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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 323/2014 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dr.ssa Angela Giunta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 323/2014 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) rappresentate e difese dall'avv. Antonino Delfino ed C.F._2
elettivamente domiciliate presso il suo studio legale sito in Reggio Calabria alla via
Marvasi 5/L, giusta procura in atti;
- Parte attrice-
contro
( , CP_1 C.F._3 Controparte_2
( ) e ( ) C.F._4 Controparte_3 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Colombini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Reggio Calabria, in Via Argine Destro Calopinace n. 20, giusta procura in atti;
- Parte convenuta –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le signore e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, i signori
[...]
e , al fine di ottenere la CP_1 Controparte_2 Controparte_3
divisione dei beni ereditari nonché la corresponsione dell'indennità di occupazione di taluni immobili caduti in comunione ereditaria.
A tal fine premettevano che in data 22.03.2011 era deceduto il sig. Persona_1
nato a [...] il [...], lasciando, in assenza di disposizioni testamentarie, quali eredi legittimi la moglie e i figli CP_1 Controparte_2 Parte_1
, e .
[...] Parte_2 Controparte_3
In data 23.01.2012 veniva formalizzata presso l'Ufficio del Registro di Reggio Calabria la dichiarazione di successione n. 479 volume 9990, senza attribuzione delle quote di spettanza a ciascun erede e senza effettuare voltura catastale, relativamente ai seguenti beni:
1. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 157 Sezione F classe 4, superficie ettari 000.17.80 categoria vigneto
;
2. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 471 Sezione F classe 1 , superficie ettari 000.14.90 categoria pascolo;
3. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 480 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.18.40 categoria seminativo – arborato;
4. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 941 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.30.00 categoria seminato – arborato;
5. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 946 Sezione F classe U , superficie ettari 000.00.10 categoria incolto;
6. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 949 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.16.60 categoria uliveto
;
7. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 954 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.00.10 categoria seminato –arborato ;
8. Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1161 – sub 1 - Sezione Pellaro classe 2 , categoria A/3 – Zona censuaria 2 - vani 5,5 - destinato a civile abitazione – ubicato in SS 106 Jonica IV
Tratto – BO II , 641 ;
9. Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1161 – sub 2 - Sezione Pellaro classe 2 , categoria A/3 – Zona censuaria 2 - vani 5 destinato a civile abitazione – ubicato in SS 106 Jonica IV
Tratto – BO II , 641 )
10. Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1161 – sub 3 - Sezione Pellaro classe 2 , categoria A/3 – Zona censuaria 2 - vani 5,5 destinato a civile abitazione – ubicato in SS 106 Jonica IV
Tratto – BO II , 641 e relative pertinenze;
11. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 460 Sezione F classe 3, superficie ettari 000.00.54 categoria uliveto;
12. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 766 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.00.45 categoria seminato-arborato;
13. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 457 Sezione F classe U, superficie ettari 000.05.90 categoria incolto;
14. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 661 Sezione F classe 3, superficie ettari 000.02.10 categoria vigneto;
15. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 669 Sezione F classe 1, superficie ettari 000.01.40 categoria pascolo;
16. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 670 Sezione F classe 1, superficie ettari 000.00.02 categoria pascolo
;
17. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 672 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.01.20 categoria seminato-arborato ;
18. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 157 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.00.40 categoria seminato-arborato ;
19. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 671 Sezione F classe U , superficie ettari 000.00.40 categoria incolto
;
20. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 942 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.02.70 categoria seminato-arborato ;
21. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 943 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.00.40 categoria seminato-arborato ;
22. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 944 Sezione F classe U , superficie ettari 000.01.30 categoria incolto
;
23. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 947 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.06.70 categoria uliveto
;
24. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 951 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.00.22 categoria uliveto
;
25. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 952 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.01.18 categoria uliveto
; 26. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 953 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.00.35 categoria seminato-arborato;
27. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 248 Sezione F classe 1 , superficie ettari 000.00.29 categoria vigneto
.
Successivamente, con dichiarazione di successione integrativa (N. 2075 Vol. 9990 –
Anno 2012), presentata in data 18.12.2012, veniva incluso il seguente bene mobile precedentemente omesso per errore:
28. somma di euro 20000,00 depositata su c/c postale.
Le attrici riferivano di aver invitato, con raccomandata A/R del 12.4.2013, gli odierni convenuti a pervenire ad un accordo bonario per la determinazione delle rispettive quote di legittima e l'attribuzione delle singole unità immobiliari, previa rettifica della dichiarazione di successione già presentata ed esecuzione della voltura catastale, data l'omissione, per dimenticanza, di taluni ulteriori beni rientranti nell'asse ereditario nonché la presenza di costruzioni non regolarizzate amministrativamente con la definizione delle istanze di condono. In assenza di riscontro, inviavano una seconda missiva, in data 13.05.2013, per invitare i germani e a CP_2 CP_3
corrispondere loro – pro quota – un canone di locazione (quantificato in € 200,00) per l'occupazione di due immobili indicati nella dichiarazione di successione n. 479 volume
9990 al punto 9 e 10.
Non essendo intervenuto alcun accordo bonario, le attrici presentavano in data
23.07.2013 un'ulteriore dichiarazione di successione integrativa delle precedenti (N. 1357 vol. 9990 – anno 2013), per includere i seguenti beni immobili:
29. Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub.
9- Sezione
Pellaro classe 1, categoria C/2 – mq. 28;
30. Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub.
8 - Sezione
Pellaro classe 1, categoria C/2 – mq. 20; 31. Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub.
7- Sezione
Pellaro classe 1, categoria C/2 – mq. 17;
32. Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub.
6- Sezione
Pellaro classe 1, categoria C/2 – mq. 14;
33. Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub.
5- Sezione
Pellaro classe 1, categoria C/2 – mq. 15;
34. Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub.
4 - Sezione
Pellaro classe 1, categoria C/2 – mq. 54;
35. Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub 3 - Sezione
Pellaro classe 1, categoria C/2 – mq. 46;
36. Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub. 2 Sezione
Pellaro classe 1, categoria C/2 – mq. 78.
In ragione di ciò, le odierne attrici chiedevano anche il rimborso, ovvero l'imputazione alla massa ereditaria, delle spese da loro sostenute, in parti uguali, sia per l'ultima dichiarazione integrativa, pari ad € 604,59, sia per l'accatastamento dei fabbricati insistenti sulla particella 1344 foglio 28, pari ad €1147,20.
Altresì, precisavano che i germani e dovevano considerarsi CP_2 CP_3
debitori degli altri coeredi - pro quota - della somma di € 500,00 mensili il primo ed €
400,00 la seconda, a titolo di indennità di occupazione degli immobili da loro occupati, da calcolarsi dall'apertura della successione (22.03.2011) fino al rilascio degli immobili, ovvero allo scioglimento della comunione.
Riferivano che la convenuta occupava l'appartamento indicato al punto CP_1 co.2 c.c., pertanto chiedevano che il valore capitale di tali diritti venisse stralciato dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione di quest'ultimo tra i coeredi.
Infine, precisavano che i beni elencati dal n. 1 al n. 7, quelli dal n. 11 al n. 26, quelli di cui al n. 28 e quelli dal n. 29 al n. 36, ricadevano sotto il regime patrimoniale della comunione dei beni, con conseguente caduta in successione della sola quota pari ad ½.
Diversamente, i beni di cui ai punti 8,9,10 e 27 erano di proprietà esclusiva del de cuius, quindi, l'intera quota doveva ricadere in successione.
Dato atto dell'esito negativo del verbale di mediazione, premesso quanto sopra, le signore e , rassegnavano le seguenti conclusioni: Parte_1 Parte_2
- “In via principale esperire il tentativo di conciliazione e, su eventuale consenso espresso e favorevole delle parti, disporre con ordinanza la divisione dei beni elencati in premessa;
- In via subordinata, in caso di contestazioni, nominare, a norma dell'art. 194 disp. att. c.p.c., un consulente tecnico che provveda alla formazione della massa da dividersi e delle quote, con relativi conguagli e provveda altresì alla regolarizzazione amministrativa presso i competenti uffici comunali e provinciali delle distinte posizioni petitorie;
- Accertata la consistenza dell'asse patrimoniale in capo al de cuius al momento del decesso disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e, conseguentemente disporre la divisione ovvero un progetto di divisione dei beni ereditari per come specificati in premessa;
- Assegnare ed attribuire ai singoli eredi in ragione delle rispettive quote i beni costituenti l'asse ereditario, provvedendo, laddove necessario ai sensi degli artt. 719
e 720 cpc e segg.
- Accertare e dichiarare che ha in possesso sin dal momento Controparte_2
della morte del de cuius l' appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio
Calabria al foglio di mappa 28 part 1161 – sub 3 - Sezione Pellaro classe 2 , categoria
A/3 – Zona censuaria 2 - vani 5 destinato a civile abitazione – ubicato in SS 106
Jonica IV Tratto – BO II , 641 e per l' effetto, stabilito il valore locativo dello stesso in euro 500,00 , dichiarare la tenutezza del predetto convenuto al pagamento nei confronti degli altri coeredi - pro quota della somma di euro 500,00 mensile a far data dell' apertura della successione ( 22.3.2011 ) e fino allo scioglimento della comunione
- Accertare e dichiarare che ha in possesso sin dal Controparte_3
momento della morte del de cuius appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1161 – sub 2 - Sezione Pellaro classe 2 , categoria A/3 – Zona censuaria 2 - vani 5,5 destinato a civile abitazione – ubicato in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II , 641 e per l' effetto, stabilito il valore locativo dello stesso in euro 400,00 , dichiarare la tenutezza della predetta convenuta al pagamento nei confronti degli altri coeredi della somma euro 400,00 pro quota quale indennità di occupazione, a far data dalla data di apertura della successione
(22.3.2011) e fino allo scioglimento della comunione;
- Accertare e dichiarare che le spese per la dichiarazione integrativa (N. 1357- Vol.
9990 – Anno 2013), presentata in data 23.7.2013, ammontano ad euro 604,59, e quelle per l'accatastamento dei fabbricati insistenti sulla particella 1344 foglio 28, ammontano ad euro 1147,20 e che le stesse sono state sopportate interamente dalle istanti in parti uguali e per l'effetto imputare le stesse alla massa ereditaria e/o disporre il rimborso a favore delle istanti;
- Con vittoria di spese, comprese quelle sostenute per la mediazione pari ad euro
150,68, e di competenze legali giudiziali ed extragiudiziali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”
Si costituivano in giudizio, depositando in data 12.06.2014 comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale, i convenuti e CP_1 Controparte_2
, aderendo alla richiesta di divisione ereditaria ed osservando Controparte_3
quanto segue.
Preliminarmente specificavano che i coniugi – avevano contratto CP_2 CP_1
matrimonio nell'anno 1964, ante riforma del diritto di famiglia del 1975, per cui ritenevano che tutti i beni acquistati dal de cuius nel periodo compreso tra il 1964 e il
1975 dovevano escludersi dal regime della comunione legale, con conseguente caduta in successione dell'intera quota. Diversamente, andavano considerati automaticamente assoggettati al regime di comunione legale tutti gli acquisti successivi al 1975, data l'assenza di una specifica convenzione matrimoniale tra i coniugi volta ad escludere il regime di comunione legale, con conseguente caduta in successione della quota pari ad
½.
Sulla base di tali considerazioni, rilevavano che i beni dal n. 1 al n. 7 dovevano considerarsi ricadenti sotto il regime della comunione legale dei beni;
i beni di cui ai punti nn. 8,9,10 e 27 dovevano considerarsi di proprietà esclusiva del de cuius; i beni dal n. 11 al n. 26 ed il bene al n. 28, dovevano considerarsi ricadenti sotto il regime della comunione legale, in quanto acquistati in costanza di matrimonio.
Quanto ai beni dal n. 29 al n. 36, inseriti nella dichiarazione di successione con dichiarazione integrativa (n. 1357 – vol. 9990 – anno 2013) presentata su iniziativa autonoma delle attrici, rilevavano che questi non potevano formare oggetto del giudizio di divisione ereditaria, in quanto erano di proprietà esclusiva della signora he li CP_1
aveva acquisiti in virtù della risoluzione di un rapporto di colonia, pertanto, andavano esclusi dall'asse ereditario del de cuius. Sul punto specificavano che la particella 1344, ed i relativi sub, scaturivano dalle particelle 623-630, fuse nell'unica particella 1272 in data
18.04.2011, successivamente soppressa e trasformata nell'attuale particella 1344 e che la proprietà delle suddette proprietà immobiliari era stata acquisita dalla signora CP_1
a soddisfacimento di ogni spettanza per l'anticipata cessazione di un contratto di colonia, con conciliazione del 9.07.1985 dinanzi alla competente sezione agraria del tribunale di Reggio Calabria (44RG e 2R – sezione agraria). In ragione di ciò, affermavano che la signora oveva considerarsi l'unica ed esclusiva concessionaria del CP_4
fondo sito in località BO ed identificato al catasto al foglio di mappa n. 28, ex particelle 623 e 630, oggi particella 1344.
Ancora sul punto, specificavano che il bene poteva identificarsi come bene personale ai sensi dell'art. 179 lett b) c.c., in quanto il fondo era stato ceduto alla signora a CP_1
titolo gratuito, con conseguente esclusione dal regime della comunione.
Infine, le convenute contestavano la quantificazione del canone locatizio chiesto dalle attrici per l'immobile in possesso del sig. a far data dalla morte del Controparte_2
de cuius, in ragione delle condizioni dell'immobile e ne chiedevano eventualmente la rideterminazione in € 300,00 mensili da pagarsi pro quota in favore degli altri coeredi.
Mentre contestavano in via assoluta la richiesta di pagamento del canone locatizio nei confronti della sig.ra , ritenendolo non dovuto in quanto la Controparte_3 signora non occupava l'abitazione, essendosi trasferita stabilmente con la famiglia a
Marcenasco, provincia di Torino.
In via riconvenzionale, chiedevano volersi disporre lo svincolo della somma di 20.000,00 depositata sul libretto di deposito postale nominativo ordinario n. 000020175721, cointestato a ed a firma disgiunta, in favore della Persona_1 CP_1
Signora CP_1
Nonché chiedevano di includere nel compendio ereditario del de cuius anche la cappella funeraria intestata a sita nel cimitero di BO, precisando che Persona_1
questi aveva stipulato una concessione a tempo determinato del suolo ubicato nel cimitero di BO valida per la durata di ottanta anni decorrenti dal 5.10.2009. Sul punto, chiedevano l'esperimento di un tentativo di conciliazione o la designazione di un procuratore tra gli aventi diritto per il riconoscimento di tale diritto d'uso.
Tutto ciò premesso, i convenuti CP_1 Controparte_2 [...]
rassegnavano le seguenti conclusioni: CP_3
“escludere dal compendio ereditario del de cuius, i beni immobili Persona_1
elencati ai nn. 29-36 dell'atto di citazione, atteso che si tratta di beni personali della sig.ra per tutte le motivazioni sopra espresse;
CP_1
- riquantificare il canone locatizio dovuto dal sig. per il Controparte_2
possesso dell'appartamento, riportato al NCEU del comune di Reggio Calabria al
Foglio di mappa 28, part. 1161 – sub 3 – Sezione di Pellaro, classe 2, categoria A/3 –
Zona censuaria 2 – vani 5, ubicato in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II nella misura di € 300,00 mensili, spettanti in favore degli altri coeredi pro quota;
- in via riconvenzionale:
- disporre lo svincolo della somma depositata sul libretto di deposito postale nominativo ordinario n. 000020175721, cointestato a ed Persona_1
a firma disgiunta in favore della sig.ra ; CP_1 CP_1
- accertare e dichiarare che nel compendio ereditario in capo al sig. Persona_1
sia ricompresa anche la concessione ad uso temporaneo di suolo nel
[...]
Cimitero di BO;
- e, conseguentemente, tentare una conciliazione tra le parti al fine di individuare un procuratore per l'uso della predetta concessione o, in subordine, designare uno tra
i familiari aventi diritto;
- in accoglimento della domanda attorea:
- nominare un consulente tecnico che provveda alla formazione della massa da dividersi a delle quote, con relativi conguagli e provveda altresì alla regolarizzazione amministrativa presso i competenti uffici comunali e provinciali delle distinte posizioni petitorie;
- accertata la consistenza dell'asse patrimoniale in capo al de cuius al momento del decesso disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e, conseguentemente, disporre la divisione ovvero un progetto di divisione dei beni ereditari per come specificati in premessa;
- assegnare ed attribuire ai singoli eredi in ragione delle rispettive quote i beni costituenti l'asse ereditario, provvedendo, laddove necessario ai sensi degli artt. 719
e 720 cc e segg.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 02.07.2014 gli attori rilevavano l'inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto proposta dai convenuti oltre i termini di decadenza, essendo stati citati per l'udienza del 30.06.2014 e la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data
12.06.2014. Il G.I. concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. chiesti dalle parti.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. le attrici richiamavano la già sollevata eccezione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda riconvenzionale contenuta nell'atto di costituzione delle convenute. Rilevavano che i beni indicati nell'atto di citazione dal n. 29 al n. 36 rientravano a pieno titolo nell'asse ereditario in quanto la signora era subentrata nel rapporto di colonia successivamente al CP_1
matrimonio. Sul punto specificavano che dalla lettura del verbale di conciliazione, con il quale era stata transatta la controversia giudiziale, non emergeva alcun atto di liberalità. Sottolineavano che, in assenza delle eccezioni ex art. 177 c.c., gli acquisti dei coniugi rientravano automaticamente nel regime della comunione;
nonché riferivano che in materia di riscatto agrario, in ipotesi di comunione tacita familiare ex art 2140 c.c. o comunione dei beni ex art 228 secondo comma L. 19 maggio 1975 n.151 sulla riforma del diritto di famiglia, il coniuge andasse considerato contitolare del diritto insieme al soggetto di uno dei rapporti contemplati dall'art. 8 della legge 590 del 1965.
Infine, venivano riportate le sezioni unite sentenza n. 22755 del 28.10.2009, secondo le quali un bene, per rientrare nelle ipotesi ex art 179 lett d-f c.c., ed essere escluso dal regime della comunione legale, doveva essere acquistato con le somme ricavate dalla vendita di un altro bene personale o con lo scambio di un bene personale ovvero doveva essere destinato all'attività professionale del coniuge acquirente. Inoltre, era necessaria la conferma di tali circostanze da parte dall'altro coniuge con una dichiarazione resa al momento dell'acquisto.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. i convenuti riproponevano, a precisazione e modificazione della domanda, la domanda riconvenzionale relativa al libretto postale di risparmio e quella relativa all'introduzione nell'asse ereditario della cappella di famiglia.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. i convenuti contestavano la ricostruzione di controparte volta a dimostrare che il fondo agricolo sito in località BO e insistente nell'area distinta al Catasto al foglio di mappa n.28 ex particelle 623 e 630 (oggi particella
1344) fosse stato acquistato a titolo oneroso dalla signora enza la partecipazione CP_1
del coniuge, con conseguente ricaduta nel regime di comunione. A tal fine rilevavano che alla signora nella qualità di proprietaria, veniva rilasciato dal Comune di CP_1
Reggio Calabria permesso di costruire, datato 2.07.2011 – Pratica Edilizia n. 486/01, per la costruzione di un fabbricato e di un piano fuori terra destinato a deposito di attrezzi agricoli, con il vincolo di non edificazione sui terreni distinti in catasto con le particelle
157,471 e 480 del foglio di mappa 28, sezione catastale di Pellaro. Per tali ragioni, chiedevano l'esclusione dall'asse ereditario dei beni indicati nell'atto di citazione da n.
29 al n.36.
Alle successive udienze le parti insistevano per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate in sede di memorie ex art. 183 co 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale della signora Controparte_3
reso all'udienza del 07.01.2016 e, con successiva ordinanza del 11.01.2016, veniva
[...]
disposta dal G.I. consulenza tecnica d'ufficio, incaricando l'architetto Francesca Gatto sui seguenti quesiti: “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, effettuati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, nonché le ispezioni dei luoghi che riterrà opportune
1) descriva i beni da dividere, dandone rappresentazione grafica e fotografica;
2) determini il valore del diritto di abitazione spettante al coniuge sull'immobile di cui al punto 8 lett. B dell'atto di citazione;
3) qualora il complesso ereditario sia comodamente divisibile, predisponga un progetto di divisione con eventuali conguagli in denaro, detraendo preventivamente dal compendio ereditario il valore del diritto di abitazione spettante al coniuge e tenendo conto delle rispettive quote ereditarie (1/3 in capo al coniuge, 2/12 per ogni figlio), nonché della circostanza per cui i beni dal punto 1 al punto 7, dal punto 11 al 26 e al punto 28 dell'atto di citazione cadono in successione nella misura del 50%;
4) ove i beni non siano comodamente divisibili, determini il loro attuale valore di mercato, indicando gli elementi di stima e di confronto utilizzati per la valutazione;
5) rilevi se gli immobili presentino o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 47/85;
6) verifichi se sussistano difformità tra le risultanze delle planimetrie depositate in catasto
e l'attuale stato dell'immobile;
7) determini il corrispettivo del godimento dell'immobile di cui al punto 10 dell'atto di citazione a far data dal giugno 2013 all'attualità, sulla base del valore locatizio dello stesso”
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.01.2015, il Giudice, con ordinanza emessa in data 03.03.2017, disponeva il rinnovo della precedente perizia con integrazione dei quesiti già formulati con la precedente ordinanza emessa in data 11.01.2016, incaricando il nuovo consulente Arch. per la predisposizione di un Persona_2
progetto divisionale che considerasse le seguenti direttive:
“- comprendendo tutti i beni di cui all'atto di citazione, compresi i beni di cui ai punti da
29 a 36, i quali devono ritenersi caduti in successione nella misura della metà;
- stimando il valore di mercato dei beni all'attualità, dando conto dei criteri utilizzati;
- predisponendo un progetto di divisione che tenga conto del previo possesso di taluni dei beni ereditari, avendo cura di minimizzare, per quanto possibile, i conguagli;
”
All'udienza del 16.11.2017 le attrici, preso atto del deposito della relazione peritale, chiedevano la decisione della causa previa precisazione delle conclusioni. Le convenute contestavano la perizia per inosservanza del quesito integrativo formulato dal giudice con ordinanza emessa il 03.03.2017 (“comprendendo tutti i beni di cui all'atto di citazione, compresi i beni di cui ai punti da 29 a 36, i quali devono ritenersi caduti in successione nella misura della metà”), avendo il CTU ricompreso nella quantificazione delle quote l'intero valore dei beni di cui ai punti da 29 a 36 dell'atto di citazione e non nella misura della metà. Ritenevano tale errore esteso anche alle altre particelle in comproprietà dei coniugi e insistevano sulle eccezioni relative alla Controparte_5
particella 1344 sub 4-5-6-7-8 e particella 952, sulla quale ricadeva un pozzo. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza emessa in data 20.12.2017, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il Giudice, sulla considerazione che “il CTU ha tenuto conto della circostanza che taluni beni ricadevano in successione in misura della metà, come risulta dalla tabella a pagg. 14 e sgg. della relazione, procedendo ad un complessivo progetto divisionale dei beni in comunione”, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.03.2019 i convenuti insistevano nelle controdeduzioni alla CTU così come già illustrate e parte attrice chiedeva di poter essere autorizzata a precisare le conclusioni. Il GOT, con separato provvedimento, rinviava all'udienza del 9.10.2019.
Seguiva un breve rinvio dettato dalla sostituzione del Giudice titolare del procedimento.
All'udienza del 22.11.2019 le convenute insistevano nell'integrazione CTU così come già richiesto nelle precedenti udienze e parti attrici si opponevano, rilevando la già intervenuta decisione del Giudice sulla questione e chiedendo di essere autorizzate alla precisazione delle conclusioni. Il Giudice, confermava l'ordinanza del 20.12.2017 e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03.12.20, precisate le conclusioni, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e riservava all'esito la decisione. Con ordinanza del 21.06.2021 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo in ragione del sopravvenuto mutamento dell'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità che con decisione espressa a Sezioni Unite (vds. sent. n. 25021 del 7.10.2019), innovando radicalmente rispetto al precedente univoco orientamento giurisprudenziale, aveva affermato l'indivisibilità dell'immobile “abusivo”, anche ove la comunione fosse derivata dalla successione ereditaria. Pertanto, concedeva alle parti termini per il deposito di osservazioni nonché di documentazione, ove già in possesso delle parti, attestante la regolarità edilizia/urbanistica e la conformità catastale di taluni beni rientranti nella massa ereditaria ed individuati nella suddetta ordinanza.
All'udienza del 2.11.2022 le odierne attrici rilevavano di non essere in possesso della documentazione relativa agli immobili indicati in ordinanza in quanto posseduta dalla convenuta e si dichiaravano disponibili ad una divisione parziale con CP_1
esclusione degli immobili aventi profili di illegittimità urbanistico-edilizia. Le convenute si riportavano alle note autorizzate depositate il 20.07.2021 e non si opponevano ad una divisione parziale, con esclusione dal progetto divisionale del terzo piano di cui alla part. 161 e dei beni elencati ai nn. da 29 a 36 dell'atto di citazione. Parte attrice chiedeva un'integrazione della ctu alla luce della rilevata non trasferibilità dei beni di cui all'ordinanza del 21.06.2021 ed il Giudice disponeva un breve rinvio per la valutazione delle richieste delle parti.
Con ordinanza depositata il 29.03.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/12/2022, il Giudice disponeva il supplemento della consulenza tecnica d'ufficio, ordinando al già nominato Arch. di elaborare un nuovo progetto di Persona_2
divisione con esclusione degli immobili caratterizzati da abusi esistenti e non sanati nonché di tutte le parti agli stessi strettamente connesse, considerando solo i beni residui costituenti il compendio ereditario divisibile e con la determinazione di eventuali conguagli in denaro se necessari per il pareggio delle quote.
All'udienza del 16.11.2023 le parti davano atto dell'avvenuto deposito del supplemento della consulenza tecnica d'ufficio e le odierne attrici chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni. Le convenute non contestavano il progetto di divisione elaborato dal ctu con esclusione degli immobili abusivi, tuttavia segnalavano che il CTU non aveva proceduto al conteggio del diritto di abitazione spettante per legge alla signora per la particella 161 p.t e, su tale profilo, chiedevano un'ulteriore CP_1
integrazione della perizia. Altresì la signora chiedeva l'assegnazione delle CP_1
particelle 941 e 949, in quanto già comproprietaria. Le attrici aderivano alla proposta di divisione parziale volta ad escludere gli immobili abusivi effettuata dal ctu. Tuttavia, la signora si opponeva alla richiesta di assegnazione delle particelle 941 Parte_1
e 949 in capo alla madre.
Seguiva un rinvio ex art. 127 ter c.p.c. per il mancato deposito delle parti di note scritte entro il termine assegnato dal Giudice.
All'udienza del 19.06.2024 tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, viste le note scritte sostitutive d'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con cui le parti precisavano le conclusioni, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c.
Venivano, pertanto, depositate dalle parti comparse conclusionali, con le quali le attrici davano atto dell'estinzione del libretto di deposito postale nominativo ordinario n.
000020175721, cointestato a ed a firma disgiunta, Persona_1 CP_1
atteso il prelievo e divisione della somma depositata in comune accordo tra gli eredi, con conseguente venir meno della controversia sul punto e conseguente cessata materia del contendere.
Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale, osserva che occorre procedere alla divisione giudiziale del compendio ereditario del Sig. Persona_1
deceduto in data 22.03.2011.
In via preliminare si rileva la tardività della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con comparsa di costituzione e risposta, giacché proposta con comparsa di costituzione depositata oltre il termine di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. e, in quanto tale, inammissibile.
Invero, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., parte convenuta deve costituirsi – a mezzo procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge – almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione e con relativo atto di costituzione e comparsa deve, a pena di decadenza, “proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
Nel caso de quo emerge ex actis che i convenuti si sono costituiti in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data 12.06.2014, dunque oltre il termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione indicata dalle parti attrici nell'atto di citazione (30.06.2014). Si precisa che a tal fine, come correttamente rilevato dalle odierne attrici, occorre avere riguardo all'udienza indicata dall'attore nell'atto di citazione e non a quella eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d'ufficio ex art. 168bis co. 4 c.p.c. (cfr, ex multis, Cass. N.
12490/2007).
Tanto premesso, occorre passare all'analisi della domanda attorea di divisione ed assegnazione ai singoli eredi dei beni ricompresi nell'asse ereditario del de cuius, previo accertamento della consistenza della massa ereditaria e delle quote di spettanza ai singoli eredi.
A tal fine si specifica che a seguito del decesso del sig. , in data Persona_1
22.03.2011, si è aperta la successione ab intestato e, in presenza di più figli, la sua eredità deve essere divisa ai sensi dell'art. 581 c.c., in concorso tra il coniuge (per un terzo) e i figli (per la restante quota di due terzi).
Dunque, la quota di 1/3 dovrà devolversi in favore della sig.ra mentre la CP_1
quota di 2/3, da devolversi in favore dei figli del de cuius ( , Parte_1 Parte_2
, e ), andrà divisa in 4 parti, e,
[...] Controparte_2 Controparte_3
pertanto, ognuno di essi avrà diritto ad 1/6 dell'eredità.
Ciò premesso, al fine di procedere alla divisione degli immobili oggetto del compendio ereditario di , questo Tribunale osserva che occorre prendere le Persona_1
mosse dagli esiti cui è giunto il ctu arch. con le diverse perizie redatte Persona_2
nel corso del giudizio, i quali si rivelano del tutto condivisibili in quanto frutto di un percorso tecnico e logico esente da censure.
In specie, il c.t.u. arch. nel rispondere al quesito di cui all'ordinanza Persona_2
dell'11.1.2016 come integrato con ordinanza dell'11.01.2016, ha descritto compiutamente il compendio ereditario di , deceduto in data 22.03.2011, che risulta Persona_1
essere costituito dai seguenti beni immobili siti nel Comune di Reggio Calabria:
• Punto 1.1. – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 1365 (ex 157) – vigneto - mq 1.732
• Punto 2 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 471 – pascolo arb. - mq 1.490.
• Punto 3 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 480 – seminativo - mq 1.840.
• Punto 4 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 941 – seminativo arb. - mq 3.000.
• Punto 5 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 946 – incolto prod. - mq 10.
• Punto 6 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 949 – uliveto - mq 1.660.
• Punto 7 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 954 – seminativo arb. - mq 10.
• Punto 8 – Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub 1 - categ. A/3 - mq 96.
• Punto 9 – Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub 2 - categ. A/3 - mq 101.
• Punto 10 – Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub 3 - categ. A/3 - mq 128.
• Punto 11 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 460 – uliveto - mq 54
• Punto 15 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 669 – pascolo arb. - mq 140
• Punto 16 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 670 – pascolo arb. – mq 2
• Punto 20 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 942 – seminativo arb. - mq 270
• Punto 21 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 943 – seminativo arb. - mq 40
• Punto 22 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 944 – incolto prod. - mq 130
• Punto 23 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 947 – uliveto - mq 670
• Punto 24 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 951 –uliveto - mq 22
• Punto 25 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 952 – uliveto - mq 118
• Punto 26 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 953 – seminativo arb. - mq 35
• Punto 27 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 248 – seminativo arb. - mq 29
• Punto 29 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 9 - C/2 - mq 28 • Punto 30 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 8 - C/2 - mq 20
• Punto 31 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 7 - C/2 - mq 17
• Punto 32 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 6 - C/2 - mq 14
• Punto 33 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 5 - C/2 - mq 15
• Punto 34 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 4 - C/2 - mq 54
• Punto 35 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 3 - C/2 - mq 46
• Punto 36 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 2 - C/2 - mq 78
Si precisa che parte attrice erroneamente indica nell'atto introduttivo gli immobili di cui ai punti 8, 9 e 10 con il numero di particella “1161” in luogo del corretto numero “161” che risulta dalle visure e dalla dichiarazione di successione (all.2 fascicolo di parte attrice).
Occorre specificare che tutti i beni elencati devono ritenersi caduti in successione nella misura della metà, ad eccezione dei beni di cui ai punti 8, 9, 10 e 27 che risultano di proprietà esclusiva del de cuius, per come specificato dal ctu alla luce dei documenti depositati in atti.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dagli odierni convenuti, si ritiene che i beni di cui ai punti 29-30-31-32-33-34-35-36 siano stati correttamente inclusi nel patrimonio ereditario del de cuius, e gli stessi devono ritenersi caduti in successione nella misura della metà, così come già statuito da questo Tribunale con ordinanza emessa in data
03.03.2017, il cui contenuto si intende richiamare integralmente.
Quanto agli ulteriori beni indicati dalle attrici nell'atto introduttivo (ed annotati nella dichiarazione di successione), si specifica che il consulente ha rilevato che non risultano più nella disponibilità patrimoniale degli eredi e, dunque, non sono passibili di essere ricompresi nel compendio ereditario.
In specie a pag. 4 della prima perizia riporta “gli immobili indicati in rosso non saranno più elencati, perché non risultano più nella disponibilità patrimoniale degli eredi, in quanto la part. 157 (punto 1) è stata soppressa nel 2015 originando l'attuale part. 1365 (punto 1.1.) e le particelle 766 – 457 – 661 – 672 - 157 -671 (punti 12, 13, 14, 17, 18, 19 dell'atto di citazione) sono state compravendute in passato”. Il Tribunale osserva che quanto rilevato dal consulente emerge anche dalla documentazione versata in atti, in specie dalle visure storiche per immobile allegate alla relazione tecnica d'ufficio (all.1) redatta dalla consulente Francesca Gatto.
Invece, quanto al libretto di deposito postale nominativo ordinario n. 000020175721 cointestato a ed a firma disgiunta, si precisa che Persona_1 CP_1
le odierne attrici hanno riferito – con la comparsa conclusionale depositata in atti – che il suddetto libretto postale è stato estinto attraverso il prelievo e la successiva divisione della somma tra gli eredi, in comune accordo tra loro.
Individuato l'asse ereditario, occorre procedere alla stima e alla successiva divisione dei beni caduti in successione.
Preliminarmente occorre rilevare che, come statuito dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite (Cass. SS.UU. n. 25021/2019), la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della “possibilità giuridica”. Si è pertanto affermato che il giudice non può disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del
1985.
Infatti, essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante tale regolarità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. SS.UU. n.
23825/2009).
Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che deve ritenersi certamente ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario con esclusione del fabbricato abusivo che ne faccia parte, quando vi sia la concorde volontà di tutti i coeredi. L'esclusione del fabbricato abusivo dall'atto di scioglimento della comunione, infatti, rende tale atto conforme al disposto degli artt. 46 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e lo sottrae alla comminatoria di nullità ivi prevista. Il Giudice, perciò, non può sottrarsi al dovere di procedere alla divisione parziale con esclusione del fabbricato abusivo, quando uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso (eventualmente anche in corso di causa, mediante la riduzione della originaria domanda di divisione) e vi sia il consenso degli altri coeredi convenuti, nel senso che questi ultimi si astengano dal chiedere la divisione dell'intero asse.
Applicati i suesposti e condivisi canoni ermeneutici nel caso di specie, deve rilevarsi che le parti, nel corso del giudizio, sollevata la questione da parte di questo Giudicante (si richiama l'ordinanza del 21.06.2021), hanno convenuto sulla divisione parziale del compendio ereditario, con esclusione degli immobili abusivi individuati dal CTU.
Pertanto, dalla massa ereditaria, così come precedentemente compendiata, vanno esclusi, ai fini della divisione ereditaria, gli immobili che non risultano assistiti da alcuna documentazione attestante la loro regolarità urbanistico-edilizia.
I suddetti beni sono stati specificamente individuati dal Consulente incaricato, che, conformemente a quanto disposto da questo Tribunale con ordinanza del 29.03.2023 (“il
CTU verifichi l'attuale persistenza delle difformità urbanistico/edilizie segnalate in seno all'elaborato peritale ut supra indicato e da ultimo da parte convenuta per come sopra indicato, e se le stesse richiedano ai fini della loro regolarizzazione il rilascio di permesso di costruire anche in sanatoria e/o eventualmente di altra procedura amministrativa precisandone anche i tempi, le modalità ed i costi”), ha proceduto alla redazione di una seconda perizia a supplemento della precedente.
In specie, dopo un'analitica descrizione dei singoli beni, questi ha indicato (pag. 10 relazione tecnica d'ufficio suppletiva) i seguenti beni immobili con profili di abusivismo:
- Bene di cui al punto 10 dell'atto di citazione, solo il locale deposito al 3° piano (4°
f.t.)
- Bene di cui al punto 25 dell'atto di citazione (Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 952)
- Beni di cui ai punti 29-35 dell'atto di citazione, (Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 3 - 9)
Quanto all'immobile di cui al punto 10 (Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub
3 - categ. A/3 - mq 128), il consulente, durante le indagini svolte in sede di perizia integrativa, ha ravvisato che “All'ultimo piano si sviluppa il locale deposito, che catastalmente risulta annesso al piano sottostante; ancora allo stato rustico, presenta copertura con struttura in ferro a capriata con sovrastanti pannelli coibentati.
Il piano rispetto, alla planimetria catastale in atti, risulta suddiviso in un ingresso/disimpegno, 4 vani ed un bagno;
alcuni ambienti sono rifiniti con pavimentazione in marmo e gran parte delle tramezzature è intonacata. Il vano adiacente all'ingresso, lato mare, ha una parete rivestita in piastrelle ceramicate di colore bianco con la presenza sulla stessa degli attacchi per l'impianto idrico;
il bagno presenta il pavimento e le pareti rivestite in piastrelle ceramicate, con la vasca già inserita a pavimento, ma mancante di ogni altro accessorio a completamento dello stesso. Non sono presenti infissi interni, mentre tutti i serramenti esterni rispecchiano quelli degli altri piani, ad uniformare i prospetti del fabbricato. Presenta doppio affaccio balconato e sul lato posteriore si sviluppa un terrazzino in corrispondenza dei ripostigli ai piani inferiori. Nel complesso le diverse finiture sono alquanto fatiscenti;
nel bagno la pavimentazione risulta rialzata in alcuni punti;
il piano risulta ancora da rifinire, oltre che nella parte muraria anche nell'impiantistica elettrica. La superficie commerciale dell'appartamento, in base ai rilievi eseguiti, è pari a circa 104,00 mq ed il locale deposito di mq 99,00 - rispetto ad una superficie catastale di entrambe i livelli di piano di 128,00 mq.”
Le difformità appena descritte sono emerse – come invariate – anche in sede di secondo sopralluogo, finalizzo alla redazione della perizia suppletiva, in quanto il c.t.u., a pag. 7, attesta che “A seguito del sopralluogo effettuato al piano terzo (4° f.t.), si conferma
l'attuale persistenza delle difformità già segnalate a suo tempo, consistenti nella tramezzatura interna del piano e per la quale non risulta presentata alcuna pratica edilizia per i lavori realizzati.”
Quanto al bene di cui al punto 25 (Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 952 – uliveto - mq 118), il consulente ha riferito che si tratta di “Terreno pressoché pianeggiante limitrofo per due lati alla strada asfaltata individuata con la part. 947 precedentemente descritta;
l'accesso avviene da un cancello carrabile della lunghezza di circa 4,15 mt in ferro, ubicato lungo il confine ovest, mentre tutto il perimetro del terreno è cintato con paletti in ferro e rete metallica” ed ha aggiunto che al suo interno sono stati rilevati “un manufatto ad un piano
f.t. ad uso deposito, ubicato ad angolo limitrofo la part. 947 (strada asfaltata) con struttura mista in m.o. e c.a e copertura piana, delle dimensioni esterne di circa 4,20 mt x 4,70 mt ed un'altezza interna di 2,85 mt;
l'accesso è consentito da una porta in ferro a due ante mentre lato strada è posta una finestra sempre in ferro. Lo stato di conservazione è alquanto scadente, il pavimento è in battuto di cemento e le pareti ed il soffitto sono intonacati al rustico;
si evidenzia all'interno la presenza di un impianto elettrico, al momento in disuso, con vari quadri elettrici a servizio del pozzo esterno” nonché “A qualche metro di distanza dal suddetto manufatto si rileva una struttura di modesta entità in muratura di laterizi forati e solettina in c.a., di forma rettangolare, dove al suo interno
è ubicata la tubazione del pozzo di irrigazione servente i vari terreni agricoli collegati alla tubazione.”
Tuttavia, dalle indagini è emersa la totale assenza di documentazione volta a comprovarne la regolarità urbanistica. In specie: “In merito alla struttura ad un piano f.t. destinata a deposito, insistente nella part. 952, nessuna delle parti in causa ha saputo fornire elementi utili circa la regolarità urbanistica dello stesso. Solo per il pozzo di irrigazione, dai documenti inviati dall'Ing. (coerede), risulta il rilascio CP_2
dell'autorizzazione, da parte del Genio Civile, per l'escavazione dello stesso in data
11/04/1983 prot. 18345/6593.
Dal punto di vista urbanistico, sono state effettuate le verifiche presso gli uffici di competenza, non risultando alcuna pratica edilizia presentata al Comune in passato per la regolarizzazione della struttura esistente;
considerato che
la costruzione è stata realizzata senza il rilascio di nessun titolo abilitativo e non essendoci alla data attuale nessun condono edilizio da richiedere, si può ritenere detta costruzione abusiva. Dal punto di vista catastale, non risulta essere censita e, inoltre, nel foglio di mappa è facilmente riscontrabile l'assenza di sagome riconducibili alla struttura in questione”.
Infine, ha ravvisato che anche i beni di cui ai punti 29-35 (Locale deposito Sez. F - Fgl.
28 – part. 1344 – sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7, sub 8, sub 9) sono privi di documentazione attestante la loro regolarità edilizia. In specie il Consulente rileva che
“Dalla documentazione inviata al sottoscritto CTU, via pec, dall'Ing. (coerede) CP_2
risulta che solo la struttura ad un piano f.t., identificata catastalmente con il sub 2, è munita di Permesso di Costruire n. 21 del 27/01/2005 - pratica edilizia n. 486/01 rilasciata dal Comune di Reggio Calabria. Dal punto di vista urbanistico, per quanto riguarda gli altri locali deposito, insistenti nella part.lla 1344, sub 3-9, le parti non hanno fornito alcuna documentazione circa la regolarità urbanistica degli stessi e dalle verifiche effettuate presso l'archivio comunale non risulta alcuna documentazione che legittimi la realizzazione degli stessi. Dal punto di vista catastale tutti i sub sono stati censiti nel 2013 con la categoria C/2 come locali deposito, ma in ogni caso questo non giustifica l'assenza del titolo edilizio autorizzativo. Pertanto i locali deposito, insistenti nella part.lla 1344, sub 3-9, possono considerasi come abusi edilizi.”
Ne consegue che, esaminate le accurate indagini svolte dal Consulente d'ufficio e la documentazione versata in atti, questo Tribunale ritiene di dover condividere le conclusioni formulate a pag. 9 della perizia suppletiva e che di seguito si riportano
“Come già descritto nel paragrafo precedente, ad esclusione del locale deposito al piano terzo (4° f.t.) del fabbricato di via Nazionale n. 641 – BO II – Reggio Calabria che può essere agevolmente sanato con la presentazione all'ufficio urbanistica della pratica edilizia
CILA; gli altri beni immobili di cui al punto 25 dell'atto di citazione part. 952 e i beni di cui ai punti 29-35 dell'atto di citazione sub 3-9 (escluso il fabbricato sub 2 di cui al punto 36 dell'atto di citazione) sono stati realizzati senza alcun titolo abilitativo, a tutti gli effetti da intendersi come abusi edilizi. Se fossero oggetto di controlli da parte degli organi competenti, andrebbero incontro a ordinanze di demolizione.”
Il CTU ha, pertanto, proceduto, alla rideterminazione del compendio ereditario suscettibile di valore di scambio, elaborando un nuovo progetto di divisione ed escludendo, pertanto, i seguenti beni immobili rimasti abusivi e non sanati:
- Bene di cui al punto 10 dell'atto di citazione, solo il locale deposito al 3° piano (4° f.t.).
- Bene di cui al punto 25 dell'atto di citazione, part. 952.
- Beni di cui ai punti 29-35 dell'atto di citazione, Fgl.
8 - part.1344, sub 3-9
Alla luce delle considerazioni svolte e dei principi enunciati dalla Suprema Corte, i beni sopra elencati, risultati parte dell'asse ereditario ma non divisibili in quanto connotati da profili di abusivismo edilizio, rimarranno in comunione tra gli eredi. Ne consegue che in relazione ad essi la domanda di divisione è da ritenersi inammissibile. Ciò posto, il c.t.u. ha proceduto alla valutazione dei soli beni immobili rientranti nella massa ereditaria e suscettibili di valore di scambio, giungendo ad una stima (cfr. pag. 11 della relazione suppletiva che richiama i valori ed i criteri di calcolo già effettuati con la relazione peritale depositata nel 2017); stima parametrata ai valori di mercato.
Per svolgere tale compito, il C.t.u. si è servito del c.d. “metodo sintetico-comparativo”
(pag. 11 s.s. relazione tecnica d'ufficio), utilizzando quali parametri di riferimento i
“valori di compravendite effettuate per beni di simili caratteristiche siti nella stessa zona, nonché di quanto riportato nelle pubblicazioni di intermediazione a carattere nazionale e dell'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) per i fabbricati mentre per i terreni in riferimento anche dei valori agricoli medi (VAM) che la Commissione Provinciale Espropri di Reggio Calabria ha deliberato per l'anno 2016”. Inoltre, ha specificato “Nella valutazione del valore indicato si è tenuto conto di tutti gli elementi essenziali per la sua determinazione delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche quali l'ubicazione,
l'accessibilità, la posizione, la destinazione urbanistica delle aree, lo stato di conservazione, consistenza ed in particolare della presenza di vincoli e/o servitù”.
Dunque, si riportano di seguito i valori dei beni immobili indicati nelle pagg. 12-13 della relazione tecnica d'ufficio (così come anche riportato a pag. 11 della relazione tecnica d'ufficio suppletiva, che si conforma alla precedente), con l'esclusione, per i motivi precedentemente esposti, dei beni individuati come abusivi e non sanati, nonché di quelli identificati come beni comuni non censibili (punti 7-11-15-16-20-21-22-23-24-26-
27).
• Punto 1.1. – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 1365 – vigneto - mq 1.732 – valore unitario 3,87 €/mq – valore di mercato € 6.702,84
• Punto 2 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 471 – pascolo arb. - mq 1.490 - valore unitario 2,57 €/mq – valore di mercato € 3.829,30
• Punto 3 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 480 – seminativo - mq 1.840 - valore unitario 2,87 €/mq – valore di mercato € 5.280,80
• Punto 4 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 941 – seminativo arb. - mq 3.000 - valore unitario 2,97 €/mq – valore di mercato €8.910,00 • Punto 5 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 946 – incolto prod. - mq 10 - valore unitario 2,40 €/mq – valore di mercato €24,00
• Punto 6 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 949 – uliveto - mq 1.660 - valore unitario
3,97 €/mq – valore di mercato € 6.590,20
• Punto 8 – Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub 1 - categ. A/3 - mq 96 - valore unitario 700,00 €/mq – valore di mercato €74.900,00 (piano T.)
• Punto 9 – Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub 2 - categ. A/3 - mq 101 - valore unitario 700,00 €/mq – valore di mercato €72.800,00 (piano 1°)
• Punto 10 – Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub 3 - categ. A/3 - mq 128 - valore unitario 700,00 €/mq – valore di mercato €72.800,00 (piano 2°)
• Punto 36 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 2 - C/2 - mq 78 - valore unitario 490,00 €/mq – valore di mercato €38.220,00
Individuato il compendio ereditario e stimati i singoli cespiti non resta che statuire sulle modalità di scioglimento della comunione, avendo presente che la massa ereditaria divisibile ha un valore complessivo pari ad € 290.057,14.
Sulla base di tutte le considerazioni precedentemente fatte, il ctu ha elaborato con il supplemento di perizia un nuovo progetto di divisione, che è stato sottoposto all'esame ed al contraddittorio delle parti nel corso delle udienze. Orbene, all'udienza del
16.11.2023, nonché in sede di comparsa conclusionale, le parti hanno espressamente affermato di aderire alla proposta divisionale parziale indicata dal ctu. Tuttavia, le convenute hanno chiesto, altresì, l'attribuzione per l'intero alla signora CP_1
anche dei fondi riportati alle particelle 941 e 949, in quanto già comproprietaria;
l'attrice
, tuttavia, si è opposta a tale assegnazione. Parte_1
Questo Tribunale, ritiene che non sussistano valide ragioni per discostarsi dal progetto divisionale elaborato dal perito con l'ultima relazione depositata in atti. Infatti, si condividono i criteri di attribuzione, basati sulla ripartizione in ragione dell'effettivo stato dei luoghi e dello stato di possesso in capo ai coeredi di taluni immobili da assegnare, e precisamente “Nell'elaborazione del nuovo progetto di divisione si è tenuto in considerazione, come tra l'altro già fatto nella relazione di consulenza del 2017, di tutti gli utilizzi preesistenti da parte di alcuni coeredi. In particolare, quanto al fabbricato ubicato in fregio alla via S.S. 106 tratto IV n° 641 - località BO II° del Comune di Reggio Calabria, il piano terra risulta abitato dalla sig.ra (coniuge), il piano 1° risulta nella CP_1
disponibilità della coerede (coerede), che lo utilizza Controparte_3
periodicamente, poiché vive e risiede in Piemonte;
il piano 2° risulta nella disponibilità dell'Ing. (coerede), che utilizza anche il piano 3° come locale Controparte_2
deposito, essendo questo di pertinenza dell'abitazione sottostante, anche se al momento questo piano viene escluso dal nuovo progetto di divisione, ma che è sempre inserito nella successione ereditaria.
Il nuovo progetto di divisione non si discosta di molto da quanto elaborato nel 2017; sono state mantenute essenzialmente le assegnazioni principali, con la sola esclusione dei beni oggetto di verifica, che presentano ad oggi le difformità descritte nei paragrafi precedenti, assegnando comunque ad alcuni coeredi l'intera quota di proprietà di alcune particelle di terreno (part. 946-949 e part. 941) per cercare di dare un minimo di equità nell'attribuzione dei beni immobili residui, in considerazione proprio degli utilizzi dei coeredi sopra citati e di conseguenza determinando i conguagli in denaro necessari per pareggiare le quote”.
Altresì, nell'attribuzione dei singoli immobili, si è tenuta in considerazione la circostanza che la part. 1344 risulta vincolata alle part.lle 1365, 471 e 480 ai sensi della
L.R. 19/02 art. 52 c. 3 e art. 56 c. 1, per la costruzione dell'immobile di cui al punto 36 dell'atto di citazione, così come specificato a pag. 14 della relazione suppletiva di consulenza.
Il Tribunale ritiene che l'ipotesi divisionale prospettata sia condivisibile anche in quanto consente di ridurre al minimo l'entità dei trasferimenti in denaro tra le parti.
Dunque, i beni immobili rientranti nell'asse ereditario di e Persona_1
passibili di divisione, secondo il prospetto elaborato dal CTU e su cui anche le parti hanno manifestato il proprio consenso nei limiti sopra detti, devono essere assegnati secondo le seguenti indicazioni:
- Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 Sez. F part. 1365– vigneto - mq 1.732 – valore di mercato € 6.702,84, ad
CP_1 - Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 Sez. F - Fgl. 28 – part. 471 – pascolo arb. - mq 1.490 – valore di mercato
€ 3.829,30 ad;
CP_1
- Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 Sez. F - Fgl. 28 – part. 480 – seminativo - mq 1.840 – valore di mercato €
5.280,80 ad;
CP_1
- Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 Sez. F - Fgl. 28 – part. 941 – seminativo arb. - mq 3.000 – valore di mercato €8.910,00 a;
Parte_2
- Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 Sez. F - Fgl. 28 – part. 946 – incolto prod. - mq 10 – valore di mercato
€24,00 a ; Parte_1
- Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 Sez. F - Fgl. 28 – part. 949 – uliveto - mq 1.660 – valore di mercato €
6.590,20 a;
Parte_1
- Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 – part. 161 – sub 1 - categ. A/3 - mq 96 - valore di mercato
€74.900,00 (piano Terra) ad CP_1
- Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 – part. 161 – sub 2 - categ. A/3 - mq 101– valore di mercato
€72.800,00 (piano 1°) a;
Controparte_3
- Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 – part. 161 – sub 3 - categ. A/3 - mq 128 – valore di mercato
€72.800,00 (piano 2°) a;
Controparte_2
- Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel
NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 – part. 1344 – sub
2 - C/2 - mq 78 – valore di mercato €38.220,00 ad CP_1
Tanto premesso, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità reputa preferibile che il bene sia interamente assegnato ad un comproprietario, ponendo a carico di costui l'obbligo di corrispondere il conguaglio al o ai condividenti, anche indipendentemente da una specifica domanda giudiziale: “In tema di divisione ereditaria, in caso di immobile non comodamente divisibile, l'addebito dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 720 c. c., a carico del condividente assegnatario dell'intero bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore alla propria quota di partecipazione alla divisione), prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice, perseguendo la sentenza di scioglimento della comunione il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote” (cfr. Cass. n. 12779/13).
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni e delle assegnazioni disposte, occorre individuare le somme che i singoli eredi devono corrispondere - o ricevere - a titolo di conguaglio in denaro agli altri coeredi, a compensazione del valore dei beni assegnati, in osservanza delle quote ereditarie spettanti a ciascuno.
Occorre, a tal fine, fare riferimento alla tabella 5 elaborata dal perito nel supplemento di
CTU (pag. 15) ed allo schema di cui a pag. 16 mediante il quale il perito ha individuato per ciascun erede le singole partite di dare e avere.
Ne deriva che risulta debitrice nei confronti di di una CP_1 Parte_1
somma pari ad € 12.576,61 e nei confronti di di una somma pari a Parte_2
€ 11.046,07.
Invece, , risulta debitrice nei confronti di di Controparte_3 CP_1
una somma pari ad € 7.280,59; nei confronti di di una somma pari a € Parte_1
11.582,15; nei confronti di di una somma pari a €11.390,83 Parte_2
Il convenuto , risulta debitore nei confronti di di Controparte_2 CP_1
una somma pari ad € 7.280,59; nei confronti di di una somma pari ad Parte_1
€ 11.582,15; nei confronti di di una somma pari ad € 11.390,83 Parte_2
Infine, risulta debitrice nei confronti di di una Parte_2 Parte_1
somma pari a € 191,32.
Le somme finali dovute a titolo di conguaglio devono tenere altresì conto della prededuzione del valore del diritto di abitazione spettante ad (quale CP_1
coniuge superstite) sull'immobile di cui al punto 8 (Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub 1), il cui valore si ritiene debba essere determinato secondo quanto previsto dalla CTU a data 21.11.2016 sub Metodo 2, e cioè pari a € 28.608,00. Distribuendo il valore di tale prededuzione tra i vari restanti coeredi pro quota hereditatum, e portandolo pro quota in compensazione con i restanti conguagli ut supra già indicati, si arriva ai seguenti conguagli definitivi:
- nei rapporti tra e CP_1 Controparte_3
deve ad a titolo di Controparte_3 CP_1
conguaglio, la somma di € 12.048,59 (pari alla somma tra il conguaglio inizialmente supra indicato in € 7.280,59 e l'ulteriore somma di € 4.768,00 pari a 2/12 del valore del diritto di abitazione in esame);
- nei rapporti tra e CP_1 Controparte_2 CP_2
deve a a titolo di conguaglio, la somma di €
[...] CP_1
12.048,59 (pari alla somma tra il conguaglio inizialmente supra indicato in €
7.280,59 e l'ulteriore somma di € 4.768,00 pari a 2/12 del valore del diritto di abitazione in esame);
- nei rapporti tra e CP_1 Parte_1 CP_1
deve a a titolo di conguaglio, la somma di € Parte_1
7.808,61 (pari alla differenza tra il conguaglio inizialmente supra indicato in €
12.576,61 e la somma di € 4.768,00 pari a 2/12 del valore del diritto di abitazione in esame);
- nei rapporti tra e CP_1 Parte_2 CP_1
deve a a titolo di conguaglio, la
[...] Parte_2
somma di € 6.278,07 (pari alla differenza tra il conguaglio inizialmente supra indicato in € 11.046,07 e la somma di € 4.768,00 pari a 2/12 del valore del diritto di abitazione in esame).
La quantificazione dei predetti conguagli e l'assegnazione dei singoli beni immobili, consente di ritenere soddisfatte le quote ereditarie spettanti ex lege ai singoli coeredi sul patrimonio ereditario del sig. . Persona_1
Sulla domanda relativa al pagamento del canone di locazione e/o indennità di occupazione degli immobili in comproprietà (Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub 2 e sub 3) da parte degli eredi e Controparte_2 [...]
, si rileva quanto segue. CP_3 L'utilizzo degli immobili caduti in comunione ereditaria da parte dei coeredi è disciplinato dalle norme generali sulla comunione, in particolare dall'art. 1102 c.c., che dispone “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Ne deriva che il coerede, titolare di una quota su un immobile indiviso, ha diritto di godimento su tale immobile ricevuto in eredità e può legittimamente occuparlo in virtù della proprietà della quota indivisa. Tuttavia, l'uso esclusivo del bene in comunione è sottoposto alla duplice condizione: l'occupante non deve alterare la destinazione d'uso dell'immobile né impedire agli altri coeredi di esercitare il loro diritto di utilizzo del bene.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2423 del 2015, ha stabilito che il coerede che occupa un immobile indiviso è tenuto a pagare un'indennità di occupazione agli altri coeredi – e, dunque, comproprietari – solo nel caso in cui questi abbiano richiesto, senza esito positivo, di poter utilizzare l'immobile. In tal caso, l'indennità dovrà corrispondere ad almeno una quota del canone di locazione utilizzato nella medesima zona e per appartenenti simili. In specie, ha statuito “Va qui osservato che, ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 cc., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che - : l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è, tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto,
l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune.”
Ancora più recentemente la Suprema Corte ha statuito che “è innegabile che l'uso esclusivo dell'immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista, eccede sicuramente dalle modalità di uso di cui all'art. 1102 c.c., e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass. n. 19215/2016).
In tal senso è stato affermato che (Cass. n. 5156/2012) sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità. Tuttavia ritiene il Collegio che debba darsi continuità al principio per il quale, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti
i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010;
Cass. n. 2423/2015)” (v. Cass. 1738/2022)
Alla luce di detti principi, occorre rilevare che nel caso in esame le attrici non hanno idoneamente allegato e provato che sia stato loro impedito, da parte dei convenuti e , l'utilizzo in concreto degli immobili. Infatti, né Controparte_2 CP_3
nell'atto introduttivo né nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., le attrici hanno riportato circostanze specifiche circa la volontà o il tentativo delle attrici di usufruire degli immobili, né alcun impedimento concreto all'accesso o all'uso degli immobili. Infatti, non risultano allegate o provate circostanze nelle quali le convenute si sarebbero recate presso gli immobili in questione e venisse loro negato l'accesso o l'uso degli stessi. Le attrici si sono limitate esclusivamente a richiedere ai convenuti la corresponsione – pro quota – del canone di locazione, per l'occupazione degli immobili (missiva del
16.05.2013, allegata all'atto di citazione).
Ad abundantiam, la circostanza che alle attrici non fosse impedito l'accesso all'immobile dai coeredi si deduce anche dalle dichiarazioni rese dalla convenuta Controparte_3
in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 7.01.2016, ove emerge che
[...]
quest'ultima non era mai stata in possesso delle chiavi dell'appartamento, circostanza che appare giustificata dall'occupazione non stabile, bensì saltuaria, dell'immobile in comproprietà (“preciso che occupo l'appartamento per circa 15 giorni nel periodo estivo”).
Altresì, dalle dichiarazioni rese, emerge anche che la convenuta non ha occupato l'appartamento dopo la morte del padre (“ho occupato l'immobile Persona_1
dal giorno del mio matrimonio fino al settembre 2010”), non potendo così impedirne l'accesso e l'utilizzo agli altri comproprietari. Questa circostanza risulta ancora più evidente alla luce del sopralluogo effettuato dalla consulente d'ufficio Francesca Gatto, la quale, nel descrivere il bene di cui al foglio di mappa n. 28 particella n.161 sub. 2, ha attestato che “l'appartamento, attualmente non risulta occupato”.
Ne deriva che, nel caso in esame, in osservanza delle pronunce Suprema Corte già richiamate, non sussistono i presupposti per condannare i convenuti al pagamento alle attrici di un'indennità per impedimento all'uso da parte del coerede del bene comune, ex art. 1102 c.c., in quanto non è stata nè allegata nè provata l'esistenza di atti impeditivi all'accesso dell'attrice ai diversi immobili oggetto di controversia.
Per le ragioni esposte, la domanda attorea diretta alla condanna dei coeredi convenuti e alla corresponsione di un canone di Controparte_2 Controparte_3
locazione o di un'indennità di occupazione per l'uso esclusivo dei due immobili, deve essere respinta, atteso che il godimento dell'immobile da parte di un coerede, che ne è comproprietario pro quota, non comporta di per sé l'obbligo di corrispondere un'indennità per l'uso esclusivo, in assenza di prova di un'opposizione da parte degli altri eredi.
Sulla domanda relativa al rimborso delle spese sostenute dalle attrici per la dichiarazione integrativa (N. 1357- Vol. 9990 – Anno 2013) presentata in data 23.7.2013, nonché per l'accatastamento dei fabbricati insistenti sulla particella
1344 foglio 28.
Si rileva che è documentalmente provato che le spese relative alla dichiarazione integrativa di successione presentata il 23.07.2013 (n.1357 volume 9990) sono state sostenute interamente dall'unica coerede per come risulta Parte_1
dall'allegato n.3 al fascicolo di parte attrice, e che le stesse ammontano ad € 604,59.
Altresì, è stato documentalmente provato (all. n. 16 fascicolo di parte attrice) anche il pagamento da parte dell'attrice della fattura di € 573,60 relativa Parte_1
all'accatastamento del fabbricato identificato al catasto al foglio 28 particella 1344 del comune di Reggio Calabria sezione Pellaro.
Tali esborsi, effettuati nell'interesse della massa ereditaria, devono gravare su tutti gli eredi, poiché, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai beni del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi ex art. 752 c.c.
Pertanto, ciascun coerede è tenuto al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione della propria quota, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
Ne deriva che, in assenza di disposizioni testamentarie, le spese relative alla dichiarazione integrativa di successione e all'accatastamento del fabbricato, sostenute interamente dalla signora e pari ad € 1.178,19 vanno ripartite tra tutti i Parte_1
coeredi in proporzione alle rispettive quote.
In specie, la signora , titolare della quota di 1/3, dovrà versare la somma CP_1
di € 392,73 alla signora . Invece, , Parte_1 Controparte_2 [...]
, , titolari ciascuno della quota di 1/6, dovranno CP_3 Parte_2
versare, ciascuno, la somma di € 196,365 in favore di . Parte_1
Sulle spese di giudizio.
Quanto alle spese processuali di lite, considerando l'esito complessivo del giudizio le stesse devono essere integralmente compensate, in considerazione della parziale soccombenza reciproca e della circostanza che le spese dei giudizi di divisione coinvolgono il comune interesse dei condividenti. Per quanto riguarda i compensi già provvisoriamente liquidati nel corso del giudizio in favore dei C.T.U, come da separati decreti in atti, essi vanno posti definitivamente a carico di tutte le parti in causa, in misura proporzionale alle rispettive quote ereditarie.
A siffatto criterio di imputazione occorre fare ricorso, in effetti, per quanto concerne le spese sostenute nel processo relative ad atti rivolti a condurre il giudizio, nell'interesse comune, alla concreta determinazione delle quote spettanti ad ognuno dei condividenti medesimi (cfr., ex multis, Cass. n. 3083/2006, Id. n. 3239/2018); tale deve considerarsi, per l'appunto, la spesa per l'espletamento delle richiamate C.T.U., in quanto finalizzate alla predisposizione di eventuale progetto di divisione.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Angela Giunta, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 323/2014 disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposta dai convenuti;
- Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai seguenti beni immobili:
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 Sez. F part. 1365
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 471
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 480
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 941
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 946
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 949
o Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 161 – sub 1 o Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 161 – sub 2
o Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 161 – sub 3
o Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel
NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub. 2
- Assegna a , i seguenti immobili: Parte_1
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 946
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 949
- Assegna a i seguenti immobili: Parte_2
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 941
- Assegna ad i seguenti immobili: CP_1
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 Sez. F part. 1365
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 471
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 480
o Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 161 – sub 1 – piano terra;
o Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel
NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub. 2
- Assegna a i seguenti immobili: Controparte_2
o Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 161 – sub 3- piano 2°;
- Assegna a i seguenti immobili: Controparte_3 o Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 161 – sub 2 – piano 1°;
- Condanna al pagamento, a titolo di conguaglio in denaro, delle CP_1
seguenti somme:
o € 7.808,61 in favore di , oltre interessi legali dalla data Parte_1
della presente sentenza fino al soddisfo;
o € 6.278,07 in favore di , oltre interessi legali dalla Parte_2
data della presente sentenza fino al soddisfo;
- Condanna al pagamento, a titolo di conguaglio in Controparte_3
denaro, delle seguenti somme:
o € 12.048,59 in favore di oltre interessi legali dalla data CP_1
della presente sentenza fino al soddisfo;
o € 11.582,15 in favore di , oltre interessi legali dalla data Parte_1
della presente sentenza fino al soddisfo;
o € 11.390,83 in favore di , oltre interessi legali dalla Parte_2
data della presente sentenza fino al soddisfo;
- Condanna al pagamento, a titolo di conguaglio in denaro, Controparte_2
delle seguenti somme:
o € 12.048,59 in favore di oltre interessi legali dalla data CP_1
della presente sentenza fino al soddisfo;
o € 11.582,15 in favore di oltre interessi legali dalla data Parte_1
della presente sentenza fino al soddisfo;
o € 11.390,83 in favore di , oltre interessi legali dalla Parte_2
data della presente sentenza fino al soddisfo;
- Condanna, per le spese relative alla dichiarazione integrativa di successione e all'accatastamento del fabbricato, di cui in parte motiva, al CP_1
rimborso della somma di € 392,73 in favore di , oltre interessi Parte_1
legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
- Condanna, per le spese relative alla dichiarazione integrativa di successione e all'accatastamento del fabbricato, di cui in parte motiva, Controparte_2 al rimborso della somma di € 196,365 in favore di oltre interessi Parte_1
legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
- Condanna, per le spese relative alla dichiarazione integrativa di successione e all'accatastamento del fabbricato, di cui in parte motiva, Controparte_3
al rimborso della somma di € 196,365 in favore di oltre
[...] Parte_1
interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
- Condanna, per le spese relative alla dichiarazione integrativa di successione e all'accatastamento del fabbricato, al rimborso della Parte_2
somma di € 196,365 in favore di oltre interessi legali dalla data Parte_1
della presente sentenza fino al soddisfo.
- Rigetta la domanda attorea relativa al pagamento del canone di locazione e/o indennità di occupazione nei confronti dei coeredi e Controparte_2
; Controparte_3
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- Pone le spese delle CTU del presente giudizio di divisione, come già liquidate con separati decreti, a carico di tutti i coeredi pro quota hereditatis.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 29.01.25 Il Giudice
Dott.ssa Angela Giunta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 della dichiarazione di successione n. 479 volume 9990, in virtù dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano ex art. 540
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dr.ssa Angela Giunta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 323/2014 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) rappresentate e difese dall'avv. Antonino Delfino ed C.F._2
elettivamente domiciliate presso il suo studio legale sito in Reggio Calabria alla via
Marvasi 5/L, giusta procura in atti;
- Parte attrice-
contro
( , CP_1 C.F._3 Controparte_2
( ) e ( ) C.F._4 Controparte_3 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Colombini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Reggio Calabria, in Via Argine Destro Calopinace n. 20, giusta procura in atti;
- Parte convenuta –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le signore e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, i signori
[...]
e , al fine di ottenere la CP_1 Controparte_2 Controparte_3
divisione dei beni ereditari nonché la corresponsione dell'indennità di occupazione di taluni immobili caduti in comunione ereditaria.
A tal fine premettevano che in data 22.03.2011 era deceduto il sig. Persona_1
nato a [...] il [...], lasciando, in assenza di disposizioni testamentarie, quali eredi legittimi la moglie e i figli CP_1 Controparte_2 Parte_1
, e .
[...] Parte_2 Controparte_3
In data 23.01.2012 veniva formalizzata presso l'Ufficio del Registro di Reggio Calabria la dichiarazione di successione n. 479 volume 9990, senza attribuzione delle quote di spettanza a ciascun erede e senza effettuare voltura catastale, relativamente ai seguenti beni:
1. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 157 Sezione F classe 4, superficie ettari 000.17.80 categoria vigneto
;
2. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 471 Sezione F classe 1 , superficie ettari 000.14.90 categoria pascolo;
3. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 480 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.18.40 categoria seminativo – arborato;
4. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 941 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.30.00 categoria seminato – arborato;
5. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 946 Sezione F classe U , superficie ettari 000.00.10 categoria incolto;
6. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 949 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.16.60 categoria uliveto
;
7. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 954 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.00.10 categoria seminato –arborato ;
8. Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1161 – sub 1 - Sezione Pellaro classe 2 , categoria A/3 – Zona censuaria 2 - vani 5,5 - destinato a civile abitazione – ubicato in SS 106 Jonica IV
Tratto – BO II , 641 ;
9. Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1161 – sub 2 - Sezione Pellaro classe 2 , categoria A/3 – Zona censuaria 2 - vani 5 destinato a civile abitazione – ubicato in SS 106 Jonica IV
Tratto – BO II , 641 )
10. Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1161 – sub 3 - Sezione Pellaro classe 2 , categoria A/3 – Zona censuaria 2 - vani 5,5 destinato a civile abitazione – ubicato in SS 106 Jonica IV
Tratto – BO II , 641 e relative pertinenze;
11. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 460 Sezione F classe 3, superficie ettari 000.00.54 categoria uliveto;
12. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 766 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.00.45 categoria seminato-arborato;
13. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 457 Sezione F classe U, superficie ettari 000.05.90 categoria incolto;
14. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 661 Sezione F classe 3, superficie ettari 000.02.10 categoria vigneto;
15. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 669 Sezione F classe 1, superficie ettari 000.01.40 categoria pascolo;
16. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 670 Sezione F classe 1, superficie ettari 000.00.02 categoria pascolo
;
17. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 672 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.01.20 categoria seminato-arborato ;
18. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 157 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.00.40 categoria seminato-arborato ;
19. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 671 Sezione F classe U , superficie ettari 000.00.40 categoria incolto
;
20. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 942 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.02.70 categoria seminato-arborato ;
21. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 943 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.00.40 categoria seminato-arborato ;
22. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 944 Sezione F classe U , superficie ettari 000.01.30 categoria incolto
;
23. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 947 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.06.70 categoria uliveto
;
24. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 951 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.00.22 categoria uliveto
;
25. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 952 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.01.18 categoria uliveto
; 26. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 953 Sezione F classe 3 , superficie ettari 000.00.35 categoria seminato-arborato;
27. Porzione di terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 248 Sezione F classe 1 , superficie ettari 000.00.29 categoria vigneto
.
Successivamente, con dichiarazione di successione integrativa (N. 2075 Vol. 9990 –
Anno 2012), presentata in data 18.12.2012, veniva incluso il seguente bene mobile precedentemente omesso per errore:
28. somma di euro 20000,00 depositata su c/c postale.
Le attrici riferivano di aver invitato, con raccomandata A/R del 12.4.2013, gli odierni convenuti a pervenire ad un accordo bonario per la determinazione delle rispettive quote di legittima e l'attribuzione delle singole unità immobiliari, previa rettifica della dichiarazione di successione già presentata ed esecuzione della voltura catastale, data l'omissione, per dimenticanza, di taluni ulteriori beni rientranti nell'asse ereditario nonché la presenza di costruzioni non regolarizzate amministrativamente con la definizione delle istanze di condono. In assenza di riscontro, inviavano una seconda missiva, in data 13.05.2013, per invitare i germani e a CP_2 CP_3
corrispondere loro – pro quota – un canone di locazione (quantificato in € 200,00) per l'occupazione di due immobili indicati nella dichiarazione di successione n. 479 volume
9990 al punto 9 e 10.
Non essendo intervenuto alcun accordo bonario, le attrici presentavano in data
23.07.2013 un'ulteriore dichiarazione di successione integrativa delle precedenti (N. 1357 vol. 9990 – anno 2013), per includere i seguenti beni immobili:
29. Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub.
9- Sezione
Pellaro classe 1, categoria C/2 – mq. 28;
30. Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub.
8 - Sezione
Pellaro classe 1, categoria C/2 – mq. 20; 31. Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub.
7- Sezione
Pellaro classe 1, categoria C/2 – mq. 17;
32. Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub.
6- Sezione
Pellaro classe 1, categoria C/2 – mq. 14;
33. Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub.
5- Sezione
Pellaro classe 1, categoria C/2 – mq. 15;
34. Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub.
4 - Sezione
Pellaro classe 1, categoria C/2 – mq. 54;
35. Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub 3 - Sezione
Pellaro classe 1, categoria C/2 – mq. 46;
36. Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub. 2 Sezione
Pellaro classe 1, categoria C/2 – mq. 78.
In ragione di ciò, le odierne attrici chiedevano anche il rimborso, ovvero l'imputazione alla massa ereditaria, delle spese da loro sostenute, in parti uguali, sia per l'ultima dichiarazione integrativa, pari ad € 604,59, sia per l'accatastamento dei fabbricati insistenti sulla particella 1344 foglio 28, pari ad €1147,20.
Altresì, precisavano che i germani e dovevano considerarsi CP_2 CP_3
debitori degli altri coeredi - pro quota - della somma di € 500,00 mensili il primo ed €
400,00 la seconda, a titolo di indennità di occupazione degli immobili da loro occupati, da calcolarsi dall'apertura della successione (22.03.2011) fino al rilascio degli immobili, ovvero allo scioglimento della comunione.
Riferivano che la convenuta occupava l'appartamento indicato al punto CP_1 co.2 c.c., pertanto chiedevano che il valore capitale di tali diritti venisse stralciato dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione di quest'ultimo tra i coeredi.
Infine, precisavano che i beni elencati dal n. 1 al n. 7, quelli dal n. 11 al n. 26, quelli di cui al n. 28 e quelli dal n. 29 al n. 36, ricadevano sotto il regime patrimoniale della comunione dei beni, con conseguente caduta in successione della sola quota pari ad ½.
Diversamente, i beni di cui ai punti 8,9,10 e 27 erano di proprietà esclusiva del de cuius, quindi, l'intera quota doveva ricadere in successione.
Dato atto dell'esito negativo del verbale di mediazione, premesso quanto sopra, le signore e , rassegnavano le seguenti conclusioni: Parte_1 Parte_2
- “In via principale esperire il tentativo di conciliazione e, su eventuale consenso espresso e favorevole delle parti, disporre con ordinanza la divisione dei beni elencati in premessa;
- In via subordinata, in caso di contestazioni, nominare, a norma dell'art. 194 disp. att. c.p.c., un consulente tecnico che provveda alla formazione della massa da dividersi e delle quote, con relativi conguagli e provveda altresì alla regolarizzazione amministrativa presso i competenti uffici comunali e provinciali delle distinte posizioni petitorie;
- Accertata la consistenza dell'asse patrimoniale in capo al de cuius al momento del decesso disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e, conseguentemente disporre la divisione ovvero un progetto di divisione dei beni ereditari per come specificati in premessa;
- Assegnare ed attribuire ai singoli eredi in ragione delle rispettive quote i beni costituenti l'asse ereditario, provvedendo, laddove necessario ai sensi degli artt. 719
e 720 cpc e segg.
- Accertare e dichiarare che ha in possesso sin dal momento Controparte_2
della morte del de cuius l' appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio
Calabria al foglio di mappa 28 part 1161 – sub 3 - Sezione Pellaro classe 2 , categoria
A/3 – Zona censuaria 2 - vani 5 destinato a civile abitazione – ubicato in SS 106
Jonica IV Tratto – BO II , 641 e per l' effetto, stabilito il valore locativo dello stesso in euro 500,00 , dichiarare la tenutezza del predetto convenuto al pagamento nei confronti degli altri coeredi - pro quota della somma di euro 500,00 mensile a far data dell' apertura della successione ( 22.3.2011 ) e fino allo scioglimento della comunione
- Accertare e dichiarare che ha in possesso sin dal Controparte_3
momento della morte del de cuius appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1161 – sub 2 - Sezione Pellaro classe 2 , categoria A/3 – Zona censuaria 2 - vani 5,5 destinato a civile abitazione – ubicato in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II , 641 e per l' effetto, stabilito il valore locativo dello stesso in euro 400,00 , dichiarare la tenutezza della predetta convenuta al pagamento nei confronti degli altri coeredi della somma euro 400,00 pro quota quale indennità di occupazione, a far data dalla data di apertura della successione
(22.3.2011) e fino allo scioglimento della comunione;
- Accertare e dichiarare che le spese per la dichiarazione integrativa (N. 1357- Vol.
9990 – Anno 2013), presentata in data 23.7.2013, ammontano ad euro 604,59, e quelle per l'accatastamento dei fabbricati insistenti sulla particella 1344 foglio 28, ammontano ad euro 1147,20 e che le stesse sono state sopportate interamente dalle istanti in parti uguali e per l'effetto imputare le stesse alla massa ereditaria e/o disporre il rimborso a favore delle istanti;
- Con vittoria di spese, comprese quelle sostenute per la mediazione pari ad euro
150,68, e di competenze legali giudiziali ed extragiudiziali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”
Si costituivano in giudizio, depositando in data 12.06.2014 comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale, i convenuti e CP_1 Controparte_2
, aderendo alla richiesta di divisione ereditaria ed osservando Controparte_3
quanto segue.
Preliminarmente specificavano che i coniugi – avevano contratto CP_2 CP_1
matrimonio nell'anno 1964, ante riforma del diritto di famiglia del 1975, per cui ritenevano che tutti i beni acquistati dal de cuius nel periodo compreso tra il 1964 e il
1975 dovevano escludersi dal regime della comunione legale, con conseguente caduta in successione dell'intera quota. Diversamente, andavano considerati automaticamente assoggettati al regime di comunione legale tutti gli acquisti successivi al 1975, data l'assenza di una specifica convenzione matrimoniale tra i coniugi volta ad escludere il regime di comunione legale, con conseguente caduta in successione della quota pari ad
½.
Sulla base di tali considerazioni, rilevavano che i beni dal n. 1 al n. 7 dovevano considerarsi ricadenti sotto il regime della comunione legale dei beni;
i beni di cui ai punti nn. 8,9,10 e 27 dovevano considerarsi di proprietà esclusiva del de cuius; i beni dal n. 11 al n. 26 ed il bene al n. 28, dovevano considerarsi ricadenti sotto il regime della comunione legale, in quanto acquistati in costanza di matrimonio.
Quanto ai beni dal n. 29 al n. 36, inseriti nella dichiarazione di successione con dichiarazione integrativa (n. 1357 – vol. 9990 – anno 2013) presentata su iniziativa autonoma delle attrici, rilevavano che questi non potevano formare oggetto del giudizio di divisione ereditaria, in quanto erano di proprietà esclusiva della signora he li CP_1
aveva acquisiti in virtù della risoluzione di un rapporto di colonia, pertanto, andavano esclusi dall'asse ereditario del de cuius. Sul punto specificavano che la particella 1344, ed i relativi sub, scaturivano dalle particelle 623-630, fuse nell'unica particella 1272 in data
18.04.2011, successivamente soppressa e trasformata nell'attuale particella 1344 e che la proprietà delle suddette proprietà immobiliari era stata acquisita dalla signora CP_1
a soddisfacimento di ogni spettanza per l'anticipata cessazione di un contratto di colonia, con conciliazione del 9.07.1985 dinanzi alla competente sezione agraria del tribunale di Reggio Calabria (44RG e 2R – sezione agraria). In ragione di ciò, affermavano che la signora oveva considerarsi l'unica ed esclusiva concessionaria del CP_4
fondo sito in località BO ed identificato al catasto al foglio di mappa n. 28, ex particelle 623 e 630, oggi particella 1344.
Ancora sul punto, specificavano che il bene poteva identificarsi come bene personale ai sensi dell'art. 179 lett b) c.c., in quanto il fondo era stato ceduto alla signora a CP_1
titolo gratuito, con conseguente esclusione dal regime della comunione.
Infine, le convenute contestavano la quantificazione del canone locatizio chiesto dalle attrici per l'immobile in possesso del sig. a far data dalla morte del Controparte_2
de cuius, in ragione delle condizioni dell'immobile e ne chiedevano eventualmente la rideterminazione in € 300,00 mensili da pagarsi pro quota in favore degli altri coeredi.
Mentre contestavano in via assoluta la richiesta di pagamento del canone locatizio nei confronti della sig.ra , ritenendolo non dovuto in quanto la Controparte_3 signora non occupava l'abitazione, essendosi trasferita stabilmente con la famiglia a
Marcenasco, provincia di Torino.
In via riconvenzionale, chiedevano volersi disporre lo svincolo della somma di 20.000,00 depositata sul libretto di deposito postale nominativo ordinario n. 000020175721, cointestato a ed a firma disgiunta, in favore della Persona_1 CP_1
Signora CP_1
Nonché chiedevano di includere nel compendio ereditario del de cuius anche la cappella funeraria intestata a sita nel cimitero di BO, precisando che Persona_1
questi aveva stipulato una concessione a tempo determinato del suolo ubicato nel cimitero di BO valida per la durata di ottanta anni decorrenti dal 5.10.2009. Sul punto, chiedevano l'esperimento di un tentativo di conciliazione o la designazione di un procuratore tra gli aventi diritto per il riconoscimento di tale diritto d'uso.
Tutto ciò premesso, i convenuti CP_1 Controparte_2 [...]
rassegnavano le seguenti conclusioni: CP_3
“escludere dal compendio ereditario del de cuius, i beni immobili Persona_1
elencati ai nn. 29-36 dell'atto di citazione, atteso che si tratta di beni personali della sig.ra per tutte le motivazioni sopra espresse;
CP_1
- riquantificare il canone locatizio dovuto dal sig. per il Controparte_2
possesso dell'appartamento, riportato al NCEU del comune di Reggio Calabria al
Foglio di mappa 28, part. 1161 – sub 3 – Sezione di Pellaro, classe 2, categoria A/3 –
Zona censuaria 2 – vani 5, ubicato in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II nella misura di € 300,00 mensili, spettanti in favore degli altri coeredi pro quota;
- in via riconvenzionale:
- disporre lo svincolo della somma depositata sul libretto di deposito postale nominativo ordinario n. 000020175721, cointestato a ed Persona_1
a firma disgiunta in favore della sig.ra ; CP_1 CP_1
- accertare e dichiarare che nel compendio ereditario in capo al sig. Persona_1
sia ricompresa anche la concessione ad uso temporaneo di suolo nel
[...]
Cimitero di BO;
- e, conseguentemente, tentare una conciliazione tra le parti al fine di individuare un procuratore per l'uso della predetta concessione o, in subordine, designare uno tra
i familiari aventi diritto;
- in accoglimento della domanda attorea:
- nominare un consulente tecnico che provveda alla formazione della massa da dividersi a delle quote, con relativi conguagli e provveda altresì alla regolarizzazione amministrativa presso i competenti uffici comunali e provinciali delle distinte posizioni petitorie;
- accertata la consistenza dell'asse patrimoniale in capo al de cuius al momento del decesso disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e, conseguentemente, disporre la divisione ovvero un progetto di divisione dei beni ereditari per come specificati in premessa;
- assegnare ed attribuire ai singoli eredi in ragione delle rispettive quote i beni costituenti l'asse ereditario, provvedendo, laddove necessario ai sensi degli artt. 719
e 720 cc e segg.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 02.07.2014 gli attori rilevavano l'inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto proposta dai convenuti oltre i termini di decadenza, essendo stati citati per l'udienza del 30.06.2014 e la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data
12.06.2014. Il G.I. concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. chiesti dalle parti.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. le attrici richiamavano la già sollevata eccezione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda riconvenzionale contenuta nell'atto di costituzione delle convenute. Rilevavano che i beni indicati nell'atto di citazione dal n. 29 al n. 36 rientravano a pieno titolo nell'asse ereditario in quanto la signora era subentrata nel rapporto di colonia successivamente al CP_1
matrimonio. Sul punto specificavano che dalla lettura del verbale di conciliazione, con il quale era stata transatta la controversia giudiziale, non emergeva alcun atto di liberalità. Sottolineavano che, in assenza delle eccezioni ex art. 177 c.c., gli acquisti dei coniugi rientravano automaticamente nel regime della comunione;
nonché riferivano che in materia di riscatto agrario, in ipotesi di comunione tacita familiare ex art 2140 c.c. o comunione dei beni ex art 228 secondo comma L. 19 maggio 1975 n.151 sulla riforma del diritto di famiglia, il coniuge andasse considerato contitolare del diritto insieme al soggetto di uno dei rapporti contemplati dall'art. 8 della legge 590 del 1965.
Infine, venivano riportate le sezioni unite sentenza n. 22755 del 28.10.2009, secondo le quali un bene, per rientrare nelle ipotesi ex art 179 lett d-f c.c., ed essere escluso dal regime della comunione legale, doveva essere acquistato con le somme ricavate dalla vendita di un altro bene personale o con lo scambio di un bene personale ovvero doveva essere destinato all'attività professionale del coniuge acquirente. Inoltre, era necessaria la conferma di tali circostanze da parte dall'altro coniuge con una dichiarazione resa al momento dell'acquisto.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. i convenuti riproponevano, a precisazione e modificazione della domanda, la domanda riconvenzionale relativa al libretto postale di risparmio e quella relativa all'introduzione nell'asse ereditario della cappella di famiglia.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. i convenuti contestavano la ricostruzione di controparte volta a dimostrare che il fondo agricolo sito in località BO e insistente nell'area distinta al Catasto al foglio di mappa n.28 ex particelle 623 e 630 (oggi particella
1344) fosse stato acquistato a titolo oneroso dalla signora enza la partecipazione CP_1
del coniuge, con conseguente ricaduta nel regime di comunione. A tal fine rilevavano che alla signora nella qualità di proprietaria, veniva rilasciato dal Comune di CP_1
Reggio Calabria permesso di costruire, datato 2.07.2011 – Pratica Edilizia n. 486/01, per la costruzione di un fabbricato e di un piano fuori terra destinato a deposito di attrezzi agricoli, con il vincolo di non edificazione sui terreni distinti in catasto con le particelle
157,471 e 480 del foglio di mappa 28, sezione catastale di Pellaro. Per tali ragioni, chiedevano l'esclusione dall'asse ereditario dei beni indicati nell'atto di citazione da n.
29 al n.36.
Alle successive udienze le parti insistevano per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate in sede di memorie ex art. 183 co 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale della signora Controparte_3
reso all'udienza del 07.01.2016 e, con successiva ordinanza del 11.01.2016, veniva
[...]
disposta dal G.I. consulenza tecnica d'ufficio, incaricando l'architetto Francesca Gatto sui seguenti quesiti: “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, effettuati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, nonché le ispezioni dei luoghi che riterrà opportune
1) descriva i beni da dividere, dandone rappresentazione grafica e fotografica;
2) determini il valore del diritto di abitazione spettante al coniuge sull'immobile di cui al punto 8 lett. B dell'atto di citazione;
3) qualora il complesso ereditario sia comodamente divisibile, predisponga un progetto di divisione con eventuali conguagli in denaro, detraendo preventivamente dal compendio ereditario il valore del diritto di abitazione spettante al coniuge e tenendo conto delle rispettive quote ereditarie (1/3 in capo al coniuge, 2/12 per ogni figlio), nonché della circostanza per cui i beni dal punto 1 al punto 7, dal punto 11 al 26 e al punto 28 dell'atto di citazione cadono in successione nella misura del 50%;
4) ove i beni non siano comodamente divisibili, determini il loro attuale valore di mercato, indicando gli elementi di stima e di confronto utilizzati per la valutazione;
5) rilevi se gli immobili presentino o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 47/85;
6) verifichi se sussistano difformità tra le risultanze delle planimetrie depositate in catasto
e l'attuale stato dell'immobile;
7) determini il corrispettivo del godimento dell'immobile di cui al punto 10 dell'atto di citazione a far data dal giugno 2013 all'attualità, sulla base del valore locatizio dello stesso”
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.01.2015, il Giudice, con ordinanza emessa in data 03.03.2017, disponeva il rinnovo della precedente perizia con integrazione dei quesiti già formulati con la precedente ordinanza emessa in data 11.01.2016, incaricando il nuovo consulente Arch. per la predisposizione di un Persona_2
progetto divisionale che considerasse le seguenti direttive:
“- comprendendo tutti i beni di cui all'atto di citazione, compresi i beni di cui ai punti da
29 a 36, i quali devono ritenersi caduti in successione nella misura della metà;
- stimando il valore di mercato dei beni all'attualità, dando conto dei criteri utilizzati;
- predisponendo un progetto di divisione che tenga conto del previo possesso di taluni dei beni ereditari, avendo cura di minimizzare, per quanto possibile, i conguagli;
”
All'udienza del 16.11.2017 le attrici, preso atto del deposito della relazione peritale, chiedevano la decisione della causa previa precisazione delle conclusioni. Le convenute contestavano la perizia per inosservanza del quesito integrativo formulato dal giudice con ordinanza emessa il 03.03.2017 (“comprendendo tutti i beni di cui all'atto di citazione, compresi i beni di cui ai punti da 29 a 36, i quali devono ritenersi caduti in successione nella misura della metà”), avendo il CTU ricompreso nella quantificazione delle quote l'intero valore dei beni di cui ai punti da 29 a 36 dell'atto di citazione e non nella misura della metà. Ritenevano tale errore esteso anche alle altre particelle in comproprietà dei coniugi e insistevano sulle eccezioni relative alla Controparte_5
particella 1344 sub 4-5-6-7-8 e particella 952, sulla quale ricadeva un pozzo. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza emessa in data 20.12.2017, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il Giudice, sulla considerazione che “il CTU ha tenuto conto della circostanza che taluni beni ricadevano in successione in misura della metà, come risulta dalla tabella a pagg. 14 e sgg. della relazione, procedendo ad un complessivo progetto divisionale dei beni in comunione”, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.03.2019 i convenuti insistevano nelle controdeduzioni alla CTU così come già illustrate e parte attrice chiedeva di poter essere autorizzata a precisare le conclusioni. Il GOT, con separato provvedimento, rinviava all'udienza del 9.10.2019.
Seguiva un breve rinvio dettato dalla sostituzione del Giudice titolare del procedimento.
All'udienza del 22.11.2019 le convenute insistevano nell'integrazione CTU così come già richiesto nelle precedenti udienze e parti attrici si opponevano, rilevando la già intervenuta decisione del Giudice sulla questione e chiedendo di essere autorizzate alla precisazione delle conclusioni. Il Giudice, confermava l'ordinanza del 20.12.2017 e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03.12.20, precisate le conclusioni, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e riservava all'esito la decisione. Con ordinanza del 21.06.2021 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo in ragione del sopravvenuto mutamento dell'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità che con decisione espressa a Sezioni Unite (vds. sent. n. 25021 del 7.10.2019), innovando radicalmente rispetto al precedente univoco orientamento giurisprudenziale, aveva affermato l'indivisibilità dell'immobile “abusivo”, anche ove la comunione fosse derivata dalla successione ereditaria. Pertanto, concedeva alle parti termini per il deposito di osservazioni nonché di documentazione, ove già in possesso delle parti, attestante la regolarità edilizia/urbanistica e la conformità catastale di taluni beni rientranti nella massa ereditaria ed individuati nella suddetta ordinanza.
All'udienza del 2.11.2022 le odierne attrici rilevavano di non essere in possesso della documentazione relativa agli immobili indicati in ordinanza in quanto posseduta dalla convenuta e si dichiaravano disponibili ad una divisione parziale con CP_1
esclusione degli immobili aventi profili di illegittimità urbanistico-edilizia. Le convenute si riportavano alle note autorizzate depositate il 20.07.2021 e non si opponevano ad una divisione parziale, con esclusione dal progetto divisionale del terzo piano di cui alla part. 161 e dei beni elencati ai nn. da 29 a 36 dell'atto di citazione. Parte attrice chiedeva un'integrazione della ctu alla luce della rilevata non trasferibilità dei beni di cui all'ordinanza del 21.06.2021 ed il Giudice disponeva un breve rinvio per la valutazione delle richieste delle parti.
Con ordinanza depositata il 29.03.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/12/2022, il Giudice disponeva il supplemento della consulenza tecnica d'ufficio, ordinando al già nominato Arch. di elaborare un nuovo progetto di Persona_2
divisione con esclusione degli immobili caratterizzati da abusi esistenti e non sanati nonché di tutte le parti agli stessi strettamente connesse, considerando solo i beni residui costituenti il compendio ereditario divisibile e con la determinazione di eventuali conguagli in denaro se necessari per il pareggio delle quote.
All'udienza del 16.11.2023 le parti davano atto dell'avvenuto deposito del supplemento della consulenza tecnica d'ufficio e le odierne attrici chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni. Le convenute non contestavano il progetto di divisione elaborato dal ctu con esclusione degli immobili abusivi, tuttavia segnalavano che il CTU non aveva proceduto al conteggio del diritto di abitazione spettante per legge alla signora per la particella 161 p.t e, su tale profilo, chiedevano un'ulteriore CP_1
integrazione della perizia. Altresì la signora chiedeva l'assegnazione delle CP_1
particelle 941 e 949, in quanto già comproprietaria. Le attrici aderivano alla proposta di divisione parziale volta ad escludere gli immobili abusivi effettuata dal ctu. Tuttavia, la signora si opponeva alla richiesta di assegnazione delle particelle 941 Parte_1
e 949 in capo alla madre.
Seguiva un rinvio ex art. 127 ter c.p.c. per il mancato deposito delle parti di note scritte entro il termine assegnato dal Giudice.
All'udienza del 19.06.2024 tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, viste le note scritte sostitutive d'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con cui le parti precisavano le conclusioni, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c.
Venivano, pertanto, depositate dalle parti comparse conclusionali, con le quali le attrici davano atto dell'estinzione del libretto di deposito postale nominativo ordinario n.
000020175721, cointestato a ed a firma disgiunta, Persona_1 CP_1
atteso il prelievo e divisione della somma depositata in comune accordo tra gli eredi, con conseguente venir meno della controversia sul punto e conseguente cessata materia del contendere.
Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale, osserva che occorre procedere alla divisione giudiziale del compendio ereditario del Sig. Persona_1
deceduto in data 22.03.2011.
In via preliminare si rileva la tardività della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con comparsa di costituzione e risposta, giacché proposta con comparsa di costituzione depositata oltre il termine di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. e, in quanto tale, inammissibile.
Invero, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., parte convenuta deve costituirsi – a mezzo procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge – almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione e con relativo atto di costituzione e comparsa deve, a pena di decadenza, “proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
Nel caso de quo emerge ex actis che i convenuti si sono costituiti in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data 12.06.2014, dunque oltre il termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione indicata dalle parti attrici nell'atto di citazione (30.06.2014). Si precisa che a tal fine, come correttamente rilevato dalle odierne attrici, occorre avere riguardo all'udienza indicata dall'attore nell'atto di citazione e non a quella eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d'ufficio ex art. 168bis co. 4 c.p.c. (cfr, ex multis, Cass. N.
12490/2007).
Tanto premesso, occorre passare all'analisi della domanda attorea di divisione ed assegnazione ai singoli eredi dei beni ricompresi nell'asse ereditario del de cuius, previo accertamento della consistenza della massa ereditaria e delle quote di spettanza ai singoli eredi.
A tal fine si specifica che a seguito del decesso del sig. , in data Persona_1
22.03.2011, si è aperta la successione ab intestato e, in presenza di più figli, la sua eredità deve essere divisa ai sensi dell'art. 581 c.c., in concorso tra il coniuge (per un terzo) e i figli (per la restante quota di due terzi).
Dunque, la quota di 1/3 dovrà devolversi in favore della sig.ra mentre la CP_1
quota di 2/3, da devolversi in favore dei figli del de cuius ( , Parte_1 Parte_2
, e ), andrà divisa in 4 parti, e,
[...] Controparte_2 Controparte_3
pertanto, ognuno di essi avrà diritto ad 1/6 dell'eredità.
Ciò premesso, al fine di procedere alla divisione degli immobili oggetto del compendio ereditario di , questo Tribunale osserva che occorre prendere le Persona_1
mosse dagli esiti cui è giunto il ctu arch. con le diverse perizie redatte Persona_2
nel corso del giudizio, i quali si rivelano del tutto condivisibili in quanto frutto di un percorso tecnico e logico esente da censure.
In specie, il c.t.u. arch. nel rispondere al quesito di cui all'ordinanza Persona_2
dell'11.1.2016 come integrato con ordinanza dell'11.01.2016, ha descritto compiutamente il compendio ereditario di , deceduto in data 22.03.2011, che risulta Persona_1
essere costituito dai seguenti beni immobili siti nel Comune di Reggio Calabria:
• Punto 1.1. – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 1365 (ex 157) – vigneto - mq 1.732
• Punto 2 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 471 – pascolo arb. - mq 1.490.
• Punto 3 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 480 – seminativo - mq 1.840.
• Punto 4 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 941 – seminativo arb. - mq 3.000.
• Punto 5 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 946 – incolto prod. - mq 10.
• Punto 6 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 949 – uliveto - mq 1.660.
• Punto 7 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 954 – seminativo arb. - mq 10.
• Punto 8 – Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub 1 - categ. A/3 - mq 96.
• Punto 9 – Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub 2 - categ. A/3 - mq 101.
• Punto 10 – Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub 3 - categ. A/3 - mq 128.
• Punto 11 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 460 – uliveto - mq 54
• Punto 15 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 669 – pascolo arb. - mq 140
• Punto 16 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 670 – pascolo arb. – mq 2
• Punto 20 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 942 – seminativo arb. - mq 270
• Punto 21 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 943 – seminativo arb. - mq 40
• Punto 22 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 944 – incolto prod. - mq 130
• Punto 23 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 947 – uliveto - mq 670
• Punto 24 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 951 –uliveto - mq 22
• Punto 25 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 952 – uliveto - mq 118
• Punto 26 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 953 – seminativo arb. - mq 35
• Punto 27 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 248 – seminativo arb. - mq 29
• Punto 29 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 9 - C/2 - mq 28 • Punto 30 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 8 - C/2 - mq 20
• Punto 31 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 7 - C/2 - mq 17
• Punto 32 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 6 - C/2 - mq 14
• Punto 33 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 5 - C/2 - mq 15
• Punto 34 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 4 - C/2 - mq 54
• Punto 35 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 3 - C/2 - mq 46
• Punto 36 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 2 - C/2 - mq 78
Si precisa che parte attrice erroneamente indica nell'atto introduttivo gli immobili di cui ai punti 8, 9 e 10 con il numero di particella “1161” in luogo del corretto numero “161” che risulta dalle visure e dalla dichiarazione di successione (all.2 fascicolo di parte attrice).
Occorre specificare che tutti i beni elencati devono ritenersi caduti in successione nella misura della metà, ad eccezione dei beni di cui ai punti 8, 9, 10 e 27 che risultano di proprietà esclusiva del de cuius, per come specificato dal ctu alla luce dei documenti depositati in atti.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dagli odierni convenuti, si ritiene che i beni di cui ai punti 29-30-31-32-33-34-35-36 siano stati correttamente inclusi nel patrimonio ereditario del de cuius, e gli stessi devono ritenersi caduti in successione nella misura della metà, così come già statuito da questo Tribunale con ordinanza emessa in data
03.03.2017, il cui contenuto si intende richiamare integralmente.
Quanto agli ulteriori beni indicati dalle attrici nell'atto introduttivo (ed annotati nella dichiarazione di successione), si specifica che il consulente ha rilevato che non risultano più nella disponibilità patrimoniale degli eredi e, dunque, non sono passibili di essere ricompresi nel compendio ereditario.
In specie a pag. 4 della prima perizia riporta “gli immobili indicati in rosso non saranno più elencati, perché non risultano più nella disponibilità patrimoniale degli eredi, in quanto la part. 157 (punto 1) è stata soppressa nel 2015 originando l'attuale part. 1365 (punto 1.1.) e le particelle 766 – 457 – 661 – 672 - 157 -671 (punti 12, 13, 14, 17, 18, 19 dell'atto di citazione) sono state compravendute in passato”. Il Tribunale osserva che quanto rilevato dal consulente emerge anche dalla documentazione versata in atti, in specie dalle visure storiche per immobile allegate alla relazione tecnica d'ufficio (all.1) redatta dalla consulente Francesca Gatto.
Invece, quanto al libretto di deposito postale nominativo ordinario n. 000020175721 cointestato a ed a firma disgiunta, si precisa che Persona_1 CP_1
le odierne attrici hanno riferito – con la comparsa conclusionale depositata in atti – che il suddetto libretto postale è stato estinto attraverso il prelievo e la successiva divisione della somma tra gli eredi, in comune accordo tra loro.
Individuato l'asse ereditario, occorre procedere alla stima e alla successiva divisione dei beni caduti in successione.
Preliminarmente occorre rilevare che, come statuito dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite (Cass. SS.UU. n. 25021/2019), la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della “possibilità giuridica”. Si è pertanto affermato che il giudice non può disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del
1985.
Infatti, essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante tale regolarità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. SS.UU. n.
23825/2009).
Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che deve ritenersi certamente ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario con esclusione del fabbricato abusivo che ne faccia parte, quando vi sia la concorde volontà di tutti i coeredi. L'esclusione del fabbricato abusivo dall'atto di scioglimento della comunione, infatti, rende tale atto conforme al disposto degli artt. 46 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e lo sottrae alla comminatoria di nullità ivi prevista. Il Giudice, perciò, non può sottrarsi al dovere di procedere alla divisione parziale con esclusione del fabbricato abusivo, quando uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso (eventualmente anche in corso di causa, mediante la riduzione della originaria domanda di divisione) e vi sia il consenso degli altri coeredi convenuti, nel senso che questi ultimi si astengano dal chiedere la divisione dell'intero asse.
Applicati i suesposti e condivisi canoni ermeneutici nel caso di specie, deve rilevarsi che le parti, nel corso del giudizio, sollevata la questione da parte di questo Giudicante (si richiama l'ordinanza del 21.06.2021), hanno convenuto sulla divisione parziale del compendio ereditario, con esclusione degli immobili abusivi individuati dal CTU.
Pertanto, dalla massa ereditaria, così come precedentemente compendiata, vanno esclusi, ai fini della divisione ereditaria, gli immobili che non risultano assistiti da alcuna documentazione attestante la loro regolarità urbanistico-edilizia.
I suddetti beni sono stati specificamente individuati dal Consulente incaricato, che, conformemente a quanto disposto da questo Tribunale con ordinanza del 29.03.2023 (“il
CTU verifichi l'attuale persistenza delle difformità urbanistico/edilizie segnalate in seno all'elaborato peritale ut supra indicato e da ultimo da parte convenuta per come sopra indicato, e se le stesse richiedano ai fini della loro regolarizzazione il rilascio di permesso di costruire anche in sanatoria e/o eventualmente di altra procedura amministrativa precisandone anche i tempi, le modalità ed i costi”), ha proceduto alla redazione di una seconda perizia a supplemento della precedente.
In specie, dopo un'analitica descrizione dei singoli beni, questi ha indicato (pag. 10 relazione tecnica d'ufficio suppletiva) i seguenti beni immobili con profili di abusivismo:
- Bene di cui al punto 10 dell'atto di citazione, solo il locale deposito al 3° piano (4°
f.t.)
- Bene di cui al punto 25 dell'atto di citazione (Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 952)
- Beni di cui ai punti 29-35 dell'atto di citazione, (Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 3 - 9)
Quanto all'immobile di cui al punto 10 (Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub
3 - categ. A/3 - mq 128), il consulente, durante le indagini svolte in sede di perizia integrativa, ha ravvisato che “All'ultimo piano si sviluppa il locale deposito, che catastalmente risulta annesso al piano sottostante; ancora allo stato rustico, presenta copertura con struttura in ferro a capriata con sovrastanti pannelli coibentati.
Il piano rispetto, alla planimetria catastale in atti, risulta suddiviso in un ingresso/disimpegno, 4 vani ed un bagno;
alcuni ambienti sono rifiniti con pavimentazione in marmo e gran parte delle tramezzature è intonacata. Il vano adiacente all'ingresso, lato mare, ha una parete rivestita in piastrelle ceramicate di colore bianco con la presenza sulla stessa degli attacchi per l'impianto idrico;
il bagno presenta il pavimento e le pareti rivestite in piastrelle ceramicate, con la vasca già inserita a pavimento, ma mancante di ogni altro accessorio a completamento dello stesso. Non sono presenti infissi interni, mentre tutti i serramenti esterni rispecchiano quelli degli altri piani, ad uniformare i prospetti del fabbricato. Presenta doppio affaccio balconato e sul lato posteriore si sviluppa un terrazzino in corrispondenza dei ripostigli ai piani inferiori. Nel complesso le diverse finiture sono alquanto fatiscenti;
nel bagno la pavimentazione risulta rialzata in alcuni punti;
il piano risulta ancora da rifinire, oltre che nella parte muraria anche nell'impiantistica elettrica. La superficie commerciale dell'appartamento, in base ai rilievi eseguiti, è pari a circa 104,00 mq ed il locale deposito di mq 99,00 - rispetto ad una superficie catastale di entrambe i livelli di piano di 128,00 mq.”
Le difformità appena descritte sono emerse – come invariate – anche in sede di secondo sopralluogo, finalizzo alla redazione della perizia suppletiva, in quanto il c.t.u., a pag. 7, attesta che “A seguito del sopralluogo effettuato al piano terzo (4° f.t.), si conferma
l'attuale persistenza delle difformità già segnalate a suo tempo, consistenti nella tramezzatura interna del piano e per la quale non risulta presentata alcuna pratica edilizia per i lavori realizzati.”
Quanto al bene di cui al punto 25 (Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 952 – uliveto - mq 118), il consulente ha riferito che si tratta di “Terreno pressoché pianeggiante limitrofo per due lati alla strada asfaltata individuata con la part. 947 precedentemente descritta;
l'accesso avviene da un cancello carrabile della lunghezza di circa 4,15 mt in ferro, ubicato lungo il confine ovest, mentre tutto il perimetro del terreno è cintato con paletti in ferro e rete metallica” ed ha aggiunto che al suo interno sono stati rilevati “un manufatto ad un piano
f.t. ad uso deposito, ubicato ad angolo limitrofo la part. 947 (strada asfaltata) con struttura mista in m.o. e c.a e copertura piana, delle dimensioni esterne di circa 4,20 mt x 4,70 mt ed un'altezza interna di 2,85 mt;
l'accesso è consentito da una porta in ferro a due ante mentre lato strada è posta una finestra sempre in ferro. Lo stato di conservazione è alquanto scadente, il pavimento è in battuto di cemento e le pareti ed il soffitto sono intonacati al rustico;
si evidenzia all'interno la presenza di un impianto elettrico, al momento in disuso, con vari quadri elettrici a servizio del pozzo esterno” nonché “A qualche metro di distanza dal suddetto manufatto si rileva una struttura di modesta entità in muratura di laterizi forati e solettina in c.a., di forma rettangolare, dove al suo interno
è ubicata la tubazione del pozzo di irrigazione servente i vari terreni agricoli collegati alla tubazione.”
Tuttavia, dalle indagini è emersa la totale assenza di documentazione volta a comprovarne la regolarità urbanistica. In specie: “In merito alla struttura ad un piano f.t. destinata a deposito, insistente nella part. 952, nessuna delle parti in causa ha saputo fornire elementi utili circa la regolarità urbanistica dello stesso. Solo per il pozzo di irrigazione, dai documenti inviati dall'Ing. (coerede), risulta il rilascio CP_2
dell'autorizzazione, da parte del Genio Civile, per l'escavazione dello stesso in data
11/04/1983 prot. 18345/6593.
Dal punto di vista urbanistico, sono state effettuate le verifiche presso gli uffici di competenza, non risultando alcuna pratica edilizia presentata al Comune in passato per la regolarizzazione della struttura esistente;
considerato che
la costruzione è stata realizzata senza il rilascio di nessun titolo abilitativo e non essendoci alla data attuale nessun condono edilizio da richiedere, si può ritenere detta costruzione abusiva. Dal punto di vista catastale, non risulta essere censita e, inoltre, nel foglio di mappa è facilmente riscontrabile l'assenza di sagome riconducibili alla struttura in questione”.
Infine, ha ravvisato che anche i beni di cui ai punti 29-35 (Locale deposito Sez. F - Fgl.
28 – part. 1344 – sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7, sub 8, sub 9) sono privi di documentazione attestante la loro regolarità edilizia. In specie il Consulente rileva che
“Dalla documentazione inviata al sottoscritto CTU, via pec, dall'Ing. (coerede) CP_2
risulta che solo la struttura ad un piano f.t., identificata catastalmente con il sub 2, è munita di Permesso di Costruire n. 21 del 27/01/2005 - pratica edilizia n. 486/01 rilasciata dal Comune di Reggio Calabria. Dal punto di vista urbanistico, per quanto riguarda gli altri locali deposito, insistenti nella part.lla 1344, sub 3-9, le parti non hanno fornito alcuna documentazione circa la regolarità urbanistica degli stessi e dalle verifiche effettuate presso l'archivio comunale non risulta alcuna documentazione che legittimi la realizzazione degli stessi. Dal punto di vista catastale tutti i sub sono stati censiti nel 2013 con la categoria C/2 come locali deposito, ma in ogni caso questo non giustifica l'assenza del titolo edilizio autorizzativo. Pertanto i locali deposito, insistenti nella part.lla 1344, sub 3-9, possono considerasi come abusi edilizi.”
Ne consegue che, esaminate le accurate indagini svolte dal Consulente d'ufficio e la documentazione versata in atti, questo Tribunale ritiene di dover condividere le conclusioni formulate a pag. 9 della perizia suppletiva e che di seguito si riportano
“Come già descritto nel paragrafo precedente, ad esclusione del locale deposito al piano terzo (4° f.t.) del fabbricato di via Nazionale n. 641 – BO II – Reggio Calabria che può essere agevolmente sanato con la presentazione all'ufficio urbanistica della pratica edilizia
CILA; gli altri beni immobili di cui al punto 25 dell'atto di citazione part. 952 e i beni di cui ai punti 29-35 dell'atto di citazione sub 3-9 (escluso il fabbricato sub 2 di cui al punto 36 dell'atto di citazione) sono stati realizzati senza alcun titolo abilitativo, a tutti gli effetti da intendersi come abusi edilizi. Se fossero oggetto di controlli da parte degli organi competenti, andrebbero incontro a ordinanze di demolizione.”
Il CTU ha, pertanto, proceduto, alla rideterminazione del compendio ereditario suscettibile di valore di scambio, elaborando un nuovo progetto di divisione ed escludendo, pertanto, i seguenti beni immobili rimasti abusivi e non sanati:
- Bene di cui al punto 10 dell'atto di citazione, solo il locale deposito al 3° piano (4° f.t.).
- Bene di cui al punto 25 dell'atto di citazione, part. 952.
- Beni di cui ai punti 29-35 dell'atto di citazione, Fgl.
8 - part.1344, sub 3-9
Alla luce delle considerazioni svolte e dei principi enunciati dalla Suprema Corte, i beni sopra elencati, risultati parte dell'asse ereditario ma non divisibili in quanto connotati da profili di abusivismo edilizio, rimarranno in comunione tra gli eredi. Ne consegue che in relazione ad essi la domanda di divisione è da ritenersi inammissibile. Ciò posto, il c.t.u. ha proceduto alla valutazione dei soli beni immobili rientranti nella massa ereditaria e suscettibili di valore di scambio, giungendo ad una stima (cfr. pag. 11 della relazione suppletiva che richiama i valori ed i criteri di calcolo già effettuati con la relazione peritale depositata nel 2017); stima parametrata ai valori di mercato.
Per svolgere tale compito, il C.t.u. si è servito del c.d. “metodo sintetico-comparativo”
(pag. 11 s.s. relazione tecnica d'ufficio), utilizzando quali parametri di riferimento i
“valori di compravendite effettuate per beni di simili caratteristiche siti nella stessa zona, nonché di quanto riportato nelle pubblicazioni di intermediazione a carattere nazionale e dell'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) per i fabbricati mentre per i terreni in riferimento anche dei valori agricoli medi (VAM) che la Commissione Provinciale Espropri di Reggio Calabria ha deliberato per l'anno 2016”. Inoltre, ha specificato “Nella valutazione del valore indicato si è tenuto conto di tutti gli elementi essenziali per la sua determinazione delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche quali l'ubicazione,
l'accessibilità, la posizione, la destinazione urbanistica delle aree, lo stato di conservazione, consistenza ed in particolare della presenza di vincoli e/o servitù”.
Dunque, si riportano di seguito i valori dei beni immobili indicati nelle pagg. 12-13 della relazione tecnica d'ufficio (così come anche riportato a pag. 11 della relazione tecnica d'ufficio suppletiva, che si conforma alla precedente), con l'esclusione, per i motivi precedentemente esposti, dei beni individuati come abusivi e non sanati, nonché di quelli identificati come beni comuni non censibili (punti 7-11-15-16-20-21-22-23-24-26-
27).
• Punto 1.1. – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 1365 – vigneto - mq 1.732 – valore unitario 3,87 €/mq – valore di mercato € 6.702,84
• Punto 2 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 471 – pascolo arb. - mq 1.490 - valore unitario 2,57 €/mq – valore di mercato € 3.829,30
• Punto 3 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 480 – seminativo - mq 1.840 - valore unitario 2,87 €/mq – valore di mercato € 5.280,80
• Punto 4 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 941 – seminativo arb. - mq 3.000 - valore unitario 2,97 €/mq – valore di mercato €8.910,00 • Punto 5 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 946 – incolto prod. - mq 10 - valore unitario 2,40 €/mq – valore di mercato €24,00
• Punto 6 – Terreno Sez. F - Fgl. 28 – part. 949 – uliveto - mq 1.660 - valore unitario
3,97 €/mq – valore di mercato € 6.590,20
• Punto 8 – Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub 1 - categ. A/3 - mq 96 - valore unitario 700,00 €/mq – valore di mercato €74.900,00 (piano T.)
• Punto 9 – Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub 2 - categ. A/3 - mq 101 - valore unitario 700,00 €/mq – valore di mercato €72.800,00 (piano 1°)
• Punto 10 – Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub 3 - categ. A/3 - mq 128 - valore unitario 700,00 €/mq – valore di mercato €72.800,00 (piano 2°)
• Punto 36 – Locale deposito Sez. F - Fgl. 28 – part. 1344 – sub 2 - C/2 - mq 78 - valore unitario 490,00 €/mq – valore di mercato €38.220,00
Individuato il compendio ereditario e stimati i singoli cespiti non resta che statuire sulle modalità di scioglimento della comunione, avendo presente che la massa ereditaria divisibile ha un valore complessivo pari ad € 290.057,14.
Sulla base di tutte le considerazioni precedentemente fatte, il ctu ha elaborato con il supplemento di perizia un nuovo progetto di divisione, che è stato sottoposto all'esame ed al contraddittorio delle parti nel corso delle udienze. Orbene, all'udienza del
16.11.2023, nonché in sede di comparsa conclusionale, le parti hanno espressamente affermato di aderire alla proposta divisionale parziale indicata dal ctu. Tuttavia, le convenute hanno chiesto, altresì, l'attribuzione per l'intero alla signora CP_1
anche dei fondi riportati alle particelle 941 e 949, in quanto già comproprietaria;
l'attrice
, tuttavia, si è opposta a tale assegnazione. Parte_1
Questo Tribunale, ritiene che non sussistano valide ragioni per discostarsi dal progetto divisionale elaborato dal perito con l'ultima relazione depositata in atti. Infatti, si condividono i criteri di attribuzione, basati sulla ripartizione in ragione dell'effettivo stato dei luoghi e dello stato di possesso in capo ai coeredi di taluni immobili da assegnare, e precisamente “Nell'elaborazione del nuovo progetto di divisione si è tenuto in considerazione, come tra l'altro già fatto nella relazione di consulenza del 2017, di tutti gli utilizzi preesistenti da parte di alcuni coeredi. In particolare, quanto al fabbricato ubicato in fregio alla via S.S. 106 tratto IV n° 641 - località BO II° del Comune di Reggio Calabria, il piano terra risulta abitato dalla sig.ra (coniuge), il piano 1° risulta nella CP_1
disponibilità della coerede (coerede), che lo utilizza Controparte_3
periodicamente, poiché vive e risiede in Piemonte;
il piano 2° risulta nella disponibilità dell'Ing. (coerede), che utilizza anche il piano 3° come locale Controparte_2
deposito, essendo questo di pertinenza dell'abitazione sottostante, anche se al momento questo piano viene escluso dal nuovo progetto di divisione, ma che è sempre inserito nella successione ereditaria.
Il nuovo progetto di divisione non si discosta di molto da quanto elaborato nel 2017; sono state mantenute essenzialmente le assegnazioni principali, con la sola esclusione dei beni oggetto di verifica, che presentano ad oggi le difformità descritte nei paragrafi precedenti, assegnando comunque ad alcuni coeredi l'intera quota di proprietà di alcune particelle di terreno (part. 946-949 e part. 941) per cercare di dare un minimo di equità nell'attribuzione dei beni immobili residui, in considerazione proprio degli utilizzi dei coeredi sopra citati e di conseguenza determinando i conguagli in denaro necessari per pareggiare le quote”.
Altresì, nell'attribuzione dei singoli immobili, si è tenuta in considerazione la circostanza che la part. 1344 risulta vincolata alle part.lle 1365, 471 e 480 ai sensi della
L.R. 19/02 art. 52 c. 3 e art. 56 c. 1, per la costruzione dell'immobile di cui al punto 36 dell'atto di citazione, così come specificato a pag. 14 della relazione suppletiva di consulenza.
Il Tribunale ritiene che l'ipotesi divisionale prospettata sia condivisibile anche in quanto consente di ridurre al minimo l'entità dei trasferimenti in denaro tra le parti.
Dunque, i beni immobili rientranti nell'asse ereditario di e Persona_1
passibili di divisione, secondo il prospetto elaborato dal CTU e su cui anche le parti hanno manifestato il proprio consenso nei limiti sopra detti, devono essere assegnati secondo le seguenti indicazioni:
- Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 Sez. F part. 1365– vigneto - mq 1.732 – valore di mercato € 6.702,84, ad
CP_1 - Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 Sez. F - Fgl. 28 – part. 471 – pascolo arb. - mq 1.490 – valore di mercato
€ 3.829,30 ad;
CP_1
- Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 Sez. F - Fgl. 28 – part. 480 – seminativo - mq 1.840 – valore di mercato €
5.280,80 ad;
CP_1
- Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 Sez. F - Fgl. 28 – part. 941 – seminativo arb. - mq 3.000 – valore di mercato €8.910,00 a;
Parte_2
- Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 Sez. F - Fgl. 28 – part. 946 – incolto prod. - mq 10 – valore di mercato
€24,00 a ; Parte_1
- Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 Sez. F - Fgl. 28 – part. 949 – uliveto - mq 1.660 – valore di mercato €
6.590,20 a;
Parte_1
- Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 – part. 161 – sub 1 - categ. A/3 - mq 96 - valore di mercato
€74.900,00 (piano Terra) ad CP_1
- Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 – part. 161 – sub 2 - categ. A/3 - mq 101– valore di mercato
€72.800,00 (piano 1°) a;
Controparte_3
- Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 – part. 161 – sub 3 - categ. A/3 - mq 128 – valore di mercato
€72.800,00 (piano 2°) a;
Controparte_2
- Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel
NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 – part. 1344 – sub
2 - C/2 - mq 78 – valore di mercato €38.220,00 ad CP_1
Tanto premesso, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità reputa preferibile che il bene sia interamente assegnato ad un comproprietario, ponendo a carico di costui l'obbligo di corrispondere il conguaglio al o ai condividenti, anche indipendentemente da una specifica domanda giudiziale: “In tema di divisione ereditaria, in caso di immobile non comodamente divisibile, l'addebito dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 720 c. c., a carico del condividente assegnatario dell'intero bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore alla propria quota di partecipazione alla divisione), prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice, perseguendo la sentenza di scioglimento della comunione il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote” (cfr. Cass. n. 12779/13).
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni e delle assegnazioni disposte, occorre individuare le somme che i singoli eredi devono corrispondere - o ricevere - a titolo di conguaglio in denaro agli altri coeredi, a compensazione del valore dei beni assegnati, in osservanza delle quote ereditarie spettanti a ciascuno.
Occorre, a tal fine, fare riferimento alla tabella 5 elaborata dal perito nel supplemento di
CTU (pag. 15) ed allo schema di cui a pag. 16 mediante il quale il perito ha individuato per ciascun erede le singole partite di dare e avere.
Ne deriva che risulta debitrice nei confronti di di una CP_1 Parte_1
somma pari ad € 12.576,61 e nei confronti di di una somma pari a Parte_2
€ 11.046,07.
Invece, , risulta debitrice nei confronti di di Controparte_3 CP_1
una somma pari ad € 7.280,59; nei confronti di di una somma pari a € Parte_1
11.582,15; nei confronti di di una somma pari a €11.390,83 Parte_2
Il convenuto , risulta debitore nei confronti di di Controparte_2 CP_1
una somma pari ad € 7.280,59; nei confronti di di una somma pari ad Parte_1
€ 11.582,15; nei confronti di di una somma pari ad € 11.390,83 Parte_2
Infine, risulta debitrice nei confronti di di una Parte_2 Parte_1
somma pari a € 191,32.
Le somme finali dovute a titolo di conguaglio devono tenere altresì conto della prededuzione del valore del diritto di abitazione spettante ad (quale CP_1
coniuge superstite) sull'immobile di cui al punto 8 (Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub 1), il cui valore si ritiene debba essere determinato secondo quanto previsto dalla CTU a data 21.11.2016 sub Metodo 2, e cioè pari a € 28.608,00. Distribuendo il valore di tale prededuzione tra i vari restanti coeredi pro quota hereditatum, e portandolo pro quota in compensazione con i restanti conguagli ut supra già indicati, si arriva ai seguenti conguagli definitivi:
- nei rapporti tra e CP_1 Controparte_3
deve ad a titolo di Controparte_3 CP_1
conguaglio, la somma di € 12.048,59 (pari alla somma tra il conguaglio inizialmente supra indicato in € 7.280,59 e l'ulteriore somma di € 4.768,00 pari a 2/12 del valore del diritto di abitazione in esame);
- nei rapporti tra e CP_1 Controparte_2 CP_2
deve a a titolo di conguaglio, la somma di €
[...] CP_1
12.048,59 (pari alla somma tra il conguaglio inizialmente supra indicato in €
7.280,59 e l'ulteriore somma di € 4.768,00 pari a 2/12 del valore del diritto di abitazione in esame);
- nei rapporti tra e CP_1 Parte_1 CP_1
deve a a titolo di conguaglio, la somma di € Parte_1
7.808,61 (pari alla differenza tra il conguaglio inizialmente supra indicato in €
12.576,61 e la somma di € 4.768,00 pari a 2/12 del valore del diritto di abitazione in esame);
- nei rapporti tra e CP_1 Parte_2 CP_1
deve a a titolo di conguaglio, la
[...] Parte_2
somma di € 6.278,07 (pari alla differenza tra il conguaglio inizialmente supra indicato in € 11.046,07 e la somma di € 4.768,00 pari a 2/12 del valore del diritto di abitazione in esame).
La quantificazione dei predetti conguagli e l'assegnazione dei singoli beni immobili, consente di ritenere soddisfatte le quote ereditarie spettanti ex lege ai singoli coeredi sul patrimonio ereditario del sig. . Persona_1
Sulla domanda relativa al pagamento del canone di locazione e/o indennità di occupazione degli immobili in comproprietà (Appartamento Sez. F - Fgl. 28 – part. 161 – sub 2 e sub 3) da parte degli eredi e Controparte_2 [...]
, si rileva quanto segue. CP_3 L'utilizzo degli immobili caduti in comunione ereditaria da parte dei coeredi è disciplinato dalle norme generali sulla comunione, in particolare dall'art. 1102 c.c., che dispone “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Ne deriva che il coerede, titolare di una quota su un immobile indiviso, ha diritto di godimento su tale immobile ricevuto in eredità e può legittimamente occuparlo in virtù della proprietà della quota indivisa. Tuttavia, l'uso esclusivo del bene in comunione è sottoposto alla duplice condizione: l'occupante non deve alterare la destinazione d'uso dell'immobile né impedire agli altri coeredi di esercitare il loro diritto di utilizzo del bene.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2423 del 2015, ha stabilito che il coerede che occupa un immobile indiviso è tenuto a pagare un'indennità di occupazione agli altri coeredi – e, dunque, comproprietari – solo nel caso in cui questi abbiano richiesto, senza esito positivo, di poter utilizzare l'immobile. In tal caso, l'indennità dovrà corrispondere ad almeno una quota del canone di locazione utilizzato nella medesima zona e per appartenenti simili. In specie, ha statuito “Va qui osservato che, ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 cc., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che - : l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è, tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto,
l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune.”
Ancora più recentemente la Suprema Corte ha statuito che “è innegabile che l'uso esclusivo dell'immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista, eccede sicuramente dalle modalità di uso di cui all'art. 1102 c.c., e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass. n. 19215/2016).
In tal senso è stato affermato che (Cass. n. 5156/2012) sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità. Tuttavia ritiene il Collegio che debba darsi continuità al principio per il quale, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti
i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010;
Cass. n. 2423/2015)” (v. Cass. 1738/2022)
Alla luce di detti principi, occorre rilevare che nel caso in esame le attrici non hanno idoneamente allegato e provato che sia stato loro impedito, da parte dei convenuti e , l'utilizzo in concreto degli immobili. Infatti, né Controparte_2 CP_3
nell'atto introduttivo né nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., le attrici hanno riportato circostanze specifiche circa la volontà o il tentativo delle attrici di usufruire degli immobili, né alcun impedimento concreto all'accesso o all'uso degli immobili. Infatti, non risultano allegate o provate circostanze nelle quali le convenute si sarebbero recate presso gli immobili in questione e venisse loro negato l'accesso o l'uso degli stessi. Le attrici si sono limitate esclusivamente a richiedere ai convenuti la corresponsione – pro quota – del canone di locazione, per l'occupazione degli immobili (missiva del
16.05.2013, allegata all'atto di citazione).
Ad abundantiam, la circostanza che alle attrici non fosse impedito l'accesso all'immobile dai coeredi si deduce anche dalle dichiarazioni rese dalla convenuta Controparte_3
in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 7.01.2016, ove emerge che
[...]
quest'ultima non era mai stata in possesso delle chiavi dell'appartamento, circostanza che appare giustificata dall'occupazione non stabile, bensì saltuaria, dell'immobile in comproprietà (“preciso che occupo l'appartamento per circa 15 giorni nel periodo estivo”).
Altresì, dalle dichiarazioni rese, emerge anche che la convenuta non ha occupato l'appartamento dopo la morte del padre (“ho occupato l'immobile Persona_1
dal giorno del mio matrimonio fino al settembre 2010”), non potendo così impedirne l'accesso e l'utilizzo agli altri comproprietari. Questa circostanza risulta ancora più evidente alla luce del sopralluogo effettuato dalla consulente d'ufficio Francesca Gatto, la quale, nel descrivere il bene di cui al foglio di mappa n. 28 particella n.161 sub. 2, ha attestato che “l'appartamento, attualmente non risulta occupato”.
Ne deriva che, nel caso in esame, in osservanza delle pronunce Suprema Corte già richiamate, non sussistono i presupposti per condannare i convenuti al pagamento alle attrici di un'indennità per impedimento all'uso da parte del coerede del bene comune, ex art. 1102 c.c., in quanto non è stata nè allegata nè provata l'esistenza di atti impeditivi all'accesso dell'attrice ai diversi immobili oggetto di controversia.
Per le ragioni esposte, la domanda attorea diretta alla condanna dei coeredi convenuti e alla corresponsione di un canone di Controparte_2 Controparte_3
locazione o di un'indennità di occupazione per l'uso esclusivo dei due immobili, deve essere respinta, atteso che il godimento dell'immobile da parte di un coerede, che ne è comproprietario pro quota, non comporta di per sé l'obbligo di corrispondere un'indennità per l'uso esclusivo, in assenza di prova di un'opposizione da parte degli altri eredi.
Sulla domanda relativa al rimborso delle spese sostenute dalle attrici per la dichiarazione integrativa (N. 1357- Vol. 9990 – Anno 2013) presentata in data 23.7.2013, nonché per l'accatastamento dei fabbricati insistenti sulla particella
1344 foglio 28.
Si rileva che è documentalmente provato che le spese relative alla dichiarazione integrativa di successione presentata il 23.07.2013 (n.1357 volume 9990) sono state sostenute interamente dall'unica coerede per come risulta Parte_1
dall'allegato n.3 al fascicolo di parte attrice, e che le stesse ammontano ad € 604,59.
Altresì, è stato documentalmente provato (all. n. 16 fascicolo di parte attrice) anche il pagamento da parte dell'attrice della fattura di € 573,60 relativa Parte_1
all'accatastamento del fabbricato identificato al catasto al foglio 28 particella 1344 del comune di Reggio Calabria sezione Pellaro.
Tali esborsi, effettuati nell'interesse della massa ereditaria, devono gravare su tutti gli eredi, poiché, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai beni del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi ex art. 752 c.c.
Pertanto, ciascun coerede è tenuto al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione della propria quota, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
Ne deriva che, in assenza di disposizioni testamentarie, le spese relative alla dichiarazione integrativa di successione e all'accatastamento del fabbricato, sostenute interamente dalla signora e pari ad € 1.178,19 vanno ripartite tra tutti i Parte_1
coeredi in proporzione alle rispettive quote.
In specie, la signora , titolare della quota di 1/3, dovrà versare la somma CP_1
di € 392,73 alla signora . Invece, , Parte_1 Controparte_2 [...]
, , titolari ciascuno della quota di 1/6, dovranno CP_3 Parte_2
versare, ciascuno, la somma di € 196,365 in favore di . Parte_1
Sulle spese di giudizio.
Quanto alle spese processuali di lite, considerando l'esito complessivo del giudizio le stesse devono essere integralmente compensate, in considerazione della parziale soccombenza reciproca e della circostanza che le spese dei giudizi di divisione coinvolgono il comune interesse dei condividenti. Per quanto riguarda i compensi già provvisoriamente liquidati nel corso del giudizio in favore dei C.T.U, come da separati decreti in atti, essi vanno posti definitivamente a carico di tutte le parti in causa, in misura proporzionale alle rispettive quote ereditarie.
A siffatto criterio di imputazione occorre fare ricorso, in effetti, per quanto concerne le spese sostenute nel processo relative ad atti rivolti a condurre il giudizio, nell'interesse comune, alla concreta determinazione delle quote spettanti ad ognuno dei condividenti medesimi (cfr., ex multis, Cass. n. 3083/2006, Id. n. 3239/2018); tale deve considerarsi, per l'appunto, la spesa per l'espletamento delle richiamate C.T.U., in quanto finalizzate alla predisposizione di eventuale progetto di divisione.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Angela Giunta, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 323/2014 disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposta dai convenuti;
- Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai seguenti beni immobili:
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 Sez. F part. 1365
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 471
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 480
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 941
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 946
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 949
o Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 161 – sub 1 o Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 161 – sub 2
o Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 161 – sub 3
o Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel
NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub. 2
- Assegna a , i seguenti immobili: Parte_1
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 946
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 949
- Assegna a i seguenti immobili: Parte_2
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 941
- Assegna ad i seguenti immobili: CP_1
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 Sez. F part. 1365
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 471
o Terreno riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 28 part. 480
o Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 161 – sub 1 – piano terra;
o Locale deposito sito in via in SS 106 Jonica IV Tratto – BO II censito nel
NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 1344 – sub. 2
- Assegna a i seguenti immobili: Controparte_2
o Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 161 – sub 3- piano 2°;
- Assegna a i seguenti immobili: Controparte_3 o Appartamento riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 28 part 161 – sub 2 – piano 1°;
- Condanna al pagamento, a titolo di conguaglio in denaro, delle CP_1
seguenti somme:
o € 7.808,61 in favore di , oltre interessi legali dalla data Parte_1
della presente sentenza fino al soddisfo;
o € 6.278,07 in favore di , oltre interessi legali dalla Parte_2
data della presente sentenza fino al soddisfo;
- Condanna al pagamento, a titolo di conguaglio in Controparte_3
denaro, delle seguenti somme:
o € 12.048,59 in favore di oltre interessi legali dalla data CP_1
della presente sentenza fino al soddisfo;
o € 11.582,15 in favore di , oltre interessi legali dalla data Parte_1
della presente sentenza fino al soddisfo;
o € 11.390,83 in favore di , oltre interessi legali dalla Parte_2
data della presente sentenza fino al soddisfo;
- Condanna al pagamento, a titolo di conguaglio in denaro, Controparte_2
delle seguenti somme:
o € 12.048,59 in favore di oltre interessi legali dalla data CP_1
della presente sentenza fino al soddisfo;
o € 11.582,15 in favore di oltre interessi legali dalla data Parte_1
della presente sentenza fino al soddisfo;
o € 11.390,83 in favore di , oltre interessi legali dalla Parte_2
data della presente sentenza fino al soddisfo;
- Condanna, per le spese relative alla dichiarazione integrativa di successione e all'accatastamento del fabbricato, di cui in parte motiva, al CP_1
rimborso della somma di € 392,73 in favore di , oltre interessi Parte_1
legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
- Condanna, per le spese relative alla dichiarazione integrativa di successione e all'accatastamento del fabbricato, di cui in parte motiva, Controparte_2 al rimborso della somma di € 196,365 in favore di oltre interessi Parte_1
legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
- Condanna, per le spese relative alla dichiarazione integrativa di successione e all'accatastamento del fabbricato, di cui in parte motiva, Controparte_3
al rimborso della somma di € 196,365 in favore di oltre
[...] Parte_1
interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
- Condanna, per le spese relative alla dichiarazione integrativa di successione e all'accatastamento del fabbricato, al rimborso della Parte_2
somma di € 196,365 in favore di oltre interessi legali dalla data Parte_1
della presente sentenza fino al soddisfo.
- Rigetta la domanda attorea relativa al pagamento del canone di locazione e/o indennità di occupazione nei confronti dei coeredi e Controparte_2
; Controparte_3
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- Pone le spese delle CTU del presente giudizio di divisione, come già liquidate con separati decreti, a carico di tutti i coeredi pro quota hereditatis.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 29.01.25 Il Giudice
Dott.ssa Angela Giunta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 della dichiarazione di successione n. 479 volume 9990, in virtù dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano ex art. 540