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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/12/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8744 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, difesa dall'Avv. Teresa Laviscio;
Parte_1 attrice
CONTRO
, in persona del direttore p.t., difesa dall'Avv. Luigi Massa;
Controparte_1 convenuta
E
, in persona Controparte_2 del direttore p.t., difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole; convenuta
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...]
e l Controparte_1 Controparte_2
per chiedere la declaratoria di nullità della intimazione di pagamento
[...]
n. 028/2023/9014132287/000 relativa alla cartella di pagamento n.
028/2014/0017026075/000 in quanto avente ad oggetto entrate che per la loro natura privatistica sono ex art. 17 d.lgs n. 46 del 26.2.1999 sottratte all'esecuzione esattoriale, e la declaratoria di prescrizione del diritto alla riscossione, oltre alla mancata notifica degli atti prodromici o della stessa cartella di pagamento.
Si è costituita l eccependo preliminarmente il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, rappresentando che la presupposta cartella di pagamento N.
02820140017026075000 era stata regolarmente notificata il 5.10.2014 e mai impugnata.
Contestava, inoltre ai fini del rigetto della richiesta di declaratoria di prescrizione del diritto alla riscossione, che il termine prescrizionale era stato interrotto dalla notifica “…- il
26.09.2017 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 02820179002549049000, non impugnata dall'odierno opponente;
- il 08.01.2020 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 02820199008337756000, non impugnata dall'odierno opponente;
- il
18.11.2023 proprio con la notifica dell'intimazione di pagamento N.
02820239014132287000 impugnata e del preavviso di fermo amministrativo N.
0288020230000009500 non impugnato dall'odierno opponente…”.
Si è costituita altresì l' Controparte_2
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e nel
[...] merito l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto rilevando la regolare notifica della cartella di pagamento e di tutti gli atti presupposti.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.25 con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
≈ ≈ ≈
La domanda va rigetta per le motivazioni di seguito esposte.
Il D.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 disciplina la riscossione a mezzo ruoli, prevedendo all'art. 17 co. 1 che “Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.
In specie, gli atti della riscossione impugnati riguardano il recupero di fondi pubblici erogati a titolo di “Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego” ai sensi del decreto-legge n.
185 del 2000, e non restituiti dall'odierno attore. Ne consegue, in tutta evidenza, che non si tratta di partite relative a rapporti privatistici tra P.A. e il cittadino, ma di elargizione di somme di danaro che lo Stato ha messo a disposizione dei cittadini per incentivare l'attività
d'impresa, che, in quanto tali ,rientrano nella materia oggetto di disciplina del già citato art. 17. La procedura di riscossione mediante ruolo è nel caso in esame legittima, anche in ragione della rituale notificazione sia della cartella sia degli atti presupposti, il rigetto della domanda attrice.
Quanto alla dedotta prescrizione del diritto alla riscossione, anch'essa risulta priva di pregio atteso che gli atti interruttivi, regolarmente e tempestivamente notificati (cfr.: cartella di pagamento N. 02820140017026075000 notificata in data 5.10.2024; , intimazione di pagamento N. 02820179002549049000 notificata il 26.9.2027; , intimazione di pagamento
N. 02820199008337756000, notificata l'8.1.2020; intimazione di pagamento N.
02820239014132287000, notificata il 18.1.2023; preavviso di fermo amministrativo N.
0288020230000009500, notificato il 18.11.2023 - allegati al fascicolo telematico dell' e depositati in data 1.6.24) hanno impedito il Controparte_1 decorso del tempo utile ad estinguere il diritto alla riscossione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1. rigetta la domanda;
2. condanna a rifondere all' , in persona Parte_1 Controparte_1 del direttore p.t., le spese di lite quantificate in € 3.809,00 per compensi (IV scaglione con applicazione dei minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta) oltre Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge;
3. condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_2
, in persona del direttore p.t., le spese di lite
[...] quantificate in € 3.809,00 per compensi (IV scaglione con applicazione dei minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta) oltre Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge.
Santa Maria Capua Vetere, lì 4.12.2025
il Giudice dr. Salvatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8744 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, difesa dall'Avv. Teresa Laviscio;
Parte_1 attrice
CONTRO
, in persona del direttore p.t., difesa dall'Avv. Luigi Massa;
Controparte_1 convenuta
E
, in persona Controparte_2 del direttore p.t., difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole; convenuta
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...]
e l Controparte_1 Controparte_2
per chiedere la declaratoria di nullità della intimazione di pagamento
[...]
n. 028/2023/9014132287/000 relativa alla cartella di pagamento n.
028/2014/0017026075/000 in quanto avente ad oggetto entrate che per la loro natura privatistica sono ex art. 17 d.lgs n. 46 del 26.2.1999 sottratte all'esecuzione esattoriale, e la declaratoria di prescrizione del diritto alla riscossione, oltre alla mancata notifica degli atti prodromici o della stessa cartella di pagamento.
Si è costituita l eccependo preliminarmente il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, rappresentando che la presupposta cartella di pagamento N.
02820140017026075000 era stata regolarmente notificata il 5.10.2014 e mai impugnata.
Contestava, inoltre ai fini del rigetto della richiesta di declaratoria di prescrizione del diritto alla riscossione, che il termine prescrizionale era stato interrotto dalla notifica “…- il
26.09.2017 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 02820179002549049000, non impugnata dall'odierno opponente;
- il 08.01.2020 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 02820199008337756000, non impugnata dall'odierno opponente;
- il
18.11.2023 proprio con la notifica dell'intimazione di pagamento N.
02820239014132287000 impugnata e del preavviso di fermo amministrativo N.
0288020230000009500 non impugnato dall'odierno opponente…”.
Si è costituita altresì l' Controparte_2
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e nel
[...] merito l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto rilevando la regolare notifica della cartella di pagamento e di tutti gli atti presupposti.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.25 con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
≈ ≈ ≈
La domanda va rigetta per le motivazioni di seguito esposte.
Il D.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 disciplina la riscossione a mezzo ruoli, prevedendo all'art. 17 co. 1 che “Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.
In specie, gli atti della riscossione impugnati riguardano il recupero di fondi pubblici erogati a titolo di “Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego” ai sensi del decreto-legge n.
185 del 2000, e non restituiti dall'odierno attore. Ne consegue, in tutta evidenza, che non si tratta di partite relative a rapporti privatistici tra P.A. e il cittadino, ma di elargizione di somme di danaro che lo Stato ha messo a disposizione dei cittadini per incentivare l'attività
d'impresa, che, in quanto tali ,rientrano nella materia oggetto di disciplina del già citato art. 17. La procedura di riscossione mediante ruolo è nel caso in esame legittima, anche in ragione della rituale notificazione sia della cartella sia degli atti presupposti, il rigetto della domanda attrice.
Quanto alla dedotta prescrizione del diritto alla riscossione, anch'essa risulta priva di pregio atteso che gli atti interruttivi, regolarmente e tempestivamente notificati (cfr.: cartella di pagamento N. 02820140017026075000 notificata in data 5.10.2024; , intimazione di pagamento N. 02820179002549049000 notificata il 26.9.2027; , intimazione di pagamento
N. 02820199008337756000, notificata l'8.1.2020; intimazione di pagamento N.
02820239014132287000, notificata il 18.1.2023; preavviso di fermo amministrativo N.
0288020230000009500, notificato il 18.11.2023 - allegati al fascicolo telematico dell' e depositati in data 1.6.24) hanno impedito il Controparte_1 decorso del tempo utile ad estinguere il diritto alla riscossione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1. rigetta la domanda;
2. condanna a rifondere all' , in persona Parte_1 Controparte_1 del direttore p.t., le spese di lite quantificate in € 3.809,00 per compensi (IV scaglione con applicazione dei minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta) oltre Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge;
3. condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_2
, in persona del direttore p.t., le spese di lite
[...] quantificate in € 3.809,00 per compensi (IV scaglione con applicazione dei minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta) oltre Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge.
Santa Maria Capua Vetere, lì 4.12.2025
il Giudice dr. Salvatore