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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2426/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 18/6/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2426/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. TRAIL MARCO ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. IMPARATO ALFONSINO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale e ha allegato:
Pag. 1 di 6 - di avere conseguito pensione n. 06701517 categoria Vocum a decorrere dal 1° luglio 2019, in applicazione dell'art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019
(c.d. quota 100);
- che durante il periodo di percezione della pensione quota 100 ha svolto attività lavorativa quale lavoratore subordinato con contratto a tempo determinato e part time, dal 1.10.2021 al 15.1.2022 presso la FCF Parking di Azzano e ha percepito un importo netto di € 3.435,46;
- che , con comunicazione del 31.5.2022, ha ricalcolato la sua CP_1
pensione con decorrenza dal 1.1.2021 per violazione del divieto di incumulabilità ex art. 14 comma 3 d.l. 4/2019, chiedendogli la restituzione di € 25.118,53 per i ratei percepiti nel 2021 e 2022 e interrompendo l'erogazione della pensione dal luglio 2022 al gennaio 2023.
Ha dedotto l'illegittimità del contegno di , perché la norma (art. 14 d.l. CP_1
4/2019) non prevede tale sanzione, comunque sproporzionata. Ha quindi chiesto, previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato, CP_1
l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire la pensione c.d. quota 100,
l'insussistenza dell'indebito previdenziale e la condanna di alla restituzione CP_1
delle somme trattenute nelle more.
Si è ritualmente costituito in giudizio che, nel richiamare la recente CP_1
sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 30994 del 2024, ha affermato che la violazione dell'art. 14 del d.l. 4/2019, che sancisce il divieto di cumulo della pensione anticipata con la percezione di redditi da lavoro, comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata definita all'esito dell'udienza del
19/6/2025 tenutasi nelle modalità della trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Pag. 2 di 6 È pacifico e non contestato che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa per circa tre mesi e mezzo (dal 1.10.2021 al 15.1.2022) percependo la somma netta di € 3.435,46; a fronte di ciò, lo ha ritenuto decaduto dalla percezione della CP_1 pensione quota 100 per due interi anni solari (il 2021 e 2022) e di conseguenza ha chiesto in primis la restituzione di tutti i ratei di pensione percepiti nel 2021 e
2022 (sino al giugno 2022) e ha interrotto l'erogazione della pensione da luglio a dicembre 2022.
L' , difatti, interpreta il divieto di cumulo sancito dall'art. 14 c. 3 del d.l. CP_1
28 gennaio 2019 n. 4 quale totale incompatibilità del trattamento pensionistico con lo svolgimento di attività lavorativa, con conseguente “decadenza” ex tunc del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare nel quale si è verificata la violazione.
Ebbene, tale assunto non è condiviso da questo giudice che, pur a fronte della decisione del 2024 della Corte di Cassazione citata dall' , intende dare CP_1
continuità all'orientamento della Corte d'Appello di Brescia da ultimo espresso con la sentenza n. 81/2025 del 15.4.2025 che, nel prendere posizione proprio sull'arresto della Suprema Corte, ha raggiunto conclusioni opposte.
L'art. 14 del d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, nell'istituire la c.d. “pensione quota 100”, ha previsto che “in via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti (…) possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita pensione quota 100”. Il comma 3 dell'art. 14 precisa poi che “la pensione (…) non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
L'istituto in commento è particolarmente favorevole, poiché consente al lavoratore di anticipare il trattamento pensionistico senza alcun abbattimento del rateo;
è tuttavia prevista l'uscita dal mercato del lavoro del pensionato per motivi
Pag. 3 di 6 sia di sostenibilità del sistema previdenziale sia di promozione del ricambio generazionale.
Sul punto, è stato osservato (Corte d'Appello di Brescia, sentenza 81/2025 cit.) che l'istituto della pensione quota 100, sebbene ad altri fini, è stato oggetto di analisi da parte della Consulta (sentenza Corte Cost. n. 234 del 2022) che, nello svolgere una serie di considerazioni generali sull'istituto, ha affermato che per assicurare l'uscita del pensionato dal mercato del lavoro, la legge ha previsto la
“sospensione” dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di violazione del divieto di cumulo;
in altri termini, la Consulta ha affermato che, in considerazione dei fini presi di mira dal legislatore, l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente determina la sospensione dell'erogazione dei reati di pensione in caso di rioccupazione del pensionato. Di contro, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 30994 del 4.12.2024, richiamata dall' , ha affermato che “il divieto comporta l'effetto della perdita totale del CP_1
trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo” con la precisazione che ciò non si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost poiché “l'intervento solidaristico all'interno di un sistema previdenziale sostenibile è il risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo”.
Pur consapevole dell'autorevolezza del precedente, benché isolato, la Corte
d'Appello di Brescia ha evidenziato che la sanzione della perdita del trattamento pensionistico per l'intero anno solare nel caso di rioccupazione non compare in alcuna delle norme di riferimento;
in altri termini, la decadenza ex tunc dal diritto a percepire la pensione si traduce in una sanzione che, quantomeno, avrebbe dovuto essere prevista espressamente: essa difatti comporta la mancata erogazione della pensione per tutto l'anno solare, anche in relazione a periodi anteriori e successivi alla rioccupazione nei quali il pensionato non ha percepito alcun reddito da lavoro e non ha violato il divieto di cumulo. Sulla scorta di tale considerazione, la Corte distrettuale ha anche osservato che l'efficacia ex tunc del divieto di cumulo non può essere desunta dall'espressione “a far data dal primo
Pag. 4 di 6 giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia” utilizzata dall'articolo 14 del d.l. 4/2019, poiché “tale espressione, infatti, è tesa soltanto a delimitare l'arco temporale durante il quale vige il divieto di cumulo e non, invece, a delimitare il periodo di sospensione della pensione”.
Per dire diversamente, la “incumulabilità” citata nella norma non può essere interpretata quale “decadenza”, ossia perdita totale del trattamento per tutto l'anno solare di riferimento, poiché la norma non prevede una sanzione così radicale che oltretutto porta ad un risultato del tutto irragionevole andando a sanzionare il pensionato anche in riferimento a periodi (precedenti o successivi) in cui non vi è stata alcuna violazione. L'irragionevolezza di una simile previsione risalta in particolare nel caso oggetto della presente controversia, laddove al ricorrente è stata richiesta la restituzione della pensione per tutto l'anno 2021 (a fronte di 3 mesi di lavoro) e per tutto l'anno 2022 (a fronte di soli
15 giorni di lavoro).
A parere della Corte d'Appello di Brescia, quindi, appare equo ritenere che la
“sospensione” del trattamento pensionistico debba avere ad oggetto soltanto i ratei per i quali vige il divieto di cumulo, ossia quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione pensionistica con redditi da lavoro dipendente;
in questo senso, non è accoglibile la prospettazione del ricorrente laddove pretenda di detrarre dalla pensione percepita la cifra corrispondente ai redditi da lavoro dipendente effettivamente incassati, dovendo, di contro, essere sospesa l'erogazione dei ratei di pensione coincidenti con i periodi nei quali si è verificata la violazione del divieto di cumulo.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire la pensione per tutto l'anno 2021 e per tutto l'anno 2022, ad eccezione delle mensilità nelle quali egli ha violato il divieto di cumulo, ossia dall'ottobre 2021 al gennaio 2022, ratei che pertanto non gli sono dovuti e non gli devono essere corrisposti. Di conseguenza, dovrà CP_1
Pag. 5 di 6 anche versare in favore del ricorrente le eventuali somme trattenute in eccesso rispetto ai quattro ratei non dovuti.
3.- Stante il contrasto giurisprudenziale, vi sono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento pensionistico richiesto per gli anni 2021 e 2022, ad eccezione dei ratei di ottobre, novembre e dicembre 2021 e di gennaio 2022; per l'effetto, condanna alla corresponsione del trattamento pensionistico per i periodi CP_1 indicati e alla restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente trattenute in eccesso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 18/6/2025
Il giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 18/6/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2426/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. TRAIL MARCO ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. IMPARATO ALFONSINO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale e ha allegato:
Pag. 1 di 6 - di avere conseguito pensione n. 06701517 categoria Vocum a decorrere dal 1° luglio 2019, in applicazione dell'art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019
(c.d. quota 100);
- che durante il periodo di percezione della pensione quota 100 ha svolto attività lavorativa quale lavoratore subordinato con contratto a tempo determinato e part time, dal 1.10.2021 al 15.1.2022 presso la FCF Parking di Azzano e ha percepito un importo netto di € 3.435,46;
- che , con comunicazione del 31.5.2022, ha ricalcolato la sua CP_1
pensione con decorrenza dal 1.1.2021 per violazione del divieto di incumulabilità ex art. 14 comma 3 d.l. 4/2019, chiedendogli la restituzione di € 25.118,53 per i ratei percepiti nel 2021 e 2022 e interrompendo l'erogazione della pensione dal luglio 2022 al gennaio 2023.
Ha dedotto l'illegittimità del contegno di , perché la norma (art. 14 d.l. CP_1
4/2019) non prevede tale sanzione, comunque sproporzionata. Ha quindi chiesto, previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato, CP_1
l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire la pensione c.d. quota 100,
l'insussistenza dell'indebito previdenziale e la condanna di alla restituzione CP_1
delle somme trattenute nelle more.
Si è ritualmente costituito in giudizio che, nel richiamare la recente CP_1
sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 30994 del 2024, ha affermato che la violazione dell'art. 14 del d.l. 4/2019, che sancisce il divieto di cumulo della pensione anticipata con la percezione di redditi da lavoro, comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata definita all'esito dell'udienza del
19/6/2025 tenutasi nelle modalità della trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Pag. 2 di 6 È pacifico e non contestato che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa per circa tre mesi e mezzo (dal 1.10.2021 al 15.1.2022) percependo la somma netta di € 3.435,46; a fronte di ciò, lo ha ritenuto decaduto dalla percezione della CP_1 pensione quota 100 per due interi anni solari (il 2021 e 2022) e di conseguenza ha chiesto in primis la restituzione di tutti i ratei di pensione percepiti nel 2021 e
2022 (sino al giugno 2022) e ha interrotto l'erogazione della pensione da luglio a dicembre 2022.
L' , difatti, interpreta il divieto di cumulo sancito dall'art. 14 c. 3 del d.l. CP_1
28 gennaio 2019 n. 4 quale totale incompatibilità del trattamento pensionistico con lo svolgimento di attività lavorativa, con conseguente “decadenza” ex tunc del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare nel quale si è verificata la violazione.
Ebbene, tale assunto non è condiviso da questo giudice che, pur a fronte della decisione del 2024 della Corte di Cassazione citata dall' , intende dare CP_1
continuità all'orientamento della Corte d'Appello di Brescia da ultimo espresso con la sentenza n. 81/2025 del 15.4.2025 che, nel prendere posizione proprio sull'arresto della Suprema Corte, ha raggiunto conclusioni opposte.
L'art. 14 del d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, nell'istituire la c.d. “pensione quota 100”, ha previsto che “in via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti (…) possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita pensione quota 100”. Il comma 3 dell'art. 14 precisa poi che “la pensione (…) non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
L'istituto in commento è particolarmente favorevole, poiché consente al lavoratore di anticipare il trattamento pensionistico senza alcun abbattimento del rateo;
è tuttavia prevista l'uscita dal mercato del lavoro del pensionato per motivi
Pag. 3 di 6 sia di sostenibilità del sistema previdenziale sia di promozione del ricambio generazionale.
Sul punto, è stato osservato (Corte d'Appello di Brescia, sentenza 81/2025 cit.) che l'istituto della pensione quota 100, sebbene ad altri fini, è stato oggetto di analisi da parte della Consulta (sentenza Corte Cost. n. 234 del 2022) che, nello svolgere una serie di considerazioni generali sull'istituto, ha affermato che per assicurare l'uscita del pensionato dal mercato del lavoro, la legge ha previsto la
“sospensione” dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di violazione del divieto di cumulo;
in altri termini, la Consulta ha affermato che, in considerazione dei fini presi di mira dal legislatore, l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente determina la sospensione dell'erogazione dei reati di pensione in caso di rioccupazione del pensionato. Di contro, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 30994 del 4.12.2024, richiamata dall' , ha affermato che “il divieto comporta l'effetto della perdita totale del CP_1
trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo” con la precisazione che ciò non si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost poiché “l'intervento solidaristico all'interno di un sistema previdenziale sostenibile è il risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo”.
Pur consapevole dell'autorevolezza del precedente, benché isolato, la Corte
d'Appello di Brescia ha evidenziato che la sanzione della perdita del trattamento pensionistico per l'intero anno solare nel caso di rioccupazione non compare in alcuna delle norme di riferimento;
in altri termini, la decadenza ex tunc dal diritto a percepire la pensione si traduce in una sanzione che, quantomeno, avrebbe dovuto essere prevista espressamente: essa difatti comporta la mancata erogazione della pensione per tutto l'anno solare, anche in relazione a periodi anteriori e successivi alla rioccupazione nei quali il pensionato non ha percepito alcun reddito da lavoro e non ha violato il divieto di cumulo. Sulla scorta di tale considerazione, la Corte distrettuale ha anche osservato che l'efficacia ex tunc del divieto di cumulo non può essere desunta dall'espressione “a far data dal primo
Pag. 4 di 6 giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia” utilizzata dall'articolo 14 del d.l. 4/2019, poiché “tale espressione, infatti, è tesa soltanto a delimitare l'arco temporale durante il quale vige il divieto di cumulo e non, invece, a delimitare il periodo di sospensione della pensione”.
Per dire diversamente, la “incumulabilità” citata nella norma non può essere interpretata quale “decadenza”, ossia perdita totale del trattamento per tutto l'anno solare di riferimento, poiché la norma non prevede una sanzione così radicale che oltretutto porta ad un risultato del tutto irragionevole andando a sanzionare il pensionato anche in riferimento a periodi (precedenti o successivi) in cui non vi è stata alcuna violazione. L'irragionevolezza di una simile previsione risalta in particolare nel caso oggetto della presente controversia, laddove al ricorrente è stata richiesta la restituzione della pensione per tutto l'anno 2021 (a fronte di 3 mesi di lavoro) e per tutto l'anno 2022 (a fronte di soli
15 giorni di lavoro).
A parere della Corte d'Appello di Brescia, quindi, appare equo ritenere che la
“sospensione” del trattamento pensionistico debba avere ad oggetto soltanto i ratei per i quali vige il divieto di cumulo, ossia quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione pensionistica con redditi da lavoro dipendente;
in questo senso, non è accoglibile la prospettazione del ricorrente laddove pretenda di detrarre dalla pensione percepita la cifra corrispondente ai redditi da lavoro dipendente effettivamente incassati, dovendo, di contro, essere sospesa l'erogazione dei ratei di pensione coincidenti con i periodi nei quali si è verificata la violazione del divieto di cumulo.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire la pensione per tutto l'anno 2021 e per tutto l'anno 2022, ad eccezione delle mensilità nelle quali egli ha violato il divieto di cumulo, ossia dall'ottobre 2021 al gennaio 2022, ratei che pertanto non gli sono dovuti e non gli devono essere corrisposti. Di conseguenza, dovrà CP_1
Pag. 5 di 6 anche versare in favore del ricorrente le eventuali somme trattenute in eccesso rispetto ai quattro ratei non dovuti.
3.- Stante il contrasto giurisprudenziale, vi sono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento pensionistico richiesto per gli anni 2021 e 2022, ad eccezione dei ratei di ottobre, novembre e dicembre 2021 e di gennaio 2022; per l'effetto, condanna alla corresponsione del trattamento pensionistico per i periodi CP_1 indicati e alla restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente trattenute in eccesso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 18/6/2025
Il giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 6 di 6