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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/10/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16.10.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. L. Guacci Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi infortunio lavorativo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver subìto, in data 18.2.2019, un infortunio lavorativo a causa del quale aveva riportato
“Lesione subtotale dell'inserzione del sovra spinoso con limitazione funzionale della spalla dx;
lesione del MM e LCA con gonalgia e limitazione funzionale del ginocchio dx;
lesione da impatto piatto tibiale esterno”.
Rappresentava che aveva riconosciuto l'infortunio e che, a seguito della sentenza CP_1
n. 631/2022 del Tribunale di Brindisi, aveva liquidato l'indennizzo parametrato ad un danno biologico pari al 14%, stante l'unificazione dei postumi – riconosciuti in misura pari al 6% - per l'infortunio del 18/02/2019, con quelli- pari al 9%- attribuiti ad un pregresso infortunio del 01/01/2007.
Soggiungeva di aver presentato, in data 4.3.2024, domanda di aggravamento per l'infortunio del 18.2.2019.
Rimasto privo di esito il ricorso amministrativo proposto avverso il provvedimento del
29.3.2024, con il quale aveva confermato la valutazione del 14%, rassegnava le CP_1 seguenti conclusioni: “dichiarare che il sig. , in conseguenza Parte_1 dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 18/02/2019, ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura superiore al 6% che risulterà in corso di causa, da unificare al 9% già riconosciuto dall' per l'infortunio del 01/01/2007 e perciò CP_1 complessivamente superiore al 14% che risulterà in corso di causa;
2. Condannare
l' al pagamento delle relative prestazioni per differenza: rendita e danno biologico CP_1 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria”.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1 amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Non essendo in contestazione l'esistenza dell'infortunio per cui è causa, è stata disposta
CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi al ricorrente in seguito all'infortunio del 18.2.2019, indicando poi la percentuale complessiva di menomazione dell'integrità psico fisica tenuto conto dei postumi già riconosciuti dall' per il CP_1 pregresso infortunio dell' 1.1.2007.
Ebbene, il CTU nominato ha diagnosticato a carico del ricorrente “Esiti di meniscectomia selettiva corpo e corno posteriore menisco mediale ginocchio destro;
lesione parziale del LCA ginocchio destro;
esiti algici e disfunzionali di trauma distrattivo spalla destra” e ha concluso che, a causa dell'infortunio per cui è causa,
l'istante ha riportato postumi quantificabili nella misura dell'8% a decorrere dalla richiesta di revisione e che la valutazione complessiva, tenuto conto del vecchio infortunio lavorativo dello 01.01.2007 (8%) è pari al 16% (sedici).
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni – differenti da quelle inoltrate al ctu nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.pc e dell'ausiliare già valutate in maniera condivisibile- idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella attribuita in via amministrativa, il ricorso può trovare accoglimento. La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1 accertata e dichiara che a causa dell'infortunio del 18.2.2019 il ricorrente ha subìto un danno pari all'8% e che, valutato con i postumi residuati a causa dell'infortunio dell'1.1.2007, ha determinato una menomazione pari al 16%; per l' effetto, condanna l' alla costituzione di una rendita e al pagamento del dovuto CP_1 oltre accessori;
Condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 16.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16.10.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. L. Guacci Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi infortunio lavorativo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver subìto, in data 18.2.2019, un infortunio lavorativo a causa del quale aveva riportato
“Lesione subtotale dell'inserzione del sovra spinoso con limitazione funzionale della spalla dx;
lesione del MM e LCA con gonalgia e limitazione funzionale del ginocchio dx;
lesione da impatto piatto tibiale esterno”.
Rappresentava che aveva riconosciuto l'infortunio e che, a seguito della sentenza CP_1
n. 631/2022 del Tribunale di Brindisi, aveva liquidato l'indennizzo parametrato ad un danno biologico pari al 14%, stante l'unificazione dei postumi – riconosciuti in misura pari al 6% - per l'infortunio del 18/02/2019, con quelli- pari al 9%- attribuiti ad un pregresso infortunio del 01/01/2007.
Soggiungeva di aver presentato, in data 4.3.2024, domanda di aggravamento per l'infortunio del 18.2.2019.
Rimasto privo di esito il ricorso amministrativo proposto avverso il provvedimento del
29.3.2024, con il quale aveva confermato la valutazione del 14%, rassegnava le CP_1 seguenti conclusioni: “dichiarare che il sig. , in conseguenza Parte_1 dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 18/02/2019, ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura superiore al 6% che risulterà in corso di causa, da unificare al 9% già riconosciuto dall' per l'infortunio del 01/01/2007 e perciò CP_1 complessivamente superiore al 14% che risulterà in corso di causa;
2. Condannare
l' al pagamento delle relative prestazioni per differenza: rendita e danno biologico CP_1 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria”.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1 amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Non essendo in contestazione l'esistenza dell'infortunio per cui è causa, è stata disposta
CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi al ricorrente in seguito all'infortunio del 18.2.2019, indicando poi la percentuale complessiva di menomazione dell'integrità psico fisica tenuto conto dei postumi già riconosciuti dall' per il CP_1 pregresso infortunio dell' 1.1.2007.
Ebbene, il CTU nominato ha diagnosticato a carico del ricorrente “Esiti di meniscectomia selettiva corpo e corno posteriore menisco mediale ginocchio destro;
lesione parziale del LCA ginocchio destro;
esiti algici e disfunzionali di trauma distrattivo spalla destra” e ha concluso che, a causa dell'infortunio per cui è causa,
l'istante ha riportato postumi quantificabili nella misura dell'8% a decorrere dalla richiesta di revisione e che la valutazione complessiva, tenuto conto del vecchio infortunio lavorativo dello 01.01.2007 (8%) è pari al 16% (sedici).
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni – differenti da quelle inoltrate al ctu nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.pc e dell'ausiliare già valutate in maniera condivisibile- idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella attribuita in via amministrativa, il ricorso può trovare accoglimento. La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1 accertata e dichiara che a causa dell'infortunio del 18.2.2019 il ricorrente ha subìto un danno pari all'8% e che, valutato con i postumi residuati a causa dell'infortunio dell'1.1.2007, ha determinato una menomazione pari al 16%; per l' effetto, condanna l' alla costituzione di una rendita e al pagamento del dovuto CP_1 oltre accessori;
Condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 16.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere