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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7055 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 34494/2024
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 23/09/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. SILVIA CAZZANIGA. Parte_1
Per l'avv. CELANI MAURIZIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GALLASSO DAVIDE MASSIMILIANO, dell'avv. CRIPPA ELISABETTA e dell'avv. SILVIA CAZZANIGA;
elettivamente domiciliata in CORSO PLEBISCITI, 19 20129 MILANO, presso il difensore avv. GALLASSO DAVIDE MASSIMILIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CELANI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 103 20024 GARBAGNATE MILANESE, presso il difensore avv. CELANI MAURIZIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. depositato in data 3 ottobre 2024 la Parte_1
Contr
ora in liquidazione, (di seguito anche “ ) - società costituta nel 2012 della quale
[...]
erano soci, alla data di costituzione, e e che si occupa di Controparte_3 CP_4
2 autotrasporti nazionali e internazionali per conto terzi (cfr. doc. 1) allegava, ai fini che qui rilevano: che nel 2020 la società aveva progettato di espandersi nel campo della carrozzeria industriale, con il coinvolgimento del signor , conoscente di lunga data del che già NA CP_4
operava in tale ambito, laddove l'obiettivo comune dei soci era quello di costituire due distinti rami d'azienda: il primo relativo all'attività di autotrasporti, gestito da CP_4
con la collaborazione della moglie (all'epoca amministratrice unica
[...] Controparte_3
della società) ed il secondo relativo all'attività di carrozzeria industriale, gestito da _1
;
[...]
Part che a tal fine, la decideva di acquistare da parte di una procedura concorsuale nel giugno
2021 un capannone industriale in PR ES, ove dal mese di luglio 2021 veniva stabilita la sede operativa della società; che dapprima con verbale del 22 dicembre 2020 l'assemblea dei soci nominava _1
quale amministratore unico (cfr. doc. 2), mentre successivamente, in data 1 marzo
[...]
2021, veniva nominato il nuovo organo amministrativo, nel quale assumeva NA
la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, mentre quella di CP_4 consigliere (cfr. doc. 3); che il Consiglio d'Amministrazione così nominato definì, con verbale in pari data (cfr. doc. 4)
i limiti dei poteri attribuiti a ciascuno degli amministratori, stabilendo in € 15.000,00 il limite di spesa a firma singola (anche con più operazioni); che sempre nell'ambito del progetto di espansione aziendale e su richiesta del sig. _1
, in data 16 febbraio 2022 la sig.ra cedeva la quota di partecipazione del 48%
[...] CP_3
Contr della a , figlio di , che preferiva non intestare a sé Controparte_1 NA
medesimo le quote (cfr. doc. 5); che la sede operativa di PR ES veniva utilizzata in via prevalente dal sig. _1
, per la natura dell'attività svolta, mentre i signori e che si
[...] CP_4 CP_3
occupavano del ramo autotrasporti, ne facevano un uso solo occasionale, per la sosta e la manutenzione dei mezzi di trasporto;
che, tuttavia, nel corso del tempo i rapporti tra i due nuclei familiari e le rispettive gestioni aziendali si deterioravano, in quanto i soci e si erano resi conto di varie CP_4 CP_3
3 irregolarità nella gestione e di condotte gravi e sospette commesse ai danni della _1
società dal sig. , con il coinvolgimento dei propri figli e NA CP_1 Per_2
[...] che al eniva sempre più spesso impedito l'accesso ai documenti aziendali, negato ogni CP_4
chiarimento sulla gestione e, a partire dal 2023, venivano altresì ostacolati l'accesso alla sede di PR ES e l'utilizzo delle strutture, dei mezzi e del personale della carrozzeria;
che la situazione precipitava a causa di un gravissimo episodio occorso il 22 aprile 2023.: “In quell'occasione il sig. si era recato presso la sede aziendale per eseguire alcuni CP_4 interventi urgenti di manutenzione su un veicolo con il quale doveva nei giorni seguenti eseguire dei Cont trasporti. Richiesto l'ausilio di un dipendente della si sentì rispondere che il personale avrebbe preso istruzioni solo da il quale rifiutò di intervenire e ordinare al dipendente di NA eseguire le lavorazioni necessarie. Ne seguì un'accesa discussione, culminata nell'esplosione di un colpo di pistola da parte del , con l'intimazione di allontanarsi dalla sede e non avvicinarsi più _1
(cfr. denuncia del 03.05.2023, doc. 7). Per tale episodio il sig. è ora imputato per il NA reato di cui all'art. 612, co 2 c.p. nel procedimento penale RGNR 15556/23 con udienza predibattimentale fissata per il prossimo 11.11.2024 avanti al Tribunale di Milano” (cfr. pag. 4 ricorso); che da quel momento impediva al sig. l'accesso al compendio NA CP_4
immobiliare ed ai beni aziendali;
Contr che in data 11 marzo 2024 l'assemblea dei soci della nominava quale Controparte_3 amministratrice unica, in sostituzione del precedente organo gestorio (cfr. doc. 8); che solo in quel momento la Stanzione veniva a conoscenza dell'esistenza di un contratto di locazione con decorrenza 1 giugno 2023 registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Velletri avente ad oggetto l'intero compendio immobiliare di PR ES di Contr proprietà e sede operativa della ricorrente, sottoscritto dalla in persona del signor
, nella veste di locatrice, e dal figlio, in qualità di titolare della NA CP_1
(cfr. doc. 9), nella veste di conduttrice;
che l'amministratrice provvedeva al deposito di denuncia in data 1 maggio 2024 relativamente ai fatti illeciti di cui era venuta a conoscenza (cfr. doc. 10) e con deliberazione Contr iscritta al Registro delle Imprese in data 5 agosto 2024, la veniva posta in liquidazione;
4 Contr ciò premesso in fatto, la difesa di deduceva, in diritto, che il contratto di locazione del capannone di PR ES era stato sottoscritto “in totale danno della società, da un soggetto, l'amministratore che non aveva i poteri necessari per sottoscriverlo, ed un NA altro, il sig. titolare della di che era socio e Controparte_1 CP_1 Controparte_1
Cont amministratore di fatto della e, dunque, in totale conflitto di interesse”; che, infatti, dalle modalità di conclusione e registrazione e dalle condizioni contrattuali si evinceva lo scopo illecito perseguito dai signori , ossia quello di procurarsi – in _1
concorso tra loro – un profitto in danno della in quanto non solo nel Parte_1
contratto veniva previsto un canone di soli € 72.000,00 annui a fronte della locazione Contr dell'intero compendio immobiliare di proprietà della ossia un capannone industriale di
2.757,88 metri quadri, ma il combinato disposto dagli artt. 4 e 5 del citato contratto prevedeva altresì che l'importo relativo ai canoni di locazione dovuti dal conduttore sarebbe stato scomputato trimestralmente in via anticipata dall'ammontare delle spese sostenute da per “tutti gli interventi di ristrutturazione necessari per rendere funzionali ed agibili CP_1
i locali alla propria attività di carrozzeria industriale, officina meccanica e commercio autoveicoli” (art.
4.1 contratto) ed anche per “le eventuali necessarie opere di manutenzione straordinaria, sino al rimborso totale di quanto anticipato dal conduttore” (art. 5); che, dunque, tale contratto era affetto da nullità ex art. 1345 c.c. e/o annullabilità ai sensi degli artt. 2475-bis e 2475-ter c.c.;
e rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“In via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione stipulato in data
01.06.2023 tra e per tutte le ragioni di Controparte_1 Controparte_5 cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1 titolare, all'immediato rilascio e abbandono dell'Immobile sito in PR ES (MI), così come Cont identificato nel contratto di locazione e nell'atto di provenienza, al fine di consentire a di ritornare nella disponibilità del suddetto bene di sua proprietà.
In via subordinata: pronunciare l'annullamento e dichiarare l'inefficacia del contratto di locazione stipulato in data 01.06.2023 tra e per Controparte_1 Controparte_5 tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare in Controparte_1 persona del titolare, all'immediato rilascio e abbandono dell'Immobile sito in PR ES (MI),
5 Cont così come identificato nel contratto di locazione e nell'atto di provenienza, al fine di consentire a di ritornare nella disponibilità del suddetto bene di sua proprietà”.
Si costituiva di che deduceva, ai fini che qui rilevano: CP_1 Controparte_1
che la ricorrente era a conoscenza della stipula del contratto ed aveva deciso di locarle il complesso immobiliare (un'area di 2.757,88 mq) - che necessitava di ingenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – proprio per permettere alla di CP_1
provvedere al ripristino dell'immobile de quo ed allo svolgimento di tutti gli adeguamenti tecnico amministrativi;
Contr che la prova della conoscenza del contratto da parte di tutti soci della era ricavabile dalla fatturazione dei canoni (cfr. doc. 11 resistente); che il canone “il cui importo è sempre stato fatturato dalla veniva compensato Parte_1 con le opere, i lavori e gli interventi di cui al p.t 4 del contratto di cui si faceva carico il conduttore odierno resistente (cfr. doc. 11)” (cfr. pag. 5 memoria resistente); che i singoli lavori effettuati dalla resistente presso l'immobile in oggetto erano “elencati dalle fatture pro forma prodotte” ed avevano comportato costi per € 605.000,00 (cfr. doc. 12 resistente); che, esclusa l'esistenza di alcun danno verso la società ricorrente, che “si trova proprietaria di un compendio immobiliare dal valore più che raddoppiato in un anno come da specifica ammissione della ricorrente che ha provveduto recentemente ad una perizia estimativa come dichiarato nella perizia di confronto dell'Arch. . (Cfr. doc. 14)”, il contratto di locazione era valido ed efficace;
Per_3
e rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“In via principale:
1- Rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale 2- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga dichiarate la nullità,
l'inefficacia o pronunciata l'annullabilità del contratto di locazione condannare la Parte_1 per le causali di cui al presente atto a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. al pagamento della somma di
€ 605.000,00= o nella diversa misura accertata in giudizio in favore della resistente”. Contr Concesso termine per permettere alla difesa di di depositare note di replica alla riconvenzionale svolta dalla di , all'udienza del 26 marzo CP_1 Controparte_1
2025 la difesa della resistente eccepiva l'inammissibilità della memoria di replica per la parte
6 da pag. 1 a pag. 6 ed i documenti n. 17-19 in quanto asseritamente non attenenti alla domanda riconvenzionale, ma a quella principale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per discussione orale ex art. 429 c.p.c.
l'udienza odierna, all'esito della quale viene data lettura del dispositivo e della motivazione.
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione svolta dalla difesa di di CP_1
relativa alla inammissibilità della memoria di replica depositata in data 12 Controparte_1
Contr marzo 2025 dalla difesa di per la parte da pag. 1 a pag. 6 ed i documenti n. 17-19, in quanto le argomentazioni ivi svolte ed i documenti allegati costituiscono replica ai fatti posti a fondamento della riconvenzionale svolta dalla resistente.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il ricorso proposto da Parte_1
ora in liquidazione, meriti accoglimento.
La norma di cui all'art. 2475 ter c.c. disciplina l'applicazione nel diritto societario del generale principio sancito, per i contratti, all'art. 1394 c.c., secondo cui la volontà di concludere il contratto è viziata – con conseguente annullabilità del negozio – nel caso in cui il
7 rappresentante lo abbia stipulato in conflitto con gli interessi del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o quantomeno conoscibile dal terzo contraente.
Tale rimedio caducatorio si applica agli amministratori unici, agli amministratori delegati con poteri rappresentativi e anche gestori (rientranti nella delega loro conferita), agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ma privi dei corrispondenti poteri di gestione, nonché agli amministratori rappresentanti in regime di amministrazione disgiuntiva.
