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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 825/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio PICARDI Presidente dott. Massimiliano DE GIOVANNI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 825/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambe, con il patrocinio dell'avv. BAGGIO SIMONE elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore avv. BAGGIO SIMONE
ATTORI contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 entrambi, con il patrocinio dell'avv. DAINESE CHIARA e dell'avv. TURRISI FRANCESCO elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori
CONVENUTI
Oggetto: azione di petizione dell'eredità, azione di riduzione e accertamento di donazioni, divisione.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza cartolare del giorno 5 settembre 2024. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.2.2022, e spiegavano Parte_1 Parte_2 azione di petizione ereditaria nei confronti di e (quest'ultima CP_1 Controparte_2 coniuge del primo) al fine di ottenere la restituzione di somme asseritamente (ed indebitamente) prelevate dai convenuti facenti parte della comunione ereditaria. Evidenziavano, in effetti, che in data
13.10.2012 in Bassano del Grappa era deceduta la madre e che si era così aperta la Persona_1 successione ab intestato sui beni relitti, costituiti principalmente dalle somme depositate sul libretto postale n. 33701669 acceso presso Poste Italiane S.p.A., che tuttavia venivano distratte dai convenuti sia prima sia dopo l'apertura della successione. Sicché, previa restituzione all'eredità delle somme prelevate, chiedevano di procedersi alla divisione dei beni ereditari, con attribuzione agli eredi e della quota di 1/3 ciascuno. Parte_1 Pt_2 CP_1
In via subordinata e nella sola ipotesi di accertamento della qualità di donazione indiretta della cointestazione del libretto citato tra la de cuius ed i convenuti, chiedevano di condannare il coerede a collazionare ex art. 724 c.c. quanto ricevuto così in donazione e procedersi alla CP_1 divisione ereditaria, previa ricostruzione dell'asse ai sensi dell'art. 556 c.c. ed accertamento della lesione di legittima, con riduzione delle donazioni eccedenti la quota di cui poteva Persona_1 disporre e condanna di alla restituzione alle attrici degli importi anche da lei Controparte_2 prelevati dal libretto postale.
In fatto ed in diritto, le attrici evidenziavano che all'apertura della successione (13.10.2012) gli eredi di
, ovverossia i figli e , avevano tutti Persona_1 Parte_1 Pt_2 CP_1 sostanzialmente accettato l'eredità ciascuno per la propria quota di 1/3. Il patrimonio della de cuius era così composto: (i) libretto di risparmio postale n. 23221969 cointestato tra la de cuius, Persona_2
(figlia premorta di ) e (marito di quest'ultima), ma con saldo Persona_1 Persona_3 irrisorio e (ii) libretto di risparmio postale n. 33701669 cointestato tra , CP_1 [...]
la de cuius, con saldo consistente al momento del decesso di quest'ultima. CP_2
In particolare, le attrici evidenziavano che poco dopo l'apertura del libretto n. 33701669, avvenuta in data 4.3.2010, veniva versata a deposito la complessiva somma di euro 100.000,00, ancorché in due tranches di euro 50.000,00 ciascuna. Si trattava di somma ricevuta da dal genero Persona_1
a titolo di reintegrazione di legittima spettante dalla successione della figlia Parte_3 [...]
che, venuta a mancare prematuramente in data 12.3.2009, aveva indicato quale unico erede Per_2 testamentario il coniuge così sostanzialmente pretermettendo l'ascendente. La Parte_3 transazione raggiunta tra e era esitata nella corresponsione Persona_1 Persona_3 della somma indicata di euro 100.000,00 dal secondo alla prima, e così in data 8.4.2012 parte del corrispettivo veniva depositato in due buoni postali intestati alla de cuius ed ai convenuti di euro
25.000,00 ciascuno (uno dei due buoni veniva poi ulteriormente frazionato in altri di valore inferiore).
Successivamente all'apertura della successione, detti buoni venivano riaccreditati sul libretto, ma le somme venivano subitamente prelevate dai convenuti: in particolare, l'ultimo buono (n. 7901030) veniva accreditato in data 13.9.2018 per l'importo di euro 27.008,82.
Le altre somme che dall'apertura del libretto (4.3.2010) venivano man mano depositate dalla de cuius
(trattasi per lo più della pensione di vecchiaia di euro 1.763,00 mensili versati dal 1.3.2012 al
1.10.2012) venivano poi puntualmente prelevate dai convenuti, sino a sostanziale esaurimento del pagina 2 di 12 denaro disponibile. Le attrici documentavano prelievi dal 11.3.2011 sino al 10.9.2013, complessivamente pari ad euro 15.658,00 da parte di e complessivamente pari ad euro CP_1
59.733,46 da parte del di lui coniuge, Ancora successivamente, in data 13.9.2018, Controparte_2 veniva accreditato sul libretto in questione il buono postale n. 7901030 (di cui s'è detto) di euro
27.088,82, ma a distanza di pochi mesi il saldo di euro 28.098,03 (euro 1.009,16 + euro 27.088,82) veniva liquidato a favore dei convenuti per la maggior parte (euro 21.854,03) mentre in favore delle attrici per la restante inferiore parte (euro 3.122,00 cadauna); ciò poiché ai convenuti cointestatari del libretto veniva attribuita la quota di 2/3 sul saldo, mentre la restante quota di 1/3 (di titolarità della de cuius) veniva invece ripartita tra i tre eredi in egual misura.
In conclusione, le attrici evidenziavano che aveva prelevato nel tempo euro 28.146,01 CP_1 complessivamente (euro 15.658,00 + euro 9.366,01 + euro 3.122,00) mentre aveva Controparte_2 prelevato nel tempo complessivamente la somma di euro 69.099,47 (euro 59.733,46 + euro 9.366,01).
Ma alle attrici, e , era stata liquidata la minor somma di euro 3.122,00 Parte_1 Parte_2 ciascuno.
I cespiti ereditari della de cuius si esaurivano nelle somme depositate presso il libretto postale in questione;
tuttavia, le attrici evidenziavano che nessun prelievo risultava mai essere stato effettuato da parte di . Persona_1
Precisavano che la cointestazione del libretto non costitutiva atto di liberalità, piuttosto era stata decisa per finalità di carattere pratico e di gestione delle esigenze personali e di cura della madre. Ad ogni modo, chiedevano ai convenuti di offrire il rendimento del conto della gestione del libretto (artt. 1713 e
2030 c.c.), tenuto conto delle somme prelevate, con richiesta di restituire così tutto quanto prelevato nel tempo non nell'interesse di . Persona_1
Nella denegata ipotesi che il fenomeno di cointestazione del libretto fosse accertato quale atto di liberalità, chiedevano al coerede di collazionare le somme prelevate ai sensi dell'art. Persona_4
724 c.c. nonché, previo accertamento di lesione di legittima, di ridurre le donazioni date dalle somme andate a beneficio dei convenuti per effetto di donazione indiretta della de cuius, anche nei confronti di
Controparte_2
Con comparsa di risposta depositata in data 1.6.2022 si costituivano in giudizio i coniugi CP_1
e chiedendo, previo accertamento della mancata accettazione beneficiata
[...] Controparte_2 dell'eredità da parte delle attrici, il rigetto di ogni domanda avversaria, nonché in via di subordine chiedevano di accertare e dichiarare il carattere di donazione indiretta della cointestazione del libretto postale n. 33701669 e così mandare respinte le avverse domande. In via di ulteriore subordine, previo accertamento dell'atto di donazione indiretta e nella denegata ipotesi in cui fosse accertato che le donazioni ricevute dai convenuti erano state lesive dei diritti ereditari delle attrici, chiedevano di rideterminare le quote del patrimonio ereditario spettanti ai convenuti. Con vittoria di spese e competenze di causa.
In fatto ed in diritto, i convenuti esponevano che le attrici risiedevano in Canada da molti anni, sicché rilevavano innanzitutto la nullità della procura alle liti da loro conferita poiché il difensore ne aveva autenticato la relativa sottoscrizione pur essendo stata rilasciata all'estero.
Ciò posto, evidenziavano comunque, quanto alla domanda di riduzione delle donazioni per lesione e reintegra di legittima, che la pretesa non poteva colpire alcuna donazione andata asseritamente a pagina 3 di 12 beneficio di posto che le attrici non avevano provveduto ad accettare l'eredità Controparte_2 materna con beneficio d'inventario, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 564 co. 1 c.c. la riduzione delle donazioni non poteva essere chiesta nei confronti di coloro che non erano chiamati all'eredità come coeredi.
Esponevano poi di aver accudito la de cuius a far data dagli anni '80, occupandosi delle sue esigenze economiche e personali, sostenendo i costi delle utenze della sua abitazione, le spese alimentari, di vestiario, di alloggio oltre a quelle di tipo sanitario. A partire dal mese di dicembre 2005 avevano provveduto a reperire una nuova abitazione per , di cui pagavano regolarmente il Persona_1 canone di locazione. Dal mese di aprile 2008 veniva poi ricoverata in casa di cura Persona_1
RSA, dapprima come persona autosufficiente ed in seguito inserita nel reparto dedicato agli ospiti che abbisognavano di assistenza continua, siccome affetta dal morbo di Alzheimer. La spesa di mantenimento della de cuius in struttura, dunque, aumentava da ultimo ad euro 2.500,00 al mese, cui dovevano aggiungersi le spese per i beni di prima necessità (cure mediche, vestiario). Anche per il periodo in cui veniva ospitata nel reparto dedicato agli ospiti autosufficienti, veniva comunque affiancata da un assistente domiciliare che potesse, soprattutto nei mesi più caldi dell'anno, accompagnare la anziana signora a trascorrere del tempo all'aperto. Il costo dell'assistenza ammontava ad euro 6.319,00. Tutte le spese venivano sostenute interamente dai convenuti.
Le attrici invece si erano rivelate totalmente assenti nella cura ed assistenza dell'anziano genitore;
ciononostante si erano impossessate di alcuni gioielli della madre e restavano assenti alla cerimonia per le sue esequie funebri.
I convenuti deducevano anzitutto il difetto di prova che la somma di euro 100.000,00 confluita nel libretto postale n. 33701669 fosse pervenuta alla de cuius in forza dell'accordo transattivo raggiunto con per la successione della figlia. Ad ogni modo, data la contitolarità del libretto in Persona_3 questione con i convenuti faceva sì che la presunzione circa la comproprietà delle somme ivi depositate non poteva ritenersi superata.
Ma anche a voler considerare il contrario, doveva ritenersi che la cointestazione del libretto avesse evidentemente una finalità donativa, atteso che i convenuti dal 1985 avevano provveduto a prendersi cura materialmente e moralmente della de cuius, al punto che doveva ritenersi allora naturale che ella avesse voluto ricompensare il figlio e la nuora dell'assistenza prestata attraverso la cointestazione del libretto postale e così la donazione delle somme nel tempo tutte accreditate. D'altronde, i convenuti avevano assistito anche nella vicenda giudiziaria legata alla successione della figlia Persona_1 premorta , sicché doveva allora ritenersi confermata la sussistenza della fattispecie della Persona_2 donazione indiretta, quantomeno con riferimento a tutte quelle somme che non erano state necessarie per soddisfare i bisogni e le necessità della defunta. Irrilevante, poi, il fatto che anche la pensione di quest'ultima venisse accreditata sul libretto in questione, atteso che le spese mensili necessarie per la cura e assistenza dell'anziana signora erano comunque ben superiori alle entrate legate al trattamento pensionistico.
I convenuti negavano di aver comunque attinto alle somme depositate sul libretto per far fronte a proprie esigenze personali;
ad ogni buon conto, evidenziavano che dall'importo della transazione stragiudiziale (di euro 100.000,00) andavano sottratte tutte le spese legali da loro pagate all'avvocato che aveva assistito la de cuius, ammontanti ad euro 8.935,90, nonché le spese funerarie sostenute di euro 5.256,73 e di quelle relative all'acquisto della celletta ossario di euro 727,41. Anche
l'investimento di somme in buoni postali, con successivo prelievo del riaccredito alla scadenza, pagina 4 di 12 costituiva operazione lecita e consentita da parte dei convenuti, poiché pur sempre compiuta in relazione a somme oggetto di donazione indiretta in proprio favore.
Osservavano comunque che le attrici avevano a lungo serbato silenzio in merito alla gestione del libretto postale in questione, silenzio che si è protratto anche dopo che in data 6.2.2019 avevano rilasciato al fratello convenuto procura per incassarne le somme residue, ottenendo così la corresponsione della quota pari ad euro 3.122,00 ciascuna. Doveva allora ritenersi che esse avessero prestato acquiescenza alla già intervenuta divisione delle somme costituenti l'eredità.
La richiesta di rendiconto, poi, non era meritevole di accoglimento, posto che le attrici avevano erroneamente individuato la esistenza di un rapporto contrattuale di mandato tra la de cuius ed i convenuti in relazione alle somme in questione, rapporto tuttavia inesistente e comunque non provato, con la conseguenza che nessuna rendicontazione era dovuta. Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 1713 c.c. doveva ritenersi integrata la tacita dispensa dei convenuti, presunti mandatari, da detto obbligo, dato che l'esistenza del libretto postale cointestato e dei buoni postali erano circostanze note a e Parte_1
sin dall'agosto del 2016, tuttavia nulla avevano opposto. Nulla avevano opposto, come Parte_2 detto, nemmeno successivamente, fino a quando in data 6.2.2019 aveva provveduto a CP_1 ripartirne il saldo, dopo aver lui conferito idonea procura all'incasso.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott.ssa
. Veniva comunque preliminarmente rinnovata, data l'eccezione di parte, la Persona_5 procura alle liti rilasciata dalle attrici ai propri difensori.
Trattenuta la causa in decisione, l'attrice rinunciava agli atti del giudizio ed i convenuti Parte_2 accettavano la predetta rinuncia, a spese di lite compensate: chiedevano dunque al Tribunale di darne atto nella decisione.
Spirati i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, il Tribunale pronunciava sentenza.
* * *
Va preliminarmente dichiarata l'estinzione del rapporto processuale ex art. 306 c.p.c. tra l'attrice ed i convenuti e a spese di lite compensate (cfr. Parte_2 CP_1 Controparte_2 nota depositata congiuntamente dai difensori in data 19.9.2024).
Quanto ai restanti rapporti processuali ed il merito della materia del contendere, vanno invece svolte le seguenti osservazioni.
La domanda di petizione dell'eredità proposta dall'attrice ( ) è fondata e va accolta, Parte_1 nei limiti che seguono.
La successione ab intestato di si è aperta in data 13.10.2012 e unico cespite facente Persona_1 parte della comunione ereditaria è pacificamente costituito dalle somme accreditate sul libretto postale n. 33701669, aperto in data 4.3.2010 ed intestato alla de cuius e ad entrambi i convenuti.
pagina 5 di 12 Per prospettazione attorea, nonostante il fenomeno di cointestazione del libretto postale, le somme che dalla sua apertura sono state ivi accreditate provenivano unicamente da , sicché Persona_1 andavano interamente riconosciute come facenti parte del compendio ereditario da dividere tra i suoi eredi. In buona sostanza, doveva ritenersi superata la presunzione di pari comproprietà in capo ai tre cointestatari ( , e delle somme man mano Persona_1 CP_1 Controparte_2 depositate sul predetto libretto.
L'assunto è fondato e va condiviso.
La consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa , alle cui risultanze il Tribunale intende dare Per_5 pieno recepimento perché congruamente sorrette da motivazione solida e priva di vizi logici, ha accertato che la provvista del libretto postale n. 33701669 è in effetti sempre e solo stata costituita da somme della de cuius. Si tratta, a ben vedere, della sua pensione di vecchiaia accreditata per un totale di euro 14.106,00 e della somma di euro 100.000,00 percepita da a seguito della Persona_1 transazione conclusa con terzi ( per reintegrazione della quota di legittima Persona_3 spettante dalla successione della figlia premorta, (cfr. doc. 6 attrice): il tutto per un Persona_2 totale di accrediti pari ad euro 114.106,00 (cfr. elaborato peritale dott.ssa , p. 11). Per_5
Sicché la prova contraria alla presunzione di pari appartenenza delle somme in capo a ciascuno dei tre cointestatari si è correttamente formata, con la conseguenza che tutte le somme trasferite sul libretto postale vanno riferite alla de cuius ed alla massa ereditaria (cfr. a contrariis, Cass. civ., Sez. II,
13/09/2024, n. 24655).
Va poi disattesa la tesi dei convenuti avuto riguardo alla natura di donazione indiretta in proprio favore dell'atto di cointestazione.
In effetti, all'esito dell'istruttoria espletata va reputato difettare in giudizio la rigorosa prova richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (ma anche di merito) in punto di animus donandi, prova intesa come necessario accertamento che il donante non era assistito, al momento della cointestazione, da altro scopo all'infuori di quello di liberalità in favore degli altri cointestatari (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5,
Ordinanza, 22/09/2021, n. 25684: “Il versamento di una somma di danaro da parte di un coniuge su conto corrente cointestato all'altro coniuge non costituisce di per sé atto di liberalità. Difatti, l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. Pertanto, in assenza di circostanze univocamente suffraganti
l'immanenza di uno spirito liberale, il mero versamento da parte del coniuge di danaro personale sul conto corrente cointestato al contribuente non era idoneo a fondare una presunzione di appartenenza pro quota a quest'ultimo”; Tribunale Rieti sez. I, 09/04/2022, n.195: “In materia di donazione indiretta, il versamento di una somma di danaro da parte di un coniuge su conto corrente cointestato all'altro coniuge non costituisce di per sé atto di liberalità. Affinchè tale versamento possa costituire una donazione indiretta deve essere verificata l'esistenza dell'animus pagina 6 di 12 donandi: quindi deve essere accertato che il proprietario del denaro non aveva in quel momento altro scopo che quello della liberalità”; Tribunale Roma, Sez. XVII, 17/05/2021, n. 8546: “Al corrispettivo della vendita, seppur versato su un conto corrente in comunione con il coniuge, qualora si dimostri che le somme non sono state versate a titolo di donazione ma abbiano diversa natura giuridica, non si applica la regola della contitolarità del denaro versato sul conto corrente cointestato. Questo avviene, ad esempio, nel caso in cui la parte provi che le somme depositate sul conto cointestato provengano da un conto intestato solo ad uno dei due titolari o che siano il prezzo della vendita di beni personali o che siano il salario del proprio lavoro. Tutto ciò può essere dimostrato anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti dalle quali è possibile dedurre l'esistenza di una diversa situazione giuridica relativamente alla titolarità delle somme depositate sul conto. Il requisito della proprietà esclusiva delle somme può essere desunto proprio dalla prova documentale dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei cointestatari del conto”).
In buona sostanza, i convenuti non hanno provato, così come invece avrebbero dovuto, l'esistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie della donazione indiretta invocata in giudizio, ovverossia il citato incondizionato spirito di liberalità di nei riguardi del figlio e Persona_1 CP_1 della nuora al momento dell'apertura del libretto postale n. 33701669 in data Controparte_2
4.3.2010.
, unica testimone escussa in corso di causa e della cui attendibilità peraltro si dubita Testimone_1 essendo legata da un rapporto di parentela stretto con i convenuti (di cui è la figlia), ha dichiarato che la nonna avrebbe lasciato ai suoi genitori (i convenuti) la disponibilità del denaro (in particolare, la somma di euro 100.000,00 relativa all'atto di transazione già citato) perché sostanzialmente lei non sapeva che farsene essendo una somma cospicua, purché essi provvedessero al suo personale sostentamento (cfr. verbale d'udienza del 13.6.2023).
In merito, vanno svolte molteplici considerazioni.
In primo luogo, come detto, si dubita fortemente dell'attendibilità della testimone, oltre che per via del grado di parentela prossimo con i convenuti, anche perché la sua dichiarazione non ha trovato riscontro probatorio alcuno in corso di causa, né a livello documentale né è stata corroborata da ulteriori dichiarazioni testimoniali;
resta dunque una dichiarazione isolata in un contesto probatorio del tutto lacunoso sul punto.
In secondo luogo, va messo in luce che si tratta di una dichiarazione che non riguarda specificatamente l'avvenuta cointestazione del libretto, e dunque la totalità delle somme ivi accreditate (cointestazione, questa, che è unico oggetto della domanda di accertamento della donazione indiretta da parte dei convenuti) bensì riguarda, se mai, solo alcune somme che sono poi state ivi depositate (ovverossia quelle derivanti dalla transazione stragiudiziale richiamata).
Da ultimo, deve rilevarsi che il carattere incondizionato dello spirito di liberalità richiesto dalla citata giurisprudenza è risultato del tutto insussistente, siccome la testimone ha dichiarato che, a suo dire, il lascito patrimoniale della de cuius era stato da lei deciso a patto che e CP_1 [...] provvedessero alla sua persona. Si intende dire, che per quanto riportato al Tribunale la de CP_2 cuius avesse disposto la cointestazione al precipuo fine di ottenere in cambio assistenza e cura, così pagina 7 di 12 dimostrando di avere uno scopo ben differente da quello di esclusivo ed incondizionato spirito di liberalità nei confronti dei convenuti.
Quest'ultima circostanza è allora dirimente nel senso di escludere l'animus donandi della fattispecie della donazione indiretta rispetto alla cointestazione del libretto postale oggetto di causa;
dunque, la relativa proposta domanda di accertamento va respinta.
Ne discende che, assenti donazioni da ridurre, la domanda di collazione e riduzione per lesione di legittima proposta dall'attrice in via subordinata resta assorbita. Parimenti assorbita è la domanda proposta dai convenuti di accertamento della inammissibilità della riduzione richiesta dall'attrice (erede pura e semplice) della donazione ricevuta da non coerede (art. 564 co. 1 c.c.), per Controparte_2 reintegra di quota di legittima asseritamente lesa.
Si passa così all'esame della domanda di petizione ereditaria ed annessa domanda di divisione.
Indiscussa e pacifica la qualità di eredi di ed della defunta madre Parte_1 CP_1
, coglie allora nel segno la richiesta dell'attrice volta ad ottenere la restituzione di Persona_1 tutte le somme facenti parte della massa ereditaria che e hanno CP_1 Controparte_2 prelevato dal saldo del libretto postale n. 33701669, dopo l'apertura della successione (cfr. Tribunale
Benevento sez. I, 19/06/2024, n.1200: “In tema di azione di petizione ereditaria di cui all'art. 533
c.c. la stessa è rimedio concesso dal legislatore all'erede che vuol richiedere il riconoscimento della propria qualità ereditaria contro chiunque possegga tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo al fine di ottenere la restituzione dei beni stessi. È stato sul punto precisato che la petitio hereditatis - azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede - si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Per tale ragione nell'azione di petizione ereditaria colui che si afferma erede deve provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Legittimati attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come vero erede”; Tribunale
Imperia sez. I, 27/07/2023, n.516: “L'azione di petizione ereditaria ha come "causa petendi" la qualità
d'erede, come "petitum" la ricostruzione dell'asse ereditario e come fine ultimo il recupero del bene del
"de cuius" da chiunque lo detenga vantando un titolo ereditario che non gli compete o che è invalido.
Tale azione è ammissibile anche ove diretta al recupero non di beni, bensì di crediti, in quanto l'erede ben può agire per assicurarsi l'adempimento di crediti appartenenti al defunto, se si tratta di crediti derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al "de cuius"”).
Anche al fine del presente accertamento, soccorre puntualmente la consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa , che ha chiarito che dopo l'apertura della successione (13.10.2012), i convenuti hanno Per_5 prelevato complessivamente euro 65.187,49 (di cui euro 24.854,03 sono stati prelevati da CP_1
ed euro 40.333,46 sono stati prelevati da , con ciò confermando la
[...] Controparte_2
pagina 8 di 12 ricostruzione fattuale attorea. Si tratta dunque di somme che dovranno essere restituite in toto alla massa ereditaria, di cui costituiscono chiaramente un credito.
Non solo.
Va presa anche in analisi la situazione delle somme prelevate dai convenuti prima dell'apertura della successione, tenuto conto della proposta domanda di divisione, con le precisazioni in appresso (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 03/10/2024) 17/10/2024, n. 26951, in parte motiva si legge:
“…Orbene, la petizione dell'eredità, che consente, ai sensi dell'art. 533 cod. civ., di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria (Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024 ), quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede (Cass., Sez. 2, 19/1/1980, n. 461), si configura anche quando sia proposta domanda di divisione dell'asse ereditario, in quanto quest'ultima, al pari della prima, postula l'accertamento dell'esistenza, nell'attivo ereditario, del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte (Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024; Cass., Sez. 2, 2004, n.
24034)…”).
Anzitutto, va precisato che nonostante l'attrice abbia a più riprese insistito sulla richiesta di rendiconto rispetto alla gestione del libretto, da ultimo anche nelle conclusioni finali, va confermata la decisione sul punto già intervenuta in fase istruttoria da parte del G.I. (cfr. ordinanza del 7.3.2023), dovendosi altresì aggiungere, in tema di riparto classico dell'onere della prova, che spettava ai convenuti provare le proprie allegazioni relative al fatto di aver prelevato somme dal libretto quando la de cuius era ancora in vita al fine di provvedere a sostenere unicamente spese per la stessa. L'ordine di rendicontazione somme non era dunque necessario.
Tanto premesso, è pacifico che i convenuti abbiano prelevato somme dal libretto anche prima dell'apertura della successione: ciò che è controverso è – come detto - se dette somme fossero state impiegate per assistenza e cura della de cuius ovvero per scopi differenti ad esclusivo appannaggio dei convenuti.
Ancora una volta occorre riferirsi ai risultati della consulenza tecnica d'ufficio svolta.
Lo schema costituente allegato n. 3 dell'elaborato conclusivo ha evidenziato quelli che sono stati i prelievi di denaro effettuati da dall'apertura del libretto (4.3.2010) fino al giorno di CP_1 apertura della successione (13.10.2012, incluso), complessivamente pari ad euro 9.870,00. Invece, i prelievi effettuati da ammontano ad euro 35.406,00. In totale, prima della morte di Controparte_2
, i convenuti hanno prelevato euro 45.276,00. Persona_1
A questo punto va evidenziato che i convenuti sostengono di aver disposto di queste somme per il mantenimento e cura della de cuius. La circostanza trova riscontro documentale in forza dell'estratto conto di prodotto (si leggano le partite in “dare”) avuto riguardo alle seguenti spese CP_1 sostenute dal 2010 al 2012: (i) la retta presso la casa di riposo per , (ii) alcuni ticket Persona_1
pagina 9 di 12 sanitari e (iii) la cura personale (tinta dei capelli). Il tutto per un ammontare pari ad euro 49.307,43, già al netto dell'ultimo accredito ricevuto dalla casa di riposo di euro 924,36 (cfr. doc. 10 convenuti).
Altresì trova riscontro documentale il pagamento di di euro 8.939,90 in favore dello Controparte_2 studio legale incaricato di assistere la de cuius nella pratica relativa alla successione della figlia
[...]
, essendo stati prodotti sia la fattura dello studio legale con specifica ed inequivoca indicazione Per_2 della causale, sia la distinta del pagamento a mezzo bonifico bancario (cfr. docc. 6 e 12 convenuti).
Dovrà dunque tenersi conto in appresso che i convenuti hanno effettivamente sostenuto spese in favore della defunta pari ad euro 58.247,33 nell'arco temporale intercorso dall'apertura Persona_1 del libretto (4.3.2010) all'apertura della successione (13.10.2012), come da loro allegato agli atti di causa.
Nessuna altra spesa asseritamente sostenuta in favore della de cuius è stata però provata, dovendosi rilevare la genericità del documento prodotto relativamente alle spese per la badante, posto che si tratta di un foglio scritto a mano da autore ignoto con riportati alcuni importi e non di un'attestazione di pagamento (cfr. doc. 11 convenuti), nonché la genericità della documentazione prodotta come giustificativi di spese sanitarie e di canoni di locazione (cfr. docc. 3 e 5 convenuti), dei quali non si evince, a tutto voler concedere, il soggetto che ne ha effettuato il pagamento.
Risulta infine provato il pagamento dei convenuti delle spese funerarie per totali euro 5.985,95 (cfr. docc. 7 e 8 convenuti), somma che andrà posta a debito dell'eredità e ripartita tra tutti gli eredi. Altresì risulta provato, e comunque non contestato, che i convenuti abbiano corrisposto ad Parte_1 euro 3.122,00 nel 2019 come riparto del saldo del libretto.
Alla luce di tutto quanto precede, dovendo procedere con la divisione pro quota dei beni caduti in successione per eredità di , quanto a tutte le poste attive e passive della massa, va Persona_1 considerato che:
(a) i convenuti sono debitori dell'eredità per euro 65.187,49, per prelievi sul libretto postale realizzati dopo l'apertura della successione;
(b) l'attrice e hanno già percepito euro 6.244,00 (euro 3.122,00 ciascuno) dal fratello Parte_2 convenuto dopo l'apertura della successione (cfr. elaborato peritale dott.ssa , p. 10); Per_5
(c) i convenuti sono debitori di per euro 45.276,00 per aver effettuato prelievi sul Persona_1 libretto postale di pari importo prima dell'apertura della successione;
(d) i convenuti hanno sostenuto spese nell'esclusivo interesse di per euro 58.247,33 Persona_1 prima dell'apertura della successione;
(e) i convenuti hanno sostenuto le spese funebri per euro 5.985,95 dopo l'apertura della successione.
Ne deriva il calcolo il seguente:
(a) + 65.187,49 credito eredità;
(b) + 6.244,00 credito eredità;
(+ c - d) – 12.971,33 debito eredità;
(e) – 5.985,95 debito eredità;
- euro 52.474,21 da dividere per tre al fine di ottenere il valore della quota di ciascun erede.
pagina 10 di 12 Si ottiene che ciascuno dei condividenti ha diritto alla quota di euro 17.491,40 (= 52.474,21/3); tuttavia, considerato che ha già incamerato la somma di euro 3.122,00, ella che ne Parte_1 fa domanda avrà diritto ad ottenere la somma residuale pari ad euro 14.369,40 (= 17.491,40 –
3.122,00).
Detta somma dovrà essere corrisposta dai convenuti avendo essi già incamerato il ben più rilevante importo di euro 110.463,49 (= 65.187,49 + 45.276,00), che pure al netto dei pagamenti già effettuati per la de cuius in vita (58.247,33), risultano comunque aver avuto disponibilità sufficienti (52.216,16), anzi eccedenti, la quota parte (di euro 17.491,40) spettante ad in qualità di erede. CP_1
In conclusione, i convenuti vanno condannati al pagamento di euro 14.369,40 a favore dell'attrice e la comunione ereditaria va definitivamente così dichiarata sciolta.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Esse seguono il principio della soccombenza e vanno dunque poste integralmente a carico di parte convenuta, che ha chiesto di mandare respinte tutte le pretese dell'attrice e che ha visto respinta la propria domanda di accertamento della donazione indiretta. Vanno a tal riguardo seguiti i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore della causa pari al quantum effettivamente oggetto di condanna al pagamento, importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero
825/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. avuto riguardo al rapporto processuale tra
, da un lato, e e dall'altro lato. A spese di lite Parte_2 CP_1 Controparte_2 compensate.
2. DICHIARA sciolta la comunione ereditaria con riferimento alla successione di Persona_1 apertasi ab intestato in data 13.10.2012 in Bassano del Grappa (VI).
3. ACCOGLIE la domanda di petizione ereditaria proposta da nei confronti di Parte_1
e nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. CP_1 Controparte_2
4. CO e in solido tra loro, al pagamento di euro CP_1 Controparte_2
14.369,40 in favore di a titolo di conguaglio. Parte_1
5. CO e in solido tra loro, al pagamento delle spese di CP_1 Controparte_2 lite in favore di quantificate pari ad euro 5.077,00 a titolo di compenso, oltre al Parte_1
15% per spese generali ed euro 860,35 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
6. PONE definitivamente le spese della c.t.u. a carico di e CP_1 Controparte_2
7. SI PUBBLICHI.
pagina 11 di 12 Così deciso in Vicenza, all'esito della camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice est.
Francesca Grassi
Il Presidente
Antonio Picardi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio PICARDI Presidente dott. Massimiliano DE GIOVANNI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 825/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambe, con il patrocinio dell'avv. BAGGIO SIMONE elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore avv. BAGGIO SIMONE
ATTORI contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 entrambi, con il patrocinio dell'avv. DAINESE CHIARA e dell'avv. TURRISI FRANCESCO elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori
CONVENUTI
Oggetto: azione di petizione dell'eredità, azione di riduzione e accertamento di donazioni, divisione.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza cartolare del giorno 5 settembre 2024. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.2.2022, e spiegavano Parte_1 Parte_2 azione di petizione ereditaria nei confronti di e (quest'ultima CP_1 Controparte_2 coniuge del primo) al fine di ottenere la restituzione di somme asseritamente (ed indebitamente) prelevate dai convenuti facenti parte della comunione ereditaria. Evidenziavano, in effetti, che in data
13.10.2012 in Bassano del Grappa era deceduta la madre e che si era così aperta la Persona_1 successione ab intestato sui beni relitti, costituiti principalmente dalle somme depositate sul libretto postale n. 33701669 acceso presso Poste Italiane S.p.A., che tuttavia venivano distratte dai convenuti sia prima sia dopo l'apertura della successione. Sicché, previa restituzione all'eredità delle somme prelevate, chiedevano di procedersi alla divisione dei beni ereditari, con attribuzione agli eredi e della quota di 1/3 ciascuno. Parte_1 Pt_2 CP_1
In via subordinata e nella sola ipotesi di accertamento della qualità di donazione indiretta della cointestazione del libretto citato tra la de cuius ed i convenuti, chiedevano di condannare il coerede a collazionare ex art. 724 c.c. quanto ricevuto così in donazione e procedersi alla CP_1 divisione ereditaria, previa ricostruzione dell'asse ai sensi dell'art. 556 c.c. ed accertamento della lesione di legittima, con riduzione delle donazioni eccedenti la quota di cui poteva Persona_1 disporre e condanna di alla restituzione alle attrici degli importi anche da lei Controparte_2 prelevati dal libretto postale.
In fatto ed in diritto, le attrici evidenziavano che all'apertura della successione (13.10.2012) gli eredi di
, ovverossia i figli e , avevano tutti Persona_1 Parte_1 Pt_2 CP_1 sostanzialmente accettato l'eredità ciascuno per la propria quota di 1/3. Il patrimonio della de cuius era così composto: (i) libretto di risparmio postale n. 23221969 cointestato tra la de cuius, Persona_2
(figlia premorta di ) e (marito di quest'ultima), ma con saldo Persona_1 Persona_3 irrisorio e (ii) libretto di risparmio postale n. 33701669 cointestato tra , CP_1 [...]
la de cuius, con saldo consistente al momento del decesso di quest'ultima. CP_2
In particolare, le attrici evidenziavano che poco dopo l'apertura del libretto n. 33701669, avvenuta in data 4.3.2010, veniva versata a deposito la complessiva somma di euro 100.000,00, ancorché in due tranches di euro 50.000,00 ciascuna. Si trattava di somma ricevuta da dal genero Persona_1
a titolo di reintegrazione di legittima spettante dalla successione della figlia Parte_3 [...]
che, venuta a mancare prematuramente in data 12.3.2009, aveva indicato quale unico erede Per_2 testamentario il coniuge così sostanzialmente pretermettendo l'ascendente. La Parte_3 transazione raggiunta tra e era esitata nella corresponsione Persona_1 Persona_3 della somma indicata di euro 100.000,00 dal secondo alla prima, e così in data 8.4.2012 parte del corrispettivo veniva depositato in due buoni postali intestati alla de cuius ed ai convenuti di euro
25.000,00 ciascuno (uno dei due buoni veniva poi ulteriormente frazionato in altri di valore inferiore).
Successivamente all'apertura della successione, detti buoni venivano riaccreditati sul libretto, ma le somme venivano subitamente prelevate dai convenuti: in particolare, l'ultimo buono (n. 7901030) veniva accreditato in data 13.9.2018 per l'importo di euro 27.008,82.
Le altre somme che dall'apertura del libretto (4.3.2010) venivano man mano depositate dalla de cuius
(trattasi per lo più della pensione di vecchiaia di euro 1.763,00 mensili versati dal 1.3.2012 al
1.10.2012) venivano poi puntualmente prelevate dai convenuti, sino a sostanziale esaurimento del pagina 2 di 12 denaro disponibile. Le attrici documentavano prelievi dal 11.3.2011 sino al 10.9.2013, complessivamente pari ad euro 15.658,00 da parte di e complessivamente pari ad euro CP_1
59.733,46 da parte del di lui coniuge, Ancora successivamente, in data 13.9.2018, Controparte_2 veniva accreditato sul libretto in questione il buono postale n. 7901030 (di cui s'è detto) di euro
27.088,82, ma a distanza di pochi mesi il saldo di euro 28.098,03 (euro 1.009,16 + euro 27.088,82) veniva liquidato a favore dei convenuti per la maggior parte (euro 21.854,03) mentre in favore delle attrici per la restante inferiore parte (euro 3.122,00 cadauna); ciò poiché ai convenuti cointestatari del libretto veniva attribuita la quota di 2/3 sul saldo, mentre la restante quota di 1/3 (di titolarità della de cuius) veniva invece ripartita tra i tre eredi in egual misura.
In conclusione, le attrici evidenziavano che aveva prelevato nel tempo euro 28.146,01 CP_1 complessivamente (euro 15.658,00 + euro 9.366,01 + euro 3.122,00) mentre aveva Controparte_2 prelevato nel tempo complessivamente la somma di euro 69.099,47 (euro 59.733,46 + euro 9.366,01).
Ma alle attrici, e , era stata liquidata la minor somma di euro 3.122,00 Parte_1 Parte_2 ciascuno.
I cespiti ereditari della de cuius si esaurivano nelle somme depositate presso il libretto postale in questione;
tuttavia, le attrici evidenziavano che nessun prelievo risultava mai essere stato effettuato da parte di . Persona_1
Precisavano che la cointestazione del libretto non costitutiva atto di liberalità, piuttosto era stata decisa per finalità di carattere pratico e di gestione delle esigenze personali e di cura della madre. Ad ogni modo, chiedevano ai convenuti di offrire il rendimento del conto della gestione del libretto (artt. 1713 e
2030 c.c.), tenuto conto delle somme prelevate, con richiesta di restituire così tutto quanto prelevato nel tempo non nell'interesse di . Persona_1
Nella denegata ipotesi che il fenomeno di cointestazione del libretto fosse accertato quale atto di liberalità, chiedevano al coerede di collazionare le somme prelevate ai sensi dell'art. Persona_4
724 c.c. nonché, previo accertamento di lesione di legittima, di ridurre le donazioni date dalle somme andate a beneficio dei convenuti per effetto di donazione indiretta della de cuius, anche nei confronti di
Controparte_2
Con comparsa di risposta depositata in data 1.6.2022 si costituivano in giudizio i coniugi CP_1
e chiedendo, previo accertamento della mancata accettazione beneficiata
[...] Controparte_2 dell'eredità da parte delle attrici, il rigetto di ogni domanda avversaria, nonché in via di subordine chiedevano di accertare e dichiarare il carattere di donazione indiretta della cointestazione del libretto postale n. 33701669 e così mandare respinte le avverse domande. In via di ulteriore subordine, previo accertamento dell'atto di donazione indiretta e nella denegata ipotesi in cui fosse accertato che le donazioni ricevute dai convenuti erano state lesive dei diritti ereditari delle attrici, chiedevano di rideterminare le quote del patrimonio ereditario spettanti ai convenuti. Con vittoria di spese e competenze di causa.
In fatto ed in diritto, i convenuti esponevano che le attrici risiedevano in Canada da molti anni, sicché rilevavano innanzitutto la nullità della procura alle liti da loro conferita poiché il difensore ne aveva autenticato la relativa sottoscrizione pur essendo stata rilasciata all'estero.
Ciò posto, evidenziavano comunque, quanto alla domanda di riduzione delle donazioni per lesione e reintegra di legittima, che la pretesa non poteva colpire alcuna donazione andata asseritamente a pagina 3 di 12 beneficio di posto che le attrici non avevano provveduto ad accettare l'eredità Controparte_2 materna con beneficio d'inventario, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 564 co. 1 c.c. la riduzione delle donazioni non poteva essere chiesta nei confronti di coloro che non erano chiamati all'eredità come coeredi.
Esponevano poi di aver accudito la de cuius a far data dagli anni '80, occupandosi delle sue esigenze economiche e personali, sostenendo i costi delle utenze della sua abitazione, le spese alimentari, di vestiario, di alloggio oltre a quelle di tipo sanitario. A partire dal mese di dicembre 2005 avevano provveduto a reperire una nuova abitazione per , di cui pagavano regolarmente il Persona_1 canone di locazione. Dal mese di aprile 2008 veniva poi ricoverata in casa di cura Persona_1
RSA, dapprima come persona autosufficiente ed in seguito inserita nel reparto dedicato agli ospiti che abbisognavano di assistenza continua, siccome affetta dal morbo di Alzheimer. La spesa di mantenimento della de cuius in struttura, dunque, aumentava da ultimo ad euro 2.500,00 al mese, cui dovevano aggiungersi le spese per i beni di prima necessità (cure mediche, vestiario). Anche per il periodo in cui veniva ospitata nel reparto dedicato agli ospiti autosufficienti, veniva comunque affiancata da un assistente domiciliare che potesse, soprattutto nei mesi più caldi dell'anno, accompagnare la anziana signora a trascorrere del tempo all'aperto. Il costo dell'assistenza ammontava ad euro 6.319,00. Tutte le spese venivano sostenute interamente dai convenuti.
Le attrici invece si erano rivelate totalmente assenti nella cura ed assistenza dell'anziano genitore;
ciononostante si erano impossessate di alcuni gioielli della madre e restavano assenti alla cerimonia per le sue esequie funebri.
I convenuti deducevano anzitutto il difetto di prova che la somma di euro 100.000,00 confluita nel libretto postale n. 33701669 fosse pervenuta alla de cuius in forza dell'accordo transattivo raggiunto con per la successione della figlia. Ad ogni modo, data la contitolarità del libretto in Persona_3 questione con i convenuti faceva sì che la presunzione circa la comproprietà delle somme ivi depositate non poteva ritenersi superata.
Ma anche a voler considerare il contrario, doveva ritenersi che la cointestazione del libretto avesse evidentemente una finalità donativa, atteso che i convenuti dal 1985 avevano provveduto a prendersi cura materialmente e moralmente della de cuius, al punto che doveva ritenersi allora naturale che ella avesse voluto ricompensare il figlio e la nuora dell'assistenza prestata attraverso la cointestazione del libretto postale e così la donazione delle somme nel tempo tutte accreditate. D'altronde, i convenuti avevano assistito anche nella vicenda giudiziaria legata alla successione della figlia Persona_1 premorta , sicché doveva allora ritenersi confermata la sussistenza della fattispecie della Persona_2 donazione indiretta, quantomeno con riferimento a tutte quelle somme che non erano state necessarie per soddisfare i bisogni e le necessità della defunta. Irrilevante, poi, il fatto che anche la pensione di quest'ultima venisse accreditata sul libretto in questione, atteso che le spese mensili necessarie per la cura e assistenza dell'anziana signora erano comunque ben superiori alle entrate legate al trattamento pensionistico.
I convenuti negavano di aver comunque attinto alle somme depositate sul libretto per far fronte a proprie esigenze personali;
ad ogni buon conto, evidenziavano che dall'importo della transazione stragiudiziale (di euro 100.000,00) andavano sottratte tutte le spese legali da loro pagate all'avvocato che aveva assistito la de cuius, ammontanti ad euro 8.935,90, nonché le spese funerarie sostenute di euro 5.256,73 e di quelle relative all'acquisto della celletta ossario di euro 727,41. Anche
l'investimento di somme in buoni postali, con successivo prelievo del riaccredito alla scadenza, pagina 4 di 12 costituiva operazione lecita e consentita da parte dei convenuti, poiché pur sempre compiuta in relazione a somme oggetto di donazione indiretta in proprio favore.
Osservavano comunque che le attrici avevano a lungo serbato silenzio in merito alla gestione del libretto postale in questione, silenzio che si è protratto anche dopo che in data 6.2.2019 avevano rilasciato al fratello convenuto procura per incassarne le somme residue, ottenendo così la corresponsione della quota pari ad euro 3.122,00 ciascuna. Doveva allora ritenersi che esse avessero prestato acquiescenza alla già intervenuta divisione delle somme costituenti l'eredità.
La richiesta di rendiconto, poi, non era meritevole di accoglimento, posto che le attrici avevano erroneamente individuato la esistenza di un rapporto contrattuale di mandato tra la de cuius ed i convenuti in relazione alle somme in questione, rapporto tuttavia inesistente e comunque non provato, con la conseguenza che nessuna rendicontazione era dovuta. Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 1713 c.c. doveva ritenersi integrata la tacita dispensa dei convenuti, presunti mandatari, da detto obbligo, dato che l'esistenza del libretto postale cointestato e dei buoni postali erano circostanze note a e Parte_1
sin dall'agosto del 2016, tuttavia nulla avevano opposto. Nulla avevano opposto, come Parte_2 detto, nemmeno successivamente, fino a quando in data 6.2.2019 aveva provveduto a CP_1 ripartirne il saldo, dopo aver lui conferito idonea procura all'incasso.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott.ssa
. Veniva comunque preliminarmente rinnovata, data l'eccezione di parte, la Persona_5 procura alle liti rilasciata dalle attrici ai propri difensori.
Trattenuta la causa in decisione, l'attrice rinunciava agli atti del giudizio ed i convenuti Parte_2 accettavano la predetta rinuncia, a spese di lite compensate: chiedevano dunque al Tribunale di darne atto nella decisione.
Spirati i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, il Tribunale pronunciava sentenza.
* * *
Va preliminarmente dichiarata l'estinzione del rapporto processuale ex art. 306 c.p.c. tra l'attrice ed i convenuti e a spese di lite compensate (cfr. Parte_2 CP_1 Controparte_2 nota depositata congiuntamente dai difensori in data 19.9.2024).
Quanto ai restanti rapporti processuali ed il merito della materia del contendere, vanno invece svolte le seguenti osservazioni.
La domanda di petizione dell'eredità proposta dall'attrice ( ) è fondata e va accolta, Parte_1 nei limiti che seguono.
La successione ab intestato di si è aperta in data 13.10.2012 e unico cespite facente Persona_1 parte della comunione ereditaria è pacificamente costituito dalle somme accreditate sul libretto postale n. 33701669, aperto in data 4.3.2010 ed intestato alla de cuius e ad entrambi i convenuti.
pagina 5 di 12 Per prospettazione attorea, nonostante il fenomeno di cointestazione del libretto postale, le somme che dalla sua apertura sono state ivi accreditate provenivano unicamente da , sicché Persona_1 andavano interamente riconosciute come facenti parte del compendio ereditario da dividere tra i suoi eredi. In buona sostanza, doveva ritenersi superata la presunzione di pari comproprietà in capo ai tre cointestatari ( , e delle somme man mano Persona_1 CP_1 Controparte_2 depositate sul predetto libretto.
L'assunto è fondato e va condiviso.
La consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa , alle cui risultanze il Tribunale intende dare Per_5 pieno recepimento perché congruamente sorrette da motivazione solida e priva di vizi logici, ha accertato che la provvista del libretto postale n. 33701669 è in effetti sempre e solo stata costituita da somme della de cuius. Si tratta, a ben vedere, della sua pensione di vecchiaia accreditata per un totale di euro 14.106,00 e della somma di euro 100.000,00 percepita da a seguito della Persona_1 transazione conclusa con terzi ( per reintegrazione della quota di legittima Persona_3 spettante dalla successione della figlia premorta, (cfr. doc. 6 attrice): il tutto per un Persona_2 totale di accrediti pari ad euro 114.106,00 (cfr. elaborato peritale dott.ssa , p. 11). Per_5
Sicché la prova contraria alla presunzione di pari appartenenza delle somme in capo a ciascuno dei tre cointestatari si è correttamente formata, con la conseguenza che tutte le somme trasferite sul libretto postale vanno riferite alla de cuius ed alla massa ereditaria (cfr. a contrariis, Cass. civ., Sez. II,
13/09/2024, n. 24655).
Va poi disattesa la tesi dei convenuti avuto riguardo alla natura di donazione indiretta in proprio favore dell'atto di cointestazione.
In effetti, all'esito dell'istruttoria espletata va reputato difettare in giudizio la rigorosa prova richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (ma anche di merito) in punto di animus donandi, prova intesa come necessario accertamento che il donante non era assistito, al momento della cointestazione, da altro scopo all'infuori di quello di liberalità in favore degli altri cointestatari (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5,
Ordinanza, 22/09/2021, n. 25684: “Il versamento di una somma di danaro da parte di un coniuge su conto corrente cointestato all'altro coniuge non costituisce di per sé atto di liberalità. Difatti, l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. Pertanto, in assenza di circostanze univocamente suffraganti
l'immanenza di uno spirito liberale, il mero versamento da parte del coniuge di danaro personale sul conto corrente cointestato al contribuente non era idoneo a fondare una presunzione di appartenenza pro quota a quest'ultimo”; Tribunale Rieti sez. I, 09/04/2022, n.195: “In materia di donazione indiretta, il versamento di una somma di danaro da parte di un coniuge su conto corrente cointestato all'altro coniuge non costituisce di per sé atto di liberalità. Affinchè tale versamento possa costituire una donazione indiretta deve essere verificata l'esistenza dell'animus pagina 6 di 12 donandi: quindi deve essere accertato che il proprietario del denaro non aveva in quel momento altro scopo che quello della liberalità”; Tribunale Roma, Sez. XVII, 17/05/2021, n. 8546: “Al corrispettivo della vendita, seppur versato su un conto corrente in comunione con il coniuge, qualora si dimostri che le somme non sono state versate a titolo di donazione ma abbiano diversa natura giuridica, non si applica la regola della contitolarità del denaro versato sul conto corrente cointestato. Questo avviene, ad esempio, nel caso in cui la parte provi che le somme depositate sul conto cointestato provengano da un conto intestato solo ad uno dei due titolari o che siano il prezzo della vendita di beni personali o che siano il salario del proprio lavoro. Tutto ciò può essere dimostrato anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti dalle quali è possibile dedurre l'esistenza di una diversa situazione giuridica relativamente alla titolarità delle somme depositate sul conto. Il requisito della proprietà esclusiva delle somme può essere desunto proprio dalla prova documentale dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei cointestatari del conto”).
In buona sostanza, i convenuti non hanno provato, così come invece avrebbero dovuto, l'esistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie della donazione indiretta invocata in giudizio, ovverossia il citato incondizionato spirito di liberalità di nei riguardi del figlio e Persona_1 CP_1 della nuora al momento dell'apertura del libretto postale n. 33701669 in data Controparte_2
4.3.2010.
, unica testimone escussa in corso di causa e della cui attendibilità peraltro si dubita Testimone_1 essendo legata da un rapporto di parentela stretto con i convenuti (di cui è la figlia), ha dichiarato che la nonna avrebbe lasciato ai suoi genitori (i convenuti) la disponibilità del denaro (in particolare, la somma di euro 100.000,00 relativa all'atto di transazione già citato) perché sostanzialmente lei non sapeva che farsene essendo una somma cospicua, purché essi provvedessero al suo personale sostentamento (cfr. verbale d'udienza del 13.6.2023).
In merito, vanno svolte molteplici considerazioni.
In primo luogo, come detto, si dubita fortemente dell'attendibilità della testimone, oltre che per via del grado di parentela prossimo con i convenuti, anche perché la sua dichiarazione non ha trovato riscontro probatorio alcuno in corso di causa, né a livello documentale né è stata corroborata da ulteriori dichiarazioni testimoniali;
resta dunque una dichiarazione isolata in un contesto probatorio del tutto lacunoso sul punto.
In secondo luogo, va messo in luce che si tratta di una dichiarazione che non riguarda specificatamente l'avvenuta cointestazione del libretto, e dunque la totalità delle somme ivi accreditate (cointestazione, questa, che è unico oggetto della domanda di accertamento della donazione indiretta da parte dei convenuti) bensì riguarda, se mai, solo alcune somme che sono poi state ivi depositate (ovverossia quelle derivanti dalla transazione stragiudiziale richiamata).
Da ultimo, deve rilevarsi che il carattere incondizionato dello spirito di liberalità richiesto dalla citata giurisprudenza è risultato del tutto insussistente, siccome la testimone ha dichiarato che, a suo dire, il lascito patrimoniale della de cuius era stato da lei deciso a patto che e CP_1 [...] provvedessero alla sua persona. Si intende dire, che per quanto riportato al Tribunale la de CP_2 cuius avesse disposto la cointestazione al precipuo fine di ottenere in cambio assistenza e cura, così pagina 7 di 12 dimostrando di avere uno scopo ben differente da quello di esclusivo ed incondizionato spirito di liberalità nei confronti dei convenuti.
Quest'ultima circostanza è allora dirimente nel senso di escludere l'animus donandi della fattispecie della donazione indiretta rispetto alla cointestazione del libretto postale oggetto di causa;
dunque, la relativa proposta domanda di accertamento va respinta.
Ne discende che, assenti donazioni da ridurre, la domanda di collazione e riduzione per lesione di legittima proposta dall'attrice in via subordinata resta assorbita. Parimenti assorbita è la domanda proposta dai convenuti di accertamento della inammissibilità della riduzione richiesta dall'attrice (erede pura e semplice) della donazione ricevuta da non coerede (art. 564 co. 1 c.c.), per Controparte_2 reintegra di quota di legittima asseritamente lesa.
Si passa così all'esame della domanda di petizione ereditaria ed annessa domanda di divisione.
Indiscussa e pacifica la qualità di eredi di ed della defunta madre Parte_1 CP_1
, coglie allora nel segno la richiesta dell'attrice volta ad ottenere la restituzione di Persona_1 tutte le somme facenti parte della massa ereditaria che e hanno CP_1 Controparte_2 prelevato dal saldo del libretto postale n. 33701669, dopo l'apertura della successione (cfr. Tribunale
Benevento sez. I, 19/06/2024, n.1200: “In tema di azione di petizione ereditaria di cui all'art. 533
c.c. la stessa è rimedio concesso dal legislatore all'erede che vuol richiedere il riconoscimento della propria qualità ereditaria contro chiunque possegga tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo al fine di ottenere la restituzione dei beni stessi. È stato sul punto precisato che la petitio hereditatis - azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede - si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Per tale ragione nell'azione di petizione ereditaria colui che si afferma erede deve provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Legittimati attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come vero erede”; Tribunale
Imperia sez. I, 27/07/2023, n.516: “L'azione di petizione ereditaria ha come "causa petendi" la qualità
d'erede, come "petitum" la ricostruzione dell'asse ereditario e come fine ultimo il recupero del bene del
"de cuius" da chiunque lo detenga vantando un titolo ereditario che non gli compete o che è invalido.
Tale azione è ammissibile anche ove diretta al recupero non di beni, bensì di crediti, in quanto l'erede ben può agire per assicurarsi l'adempimento di crediti appartenenti al defunto, se si tratta di crediti derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al "de cuius"”).
Anche al fine del presente accertamento, soccorre puntualmente la consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa , che ha chiarito che dopo l'apertura della successione (13.10.2012), i convenuti hanno Per_5 prelevato complessivamente euro 65.187,49 (di cui euro 24.854,03 sono stati prelevati da CP_1
ed euro 40.333,46 sono stati prelevati da , con ciò confermando la
[...] Controparte_2
pagina 8 di 12 ricostruzione fattuale attorea. Si tratta dunque di somme che dovranno essere restituite in toto alla massa ereditaria, di cui costituiscono chiaramente un credito.
Non solo.
Va presa anche in analisi la situazione delle somme prelevate dai convenuti prima dell'apertura della successione, tenuto conto della proposta domanda di divisione, con le precisazioni in appresso (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 03/10/2024) 17/10/2024, n. 26951, in parte motiva si legge:
“…Orbene, la petizione dell'eredità, che consente, ai sensi dell'art. 533 cod. civ., di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria (Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024 ), quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede (Cass., Sez. 2, 19/1/1980, n. 461), si configura anche quando sia proposta domanda di divisione dell'asse ereditario, in quanto quest'ultima, al pari della prima, postula l'accertamento dell'esistenza, nell'attivo ereditario, del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte (Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024; Cass., Sez. 2, 2004, n.
24034)…”).
Anzitutto, va precisato che nonostante l'attrice abbia a più riprese insistito sulla richiesta di rendiconto rispetto alla gestione del libretto, da ultimo anche nelle conclusioni finali, va confermata la decisione sul punto già intervenuta in fase istruttoria da parte del G.I. (cfr. ordinanza del 7.3.2023), dovendosi altresì aggiungere, in tema di riparto classico dell'onere della prova, che spettava ai convenuti provare le proprie allegazioni relative al fatto di aver prelevato somme dal libretto quando la de cuius era ancora in vita al fine di provvedere a sostenere unicamente spese per la stessa. L'ordine di rendicontazione somme non era dunque necessario.
Tanto premesso, è pacifico che i convenuti abbiano prelevato somme dal libretto anche prima dell'apertura della successione: ciò che è controverso è – come detto - se dette somme fossero state impiegate per assistenza e cura della de cuius ovvero per scopi differenti ad esclusivo appannaggio dei convenuti.
Ancora una volta occorre riferirsi ai risultati della consulenza tecnica d'ufficio svolta.
Lo schema costituente allegato n. 3 dell'elaborato conclusivo ha evidenziato quelli che sono stati i prelievi di denaro effettuati da dall'apertura del libretto (4.3.2010) fino al giorno di CP_1 apertura della successione (13.10.2012, incluso), complessivamente pari ad euro 9.870,00. Invece, i prelievi effettuati da ammontano ad euro 35.406,00. In totale, prima della morte di Controparte_2
, i convenuti hanno prelevato euro 45.276,00. Persona_1
A questo punto va evidenziato che i convenuti sostengono di aver disposto di queste somme per il mantenimento e cura della de cuius. La circostanza trova riscontro documentale in forza dell'estratto conto di prodotto (si leggano le partite in “dare”) avuto riguardo alle seguenti spese CP_1 sostenute dal 2010 al 2012: (i) la retta presso la casa di riposo per , (ii) alcuni ticket Persona_1
pagina 9 di 12 sanitari e (iii) la cura personale (tinta dei capelli). Il tutto per un ammontare pari ad euro 49.307,43, già al netto dell'ultimo accredito ricevuto dalla casa di riposo di euro 924,36 (cfr. doc. 10 convenuti).
Altresì trova riscontro documentale il pagamento di di euro 8.939,90 in favore dello Controparte_2 studio legale incaricato di assistere la de cuius nella pratica relativa alla successione della figlia
[...]
, essendo stati prodotti sia la fattura dello studio legale con specifica ed inequivoca indicazione Per_2 della causale, sia la distinta del pagamento a mezzo bonifico bancario (cfr. docc. 6 e 12 convenuti).
Dovrà dunque tenersi conto in appresso che i convenuti hanno effettivamente sostenuto spese in favore della defunta pari ad euro 58.247,33 nell'arco temporale intercorso dall'apertura Persona_1 del libretto (4.3.2010) all'apertura della successione (13.10.2012), come da loro allegato agli atti di causa.
Nessuna altra spesa asseritamente sostenuta in favore della de cuius è stata però provata, dovendosi rilevare la genericità del documento prodotto relativamente alle spese per la badante, posto che si tratta di un foglio scritto a mano da autore ignoto con riportati alcuni importi e non di un'attestazione di pagamento (cfr. doc. 11 convenuti), nonché la genericità della documentazione prodotta come giustificativi di spese sanitarie e di canoni di locazione (cfr. docc. 3 e 5 convenuti), dei quali non si evince, a tutto voler concedere, il soggetto che ne ha effettuato il pagamento.
Risulta infine provato il pagamento dei convenuti delle spese funerarie per totali euro 5.985,95 (cfr. docc. 7 e 8 convenuti), somma che andrà posta a debito dell'eredità e ripartita tra tutti gli eredi. Altresì risulta provato, e comunque non contestato, che i convenuti abbiano corrisposto ad Parte_1 euro 3.122,00 nel 2019 come riparto del saldo del libretto.
Alla luce di tutto quanto precede, dovendo procedere con la divisione pro quota dei beni caduti in successione per eredità di , quanto a tutte le poste attive e passive della massa, va Persona_1 considerato che:
(a) i convenuti sono debitori dell'eredità per euro 65.187,49, per prelievi sul libretto postale realizzati dopo l'apertura della successione;
(b) l'attrice e hanno già percepito euro 6.244,00 (euro 3.122,00 ciascuno) dal fratello Parte_2 convenuto dopo l'apertura della successione (cfr. elaborato peritale dott.ssa , p. 10); Per_5
(c) i convenuti sono debitori di per euro 45.276,00 per aver effettuato prelievi sul Persona_1 libretto postale di pari importo prima dell'apertura della successione;
(d) i convenuti hanno sostenuto spese nell'esclusivo interesse di per euro 58.247,33 Persona_1 prima dell'apertura della successione;
(e) i convenuti hanno sostenuto le spese funebri per euro 5.985,95 dopo l'apertura della successione.
Ne deriva il calcolo il seguente:
(a) + 65.187,49 credito eredità;
(b) + 6.244,00 credito eredità;
(+ c - d) – 12.971,33 debito eredità;
(e) – 5.985,95 debito eredità;
- euro 52.474,21 da dividere per tre al fine di ottenere il valore della quota di ciascun erede.
pagina 10 di 12 Si ottiene che ciascuno dei condividenti ha diritto alla quota di euro 17.491,40 (= 52.474,21/3); tuttavia, considerato che ha già incamerato la somma di euro 3.122,00, ella che ne Parte_1 fa domanda avrà diritto ad ottenere la somma residuale pari ad euro 14.369,40 (= 17.491,40 –
3.122,00).
Detta somma dovrà essere corrisposta dai convenuti avendo essi già incamerato il ben più rilevante importo di euro 110.463,49 (= 65.187,49 + 45.276,00), che pure al netto dei pagamenti già effettuati per la de cuius in vita (58.247,33), risultano comunque aver avuto disponibilità sufficienti (52.216,16), anzi eccedenti, la quota parte (di euro 17.491,40) spettante ad in qualità di erede. CP_1
In conclusione, i convenuti vanno condannati al pagamento di euro 14.369,40 a favore dell'attrice e la comunione ereditaria va definitivamente così dichiarata sciolta.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Esse seguono il principio della soccombenza e vanno dunque poste integralmente a carico di parte convenuta, che ha chiesto di mandare respinte tutte le pretese dell'attrice e che ha visto respinta la propria domanda di accertamento della donazione indiretta. Vanno a tal riguardo seguiti i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore della causa pari al quantum effettivamente oggetto di condanna al pagamento, importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero
825/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. avuto riguardo al rapporto processuale tra
, da un lato, e e dall'altro lato. A spese di lite Parte_2 CP_1 Controparte_2 compensate.
2. DICHIARA sciolta la comunione ereditaria con riferimento alla successione di Persona_1 apertasi ab intestato in data 13.10.2012 in Bassano del Grappa (VI).
3. ACCOGLIE la domanda di petizione ereditaria proposta da nei confronti di Parte_1
e nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. CP_1 Controparte_2
4. CO e in solido tra loro, al pagamento di euro CP_1 Controparte_2
14.369,40 in favore di a titolo di conguaglio. Parte_1
5. CO e in solido tra loro, al pagamento delle spese di CP_1 Controparte_2 lite in favore di quantificate pari ad euro 5.077,00 a titolo di compenso, oltre al Parte_1
15% per spese generali ed euro 860,35 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
6. PONE definitivamente le spese della c.t.u. a carico di e CP_1 Controparte_2
7. SI PUBBLICHI.
pagina 11 di 12 Così deciso in Vicenza, all'esito della camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice est.
Francesca Grassi
Il Presidente
Antonio Picardi
pagina 12 di 12