Decreto cautelare 2 maggio 2020
Ordinanza cautelare 14 maggio 2020
Sentenza 19 luglio 2023
Decreto collegiale 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/07/2023, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2023
N. 00467/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2020, proposto da
-OMISSIS-e, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bologna, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Bologna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
della misura di prevenzione del foglio di via ex art. 1 D. Lgs. 159/2011, emessa in data 09.03.2020 notificata in data 13.03.2020 dalla Questura di Bologna
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bologna e di Ufficio Territoriale del Governo Bologna e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.4.2020, -OMISSIS-e ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, il Questore della Provincia di Bologna ha disposto, nei confronti del medesimo, il foglio di via obbligatorio, con obbligo di rientro al Comune di domicilio di Castiglione dei Pepoli, inibendo al predetto di ritornare a Bologna per un periodo di anni 3.
Il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: I.“ Violazione di legge (artt. 1, 2, 4 e 6, decreto legislativo 159/2011, nonché artt. 117, 25, 3° comma, e 13 Costituzione Italiana, in relazione all’art. 2-8 del protocollo n. 4 cedu), Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà, disparità di trattamento – Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019 sul concetto di “tipizzazione ”; II. “ Violazione di legge (artt. 1, 2, 6 e 7 decreto legislativo 159/2011; artt. 3 Legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 della Costituzione), Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà, disparità di trattamento – giudizio di qualificata probabilità di pericolosità sociale e mancanza di motivazione ”; III.” Violazione di legge (artt. 2, 7 e 8 decreto legislativo 159/2011; art. 8 CEDU; artt. 3 Legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 della Costituzione), Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà, disparità di trattamento – principio di proporzionalità del provvedimento adottato e mancanza di motivazione ”; IV. “ Violazione di legge (artt. 2, 7 e 8 decreto legislativo n. 159/2011; art. 3 Legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 della Costituzione), Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà, disparità di trattamento – mancata comunicazione di avvio del procedimento e mancanza di motivazione ”; V. “ Eccesso di potere - Difetto e carenza di motivazione - Violazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990 e dell'art. 2 della L. 1423 del 1956 - Erronea valutazione dei fatti ”; VI: “ Diritto al risarcimento del danno dal mancato accesso a Bologna per conseguire la patente di guida, cercare un lavoro e recarsi al cimitero dalla madre e effettuare le lezioni di scuola guida già pagate, nonché a recarsi a visite mediche a Bologna, violazione della libertà di locomozione, in conseguenza di un atto illegittimo della p.a. ”; VII. “ Violazione di legge (artt. 21 septies Legge 241/1990), Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà, disparità di trattamento – mancata di elementi essenziali ”.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, assunta alla Camera di Consiglio del 13 maggio 2020, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento gravato.
Alla Pubblica Udienza del 21 giugno 2023 il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Va preliminarmente da atto che in sede di udienza, come risulta dal relativo verbale di causa, parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, a spese compensate, stante la scadenza del termine di efficacia di tre anni del provvedimento gravato.
Al Collegio, pertanto, alla luce di quanto dichiarato in sede di udienza dal ricorrente e ritenuto che, più correttamente, si sia in presenza di un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e non di cessazione della materia del contendere, non resta che dichiarare il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del CPA.
Va dato atto, altresì, che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione n. -OMISSIS- e che si procederà alla liquidazione delle spese, giusta la relativa domanda depositata in data 27.5.2022, con separato decreto.
Le spese di causa possono essere compensate tra le parti, stante l’accettazione in tal senso da parte dell’Amministrazione resistente, come risultante dal verbale di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.