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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/05/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 206/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio in PIAZZETTA
PESCHERIA n. 14, 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
GIORGI PAOLA, con elezione di domicilio in PIAZZA DEL POPOLO n. 59/1,
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Trezzano sul Naviglio
(MI) il 24/05/2003, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con le seguenti figlie: , nata a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 07/03/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
nata a [...] al Tagliamento (PN) il 21/08/2009; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1- La figlia minore viene Per_2
affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continuerà a vivere anche la primogenita maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.- Per_1
Considerata l'età, la ragazza sarà libera di frequentare il padre concordando direttamente con lui tempi e modi.-
2- Il SI contribuirà al mantenimento ordinario delle due CP_1
figlie versando alla moglie, in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese,
un assegno mensile di Euro 400= (Euro 200= per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, se in aumento (primo adeguamento gennaio 2026).-
3- Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie – spese da individuarsi e da regolamentarsi secondo il Protocollo adottato dall'intestato Tribunale,
noto alle parti, al quale si rinvia.-
4- L'assegno unico universale – ad oggi pari ad Euro 212,90= mensili - sarà
percepito per intero dalla SIa nel mentre delle detrazioni Parte_1
fiscali beneficeranno entrambi i genitori al 50% ciascuno.-
5- La casa coniugale, sita in San Vito al Tagliamento (PN), resta assegnata in uso, con tutti i mobili ed arredi in essa presenti, alla SIa Parte_1
quale genitore collocatario della minore figlia;
da tale abitazione il SI uscirà entro e non oltre il 28 CP_1
febbraio 2025, portando con sé i propri effetti personali, dandovi la SIa
in d'ora il proprio consenso.- Pt_1
6- Funzionalmente alla risoluzione della crisi coniugale e, quindi, ad integrale definizione di tutti i rapporti economico/patrimoniali connessi alla pregressa unione e, pertanto, senza null'altra pretesa l'uno nei confronti dell'altro, i
2 coniugi concordano il trasferimento della quota del 50% dell'immobile, casa coniugale, di cui è proprietario esclusivo il SI alla CP_1
SIa che, per l'effetto, ne diviene comproprietaria nei Parte_1
termini di cui appresso […]
7- I coniugi, all'atto dell'uscita dall'abitazione familiare del SI , CP_1
provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato n. 1000-00000942
acceso presso INTESA SANPAOLO di San Vito al Tagliamento, suddividendo la giacenza giusta metà.-
8- Ciascun coniuge resterà titolare esclusivo della polizza vita dallo stesso contratta come pure resterà proprietario esclusivo della vettura di cui è
intestatario, ovvero la SIa della CITROEN C3, targata Parte_1
EP485JM, il SI della PEUGEOT, targata GB564MD.- CP_1
Per l'effetto, costui si farà carico integrale del finanziamento contratto per il relativo acquisto così come residuante per sorte capitale ed interessi.-
9- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare all'erogazione di assegni di mantenimento a proprio favore e di avere dato compiuta regolamentazione ad ogni aspetto patrimoniale connesso alla pregressa unione e per l'effetto di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, salvo l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto.-
10- Spese legali interamente compensate-“ e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle
3 condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 07/04/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate e, pertanto, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
4 , che hanno contratto matrimonio in Trezzano sul CP_1
Naviglio (MI), in data 24/05/2003.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TREZZANO SUL
NAVIGLIO (MI) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 17, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 13/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 206/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio in PIAZZETTA
PESCHERIA n. 14, 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
GIORGI PAOLA, con elezione di domicilio in PIAZZA DEL POPOLO n. 59/1,
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Trezzano sul Naviglio
(MI) il 24/05/2003, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con le seguenti figlie: , nata a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 07/03/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
nata a [...] al Tagliamento (PN) il 21/08/2009; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1- La figlia minore viene Per_2
affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continuerà a vivere anche la primogenita maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.- Per_1
Considerata l'età, la ragazza sarà libera di frequentare il padre concordando direttamente con lui tempi e modi.-
2- Il SI contribuirà al mantenimento ordinario delle due CP_1
figlie versando alla moglie, in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese,
un assegno mensile di Euro 400= (Euro 200= per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, se in aumento (primo adeguamento gennaio 2026).-
3- Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie – spese da individuarsi e da regolamentarsi secondo il Protocollo adottato dall'intestato Tribunale,
noto alle parti, al quale si rinvia.-
4- L'assegno unico universale – ad oggi pari ad Euro 212,90= mensili - sarà
percepito per intero dalla SIa nel mentre delle detrazioni Parte_1
fiscali beneficeranno entrambi i genitori al 50% ciascuno.-
5- La casa coniugale, sita in San Vito al Tagliamento (PN), resta assegnata in uso, con tutti i mobili ed arredi in essa presenti, alla SIa Parte_1
quale genitore collocatario della minore figlia;
da tale abitazione il SI uscirà entro e non oltre il 28 CP_1
febbraio 2025, portando con sé i propri effetti personali, dandovi la SIa
in d'ora il proprio consenso.- Pt_1
6- Funzionalmente alla risoluzione della crisi coniugale e, quindi, ad integrale definizione di tutti i rapporti economico/patrimoniali connessi alla pregressa unione e, pertanto, senza null'altra pretesa l'uno nei confronti dell'altro, i
2 coniugi concordano il trasferimento della quota del 50% dell'immobile, casa coniugale, di cui è proprietario esclusivo il SI alla CP_1
SIa che, per l'effetto, ne diviene comproprietaria nei Parte_1
termini di cui appresso […]
7- I coniugi, all'atto dell'uscita dall'abitazione familiare del SI , CP_1
provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato n. 1000-00000942
acceso presso INTESA SANPAOLO di San Vito al Tagliamento, suddividendo la giacenza giusta metà.-
8- Ciascun coniuge resterà titolare esclusivo della polizza vita dallo stesso contratta come pure resterà proprietario esclusivo della vettura di cui è
intestatario, ovvero la SIa della CITROEN C3, targata Parte_1
EP485JM, il SI della PEUGEOT, targata GB564MD.- CP_1
Per l'effetto, costui si farà carico integrale del finanziamento contratto per il relativo acquisto così come residuante per sorte capitale ed interessi.-
9- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare all'erogazione di assegni di mantenimento a proprio favore e di avere dato compiuta regolamentazione ad ogni aspetto patrimoniale connesso alla pregressa unione e per l'effetto di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, salvo l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto.-
10- Spese legali interamente compensate-“ e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle
3 condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 07/04/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate e, pertanto, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
4 , che hanno contratto matrimonio in Trezzano sul CP_1
Naviglio (MI), in data 24/05/2003.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TREZZANO SUL
NAVIGLIO (MI) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 17, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 13/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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