Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1563/2020 R.G.
promossa da:
(p. i.v.a. in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Monia Rossi del Foro di Firenze, oltre che elettivamente domiciliata presso la medesima, per procura speciale allegata ex art. 83, terzo comma c.p.c. all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 06/11/2024
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(cod. fisc. e p. iv.a. ) in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Maurizio Betti, oltre che elettivamente domiciliata presso il medesimo, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Pagamento somma
PRIMA UDIENZA: 15/01/2021
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 18/12/2024
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “conclude come da memoria 183, VI comma n. 1 c.p.c., depositata in data 25/03/2022”1.
1Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato – G.U.: In via pregiudiziale: previa declaratoria di nullità dell'art.
5.3. del contratto del 05.04.2016, accertare e dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Prato, essendo competente ex art. 19 e 20 cpc il Tribunale di Napoli e/o di Reggio Calabria, per le ragioni dedotte in atto, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 367/2020. In via preliminare: accertare e dichiarare, per le
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione e decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, la società conveniva in Giudizio, avanti al Tribunale Parte_1 di Prato, la al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. CP_1
367/2020 emesso in data 5/3/2020 dal Tribunale di Prato, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 11.000,00, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €
730,00 per compensi, in € 145,50 per anticipazioni, oltre il 15% di rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a..
ragioni tutte di cui al presente atto, la carenza di legittimazione attiva di e/o la carenza di prova CP_3 scritta per la concessione del decreto ingiuntivo n. 367/2020 ex art. 633 cpc e per l'effetto revocare lo stesso. Nel merito e in via riconvenzionale: previa revoca del decreto ingiuntivo n. 367/2020, per le ragioni di cui al presente atto e ex art. 1460 c.c., accertare l'inadempimento contrattuale della per non aver CP_4 ultimato le opere affidatele giusta contratto del 05.04.2016, per aver ritardato la messa in esercizio commerciale dell'impianto eolico e per la difformità della turbina fornita, dichiarando quindi che nulla è dovuto dalla opponente in favore dell'opposta. Altresì per l'effetto dichiarare la quale incorporante CP_3 per fusione della anche per effetto della riduzione del prezzo 668 c.c, tenuta al CP_4 risarcimento di tutti i danni procurati, per suo inadempimento, fatto e colpa, alla e Pt_1 Parte_1 conseguentemente condannarla al pagamento in favore dell'opponente delle somme, € 8.235,50 per le opere di collegamento elettrico al contatore, la costruzione del gabbiotto contatore, del cancello di protezione e della piazzola di servizio, a cui era contrattualmente dovuta, ed eseguite in sua CP_4 sostituzione da e dall'impresa Panzera OM Srl, - € 4.251,00 quale minor Controparte_5 valore di un r 0 e € 14.000,00 (che anziché essere ricavato nel 2017 sarà ricavato solo nel 2037), dovuto al ritardo della messa in esercizio commerciale dell'impianto eolico, dipeso da inadempimento della - € 103.444,06 quale costi di riparazione della turbina relativi ai primi 5 CP_4 anni di attività ottobre 2017-2022 e cioè € 20.277,08 per le riparazioni dovute al gusto avvenuto nell'anno 2019 e € 83.166,98 per il guasto avvenuto nell'anno 2020 (la relativa documentazione sarà prodotta nel II termine ex art. 183, VI comma); € 11.576,51 a titolo di mancato guadagno per il periodo di fermo macchina 2019, importo calcolato sulla base dei ricavi maturati nello stesso periodo degli anni precedenti (la relativa documentazione sarà prodotta nel II termine ex art. 183, VI comma); - € 24.313,53 a titolo di mancato guadagno per il periodo di fermo macchina 2020 importo calcolato sulla base dei ricavi maturati nello stesso periodo degli anni precedenti (la relativa documentazione sarà prodotta nel II termine ex art. 183, VI comma);- Oltre il danno per il ristoro del pregiudizio causato alla per colpa della e non Parte_1 CP_4 eliminabile mediante intervento dell'opposta neanche per equivalente e quindi con la riduzione prezzo, nella misura che il Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa e comunque nella misura non inferiore al 25% del prezzo totale pagato per fornitura e installazione della turbina e quindi di € 50.000,00. Nel merito e in via subordinata: nella denegata e incredibile ipotesi in cui il decreto ingiuntivo venisse confermato, portare l'importo in compensazione con le maggiori somme di cui alle domande riconvenzionali su spiegate, di cui si chiede accoglimento, condannando l'opposta al pagamento in favore dell'opponente di tutte le somme per maggior avere. In ogni caso: rigettare sin d'ora l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non sussistendo i presupposti di legge per la sua concessione. Sempre: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. 2 “Affinché il Tribunale di Prato voglia:- respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- accogliere comunque le domande avanzate da nel ricorso per ingiunzione;
- respingere le CP_1 eccezioni e le domande riconvenzionali formulat te per i motivi dedotti in atti ed a verbale di udienza;
- condannare la società al risarcimento dei danni per aver agito nella presente sede Parte_1 quanto meno con colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;- con vittoria di compensi e spese del presente giudizio. In via istruttoria, la convenuta opposta: - insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per testi nn. 1, 2 e 3 formulati nella propria memoria ex art 183 comma VI, n. 2) c.p.c. depositata il 22 aprile 2022 e non ammessi;
- si oppone nuovamente all'ammissione delle ulteriori richieste di prova testimoniale ex adverso richieste , richiamando i motivi ritualmente dedotti nella propria memoria ex art. 183 comma VI, n. 3) c.p.c., insistendo in denegata ipotesi per le istanze di prova contraria ivi pure formulate.”
Pag. 2 di 14 A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva:
-in via pregiudiziale, previa declaratoria della la nullità dell'articolo 5.3 del contratto del 5/4/2016, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Prato, a favore del Tribunale di Napoli e/o Reggio Calabria, rispettivamente luoghi nei quali l'obbligazione era sorta e doveva esser era stata eseguita;
la carenza di legittimazione attiva di in quanto il contratto del 5/4/2016, sulla CP_3 scorta del quale era stata emessa la fattura n. 19 del 1/7/2017 oggetto di ingiunzione, era stato concluso fra Wind e Fire S.r.l. e pertanto Controparte_4
l'odierna ingiungente non era nemmeno attivamente legittimata ad emettere la fattura;
la cessione di contratto fra e non era Controparte_4 CP_3 dimostrata, e soprattutto non risultava in alcun modo il consenso della parte ceduta come richiesto dall'art. 1406 c.c.;
-nel merito eccepiva l'inadempimento della ai sensi dell'art. 1460 Controparte_4
c.c. alle obbligazioni contrattualmente assunte, atteso che erano state lasciate incomplete le opere civili, non erano stati eseguiti i lavori attinenti l'impiantistica elettrica (che erano stati eseguiti da altra impresa), non aveva presenziato al collaudo dell'impianto, aveva ritardato la messa in servizio del generatore eolico, procurando ingenti danni derivanti dall'impossibilità di usufruire degli incentivi di legge e della dovuta assistenza da parte del produttore della turbina che era fallito;
eccepiva altresì la difformità dell'opera per avere la venduto una turbina marca modello E- Controparte_4 CP_6
3120, senza informare che il produttore era fallito a novembre 2016 e che quindi la turbina era priva della necessaria garanzia. Pertanto oltre a nulla dovere in relazione alla fattura oggetto di ingiunzione, in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi tenuta la al risarcimento dei danni quantificati CP_3 in Euro 8.235,50 per opere di collegamento elettrico al contatore, per la costruzione del gabbiotto contatore, del cancello di protezione e della piazzola di servizio, eseguite dalla e dall'impresa Controparte_5
Panzera OM, Euro 4.251,00 quale valore di un ricavo compreso tra
12.000,00 e 14.000,00 dovuto al ritardo della messa in esercizio dell'impianto eolico, Euro 20.277,88 quale costo di riparazione della turbina, relativi ai primi
5 anni di attività (2017-2022) e con riserva di chiedere il maggior importo per ulteriori danni in corso di quantificazione, Euro 9.666,71 per mancato
Pag. 3 di 14 guadagno per il periodo di fermo macchina 2019, e con richiesta di chiedere il maggior importo essendo l'impianto nuovamente fermo, ed Euro 50.000,00 per impossibilità di ripristinare i danni con conseguente perdita di valore e riduzione del prezzo, da valutarsi equitativamente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6/11/2020, si costituiva in giudizio che deduceva l'infondatezza di tutte le CP_3 eccezioni sollevate ed in particolare: relativamente all'incompetenza per territorio, eccepiva che nella specie si esula dall'ipotesi di cui all'art 1341 c.c., non trattandosi di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente, quando bensi di un contratto concluso a seguito di trattativa fra le parti, e che in ogni caso, la competenza del Tribunale di Prato poteva essere individuata ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e
1182 c.c. comma 3, in forza del c.c. “forum destinatae solutionis”; relativamente al difetto di legittimazione attiva rilevava che in data 5/3/2020, la società si era fusa per incorporazione con la questione che, Controparte_4 CP_3 di per sé, era sufficiente a far ritenere sussistente la legitimatio ad causam, precisando che l'opponente era perfettamente a conoscenza del fatto che le due società e erano due soggetti giuridici diversi, in Controparte_4 CP_3 quanto contraddistinti, anche nelle fatture, da dati fiscali e sede legale ben diversa, oltre che dalla denominazione. Nel merito eccepiva in primo luogo la decadenza della da ogni garanzia ex art. 1490 c.c., non Parte_1 essendo stata formulata alcuna denuncia nel termine di 8 giorni previsto dalla normativa, nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia tenuto conto che dalla consegna dell'opera (30/5/2017) alla notifica dell'atto di citazione (16/6/2020) risultavano decorsi più di tre anni. Contestava, poi l'addebitato inadempimento, rilevando che dalla relazione dello stato finale dei lavori a firma del D.L. della opponente, Ing. risultava la “regolare Persona_1 esecuzione dell'opera e che i lavori erano stati eseguiti e completati con le modeste varianti sopra specificate, inoltre certifica che le forniture sono conformi a quelle previste nel progetto ammesso, che sono di buona qualità e corrispondenti alle caratteristiche prestazionali richieste”; rilevava, altresì, che le parti non avevano pattuito alcun termine, tanto meno essenziale, per la fornitura e completa esecuzione delle opere, termine che notoriamente si
Pag. 4 di 14 aggira comunque fra 12/18 mesi e che comunque il 30/5/2017 il montaggio, installazione e collaudo positivo erano completati;
evidenziava inoltre che il
D.M. 23/06/2016, che prevedeva il necessario rispetto del termine del
30/6/2017 per l'applicazione della tariffa, più conveniente, prevista dal D.M.
6/7/2012 in caso di impianto eolico di potenza compresa fra 20 e 60 kWp, era entrato in vigore successivamente alla conclusione del contratto, pertanto non poteva esserne richiesto il rispetto. Contestava altresì l'addebito della mancata esecuzione di ulteriori opere, quali il gabbiotto contatore, il cancello di protezione ed il collegamento elettrico fra turbina e contatore, che non formavano oggetto del contratto;
così come anche esulava dalla previsione contrattuale l'impianto di connettività internet, rispetto alla quale attività essa si era limitata a suggerire il nominativo di un tecnico che la CP_3 [...] avrebbe potuto contattare per la risoluzione delle problematiche Parte_1 riscontrate. Inoltre, con riferimento alla mancata realizzazione di una piazzola
“definitiva” di 100 mq, per eventuali interventi di manutenzione, in favore di una piazzola temporanea utilizzando materia di riporto, affermava, oltre alla tardività della rilevazione, avvenuta solo nel maggio 2019, che in base al verbale di consegna, l'opera risultava fornita e completa. Infine con riguardo ai presunti danni subiti a causa del sopravvenuto fallimento della società fornitrice della turbina, rilevava l'inesistenza di una Parte_3 garanzia legale di 5 anni per eventuali difetti di conformità, né risultava riconosciuta una diversa e maggiore garanzia convenzionale. Rilevava inoltre che il sopravvenuto successivo fallimento della citata società, avente sede in
Canada, le era stato reso noto solo in data 16/11/2016, allorquando la turbina era già stata ordinata e pagata, tanto che di li a pochi giorni i componenti sarebbero stati consegnati;
evidenziava, comunque che, malgrado l'intervenuto fallimento, il marchio era divenuto di proprietà della , CP_6 CP_7 società inglese di servizi e manutenzione per l'eolico, compreso il modello di turbina (E3120) fornito alla opponente, la quale assicurava l'intera catena di fornitura di pezzi di ricambi anche per la componentistica standard italiana e
CEI 021. Considerava altresì che gli ipotetici malfunzionamenti si sarebbero comunque verificati oltre i due anni dalla consegna dell'opera. Insisteva, quindi
Pag. 5 di 14 per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento emesso in data 17/3/2021, il Giudice, all'esito di udienza svoltasi mediante trattazione scritta, 'lette le note scritte depositate dalle parti, gli atti ed i documenti di causa, ritenuto che a seguito dell'esame delle contrapposte ragioni esposte dalle parti, se pur valutate allo stato degli atti, non può considerarsi sussistente la piena prova, ossia valida in un procedimento a cognizione piena, del buon diritto dell'opposta', rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, e considerata la natura e lo stato della causa e che appariva opportuna la delega delle parti in mediazione, previa consultazione delle parti stesse, fissava la comparizione delle parti davanti a sé all'udienza del 22/4/2021.
Dopo alcuni differimenti, all'udienza del 7/7/2021 veniva disposto l'avvio del procedimento di mediazione, il quale, ritualmente avviato avanti all'Organismo di Conciliazione Forense di Prato, si concludeva con verbale negativo, non essendovi i presupposti per la sua prosecuzione.
La causa veniva, quindi, istruita a mezzo di prove documentali e prove orali
(prove per testi) ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 18/12/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed integralmente trascritte in epigrafe, con assegnazione di termini per scambio di comparse conclusionali e repliche.
In data 7/12/2022 e 12/7/2024 venivano depositate le rinunce al mandato dei precedenti patrocinatori ed in data 6/11/2024, si costituiva nuovo difensore.
Le parti si scambiavano comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno disattese e respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'opponente.
Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Prato, quale giudice emittente il decreto ingiuntivo, in favore del Tribunale di Napoli, quale foro generale del convenuto (sede legale in Napoli) o del Tribunale di
Reggio Calabria, quale luogo ove era stata eseguita la prestazione (fornitura e
Pag. 6 di 14 montaggio di turbina eolica sita in Comune di Motta San Giovanni), la stessa è infondata.
In tema di competenza territoriale nelle cause relative ai diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma I, cod. proc. civ., comporta che la parte sia tenuta a eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, così che, verificatasi la decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, la competenza del giudice adito resta radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato;
l'eccezione di incompetenza è eccezione di rito e in senso stretto e pertanto la formulazione dell'eccezione richiede attività argomentativa esplicita, riferita sia al profilo della contestazione di tutti i criteri sia all'indicazione del giudice competente
(Cass. Sez. 3 20-8-2020 n. 17374, Cass. Sez. 3 4-8-2011 n. 17020; cfr. altresì
Cass. Sez. 6-2 3-7-2018 n. 17311, per tutte, sulla natura di eccezione in senso proprio e sulla definitiva fissazione della competenza del giudice adito in mancanza di contestazione di tutti i criteri concorrenti). Inoltre, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'art. 38 cod. proc. civ. impone alla parte che solleva l'eccezione l'onere non solo di indicare nella prima difesa utile il giudice ritenuto competente, ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore.
Nel caso di specie l'opponente si è limitata a prendere in considerazione soltanto due dei possibili Fori alternativi, ovvero quello di cui all'art. 19 c.p.c., e quello di cui all'art. 20 c.p.c. relativamente al luogo in cui l'obbligazione è stata eseguita. In realtà quando tale articolo fa riferimento al luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita precisa “dedotta in giudizio”; nella fattispecie sottoposta a questo giudice, non solo non è stato preso in considerazione il caso del luogo di nascita, ma l'obbligazione dedotta in giudizio è quella di pagamento del corrispettivo della fattura azionata con il monitorio, pertanto entra in giudizio la previsione dell'art. 1182 c.c., comma 2, ai sensi del quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va
Pag. 7 di 14 adempiuta al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza, e quindi a Prato.
Ciò detto non può neppure essere condivisa l'eccezione di nullità della clausola n.
5.3 del contratto, atteso che ai sensi dell'art. 28 c.p.c, la competenza per territorio è liberamente derogabile fra le parti, e la mancata specifica approvazione per iscritto, non pare dirimente, atteso che dalla lettura del testo contrattuale risulta evidente che non si tratti di contratto in serie o di massa o per adesione, ovvero di contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti unilateralmente. Si esula quindi da quelle fattispecie contrattuali in cui il contratto è diretto a regolare una serie indefinita di rapporti ed è predisposto unilateralmente da uno solo dei contraenti, mediante l'impiego di condizioni generali di contratto. Ciò risulta confermato anche dall'art.
5.4. del testo contrattuale, laddove si legge “il presente contratto preliminare è stato negoziato in ogni sua parte e non necessita di doppia approvazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.”
Pertanto la causa risulterebbe comunque corretta incardinata avanti al
Tribunale di Prato anche in forza della citata clausola.
Va altresì rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire in capo alla CP_3
Infatti, dalla documentazione versata in atti, e segnatamente dalla visura camerale storica (doc. 6 comparsa di costituzione), risulta che la società
(c.f. ) si è fusa per incorporazione con l'odierna Controparte_4 P.IVA_2 opposta con atto del 19/2/2020, iscritto in data 13/3/2020, in data antecedente rispetto al presente giudizio ed anche antecedente alla data di emissione del decreto ingiuntivo 5/3/2020).
Pertanto, può affermarsi che l'opposta sia titolare del rapporto controverso, stante la previsione dell'art. 2504 bis in tema di effetti della fusione.
Peraltro, dalla lettura del contratto si evince che la aveva già Parte_1 aderito alla cessione del contratto alla controllante (art. 1.2). Controparte_4
Passando al merito l'opposizione proposta non è risultata fondata e va pertanto respinta.
Costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di
Pag. 8 di 14 cognizione, che si svolge nel contraddittorio delle parti avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale
(fra le tante Cass. 27/6/2000 n. 8718); in questo giudizio il Giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, e qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione; rimangono, infatti, irrilevanti, ai fini di questo accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento medesimo e che possono spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. 17/2/2004 n. 2997). Restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto, secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente (Cass. 17/11/2003 n.
17371).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione, ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ed estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Anche al fine di valutare se sia corretta la condotta dell'opponente di rifiutare l'adempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., di deve esaminare il contenuto della prestazione contrattualmente prevista.
Dalla lettura del contratto concluso in data 5/4/2016 si evince che CP_4 si impegnava alla cessione di una turbina, marca modello E-
[...] CP_6
3120, all'esecuzione delle opere civili e le attività di montaggio dell'aerogeneratore e della componentistica elettrica, fino al punto di connessione alla rete, nonché a prestare assistenze e documentazione
Pag. 9 di 14 necessaria alla stipula del contratto per il riconoscimento della tariffa incentivante (articolo 3).
Il corrispettivo pattuito era di Euro 50.000,00 per le opere civili, mentre quello per le attività di montaggio e fornitura della navicella di Euro 200.000,00, e così in totale Euro 250.000,00 oltre i.v.a..
Il contratto non prevedeva alcun termine per la conclusione delle opere, ma l'articolo 3.1 prevedeva che il promittente venditore ( avrebbe Controparte_4 iniziato in tempi brevi l'organizzazione delle attività volte all'esecuzione delle opere civili.
Parte opponente ha dedotto in primo luogo che la avrebbe Controparte_4 lasciate incomplete le opere civili, non si sarebbe occupata dei lavori attinenti l'impiantistica, non avrebbe presenziato al collaudo dell'impianto, avrebbe tardato la messa in servizio del generatore eolico, non avrebbe eseguito la realizzazione della piazzola definitiva di servizio, il collegamento elettrico al contatore e la costruzione del gabbiotto contatore.
Ebbene dalla lettura del “certificato di regolare esecuzione” del 30/5/2017, a firma del Direttore dei Lavori, Ing. si evince che i lavori eseguiti Persona_1 corrispondevano alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche inidonee ad alterare la natura, la qualità e la funzione delle opere, e veniva quindi certificato “la regolare esecuzione dell'opera, che i lavori erano stati eseguiti e completati con le modesta varianti sopra specificate, che le forbiture erano conformi a quelle previste nel progetto ammesso, che erano di buona qualità e corrispondenti alle caratteristiche prestazionali richieste”.
Come confermato anche dal teste sentito all'udienza 8/11/2022, Testimone_1 tale documento riguardava la sola parte urbanistica, atteso che il collaudo della pala poteva essere fatto solo successivamente all'allaccio dell'impianto alla line elettrica e da un tecnico specializzato.
Sempre il testimone confermava che, successivamente, dopo molto tempo, la ebbe a eseguire l'impianto di connettività ad internet e quindi Controparte_4 alla messa in esercizio dell'impianto. Anche il teste incaricato Persona_1 della direzione lavori da parte dell'Ing. sentito tramite prova delegata CP_8 dal Tribunale di Reggio Calabria, precisava che il ritardo si verificava in occasione dell'allaccio fra turbina eolica e contatore, pertanto il incaricò CP_8
Pag. 10 di 14 la ditta NS OM di costruire la struttura per alloggiare un gabbiotto contatore.
Il teste confermava altresì la paternità del documento n. 8 e del suo contenuto.
Tuttavia è da rilevare, proprio in relazione al contenuto del citato documento, che le opere ivi indicate e segnatamente il collegamento fra la macchina eolica ed il gabbiotto del contatore Enel, da eseguirsi nel termine essenziale del giugno 2017, al fine di consentite il rispetto del termine ultimo del 30/6/2017 per la presentazione di istanza atta ad ottenere il riconoscimento della tariffa incentivante, alla quale andava allegato il verbale positivo di allaccio alla rete, non erano espressamente previste nel contratto, il quale alla lettera prevedeva oltre alla fornitura della turbina, l'attività di montaggio dell'aerogeneratore e della componentistica elettrica fino al punto di connessione alla rete, senza ulteriori specificazioni, con la precisazione che la avrebbe anche Controparte_4 fornito la necessaria assistenza e documentazione per la stipula del contratto per il riconoscimento della tariffa incentivante.
Nessuna specificazione di attività ulteriori veniva effettuata nel contratto;
le parti non avevano avuto cura di precisare che nelle attività contrattualmente previste vi era anche la costruzione del gabbiotto del contatore, e quindi di tutta quella attività che avrebbe poi permesso l'effettivo collegamento dell'impianto eolico alla rete.
In particolare va osservato che nel contratto non era previsto alcun termine per la conclusione dell'opera, né esso veniva qualificato come essenziale ex art. 1457 c.c. Né può avere un qualche rilievo quanto previsto dal progetto esecutivo, prodotto quale documento n. 2 del fascicolo di parte opponente, atteso che da un lato il contratto sottoscritto non contiene alcun rinvio a tale progetto, che lo stesso non risulta sottoscritto dalla e che tale Controparte_4 relazione tecnico descrittiva indica, come società proponente tale E-NOVA SRL, con sede legale in Monte Compatri, soggetto estraneo al rapporto contrattuale de quo.
La mancata previsione di un termine, secondo la disposizione dell'art. 1183
c.c., qualora in virtù degli usi o della natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo di esecuzione, sia comunque necessaria, va stabilito dal
Pag. 11 di 14 giudice, e non certo fissato unilateralmente da una delle parti, in assenza di assenza di accordo.
Questo aspetto, si riverbera in primo luogo sull'asserito mancato guadagno dipeso dalla ritardata messa in esercizio commerciale (dal 25/6/2017 al
20/7/2017, data di effettiva partenza dell'impianto), sia sulla questione relativa alla perdita subita in conseguenza della mancata conclusione dei lavori in tempo utile per poter usufruire della tariffa incentivante più favorevole prevista dal D.M. 23/6/2016, il quale condizionava la tariffa prevista dal D.M.
6/7/2012 alla circostanza che l'impianto fosse entrato in esercizio entro il primo anno dalla data in vigore del decreto e quindi entro il 30/6/2017.
Peraltro il citato decreto è stato emanato in data successiva alla conclusione del contratto che è del 5/4/2016, pertanto non poteva in nessun modo considerarsi una data vincolante.
Inoltre, sempre dalla prova per testi espletata all'udienza del 8/11/2022, non è emersa la prova decisiva né del fatto che avesse abbandonato il CP_4 cantiere, essendo stata la circostanza smentita dalla testimonianza di Tes_2
dipendente quale project manager dalla all'epoca dei
[...] Controparte_4 fatti, il quale precisava che l'esecuzione dei manufatti necessari al completamento non era prevista dal contratto così come anche non era prevista la prova del funzionamento. Precisava altresì che soltanto in data
25/10/2017 la provvedeva ad inviare un tecnico per attivare Controparte_4
l'impianto, perché soltanto in tale data fu attivata la connessione internet da parte del gestore. Il testimone, nel rispondere in merito al capitolo 21) della memoria di parte opponente, precisava altresì che l'impianto non poteva funzionare senza la linea internet, e che tale adempimento doveva provvedere la che era rimasta inerte pertanto aveva provveduto lui Parte_1 stesso, al mero fine di superare la situazione di stallo, a compilare il contratto che venne inviato alla affinchè questa, previa apposizione Parte_1 della sottoscrizione, lo potesse trasmettere al gestore.
Conclusivamente da un attento esame della documentazione prodotta dalle parti e dalle risultanze delle prove testimoniali sfogate, non è emersa la prova dell'inadempimento colpevole da parte della e quindi dell'odierna Controparte_4 opposta.
Pag. 12 di 14 Relativamente, poi alla difformità dell'opera, va osservato in primo luogo che parte opponente non ha adeguatamente dato evidenza delle problematiche e disservizi che avrebbero determinato il fermo dell'impianto, e segnatamente dai presunti difetti di fabbrica, e comunque la relativa contestazione risale al
25/5/2019, oltre un anno e mezzo dopo l'avvenuta attivazione.
Inoltre, l'avvenuta perdita della garanzia determinata dall'intervenuto fallimento della Endurance Wind Power l.t.d., nel mese di novembre 2016, non appare addebitabile all'odierna opposta. Infatti, dalle bolle di carico che la ha prodotto, risulta che la turbina ed i vari componenti erano stati CP_3 imbarcati al porto di Vancouver in data 31/10/2016, prima, quindi, dell'intervenuto fallimento, per giungere nel porto di La Spezia in data
13/12/2016; è dunque evidente che non era possibile per la Controparte_4 sostituire la turbina già ordinata ed in fase di consegna con altra.
L'opposizione a decreto ingiuntivo va quindi respinta con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e con il rigetto delle domande di risarcimento dei danni avanzate in via riconvenzionale da parte alla opponente.
Deve, invece, essere rigettata la domanda avanzata dalla convenuta opposta di condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto tenuto conto che il rigetto dell'opposizione giunge all'esito di un'articolata istruttoria e che pertanto non può dirsi sussistente l'evidenza di mala fede o colpa grave nell'avere agito in giudizio.
Le spese di lite della fase di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37/2018 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente espletata e della natura delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il D.I. n.367/2020;
-rigetta le domande riconvenzionali avanzate da parte opponente;
-dichiara tenuta e condanna la società a rimborsare alla Parte_1 società le spese del presente giudizio che liquida, sulla base dei CP_1
Pag. 13 di 14 parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore, in complessivi € 5.077,00 oltre rimborsi forfettari al 15%, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende, oltre ad oneri di legge.
Prato, 15/4/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
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