Quanto agli elementi necessari per l'annullamento del contratto, la norma richiede, su di un piano oggettivo, che sussista un interesse dell'amministratore nell'affare, che può essere di qualunque natura e, quindi, patrimoniale o meno.
Non è invece richiesto che vi sia una assoluta incompatibilità tra la realizzazione dell'interesse sociale – anche solo potenzialmente leso dal negozio – e quello personale dell'amministratore.
Dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che la situazione di conflitto di interessi appaia riconoscibile al terzo contraente.
Gli elementi integranti la fattispecie di cui all'art. 2475 ter c.c. debbono essere interpretati nel senso che, affinché ricorra la situazione di conflitto di interessi, è necessario un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante (o di un terzo che egli a sua volta rappresenti) e tale rapporto – da riscontrare non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento specifico al singolo atto, e che costituisce causa d'annullabilità per vizio della volontà negoziale (sempre che detta situazione sia conosciuta o conoscibile dall'altro contraente) – è ravvisabile rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro.
L'art. 2475 ter c.c. presuppone che l'amministratore, portatore di un interesse in conflitto con la società, abbia avuto la possibilità di influire sul contenuto negoziale dell'atto.
Al contrario, ove egli si sia per ipotesi limitato a recepire all'interno del contenuto negoziale la volontà dei soci cristallizzatasi in una decisione della società, verrebbe meno la ratio che giustifica l'applicazione della norma: tale soluzione appare coerente con la norma di ordine generale di cui all'art. 1395 c.c., che esclude l'annullabilità del contratto con sé stesso in caso di predeterminazione del contenuto del contratto da parte dello stesso rappresentato.
L'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società parte del contratto che si assume viziato ed il suo amministratore non può farsi discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa
8 persona dei ruoli di amministratore delle due società contraenti, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società – che sostiene di aver stipulato il contratto contro la propria volontà – e il suo amministratore e della riconoscibilità della stessa da parte dell'altro contraente.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2475 ter c.c. (il quale al comma 1, prevede che “I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.”) occorre, dunque, che l'amministratore sia portatore per conto proprio o di terzi di un interesse la cui soddisfazione comporti necessariamente il sacrificio dell'interesse della società.
A tal fine, “l'esistenza di un conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore dev'essere accertata in concreto sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità di interessi di cui sono portatori rispettivamente, la società ed il suo amministratore, non essendo a tal fine sufficiente neanche la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali.”.
Inoltre, il conflitto d'interessi idoneo a produrre l'annullabilità del contratto richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, “da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III
, 30/05/2008 , n. 14481; conforme Cass. 8 novembre 2007 n. 23300).
L'accertamento della sussistenza di un conflitto di interessi, previsto dall'art. 1394 c.c., come causa di annullabilità del contratto concluso dal rappresentante si risolve in un apprezzamento riservato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in Cassazione se esente da vizi logici e giuridici (tra le altre, oltre la remota Cass. 27 marzo 1979, n. 1789, cfr.
Cass. 5 maggio 2003, n. 6755; Cass. 20 febbraio 2004, n. 3385, specie in motivazione;
Cass.26 settembre 2005, n. 18792).
Ebbene, allineandosi ai richiamati principi, ritiene il Tribunale che sia dalle tempistiche e dalle modalità di conclusione del contratto, che dal suo contenuto, emerga in modo
9 incontrovertibile l'inconciliabilità dell'interesse di – che in qualità di NA
amministratore ha sottoscritto il contratto di locazione con la di CP_1 CP_1
Contr
- rispetto a quello della rappresentata
[...]
Anzitutto, sono circostanze di fatto incontestate e, dunque, da porsi a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c., che a partire dal 2023 i rapporti tra i due nuclei familiari ( e CP_4
da una parte, e la famiglia dall'altra) si erano deteriorati, che al era CP_3 _1 CP_4
stato impedito l'accesso ai documenti aziendali, nonché alla sede di PR ES e che la situazione era precipitata a causa di un gravissimo episodio occorso il 22 aprile 2023 presso il capannone, quando il sig. si era recato presso la sede aziendale per CP_4
eseguire alcuni interventi urgenti di manutenzione su un veicolo, ove si era verificata un'accesa discussione con , culminata nell'esplosione di un colpo di pistola da NA parte di quest'ultimo.
Se questi erano i rapporti, caratterizzati da una situazione di grave tensione venutasi a creare tra le due famiglie nell'aprile 2023, è poco credibile che solo poco più di un mese dopo
(essendo la sottoscrizione del contratto di locazione datata 1 giugno 2023) e CP_4
fossero a conoscenza ed avessero acconsentito a concedere in locazione Controparte_3
l'intero capannone di PR ES alla di figlio di CP_1 Controparte_1
. NA
Né può desumersi la prova della conoscenza del contratto da parte di tutti soci dall'asserita avvenuta fatturazione dei canoni: al riguardo, la difesa della resistente produce un'unica fattura, peraltro emessa da padre del resistente e parte attiva dell'operazione NA
contestata (cfr. doc. 11 fascicolo resistente).
Le modalità di conclusione del contratto (e la registrazione del medesimo, avvenuta addirittura all'Agenzia delle Entrate di Velletri), già di per sé denotano la totale irregolarità dello stesso, ma lette le condizioni contrattuali, ritiene il Tribunale che le stesse si pongano in concreto del tutto in contrasto con l'interesse della rappresentata se Parte_1
solo si consideri:
- che viene previsto un canone di locazione di € 72.000,00 annui a fronte del godimento Contr dell'intero compendio immobiliare di proprietà della ossia un capannone industriale di 2.757,88 metri quadri oltre ad un'ampissima area circostante recintata,
10 nel quale fra l'altro si trovano tutti i beni, le attrezzature e i macchinari della stessa società, che così si trova priva di sede operativa e della possibilità di svolgere la propria attività, essendo condannata all'inattività;
- che il combinato disposto dagli artt. 4 e 5 del citato contratto, prevedendo che l'importo relativo ai canoni di locazione dovuti dal conduttore sarebbe stato scomputato trimestralmente in via anticipata dall'ammontare delle spese sostenute da per “tutti gli interventi di ristrutturazione necessari per rendere funzionali CP_1 ed agibili i locali alla propria attività di carrozzeria industriale, officina meccanica e commercio autoveicoli” (art.
