Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
Dott. Nicolò Crascì Consigliere rel. est.
Dott. Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 167/2020 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e (nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentate e difese per procura in atti dall'Avv. Luisa Trovato (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliate,
Appellanti
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
e (nato a [...] il [...], c.f. Parte_4 [...]
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Francesco Mauceri C.F._4
(del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati
OGGETTO: riduzione per lesione di legittima.
- per le appellanti, l'Avv. Trovato “insiste nell'istanza del richiamo del ctu, già formulata nel precedente verbale;
in subordine precisa le proprie conclusioni chiedendo che la Corte, sulla scorta della sentenza non definitiva già emessa, con la quale è stata dichiarata la lesione di legittima degli odierni appellanti, per essere state le stesse totalmente estromesse dal patrimonio del loro padre, condanni gli odierni appellanti alla reintegra della quota di riserva di legittima con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”,
- per gli appellati, l'Avv. Ridolfo (in sostituzione dell'Avv. Mauceri) “precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi già depositati che si intendono qui integralmente richiamati”.
Posta nuovamente la causa in decisione – e scaduti i termini già assegnati, ex art. 352
c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti per cui è insorta controversia, le tesi delle controparti che si sono contese il campo, i termini della sentenza di primo grado fatta oggetto di impugnazione nonché
i motivi dell'appello interposto dalle germane e Parte_1 Parte_5
sono stati già ripercorsi sia nell'ordinanza in atti del 31.10.2022 (con la
[...]
quale, previa rimessione della causa sul ruolo, si ordinava infine “ex art. 210 c.p.c. all' – Sede di Catania di documentare agli atti di causa quale fosse CP_1
l'ammontare dei trattamenti pensionistici goduti da (nato a [...]
Misterbianco il 20.6.1951, ivi deceduto il 6.3.2013, c.f. ) CodiceFiscale_5
nonché gli estremi identificativi dei conti correnti (bancari o postali) sui quali fossero accreditati i relativi ratei”) sia (successivamente anche ad altra ordinanza del
9.1.2023 mercè la quale la Corte - “Ritenuto - una volta preso atto del riscontro fornito dall' di Catania all'ordine di esibizione (rivolto ad accertare quale fosse CP_1
l'ammontare dei trattamenti pensionistici goduti da – che era nato Persona_1 a Misterbianco il 20.6.1951, c.f. - nonché gli estremi CodiceFiscale_5
identificativi dei conti correnti sui quali fossero accreditati i relativi ratei) impartitogli con l'ordinanza in atti del 31.10.2022 - di dover a questo punto, per gli stessi motivi di cui a detta precedente ordinanza, richiedere alla - Sede CP_2
di Misterbianco di far conoscere l'entità delle giacenze attestate presso tale ufficio postale al nome del de cuius alla data di apertura della sua successione (6 marzo
2013), nonché le movimentazioni nei cinque anni immediatamente anteriori a tale ultima data sul c/c n. ” – ordinava “alla - Sede di P.IVA_1 CP_2
Misterbianco di esibire e produrre copia della documentazione utile a far conoscere
l'entità delle giacenze attestate presso tale ufficio postale al nome di _1
(che era nato a [...] il [...], c.f. )
[...] CodiceFiscale_5
alla data di apertura della sua successione (6 marzo 2013), nonché le movimentazioni del c/c n. 000018027953 nei cinque anni immediatamente anteriori a tale ultima data”) nella resa sentenza non definitiva n. 87/2024 del 15.1.2024.
Sentenza – quest'ultima – con la quale – nel vaglio di quanto i coniugi Parte_6
avevano dedotto onde giungere a sostenere che, nella specie, facesse in realtà difetto una massa attiva ereditaria da sottoporre (in conseguenza della denunziata lesione di quote di legittima) a riduzione essendo, a loro dire, l'eredità gravata da passività tali da eliderne l'attivo – si dava anzitutto atto che ogni controversia al riguardo rimanesse assorbita dalla troncante circostanza che gli appellati non avessero accluso agli atti del giudizio d'appello il loro fascicolo di parte in prime cure di giudizio (al tempo formato con documenti analogici, e non digitali): potendosi, a tal punto, non più che ipotizzare che vi fosse versato anche il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Catania n. 751/2011 con cui veniva “imposto” al de cuius il pagamento ad essi medesimi appellati della somma di € 129.868,54 (che, secondo quanto in quella sede allegato, avrebbe rappresentato parte del prezzo della vendita, per atto pubblico in notar del 4.10.94 Rep. 8848, della casa di via dei Vespri in Misterbianco de Per_2
quo che - in seguito al riconoscimento della simulazione di tale contratto giusta la prodotta sentenza del Tribunale di Catania n. 1480/98 ed anche, nonostante quest'ultima fosse già divenuta cosa giudicata, della successiva sentenza dello stesso
Tribunale n. 1924/2008 – non avrebbe, con i relativi interessi Persona_1
corrispettivi, restituito); decreto ingiuntivo peraltro - non si ometteva di aggiungere – che avrebbe comunque dovuto (ove pure se ne fosse avuta documentale contezza) essere ritenuto tamquam non esset essendo, infatti, detta giudiziale declaratoria di simulazione venuta a sancire, con valenza di giudicato, l'apparenza sia del trasferimento dell'immobile sia pure del pagamento del corrispettivo.
Ciò posto, la stessa sentenza così statuiva infine, non definitivamente pronunziando:”
P Q M
… dichiara aperta la successione in morte di _1
(deceduto in Misterbianco addì 6.3.2013); in accoglimento dell'appello
[...]
condanna per le causali di cui motivazione, in riforma della sentenza impugnata,
al pagamento in favore di e Parte_3 Parte_1 [...]
della somma di € 2.290,14 per ciascuna, oltre interessi nei termini di Parte_2
cui in motivazione;
dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di giudizio”.
E tanto, dopo che si era avuto modo di considerare:
- che, escluso dunque che la massa ereditaria fosse gravata da passività, “sulla base delle emergenze istruttorie, ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556
c.c. la massa di cui tener conto viene, in mancanza sia di alcun donatum sia di passività, ad essere nella specie integrata: a) da detto appartamento (con garage di pertinenza) in Misterbianco, via dei Vespri 409; b) dal saldo attivo di € 6.870.42 - alla data di apertura della successione (6 marzo 2013) - dell'unico conto corrente (acceso presso la Sede di Misterbianco di
[...]
con il n. 000018027953) di cui il de cuius era titolare e sul quale CP_2
affluivano i suoi emolumenti pensionistici”,
- che “Ove, come nella specie, la qualità di heres ncessarius faccia esclusivamente capo a più figli del de cuius, va fatta applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 537 c.c., secondo cui “Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”. Ciò per cui alle odierne appellanti spettano, anzitutto, i 2/3 di detta somma di €
6.870,42, ovvero l'importo di € 2.290,14 per ciascuna. Somma che integra credito di valuta e su cui – in mancanza della stessa allegazione di un maggior danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c. – sono dunque dovuti i soli interessi moratori (al tasso legale tempo per tempo in vigore) dal dì della domanda (vale a dire, dalla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado) al soddisfo”,
- che “Quanto all'appartamento, mette previamente conto di rammentare che, nella sistematica codicistica, “occorre distinguere tra l'azione di riduzione e quella (successiva) di restituzione. Poiché l'ordinamento riconosce il potere di disporre validamente sia inter vivos sia mortis causa, l'azione di riduzione non
è diretta a far dichiarare la nullità né a far pronunziare l'annullamento del testamento o della donazione: se così fosse, le disposizioni testamentarie e le donazioni dovrebbero cadere ed i beni dovrebbero poter essere rivendicati dal legittimario contro i terzi, il che in linea di massima non è. Per opinione dominante, l'azione di riduzione configura una azione personale - diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima - e non un'azione reale, perché si propone non contro chi al momento è titolare del bene, che fu lasciato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi, i legatari o
i donatari. Il legittimario, dunque, non ha un diritto reale sui beni legati o donati;
egli ha un diritto contro il legatario o il donatario cui corrisponde una obbligazione, per cui costoro rispondono con tutto il loro patrimonio (il che raffigura la caratteristica del diritto di credito). L'azione di restituzione è, invece, un'azione di condanna che presuppone già pronunziata la riduzione”
(Cass. II 4130/2001): dacchè tanto fornisce contezza della piena ammissibilità della pur limitata domanda delle due rivolta a sentir esclusivamente _1
sancito il loro diritto “ai due terzi dell'intero asse ereditario, così come risulterà in esito all'istruttoria, relitto da , diritto da Persona_1
assicurare dunque loro anche mediante riconoscimento in loro favore del predetto “utile corrispondente alla quota di legittima” e non necessariamente, invece, mediante reintegrazione in natura della quota medesima”,
- che “La liquidazione di detto utile ulteriormente passa per la stima del valore di mercato dell'appartamento (con garage di pertinenza) de quo alla data di apertura della successione in morte di con contestuale Persona_1
ordinanza la causa deve essere, pertanto, rimessa sul ruolo al fine della nomina di c.t.u. che proceda a tale stima nonché (alla luce dell'arresto secondo cui “Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, qualora l'integrazione spettante al legittimario leso venga effettuata mediante conguaglio in denaro nonostante l'esistenza nell'asse di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca
l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione
(sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita), nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda”, Cass. II 1884/2017) alla rivalutazione del relativo importo dal dì dell'apertura della successione all'attualità, ed ancora (considerato altresì che “Nell'ipotesi in cui la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con
l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno”, Cass. II 7478/2000) alla quantificazione (sulle somme rivalutate anno per anno) degli interessi compensativi, da calcolarsi facendosi riferimento anno per anno, ove superiore al saggio degli interessi legali, al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi”.
§§§
Acquisita la c.t.u. estimativa dunque disposta veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali la causa era nuovamente posta in decisione.
§§§
Il nominato c.t.u. - previamente dato atto che “i cespiti immobiliari oggetto di valutazione economica ai fini dell'assolvimento del mandato ricevuto sono composti:
a) dal garage del piano terra, avente accesso dal civico n° 411 di via dei Vespri di
Misterbianco, censito nel catasto urbano nel foglio 11 part 377 sub 2, della superfice di mq 49.22 e superficie lorda pari a mq 52.57; b) dall'appartamento del primo piano della superfice lorda di mq 93.15 (superficie netta di mq 90.16), oltre ai balconi della superficie di mq 17.56 ed al vano di sgombero del terzo piano (lato dx) della superficie lorda di mq 36.05, il tutto censito con il sub 7” – giungeva a concludere (sul dichiarato fondamento di “un'indagine di mercato condotta dallo scrivente mediante consultazione di riviste specializzate e notizie avute da agenzie di compravendita, intermediatori di beni immobili e notai nella zona del Comune di
Misterbianco dove sono ubicati i beni immobili di proprietà dei coniugi appellati in merito ad immobili aventi analoga destinazione d'uso abitativo di tipo per civile abitazione e caratteristiche intrinseche ed estrinseche pressoché analoghe”: e ritenuto di dover infine individuare, fatto riferimento alla data di apertura della successione del , in € 900,00/mq il parametro medio di calcolo del valore di _1
mercato in illo tempore dell'appartamento, ed in 700,00/mq il parametro medio di calcolo del valore di mercato, sempre in illo tempore, del garage) che il valore di scambio di detto compendio immobiliare fosse da stimare nel complessivo importo di
€ 142.000,00. Subito dopo rilevando, tuttavia, che dovesse “tenersi in debito conto che il valore stimato degli immobili nel 2013 è quello relativo ad immobili aventi una regolarità urbanistica, mentre gli stessi immobili hanno assunto tale regolarità con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (all. n° 15) - avvenuta con prot. 3307 in data 24.03.2015 e rilasciata ai coniugi appellati che si presuppone che abbiano curato tutti gli aspetti (economici e istruttori) della pratica - e della certificazione all'abitabilità (all. n° 16) rilasciata con prot. 2678 del 15.02.2018, presupponendo anche in questo caso che gli appellati abbiano curato tutti gli aspetti (economici e istruttori) della pratica. Per tali motivazioni lo scrivente ritiene opportuno ridurre al
50% il valore ricavato dei cespiti edilizi valutati alla data di apertura della successione del Signor (avventa il 6 marzo 2013), ossia nella Persona_1
misura di € 142.000 x 0,50 = € 72.000,00”. Conclusione – questa – ribadita anche dopo le accese contestazioni al riguardo sollevate dal c.t. di fiducia di parte appellante, contestazioni riscontrando le quali il c.t.u. replicava che “le argomentazioni poste a sostegno delle proprie idee certamente non aiutano il c.t.p. dato che non tiene assolutamente in conto la mancata regolarità urbanistica dei cespiti immobiliari che non avrebbe permesso una commercializzazione in un mercato immobiliare libero”.
A ben vedere, a non convincere sono piuttosto le argomentazioni del c.t.u. che, dapprima, sostiene che l'irregolarità urbanistica che, al momento dell'apertura della successione del , affettava l'immobile ne riducesse notevolmente il valore di _1
mercato: e tuttavia, nel replicare ai rilievi del c.t. di parte, giunge a farsi paladino di ancor più radicale assunto, vale a dire che detta irregolarità “non avrebbe permesso una commercializzazione” dello stesso immobile.
Poiché sul punto va allora fatta chiarezza, giova dare atto che - come conducentemente obiettato da parte appellante - ad essere sanato era nella fattispecie abuso edilizio di modesta rilevanza, integrato dalla realizzazione in seno al pozzo luce del fabbricato di un piccolo locale adibito a lavanderia e del suddetto vano di sgombero sulla terrazza di copertura dell'edificio: interventi edilizi da sussumersi per la loro modestia, senza dubbio meno, nell'ambito categoriale delle parziali difformità oggi disciplinate dall'art. 34 del T.U. 380/2001, e non invece nell'ambito della totale difformità dell'opera od anche della sua realizzazione con variazioni essenziali di cui, rispettivamente, agli artt. 31 e 32 s.l. (statuendo, in particolare, detta ultima disposizione di legge che si ha essenzialità della variazione alla concessione quando
“si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione
d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative”). Dal che deve ai fini dell'odierno giudizio farsi discendere che il compendio immobiliare qui in esame fosse già commerciabile – e, soprattutto, che lo fosse a normali valori di mercato - anche prima che fosse infine rilasciata la ridetta concessione in sanatoria (cfr., per identità di ratio,
Cass. II 11659/2018, “In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 40 l. n. 47 del 1985 può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. nel caso in cui
l'immobile abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione”, conf. Cass. II 34/2024).
Al più – non si omette, per debito di completezza, di considerare altresì – si può validamente affermare che gli appellati possano richiedere il rimborso pro quota della somma di € 590,00 (pari alla metà dell'importo che emerge, dal preambolo del provvedimento concessorio, che sia stato versato “a conguaglio così come calcolato dall' e come risulta dalle attestazioni allegate agli atti” da CP_3 Parte_3
nella sua qualità di nuova proprietaria sia del compendio immobiliare qui in rilievo sia pure dell'ulteriore compendio, in seno al medesimo fabbricato, individuato dai subb. 3 [garage a pianterreno] e 5 [appartamento a piano secondo con annesso locale di sgombero sulla terrazza di copertura del fabbricato] parimenti oggetto della medesima concessione in sanatoria): richiesta che comunque – si rileva con valenza assorbente - non è stata formulata da parte appellata (non senza una ragione, vale la pena di soggiungere: stante, infatti, che in atti si controverte esclusivamente di lesione di quote di legittima e che può fondatamente escludersi che debito del genere possa essere sussunto ai “debiti” contemplati dall'art. 556 c.c.).
§§§
La terza parte di detto importo di € 142.000,00 è pari ad € 47.333,33. Importo che, come si è visto, integra credito di valore e che deve essere, pertanto, rivalutato (a decorrere dal suddetto 6 marzo 2013) sino all'attualità secondo indici ISTAT di aumento del costo della vita: e che oggi ascende dunque all'importo (calcolato mediante utilizzo del software disponibile sul sito https://rivaluta.istat.it) di €
57.417,36.
Per altro verso (e previamente rammentato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 561 c.c., nel caso di positivo esperimento di azione di riduzione “I frutti sono dovuti
a decorrere [soltanto, n.d.r.] dal giorno della domanda giudiziale”), sull'importo di €
47.713,68 – dato dalla rivalutazione dell'importo ridetto di € 47.333,33 alla data del
19.12.2016 di notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, importo poi rivalutato anno per anno sino all'attualità – sono dovuti, sempre per quanto si è già avuto modo di osservare e ritenere, gli interessi cc.dd. compensativi: il cui tasso la Corte oggi ritiene, per economia di giudizio, di parificare a quello legale tempo per tempo in vigore ex art. 1284 c.c. Di talchè, in relazione all'intero periodo decorso da detto 19 dicembre del 2016 a tutto il mese di febbraio u.s., all'importo di €
57.417,36 va sommato quello (egualmente calcolato mediante utilizzo del software anzidetto) di € 5.721,08 (€ 3,14 + € 46,15 + € 1,58 + € 139,81 + € 4,77 + € 374,29 +
€ 12,70 + € 23,41 + € 0,82 + € 4,85 + € 0,18 + € 674,09 + € 23,05 + € 2.712,39 + €
93,22 + € 1.374,96 + € 46,96 + € 184,71). E pertanto, in definitivo accoglimento dell'azione di riduzione esercitata in atti da e (ed a complemento dell'attribuzione in Parte_1 Parte_2
loro favore della suddetta somma di € 2.290,14 per ciascuna), deve Parte_3
essere condannata all'ulteriore pagamento in favore delle predette della complessiva somma di € 63.138,44 per ciascuna, oltre interessi corrispettivi (al tasso legale tempo per tempo in vigore) dal dì della odierna sentenza al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno fatte seguire alla finale soccombenza della appellata (ed anche del di lei coniuge Parte_3 Parte_4
ancorchè evocato in giudizio nella sua sola veste di parte anch'egli del citato contratto di compravendita per atto pubblico in notar del 4.10.94: siccome Per_2
soggetto che tuttavia, con il ministero del medesimo difensore, ha dispiegato con la moglie unitarie difese sì da doverne condividere infine – anche quale debitore tenuto in solido ex art. 97 c.p.c. - il regolamento delle spese di lite, cfr. Cass. VI
12025/2017), e si liquidano – sulla base esclusivamente (cfr. Cass. 31884/2018, Cass.
26297/2019, Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 va - in ragione del valore del decisum - fatta applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata - negli importi complessivi (cui si perviene sommando: quanto al giudizio di primo grado, € 2.552,00 x fase di studio + €
1.628,00 x fase introduttiva + € 2.835,00 x fase di trattazione + € 2.126,50 x fase decisionale;
e, quanto al giudizio di secondo grado, € 2.977,00 x fase di studio + €
1.911,00 x fase introduttiva + € 2.163,00 x fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Correlativamente, a definitivo carico dei coniugi e Parte_3 Parte_4
vanno pure poste le spese di c.t.u.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 4892/2019 del 19.12.2019 proposto, con citazione del 20.1.2020, da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e – così provvede, facendo seguito a quanto già statuito Parte_3 Parte_4
con sentenza non definitiva n. 87/2024 del 15.1.2024:
- condanna per le causali di cui in motivazione al pagamento Parte_3
in favore di e della somma di € Parte_1 Parte_2
63.138,44 per ciascuna, oltre interessi corrispettivi sulla stessa somma dal dì della odierna sentenza al soddisfo,
- pone le spese di c.t.u. a definitivo carico dei coniugi e _1 Parte_3 [...]
, Parte_4
- condanna i coniugi e al pagamento, quali Parte_3 Parte_4
debitori tra loro tenuti in solido ex art. 97 c.p.c., delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €
9.141,50 per compensi professionali, oltre spese borsuali documentate e rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e - quanto al giudizio di secondo grado
– in complessivi € 9.602,50 per compensi professionali, oltre spese borsuali documentate e rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20.III.2025.
Il Consigliere est.
(Dr. Nicolò Crascì)
Il Presidente
(Dr.ssa Maria Stella Arena)