Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause riunite iscritte ai nn. 586/2022 e 792/2022 del R.G. di questa Corte di Appello vertenti in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Palermo via G. Marconi n.10, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.
Appellante (nella causa n.r.g. 586/2022)
E
a socio unico S.r.l., in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore (C.F.: elettivamente domiciliata in Palermo Via G. Marconi n. 10, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Ginevra Valguarnera che la rappresenta e difende per mandato in atti
Appellante (nella causa n.r.g. 792/2022)
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F: ), Controparte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Sampolo n.141, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Pizzuto che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Appellato e Appellante incidentale (nella causa n.r.g. 586/2022)
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ FATTI DI CAUSA
a socio unico S.r.l. e , dall'altro, ha revocato il d.i. n.3888/2020; condannato
[...] Parte_1
al pagamento in favore della a socio Controparte_2 Controparte_1 unico S.r.l. della somma di € 11.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., e oltre interessi ex comma
IV dell'art. 1284 c.c. sulla sorte dal deposito del ricorso monitorio sino al soddisfo;
compensato per metà le spese di lite tra e lo;
condannato il primo Controparte_2 Controparte_1 al pagamento in favore del secondo della restante parte quantificata in € 4.000,00, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A.;rigettato le domande proposte da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
e lo ha condannato al pagamento in favore di quest'ultimo delle spese di lite che ha liquidato in € 5.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Avverso la detta sentenza, hanno interposto appello autonomo (R.G. 586/2022) e la Parte_1
a socio unico S.r.l. (R.G. 792/2022), eccependone Controparte_1
l'erroneità sotto vari profili.
Si è costituito in entrambi i giudizi il quale, nella causa n.r.g. 586/2022, ha proposto Controparte_2
a sua volta appello incidentale censurando la pronuncia sotto diversi aspetti;
in entrambi i casi, ha chiesto il rigetto dell'appello principale.
Con provvedimento del 21/10/2022, il Collegio ai sensi dell'art. 335 c.p.c. ha disposto la riunione al procedimento n.r.g. 586/2022 di quello recante il n.r.g. 792/2022.
Scaduto il termine perentorio del 13/09/2024 fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le cause sono state poste in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
Causa n.r.g. 586/2022
1.Con un unico motivo di appello, contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui, Parte_1 sul presupposto della sua soccombenza, è stato condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti di . Controparte_2
Con il primo motivo di appello incidentale notificato anche nei confronti dello
[...]
a socio unico a.r.l., contesta, a sua volta, la sentenza nella Controparte_1 Controparte_2 parte in cui il giudice di prime cure ha quantificato gli acconti versati in favore del professionista in misura inferiore rispetto ai versamenti effettuati. A tal proposito, precisa di avere corrisposto acconti per € 11.487,80 - come peraltro riconosciuto dallo stesso Avv. - e di avere altresì pagato la somma di € 22.093,20 a seguito della notifica dell'atto CP_1 di precetto.
Con il secondo motivo dell'appello incidentale, eccepisce la nullità della clausola, contenuta CP_2 nella lettera di incarico del 03/01/2020, con la quale l'Avv. ha chiesto il pagamento del CP_1 compenso, in parte, mediante applicazione di una percentuale pari all'1% sul liquidato, oltre spese vive documentate;
domanda che era già stata proposta in primo grado, ma che era stata ritenuta assorbita dal primo giudice.
A dire dell'appellante incidentale, detta pattuizione configurerebbe un patto di quota lite, come tale vietato dalla Legge.
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Causa n.r.g. 792/2022.
1.Con il primo motivo di appello, lo a socio unico a.r.l. Controparte_1 contesta la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto non operante l'accordo sul compenso di cui alla lettera di incarico del 03/01/2020 per mancato completamento dell'attività professionale dovuto al fatto che il contratto definitivo di cessione di quote, stipulato con atto pubblico del 07/07/2020, sarebbe intervenuto successivamente alla rinuncia al mandato dell'Avv. del 24/06/2020. Parte_1
2.Con il secondo motivo di appello, relativamente all'eccezione dell'appellato sull'invalidità della pattuizione del compenso a percentuale sollevata in primo grado - ed assorbita sull'assunto della non operatività dell'accordo sul compenso del 03/01/2020 -, l'appellante ritiene che la previsione di un supplemento (oltre al compenso forfettario fissato in € 20.000,00 oltre accessori) pari all'1% sul valore del liquidato oltre spese vive documentate, sia valida ed efficace e non integrante un patto di quota lite in spregio all'art. 25, comma 2, Cod. Deontologico.
Ritiene quindi dovuto l'ulteriore compenso di € 10.000,00 (corrispondente appunto all'1% del valore della quota liquidata in sede stragiudiziale pari a € 1.000.000,00) in esecuzione dell'accordo intervenuto tra le parti.
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Causa r.g.n. 586/2022. L'appello principale è fondato. Dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio si evince che lo a socio unico a.r.l. e Controparte_1 Parte_1
si sono costituiti in giudizio insistendo entrambi per la conferma del decreto ingiuntivo n.
[...]
7702/2020 con cui è stato condannato al pagamento, in favore del predetto Studio Controparte_2
Legale, della complessiva somma di € 32.287,00. Nessuna domanda autonoma era stata, pertanto, proposta da il cui intervento in giudizio ha assunto i connotati di un intervento ad Parte_1 adiuvandum. Da ciò deriva che, in punto di regolamentazione delle spese di lite, la sua posizione processuale segue quella della parte risultata vittoriosa (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. II, 14/05/2018,
(ud. 31/01/2018, dep. 14/05/2018), n.11670). Deve, pertanto, trovare accoglimento l'appello principale formulato da , con conseguente revoca della condanna alle spese di lite del primo grado Parte_1 di giudizio a suo carico ed in favore di . Controparte_2
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1.Il primo motivo dell'appello incidentale è fondato. Il giudice di primo grado ha accertato che ha corrisposto, in favore dello a socio unico s.r.l. Controparte_2 Controparte_1 acconti per € 4.000,00 oltre oneri fiscali. Tuttavia, costituisce circostanza pacifica tra le parti e documentata dagli stessi appellanti principali, l'avvenuta corresponsione di acconti per la diversa somma di € 9.045,00 oltre oneri fiscali. Tale somma andrà, pertanto, decurtata dall'importo effettivamente spettante allo per le prestazioni rese nei confronti di . Controparte_1 Controparte_2
2.Il secondo motivo dell'appello incidentale è infondato, mentre è fondato l'appello di cui alla causa n.r.g. 792/2022. Occorre premettere che, con riferimento all'attività stragiudiziale svolta dall'avvocato, in caso di mancato compimento dell'incarico stragiudiziale affidatogli, spetta al predetto il diritto di ricevere il compenso relativo all'attività concretamente svolta, qualora ne venga accertata l'idoneità a conseguire il risultato programmato dalle parti, da determinarsi, soltanto in mancanza di accordo tra le parti, sulla base delle voci tariffarie relative alle singole prestazioni rese o, in mancanza, in via equitativa, ai sensi dell'art. 2233 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/02/2024, n.3492). A tal fine, stante l'espressa previsione dell'art. 2233 c.c. l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità, con la conseguenza che l'accordo, quando non è trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma scritta, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma.
(cfr. Cassazione civile sez. II, 07/02/2024, n.3457).
Nel caso che ci occupa, risulta documentalmente provato, e non è contestato, che in data 3 Gennaio 2020 lo studio legale Valguarnera e Associati, in persona dell'avv. accettava l'incarico di Parte_1 assistenza, in sede stragiudiziale e giudiziale, nonché avanti eventuale Collegio Arbitrale, contro la
[...]
e società collegate, nonché contro il signor , al fine di Controparte_3 CP_4 Controparte_5 ottenere la liquidazione delle quote di spettanza di e, ove necessario, promuovere Controparte_2 azione di responsabilità nell'interesse del figlio in danno di . Il compenso Controparte_5 complessivo veniva fissato in € 20.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, oltre ad un supplemento percentuale pari all'1% sul valore del liquidato, oltre le spese vive documentate. Costituisce, altresì, fatto pacifico che l'avv. per conto del predetto studio legale, ha in effetti svolto l'attività CP_1 professionale prevista nella predetta lettera d'incarico, giungendo alla redazione e sottoscrizione del contratto preliminare di cessione delle quote di spettanza di in data 19 Giugno 2020 Controparte_2 per l'importo di € 1.000.000,00. Neanche è stato seriamente contestato che il successivo contratto definitivo di cessione delle predette quote fosse integralmente riproduttivo del contenuto del preliminare.
Tali essendo i fatti di causa, alcun rilievo assume (ai fini della determinazione del compenso spettante all'appellante) la rinuncia al mandato intervenuta 13 giorni prima della stipula del contratto definitivo di cessione (stipulato con l'atto pubblico del 7 Luglio 2020, a fronte della rinuncia al mandato del 24 Giugno
2020). Non vi è, pertanto, ragione di disapplicare l'accordo intervenuto tra le parti e relativo al compenso spettante per la prestazione professionale resa. Neanche può dirsi operante la nullità invocata dal per escludere il riconoscimento del compenso aggiuntivo spettante all'appellante e parametrato CP_2 all'1% del valore liquidato. L'art. 25 del Codice Deontologico, in tema di accordi sulla definizione del compenso, prevede al primo comma che la pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale. Il secondo comma dispone che sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
Nel caso di specie, dal tenore della lettera di incarico del 03/01/2020, il compenso risulta stabilito in parte in misura forfettaria, in parte in misura percentuale. Quest'ultima, tuttavia, non configura un patto di quota lite, ma, semmai, un palmario. A tal proposito, in tema di compensi professionali, non sussiste patto di quota lite, non solo, nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore - sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa - di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo riconosciuto in giudizio alla parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite (v. ex multis Cass. SS.UU. sent. n. 16252/2023; Cass. sent. n. 6519 del 2012).
Le modalità di determinazione contenute nella lettera di incarico del 03/01/2020 sono, dunque, legittime considerato che il compenso nel suo complesso appare coerente e proporzionato all'importanza dell'opera e alla complessità delle questioni trattate, come può evincersi dall'attività stragiudiziale posta in essere dallo studio legale e per esso dal professionista.
Ciò posto deve, pertanto, concludersi che il compenso spettante allo studio sia pari a CP_1 complessivi € 30.000,00 oltre accessori di legge. Da tale somma deve decurtarsi l'importo di € € 9.045,00
(al netto degli oneri fiscali) già versato a titolo di acconto da . In definitiva, Controparte_2 quest'ultimo dev'essere condannato al pagamento, in favore dello studio legale a.r.l. Controparte_1 della complessiva somma di € 20.955,00 oltre accessori di legge.
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Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra e , dev'essere revocata Parte_1 Controparte_2 la condanna di al pagamneto, in favore di , delle spese del primo Parte_1 Controparte_2 grado di giudizio. deve, invece, essere condannato al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese di questo grado di giudizio nella misura che viene liquidata in dispositivo Parte_1 in applicazione dei parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra € 1.100,00 ed 5.200,00 in ragione del valore del capo impugnato da . Parte_1
Nei rapporti tra lo studio legale Valguarnera Sta a.r.l. e , quest'ultimo dev'essere Controparte_2 condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed 26.000,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.
724/2022 emessa dal Tribunale di Palermo il 17/02/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 11378/2020:
- condanna al pagamento in favore di in Controparte_2 Controparte_6 persona del legale rappresentante p.t. della somma di € 20.955,00 oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento in favore di in Controparte_2 Controparte_6 persona del legale rappresentante p.t. delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado in € 2.500,00 oltre accessori di legge e, per il secondo grado, in € 2.000,00 oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- revoca la condanna alle spese del primo grado di giudizio di;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_2 Parte_1 presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 23/01/2025.
Palermo, 27/01/2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo