeno tre pomeriggi della settimana successiva, riaccompagnandolo sempre presso la casa familiare;
23. Il sig. potrà tenere con sé il figlio a week end alternati decorrenti Parte_1
dal venerdì sera, dalle ore 19,00, alla domenica sera ore 19,00, con relativo pernottamento, salvo diverso accordo e diverse esigenze espresse dal minore e riaccompagnandolo sempre Per_ presso la casa familiare. Tuttavia, i pernottamenti di con il padre inizieranno solo nel momento in cui lo stesso sarà riuscito a creare nella nuova abitazione un'adeguata sistemazione per il ragazzo;
Per_ 24. Durante le festività natalizie, il giorno 24/12 starà con un genitore mentre il 25/12 con l'altro, con il rito dell'alternanza di anno in anno;
ugualmente avverrà per il 31/12 e l'1/1; ed ugualmente avverrà ancora per i giorni di Pasqua e Pasquetta;
25. Seguono il criterio dell'alternanza anche le festività comandate, sempre ad anni alterni, con ciascun genitore per lo stesso numero di giorni, salvo la possibilità di accordarsi diversamente in caso di particolari esigenze lavorative da parte di uno dei genitori o tenuto conto dei desideri del minore;
26. In occasione di speciali ricorrenze, quali il compleanno della madre e il compleanno del Per_ padre, trascorrerà l'intera giornata ed eventualmente la notte con la madre o con il padre nei rispettivi giorni di compleanno;
Per_ 27. Durante le festività estive, entrambi i genitori potranno prendere con sé per una o più settimane, anche non consecutive, nelle quali potranno recarsi anche in luoghi di villeggiatura. Tale periodo verrà comunicato all'altro genitore almeno entro il 10.6 di ogni anno;
28. I coniugi si accorderanno altresì, di anno in anno, su eventuali vacanze pasquali o di settimana bianca da trascorrere con il figlio, anche in luoghi di villeggiatura, con il rito dell'alternanza e con un preavviso di almeno 1 mese o di almeno 15 gg per le vacanze più brevi;
29. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto
6 dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore;
30. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido anche per l'espatrio, con iscrizione del figlio minore in ciascuno dei rispettivi documenti”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 932, parte I, anno 2006), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
24.7.1972, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Fabrizio Martella,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alberto Carbonaro;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 17-19.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate, Per_ Per_ anche concernenti i figli della coppia e (nati rispettivamente il 4.2.2007 e il
1 26.7.2009);
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova il 12.10.2006 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano Per_ venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei figli e Per_
e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Pt_3
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Il figlio minore è collocato prevalentemente presso la madre, Sig.ra Persona_3
restando affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, tenuto conto dei Parte_2
principi della bigenitorialità;
2 3. La figlia maggiorenne resterà, attualmente, a convivere con la madre;
Persona_4
4. La casa familiare, sita in Genova Corso A. De Stefanis 25/24 sc. A, di proprietà esclusiva della Sig.ra viene assegnata alla medesima, la quale vi convivrà con il figlio Parte_2
Per_ minore con ella collocato, oltre che con la figlia maggiorenne;
l'immobile è gravato da mutuo intestato alla Sig.ra e resterà ad esclusivo carico della medesima;
Pt_2
5. La Sig.ra in forza dei presenti accordi presi in sede di separazione, avrà obbligo di Pt_2
intestare a sé medesima tutte le utenze domestiche della casa familiare, entro il termine di un mese da quando il Sig. l'avrà lasciata;
Parte_1
6. Il Sig. si obbliga a rilasciare alla sig.ra la casa Parte_1 Parte_2
familiare di Genova Corso A. De Stefanis 25/24 sc. A entro e non oltre il termine dell'01 settembre 2025, consegnandole le chiavi, per stabilirsi in altro immobile di sua proprietà, sito in Genova Via Robino, 18/36, ove egli, su assenso della moglie, ha già spostato la propria residenza;
anche tale immobile è gravato da mutuo intestato al Sig. e resterà Parte_1
ad esclusivo carico del medesimo;
