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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 10.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6446 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella D'EL presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Roccadaspide alla via Piazzale della
Civiltà n. 10;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38; - RESISTENTE -
OGGETTO: ripetizione del reddito di cittadinanza per decadenza dal beneficio
ex art. 3, comma 9, del d.l. n. 4/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.12.2024 percettore del reddito di Parte_1
cittadinanza residente a [...], rappresentava di aver ricevuto in data
20.11.2024 comunicazione con la quale l' gli chiedeva la restituzione della CP_1
somma complessiva di 4.200,00 € percepita tra giugno 2023 e novembre 2023
a titolo di reddito di cittadinanza per decadenza dal beneficio per omessa comunicazione della variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo ex art. 3, comma 9, del d.l. n. 4/2019 e, sostenendo per contro di non aver mai svolto alcuna attività
lavorativa tanto nel 2023 quanto negli anni precedenti da quando è percettore del reddito di cittadinanza, chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' . CP_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo che la revoca dal beneficio sarebbe occorsa per la mancata comunicazione dell'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche accertato a Vallo della Lucania il 19.5.2023. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal D'EL è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono a indicare.
Giova anzitutto richiamare il primo periodo del comma 9 dell'art. 3 del d.l.
4/2019 secondo cui “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle
forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in
forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il
nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è
comunicata all' entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di CP_1
decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall' , che mette CP_2
l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”.
Si tratta d'una chiara sanzione di carattere amministrativo per quanti, già
percettori del reddito di cittadinanza, omettano poi di comunicare all' lo CP_1
svolgimento di attività lavorativa nella specie di attività d'impresa o lavoro autonomo ma analoga decadenza è prevista dal precedente comma 8 anche per il lavoro come dipendente.
Orbene, parte ricorrente contesta anzitutto di aver effettivamente svolto commercio ambulante irregolare su aree pubbliche a Vallo della Lucania il
19.5.2023. Sostiene, infatti, di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa dal 2019 da quando, cioè, iniziava a percepire il reddito di cittadinanza. Ma,
appena avutane la disponibilità, l ha allegato verbale di contestazione e CP_1
sequestro amministrativo - commercio aree pubbliche della Guardia di Finanza
della Compagnia Vallo della Lucania del 19.5.2023 dal quale risulta che nel corso di servizio finalizzato tra l'altro alla repressione dell'abusivismo commerciale il veniva sorpreso nella predetta data a via Fornacelle Pt_1
a Vallo della Lucania intento all'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante con l'auto Mercedes Benz Classe A di prodotti caseari (segnatamente 20 caciocavalli di vaccino e 19 ricotte di capra di varie misure) senza nessuna autorizzazione/licenza amministrativa e veniva sanzionato, pertanto, con la sanzione pecuniaria di 5.000,00 € e il sequestro amministrativo della merce in vendita. E si tratta di un verbale che non risulta annullato in via amministrativa né dichiarato illegittimo da nessun giudice.
Il avrebbe potuto al più opporsi nei termini di legge al predetto verbale Pt_1
e tanto non ha fatto. Il commercio ambulante di latticini in esso accertato è
ormai definitivamente vincolante e non può, in ogni caso, - ed è bene sottolineare tale punto - essere rimesso in discussione con la prova testimoniale oggi chiesta essendo questa per come articolata da parte ricorrente esclusivamente negativa e del tutto generica, avulsa da qualsiasi riferimento allo specifico episodio contestato del 19.5.2023 a Vallo della
Lucania. Parte ricorrente contesta poi che anche a voler ritenere realizzata la condotta contestatagli il reddito percepito sarebbe stato minimale. Quanto al massimo avrebbe potuto guadagnare con la vendita di 20 caciocavalli? Così s'interroga.
Tanto è vero che sottolinea anche la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. per quello stesso episodio documentata dallo stesso . CP_1
Sennonchè irrilevante è l'incidenza del reddito percepito con lo svolgimento dell'attività lavorativa sulle condizioni reddituali per continuare a godere del tutto del reddito di cittadinanza o comunque con lo stesso importo. Nessuna
limitazione in tal senso è rinvenibile nella disposizione dell'art. 3, comma 9, del d.l. n. 4/2019 sopra trascritta. La decadenza, quindi, si realizza anche quando il reddito in più percepito con l'esercizio dell'attività lavorativa non comporta la revoca o riduzione del reddito di cittadinanza. Addirittura quando non è
conseguito nessun reddito.
Tali dati rilevavano al più in passato in sede penale al fine di verificare la commissione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 7, comma 2, sempre del d.l. n. 4/2019 dal 2024 abrogata per effetto dell'art. 1, comma 318, della l. n.
197/2022. In tal senso deponevano sia il generale principio di offensività del reato che subordina la sanzione penale all'offesa di un bene giuridico tanto nella forma della lesione inteso come nocumento effettivo quanto in quella dell'esposizione a pericolo concepita in termini di nocumento potenziale in omaggio alla concezione del diritto penale come extrema ratio sia la chiara lettera della fattispecie incriminatrice richiamata secondo cui “L'omessa
comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se
provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti
ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo
3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni”.
Ma la sanzione amministrativa della decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza per omessa comunicazione all dell'avvio d'una attività CP_1
lavorativa di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del d.l. n. 4/2019 prescindeva dall'accertamento della realizzazione del reato di cui all'7, comma 2, del d.l. n.
4/2019. L poteva, quindi, disporla anche quando non era stato avviato CP_1
alcun procedimento penale o, quando, pur avviato lo stesso si fosse concluso con un'archiviazione. Lo stesso a dirsi quando veniva pure avviato un processo penale ma questo alla fine si concludeva con una sentenza di assoluzione o di proscioglimento per una causa estintiva del reato (amnistia ad esempio). A
fortiori prescinde oggi con l'abrogazione di detta fattispecie delittuosa.
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie scaglione da
1.101,00 € a 5.200,00 €). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel rilevare lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo di commercio ambulante di prodotti caseari da parte del ricorrente nella giornata del 19.5.2023 impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre,
la circostanza che la causa sia stata decisa già all'odierna prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria con la pur chiesta prova testimoniale esclude che si possa tener conto di tale fase. S'impone un'ultima precisazione sempre in punto di spese di lite. Vero è che risulta in calce al ricorso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ma la stessa (e a differenza di quella per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato in sede d'iscrizione a ruolo della causa) non reca la firma personale del ricorrente ma solo del suo avvocato. Per contro, ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, d.l. n. 269 del
2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è
sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito,
le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (così da ultimo Cassazione civile sez.
lav., 18/10/2022, n. 30594). Trattasi di dichiarazione personalissima e non delegabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6446 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell' delle spese di lite Pt_1 CP_1
che liquida in complessivi € 886,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 10.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 10.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6446 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella D'EL presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Roccadaspide alla via Piazzale della
Civiltà n. 10;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38; - RESISTENTE -
OGGETTO: ripetizione del reddito di cittadinanza per decadenza dal beneficio
ex art. 3, comma 9, del d.l. n. 4/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.12.2024 percettore del reddito di Parte_1
cittadinanza residente a [...], rappresentava di aver ricevuto in data
20.11.2024 comunicazione con la quale l' gli chiedeva la restituzione della CP_1
somma complessiva di 4.200,00 € percepita tra giugno 2023 e novembre 2023
a titolo di reddito di cittadinanza per decadenza dal beneficio per omessa comunicazione della variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo ex art. 3, comma 9, del d.l. n. 4/2019 e, sostenendo per contro di non aver mai svolto alcuna attività
lavorativa tanto nel 2023 quanto negli anni precedenti da quando è percettore del reddito di cittadinanza, chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' . CP_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo che la revoca dal beneficio sarebbe occorsa per la mancata comunicazione dell'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche accertato a Vallo della Lucania il 19.5.2023. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal D'EL è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono a indicare.
Giova anzitutto richiamare il primo periodo del comma 9 dell'art. 3 del d.l.
4/2019 secondo cui “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle
forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in
forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il
nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è
comunicata all' entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di CP_1
decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall' , che mette CP_2
l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”.
Si tratta d'una chiara sanzione di carattere amministrativo per quanti, già
percettori del reddito di cittadinanza, omettano poi di comunicare all' lo CP_1
svolgimento di attività lavorativa nella specie di attività d'impresa o lavoro autonomo ma analoga decadenza è prevista dal precedente comma 8 anche per il lavoro come dipendente.
Orbene, parte ricorrente contesta anzitutto di aver effettivamente svolto commercio ambulante irregolare su aree pubbliche a Vallo della Lucania il
19.5.2023. Sostiene, infatti, di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa dal 2019 da quando, cioè, iniziava a percepire il reddito di cittadinanza. Ma,
appena avutane la disponibilità, l ha allegato verbale di contestazione e CP_1
sequestro amministrativo - commercio aree pubbliche della Guardia di Finanza
della Compagnia Vallo della Lucania del 19.5.2023 dal quale risulta che nel corso di servizio finalizzato tra l'altro alla repressione dell'abusivismo commerciale il veniva sorpreso nella predetta data a via Fornacelle Pt_1
a Vallo della Lucania intento all'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante con l'auto Mercedes Benz Classe A di prodotti caseari (segnatamente 20 caciocavalli di vaccino e 19 ricotte di capra di varie misure) senza nessuna autorizzazione/licenza amministrativa e veniva sanzionato, pertanto, con la sanzione pecuniaria di 5.000,00 € e il sequestro amministrativo della merce in vendita. E si tratta di un verbale che non risulta annullato in via amministrativa né dichiarato illegittimo da nessun giudice.
Il avrebbe potuto al più opporsi nei termini di legge al predetto verbale Pt_1
e tanto non ha fatto. Il commercio ambulante di latticini in esso accertato è
ormai definitivamente vincolante e non può, in ogni caso, - ed è bene sottolineare tale punto - essere rimesso in discussione con la prova testimoniale oggi chiesta essendo questa per come articolata da parte ricorrente esclusivamente negativa e del tutto generica, avulsa da qualsiasi riferimento allo specifico episodio contestato del 19.5.2023 a Vallo della
Lucania. Parte ricorrente contesta poi che anche a voler ritenere realizzata la condotta contestatagli il reddito percepito sarebbe stato minimale. Quanto al massimo avrebbe potuto guadagnare con la vendita di 20 caciocavalli? Così s'interroga.
Tanto è vero che sottolinea anche la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. per quello stesso episodio documentata dallo stesso . CP_1
Sennonchè irrilevante è l'incidenza del reddito percepito con lo svolgimento dell'attività lavorativa sulle condizioni reddituali per continuare a godere del tutto del reddito di cittadinanza o comunque con lo stesso importo. Nessuna
limitazione in tal senso è rinvenibile nella disposizione dell'art. 3, comma 9, del d.l. n. 4/2019 sopra trascritta. La decadenza, quindi, si realizza anche quando il reddito in più percepito con l'esercizio dell'attività lavorativa non comporta la revoca o riduzione del reddito di cittadinanza. Addirittura quando non è
conseguito nessun reddito.
Tali dati rilevavano al più in passato in sede penale al fine di verificare la commissione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 7, comma 2, sempre del d.l. n. 4/2019 dal 2024 abrogata per effetto dell'art. 1, comma 318, della l. n.
197/2022. In tal senso deponevano sia il generale principio di offensività del reato che subordina la sanzione penale all'offesa di un bene giuridico tanto nella forma della lesione inteso come nocumento effettivo quanto in quella dell'esposizione a pericolo concepita in termini di nocumento potenziale in omaggio alla concezione del diritto penale come extrema ratio sia la chiara lettera della fattispecie incriminatrice richiamata secondo cui “L'omessa
comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se
provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti
ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo
3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni”.
Ma la sanzione amministrativa della decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza per omessa comunicazione all dell'avvio d'una attività CP_1
lavorativa di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del d.l. n. 4/2019 prescindeva dall'accertamento della realizzazione del reato di cui all'7, comma 2, del d.l. n.
4/2019. L poteva, quindi, disporla anche quando non era stato avviato CP_1
alcun procedimento penale o, quando, pur avviato lo stesso si fosse concluso con un'archiviazione. Lo stesso a dirsi quando veniva pure avviato un processo penale ma questo alla fine si concludeva con una sentenza di assoluzione o di proscioglimento per una causa estintiva del reato (amnistia ad esempio). A
fortiori prescinde oggi con l'abrogazione di detta fattispecie delittuosa.
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie scaglione da
1.101,00 € a 5.200,00 €). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel rilevare lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo di commercio ambulante di prodotti caseari da parte del ricorrente nella giornata del 19.5.2023 impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre,
la circostanza che la causa sia stata decisa già all'odierna prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria con la pur chiesta prova testimoniale esclude che si possa tener conto di tale fase. S'impone un'ultima precisazione sempre in punto di spese di lite. Vero è che risulta in calce al ricorso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ma la stessa (e a differenza di quella per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato in sede d'iscrizione a ruolo della causa) non reca la firma personale del ricorrente ma solo del suo avvocato. Per contro, ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, d.l. n. 269 del
2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è
sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito,
le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (così da ultimo Cassazione civile sez.
lav., 18/10/2022, n. 30594). Trattasi di dichiarazione personalissima e non delegabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6446 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell' delle spese di lite Pt_1 CP_1
che liquida in complessivi € 886,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 10.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro