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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/05/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.308 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. , nata a [...], il02/02/1989, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in PIAZZA ROMA - GALLERIA PORCELLA, 4 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. CAU MANUELA SEBASTIANA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II, N. 4 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. VARGIU MARCELLO che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
Pagina 1 “chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/04/2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione tra ella e il coniuge , richiedendo l'affidamento condiviso della figlia CP_1
minore dei coniugi con collocazione presso di sé e con regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre con esclusione del pernottamento, altresì domandando l'integrale percezione dell'assegno unico.
I coniugi hanno contratto matrimonio in TERRALBA il 13/09/2015. Dall'unione coniugale è nata la figlia in data 30.11.2021. Per_1
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di separazione e ha domandato a sua volta l'affidamento condiviso della figlia, la disciplina dei tempi di permanenza della minore presso di sé nei modi meglio specificati in comparsa e il proprio obbligo a contribuire al mantenimento di mediante la sola corresponsione della propria quota di assegno unico Per_1
universale (oltre alle spese straordinarie al 20%).
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 3.10.2024; il Giudice, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha incaricato i Servizi Sociali competenti di predisporre interventi di supporto al nucleo familiare e di organizzare incontri protetti tra padre e figlia con le modalità specificate nel provvedimento reso all'esito dell'udienza.
In attesa delle prime relazioni dei Servizi Sociali, non erano ancora stati adottati provvedimenti temporanei e urgenti.
All'udienza del 30.1.2025 il procuratore del resistente ha dato dell'avvenuto decesso in data CP_ 26.11.2024 del , esibendo il certificato di morte. È stata quindi richiesta la cessazione della materia del contendere, tenuto conto che oggetto della domanda era stata solo la separazione e la percezione dell'assegno unico, senza alcuna domanda di contributo economico.
La cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi peculiare di estinzione del processo che può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
In particolare, si tratta di una definizione atipica della controversia da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire.
Pagina 2 Tale forma di conclusione del giudizio assume ulteriore peculiarità nei giudizi di separazione e divorzio in caso di morte del coniuge, in quanto tali azioni hanno natura personalissima e non sono trasmissibili agli eredi, che restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritto od a quegli obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l'istanza principale e che siano stati, quindi, già acquisiti al suo patrimonio prima della morte (v. Cassazione civile sez. VI, 17/02/2022, n.5236);
Secondo giurisprudenza consolidata, pertanto: “la morte del coniuge in pendenza del processo di separazione o divorzio determina la cessazione della materia del contendere, anche laddove intervenga nel corso del giudizio di impugnazione promosso esclusivamente per ottenere una diversa quantificazione dell'assegno (con l'effetto di determinare il passaggio in giudicato della decisione sullo "status"), poiché si tratta di un processo unitario, nel quale ragioni di complessità istruttoria giustificano la pronuncia differita sulle domande accessorie, quale è quella relativa all'assegno in questione, ma non possono costituire fonte di deroga al principio per cui l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo, non trasmissibile agli eredi e suscettibile di essere accertato solo in relazione all'esistenza della persona cui lo "status" personale si riferisce”
(Cassazione civile sez. VI, 11/11/2021, n.33346).
Sulla base di questi presupposti, alla luce di quanto recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite, n. 20949/2022), nel caso di pronuncia parziale sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto, seppur unicamente sino al momento del decesso.
Tale situazione, però, è radicalmente diversa da quella del presente giudizio, nel quale non era stata pronunciata alcuna sentenza sullo status e, soprattutto, non era stata neanche formulata domanda di assegno di mantenimento, essendo stato semplicemente chiesto che l'assegno unico universale venisse percepito integralmente dalla madre, il che costituisce conseguenza normale del decesso dell'altro genitore, essendo rimasta solo la ricorrente a esercitare la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia.
Nel caso in esame, pertanto, sussiste l'ipotesi tipica di cessazione della materia del contendere a seguito del decesso del coniuge sopra descritta, senza possibilità che il giudizio prosegua su ulteriori domande che, invero, non sono state mai formulate in questo procedimento.
Pagina 3 Nei casi di cessazione della materia del contendere, ad ogni modo, si ritiene opportuno evidenziare l'orientamento più volte ribadito dalla Corte di Cassazione in forza del quale il giudice è comunque chiamato a liquidare le spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, fatta salva la facoltà di disporre la compensazione (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti dandone adeguata motivazione nella sentenza (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 17/02/2016, n.3148 e Cass. Civ., sez.
VI, 14/07/2020, n.14939; cfr. Cass. Civ., sez. VI, 17/02/2016, n.3148).
Nella fattispecie in esame, la peculiarità della vicenda e la natura delle questioni oggetto della causa
(del tutto superate dal sopravvenuto decesso del coniuge) giustificano la compensazione delle spese, peraltro richiesta anche dalla stessa ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
22/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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