4.1 contratto) ed anche per “le eventuali necessarie opere di manutenzione straordinaria, sino al rimborso totale di quanto anticipato dal conduttore” (art. 5) autorizza di fatto la ad eseguire a propria discrezione ed in totale autonomia CP_1
qualsivoglia opera nell'immobile, senza alcuna previa autorizzazione da parte della locatrice e senza limiti di spesa, con la conseguenza che ben potrebbe il conduttore non risultare mai in debito e non versare mai il canone, compensandolo con propri ipotetici crediti maturati per lavori di ristrutturazione che può decidere di svolgere del tutto arbitrariamente.
Dunque, con la sottoscrizione del contratto di locazione oggetto di censura NA
avrebbe in realtà inteso curare solo ed esclusivamente il perseguimento di un interesse personale familiare della società del di lui figlio , senza che fosse ipotizzabile Controparte_1
alcuna utilità economica per la società che amministrava e con il rischio - anzi - che potesse derivarle un danno, dato dal mancato percepimento del canone a fronte di non meglio precisati lavori di ristrutturazione sulla cui necessità non vi è peraltro prova alcuna.
In forza di tali argomentazioni si ritiene incontrovertibile l'inconciliabilità dell'interesse di Contr rispetto a quello di e della società del figlio di NA CP_1 CP_1
la prima aveva interesse ad utilizzare in via diretta il proprio immobile o, al limite,
[...]
ad acquisire canoni di locazione il più elevati possibile ed e a trarne il maggior profitto, mentre la conduttrice aveva interesse ad ottenere il godimento del bene alle migliori condizioni possibili.
Il punto centrale della controversia è che il contratto di locazione ha creato un danno per la Contr società e deve, dunque, essere annullato, non trovando alcun ostacolo nella tutela dei
11 terzi di cui all'art. 2475-bis, comma 2, c.c., atteso che il contraente è soggetto Controparte_1
che all'epoca dei fatti era socio della e, dunque, era perfettamente a Parte_1
Contr conoscenza della carenza di poteri del padre e Presidente del C.d.A. di NA avendo con lui ha agito dolosamente in danno alla società.
A ciò si aggiunga, per dovere di completezza, che in forza dell'art. 2475-bis c.c., _1
era, altresì, privo dei necessari poteri per sottoscrivere il contratto di locazione: i
[...]
poteri a lui conferiti dalla società ricorrente, infatti, prevedevano un limite di spesa di €
15.000,00 - come risulta documentalmente dal verbale di nomina, dal verbale di conferimento dei poteri, nonché dalla visura camerale della società (cfr. docc. 1, 3 e 4 ricorrente) - che è espressione della volontà dei soci di contenere l'arbitrarietà degli amministratori nell'assunzione di impegni economici.
Non v'è chi non veda che la stipula di un contratto di locazione avente ad oggetto l'intero compendio immobiliare della società con attribuzione ad un terzo della facoltà di sostenere Contr costi del tutto arbitrari ed indeterminati da addebitare sostanzialmente alla in quanto da scomputarsi dal quantum dovuto a titolo di canone, si ritiene senza dubbio integrare un superamento del limite di spesa.
E', invece, da rigettarsi la domanda riconvenzionale svolta dalla Controparte_1
la quale non ha in alcun modo dimostrato l'esecuzione delle opere nell'immobile
[...]
locato, né l'esborso delle somme di cui chiede la ripetizione.
Al riguardo, la difesa della resistente produce mere fotografie (cfr. doc. 13), prive di data, non redatte nel contraddittorio tra le parti, né corrispondenti ai preventivi ed alla descrizione dei lavori in essi contenuti.
Peraltro, con riferimento al valore delle opere che la società asserisce avere eseguito per oltre seicentomila euro, la difesa della si è limitata a produrre mere “fatture pro CP_1 forma”, prive di rilevanza fiscale (cfr. doc. 12), emesse per di più da una società, la World
Capital S.r.l., costituita il 26 marzo 2024, con capitale sociale di € 10.000,00, priva di dipendenti, il cui amministratore unico è il signor e di cui uno dei due soci è NA lo stesso odierno resistente (cfr. doc. 22 ricorrente). Controparte_1
Alla luce delle argomentazioni che precedono deve, dunque, pronunciarsi l'annullamento e, per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia del contratto di locazione stipulato in data 1 giugno 2023
12 tra di e e, per l'effetto, condannarsi CP_1 Controparte_1 Controparte_5
la in persona del titolare, all'immediato rilascio Controparte_1
dell'immobile sito in PR ES (MI), così come identificato nel contratto di locazione Contr e nell'atto di provenienza, al fine di consentire a di ritornare nella disponibilità del suddetto bene di sua proprietà.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. pronuncia l'annullamento e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del contratto di locazione stipulato in data 1 giugno 2023 tra e Controparte_1
e, per l'effetto, condanna la Controparte_5 Controparte_1
in persona del titolare, all'immediato rilascio dell'immobile sito in PR
[...]
ES (MI), così come identificato nel contratto di locazione e nell'atto di Contr provenienza, al fine di consentire a di ritornare nella disponibilità del suddetto bene di sua proprietà;
2. condanna di a rifondere a CP_1 Controparte_1 Controparte_6
le spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in
[...]
complessivi € 545,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 23/09/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
13
VERBALE DELLA CAUSA N. 34494/2024
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 23/09/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. SILVIA CAZZANIGA. Parte_1
Per l'avv. CELANI MAURIZIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GALLASSO DAVIDE MASSIMILIANO, dell'avv. CRIPPA ELISABETTA e dell'avv. SILVIA CAZZANIGA;
elettivamente domiciliata in CORSO PLEBISCITI, 19 20129 MILANO, presso il difensore avv. GALLASSO DAVIDE MASSIMILIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CELANI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 103 20024 GARBAGNATE MILANESE, presso il difensore avv. CELANI MAURIZIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. depositato in data 3 ottobre 2024 la Parte_1
Contr
ora in liquidazione, (di seguito anche “ ) - società costituta nel 2012 della quale
[...]
erano soci, alla data di costituzione, e e che si occupa di Controparte_3 CP_4
2 autotrasporti nazionali e internazionali per conto terzi (cfr. doc. 1) allegava, ai fini che qui rilevano: che nel 2020 la società aveva progettato di espandersi nel campo della carrozzeria industriale, con il coinvolgimento del signor , conoscente di lunga data del che già NA CP_4
operava in tale ambito, laddove l'obiettivo comune dei soci era quello di costituire due distinti rami d'azienda: il primo relativo all'attività di autotrasporti, gestito da CP_4
con la collaborazione della moglie (all'epoca amministratrice unica
[...] Controparte_3
della società) ed il secondo relativo all'attività di carrozzeria industriale, gestito da _1
;
[...]
Part che a tal fine, la decideva di acquistare da parte di una procedura concorsuale nel giugno
2021 un capannone industriale in PR ES, ove dal mese di luglio 2021 veniva stabilita la sede operativa della società; che dapprima con verbale del 22 dicembre 2020 l'assemblea dei soci nominava _1
quale amministratore unico (cfr. doc. 2), mentre successivamente, in data 1 marzo
[...]
2021, veniva nominato il nuovo organo amministrativo, nel quale assumeva NA
la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, mentre quella di CP_4 consigliere (cfr. doc. 3); che il Consiglio d'Amministrazione così nominato definì, con verbale in pari data (cfr. doc. 4)
i limiti dei poteri attribuiti a ciascuno degli amministratori, stabilendo in € 15.000,00 il limite di spesa a firma singola (anche con più operazioni); che sempre nell'ambito del progetto di espansione aziendale e su richiesta del sig. _1
, in data 16 febbraio 2022 la sig.ra cedeva la quota di partecipazione del 48%
[...] CP_3
Contr della a , figlio di , che preferiva non intestare a sé Controparte_1 NA
medesimo le quote (cfr. doc. 5); che la sede operativa di PR ES veniva utilizzata in via prevalente dal sig. _1
, per la natura dell'attività svolta, mentre i signori e che si
[...] CP_4 CP_3
occupavano del ramo autotrasporti, ne facevano un uso solo occasionale, per la sosta e la manutenzione dei mezzi di trasporto;
che, tuttavia, nel corso del tempo i rapporti tra i due nuclei familiari e le rispettive gestioni aziendali si deterioravano, in quanto i soci e si erano resi conto di varie CP_4 CP_3
3 irregolarità nella gestione e di condotte gravi e sospette commesse ai danni della _1
società dal sig. , con il coinvolgimento dei propri figli e NA CP_1 Per_2
[...] che al eniva sempre più spesso impedito l'accesso ai documenti aziendali, negato ogni CP_4
chiarimento sulla gestione e, a partire dal 2023, venivano altresì ostacolati l'accesso alla sede di PR ES e l'utilizzo delle strutture, dei mezzi e del personale della carrozzeria;
che la situazione precipitava a causa di un gravissimo episodio occorso il 22 aprile 2023.: “In quell'occasione il sig. si era recato presso la sede aziendale per eseguire alcuni CP_4 interventi urgenti di manutenzione su un veicolo con il quale doveva nei giorni seguenti eseguire dei Cont trasporti. Richiesto l'ausilio di un dipendente della si sentì rispondere che il personale avrebbe preso istruzioni solo da il quale rifiutò di intervenire e ordinare al dipendente di NA eseguire le lavorazioni necessarie. Ne seguì un'accesa discussione, culminata nell'esplosione di un colpo di pistola da parte del , con l'intimazione di allontanarsi dalla sede e non avvicinarsi più _1
(cfr. denuncia del 03.05.2023, doc. 7). Per tale episodio il sig. è ora imputato per il NA reato di cui all'art. 612, co 2 c.p. nel procedimento penale RGNR 15556/23 con udienza predibattimentale fissata per il prossimo 11.11.2024 avanti al Tribunale di Milano” (cfr. pag. 4 ricorso); che da quel momento impediva al sig. l'accesso al compendio NA CP_4
immobiliare ed ai beni aziendali;
Contr che in data 11 marzo 2024 l'assemblea dei soci della nominava quale Controparte_3 amministratrice unica, in sostituzione del precedente organo gestorio (cfr. doc. 8); che solo in quel momento la Stanzione veniva a conoscenza dell'esistenza di un contratto di locazione con decorrenza 1 giugno 2023 registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Velletri avente ad oggetto l'intero compendio immobiliare di PR ES di Contr proprietà e sede operativa della ricorrente, sottoscritto dalla in persona del signor
, nella veste di locatrice, e dal figlio, in qualità di titolare della NA CP_1
(cfr. doc. 9), nella veste di conduttrice;
che l'amministratrice provvedeva al deposito di denuncia in data 1 maggio 2024 relativamente ai fatti illeciti di cui era venuta a conoscenza (cfr. doc. 10) e con deliberazione Contr iscritta al Registro delle Imprese in data 5 agosto 2024, la veniva posta in liquidazione;
4 Contr ciò premesso in fatto, la difesa di deduceva, in diritto, che il contratto di locazione del capannone di PR ES era stato sottoscritto “in totale danno della società, da un soggetto, l'amministratore che non aveva i poteri necessari per sottoscriverlo, ed un NA altro, il sig. titolare della di che era socio e Controparte_1 CP_1 Controparte_1
Cont amministratore di fatto della e, dunque, in totale conflitto di interesse”; che, infatti, dalle modalità di conclusione e registrazione e dalle condizioni contrattuali si evinceva lo scopo illecito perseguito dai signori , ossia quello di procurarsi – in _1
concorso tra loro – un profitto in danno della in quanto non solo nel Parte_1
contratto veniva previsto un canone di soli € 72.000,00 annui a fronte della locazione Contr dell'intero compendio immobiliare di proprietà della ossia un capannone industriale di
2.757,88 metri quadri, ma il combinato disposto dagli artt. 4 e 5 del citato contratto prevedeva altresì che l'importo relativo ai canoni di locazione dovuti dal conduttore sarebbe stato scomputato trimestralmente in via anticipata dall'ammontare delle spese sostenute da per “tutti gli interventi di ristrutturazione necessari per rendere funzionali ed agibili CP_1
i locali alla propria attività di carrozzeria industriale, officina meccanica e commercio autoveicoli” (art.
4.1 contratto) ed anche per “le eventuali necessarie opere di manutenzione straordinaria, sino al rimborso totale di quanto anticipato dal conduttore” (art. 5); che, dunque, tale contratto era affetto da nullità ex art. 1345 c.c. e/o annullabilità ai sensi degli artt. 2475-bis e 2475-ter c.c.;
e rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“In via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione stipulato in data
01.06.2023 tra e per tutte le ragioni di Controparte_1 Controparte_5 cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1 titolare, all'immediato rilascio e abbandono dell'Immobile sito in PR ES (MI), così come Cont identificato nel contratto di locazione e nell'atto di provenienza, al fine di consentire a di ritornare nella disponibilità del suddetto bene di sua proprietà.
In via subordinata: pronunciare l'annullamento e dichiarare l'inefficacia del contratto di locazione stipulato in data 01.06.2023 tra e per Controparte_1 Controparte_5 tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare in Controparte_1 persona del titolare, all'immediato rilascio e abbandono dell'Immobile sito in PR ES (MI),
5 Cont così come identificato nel contratto di locazione e nell'atto di provenienza, al fine di consentire a di ritornare nella disponibilità del suddetto bene di sua proprietà”.
Si costituiva di che deduceva, ai fini che qui rilevano: CP_1 Controparte_1
che la ricorrente era a conoscenza della stipula del contratto ed aveva deciso di locarle il complesso immobiliare (un'area di 2.757,88 mq) - che necessitava di ingenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – proprio per permettere alla di CP_1
provvedere al ripristino dell'immobile de quo ed allo svolgimento di tutti gli adeguamenti tecnico amministrativi;
Contr che la prova della conoscenza del contratto da parte di tutti soci della era ricavabile dalla fatturazione dei canoni (cfr. doc. 11 resistente); che il canone “il cui importo è sempre stato fatturato dalla veniva compensato Parte_1 con le opere, i lavori e gli interventi di cui al p.t 4 del contratto di cui si faceva carico il conduttore odierno resistente (cfr. doc. 11)” (cfr. pag. 5 memoria resistente); che i singoli lavori effettuati dalla resistente presso l'immobile in oggetto erano “elencati dalle fatture pro forma prodotte” ed avevano comportato costi per € 605.000,00 (cfr. doc. 12 resistente); che, esclusa l'esistenza di alcun danno verso la società ricorrente, che “si trova proprietaria di un compendio immobiliare dal valore più che raddoppiato in un anno come da specifica ammissione della ricorrente che ha provveduto recentemente ad una perizia estimativa come dichiarato nella perizia di confronto dell'Arch. . (Cfr. doc. 14)”, il contratto di locazione era valido ed efficace;
Per_3
e rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“In via principale:
1- Rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale 2- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga dichiarate la nullità,
l'inefficacia o pronunciata l'annullabilità del contratto di locazione condannare la Parte_1 per le causali di cui al presente atto a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. al pagamento della somma di
€ 605.000,00= o nella diversa misura accertata in giudizio in favore della resistente”. Contr Concesso termine per permettere alla difesa di di depositare note di replica alla riconvenzionale svolta dalla di , all'udienza del 26 marzo CP_1 Controparte_1
2025 la difesa della resistente eccepiva l'inammissibilità della memoria di replica per la parte
6 da pag. 1 a pag. 6 ed i documenti n. 17-19 in quanto asseritamente non attenenti alla domanda riconvenzionale, ma a quella principale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per discussione orale ex art. 429 c.p.c.
l'udienza odierna, all'esito della quale viene data lettura del dispositivo e della motivazione.
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione svolta dalla difesa di di CP_1
relativa alla inammissibilità della memoria di replica depositata in data 12 Controparte_1
Contr marzo 2025 dalla difesa di per la parte da pag. 1 a pag. 6 ed i documenti n. 17-19, in quanto le argomentazioni ivi svolte ed i documenti allegati costituiscono replica ai fatti posti a fondamento della riconvenzionale svolta dalla resistente.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il ricorso proposto da Parte_1
ora in liquidazione, meriti accoglimento.
La norma di cui all'art. 2475 ter c.c. disciplina l'applicazione nel diritto societario del generale principio sancito, per i contratti, all'art. 1394 c.c., secondo cui la volontà di concludere il contratto è viziata – con conseguente annullabilità del negozio – nel caso in cui il
7 rappresentante lo abbia stipulato in conflitto con gli interessi del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o quantomeno conoscibile dal terzo contraente.
Tale rimedio caducatorio si applica agli amministratori unici, agli amministratori delegati con poteri rappresentativi e anche gestori (rientranti nella delega loro conferita), agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ma privi dei corrispondenti poteri di gestione, nonché agli amministratori rappresentanti in regime di amministrazione disgiuntiva.
Quanto agli elementi necessari per l'annullamento del contratto, la norma richiede, su di un piano oggettivo, che sussista un interesse dell'amministratore nell'affare, che può essere di qualunque natura e, quindi, patrimoniale o meno.
Non è invece richiesto che vi sia una assoluta incompatibilità tra la realizzazione dell'interesse sociale – anche solo potenzialmente leso dal negozio – e quello personale dell'amministratore.
Dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che la situazione di conflitto di interessi appaia riconoscibile al terzo contraente.
Gli elementi integranti la fattispecie di cui all'art. 2475 ter c.c. debbono essere interpretati nel senso che, affinché ricorra la situazione di conflitto di interessi, è necessario un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante (o di un terzo che egli a sua volta rappresenti) e tale rapporto – da riscontrare non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento specifico al singolo atto, e che costituisce causa d'annullabilità per vizio della volontà negoziale (sempre che detta situazione sia conosciuta o conoscibile dall'altro contraente) – è ravvisabile rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro.
L'art. 2475 ter c.c. presuppone che l'amministratore, portatore di un interesse in conflitto con la società, abbia avuto la possibilità di influire sul contenuto negoziale dell'atto.
Al contrario, ove egli si sia per ipotesi limitato a recepire all'interno del contenuto negoziale la volontà dei soci cristallizzatasi in una decisione della società, verrebbe meno la ratio che giustifica l'applicazione della norma: tale soluzione appare coerente con la norma di ordine generale di cui all'art. 1395 c.c., che esclude l'annullabilità del contratto con sé stesso in caso di predeterminazione del contenuto del contratto da parte dello stesso rappresentato.
L'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società parte del contratto che si assume viziato ed il suo amministratore non può farsi discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa
8 persona dei ruoli di amministratore delle due società contraenti, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società – che sostiene di aver stipulato il contratto contro la propria volontà – e il suo amministratore e della riconoscibilità della stessa da parte dell'altro contraente.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2475 ter c.c. (il quale al comma 1, prevede che “I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.”) occorre, dunque, che l'amministratore sia portatore per conto proprio o di terzi di un interesse la cui soddisfazione comporti necessariamente il sacrificio dell'interesse della società.
A tal fine, “l'esistenza di un conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore dev'essere accertata in concreto sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità di interessi di cui sono portatori rispettivamente, la società ed il suo amministratore, non essendo a tal fine sufficiente neanche la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali.”.
Inoltre, il conflitto d'interessi idoneo a produrre l'annullabilità del contratto richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, “da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III
, 30/05/2008 , n. 14481; conforme Cass. 8 novembre 2007 n. 23300).
L'accertamento della sussistenza di un conflitto di interessi, previsto dall'art. 1394 c.c., come causa di annullabilità del contratto concluso dal rappresentante si risolve in un apprezzamento riservato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in Cassazione se esente da vizi logici e giuridici (tra le altre, oltre la remota Cass. 27 marzo 1979, n. 1789, cfr.
Cass. 5 maggio 2003, n. 6755; Cass. 20 febbraio 2004, n. 3385, specie in motivazione;
Cass.26 settembre 2005, n. 18792).
Ebbene, allineandosi ai richiamati principi, ritiene il Tribunale che sia dalle tempistiche e dalle modalità di conclusione del contratto, che dal suo contenuto, emerga in modo
9 incontrovertibile l'inconciliabilità dell'interesse di – che in qualità di NA
amministratore ha sottoscritto il contratto di locazione con la di CP_1 CP_1
Contr
- rispetto a quello della rappresentata
[...]
Anzitutto, sono circostanze di fatto incontestate e, dunque, da porsi a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c., che a partire dal 2023 i rapporti tra i due nuclei familiari ( e CP_4
da una parte, e la famiglia dall'altra) si erano deteriorati, che al era CP_3 _1 CP_4
stato impedito l'accesso ai documenti aziendali, nonché alla sede di PR ES e che la situazione era precipitata a causa di un gravissimo episodio occorso il 22 aprile 2023 presso il capannone, quando il sig. si era recato presso la sede aziendale per CP_4
eseguire alcuni interventi urgenti di manutenzione su un veicolo, ove si era verificata un'accesa discussione con , culminata nell'esplosione di un colpo di pistola da NA parte di quest'ultimo.
Se questi erano i rapporti, caratterizzati da una situazione di grave tensione venutasi a creare tra le due famiglie nell'aprile 2023, è poco credibile che solo poco più di un mese dopo
(essendo la sottoscrizione del contratto di locazione datata 1 giugno 2023) e CP_4
fossero a conoscenza ed avessero acconsentito a concedere in locazione Controparte_3
l'intero capannone di PR ES alla di figlio di CP_1 Controparte_1
. NA
Né può desumersi la prova della conoscenza del contratto da parte di tutti soci dall'asserita avvenuta fatturazione dei canoni: al riguardo, la difesa della resistente produce un'unica fattura, peraltro emessa da padre del resistente e parte attiva dell'operazione NA
contestata (cfr. doc. 11 fascicolo resistente).
Le modalità di conclusione del contratto (e la registrazione del medesimo, avvenuta addirittura all'Agenzia delle Entrate di Velletri), già di per sé denotano la totale irregolarità dello stesso, ma lette le condizioni contrattuali, ritiene il Tribunale che le stesse si pongano in concreto del tutto in contrasto con l'interesse della rappresentata se Parte_1
solo si consideri:
- che viene previsto un canone di locazione di € 72.000,00 annui a fronte del godimento Contr dell'intero compendio immobiliare di proprietà della ossia un capannone industriale di 2.757,88 metri quadri oltre ad un'ampissima area circostante recintata,
10 nel quale fra l'altro si trovano tutti i beni, le attrezzature e i macchinari della stessa società, che così si trova priva di sede operativa e della possibilità di svolgere la propria attività, essendo condannata all'inattività;
- che il combinato disposto dagli artt. 4 e 5 del citato contratto, prevedendo che l'importo relativo ai canoni di locazione dovuti dal conduttore sarebbe stato scomputato trimestralmente in via anticipata dall'ammontare delle spese sostenute da per “tutti gli interventi di ristrutturazione necessari per rendere funzionali CP_1 ed agibili i locali alla propria attività di carrozzeria industriale, officina meccanica e commercio autoveicoli” (art.
