Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/09/2014, n. 18676
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Sentenza 4 settembre 2014

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In tema di erogazione da parte del SSN di cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico, il relativo diritto, ove siano prospettati motivi di urgenza suscettibili di esporre la salute a pregiudizi gravi ed irreversibili, va accertato sulla base dei presupposti richiesti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (nel testo modificato dall'art. 1 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, applicabile "ratione temporis"), sicché i benefici conseguibili con la prestazione richiesta devono essere posti a confronto con l'incidenza della pratica terapeutica sulle condizioni di vita del paziente, dovendosi considerare in particolare - in relazione ai limiti temporali del recupero delle capacità funzionali - la compromissione degli interessi di socializzazione della persona derivante dalla durata e gravosità dell'impegno terapeutico. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto impugnata, secondo la quale non rilevavano evidenze scientifiche atte a comprovare la validità della terapia Dikul, o R.I.C., e che la stessa non aveva in concreto apportato al ricorrente risultati apprezzabilmente migliori di quelli che avrebbe ottenuto praticando gli ordinari cicli di terapia dispensati dal SSN).

La corte d'appello deve disporre, anche d'ufficio, le restituzioni ex art. 669 novies cod. proc. civ. ove non abbia provveduto il tribunale all'esito dell'accertamento nel merito dell'insussistenza del diritto oggetto di cautela, dovendosi escludere che l'eventuale istanza proposta dalla parte abbia natura di domanda riconvenzionale ovvero che sia configurabile un giudicato sull'irripetibilità in caso di omessa pronuncia del primo giudice, tanto più che l'art. 669 novies, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., dispone che, in tale evenienza, è ammissibile il ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento perché provveda ad adottare le relative misure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/09/2014, n. 18676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18676
    Data del deposito : 4 settembre 2014

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