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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1235/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1235/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
e rappresentato e difeso dall'avv. TURCHETTI ANNAMARIA ed
[...] Persona_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. PERAZZI ANDREA, dall'avv. PIRALI C.F._3 BARBARA e dall'avv. LA MONACA VALENTINO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Andrea Perazzi,
(C.F./P.I. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, Geom. rappresentato e difeso dall'avv. CROCE Controparte_4
PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante pro tempore e per esso dalla Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CRITELLI LUIGI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro TR P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ARIOLA MELISSA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. BETTAGNO OP C.F._4
ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTI CONVENUTE
e contro pagina 1 di 14 (C.F./P.I. ), in persona del procuratore ad negotia Dott. CP_8 P.IVA_4 Pt_3
rappresentato e difeso dall'avv. AQUINO GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso lo
[...] studio del difensore,
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione “in opposizione agli atti esecutivi” ha convenuto in giudizio Persona_2
, , Controparte_3 Controparte_2 CP_1 [...]
, e Geom. chiedendo che gli stessi Controparte_5 TR OP fossero condannati in solido al risarcimento dei danni in favore dell'attrice per aver abusato dei propri diritti, coltivando l'esecuzione (RGE 29/2019), intervenendovi crediti prescritti ed omettendo di denunciare al Giudice che la procedura esecutiva era ormai estinta, nonché invocando, anche, il risarcimento ai sensi dell'art. 96 secondo comma c.p.c. essendo l'esecuzione stata proseguita senza la normale prudenza. In particolare, ha esposto:
- che il aveva promosso Procedura Esecutiva Immobiliare nei Controparte_3
confronti di , con atto di pignoramento notificato in data 26.03.2019 e che nella Persona_1 procedura erano intervenuti e , nonché l' Controparte_2 CP_1 Controparte_9
;
[...]
- che nel corso del processo esecutivo il Condominio creditore aveva depositato oltre il termine di 60 giorni il certificato ex art. 567 c.p.c. e che era stata svolta una consulenza tecnica da parte del Geom.
con conseguente celebrazione della prima asta andata deserta;
OP
- che aveva contratto matrimonio in data 18.10.1958 senza alcuna successiva Persona_1
convenzione inerente al regime patrimoniale e che, pertanto, l'acquisto del diritto era avvenuto in regime di comunione legale con il coniuge Persona_2
- che il Giudice dell'esecuzione aveva disposto la vendita con incanto dei beni pignorati e che in data
17.4.2022 era venuta a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva n. Persona_2
29/2019, sicché in data 28.04.2022 aveva svolto opposizione agli atti esecutivi fondata sui seguenti motivi: pagina 2 di 14 a) inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione del processo esecutivo, ai sensi del combinato disposto del secondo e terzo comma dell'art. 567 c.p.c. per non aver il creditore procedente depositato nei termini di legge la relazione notarile;
b) omessa comunicazione dell'avviso ex art. 599 c.p.c. alla comproprietaria;
c) mancato deposito degli atti di acquisto ultraventennali;
d) carenza, incompletezza o inesattezza, errori ed omissioni della completezza della documentazione depositata;
e) Consulenza Tecnica redatta dall'esperto stimatore falsa, non idonea e incompleta;
f) intervenuta prescrizione del diritto di credito degli Intervenuti e Controparte_2 [...]
; CP_1
g) diritto di procedere all'esecuzione per rilascio per l'esistenza di diritti della Sig.ra Persona_2 sull'immobile oggetto di esecuzione;
- che con ordinanza del 25.7.2022 il Giudice dell'esecuzione, Dott. aveva Persona_3 dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva;
- che aveva, quindi, introdotto il presente giudizio di merito per l'accertamento della Persona_2
condotta illecita dei creditori e degli ausiliari del Giudice, causativa dei seguenti danni patrimoniali e non patrimoniali, quali:
a) mancata liquidazione delle spese della fase sommaria avanti il Giudice dell'Esecuzione;
b) mancato godimento dell'immobile, quantificato nella somma di € 26.650,00 a titolo di canoni di affitto;
c) danno all'immagine e alla reputazione inteso come “danno conseguenza” per aver pubblicato gli avvisi di vendita (14.12.2021 e 10.05.2022);
d) danno per non aver potuto usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, visto che l'art.14 del DL 50/2022 (Decreto Aiuti) aveva stabilito, a certe condizioni, la possibilità di fruire, per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno, del
Superbonus 110 per cento relativo alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- che, quanto al mancato godimento dell'immobile, lo stesso era stato concesso in locazione alla società
, la quale aveva corrisposto un canone mensile di euro 650 Controparte_10
mensili;
pagina 3 di 14 - che il Geom. e la società , nella loro qualità di ausiliari del CP_7 TR
Giudice, avevano omesso di informare quest'ultimo del tardivo deposito della documentazione notarile ex art. 567 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e Controparte_2 CP_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione dell'attrice quanto alle domande risarcitorie svolte “in proprio” e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. In particolare, hanno dedotto:
- che l'attrice aveva evocato in giudizio i convenuti con un atto di citazione definito “in opposizione agli atti esecutivi”, sebbene non avesse mosso alcuna censura alla regolarità degli atti;
- che il bene pignorato era stato acquistato da “quale titolare dell'omonima impresa Persona_1 individuale con sede in Fagnano Olona Via Roma n. 64/bis - p iva : ” e quindi l'acquisto P.IVA_5
non era avvenuto in regime di comunione legale fra i coniugi;
- che, pertanto, non essendo mai stata titolare, prima del decesso del marito, di un diritto di comproprietà sul bene, non era legittimata a svolgere, nel presente giudizio, alcuna domanda “in proprio”;
- che non era provato che fosse l'unica erede del defunto;
Persona_2 Persona_1
- che non poteva ravvisarsi alcun profilo di colpa nella condotta dei convenuti i quali, oltre a non aver iniziato la procedura esecutiva, non l'avevano neppure coltivata;
- che e non avevano iniziato l'esecuzione e dopo l'intervento CP_1 Controparte_2 non avevano dato alcun impulso alla procedura, tant'è che non si erano neppure associati all'istanza di vendita dei beni pignorati, rimettendosi alla decisione del G.E.;
- che gli stessi, infine, non appena sollevata l'eccezione di prescrizione, avevano rinunciato all'esecuzione con atto del 20.6.2022 depositato il 22.6.2022;
- che gli stessi, in epoca successiva, comparsi personalmente all'udienza del 14.9.2022, avevano dichiarato di rinunciare al credito, prestando altresì consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte in loro favore;
- che l'agire in giudizio per un credito prescritto deve essere considerato come un comportamento legittimo e consentito dal nostro ordinamento giuridico, in quanto l'eccezione di prescrizione compete al solo debitore, il quale può decidere di non sollevarla;
pagina 4 di 14 - che le spese della fase sommaria avanti al Giudice dell'esecuzione erano state già liquidate dal
Giudice dell'esecuzione;
- che l'attrice richiedeva il risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile salvo poi riferire di aver concesso l'immobile in locazione alla società , che aveva regolarmente CP_10
corrisposto il relativo canone mensile;
- che , in proprio, non aveva titolo per richiedere alcunché e, inoltre, non poteva aver Persona_2 subito alcun danno all'immagine attesa la sua estraneità al processo esecutivo;
- che la pretesa non poteva essere fatta valere quale erede del marito poichè, Persona_1 nell'avviso di vendita, per ragioni di tutela della privacy, non compariva il nome dell'esecutato;
- che era del tutto pivo di prova il danno subito per non aver potuto usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il Controparte_3 chiedendo che, in via preliminare, fosse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e l'improcedibilità per mancata costituzione nei termini di cui all'art. 618 c.p.c., nonché l'inammissibilità delle domande formulate nella fase di merito in quanto estranee all'oggetto del giudizio di merito e proposte nei confronti di parti del tutto estranee alla fase sommaria. Nel merito, ha chiesto che tutte le domande fossero rigettate, in quanto era onere del debitore verificare la regolarità della procedura. Con riguardo ai danni lamentati ha illustrato:
- che il contratto di locazione prodotto in giudizio, oltre a essere stato stipulato da soggetto diverso dal proprietario, non risultava essere stato registrato e, conseguentemente, non aveva data certa e che, come riferito dal CTU e dal Custode, l'immobile non era mai stato concesso in locazione;
- che, quanto al danno all'immagine ed alla reputazione, la procedura esecutiva immobiliare era stata promossa nei confronti di e non di e che, in ogni caso, negli avvisi di Persona_1 Persona_2
vendita, per ragioni di privacy non compariva il nome dell'esecutato;
- che l'immobile era stato acquistato dalla ditta e non da privato ed era parte del Persona_1
complesso condominiale denominato per cui il debitore non avrebbe Controparte_3
potuto beneficiare del superbonus previsto per i privati e per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti;
- che la pretestuosità delle formulate domande giustificava la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 5 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo il Controparte_11 rigetto dell'opposizione e di ogni avversa domanda in quanto tardiva ed inammissibile e che, in subordine, fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva. In particolare ha esposto:
- che il giudizio di merito radicato ai sensi dell'art. 616 c.p.c. e quello previsto dall'art. 618 c.p.c. non costituiscono un giudizio autonomo ma la prosecuzione delle rispettive prime fasi cautelari, sicché dovevano essere dichiarate inammissibili le domande che non erano già state formulate della fase sommaria;
- che doveva essere eccepito il parziale difetto di legittimazione attiva da parte dell'attrice, in quanto non rappresentava l'unico soggetto erede di;
Persona_1
- che tanto nel ricorso introduttivo della prima fase di giudizio che nell'atto di citazione notificato in data 30.09.2022, parte attrice non aveva esposto censure riguardo all'agente della riscossione intervenuto nella procedura in forza delle cartelle di pagamento 11720150016415373000,
11720150016415474000 e 11720190008260720;
- che controparte non aveva contestato la legittimità del credito oggetto di riscossione né della notifica delle cartelle e non aveva eccepito la prescrizione del credito;
- che l'ordinanza d'estinzione della procedura non era stata reclamata, sicché era inammissibile l'odierna domanda di liquidazione di quei medesimi compensi di lite espressamente non riconosciuti in favore di parte attrice;
- che, in relazione al danno da mancato godimento dell'immobile, la pretesa attorea era infondata posto che la stessa attrice aveva prodotto un contratto di locazione stipulato da società il cui legale rappresentante era il figlio nonché coerede;
Parte_1
- che, pertanto, la controparte non poteva rivendicare il mancato sfruttamento economico di un bene locato dal proprio figlio e coerede;
- che l'immagine e reputazione di non era stata pregiudicata dall'essere stata Persona_1 qualificata come parte debitrice esecutata, in quanto il venir meno dell'esecuzione in assenza di contestazione della posizione debitoria non avrebbe realizzato alcun effetto modificativo della reputazione del soggetto rimasto oggettivamente debitore malgrado l'estinzione della procedura esecutiva;
pagina 6 di 14 - che era del tutto pivo di prova il danno subito per non aver potuto usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020.
Si è costituito in giudizio chiedendo che fosse accertato e dichiarato il difetto di OP legittimazione dell'attrice quanto alle domande risarcitorie svolte in proprio e, nel merito, che fosse accertata e dichiarata l'infondatezza e la temerarietà delle richieste risarcitorie formulate da parte attrice. Ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione attiva di in proprio e che nella Persona_2 qualità d'erede il risarcimento doveva essere limitato ad un terzo. Nel merito ha dedotto che non rientrava nell'incarico del CTU la verifica della regolarità dei termini di deposito dell'istanza di vendita, incombente gravante sul creditore procedente la cui tardività avrebbe potuto essere sollevata dal debitore esecutato. Con riferimento al danno da mancata locazione ha evidenziato che l'immobile era libero dalla data dell'incarico ricevuto e sino al deposito dell'elaborato peritale.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito Aste eccependo, in via CP_6 CP_6 preliminare, la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e nel merito il rigetto delle domande attoree. Ha esposto che la data per il rilascio dell'immobili era stata differita più volte a causa d'impedimento addotti dal debitore e che, a seguito della nomina come custode oggetto del Per_1
pignoramento, aveva svolto con diligenza l'incarico ricevuto, in cui non poteva ritenersi ricompreso il compito di verificare il tardivo deposito della documentazione notarile ex art. 567 c.p.c., semmai spettante al debitore esecutato. Ha, infine, dedotto che il danno lamentato dall'attrice non era provato e non era causalmente riconducibile alla procedura espletata, chiedendo, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa di per essere eventualmente manlevata e garantita. CP_8
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, si è costituita in giudizio la quale CP_8 non ha sollevato eccezioni sull'operatività della polizza e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea. Ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a e Persona_2
l'inammissibile del presente giudizio per essere stato iscritto a ruolo tardivamente e per avere ad oggetto domande nuove e diverse rispetto a quelle proposte nella fase sommaria del procedimento di opposizione agli atti esecutivi, nella quale non era stata proposta alcuna domanda risarcitoria e alla
CP_ quale non avevano partecipato l'assicurata e TR OP [...]
. Si è, infine, associata alle difese di Controparte_11 TR evidenziando che il danno lamentato dall'attrice avrebbe potuto essere evitato dal debitore usando pagina 7 di 14 l'ordinaria diligenza e precisando che la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta per un mero errore formale.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 17.5.2023 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata in data 6.12.2023 l'udienza per la decisione sulle istanze istruttorie. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata in data
19.6.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni poi differita al 27.11.2024 e celebratasi mediante trattazione scritta. Nelle note sostitutive d'udienza del 19.6.2024, con comparsa d'intervento e prosecuzione del giudizio, si è costituito in qualità di erede di Parte_1 Persona_2
e di . Persona_1
Con ordinanza del 24.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esplicate.
In via preliminare, va osservato che il presente giudizio è stato introdotto da in proprio Persona_2
e quale erede del defunto marito e, a seguito del decesso dell'attrice, è stato Persona_1 proseguito dal di lei figlio nella qualità d'erede di e di Parte_1 Persona_2
. Persona_1
Occorre premettere che difetta la legittimazione attiva dell'originaria attrice per le domande svolte in proprio, in quanto risulta documentalmente provato che l'immobile oggetto della procedura esecutiva non faceva parte della comunione con il coniuge, essendo stato acquistato da “quale Persona_1 titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Fagnano Olona”, come emerge dalle note di trascrizione dei decreti di trasferimento del bene emessi dal G.E dott. Montefusco in data 19.06.1995
Cron. 2687 Rep 543, (Es. Im. 106/87) e dalla dott.ssa 09.01.1996 Cron. 33 Rep. 5 (R.G.F. Per_4
1810 Fall. (doc. 8 e 9 . conservava, pertanto, soltanto una Parte_4 CP_3 Persona_2
legittimazione in qualità di erede di . Persona_1
In via preliminare occorre, inoltre, osservare che non sussiste l'improcedibilità della domanda per il mancato rispetto del termine dimezzato d'iscrizione al ruolo, in quanto nell'ambito delle opposizioni esecutive, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduce la fase di merito non pagina 8 di 14 subisce alcuna riduzione e la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio (Cass. sez. III, 27/07/2021, n.21512).
È, inoltre, infondata l'eccezione di parte attrice in merito alla mancanza di legittimazione (attiva e passiva) dell'amministratore a stare in causa in assenza di una delibera autorizzativa, avendo il provveduto a depositare la delibera del 20.01.2023 di ratifica tutti gli incarichi in corso CP_3
(doc. 23).
Posto ciò, a seguito della declaratoria d'inefficacia del pignoramento e dell'estinzione della procedura esecutiva n. 29/2019, il Giudice dell'esecuzione aveva assegnato i termini per l'introduzione del giudizio di merito, in quanto era stata dichiarata la volontà d'instaurare un'opposizione di terzo e permaneva l'interesse a una pronuncia di merito in ordine all'opposizione all'esecuzione nei confronti dei creditori intervenuti. Il giudizio di merito è stato, invece, proposto essenzialmente per far valere un danno da esecuzione illegittima e da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Al riguardo, può essere riconosciuta l'ammissibilità di tali domande in sede di opposizione all'esecuzione. Sul punto le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che la domanda di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza va proposta dinanzi al Giudice dell'opposizione all'esecuzione e ne è consentita l'introduzione in un autonomo giudizio solo quando sia impossibile, per ragioni di fatto o di diritto, introdurre la domanda risarcitoria in quella sede (Cass. n. 25478 del 21/09/2021).
Tuttavia, la fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione è stata introdotta da Persona_2 deducendo dei vizi formali della procedura e lamentando l'intervenuta prescrizione del diritto di credito soltanto nei confronti dei creditori intervenuti e . Nella fase di Controparte_2 CP_1 cognizione sommaria dell'esecuzione non è stata, quindi, eccepita l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione del creditore procedente Invero, non può affermarsi che la preliminare fase CP_3
sommaria sia stata propriamente celebrata, in quanto il ricorso denominato e depositato innanzi al
Giudice dell'esecuzione è stato riqualificato dal Giudice dell'esecuzione come un atto diretto a sollecitare l'esercizio dei poteri d'ufficio del Giudice in merito all'osservanza del termine di cui all'art. 567 c.p.c. Se inteso come un ricorso introduttivo di un'opposizione agli atti esecutivi, deve, invece, esserne affermata la tardività, essendo stato presentato oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617
pagina 9 di 14 c.p.c. ed essendo rimasto indimostrato che l'opponente era venuta a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva in data 17.4.2022.
La domanda di risarcimento del danno da esecuzione illegittima e lite temeraria risulta quindi inammissibile, in quanto il giudizio di merito avrebbe dovuto essere preceduto dal regolare svolgimento della fase sommaria davanti al Giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 617 c.p.c., comma
2, e art. 618 c.p.c.
Al riguardo, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, espressamente prevista dalla attuale formulazione dall'art. 615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), e dall'art. 617, comma
2, e art. 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonché dall'art. 619 c.p.c., (per l'opposizione di terzo all'esecuzione) non può essere ritenuta meramente facoltativa. Anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c., e/o dell'art. 618 c.p.c., resta comunque ferma l'esigenza che l'opposizione stessa sia introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente nell'ambito del processo esecutivo, prima della instaurazione del giudizio di merito in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice competente” (Cass. n. 25170 del 11/10/2018).
In ogni caso la domanda risarcitoria avanzata in tale sede va rigettata anche nel merito essendo del tutto infondata.
La procedura esecutiva è stata, infatti, dichiarata estinta per il vizio formale del mancato rispetto del termine di cui all'art. 567 c.p.c., in base al quale il creditore procedente deve provvedere entro 60 giorni dal deposito dell'istanza di vendita ad allegare la documentazione ipocatastale di cui al secondo comma della medesima norma. Nella fase sommaria non è stata eccepita l'inesistenza del diritto di credito del e nel presente giudizio parte attrice si è limitata ad Controparte_3 affermare che il credito era contestato producendo l'atto di citazione per l'impugnazione delle delibere condominiali da cui traeva origine il credito vantato dal creditore procedente (doc. 18). Tale impugnativa, essendo datata 19.4.2023, è, per di più, successiva all'introduzione della procedura esecutiva R.g.n. 29/2019 e parte attrice non ha contestato la circostanza, dedotta dalla difesa del della soccombenza di in tale giudizio relativo alle delibere CP_3 Parte_1
assembleari. In ogni caso, l'opponente già nella fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione non pagina 10 di 14 avrebbe potuto sollevare alcuna contestazione in merito al diritto di credito vantato dal , in CP_3
quanto lo stesso trae fondamento da un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo.
L'esistenza del credito azionato è, quindi, coperta da giudicato.
Non essendo ravvisabile un esercizio di azione esecutiva in assenza di credito, non è, quindi, configurabile una responsabilità processuale aggravata per colpa in base all'art. 96, comma 2, c.p.c.
La procedura esecutiva è stata, infatti, intrapresa dal nei Controparte_3 confronti dell'effettivo debitore ed è stata dichiarata estinta per la mera violazione Persona_1 formale del termine di cui all'art. 567 c.p.c. L'asserito danno lamentato da parte attrice avrebbe potuto, peraltro, essere evitato dal debitore in maniera tempestiva, qualora lo stesso avesse usato l'ordinaria diligenza nel controllare il regolare svolgimento della procedura esecutiva. Nessun abuso della procedura esecutiva può, quindi, essere ascritto al creditore procedente.
Parimenti è infondato il prospettato abuso del processo esecutivo da parte dei creditori intervenuti e Gli stessi, dopo la presentazione dell'atto d'intervento, non hanno dato alcun Pt_5 CP_2 impulso alla procedura, tant'è che non si sono neppure associati all'istanza di vendita nei beni pignorati, rimettendosi alla decisione del G.E. (cfr. doc.
8 - verbale d'udienza 10/9/2021). Inoltre, a seguito della proposizione dell'eccezione di prescrizione hanno rinunciato all'esecuzione con atto del
20.6.2022 (doc. 9-10) e hanno prestato consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte in loro favore
(doc. 11). Nessuna censura può essere mossa agli stessi per il solo fatto di essere intervenuti nel processo esecutivo vantando un credito prescritto, posto che l'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio e può essere fatta valere dal solo debitore, il quale può anche decidere di rinunciarvi.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi in merito alla posizione dell' _1
. È, infatti, rimasta indimostrata la prescrizione del diritto di credito vantato da quest'ultima
[...]
nei confronti del debitore esecutato e la relativa eccezione è inammissibile nella presente sede, non essendo stata sollevata nella fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione.
Parte attrice ha, inoltre, citato in causa il geom. e OP TR
estranei alla fase sommaria, la cui responsabilità deriverebbe dal fatto di aver omesso di informare il
Giudice del tardivo deposito della documentazione notarile ex art. 567 c.p.c. La pretesa di attribuire una responsabilità di tal genere agli stessi è radicalmente infondata.
pagina 11 di 14 Come documentato dalla stessa, ha correttamente seguito l'incarico di TR custode giudiziale conferito dal Giudice dell'esecuzione con provvedimento del 28.06.2019, nel cui perimetro non può rientrare l'onere di verificare la tempestività del deposito da parte del creditore degli atti della procedura esecutiva e della relativa documentazione, come quella indicata dall'art. 567 c.p.c.
Tale compito non spetta neanche al perito, nella specie il geom. incaricato di redigere CP_7
l'elaborato peritale relativo alla valutazione dell'immobile. Lo stesso non è, infatti, tenuto a controllare la tempestività e completezza dell'istanza di vendita presentata dal creditore procedente e, nella sua qualità di ausiliario del Giudice, ha svolto con correttezza quanto a lui di competenza.
L'inconfigurabilità in capo ai convenuti di una responsabilità per illegittima esecuzione e di una responsabilità processuale aggravata in base all'art. 96, comma 2, c.p.c. esclude conseguentemente la sussistenza di un danno risarcibile. Inoltre, in tale sede l'opponente non può, in ogni caso, lamentare la mancata liquidazione delle spese della fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione, posto che quest'ultimo, anche a seguito dell'istanza di correzione della ricorrente, ha precisato che le spese dovevano ritenersi compensate. L'ordinanza d'estinzione della procedura esecutiva non è, inoltre, stata reclamata dall'attrice ed è quindi divenuta definitiva.
A fronte del rigetto della domanda principale, resta, infine, assorbita la domanda di manleva formulata da nei confronti di TR CP_8
Alla luce delle considerazioni esposte, le domande formulate da parte attrice devono essere rigettate.
È, invece, meritevole d'accoglimento la domanda per lite temeraria proposta nei suoi confronti da tutti i convenuti. Difatti, affinché si giunga ad una condanna per lite temeraria, l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, deve essere altresì tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole della infondatezza medesima (cfr. Cass. civ. n.
15629 del 2010; Cass. civ. n. 19976 del 2005). La condanna ex art. 96 c. 1 e 2 presuppone l'istanza di parte e la prova del danno patito, elementi non richiesti nell'ipotesi di cui all'art. 96 c.
3. c.p.c., la quale esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave, consistente nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nella specie l'evidente inconsistenza giuridica dell'azione intentata giustifica la condanna della parte attrice ex art. 96, c.3., c.p.c. nei confronti di tutti i convenuti, per aver dato avvio al presente giudizio di pagina 12 di 14 merito relativo ad un diritto di credito già oggetto di giudicato e in cui sono stati coinvolti anche i creditori intervenuti nella procedura che avevano già rinunciato al loro credito, nonché gli ausiliari del
Giudice per la violazione di obblighi in alcun modo ad essi ascrivibili.
Tale valutazione viene espressa sia in considerazione della posizione dei numerosi convenuti citati nel presente giudizio, sia rispetto all'insieme del sistema giurisdizionale che ha dovuto distrarre risorse per la trattazione di una controversia della cui infondatezza e pretestuosità l'attore avrebbe potuto avvedersi impiegando l'ordinaria diligenza. Difatti, ad avviso della giurisprudenza, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte” (Cass. sez. un., 13/09/2018, n.22405).
L'odierno attore, avendo proseguito il giudizio nella qualità di erede di , deve quindi Persona_2
essere condannato ex art. 96 c. 3 c.p.c. alla corresponsione di 1.000,00 per ciascuno dei convenuti.
Sulla base del disposto di cui all'art. 96 c.
4. c.p.c. l'opponente deve, altresì, essere condannato al pagamento in favore della della somma di 1.000,00 euro. Parte_6
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato Parte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti che vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività difensiva svolta, sulla base dei parametri ministeriali medi (minimi per la fase istruttoria e decisionale) così come aggiornati dal D.M.
147/2022.
In base al principio di causalità, devono essere poste a carico dell'attore altresì le spese sostenute dalla terza chiamata in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui in tema di CP_8
liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
pagina 13 di 14 - rigetta le domande formulate da quale erede di e Parte_1 Persona_2 Per_1
, nei confronti di tutti i convenuti;
[...]
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3
liquidate in euro in € 7.202,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
[...]
15%, I.V.A. e C.P.A e al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma di euro 1.000,00;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di e Parte_1 Controparte_2 liquidate in euro in € 7.202,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Parte_7
I.V.A. e C.P.A e al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma di euro 1.000,00;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_11
liquidate in euro in € 7.202,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
[...]
I.V.A. e C.P.A, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e al pagamento ex art. 96
c.p.c. della somma di euro 1.000,00;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di liquidate Parte_1 OP in euro in € 7.202,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A e al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma di euro 1.000,00;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 TR liquidate in euro in € 7.202,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
[...]
C.P.A e al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma di euro 1.000,00;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di liquidate in Parte_1 CP_8 euro in € 7.202,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A e al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma di euro 1.000,00:
- condanna al pagamento in favore della della somma Parte_1 Parte_6
di 1.000,00 euro.
Verbania, 1.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1235/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
e rappresentato e difeso dall'avv. TURCHETTI ANNAMARIA ed
[...] Persona_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. PERAZZI ANDREA, dall'avv. PIRALI C.F._3 BARBARA e dall'avv. LA MONACA VALENTINO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Andrea Perazzi,
(C.F./P.I. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, Geom. rappresentato e difeso dall'avv. CROCE Controparte_4
PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante pro tempore e per esso dalla Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CRITELLI LUIGI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro TR P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ARIOLA MELISSA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. BETTAGNO OP C.F._4
ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTI CONVENUTE
e contro pagina 1 di 14 (C.F./P.I. ), in persona del procuratore ad negotia Dott. CP_8 P.IVA_4 Pt_3
rappresentato e difeso dall'avv. AQUINO GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso lo
[...] studio del difensore,
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione “in opposizione agli atti esecutivi” ha convenuto in giudizio Persona_2
, , Controparte_3 Controparte_2 CP_1 [...]
, e Geom. chiedendo che gli stessi Controparte_5 TR OP fossero condannati in solido al risarcimento dei danni in favore dell'attrice per aver abusato dei propri diritti, coltivando l'esecuzione (RGE 29/2019), intervenendovi crediti prescritti ed omettendo di denunciare al Giudice che la procedura esecutiva era ormai estinta, nonché invocando, anche, il risarcimento ai sensi dell'art. 96 secondo comma c.p.c. essendo l'esecuzione stata proseguita senza la normale prudenza. In particolare, ha esposto:
- che il aveva promosso Procedura Esecutiva Immobiliare nei Controparte_3
confronti di , con atto di pignoramento notificato in data 26.03.2019 e che nella Persona_1 procedura erano intervenuti e , nonché l' Controparte_2 CP_1 Controparte_9
;
[...]
- che nel corso del processo esecutivo il Condominio creditore aveva depositato oltre il termine di 60 giorni il certificato ex art. 567 c.p.c. e che era stata svolta una consulenza tecnica da parte del Geom.
con conseguente celebrazione della prima asta andata deserta;
OP
- che aveva contratto matrimonio in data 18.10.1958 senza alcuna successiva Persona_1
convenzione inerente al regime patrimoniale e che, pertanto, l'acquisto del diritto era avvenuto in regime di comunione legale con il coniuge Persona_2
- che il Giudice dell'esecuzione aveva disposto la vendita con incanto dei beni pignorati e che in data
17.4.2022 era venuta a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva n. Persona_2
29/2019, sicché in data 28.04.2022 aveva svolto opposizione agli atti esecutivi fondata sui seguenti motivi: pagina 2 di 14 a) inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione del processo esecutivo, ai sensi del combinato disposto del secondo e terzo comma dell'art. 567 c.p.c. per non aver il creditore procedente depositato nei termini di legge la relazione notarile;
b) omessa comunicazione dell'avviso ex art. 599 c.p.c. alla comproprietaria;
c) mancato deposito degli atti di acquisto ultraventennali;
d) carenza, incompletezza o inesattezza, errori ed omissioni della completezza della documentazione depositata;
e) Consulenza Tecnica redatta dall'esperto stimatore falsa, non idonea e incompleta;
f) intervenuta prescrizione del diritto di credito degli Intervenuti e Controparte_2 [...]
; CP_1
g) diritto di procedere all'esecuzione per rilascio per l'esistenza di diritti della Sig.ra Persona_2 sull'immobile oggetto di esecuzione;
- che con ordinanza del 25.7.2022 il Giudice dell'esecuzione, Dott. aveva Persona_3 dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva;
- che aveva, quindi, introdotto il presente giudizio di merito per l'accertamento della Persona_2
condotta illecita dei creditori e degli ausiliari del Giudice, causativa dei seguenti danni patrimoniali e non patrimoniali, quali:
a) mancata liquidazione delle spese della fase sommaria avanti il Giudice dell'Esecuzione;
b) mancato godimento dell'immobile, quantificato nella somma di € 26.650,00 a titolo di canoni di affitto;
c) danno all'immagine e alla reputazione inteso come “danno conseguenza” per aver pubblicato gli avvisi di vendita (14.12.2021 e 10.05.2022);
d) danno per non aver potuto usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, visto che l'art.14 del DL 50/2022 (Decreto Aiuti) aveva stabilito, a certe condizioni, la possibilità di fruire, per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno, del
Superbonus 110 per cento relativo alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- che, quanto al mancato godimento dell'immobile, lo stesso era stato concesso in locazione alla società
, la quale aveva corrisposto un canone mensile di euro 650 Controparte_10
mensili;
pagina 3 di 14 - che il Geom. e la società , nella loro qualità di ausiliari del CP_7 TR
Giudice, avevano omesso di informare quest'ultimo del tardivo deposito della documentazione notarile ex art. 567 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e Controparte_2 CP_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione dell'attrice quanto alle domande risarcitorie svolte “in proprio” e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. In particolare, hanno dedotto:
- che l'attrice aveva evocato in giudizio i convenuti con un atto di citazione definito “in opposizione agli atti esecutivi”, sebbene non avesse mosso alcuna censura alla regolarità degli atti;
- che il bene pignorato era stato acquistato da “quale titolare dell'omonima impresa Persona_1 individuale con sede in Fagnano Olona Via Roma n. 64/bis - p iva : ” e quindi l'acquisto P.IVA_5
non era avvenuto in regime di comunione legale fra i coniugi;
- che, pertanto, non essendo mai stata titolare, prima del decesso del marito, di un diritto di comproprietà sul bene, non era legittimata a svolgere, nel presente giudizio, alcuna domanda “in proprio”;
- che non era provato che fosse l'unica erede del defunto;
Persona_2 Persona_1
- che non poteva ravvisarsi alcun profilo di colpa nella condotta dei convenuti i quali, oltre a non aver iniziato la procedura esecutiva, non l'avevano neppure coltivata;
- che e non avevano iniziato l'esecuzione e dopo l'intervento CP_1 Controparte_2 non avevano dato alcun impulso alla procedura, tant'è che non si erano neppure associati all'istanza di vendita dei beni pignorati, rimettendosi alla decisione del G.E.;
- che gli stessi, infine, non appena sollevata l'eccezione di prescrizione, avevano rinunciato all'esecuzione con atto del 20.6.2022 depositato il 22.6.2022;
- che gli stessi, in epoca successiva, comparsi personalmente all'udienza del 14.9.2022, avevano dichiarato di rinunciare al credito, prestando altresì consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte in loro favore;
- che l'agire in giudizio per un credito prescritto deve essere considerato come un comportamento legittimo e consentito dal nostro ordinamento giuridico, in quanto l'eccezione di prescrizione compete al solo debitore, il quale può decidere di non sollevarla;
pagina 4 di 14 - che le spese della fase sommaria avanti al Giudice dell'esecuzione erano state già liquidate dal
Giudice dell'esecuzione;
- che l'attrice richiedeva il risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile salvo poi riferire di aver concesso l'immobile in locazione alla società , che aveva regolarmente CP_10
corrisposto il relativo canone mensile;
- che , in proprio, non aveva titolo per richiedere alcunché e, inoltre, non poteva aver Persona_2 subito alcun danno all'immagine attesa la sua estraneità al processo esecutivo;
- che la pretesa non poteva essere fatta valere quale erede del marito poichè, Persona_1 nell'avviso di vendita, per ragioni di tutela della privacy, non compariva il nome dell'esecutato;
- che era del tutto pivo di prova il danno subito per non aver potuto usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il Controparte_3 chiedendo che, in via preliminare, fosse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e l'improcedibilità per mancata costituzione nei termini di cui all'art. 618 c.p.c., nonché l'inammissibilità delle domande formulate nella fase di merito in quanto estranee all'oggetto del giudizio di merito e proposte nei confronti di parti del tutto estranee alla fase sommaria. Nel merito, ha chiesto che tutte le domande fossero rigettate, in quanto era onere del debitore verificare la regolarità della procedura. Con riguardo ai danni lamentati ha illustrato:
- che il contratto di locazione prodotto in giudizio, oltre a essere stato stipulato da soggetto diverso dal proprietario, non risultava essere stato registrato e, conseguentemente, non aveva data certa e che, come riferito dal CTU e dal Custode, l'immobile non era mai stato concesso in locazione;
- che, quanto al danno all'immagine ed alla reputazione, la procedura esecutiva immobiliare era stata promossa nei confronti di e non di e che, in ogni caso, negli avvisi di Persona_1 Persona_2
vendita, per ragioni di privacy non compariva il nome dell'esecutato;
- che l'immobile era stato acquistato dalla ditta e non da privato ed era parte del Persona_1
complesso condominiale denominato per cui il debitore non avrebbe Controparte_3
potuto beneficiare del superbonus previsto per i privati e per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti;
- che la pretestuosità delle formulate domande giustificava la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 5 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo il Controparte_11 rigetto dell'opposizione e di ogni avversa domanda in quanto tardiva ed inammissibile e che, in subordine, fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva. In particolare ha esposto:
- che il giudizio di merito radicato ai sensi dell'art. 616 c.p.c. e quello previsto dall'art. 618 c.p.c. non costituiscono un giudizio autonomo ma la prosecuzione delle rispettive prime fasi cautelari, sicché dovevano essere dichiarate inammissibili le domande che non erano già state formulate della fase sommaria;
- che doveva essere eccepito il parziale difetto di legittimazione attiva da parte dell'attrice, in quanto non rappresentava l'unico soggetto erede di;
Persona_1
- che tanto nel ricorso introduttivo della prima fase di giudizio che nell'atto di citazione notificato in data 30.09.2022, parte attrice non aveva esposto censure riguardo all'agente della riscossione intervenuto nella procedura in forza delle cartelle di pagamento 11720150016415373000,
11720150016415474000 e 11720190008260720;
- che controparte non aveva contestato la legittimità del credito oggetto di riscossione né della notifica delle cartelle e non aveva eccepito la prescrizione del credito;
- che l'ordinanza d'estinzione della procedura non era stata reclamata, sicché era inammissibile l'odierna domanda di liquidazione di quei medesimi compensi di lite espressamente non riconosciuti in favore di parte attrice;
- che, in relazione al danno da mancato godimento dell'immobile, la pretesa attorea era infondata posto che la stessa attrice aveva prodotto un contratto di locazione stipulato da società il cui legale rappresentante era il figlio nonché coerede;
Parte_1
- che, pertanto, la controparte non poteva rivendicare il mancato sfruttamento economico di un bene locato dal proprio figlio e coerede;
- che l'immagine e reputazione di non era stata pregiudicata dall'essere stata Persona_1 qualificata come parte debitrice esecutata, in quanto il venir meno dell'esecuzione in assenza di contestazione della posizione debitoria non avrebbe realizzato alcun effetto modificativo della reputazione del soggetto rimasto oggettivamente debitore malgrado l'estinzione della procedura esecutiva;
pagina 6 di 14 - che era del tutto pivo di prova il danno subito per non aver potuto usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020.
Si è costituito in giudizio chiedendo che fosse accertato e dichiarato il difetto di OP legittimazione dell'attrice quanto alle domande risarcitorie svolte in proprio e, nel merito, che fosse accertata e dichiarata l'infondatezza e la temerarietà delle richieste risarcitorie formulate da parte attrice. Ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione attiva di in proprio e che nella Persona_2 qualità d'erede il risarcimento doveva essere limitato ad un terzo. Nel merito ha dedotto che non rientrava nell'incarico del CTU la verifica della regolarità dei termini di deposito dell'istanza di vendita, incombente gravante sul creditore procedente la cui tardività avrebbe potuto essere sollevata dal debitore esecutato. Con riferimento al danno da mancata locazione ha evidenziato che l'immobile era libero dalla data dell'incarico ricevuto e sino al deposito dell'elaborato peritale.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito Aste eccependo, in via CP_6 CP_6 preliminare, la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e nel merito il rigetto delle domande attoree. Ha esposto che la data per il rilascio dell'immobili era stata differita più volte a causa d'impedimento addotti dal debitore e che, a seguito della nomina come custode oggetto del Per_1
pignoramento, aveva svolto con diligenza l'incarico ricevuto, in cui non poteva ritenersi ricompreso il compito di verificare il tardivo deposito della documentazione notarile ex art. 567 c.p.c., semmai spettante al debitore esecutato. Ha, infine, dedotto che il danno lamentato dall'attrice non era provato e non era causalmente riconducibile alla procedura espletata, chiedendo, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa di per essere eventualmente manlevata e garantita. CP_8
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, si è costituita in giudizio la quale CP_8 non ha sollevato eccezioni sull'operatività della polizza e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea. Ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a e Persona_2
l'inammissibile del presente giudizio per essere stato iscritto a ruolo tardivamente e per avere ad oggetto domande nuove e diverse rispetto a quelle proposte nella fase sommaria del procedimento di opposizione agli atti esecutivi, nella quale non era stata proposta alcuna domanda risarcitoria e alla
CP_ quale non avevano partecipato l'assicurata e TR OP [...]
. Si è, infine, associata alle difese di Controparte_11 TR evidenziando che il danno lamentato dall'attrice avrebbe potuto essere evitato dal debitore usando pagina 7 di 14 l'ordinaria diligenza e precisando che la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta per un mero errore formale.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 17.5.2023 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata in data 6.12.2023 l'udienza per la decisione sulle istanze istruttorie. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata in data
19.6.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni poi differita al 27.11.2024 e celebratasi mediante trattazione scritta. Nelle note sostitutive d'udienza del 19.6.2024, con comparsa d'intervento e prosecuzione del giudizio, si è costituito in qualità di erede di Parte_1 Persona_2
e di . Persona_1
Con ordinanza del 24.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esplicate.
In via preliminare, va osservato che il presente giudizio è stato introdotto da in proprio Persona_2
e quale erede del defunto marito e, a seguito del decesso dell'attrice, è stato Persona_1 proseguito dal di lei figlio nella qualità d'erede di e di Parte_1 Persona_2
. Persona_1
Occorre premettere che difetta la legittimazione attiva dell'originaria attrice per le domande svolte in proprio, in quanto risulta documentalmente provato che l'immobile oggetto della procedura esecutiva non faceva parte della comunione con il coniuge, essendo stato acquistato da “quale Persona_1 titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Fagnano Olona”, come emerge dalle note di trascrizione dei decreti di trasferimento del bene emessi dal G.E dott. Montefusco in data 19.06.1995
Cron. 2687 Rep 543, (Es. Im. 106/87) e dalla dott.ssa 09.01.1996 Cron. 33 Rep. 5 (R.G.F. Per_4
1810 Fall. (doc. 8 e 9 . conservava, pertanto, soltanto una Parte_4 CP_3 Persona_2
legittimazione in qualità di erede di . Persona_1
In via preliminare occorre, inoltre, osservare che non sussiste l'improcedibilità della domanda per il mancato rispetto del termine dimezzato d'iscrizione al ruolo, in quanto nell'ambito delle opposizioni esecutive, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduce la fase di merito non pagina 8 di 14 subisce alcuna riduzione e la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio (Cass. sez. III, 27/07/2021, n.21512).
È, inoltre, infondata l'eccezione di parte attrice in merito alla mancanza di legittimazione (attiva e passiva) dell'amministratore a stare in causa in assenza di una delibera autorizzativa, avendo il provveduto a depositare la delibera del 20.01.2023 di ratifica tutti gli incarichi in corso CP_3
(doc. 23).
Posto ciò, a seguito della declaratoria d'inefficacia del pignoramento e dell'estinzione della procedura esecutiva n. 29/2019, il Giudice dell'esecuzione aveva assegnato i termini per l'introduzione del giudizio di merito, in quanto era stata dichiarata la volontà d'instaurare un'opposizione di terzo e permaneva l'interesse a una pronuncia di merito in ordine all'opposizione all'esecuzione nei confronti dei creditori intervenuti. Il giudizio di merito è stato, invece, proposto essenzialmente per far valere un danno da esecuzione illegittima e da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Al riguardo, può essere riconosciuta l'ammissibilità di tali domande in sede di opposizione all'esecuzione. Sul punto le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che la domanda di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza va proposta dinanzi al Giudice dell'opposizione all'esecuzione e ne è consentita l'introduzione in un autonomo giudizio solo quando sia impossibile, per ragioni di fatto o di diritto, introdurre la domanda risarcitoria in quella sede (Cass. n. 25478 del 21/09/2021).
Tuttavia, la fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione è stata introdotta da Persona_2 deducendo dei vizi formali della procedura e lamentando l'intervenuta prescrizione del diritto di credito soltanto nei confronti dei creditori intervenuti e . Nella fase di Controparte_2 CP_1 cognizione sommaria dell'esecuzione non è stata, quindi, eccepita l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione del creditore procedente Invero, non può affermarsi che la preliminare fase CP_3
sommaria sia stata propriamente celebrata, in quanto il ricorso denominato e depositato innanzi al
Giudice dell'esecuzione è stato riqualificato dal Giudice dell'esecuzione come un atto diretto a sollecitare l'esercizio dei poteri d'ufficio del Giudice in merito all'osservanza del termine di cui all'art. 567 c.p.c. Se inteso come un ricorso introduttivo di un'opposizione agli atti esecutivi, deve, invece, esserne affermata la tardività, essendo stato presentato oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617
pagina 9 di 14 c.p.c. ed essendo rimasto indimostrato che l'opponente era venuta a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva in data 17.4.2022.
La domanda di risarcimento del danno da esecuzione illegittima e lite temeraria risulta quindi inammissibile, in quanto il giudizio di merito avrebbe dovuto essere preceduto dal regolare svolgimento della fase sommaria davanti al Giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 617 c.p.c., comma
2, e art. 618 c.p.c.
Al riguardo, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, espressamente prevista dalla attuale formulazione dall'art. 615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), e dall'art. 617, comma
2, e art. 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonché dall'art. 619 c.p.c., (per l'opposizione di terzo all'esecuzione) non può essere ritenuta meramente facoltativa. Anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c., e/o dell'art. 618 c.p.c., resta comunque ferma l'esigenza che l'opposizione stessa sia introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente nell'ambito del processo esecutivo, prima della instaurazione del giudizio di merito in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice competente” (Cass. n. 25170 del 11/10/2018).
In ogni caso la domanda risarcitoria avanzata in tale sede va rigettata anche nel merito essendo del tutto infondata.
La procedura esecutiva è stata, infatti, dichiarata estinta per il vizio formale del mancato rispetto del termine di cui all'art. 567 c.p.c., in base al quale il creditore procedente deve provvedere entro 60 giorni dal deposito dell'istanza di vendita ad allegare la documentazione ipocatastale di cui al secondo comma della medesima norma. Nella fase sommaria non è stata eccepita l'inesistenza del diritto di credito del e nel presente giudizio parte attrice si è limitata ad Controparte_3 affermare che il credito era contestato producendo l'atto di citazione per l'impugnazione delle delibere condominiali da cui traeva origine il credito vantato dal creditore procedente (doc. 18). Tale impugnativa, essendo datata 19.4.2023, è, per di più, successiva all'introduzione della procedura esecutiva R.g.n. 29/2019 e parte attrice non ha contestato la circostanza, dedotta dalla difesa del della soccombenza di in tale giudizio relativo alle delibere CP_3 Parte_1
assembleari. In ogni caso, l'opponente già nella fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione non pagina 10 di 14 avrebbe potuto sollevare alcuna contestazione in merito al diritto di credito vantato dal , in CP_3
quanto lo stesso trae fondamento da un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo.
L'esistenza del credito azionato è, quindi, coperta da giudicato.
Non essendo ravvisabile un esercizio di azione esecutiva in assenza di credito, non è, quindi, configurabile una responsabilità processuale aggravata per colpa in base all'art. 96, comma 2, c.p.c.
La procedura esecutiva è stata, infatti, intrapresa dal nei Controparte_3 confronti dell'effettivo debitore ed è stata dichiarata estinta per la mera violazione Persona_1 formale del termine di cui all'art. 567 c.p.c. L'asserito danno lamentato da parte attrice avrebbe potuto, peraltro, essere evitato dal debitore in maniera tempestiva, qualora lo stesso avesse usato l'ordinaria diligenza nel controllare il regolare svolgimento della procedura esecutiva. Nessun abuso della procedura esecutiva può, quindi, essere ascritto al creditore procedente.
Parimenti è infondato il prospettato abuso del processo esecutivo da parte dei creditori intervenuti e Gli stessi, dopo la presentazione dell'atto d'intervento, non hanno dato alcun Pt_5 CP_2 impulso alla procedura, tant'è che non si sono neppure associati all'istanza di vendita nei beni pignorati, rimettendosi alla decisione del G.E. (cfr. doc.
8 - verbale d'udienza 10/9/2021). Inoltre, a seguito della proposizione dell'eccezione di prescrizione hanno rinunciato all'esecuzione con atto del
20.6.2022 (doc. 9-10) e hanno prestato consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte in loro favore
(doc. 11). Nessuna censura può essere mossa agli stessi per il solo fatto di essere intervenuti nel processo esecutivo vantando un credito prescritto, posto che l'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio e può essere fatta valere dal solo debitore, il quale può anche decidere di rinunciarvi.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi in merito alla posizione dell' _1
. È, infatti, rimasta indimostrata la prescrizione del diritto di credito vantato da quest'ultima
[...]
nei confronti del debitore esecutato e la relativa eccezione è inammissibile nella presente sede, non essendo stata sollevata nella fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione.
Parte attrice ha, inoltre, citato in causa il geom. e OP TR
estranei alla fase sommaria, la cui responsabilità deriverebbe dal fatto di aver omesso di informare il
Giudice del tardivo deposito della documentazione notarile ex art. 567 c.p.c. La pretesa di attribuire una responsabilità di tal genere agli stessi è radicalmente infondata.
pagina 11 di 14 Come documentato dalla stessa, ha correttamente seguito l'incarico di TR custode giudiziale conferito dal Giudice dell'esecuzione con provvedimento del 28.06.2019, nel cui perimetro non può rientrare l'onere di verificare la tempestività del deposito da parte del creditore degli atti della procedura esecutiva e della relativa documentazione, come quella indicata dall'art. 567 c.p.c.
Tale compito non spetta neanche al perito, nella specie il geom. incaricato di redigere CP_7
l'elaborato peritale relativo alla valutazione dell'immobile. Lo stesso non è, infatti, tenuto a controllare la tempestività e completezza dell'istanza di vendita presentata dal creditore procedente e, nella sua qualità di ausiliario del Giudice, ha svolto con correttezza quanto a lui di competenza.
L'inconfigurabilità in capo ai convenuti di una responsabilità per illegittima esecuzione e di una responsabilità processuale aggravata in base all'art. 96, comma 2, c.p.c. esclude conseguentemente la sussistenza di un danno risarcibile. Inoltre, in tale sede l'opponente non può, in ogni caso, lamentare la mancata liquidazione delle spese della fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione, posto che quest'ultimo, anche a seguito dell'istanza di correzione della ricorrente, ha precisato che le spese dovevano ritenersi compensate. L'ordinanza d'estinzione della procedura esecutiva non è, inoltre, stata reclamata dall'attrice ed è quindi divenuta definitiva.
A fronte del rigetto della domanda principale, resta, infine, assorbita la domanda di manleva formulata da nei confronti di TR CP_8
Alla luce delle considerazioni esposte, le domande formulate da parte attrice devono essere rigettate.
È, invece, meritevole d'accoglimento la domanda per lite temeraria proposta nei suoi confronti da tutti i convenuti. Difatti, affinché si giunga ad una condanna per lite temeraria, l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, deve essere altresì tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole della infondatezza medesima (cfr. Cass. civ. n.
15629 del 2010; Cass. civ. n. 19976 del 2005). La condanna ex art. 96 c. 1 e 2 presuppone l'istanza di parte e la prova del danno patito, elementi non richiesti nell'ipotesi di cui all'art. 96 c.
3. c.p.c., la quale esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave, consistente nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nella specie l'evidente inconsistenza giuridica dell'azione intentata giustifica la condanna della parte attrice ex art. 96, c.3., c.p.c. nei confronti di tutti i convenuti, per aver dato avvio al presente giudizio di pagina 12 di 14 merito relativo ad un diritto di credito già oggetto di giudicato e in cui sono stati coinvolti anche i creditori intervenuti nella procedura che avevano già rinunciato al loro credito, nonché gli ausiliari del
Giudice per la violazione di obblighi in alcun modo ad essi ascrivibili.
Tale valutazione viene espressa sia in considerazione della posizione dei numerosi convenuti citati nel presente giudizio, sia rispetto all'insieme del sistema giurisdizionale che ha dovuto distrarre risorse per la trattazione di una controversia della cui infondatezza e pretestuosità l'attore avrebbe potuto avvedersi impiegando l'ordinaria diligenza. Difatti, ad avviso della giurisprudenza, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte” (Cass. sez. un., 13/09/2018, n.22405).
L'odierno attore, avendo proseguito il giudizio nella qualità di erede di , deve quindi Persona_2
essere condannato ex art. 96 c. 3 c.p.c. alla corresponsione di 1.000,00 per ciascuno dei convenuti.
Sulla base del disposto di cui all'art. 96 c.
4. c.p.c. l'opponente deve, altresì, essere condannato al pagamento in favore della della somma di 1.000,00 euro. Parte_6
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato Parte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti che vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività difensiva svolta, sulla base dei parametri ministeriali medi (minimi per la fase istruttoria e decisionale) così come aggiornati dal D.M.
147/2022.
In base al principio di causalità, devono essere poste a carico dell'attore altresì le spese sostenute dalla terza chiamata in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui in tema di CP_8
liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
pagina 13 di 14 - rigetta le domande formulate da quale erede di e Parte_1 Persona_2 Per_1
, nei confronti di tutti i convenuti;
[...]
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3
liquidate in euro in € 7.202,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
[...]
15%, I.V.A. e C.P.A e al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma di euro 1.000,00;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di e Parte_1 Controparte_2 liquidate in euro in € 7.202,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Parte_7
I.V.A. e C.P.A e al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma di euro 1.000,00;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_11
liquidate in euro in € 7.202,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
[...]
I.V.A. e C.P.A, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e al pagamento ex art. 96
c.p.c. della somma di euro 1.000,00;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di liquidate Parte_1 OP in euro in € 7.202,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A e al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma di euro 1.000,00;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 TR liquidate in euro in € 7.202,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
[...]
C.P.A e al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma di euro 1.000,00;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di liquidate in Parte_1 CP_8 euro in € 7.202,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A e al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma di euro 1.000,00:
- condanna al pagamento in favore della della somma Parte_1 Parte_6
di 1.000,00 euro.
Verbania, 1.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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