Sentenza 14 ottobre 2015
Massime • 1
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, il rigetto dell'istanza di prova testimoniale per asserita genericità è illegittimo, ponendosi in contrasto con il diritto a dimostrare in sede giudiziaria il fondamento delle proprie pretese, ove i capitoli di prova siano specificamente diretti a dimostrare la ricorrenza degli indici più significativi della subordinazione. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata in quanto nei capitoli di prova erano puntualmente indicate le circostanze di fatto su periodo di lavoro, mansioni svolte, istruzioni ricevute, retribuzione percepita).
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Cassazione civile sez. III, 11/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 11/02/2022), n.4578 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRASCA Raffaele – Presidente – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere – Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere – Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25993/2019 R.G. proposto da: T.R.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Pisano, e Claudio Lucisano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Crescenzio, n. 91; – ricorrente – contro T.G.A., e (OMISSIS) S.r.l., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2015, n. 20693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20693 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2015 |
Testo completo
20693/15 AULA 'A' 14 OTT 2015 U O P E T N E S E . E Oggetto N REPUBBLICA ITALIANA O I Z A R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 2474/2013 Cron. 20693 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 03/06/2015Dott. PAOLO STILE - Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Rel. Consigliere - PU Dott. ANTONIO MANNA Consigliere Dott. LUCIA TRIA Consigliere Dott. MATILDE LORITO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2474-2013 proposto da: [...], OS RI UE UB C. F. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato GIACOMANTONIO RUSSO WALTI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO BURATTI, giusta delega in atti;
ricorrente - 2015 contro 2442 LASER SERRAMENTI DI FR DI EN & C SNC , DI EN FR, ALLIONE GIORGIO;
intimata - avverso la sentenza n. 631/2012 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 11/07/2012 R.G.N. 887/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica - udienza del 03/06/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l'Avvocato MARCO BURATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udienza del 3.6.2015, causa n. 4 R.G. n. 2474/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AD UR NU RU esponeva al Tribunale di Genova di avere richiesto nel Febbraio 2007 alla società Laser Serramenti s.n.c. di assumerlo e che per conto della detta società il sig. Di OM gli aveva risposto che la Laser non poteva assumerlo come dipendente ma che poteva diventare socio di una nuova società in corso di costituzione;
che dal 20.2.2007 si era occupato della formazione, direzione ed organizzazione del personale della Laser seguendo le istruzioni e direttive del Di OM;
che nel gennaio 2008 era stata costituita la Gimal Infissi s.n.c. che aveva una commistione di attività con la Laser;
che aveva continuato a svolgere la precedente attività non partecipando in alcun modo alla vita sociale della Gimal;
che nel capannone Gimal aveva prodotto forniture per la Laser e che era stato licenziato verbalmente dal Di OM nel settembre del 2008. Deduceva di avere percepito 2.000 euro al mese e di non aver goduto di ferie e permessi e di non aver percepito la 13a. Chiedeva quindi la dichiarazione di inefficacia del licenziamento, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro presso la Laser, con condanna al risarcimento del danno ed al pagamento delle dovute differenze retributive. Si costituiva la Laser contestando la fondatezza del ricorso;
deduceva che il AD aveva proposto al Di OM la creazione di una nuova società, la Gimal, che era divenuta operativa nel 2008 ( sino a quel momento il AD aveva continuato a svolgere attività in proprio). Successivamente la Gimal era stata messa in liquidazione;
le domande rivolte nei confronti della Laser erano infondate in quanto tra le parti non si era svolto alcun rapporto lavorativo. Il Tribunale di Genova rigettava la domanda. Osservava il Tribunale che il ricorso non conteneva allegazioni e deduzioni idonee a confermare l'assunto del ricorrente. La documentazione prodotta e la prova richiesta erano generiche. La Corte di appello di Genova rigettava l'appello del AD. Rilevava che la prova articolata era generica ed osservava che nel ricorso si era dedotto lo svolgimento di singoli lavori in contraddizione con l'assunto di un unico, ininterrotto, rapporto con la Laser. Inoltre lo stesso appellante aveva dichiarato che il rapporto si era sciolto per avere voluto conoscere gli utili della Gimal, il che confermava un interesse a tale informazione come socio di una effettiva società di cui era stata provata documentalmente la costituzione. Era stata prodotta una fattura in favore del AD della Laser per euro 2.800,00 per lavori effettuati, in contraddizione con la tesi della natura subordinata del rapporto. I lavori svolti per la Laser risultavano retribuiti volta per volta e, dopo la costituzione della Gimal, il AD aveva percepito comunque una cifra fissa. Il rapporto di lavoro subordinato non era emerso e la prova era, come detto, troppo generica per comprovare le domande avanzate. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il AD un motivo. Resiste controparte con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo proposto si allega la violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 115 c.p.c., nonché l' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto del rigetto delle istanze formulate dal ricorrente ai fini dell'indagine sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente medesimo e la Società Laser Serramenti snc. Il motivo appare fondato e pertanto va accolto. Va premesso che per consolidata giurisprudenza di questa Corte la mancata ammissione della prova può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 66/2015; Cass. n. 5377/2011; Cass. n. 4369/1999): il ricorrente allega che le circostanze addotte a fondamento della domanda non erano affatto generiche e potevano comprovare, se ammesse ed espletate, la tesi del ricorrente. In effetti risulta chiesta la prova sulla circostanza che il Di OM sin dal 20.2.2007 si occupò per la Laser della formazione, direzione ed organizzazione del personale - con mansioni equiparabili a quelle di direttore tecnico- seguendo l'orario di lavoro, le istruzioni e direttive del Di OM, al controllo e potere gerarchico del quale era sottoposto ed al quale si doveva rivolgere per ottenere permessi, ferie ecc, dovendo anche giustificare le eventuali assenze dal lavoro (cap. n. 4). Al capitolo n. 8 e 9 si chiede di provare che tali mansioni sono state svolte anche dopo la costituzione della società Gimal;
con il capitolo n. 10 si è chiesto di provare che tra la Laser e la Gimal vi era una totale commistione di attività; al capitolo n. 13 si chiede di provare l'orario di lavoro effettuato nei vari periodi;
al capitolo n. 20 che la retribuzione era sempre stata di euro 2.000,00 mensili. Si tratta di circostanze che univocamente e chiaramente sono dirette a comprovare la tesi del ricorrente di avere da sempre lavorato per la Laser svolgendo le mansioni prima ricordate e seguendo le istruzioni del Di OM e che il rapporto con la IS era solo "di facciata" e comunque non aveva mai comportato il venir meno del rapporto lavorativo con la Laser. Posto che il ricorrente ha chiaramente indicato il periodo di lavoro, le mansioni svolte, le istruzioni ricevute, la retribuzione percepita la motivazione con cui si è rigettata l'ammissione delle prove non appare congrua, posto che i capitoli di di prova non sono affatto generici e sono diretti a dimostrare la sussistenza degli “ indici "più significativi di subordinazione elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte. Gli elementi indicati in sentenza come l'emissione di fatture ad opera della Laser o l'essersi informato il ricorrente sugli utili riconosciuti dalla Gimal non sono di tale decisività da privare di verosimiglianza la tesi del ricorrente che peraltro intende provare che tra la Laser e la IS non sussistevano sostanziali diversità produttive ed organizzative ( fenomeno certamente non inusuale nel mondo produttivo) e quindi non costituiscono delle ragioni sufficienti per privare il ricorrente della possibilità di provare in sede giudiziaria le proprie pretese, come garantito in 2 1 via generale dall'art. 24 della Costituzione ed in una visuale più ampia dall'art. 6 della Cedu e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si deve pertanto accogliere il presente ricorso, cassare la sentenza impugnata, con rinvio- anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.6.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente i Эмоков (dr. Giuseppe Bronzini) Jeu Il Funzionario Giudiziario positato in Cancelleria 14 OTT 2015 oggi, renate Ho me If Funzionario Giudiziario Adris GRANATA n 3