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Ordinanza 15 marzo 2025
Ordinanza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, ordinanza 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 505/2024
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli;
nella causa civile iscritta al n. R.G. 505/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROBOL Parte_1 C.F._1
CLAUDIO;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALLIPARI CP_1 C.F._2
NATALE;
PARTE RESISTENTE
e con la nomina di
AVV. in proprio;
Persona_1
CURATRICE SPECIALE
alla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta (24.02.2025), ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 473 bis 38 c.p.c.
Premesso che
Con ricorso depositato il 17.07.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo:
- di aver contratto matrimonio con la resistente a Tunisi il 27.04.2012, trascritto presso il comune di
Ala;
- che in data 17.05.2014 è nato il figlio attualmente di 10 anni;
Persona_2
- che con sentenza n. 137/2021, pubblicata il 13.05.2021 (doc. 2 di parte ricorrente), il Tribunale di
Rovereto ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi, confermando l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, il diritto di visita del padre in spazio neutro secondo tempi e modalità stabilite dal servizio, nonché il contributo posto a suo carico per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio (€ 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie), già stabiliti nella sentenza di separazione con addebito a suo carico, n. 114/2018, pubblicata il 17.05.2018 dal medesimo Tribunale (doc. 1 di parte ricorrente);
Pagina 1 - che, nonostante l'adempimento agli obblighi economici posti a suo carico e nonostante egli abbia contattato il servizio per l'organizzazione delle visite in spazio neutro, queste non si sarebbero tenute a causa della assoluta indisponibilità della madre, che si sarebbe costantemente opposta alle visite fra lui e il figlio, tant'è che vero che egli non vedrebbe il minore da settembre 2017;
- di aver sporto denuncia, a fronte del comportamento materno, presso il Comando dei Carabinieri di
Rovereto in data 22.06.2024 (doc. 7 di parte ricorrente).
Sulla base di quanto esposto hiede al Tribunale di Rovereto di dare attuazione alle previsioni Pt_1
di cui alla sentenza di divorzio in punto di visite padre-figlio, disponendo l'organizzazione degli spazi neutri fra lui e il minore con l'ausilio del servizio sociale, determinandone le modalità.
Premesso altresì che
Con ordinanza a verbale del 18.12.2024 la giudice, assunto l'interrogatorio libero del resistente, sentite le dichiarazioni dell'operatrice presso la struttura in cui risiede e preso atto della Pt_1
mancata costituzione della resistente:
- ha nominato curatrice speciale del minore l'avv. chiamata a sentire il bambino Persona_1 unitamente al servizio, avvalendosi, se necessario, anche dell'ausilio della forza pubblica;
- ha delegato il servizio sociale a svolgere un'ulteriore indagine sociale in relazione al nucleo madre- figlio;
- ha richiesto all'Autorità Giudiziaria penale la trasmissione degli atti relativi a procedimenti, definiti o pendente, coinvolgenti reciprocamente le parti come persona offesa o imputato/a;
- ha fissato udienza a trattazione scritta per il giorno 24.02.2025.
Premesso ulteriormente che
Con memoria di costituzione depositata il 18.02.2025 si è costituita in giudizio la curatrice speciale, avv. la quale – riassunte le vicende penali che hanno portato alla condanna del Persona_1
resistente alla pena della reclusione di tre anni e sette mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti commesso ai danni della ex-coniuge nel corso della vita coniugale e in presenza del figlio minore
(all'epoca di tre anni), dato atto che tali vicende penali hanno inciso sul giudizio di separazione e sul successivo giudizio di divorzio dal momento che sono state poste a fondamento della pronuncia di affidamento esclusivo del minore alla madre e della previsione di visite protette, riportato il contenuto del colloquio avuto con la madre e con il minore e riassunto il contenuto della relazione del servizio sociale – insiste per il rigetto delle richieste del ricorrente, dando mandato al servizio di monitorare la situazione del minore ed eventualmente di favorire comunicazioni indirette fra il padre e il figlio, previo esperimento di un percorso di sostegno alla genitorialità al padre che gli permetta di comprendere e accettare i tempi e le fragilità del figlio.
Pagina 2 La curatrice speciale ha argomentato le proprie conclusioni osservando come sia la madre che il minore si oppongano, per il momento, alla ripresa dei contatti padre-figlio, ma tali opposizioni siano fondate su argomentazioni condivisibili.
In particolare la madre si opporrebbe alla ripresa dei rapporti padre-figli sia perché teme che tale richiesta sia funzionale per il ricorrente a riallacciare i contatti con lei (stante il tentativo del settembre
2024), sia perché teme che il padre possa volersi vendicare nei suoi confronti facendo del male al figlio, sia, infine, perché teme che il minore, che dopo tre anni di percorso psicologico parrebbe aver trovato l'equilibrio, superando le difficoltà relazionali, emotive e scolastiche che aveva manifestato, possa essere nuovamente destabilizzato.
Anche il minore si rifiuta di riprendere i contatti con il padre perché molto arrabbiato con lui per le violenze commesse nei confronti della madre.
Premesso infine che
Con memoria di depositata il 18.02.2025 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
delle richieste di parte ricorrente in ragione del rifiuto del minore a incontrare il genitore - motivato e comprensibile, alla luce delle condotte violente tenute dal padre nei suoi confronti anche alla presenza del figlio – e stante il rischio che una ripresa dei contatti possa destabilizzare l'equilibrio e il benessere psicologico che il bambino parrebbe aver faticosamente raggiunto.
Lette
Le relazioni del servizio sociale dalle quali emerge:
• che sebbene la madre non sia collaborativa con il servizio e appaia poco incline a interloquire con la scuola relativamente alle problematiche del figlio, ella si è però attivata in maniera autonoma e funzionale per fronteggiare le difficoltà comportamentali e di apprendimento del minore, che ad oggi risulta positivamente inserito nella classe e con un buon rendimento scolastico (cfr. relazione del 09.12.2024 dep. l'11.12.2024);
• l'opposizione della madre alla ripresa degli incontri fra il padre e il minore in ragione dei timori già espressi e riportati alla curatrice speciale (cfr. relazione del 06.02.2025 dep. l'11.02.2025);
• il categorico rifiuto del bambino a vedere il genitore motivato dalle condotte violente tenute dal padre nei confronti della madre (cfr. relazione del 06.02.2025 dep. l'11.02.2025).
Esaminata
La documentazione trasmessa dall'Autorità Giudiziaria penale, dalla quale risulta che:
• con sentenza n. 18/310, pronunciata il 24.07.2018 stato condannato alla pena Parte_1
di anni quattro e mesi dieci di reclusione, successivamente ridotta ad anni tre e mesi sette di reclusione con sentenza d.d. 22.03.2019 della Corte d'Appello di Trento, e divenuta irrevocabile il 20.02.2020, attesa la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, per i reati di
Pagina 3 maltrattamenti e lesioni da parte del ricorrente ai danni della resistente, aggravati dalla presenza del figlio minore della coppia: dalla lettura della sentenza emergono episodi di violenza fisica molto gravi tenuti alla presenza del figlio minore;
• con sentenza di patteggiamento n. 1/2022, pronunciata il 13.01.2022 e divenuta irrevocabile il
25.02.2022, stato condannato alla pena finale di quattro mesi di reclusione per Parte_1
il reato di atti persecutori commesso ai danni della moglie, che reiteratamente avrebbe molestato e minacciato, dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale, nonostante la misura cautelare emessa e l'ammonimento del questore. In particolare, il ricorrente avrebbe molestato abitualmente la ex-coniuge con insistenti telefonate e messaggi minatori, l'avrebbe controllata, presentandosi abitualmente a casa dei di lei genitori, l'avrebbe minacciata di portarle via il figlio, oltre che di morte (“e tu ti mando da tua nonna (già deceduta – n.d.r.) sai dove vero, non ti perdono, non sto scherzando, stai attenta la tua testa è appesa a un filo, se muovo solo un dito torni sotto zero, io ti distruggo direttamente…”) (cfr. sentenza citata);
• con sentenza di patteggiamento n. 23/423, pronunciata il 17.07.2023 e divenuta irrevocabile il
13.07.2023, stato condannato alla pena della reclusione di mesi uno, oltre alla Parte_1 multa di € 100,00, per il reato di cui all'art. 570, comma 2 c.p., perché faceva mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore sottraendosi dapprima all'obbligo di versare quanto stabilito con ordinanza presidenziale del 30.03.2017 del Tribunale di Rovereto, che lo onerava del pagamento mensile della somma di euro 220,00 e del 50% delle spese straordinarie, sottraendosi successivamente all'obbligo di versare il contributo al mantenimento del figlio stabilito nella somma di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie a partire dal mese di aprile 2017 con condotta permanente.
Lette
Le note di trattazione scritta depositate dalle parti e lette le conclusioni depositate dal Pubblico
Ministero, con le quali insiste affinché il Tribunale rigetti il ricorso.
Ritenuto che
La domanda di parte ricorrente non possa essere accolta per le seguenti ragioni: il minore, oggi di dieci anni, ha opposto, sia alla curatrice che al servizio sociale, il fermo rifiuto rispetto a una ripresa dei rapporti con il padre.
Tale categorico rifiuto non consente l'attuazione delle previsioni di cui alla sentenza di divorzio n. n.
137/2021, pubblicata il 13.05.2021, in punto di attivazione delle visite in spazio neutro, dal momento che non è possibile obbligare il minore a riprendere i rapporti con il genitore.
Pagina 4 Ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, il rifiuto del bambino sia fondato su motivazioni comprensibili, ossia le violenze perpetrate da parte del padre ai danni della madre e accertate con sentenza passata in giudicato.
Non vale rilevare né che il minore all'epoca dei fatti aveva solo tre anni, di talché difficilmente potrebbe ricordare le condotte paterne, né che il ricorrente, espiata la pena e intrapreso un percorso di sostegno psicologico, sarebbe cambiato.
Quanto al primo aspetto, infatti, dalla lettura della sentenza penale n. 18/310, pronunciata il
24.07.2018 (e non riformata sul punto dalla Corte d'Appello) si evince come il minore sia stato pesantemente coinvolto in alcuni episodi di violenza fisica da parte del padre nei confronti della moglie;
in particolare si legge che nel corso dell'episodio, forse più grave fra quelli accertati, ossia quello del 25.09.2017, colpiva la moglie “alla testa nelle altre parti del corpo, fino a che Pt_1
iniziava a strangolarla, incurante del pianto del figlio minore, che urlava “mamma, mamma!”…Nell'attesa dell'ambulanza…il figlio della coppia, molto scosso, continuava a dire
“ cattivo, cattivo” (cfr. pag. 5 sentenza n. 18/310, pronunciata il 24.07.2018). Pt_1 Pt_1
Pertanto, se è vero che il minore all'epoca dei fatti era molto piccolo e quindi potrebbe non avere ricordi chiari della vicenda, ciononostante egli ha sicuramente delle memorie traumatiche che oggi lo portano a rifiutare il rapporto con il padre.
Peraltro, quand'anche il minore fosse privo di ricordi propri e sia stata la madre a raccontargli delle violenze subite, ciononostante trattasi di racconti che corrispondono ad una verità processuale accertata in via definitiva e pertanto il rifiuto del minore nei confronti del padre apparirebbe egualmente comprensibile.
Quanto al secondo profilo, ossia l'integrale recupero del ricorrente, tale auspicabile cambiamento, quand'anche dimostrato, rappresenterebbe la condizione necessaria ma non sufficiente per la ripresa dei rapporti padre figlio, che non può prescindere dall'apertura del minore.
Infine, preme osservare che il rifiuto del bambino alla ripresa dei rapporti con l'altro genitore rappresenta una sopravvenienza che potrebbe giustificare la domanda di modifica delle condizioni di divorzio con la possibilità, in seno a quel giudizio, di valutare nuovamente la situazione e rivedere l'assetto del diritto di visita del padre.
Ritenuto quindi
Stante il rigetto del ricorso, di condannare l pagamento delle spese del giudizio di Parte_1
parte resistente e della curatrice speciale, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento il valore medio dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di normale complessità di valore indeterminato e indeterminabile). Si precisa che, stante l'istanza di ammissione della curatrice
Pagina 5 speciale al patrocinio a spese dello Stato, le spese del giudizio andranno versate dal ricorrente a favore dell'Erario e in misura dimezzata ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA al pagamento a favore di delle spese del giudizio Parte_1 CP_1 liquidate in € 2.336,00, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
CONDANNA al pagamento a favore dell'Erario delle spese del giudizio della Parte_1 curatrice speciale liquidate in € 1.168,00, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si comunichi!
Rovereto, 15/03/2025
La giudice
Giulia Paoli
Pagina 6
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli;
nella causa civile iscritta al n. R.G. 505/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROBOL Parte_1 C.F._1
CLAUDIO;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALLIPARI CP_1 C.F._2
NATALE;
PARTE RESISTENTE
e con la nomina di
AVV. in proprio;
Persona_1
CURATRICE SPECIALE
alla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta (24.02.2025), ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 473 bis 38 c.p.c.
Premesso che
Con ricorso depositato il 17.07.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo:
- di aver contratto matrimonio con la resistente a Tunisi il 27.04.2012, trascritto presso il comune di
Ala;
- che in data 17.05.2014 è nato il figlio attualmente di 10 anni;
Persona_2
- che con sentenza n. 137/2021, pubblicata il 13.05.2021 (doc. 2 di parte ricorrente), il Tribunale di
Rovereto ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi, confermando l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, il diritto di visita del padre in spazio neutro secondo tempi e modalità stabilite dal servizio, nonché il contributo posto a suo carico per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio (€ 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie), già stabiliti nella sentenza di separazione con addebito a suo carico, n. 114/2018, pubblicata il 17.05.2018 dal medesimo Tribunale (doc. 1 di parte ricorrente);
Pagina 1 - che, nonostante l'adempimento agli obblighi economici posti a suo carico e nonostante egli abbia contattato il servizio per l'organizzazione delle visite in spazio neutro, queste non si sarebbero tenute a causa della assoluta indisponibilità della madre, che si sarebbe costantemente opposta alle visite fra lui e il figlio, tant'è che vero che egli non vedrebbe il minore da settembre 2017;
- di aver sporto denuncia, a fronte del comportamento materno, presso il Comando dei Carabinieri di
Rovereto in data 22.06.2024 (doc. 7 di parte ricorrente).
Sulla base di quanto esposto hiede al Tribunale di Rovereto di dare attuazione alle previsioni Pt_1
di cui alla sentenza di divorzio in punto di visite padre-figlio, disponendo l'organizzazione degli spazi neutri fra lui e il minore con l'ausilio del servizio sociale, determinandone le modalità.
Premesso altresì che
Con ordinanza a verbale del 18.12.2024 la giudice, assunto l'interrogatorio libero del resistente, sentite le dichiarazioni dell'operatrice presso la struttura in cui risiede e preso atto della Pt_1
mancata costituzione della resistente:
- ha nominato curatrice speciale del minore l'avv. chiamata a sentire il bambino Persona_1 unitamente al servizio, avvalendosi, se necessario, anche dell'ausilio della forza pubblica;
- ha delegato il servizio sociale a svolgere un'ulteriore indagine sociale in relazione al nucleo madre- figlio;
- ha richiesto all'Autorità Giudiziaria penale la trasmissione degli atti relativi a procedimenti, definiti o pendente, coinvolgenti reciprocamente le parti come persona offesa o imputato/a;
- ha fissato udienza a trattazione scritta per il giorno 24.02.2025.
Premesso ulteriormente che
Con memoria di costituzione depositata il 18.02.2025 si è costituita in giudizio la curatrice speciale, avv. la quale – riassunte le vicende penali che hanno portato alla condanna del Persona_1
resistente alla pena della reclusione di tre anni e sette mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti commesso ai danni della ex-coniuge nel corso della vita coniugale e in presenza del figlio minore
(all'epoca di tre anni), dato atto che tali vicende penali hanno inciso sul giudizio di separazione e sul successivo giudizio di divorzio dal momento che sono state poste a fondamento della pronuncia di affidamento esclusivo del minore alla madre e della previsione di visite protette, riportato il contenuto del colloquio avuto con la madre e con il minore e riassunto il contenuto della relazione del servizio sociale – insiste per il rigetto delle richieste del ricorrente, dando mandato al servizio di monitorare la situazione del minore ed eventualmente di favorire comunicazioni indirette fra il padre e il figlio, previo esperimento di un percorso di sostegno alla genitorialità al padre che gli permetta di comprendere e accettare i tempi e le fragilità del figlio.
Pagina 2 La curatrice speciale ha argomentato le proprie conclusioni osservando come sia la madre che il minore si oppongano, per il momento, alla ripresa dei contatti padre-figlio, ma tali opposizioni siano fondate su argomentazioni condivisibili.
In particolare la madre si opporrebbe alla ripresa dei rapporti padre-figli sia perché teme che tale richiesta sia funzionale per il ricorrente a riallacciare i contatti con lei (stante il tentativo del settembre
2024), sia perché teme che il padre possa volersi vendicare nei suoi confronti facendo del male al figlio, sia, infine, perché teme che il minore, che dopo tre anni di percorso psicologico parrebbe aver trovato l'equilibrio, superando le difficoltà relazionali, emotive e scolastiche che aveva manifestato, possa essere nuovamente destabilizzato.
Anche il minore si rifiuta di riprendere i contatti con il padre perché molto arrabbiato con lui per le violenze commesse nei confronti della madre.
Premesso infine che
Con memoria di depositata il 18.02.2025 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
delle richieste di parte ricorrente in ragione del rifiuto del minore a incontrare il genitore - motivato e comprensibile, alla luce delle condotte violente tenute dal padre nei suoi confronti anche alla presenza del figlio – e stante il rischio che una ripresa dei contatti possa destabilizzare l'equilibrio e il benessere psicologico che il bambino parrebbe aver faticosamente raggiunto.
Lette
Le relazioni del servizio sociale dalle quali emerge:
• che sebbene la madre non sia collaborativa con il servizio e appaia poco incline a interloquire con la scuola relativamente alle problematiche del figlio, ella si è però attivata in maniera autonoma e funzionale per fronteggiare le difficoltà comportamentali e di apprendimento del minore, che ad oggi risulta positivamente inserito nella classe e con un buon rendimento scolastico (cfr. relazione del 09.12.2024 dep. l'11.12.2024);
• l'opposizione della madre alla ripresa degli incontri fra il padre e il minore in ragione dei timori già espressi e riportati alla curatrice speciale (cfr. relazione del 06.02.2025 dep. l'11.02.2025);
• il categorico rifiuto del bambino a vedere il genitore motivato dalle condotte violente tenute dal padre nei confronti della madre (cfr. relazione del 06.02.2025 dep. l'11.02.2025).
Esaminata
La documentazione trasmessa dall'Autorità Giudiziaria penale, dalla quale risulta che:
• con sentenza n. 18/310, pronunciata il 24.07.2018 stato condannato alla pena Parte_1
di anni quattro e mesi dieci di reclusione, successivamente ridotta ad anni tre e mesi sette di reclusione con sentenza d.d. 22.03.2019 della Corte d'Appello di Trento, e divenuta irrevocabile il 20.02.2020, attesa la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, per i reati di
Pagina 3 maltrattamenti e lesioni da parte del ricorrente ai danni della resistente, aggravati dalla presenza del figlio minore della coppia: dalla lettura della sentenza emergono episodi di violenza fisica molto gravi tenuti alla presenza del figlio minore;
• con sentenza di patteggiamento n. 1/2022, pronunciata il 13.01.2022 e divenuta irrevocabile il
25.02.2022, stato condannato alla pena finale di quattro mesi di reclusione per Parte_1
il reato di atti persecutori commesso ai danni della moglie, che reiteratamente avrebbe molestato e minacciato, dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale, nonostante la misura cautelare emessa e l'ammonimento del questore. In particolare, il ricorrente avrebbe molestato abitualmente la ex-coniuge con insistenti telefonate e messaggi minatori, l'avrebbe controllata, presentandosi abitualmente a casa dei di lei genitori, l'avrebbe minacciata di portarle via il figlio, oltre che di morte (“e tu ti mando da tua nonna (già deceduta – n.d.r.) sai dove vero, non ti perdono, non sto scherzando, stai attenta la tua testa è appesa a un filo, se muovo solo un dito torni sotto zero, io ti distruggo direttamente…”) (cfr. sentenza citata);
• con sentenza di patteggiamento n. 23/423, pronunciata il 17.07.2023 e divenuta irrevocabile il
13.07.2023, stato condannato alla pena della reclusione di mesi uno, oltre alla Parte_1 multa di € 100,00, per il reato di cui all'art. 570, comma 2 c.p., perché faceva mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore sottraendosi dapprima all'obbligo di versare quanto stabilito con ordinanza presidenziale del 30.03.2017 del Tribunale di Rovereto, che lo onerava del pagamento mensile della somma di euro 220,00 e del 50% delle spese straordinarie, sottraendosi successivamente all'obbligo di versare il contributo al mantenimento del figlio stabilito nella somma di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie a partire dal mese di aprile 2017 con condotta permanente.
Lette
Le note di trattazione scritta depositate dalle parti e lette le conclusioni depositate dal Pubblico
Ministero, con le quali insiste affinché il Tribunale rigetti il ricorso.
Ritenuto che
La domanda di parte ricorrente non possa essere accolta per le seguenti ragioni: il minore, oggi di dieci anni, ha opposto, sia alla curatrice che al servizio sociale, il fermo rifiuto rispetto a una ripresa dei rapporti con il padre.
Tale categorico rifiuto non consente l'attuazione delle previsioni di cui alla sentenza di divorzio n. n.
137/2021, pubblicata il 13.05.2021, in punto di attivazione delle visite in spazio neutro, dal momento che non è possibile obbligare il minore a riprendere i rapporti con il genitore.
Pagina 4 Ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, il rifiuto del bambino sia fondato su motivazioni comprensibili, ossia le violenze perpetrate da parte del padre ai danni della madre e accertate con sentenza passata in giudicato.
Non vale rilevare né che il minore all'epoca dei fatti aveva solo tre anni, di talché difficilmente potrebbe ricordare le condotte paterne, né che il ricorrente, espiata la pena e intrapreso un percorso di sostegno psicologico, sarebbe cambiato.
Quanto al primo aspetto, infatti, dalla lettura della sentenza penale n. 18/310, pronunciata il
24.07.2018 (e non riformata sul punto dalla Corte d'Appello) si evince come il minore sia stato pesantemente coinvolto in alcuni episodi di violenza fisica da parte del padre nei confronti della moglie;
in particolare si legge che nel corso dell'episodio, forse più grave fra quelli accertati, ossia quello del 25.09.2017, colpiva la moglie “alla testa nelle altre parti del corpo, fino a che Pt_1
iniziava a strangolarla, incurante del pianto del figlio minore, che urlava “mamma, mamma!”…Nell'attesa dell'ambulanza…il figlio della coppia, molto scosso, continuava a dire
“ cattivo, cattivo” (cfr. pag. 5 sentenza n. 18/310, pronunciata il 24.07.2018). Pt_1 Pt_1
Pertanto, se è vero che il minore all'epoca dei fatti era molto piccolo e quindi potrebbe non avere ricordi chiari della vicenda, ciononostante egli ha sicuramente delle memorie traumatiche che oggi lo portano a rifiutare il rapporto con il padre.
Peraltro, quand'anche il minore fosse privo di ricordi propri e sia stata la madre a raccontargli delle violenze subite, ciononostante trattasi di racconti che corrispondono ad una verità processuale accertata in via definitiva e pertanto il rifiuto del minore nei confronti del padre apparirebbe egualmente comprensibile.
Quanto al secondo profilo, ossia l'integrale recupero del ricorrente, tale auspicabile cambiamento, quand'anche dimostrato, rappresenterebbe la condizione necessaria ma non sufficiente per la ripresa dei rapporti padre figlio, che non può prescindere dall'apertura del minore.
Infine, preme osservare che il rifiuto del bambino alla ripresa dei rapporti con l'altro genitore rappresenta una sopravvenienza che potrebbe giustificare la domanda di modifica delle condizioni di divorzio con la possibilità, in seno a quel giudizio, di valutare nuovamente la situazione e rivedere l'assetto del diritto di visita del padre.
Ritenuto quindi
Stante il rigetto del ricorso, di condannare l pagamento delle spese del giudizio di Parte_1
parte resistente e della curatrice speciale, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento il valore medio dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di normale complessità di valore indeterminato e indeterminabile). Si precisa che, stante l'istanza di ammissione della curatrice
Pagina 5 speciale al patrocinio a spese dello Stato, le spese del giudizio andranno versate dal ricorrente a favore dell'Erario e in misura dimezzata ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA al pagamento a favore di delle spese del giudizio Parte_1 CP_1 liquidate in € 2.336,00, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
CONDANNA al pagamento a favore dell'Erario delle spese del giudizio della Parte_1 curatrice speciale liquidate in € 1.168,00, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si comunichi!
Rovereto, 15/03/2025
La giudice
Giulia Paoli
Pagina 6