7. Il Sig. , su accordo delle parti, potrà portare con sé, oltre agli effetti Parte_1
personali, i seguenti beni: TV LG 75 pollici e i gioielli di sua esclusiva proprietà (con particolare riferimento alla fede nuziale e ad una collana in oro), oltre vettovaglie e stoviglieria che potrebbero servire inizialmente alla sistemazione del Sig. nella Parte_1
nuova abitazione, laddove assentito dalla Sig.ra Pt_2
8. I coniugi dichiarano che gli ulteriori beni mobili, personali e comuni, sono già stati divisi tra di loro;
9. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento ed a qualunque contribuzione economica per sé stessi, dichiarando di essere allo stato economicamente autosufficienti;
10. I coniugi precisano che quanto risultante nel conto corrente cointestato in Controparte_1
resterà al Sig. (ad eccezione di quanto investito nel Buono Fruttifero
[...] Parte_1
Postale cointestato tra i coniugi, che verrà diviso come infra), mentre quanto risultante in
Banco Desio Spa resterà alla Sig.ra pertanto, sotto questo profilo, i coniugi Pt_2
dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
3 11. I coniugi si impegnano a pagare l'uno in favore dell'altra e viceversa, entro il 15-09- 2025, quanto risultasse dovuto all'altro/a, a titolo di spese sostenute per il menage familiare dall'01-04-2025 alla data in cui il sig. avrà lasciato la casa familiare, previa Parte_1
esibizione – ove richiesto – delle pezze giustificative, con conseguente compensazione dei rispettivi reciproci crediti a tali titoli;
12. Nell'ambito della complessiva sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, la Sig.ra si obbliga a riconoscere ed a corrispondere al sig. la Parte_2 Parte_1
complessiva somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) che verrà versata nei seguenti termini e modalità: € 2.000,00 entro il 15.9.2025; € 2.000,00 entro il 15.9.2026; € 11.000,00 con le modalità di cui al successivo paragrafo 13);
13. La sig.ra una volta liquidato il Buono Fruttifero Postale cointestato tra i Parte_2
coniugi di € 30.000,00 (trentamila/00) oltre interessi, emesso il 25.1.2007 e riscattabile alla scadenza ventennale di Gennaio 2027, con accredito sul conto corrente cointestato tra i coniugi, acceso presso , potrà accreditarsi, anche a mezzo bonifico, sul Controparte_1
proprio conto corrente personale la somma ricavata dal rimborso di detto Buono Fruttifero
Postale (compresi gli interessi maturati), detratta la somma di euro 11.000,00
(undicimila/00) che lascerà nella disponibilità del marito sul medesimo conto cointestato in
, in adempimento dell'obbligazione di cui al precedente paragrafo 12 (cioè il CP_1
pagamento di euro 11.000,00);
14. I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso
[...]
entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui la sig.ra avrà ricevuto CP_1 Parte_2
l'accredito di quanto al precedente punto 13), precisando che le somme di denaro in esso depositate sono di esclusiva proprietà del sig. , il quale potrà ritirarle anche in Parte_1
epoca antecedente (ad eccezione del buono fruttifero postale e del suo ricavato, che verrà ripartito tra i coniugi come sopra precisato). Inoltre, le spese di tenuta del conto corrente cointestato in (e quindi ad eccezione di qualunque altra spesa, anche personali CP_1
del sig. o dei figli), maturate dall'1.9.2025 alla effettiva chiusura del conto, che Parte_1
avverrà, come già precisato, successivamente al riscatto del buono fruttifero postale di cui al punto precedente, saranno divise tra i coniugi in parti uguali e la Sig.ra si obbliga, Pt_2
dunque, a rifondere al Sig. la quota del 50% di dette spese di sua spettanza;
Parte_1
4 15. I coniugi si obbligano, altresì, a chiudere il conto corrente cointestato in Banco Desio Spa, entro e non oltre 15 giorni dalla omologa del verbale di separazione, precisando che le somme di denaro in esso depositate sono di esclusiva proprietà della sig.ra che Parte_2
potrà ritirarle anche in epoca antecedente;
16. Il veicolo Golf Tg. FJ938SN intestato al sig. con finanziamento ancora Parte_1
pendente e a lui intestato resterà nel suo esclusivo possesso;
17. Il Sig. si obbliga a pagare alla sig.ra un assegno Parte_1 Parte_2
mensile di € 650,00 (seicentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento dei figli (e cioè euro 325,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, sul suo conte corrente avente IBAN: [...]; tale assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tale obbligo di versamento permarrà fino a quando i figli non avranno raggiunto la loro indipendenza economica;
18. Sempre ai fini del concorso al mantenimento dei figli il Sig. Parte_1
rinuncia alla sua quota di assegno unico dei figli, che pertanto verrà percepito integralmente dalla Sig.ra la quale eseguirà tutte le pratiche all'uopo necessarie;
il sig. Parte_2
si obbliga, comunque, ad espletare tutte le eventuali pratiche Parte_1
necessarie affinché la moglie possa percepire l'assegno unico integralmente, qualora richiesto dagli Enti preposti, perché solo dallo stesso espletabili;
19. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra il 50% Parte_1 Parte_2
delle spese straordinarie relative ai figli, comprese quelle già pendenti, secondo le modalità stabilite nel Verbale di Riunione (c.d. Protocollo) del 15-09- 2016 redatto dal Tribunale di
Genova – Sezione IV Civile, che i coniugi dichiarano di conoscere;
20. I libretti ed i buoni postali di risparmio intestati al figlio minore, quali forme di risparmio nell'interesse presente e futuro del medesimo, potranno essere movimentati solo dai genitori congiuntamente e nell'interesse esclusivo del figlio, sino al raggiungimento della maggiore età dello stesso;
è pertanto fatto divieto esplicito ai coniugi di procedere in autonomia disgiuntamente rispetto all'altro coniuge e senza l'assenso di esso sino a tale data;
Per_ 21. Quanto al calendario della frequentazione tra i genitori ed il figlio minore, , i coniugi potranno vedere e stare col minore ogniqualvolta lo vorranno, compatibilmente ai loro Per_ impegni di lavoro, agli impegni scolastici ed extrascolastici di ed ai desideri del minore;
5 22. Salvo diverso accordo tra i coniugi, tenendo sempre presente l'interesse del minore, il sig.
potrà trascorrere almeno due pomeriggi infrasettimanali con il figlio Parte_1
nelle settimane in cui lo terrà con sé anche nel week end, e almeno tre pomeriggi della settimana successiva, riaccompagnandolo sempre presso la casa familiare;
23. Il sig. potrà tenere con sé il figlio a week end alternati decorrenti Parte_1
dal venerdì sera, dalle ore 19,00, alla domenica sera ore 19,00, con relativo pernottamento, salvo diverso accordo e diverse esigenze espresse dal minore e riaccompagnandolo sempre Per_ presso la casa familiare. Tuttavia, i pernottamenti di con il padre inizieranno solo nel momento in cui lo stesso sarà riuscito a creare nella nuova abitazione un'adeguata sistemazione per il ragazzo;
Per_ 24. Durante le festività natalizie, il giorno 24/12 starà con un genitore mentre il 25/12 con l'altro, con il rito dell'alternanza di anno in anno;
ugualmente avverrà per il 31/12 e l'1/1; ed ugualmente avverrà ancora per i giorni di Pasqua e Pasquetta;
25. Seguono il criterio dell'alternanza anche le festività comandate, sempre ad anni alterni, con ciascun genitore per lo stesso numero di giorni, salvo la possibilità di accordarsi diversamente in caso di particolari esigenze lavorative da parte di uno dei genitori o tenuto conto dei desideri del minore;
26. In occasione di speciali ricorrenze, quali il compleanno della madre e il compleanno del Per_ padre, trascorrerà l'intera giornata ed eventualmente la notte con la madre o con il padre nei rispettivi giorni di compleanno;
Per_ 27. Durante le festività estive, entrambi i genitori potranno prendere con sé per una o più settimane, anche non consecutive, nelle quali potranno recarsi anche in luoghi di villeggiatura. Tale periodo verrà comunicato all'altro genitore almeno entro il 10.6 di ogni anno;
28. I coniugi si accorderanno altresì, di anno in anno, su eventuali vacanze pasquali o di settimana bianca da trascorrere con il figlio, anche in luoghi di villeggiatura, con il rito dell'alternanza e con un preavviso di almeno 1 mese o di almeno 15 gg per le vacanze più brevi;
29. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto
6 dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore;
30. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido anche per l'espatrio, con iscrizione del figlio minore in ciascuno dei rispettivi documenti”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 932, parte I, anno 2006), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
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