Decreto cautelare 26 marzo 2022
Sentenza breve 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 26/04/2022, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 00662/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2022, proposto da
AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco G. Romano, Carlo Viva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Gallipoli n. 104 del 21 marzo 2022;
- ove occorra, della nota del Comando di Polizia Municipale del Comune di Gallipoli prot. n. 010123 del 09.02.2022, ancorché non conosciuta;
- ove occorra, della nota Class 34.43.04/2021 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Brindisi e Lecce, sede di Lecce, ancorché non conosciuta;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente:
- al mantenimento temporaneo sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19 - ex art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii. - delle strutture di cui ai permessi di costruire del 29 luglio 2011 e del 18 luglio 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- La ricorrente gestisce una struttura che organizza eventi in Gallipoli, denominata “ Parco AR ”.
- A seguito del rilascio dei titoli edilizi, recanti la prescrizione della stagionalità, la ricorrente realizzava opere facilmente amovibili.
- Tuttavia, con l’ordinanza n. 104 del 21.03.2022, il Comune di Gallipoli, pur citando la giurisprudenza di questo T.A.R. concernente l’interpretazione dell’art. 103 del d.l. 18/2020, ha richiamato una nota della Soprintendenza adottata in data 4 gennaio 2022 e ha così imposto lo smontaggio delle strutture facilmente amovibili nel termine di cinque giorni; tale nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Brindisi e Lecce, prot. n. 197-P del 4 gennaio 2022, argomenta che “ le previsioni che impongono lo smontaggio delle strutture al termine del periodo stagionale consentito non rientrano tra gli atti amministrativi in scadenza ” per i quali si possa applicare la proroga prevista dalla normativa emergenziale.
- Veniva dunque proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 103, d.l. n. 18/2020; violazione e falsa applicazione l. 27 novembre 2020, n. 159; violazione art. 3 bis d.l n. 125/2020 s.m.i.; irragionevolezza; violazione e falsa applicazione del d.l. n. 221 del 24 dicembre 2021; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti; irragionevolezza dell’azione amministrativa; illogicità; contraddittorietà. 2. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti; irragionevolezza dell’azione amministrativa; illogicità; contraddittorietà. 3. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza dell’azione amministrativa; violazione del principio di leale collaborazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà estrinseca; violazione dell'art. 31, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/2011. 4. Violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990; difetto di istruttoria; erronea presupposizione.
- in data 31.03.2022 e in data 07.04.2022 si sono costituiti in giudizio rispettivamente la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Brindisi e Lecce e il Comune di Gallipoli per resistere al ricorso.
2.- Ritenuto che:
- Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
- L’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 07.10.2020 n. 125, inserito dall’art. 1, co. 1, della legge 27.11.2020 n. 159, stabilisce che “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza … ”.
- Da ultimo, con il d.l. n. 221 del 24 dicembre 2021, lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 marzo 2022.
- La giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che “ sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che: a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare; b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo; c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predetta opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime; Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione … non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo “in scadenza” è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture ” (15.11.2021 n. 1633).
- Tali argomentazioni, fondate sull’irragionevolezza di una diversa interpretazione, consentono di superare le deduzioni difensive svolte dalla difesa erariale, in base alle quali l’art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020 atterrebbe esclusivamente a procedimenti ed atti e non precluderebbe attività materiali concrete, quali sono appunto quelle di smontaggio delle strutture stagionali, come sarebbe dimostrato dalle varie misure legislative volte ad incentivare le attività di cantiere.
- In ragione di quanto appena esposto, l’ordinanza n. 104 del 21.03.2022 del Comune di Gallipoli è illegittima e deve essere annullata - perché adottata in violazione della predetta proroga automatica ex lege (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 18/03/2022, n. 441), che abilita parte ricorrente al mantenimento delle strutture sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica -, restando invece esclusa dalla delibazione del Collegio ogni altra questione posta dal ricorso, ma estranea al contenuto e alla portata degli atti oggetto di gravame.
- La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO