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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 24/07/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1780/2022, avente ad oggetto “ap- pello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 243/2022”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Bari alla Via Argiro, n. 95 ed in Matera alla via Lucana n. 11, presso lo studio dagli avv.ti Francesco Edgardo Leo (C.F. e Luisa Gatti (C.F. C.F._2 [...]
) che la rappresentano e di fendono in virtù di mandato in atti;
C.F._3
– APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bernal- CP_1 C.F._4 da al Corso Umberto n. 116 c/o lo studio dell'avv. Francesco Montemurro (C.F.:
) che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._5 all'avv. Anna Maria Catalda Pallotta (C.F.: , in virtù di mandato in C.F._6 atti;
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 26/3/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattata a norma dell'art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai di- fensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da in- tendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della deci-
1 sione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 25/10/2022 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 243 emessa il 12/7/2022 dal Giudice di Pace di Pisticci che l'aveva condannata a restituire in favore dell'ex coniuge l'anello con diamante e il CP_1 pendente che ella aveva ricevuto in regalo rispettivamente dal suocero e dai figli, sul pre- supposto della vincolatività dell'impegno dalla stessa assunto con raccomandata del
16/5/2013 di restituire i suddetti monili al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
A sostegno del gravame, l'appellante ha, in via preliminare, reiterato l'eccezione di incom- petenza territoriale, essendo competente il Giudice di Pace di Putignano, poiché trovava applicazione il criterio generale del foro del luogo di residenza del convenuto (art.18
c.p.c.), in luogo di quello speciale della sede in cui l'obbligazione deve essere eseguita (art. 20 c.p.c.). Nel merito ha sostenuto di aver assunto nei confronti del coniuge un'obbligazione naturale, contrariamente a quanto riportato dal primo giudice che aveva qualificato la suddetta dichiarazione come ricognizione di debito. Sul punto ha evidenziato l'insussistenza di un rapporto originario tra le parti determinativo del diritto azionato dal alla restituzione dei monili e la riconducibilità di siffatto presunto diritto CP_1 all'adempimento dell'obbligazione naturale in favore dal suocero e dai figli. L'appellante - assunta l'incoercibilità dell'obbligazione restitutoria, nonché l'inesigibilità della stessa, stante la provenienza da terzi dei regali oggetto della pretesa non più nella sua disponibili- tà, avendone nelle more della separazione disposto la devoluzione in favore della figlia- ha concluso per il rigetto dell'avversa pretesa con vittoria di spese di entrambi i gradi di giu- dizio.
nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni di in- CP_1 competenza per territorio e di carenza di legittimazione passiva riproposte dall'appellante, sostenendo, in forza dell'esatto l'inquadramento della dichiarazione resa dalla controparte nelle promesse unilaterali, di essere legittimato ad esigere l'adempimento della prestazio- ne, ancorché i beni oggetto della pretesa restitutoria non fossero stati da lui donati alla mo- glie e questa li avesse poi trasferiti alla figlia, sicché ha chiesto il rigetto del gravame con condanna dell'appellante alle spese processuali.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza reiterata dall'appellante, perché non ritualmente dedotta: costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui la formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini
2 della sua ammissibilità, deve essere articolata con l'indicazione di tutti i fori concorrenti ovvero, per le persone fisiche, in tema di obbligazioni, con riferimento sia ai fori speciali previsti dell'art.20 c.p.c. che a quello generale, stabilito dall'art. 18 c.p.c. Grava, quindi, sul convenuto che eccepisca l'incompetenza (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare l'applicabilità di ciascuno di detti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno delle contestazione, dovendo, in mancanza, ritenersi definitiva- mente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adi- to (cfr. Cass. Civ. Sez.VI ord. 5/11/2021 n.32131, ord. 20/8/2020. n. 17374).
Nella specie, l'appellante ha sostenuto l'applicazione del solo foro generale del luogo di residenza del convenuto ex art. 18 c.p.c., deducendo quale unico argomento la natura di obbligazione naturale dell'impegno da lei assunto nei confronti dell'ex coniuge di restituire i monili: tuttavia, va rimarcato come la competenza per territorio si radichi sulla base della prospettazione attorea, ovvero del petitum e della causa petendi a sostegno della domanda e che, rispetto all'obbligo di restituzione di cose certe e determinate dedotto dal , de- CP_1 rivante da riconoscimento del debito, la convenuta avrebbe dovuto contestare la competen- za del Giudice di Pace di Pisticci, anche con riferimento al criterio previsto dall'art. 20
c.p.c. del luogo di adempimento dell'obbligazione, stabilito dall'art.1182 comma secondo c.c., ciò che impone il rigetto dell'eccezione reiterata dall'appellante, con conseguente de- voluzione della controversia al Giudice di Pace adito.
Quanto al preteso difetto di legittimazione attiva dell'attore, giova evidenziare che la legi- timatio ad causam, quale condizione dell'azione, consiste nella titolarità del potere di pro- muovere un giudizio, mediante l'allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, sicché non riguarda l'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto che attiene al merito della controversia.
Nel caso specifico il ha sostenuto di vantare il diritto alla restituzione degli oggetti, CP_1 alla stregua della dichiarazione sottoscritta dalla Notarnicola e tanto radica la legittimazio- ne ad agire e la relativa disamina nel merito della fondatezza della pretesa attorea.
Ciò premesso, l'appello è fondato.
Sul punto non è condivisibile l'assunto del primo giudice secondo il quale la dichiarazione resa dall'appellante con raccomandata del 16/5/2013 a mezzo della quale ella si impegnava a restituire al il brillante e il pendente ricevuti in regalo rispettivamente dal suocero CP_1
e dai figli al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio sarebbe giuri-
3 dicamente riconducibile al novero delle promesse unilaterali e, nella specie, alla ricogni- zione di debito.
Infatti, va rimarcato che le promesse unilaterali di una prestazione non producono effetti obbligatori, fuori dei casi previsti dalla legge (art. 1987 c.c.), sicché alla ricognizione di debito non è ascrivibile altro effetto se non quello normativamente previsto di dispensare il destinatario della promessa dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
In altri termini, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazioni, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad ope- rarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi comportante una semplice “relevatio ad onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria, restando il promittente onerato di provare l'inesistenza o l'estinzione del rapporto fondamentale sottostante (cfr. Cass. Civ. Sez.III ord. 10/12/2024
n.31818, Sez. I sent. 25/1/2022 n. 2091).
Logico corollario è che la ricognizione di debito presuppone l'esistenza di un rapporto ul- teriore e distinto del quale il negozio promissorio assume una valenza solo confermativa, non potendo di contro costituire fonte autonoma di obbligazione, né modificare in termini novativi il rapporto obbligatorio che presuppone.
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontroversa e non contestata dal , a CP_1 norma dell'art. 115 c.p.c. che i monili oggetto della dichiarazione sottoscritta dalla Notar- nicola in data 16/5/2013 siano stati oggetto di donazioni effettuate in passato da familiari in favore dell'appellante, sicché la richiesta di restituzione posta dall'attore a fondamento del- la domanda si appalesa priva di causa.
Infatti, l'esistenza di un obbligo restitutorio non può desumersi da quanto convenuto dalle parti in sede di regolamento delle condizioni di separazione coniugale, oggetto del decreto di omologazione reso dal Tribunale di Bari il 29/4/2014, in cui non si fa menzione alcuna di beni nella disponibilità dell'appellante da consegnarsi al marito, mentre il riferimento a pattuizioni intercorse in occasione dello scioglimento del matrimonio non è suffragato da elementi, in ragione della carenza di un ricorso congiunto e della sentenza n.990/2020 pro- nunciata in data 6/3/2020, all'esito del giudizio di natura contenziosa, ciò che esclude un accordo intervenuto tra le parti per l'attribuzione al di monili, pacificamente di pro- CP_1 prietà della . Più specificamente, in tema di accordi stragiudiziali a letere della Parte_1
4 separazione coniugale, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che gli stessi conservano la loro efficacia e validità, anche dopo il divorzio, purché richiamati nel relativo provvedi- mento. Diversamente, in assenza di specifica ed espressa menzione, detti accordi vengono meno, in quanto definitivamente assorbiti dalle successive condizioni regolative del divor- zio stesso (Cass. Civ. Sez. III, sent. 21/2/2023 n. 5353). Nella specie, la sentenza di divor- zio non contiene alcuna statuizione in merito all'accordo sul trasferimento dei monili citato nella lettera della Notarnicola e si limita, sotto il profilo patrimoniale, a richiamare,
l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale, ove peraltro si attesta che, alla data di sottoscrizione, i beni e gli effetti personali del sono stati prelevati CP_1 dalla casa coniugale e che quanto ivi rimasto è di proprietà esclusiva della moglie, dovendo includersi negli stessi i gioielli pretesi solo successivamente dall'appellato.
La rilevata insussistenza di un originario rapporto obbligatorio tra le parti esclude la validi- tà della promessa unilaterale, a norma dell'art. 1988 c.c. e la configurabilità di un obbligo restitutorio di beni pacificamente donati da terzi alla Notarnicola.
Da tanto consegue l'accoglimento dell'appello ed il rigetto della domanda formulata dal
. CP_1
In applicazione del principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c., l'appellato va, altresì, condannato al pagamento delle spese giudiziali, le quali, tenuto conto del valore della causa e della limitata complessità della controversia, sono liquidate, in base ai para- metri minimi di cui al D.M. 55/2014, per il primo grado in € 125,00 per esborsi e € 633,00
(€118 per studio, €126 fase introduttiva, €176 trattazione e €213 fase decisionale) per ono- rari, nonché per il presente giudizio in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per onorari (€
213 studio, € 213 fase introduttiva, € 426 trattazione ed € 426 fase decisionale), oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del pre- sente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza 243 re- sa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 12/7/2022 da con atto di Parte_1
5 citazione notificato il 25/10/2022 a così provvede nel contraddittorio del- CP_1 le parti:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda formulata da CP_1
- condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, CP_1 liquidate per il primo grado in € 125,00 per esborsi e € 633,00 per onorari, nonché per il presente giudizio di appello in € 174,00 per esborsi e € 1.278,00 per onorari, oltre, per en- trambi i gradi, rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 24/7/2025
Il Giudice
Gaetano Catalani
6
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1780/2022, avente ad oggetto “ap- pello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 243/2022”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Bari alla Via Argiro, n. 95 ed in Matera alla via Lucana n. 11, presso lo studio dagli avv.ti Francesco Edgardo Leo (C.F. e Luisa Gatti (C.F. C.F._2 [...]
) che la rappresentano e di fendono in virtù di mandato in atti;
C.F._3
– APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bernal- CP_1 C.F._4 da al Corso Umberto n. 116 c/o lo studio dell'avv. Francesco Montemurro (C.F.:
) che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._5 all'avv. Anna Maria Catalda Pallotta (C.F.: , in virtù di mandato in C.F._6 atti;
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 26/3/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattata a norma dell'art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai di- fensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da in- tendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della deci-
1 sione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 25/10/2022 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 243 emessa il 12/7/2022 dal Giudice di Pace di Pisticci che l'aveva condannata a restituire in favore dell'ex coniuge l'anello con diamante e il CP_1 pendente che ella aveva ricevuto in regalo rispettivamente dal suocero e dai figli, sul pre- supposto della vincolatività dell'impegno dalla stessa assunto con raccomandata del
16/5/2013 di restituire i suddetti monili al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
A sostegno del gravame, l'appellante ha, in via preliminare, reiterato l'eccezione di incom- petenza territoriale, essendo competente il Giudice di Pace di Putignano, poiché trovava applicazione il criterio generale del foro del luogo di residenza del convenuto (art.18
c.p.c.), in luogo di quello speciale della sede in cui l'obbligazione deve essere eseguita (art. 20 c.p.c.). Nel merito ha sostenuto di aver assunto nei confronti del coniuge un'obbligazione naturale, contrariamente a quanto riportato dal primo giudice che aveva qualificato la suddetta dichiarazione come ricognizione di debito. Sul punto ha evidenziato l'insussistenza di un rapporto originario tra le parti determinativo del diritto azionato dal alla restituzione dei monili e la riconducibilità di siffatto presunto diritto CP_1 all'adempimento dell'obbligazione naturale in favore dal suocero e dai figli. L'appellante - assunta l'incoercibilità dell'obbligazione restitutoria, nonché l'inesigibilità della stessa, stante la provenienza da terzi dei regali oggetto della pretesa non più nella sua disponibili- tà, avendone nelle more della separazione disposto la devoluzione in favore della figlia- ha concluso per il rigetto dell'avversa pretesa con vittoria di spese di entrambi i gradi di giu- dizio.
nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni di in- CP_1 competenza per territorio e di carenza di legittimazione passiva riproposte dall'appellante, sostenendo, in forza dell'esatto l'inquadramento della dichiarazione resa dalla controparte nelle promesse unilaterali, di essere legittimato ad esigere l'adempimento della prestazio- ne, ancorché i beni oggetto della pretesa restitutoria non fossero stati da lui donati alla mo- glie e questa li avesse poi trasferiti alla figlia, sicché ha chiesto il rigetto del gravame con condanna dell'appellante alle spese processuali.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza reiterata dall'appellante, perché non ritualmente dedotta: costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui la formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini
2 della sua ammissibilità, deve essere articolata con l'indicazione di tutti i fori concorrenti ovvero, per le persone fisiche, in tema di obbligazioni, con riferimento sia ai fori speciali previsti dell'art.20 c.p.c. che a quello generale, stabilito dall'art. 18 c.p.c. Grava, quindi, sul convenuto che eccepisca l'incompetenza (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare l'applicabilità di ciascuno di detti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno delle contestazione, dovendo, in mancanza, ritenersi definitiva- mente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adi- to (cfr. Cass. Civ. Sez.VI ord. 5/11/2021 n.32131, ord. 20/8/2020. n. 17374).
Nella specie, l'appellante ha sostenuto l'applicazione del solo foro generale del luogo di residenza del convenuto ex art. 18 c.p.c., deducendo quale unico argomento la natura di obbligazione naturale dell'impegno da lei assunto nei confronti dell'ex coniuge di restituire i monili: tuttavia, va rimarcato come la competenza per territorio si radichi sulla base della prospettazione attorea, ovvero del petitum e della causa petendi a sostegno della domanda e che, rispetto all'obbligo di restituzione di cose certe e determinate dedotto dal , de- CP_1 rivante da riconoscimento del debito, la convenuta avrebbe dovuto contestare la competen- za del Giudice di Pace di Pisticci, anche con riferimento al criterio previsto dall'art. 20
c.p.c. del luogo di adempimento dell'obbligazione, stabilito dall'art.1182 comma secondo c.c., ciò che impone il rigetto dell'eccezione reiterata dall'appellante, con conseguente de- voluzione della controversia al Giudice di Pace adito.
Quanto al preteso difetto di legittimazione attiva dell'attore, giova evidenziare che la legi- timatio ad causam, quale condizione dell'azione, consiste nella titolarità del potere di pro- muovere un giudizio, mediante l'allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, sicché non riguarda l'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto che attiene al merito della controversia.
Nel caso specifico il ha sostenuto di vantare il diritto alla restituzione degli oggetti, CP_1 alla stregua della dichiarazione sottoscritta dalla Notarnicola e tanto radica la legittimazio- ne ad agire e la relativa disamina nel merito della fondatezza della pretesa attorea.
Ciò premesso, l'appello è fondato.
Sul punto non è condivisibile l'assunto del primo giudice secondo il quale la dichiarazione resa dall'appellante con raccomandata del 16/5/2013 a mezzo della quale ella si impegnava a restituire al il brillante e il pendente ricevuti in regalo rispettivamente dal suocero CP_1
e dai figli al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio sarebbe giuri-
3 dicamente riconducibile al novero delle promesse unilaterali e, nella specie, alla ricogni- zione di debito.
Infatti, va rimarcato che le promesse unilaterali di una prestazione non producono effetti obbligatori, fuori dei casi previsti dalla legge (art. 1987 c.c.), sicché alla ricognizione di debito non è ascrivibile altro effetto se non quello normativamente previsto di dispensare il destinatario della promessa dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
In altri termini, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazioni, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad ope- rarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi comportante una semplice “relevatio ad onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria, restando il promittente onerato di provare l'inesistenza o l'estinzione del rapporto fondamentale sottostante (cfr. Cass. Civ. Sez.III ord. 10/12/2024
n.31818, Sez. I sent. 25/1/2022 n. 2091).
Logico corollario è che la ricognizione di debito presuppone l'esistenza di un rapporto ul- teriore e distinto del quale il negozio promissorio assume una valenza solo confermativa, non potendo di contro costituire fonte autonoma di obbligazione, né modificare in termini novativi il rapporto obbligatorio che presuppone.
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontroversa e non contestata dal , a CP_1 norma dell'art. 115 c.p.c. che i monili oggetto della dichiarazione sottoscritta dalla Notar- nicola in data 16/5/2013 siano stati oggetto di donazioni effettuate in passato da familiari in favore dell'appellante, sicché la richiesta di restituzione posta dall'attore a fondamento del- la domanda si appalesa priva di causa.
Infatti, l'esistenza di un obbligo restitutorio non può desumersi da quanto convenuto dalle parti in sede di regolamento delle condizioni di separazione coniugale, oggetto del decreto di omologazione reso dal Tribunale di Bari il 29/4/2014, in cui non si fa menzione alcuna di beni nella disponibilità dell'appellante da consegnarsi al marito, mentre il riferimento a pattuizioni intercorse in occasione dello scioglimento del matrimonio non è suffragato da elementi, in ragione della carenza di un ricorso congiunto e della sentenza n.990/2020 pro- nunciata in data 6/3/2020, all'esito del giudizio di natura contenziosa, ciò che esclude un accordo intervenuto tra le parti per l'attribuzione al di monili, pacificamente di pro- CP_1 prietà della . Più specificamente, in tema di accordi stragiudiziali a letere della Parte_1
4 separazione coniugale, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che gli stessi conservano la loro efficacia e validità, anche dopo il divorzio, purché richiamati nel relativo provvedi- mento. Diversamente, in assenza di specifica ed espressa menzione, detti accordi vengono meno, in quanto definitivamente assorbiti dalle successive condizioni regolative del divor- zio stesso (Cass. Civ. Sez. III, sent. 21/2/2023 n. 5353). Nella specie, la sentenza di divor- zio non contiene alcuna statuizione in merito all'accordo sul trasferimento dei monili citato nella lettera della Notarnicola e si limita, sotto il profilo patrimoniale, a richiamare,
l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale, ove peraltro si attesta che, alla data di sottoscrizione, i beni e gli effetti personali del sono stati prelevati CP_1 dalla casa coniugale e che quanto ivi rimasto è di proprietà esclusiva della moglie, dovendo includersi negli stessi i gioielli pretesi solo successivamente dall'appellato.
La rilevata insussistenza di un originario rapporto obbligatorio tra le parti esclude la validi- tà della promessa unilaterale, a norma dell'art. 1988 c.c. e la configurabilità di un obbligo restitutorio di beni pacificamente donati da terzi alla Notarnicola.
Da tanto consegue l'accoglimento dell'appello ed il rigetto della domanda formulata dal
. CP_1
In applicazione del principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c., l'appellato va, altresì, condannato al pagamento delle spese giudiziali, le quali, tenuto conto del valore della causa e della limitata complessità della controversia, sono liquidate, in base ai para- metri minimi di cui al D.M. 55/2014, per il primo grado in € 125,00 per esborsi e € 633,00
(€118 per studio, €126 fase introduttiva, €176 trattazione e €213 fase decisionale) per ono- rari, nonché per il presente giudizio in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per onorari (€
213 studio, € 213 fase introduttiva, € 426 trattazione ed € 426 fase decisionale), oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del pre- sente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza 243 re- sa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 12/7/2022 da con atto di Parte_1
5 citazione notificato il 25/10/2022 a così provvede nel contraddittorio del- CP_1 le parti:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda formulata da CP_1
- condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, CP_1 liquidate per il primo grado in € 125,00 per esborsi e € 633,00 per onorari, nonché per il presente giudizio di appello in € 174,00 per esborsi e € 1.278,00 per onorari, oltre, per en- trambi i gradi, rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 24/7/2025
Il Giudice
Gaetano Catalani
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