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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
R.G. 6629/2024
La Corte composta dai Magistrati
Dott. Anna Maria Pagliari Presidente
Dott. Alberto Tilocca Consigliere
Dott. Anna Chiara Giammusso Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento per reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. iscritto al n. RG 6629/2024 proposto da nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
e ivi elettivamente domiciliato in via Timavo 22, presso lo studio del procuratore, avv. Claudia CAPODAGLI, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegata in calce al reclamo
RECLAMANTE
E
nata in [...] l'[...] Controparte_1
( ), elettivamente domiciliata in Roma, via Ascrea 18, presso lo C.F._2 studio dei procuratori, avv. Carlo Pavia e avv. Gabriella Peppicelli, che la rappresentano e difendono per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione
RECLAMATA
E
e con la partecipazione del Procuratore Generale
&
1 l'ordinanza pubblicata il 06.12.2024 con la quale il Giudice Delegato del Tribunale Per_1
di Roma - provvedendo in via temporanea e urgente ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. nel procedimento instaurato da per la separazione Controparte_1
giudiziale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio, nel corso del quale sono nati tre figli, (nato il [...]), (nata il [...]) e (nato il Per_2 Per_3 Per_4
1° agosto 2010) - ha affidato in via esclusiva il figlio minore alla madre, con Per_4
collocamento presso la stessa, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
ha regolamentato la frequentazione del figlio
(nato il [...]) con il padre;
ha stabilito nell'importo complessivo di euro Per_4
500,00 mensili (euro 250,00 per ciascuno) il contributo paterno al mantenimento ordinario dei due figli e – dando atto che era già divenuto economicamente Per_4 Per_3 Per_2
indipendente - oltre il 40% delle spese straordinarie afferenti agli stessi;
ha fissato per la escussione degli informatori l'udienza del 4 febbraio 2025 h 11.00 disponendo che il PM provvedesse al deposito, non appena ostensibili, degli atti relativi ai procedimenti n
41962/23, 42524/23, 45647/23, 14964/24; ha dichiarato l'inammissibilità – disponendo la chiusura del relativo subprocedimento - del ricorso proposto dal ai sensi dell'art. Pt_1
473 bis.38 c.p.c., dal medesimo depositato in data 26 novembre 2024, per chiedere l'emissione di un provvedimento urgente, reso anche inaudita altera parte, nell'interesse del figlio ovvero per sentirsi autorizzare a trascorrere con quest'ultimo o la Per_4
vigilia di Natale o il giorno di Natale;
letto il reclamo depositato il 31 dicembre 2024 con il quale ha Parte_1
contestato i provvedimenti chiedendo, in parziale modifica della decisione, di disporre l'affidamento congiunto del minore a entrambi i genitori con collocamento Per_4
presso la madre o in subordine di affidare il minore in via esclusiva alla madre, Per_4
riservando all'accordo di entrambi i genitori le decisioni di maggiore interesse per il minore stesso;
di limitare alla misura del 10% il contributo paterno per le spese straordinarie o in via di ulteriore subordine e in caso di conferma dell'affido esclusivo alla madre, di limitare il contributo a carico del padre per le spese straordinarie in misura non superiore al 5%;
2 letta la comparsa di costituzione depositata il 3 marzo 25 con la quale Controparte_1
ha contestato il fondamento del reclamo e ne ha chiesto il rigetto;
[...]
letta la memoria di replica depositata il 3 aprile 2025 da Parte_1
visto il parere contrario espresso dal Procuratore Generale con atto del 16 aprile 2025;
RILEVATO CHE
in via preliminare, i provvedimenti temporanei ex art. 473 bis.22 c.p.c., analogamente ai provvedimenti ex art. 708 4 co. c.p.c. precedenti alla riforma di cui al d. lgs.vo 149/22, rispondono all'esigenza di dettare un'immediata e indifferibile regolamentazione di situazioni e diritti posti all'esame giudiziale che non possono attendere la definizione del giudizio di merito, sulla base di una cognizione sommaria, che sarà poi approfondita nella successiva fase istruttoria;
per la natura dei diritti che ne costituiscono l'oggetto, i provvedimenti sono sempre modificabili dallo stesso Giudice monocratico che li ha emessi, sino alla pronuncia definitiva collegiale e le modifiche adottate, in presenza di determinati contenuti disciplinati dalla norma, sono altresì soggette a reclamo;
in presenza di siffatta costruzione processuale, che vede peraltro ampliata la possibilità di reclamo alla
Corte di Appello poiché ammessa anche per alcuni provvedimenti emessi nel corso del giudizio, trova conferma il convincimento espresso nel regime normativo prima della riforma circa la rivedibilità dei provvedimenti temporanei emessi “in limine litis” solo in ipotesi di manifesta erroneità della decisione adottata dal Giudice monocratico, dandosi prevalenza alla cognizione piena e agli approfondimenti istruttori propri del giudizio di merito;
sulla base della delibazione allo stato degli atti che caratterizza la presente fase processuale,
è ravvisabile una manifesta erroneità della decisione, tale da giustificarne la revisione in questa sede dal momento che:
- quanto al regime di affido relativo al figlio minore , il Giudice Delegato ha Per_4
affidato quest'ultimo in via esclusiva alla madre, autorizzandola ad assumere in via
3 esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per lo stesso;
tuttavia, allo stato, non emergono elementi che giustifichino l'adozione di un regime tale da escludere il padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per il figlio. Il provvedimento impugnato, si fonda su fatti risalenti alla fase dell'ordine di protezione e la cautela che si impone appare già preservata con l'affidamento esclusivo, sicché l'affido “superesclusivo” imposto con l'ordinanza impugnata non può ritenersi giustificato;
- quanto alla ripartizione tra le parti delle spese straordinarie afferenti al figlio , Per_4
il avvocato, ha dedotto e documentato di avere percepito redditi pari a euro Pt_1
0,00 nel 2020 (dichiarazione redditi del 2021), pari a euro 5.929,00 nel 2021 (dichiarazione redditi del 2022) e pari a euro 14.748,00 nel 2022 (dichiarazione redditi del 2023);
- la proprietaria dell'ex casa familiare e insegnante, ha dedotto e CP_1
documentato di aver percepito un reddito complessivo pari a euro 14.857,00 nel 2023
(come da 730 del 2024); di percepire uno stipendio di circa 1.500,00 euro mensili dal mese di settembre a quello di giugno (oltre all'indennità di disoccupazione nei mesi di interruzione dell'attività lavorativa) nonché di aver ricevuto la somma di 590.000,00 dollari australiani quale corrispettivo per la propria quota a seguito della vendita di un immobile pervenutole in eredità;
- alla stregua dei superiori elementi il contributo paterno alle spese straordinarie relative al figlio , pari al 40 %, non può ritenersi proporzionato, per eccesso, reputandosi Per_4
congruo il minor contributo pari al 25% delle spese straordinarie, alla luce delle risorse economiche delle parti, delle esigenze di vita del minore nonché dell'intensità del tempo di frequentazione padre-figlio;
il reclamo deve essere, pertanto, accolto per quanto ritenuto di ragione;
il tenore della decisione giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali;
P.Q.M.
LA CORTE
4 In parziale accoglimento del reclamo proposto da nei confronti Parte_1
di con l'intervento del Procuratore Generale, e in Controparte_1
parziale riforma dell'ordinanza del Giudice Delegato del Tribunale di Roma del 06 dicembre 2024, nel resto confermata, così provvede:
- Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre conservando al padre Per_4
l'esercizio della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse per il minore tra cui quelle medico-sanitarie, scolastiche e sportive, oltre alle eventuali altre;
- Ridetermina nella misura del 25% il contributo paterno alle spese straordinarie afferenti al figlio;
Per_4
- Compensa tra le parti le spese di lite;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione il 22 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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SEZIONE FAMIGLIA
R.G. 6629/2024
La Corte composta dai Magistrati
Dott. Anna Maria Pagliari Presidente
Dott. Alberto Tilocca Consigliere
Dott. Anna Chiara Giammusso Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento per reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. iscritto al n. RG 6629/2024 proposto da nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
e ivi elettivamente domiciliato in via Timavo 22, presso lo studio del procuratore, avv. Claudia CAPODAGLI, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegata in calce al reclamo
RECLAMANTE
E
nata in [...] l'[...] Controparte_1
( ), elettivamente domiciliata in Roma, via Ascrea 18, presso lo C.F._2 studio dei procuratori, avv. Carlo Pavia e avv. Gabriella Peppicelli, che la rappresentano e difendono per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione
RECLAMATA
E
e con la partecipazione del Procuratore Generale
&
1 l'ordinanza pubblicata il 06.12.2024 con la quale il Giudice Delegato del Tribunale Per_1
di Roma - provvedendo in via temporanea e urgente ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. nel procedimento instaurato da per la separazione Controparte_1
giudiziale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio, nel corso del quale sono nati tre figli, (nato il [...]), (nata il [...]) e (nato il Per_2 Per_3 Per_4
1° agosto 2010) - ha affidato in via esclusiva il figlio minore alla madre, con Per_4
collocamento presso la stessa, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
ha regolamentato la frequentazione del figlio
(nato il [...]) con il padre;
ha stabilito nell'importo complessivo di euro Per_4
500,00 mensili (euro 250,00 per ciascuno) il contributo paterno al mantenimento ordinario dei due figli e – dando atto che era già divenuto economicamente Per_4 Per_3 Per_2
indipendente - oltre il 40% delle spese straordinarie afferenti agli stessi;
ha fissato per la escussione degli informatori l'udienza del 4 febbraio 2025 h 11.00 disponendo che il PM provvedesse al deposito, non appena ostensibili, degli atti relativi ai procedimenti n
41962/23, 42524/23, 45647/23, 14964/24; ha dichiarato l'inammissibilità – disponendo la chiusura del relativo subprocedimento - del ricorso proposto dal ai sensi dell'art. Pt_1
473 bis.38 c.p.c., dal medesimo depositato in data 26 novembre 2024, per chiedere l'emissione di un provvedimento urgente, reso anche inaudita altera parte, nell'interesse del figlio ovvero per sentirsi autorizzare a trascorrere con quest'ultimo o la Per_4
vigilia di Natale o il giorno di Natale;
letto il reclamo depositato il 31 dicembre 2024 con il quale ha Parte_1
contestato i provvedimenti chiedendo, in parziale modifica della decisione, di disporre l'affidamento congiunto del minore a entrambi i genitori con collocamento Per_4
presso la madre o in subordine di affidare il minore in via esclusiva alla madre, Per_4
riservando all'accordo di entrambi i genitori le decisioni di maggiore interesse per il minore stesso;
di limitare alla misura del 10% il contributo paterno per le spese straordinarie o in via di ulteriore subordine e in caso di conferma dell'affido esclusivo alla madre, di limitare il contributo a carico del padre per le spese straordinarie in misura non superiore al 5%;
2 letta la comparsa di costituzione depositata il 3 marzo 25 con la quale Controparte_1
ha contestato il fondamento del reclamo e ne ha chiesto il rigetto;
[...]
letta la memoria di replica depositata il 3 aprile 2025 da Parte_1
visto il parere contrario espresso dal Procuratore Generale con atto del 16 aprile 2025;
RILEVATO CHE
in via preliminare, i provvedimenti temporanei ex art. 473 bis.22 c.p.c., analogamente ai provvedimenti ex art. 708 4 co. c.p.c. precedenti alla riforma di cui al d. lgs.vo 149/22, rispondono all'esigenza di dettare un'immediata e indifferibile regolamentazione di situazioni e diritti posti all'esame giudiziale che non possono attendere la definizione del giudizio di merito, sulla base di una cognizione sommaria, che sarà poi approfondita nella successiva fase istruttoria;
per la natura dei diritti che ne costituiscono l'oggetto, i provvedimenti sono sempre modificabili dallo stesso Giudice monocratico che li ha emessi, sino alla pronuncia definitiva collegiale e le modifiche adottate, in presenza di determinati contenuti disciplinati dalla norma, sono altresì soggette a reclamo;
in presenza di siffatta costruzione processuale, che vede peraltro ampliata la possibilità di reclamo alla
Corte di Appello poiché ammessa anche per alcuni provvedimenti emessi nel corso del giudizio, trova conferma il convincimento espresso nel regime normativo prima della riforma circa la rivedibilità dei provvedimenti temporanei emessi “in limine litis” solo in ipotesi di manifesta erroneità della decisione adottata dal Giudice monocratico, dandosi prevalenza alla cognizione piena e agli approfondimenti istruttori propri del giudizio di merito;
sulla base della delibazione allo stato degli atti che caratterizza la presente fase processuale,
è ravvisabile una manifesta erroneità della decisione, tale da giustificarne la revisione in questa sede dal momento che:
- quanto al regime di affido relativo al figlio minore , il Giudice Delegato ha Per_4
affidato quest'ultimo in via esclusiva alla madre, autorizzandola ad assumere in via
3 esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per lo stesso;
tuttavia, allo stato, non emergono elementi che giustifichino l'adozione di un regime tale da escludere il padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per il figlio. Il provvedimento impugnato, si fonda su fatti risalenti alla fase dell'ordine di protezione e la cautela che si impone appare già preservata con l'affidamento esclusivo, sicché l'affido “superesclusivo” imposto con l'ordinanza impugnata non può ritenersi giustificato;
- quanto alla ripartizione tra le parti delle spese straordinarie afferenti al figlio , Per_4
il avvocato, ha dedotto e documentato di avere percepito redditi pari a euro Pt_1
0,00 nel 2020 (dichiarazione redditi del 2021), pari a euro 5.929,00 nel 2021 (dichiarazione redditi del 2022) e pari a euro 14.748,00 nel 2022 (dichiarazione redditi del 2023);
- la proprietaria dell'ex casa familiare e insegnante, ha dedotto e CP_1
documentato di aver percepito un reddito complessivo pari a euro 14.857,00 nel 2023
(come da 730 del 2024); di percepire uno stipendio di circa 1.500,00 euro mensili dal mese di settembre a quello di giugno (oltre all'indennità di disoccupazione nei mesi di interruzione dell'attività lavorativa) nonché di aver ricevuto la somma di 590.000,00 dollari australiani quale corrispettivo per la propria quota a seguito della vendita di un immobile pervenutole in eredità;
- alla stregua dei superiori elementi il contributo paterno alle spese straordinarie relative al figlio , pari al 40 %, non può ritenersi proporzionato, per eccesso, reputandosi Per_4
congruo il minor contributo pari al 25% delle spese straordinarie, alla luce delle risorse economiche delle parti, delle esigenze di vita del minore nonché dell'intensità del tempo di frequentazione padre-figlio;
il reclamo deve essere, pertanto, accolto per quanto ritenuto di ragione;
il tenore della decisione giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali;
P.Q.M.
LA CORTE
4 In parziale accoglimento del reclamo proposto da nei confronti Parte_1
di con l'intervento del Procuratore Generale, e in Controparte_1
parziale riforma dell'ordinanza del Giudice Delegato del Tribunale di Roma del 06 dicembre 2024, nel resto confermata, così provvede:
- Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre conservando al padre Per_4
l'esercizio della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse per il minore tra cui quelle medico-sanitarie, scolastiche e sportive, oltre alle eventuali altre;
- Ridetermina nella misura del 25% il contributo paterno alle spese straordinarie afferenti al figlio;
Per_4
- Compensa tra le parti le spese di lite;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione il 22 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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