4.1 contratto) ed anche per “le eventuali necessarie opere di manutenzione straordinaria, sino al rimborso totale di quanto anticipato dal conduttore” (art. 5) autorizza di fatto la ad eseguire a propria discrezione ed in totale autonomia CP_1
qualsivoglia opera nell'immobile, senza alcuna previa autorizzazione da parte della locatrice e senza limiti di spesa, con la conseguenza che ben potrebbe il conduttore non risultare mai in debito e non versare mai il canone, compensandolo con propri ipotetici crediti maturati per lavori di ristrutturazione che può decidere di svolgere del tutto arbitrariamente.
Dunque, con la sottoscrizione del contratto di locazione oggetto di censura NA
avrebbe in realtà inteso curare solo ed esclusivamente il perseguimento di un interesse personale familiare della società del di lui figlio , senza che fosse ipotizzabile Controparte_1
alcuna utilità economica per la società che amministrava e con il rischio - anzi - che potesse derivarle un danno, dato dal mancato percepimento del canone a fronte di non meglio precisati lavori di ristrutturazione sulla cui necessità non vi è peraltro prova alcuna.
In forza di tali argomentazioni si ritiene incontrovertibile l'inconciliabilità dell'interesse di Contr rispetto a quello di e della società del figlio di NA CP_1 CP_1
la prima aveva interesse ad utilizzare in via diretta il proprio immobile o, al limite,
[...]
ad acquisire canoni di locazione il più elevati possibile ed e a trarne il maggior profitto, mentre la conduttrice aveva interesse ad ottenere il godimento del bene alle migliori condizioni possibili.
Il punto centrale della controversia è che il contratto di locazione ha creato un danno per la Contr società e deve, dunque, essere annullato, non trovando alcun ostacolo nella tutela dei
11 terzi di cui all'art. 2475-bis, comma 2, c.c., atteso che il contraente è soggetto Controparte_1
che all'epoca dei fatti era socio della e, dunque, era perfettamente a Parte_1
Contr conoscenza della carenza di poteri del padre e Presidente del C.d.A. di NA avendo con lui ha agito dolosamente in danno alla società.
A ciò si aggiunga, per dovere di completezza, che in forza dell'art. 2475-bis c.c., _1
era, altresì, privo dei necessari poteri per sottoscrivere il contratto di locazione: i
[...]
poteri a lui conferiti dalla società ricorrente, infatti, prevedevano un limite di spesa di €
15.000,00 - come risulta documentalmente dal verbale di nomina, dal verbale di conferimento dei poteri, nonché dalla visura camerale della società (cfr. docc. 1, 3 e 4 ricorrente) - che è espressione della volontà dei soci di contenere l'arbitrarietà degli amministratori nell'assunzione di impegni economici.
Non v'è chi non veda che la stipula di un contratto di locazione avente ad oggetto l'intero compendio immobiliare della società con attribuzione ad un terzo della facoltà di sostenere Contr costi del tutto arbitrari ed indeterminati da addebitare sostanzialmente alla in quanto da scomputarsi dal quantum dovuto a titolo di canone, si ritiene senza dubbio integrare un superamento del limite di spesa.
E', invece, da rigettarsi la domanda riconvenzionale svolta dalla Controparte_1
la quale non ha in alcun modo dimostrato l'esecuzione delle opere nell'immobile
[...]
locato, né l'esborso delle somme di cui chiede la ripetizione.
Al riguardo, la difesa della resistente produce mere fotografie (cfr. doc. 13), prive di data, non redatte nel contraddittorio tra le parti, né corrispondenti ai preventivi ed alla descrizione dei lavori in essi contenuti.
Peraltro, con riferimento al valore delle opere che la società asserisce avere eseguito per oltre seicentomila euro, la difesa della si è limitata a produrre mere “fatture pro CP_1 forma”, prive di rilevanza fiscale (cfr. doc. 12), emesse per di più da una società, la World
Capital S.r.l., costituita il 26 marzo 2024, con capitale sociale di € 10.000,00, priva di dipendenti, il cui amministratore unico è il signor e di cui uno dei due soci è NA lo stesso odierno resistente (cfr. doc. 22 ricorrente). Controparte_1
Alla luce delle argomentazioni che precedono deve, dunque, pronunciarsi l'annullamento e, per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia del contratto di locazione stipulato in data 1 giugno 2023
12 tra di e e, per l'effetto, condannarsi CP_1 Controparte_1 Controparte_5
la in persona del titolare, all'immediato rilascio Controparte_1
dell'immobile sito in PR ES (MI), così come identificato nel contratto di locazione Contr e nell'atto di provenienza, al fine di consentire a di ritornare nella disponibilità del suddetto bene di sua proprietà.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. pronuncia l'annullamento e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del contratto di locazione stipulato in data 1 giugno 2023 tra e Controparte_1
e, per l'effetto, condanna la Controparte_5 Controparte_1
in persona del titolare, all'immediato rilascio dell'immobile sito in PR
[...]
ES (MI), così come identificato nel contratto di locazione e nell'atto di Contr provenienza, al fine di consentire a di ritornare nella disponibilità del suddetto bene di sua proprietà;
2. condanna di a rifondere a CP_1 Controparte_1 Controparte_6
le spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in
[...]
complessivi € 545,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 23/09/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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