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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5479 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.22098 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: opposizione ad estratto di ruolo, e vertente
T R A
( ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nicolardi n. 159
presso lo studio dell'avv. GARRUTO ERMINIO ( ) C.F._1
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
[...]
[...]
- APPELLATA CONTUMACE -
E
( ) Controparte_2 C.F._2
- APPELLATO CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “accoglimento del presente appello ed in riforma della impugnata sentenza n°. 1960/2022 del Giudice di
Pace di Barra, 1 sez. civ., Dott.ssa Rosa Volpe, pubblicata in data 27.04.2022 e mai notificata, accogliere le conclusioni tutte rassegnate nel giudizio di primo grado, ed in particolare:
in via del tutto preliminare, dichiarare la nullità
della sentenza impugnata per le motivazioni di cui in atti;
dichiarare l'incompetenza per materia del giudice adito in luogo di quella del Tribunale di Napoli;
dichiarare la tardività della domanda, per le motivazioni di cui in atti;
dichiarare la carenza di interesse ad agire della parte attrice, per le ragioni di cui in atti;
dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'inammissibilità,
l'improponibilità e/o improcedibilità dell'atto introduttivo e della conseguente azione per le ragioni tutte innanzi illustrate;
accertare e dichiarare conforme al dettato normativo l'azione della e dichiarare Parte_1 3
Cont la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi esposti e per tutte le contestazioni riguardanti il merito della pretesa;
rigettare, conseguentemente, ogni domanda proposta nei confronti della perché Parte_1
inammissibile ed infondata e dichiarare in ogni caso,
l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore;
condannare la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese e competenze, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, del doppio grado di giudizio;
conseguentemente ordinare la restituzione degli importi di cui in sentenza a titolo di risarcimento e spese di lite,
oltre interessi legali dalla data della ricezione all'effettivo saldo, ove versati nelle more del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_2
conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Barra,
l' e la Parte_1 CP_1
proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
[...]
avverso la cartella di pagamento n. 07120150075764440000
emessa a carico dello stesso per sanzioni amministrative elevate in seguito a violazioni al C.D.S. e delle quali era 4
venuto a conoscenza solo con la richiesta dell'estratto di ruolo. Eccepiva la mancata notifica della cartella nonché
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata e chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituiva l' la quale eccepiva in via Parte_1
preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Lamentava, altresì, la tardività
dell'opposizione e deduceva la regolarità della notifica della impugnata cartella, chiedendo il rigetto delle avverse difese con il favore delle spese di lite. Il giudice di pace di Barra accoglieva l'opposizione, stante la decorrenza del termine di prescrizione e annullava la cartella di pagamento condannando l' al pagamento Parte_1
delle spese di lite.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l'
[...]
lamentandone la nullità in Parte_1
relazione alla ritenuta ammissibilità dell'impugnazione diretta del ruolo, ribadendo anche di aver notificato regolarmente la cartella esattoriale nei modi e nei termini 5
previsti dalla legge, e dunque, di aver legittimamente agito in executivis nei confronti del debitore. Benché regolarmente citati in giudizio, e la Controparte_2 CP_1
sono rimasti contumaci.
[...]
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione con rinuncia dei termini di legge.
L'appello è risultato fondato e va pertanto accolto per le ragioni che seguono.
In via preliminare va rilevato che il giudice di pace in sentenza riporta erroneamente il nominativo dell'attore in anziché come risulta dagli Persona_1 Controparte_2
atti: trattasi di errore materiale che viene emendato nella presente sentenza.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4
bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 6
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1,
del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di
ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di
diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce
in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto
dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di
somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita
di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione
ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti
autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. 7
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n.
26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del
D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali,
dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs.
n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973
deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale,
riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso 8
la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte
del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente
notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata che, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par.
17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, 9
in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello,
per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n.
11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione
“diretta” del ruolo e della cartella di pagamento
“invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di
“impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda
non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni
giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate
dall'emissione delle cartelle ... ma anche quella di
prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità
della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò
anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove 10
non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attore nel primo grado Controparte_2
di giudizio e odierno appellato, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, 11
allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto,
l'opposizione proposta dinanzi al giudice di pace di Barra va dichiarata inammissibile.
Sul punto di recente la Corte di Cassazione con sentenza n.
17606/2024 ha confermato tale orientamento.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità
della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) in totale riforma della sentenza di primo grado,
accoglie l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del giudice di pace di
[...]
Barra n. 1960 del 2022 e per l'effetto dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado da e la validità della cartella Controparte_2
di pagamento n. 07120150075764440000;
b) ordina la restituzione degli importi di cui alla sentenza di primo grado a titolo di spese di lite, 12
oltre interessi legali dalla data della ricezione all'effettivo saldo, ove versati nelle more del presente giudizio;
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Napoli, 03/06/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso